IL TRIBUNALE DI ANCONA 2ª SEZIONE CIVILE. Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, riunito in camera di

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1 IL TRIBUNALE DI ANCONA 2ª SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Edi Ragaglia Presidente Relatore Dott.ssa Clelia Di Silvestro Giudice Dott. Simone Romito Giudice Ha pronunciato la seguente D E C R E T O Premesso che Filippo Di Pietro (DPT FPP 55E04 E058U) in qualità di Amministratore Unico della società SOLAGE SRL A SOCIO UNICO, con sede a Roma (RM), in Via Piemonte, n.39/a, titolare della partita Iva , iscritta al Registro Imprese di Roma al numero REA RM ed elettivamente domiciliata ad Ancona Via Giannelli n.36 presso la persona e lo studio dell'avv. Sergio Cugini e del Dott. Camillo Catana, ha depositato ricorso per l ammissione alla procedura di concordato preventivo chiedendo ai sensi dell art. 161 VI comma il termine per il deposito del piano e della proposta, che nel termine concesso, prorogato su istanza di parte, la predetta società ha depositato il piano, la proposta e la documentazione prescritta con cui, ai sensi dell art. 160 Legge Fallimentare, ha previsto di ristrutturare il suo debito mediante la predisposizione di un piano misto con temporanea prosecuzione indiretta dell attività, volto alla dismissione del patrimonio da realizzarsi mediante cessione dell azienda in continuità, nonché attraverso la dismissione del patrimonio non ricompreso nel piano di cessione a terzi dell azienda come tale non strumentale alla prosecuzione di attività,

2 modalità di ristrutturazione che hanno già indotto il tribunale a qualificare il piano come un piano con prosecuzione di attività ascrivibile nel novero delle ipotesi disciplinate dall art 186 bis l.f.,, diretto a realizzare, secondo le conclusioni dello stesso attestatore la prevista ristrutturazione tale da garantire: a) il pagamento al 100% delle spese di giustizia, di quelle professionali per l'assistenza alla ricorrente nella proposizione della domanda di concordato e durante lo stesso, delle spese di funzionamento di gestione delle società della liquidazione giudiziale durante la procedura, dettagliatamente indicata agli atti; b) pagamento integrale dei creditori garantiti da ipoteca sui beni aziendali; c) il pagamento del 100% dei creditori privilegiati diversi dagli ipotecari per cui è previsto il pagamento oltre il termine di moratoria dell anno, che andranno ammessi al voto; d) il pagamento dei creditori chirografari strategici al 100% e) pagamento degli latri creditori chirografari al 50,44% o della diversa percentuale che dovesse risultare al termine della liquidazione dell'attivo offerte creditori. La parte ha previsto quale termini di durata della procedura quello di 36 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, termine che si reputa necessario per consentire da un lato la liquidazione dell immobile, il recupero dei crediti, la cessione del rami di azienda (sia commerciale che eventualmente anche quello produttivo). La ricorrente ha precisato altresì che tale temine può essere prorogato di due anni qualora non sia completata l attività liquidatoria. Dandosi atto che è stato acquisto il parere del P.M.; E stata riscontrata la regolarità della procedura sotto il profilo formale; va, innanzitutto, confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, - 2 -

3 già verificata in sede di concessione di termini e sensi dell'art. 161, VI comma l.f., trattandosi di impresa la cui sede principale si identifica in quella sita presso gli stabilimenti di Camerano (AN) e non già in Roma ove è collocata la seda legale; che risulta a tal fine accertato che la sede legale sita in Via Piemonte a Roma, come dichiarato dalla stessa ricorrente, coincide con lo studio Tributario associato Morroni presso il quale la società risulta solo domiciliata; che tutta l attività direzionale e amministrativa viene invece svolta in Camerano; che le scritture contabili della società sono tenute ed aggiornate a Camerano presso la sede amministrativa sopra indicata; risulta, invece, dagli atti allegati risulta che sulla carta intestata della società viene indicata la sede amministrativa in Camerano; in detto luogo vengono svolte le verifiche del collega sindacale, come dato evincersi dalle copie del frontespizio di alcuni verbali; tutte le fatture passive vengono emesse alla società con riferimento all'indirizzo di Camerano; così come le fatture attive, pur recando l'indicazione della sede legale, richiesta per legge, indicano altresì la differente sede amministrativa di Camerano; del pari le assemblee dei soci si svolgono presso la sede amministrativa da ultimo indicata come risulta nella parte iniziale dei verbali; i contratti stipulati dalla società recano in calce quale luogo di stipula Camerano; lo stesso foro competente per le controversie è indicato nei contratti allegato ai in quello di Ancona ; che in ragione degli elementi sopra descritti il centro direttivo e direzionale, il luogo ove vengono prese le decisioni afferenti l amministrazione, la gestione della società, nonché le direttive di politica aziendale, si individua presso la sede operativa di Camerano (An) in luogo che non coincide con la sede legale

4 Va altresì confermata la sussistenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo, già valutati sia pur inizialmente sulla base di una verifica sommaria - la società ricorrente riveste la qualifica di imprenditore commerciale, assoggettabile a procedura concorsuali, posto che la società risulta possedere i requisiti di cui all art. 1 L.F. come riformato dal D.L.gs 169/07, risultando superati i limiti dimensionali indicati dall art 1 L.F. presupposto soggettivo per l ammissione alla richiesta procedura concorsuale; accertato è lo stato di crisi, identificabile in tutte quelle situazioni in cui si verifica un'alterazione dello stato economico, e/o finanziario e/o patrimoniale, nella specie ravvisabile alla luce della documentazione allegata e di quanto dichiarato dalla stessa debitrice. La domanda contiene gli elementi richiesti dall'art. 161 legge fallimentare ed è corredata degli allegati prescritti, espressamente indicati dalla norma sopra richiamata. Precisamente, la ricorrente, nel termine concesso e poi prorogato, ha presentato, oltre al ricorso, una relazione sulla situazioni patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; lo stato analitico e estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti con diritto di prelazione; il presumibile valore di realizzo dell'attivo ceduto; la prescritta relazione contenente l'attestazione di «veridicità dei dati» e sulla «fattibilità del piano», redatta nel caso di specie da un professionista, designato dal debitore, che ha dichiarato di possedere i requisiti indicati dall'art. 67, comma 3, lett. d) l. fall. Il ricorso è sottoscritto dall amministratore unico e legale rappresentante della società; risulta eseguito l adempimento di cui all art 152, 2 comma l.f.; Dove ritenersi che la proposta di concordato risponda alle condizioni indicate nel primo comma lettera a) dell'art. 160 legge fallimentare come novellato. La debitrice propone un piano concordatario, come già detto, - 4 -

5 misto, qualificabile nel novero dei piani in continuità ai sensi dell art 186 bis l.f., fondato sulla prosecuzione dell attività medio termine con risorse proprie; attuazione di un accordo quadro che consenta di affidare a una newco per garantire la gestione nella fase intermedia, tale da frapporre un soggetto terzo per recuperare finanziamenti e per presentarsi sul mercato al fine di non perder clientela competitività; affitto di azienda con opzione all acquisto, successiva e cessione finale dei rami ancora in esercizio; prevedendo che parte delle risorse necessarie al pagamento dei crediti ante presentazione della domanda di concordato provengano proprio dai ricavi della gestione tipica dell azienda tali da garantire sia la prosecuzione delle gestione dell attività sia le risorse necessarie, nell arco temporale previsto, per il pagamento dei debiti maturati, nonché dalla liquidazione dei beni indicati come non funzionali all esercizio dell impresa in conformità al disposto dell art. 186-bis legge fallimentare. La prosecuzione dell attività aziendale e la salvaguardia della produttività e dell attivo proveniente dai flussi di cassa e finanziari sperati garantisce i creditori, posto che altrimenti non sarebbero realizzabili i valori nei termini indicati. Dalla documentazione depositata nonché da quanto attestato dal professionista ex art. 186-bis, comma 3, legge fallimentare la prosecuzione dell attività d impresa prevista nel piano viene posta in chiave più funzionale al miglior soddisfacimento della proposta concordatari. L attivo aziendale è rappresentato dunque dai flussi generati dalla continuazione temporanea dell attività, dai proventi rinvenienti dalla liquidazione degli asset aziendali e dall apporto di nuova finanza da parte - 5 -

6 del socio unico Bontempi SpA, una volta che questa avrà adempiuto alle proprie obbligazioni concordatarie subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo anche di tale società. Che la liquidazione dell attivo aziendale prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia e correnti, di quelle professionali relative alla procedura, dei creditori ipotecari e privilegiati, nonché il pagamento dei creditori chirografari suddivisi in classi nella misura del 49,09% o di quella diversa che dovesse risultare dal ricavato della liquidazione dell attivo messo a loro disposizione. Rilevato che il piano è stato ritenuto dall attestatore fattibile nei termini prospettati; che pur dovendosi rilevare una parte consistente dell attivo è rappresenta dal valore di realizzo del patrimonio immobiliare, il piano concordatario proposto, deve comunque ritenersi sotto un profilo di fattibilità giuridica, per quanto possibile valutare in questa sede, realizzabile e comunque in grado di conseguire la proposta ristrutturazione dei debiti. Rilevato che il fabbisogno concordatario per spese prededucibili, oneri di gestione, spese e pagamento integrale dei privilegiati come stimato,, appare allo stato garantito dai valori dell'attivo indicati, tale da garantire il soddisfacimento creditori chirografari con le disponibilità residue nelle percentuali indicate. Che il piano prevede che i creditori vengano soddisfatti nel termine previsto di 36 mesi dall omologa, prorogabile di altri due in caso di non completamento della fase di liquidazione. Il Piano si sostanzia nell analisi previsionale, riferita al periodo , dello Stato patrimoniale, del Conto economico, ed evidenzia in particolare come la prosecuzione dell attività d impresa possa consentire una progressiva riduzione dei - 6 -

7 debiti ed un incremento del patrimonio netto, nel periodo successivo la società non svolgerà più attività diretta. Il rapporto tra costi e ricavi attesi viene prospettato in chiave conveniente rispetto ad una procedura liquidatoria in ragione delle esigenze di mantenere la produzione in vista della cessione del ramno d azienda. a) Sull utilizzo dei beni ai fini della prosecuzione dell attività d impresa La ricorrente nel piano espone una stima avente ad oggetto i beni aziendali tanto nell ottica della prosecuzione dell attività d impresa, quanto nell ottica della alternativa liquidatoria/fallimentare. La comparazione effettuata mostra dunque che la prosecuzione dell attività d impresa può in effetti risultare più conveniente per i creditori, in ragione del modesto valore degli asset in prospettiva liquidatoria. Sulle modalità e sui tempi di adempimento della proposta ai sensi dell art. 161, comma 2, lett. e) legge fallimentare Il tempo di esecuzione del concordato è stato sopra indicato. In proposito è dato rilevare che il termine ultimo di pagamento di tutti i creditori è previsto in 36 mesi dall omologa. Il piano concordatario evidenzia dunque le intenzioni strategiche della società ricorrente, le azioni che saranno intraprese per realizzare il raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione, l evoluzione dei principali aggregati di bilancio e dei risultati attesi in termini di cash flow prospettico mediante il quale soddisfare la massa debitoria della società. Esso pertanto soddisfa i requisiti minimi pur evidenziandosi la necessità di una più analitica e dettagliata analisi dei flussi finanziari che potrà essere acquista anche in corso di procedura, nonché approfondimenti su quegli elementi di criticità già evidenziati in sede di richiesta di chiarimenti non interamente soddisfatti

8 La società ha dimostrato che attraverso le azioni strategiche contenute nel piano potrà essere in grado di superare la situazione di crisi. Resta comunque salvo che se nel corso della procedura iniziata ai sensi dell art. 186-bis legge fallimentare l esercizio dell attività d impresa si interromperà o risultasse manifestamente dannoso per i creditori, il Tribunale provvederà ai sensi dell art. 173 legge fallimentare Rilevato che il piano indica ed individua il termine di adempimento. P.Q.M. visti gli artt. 160 e 163 R.D. 16/3/1942 n. 267; DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società SOLAGE SRL A SOCIO UNICO, con sede a con sede a Roma (RM), in Via Piemonte, n.39/a, titolare della partita Iva , iscritta al Registro Imprese di Roma al numero REA RM ORDINA la convocazione dei creditori delle società, per il giorno ore 10,30 ( udienza così differita in ragione degli adempimenti e verifiche da compiere considerato il collegamento e la dipendenza di detta procedura da quelle delle società collegate appartenenti allo stesso gruppo, ammesse anch esse alla procedura di concordato) e dispone che il presente decreto sia comunicato a tutti i creditori entro il ; Nomina Giudice delegato il Dott. Simone Romito e Commissari Giudiziali il Dott. Fabrizio Mancinelli, il Rag Umberto Arcangeli e l Avv. Marco Rossignoli, ritenendo opportuno conferire l incarico congiunto a più professionisti in ragione della molteplicità degli aspetti da esaminare, degli adempimenti da compiere, secondo le indicazioni dell ufficio, anche al fine di garantire in ragione dei tempi una tempestiva ed esaustiva conoscenza - 8 -

9 delle situazione, in conformità, per altro, all orientamento dell ufficio diretto a privilegiare l apporto di professionalità, nell ottica della salvaguardia delle esigenze di economicità e risparmio per la procedura, evitando così la nomina di consulenti, senza che ciò determini oneri aggiuntivi, stabilendo che il compenso previsto per un solo professionista, determinato sulla base delle tabelle di liquidazione, venga poi ripartito in eguale percentuale tra i professionisti incaricati, secondo la successiva quantificazione del Tribunale. Stabilisce il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro ,00, somma calcolata in percentuale sulla maggiore somma presumibilmente necessaria per la procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso istituto di credito successivamente indicato con avvertimento che decorso tale termine, i commissari potranno provvedere a norma dell art. 173 L.F a richiedere la revoca dell ammissione; Viene dato atto che la proposta di concordato è così formulata: 1) il pagamento al 100% delle spese di giustizia, di quelle professionali per l'assistenza alla ricorrente nella proposizione della domanda di concordato e durante lo stesso, delle spese di funzionamento di gestione delle società della liquidazione giudiziale durante la procedura, dettagliatamente indicata agli atti; 2) pagamento integrale dei creditori garantiti da ipoteca sui beni aziendali; 3) il pagamento del 100% dei creditori privilegiati diversi dagli ipotecari per cui è previsto il pagamento oltre il termine di moratoria dell anno; mento 4) il pagamento dei creditori chirografari strategici al 100% - 9 -

10 5) pagamento degli latri creditori chirografari al 50,44% o della diversa percentuale che dovesse risultare al termine della liquidazione dell'attivo offerte creditori. La parte ha previsto quale termini di durata della procedura quello di 36 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, termine che si reputa necessario per consentire da un lato la liquidazione dell immobile, il recupero dei crediti, la cessione del rami di azienda (sia commerciale che eventualmente anche quello produttivo). La ricorrente ha precisato altresì che tale temine può essere prorogato di due anni qualora non sia completata l attività liquidatoria. L'esecuzione del concordato nei termini proposti avviene mediante i flussi generati dalla continuazione temporanea dell attività, i proventi rinvenienti dalla liquidazione degli asset aziendali e l apporto di nuova finanza da parte del socio unico Bontempi SpA, una volta che questa avrà adempiuto alle proprie obbligazioni concordatarie, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo di tale società e di quello della ricorrente. Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall art. 166 l. fall., e che i commissari giudiziali notifichino, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l annotazione sui pubblici registri. Così deciso in Ancona il IL PRESIDENTE Dott.ssa Edi Ragaglia

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