SANZIONI IVA. Avv. Giorgio Confente Dott.ssa Nadia Gentina

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SANZIONI IVA. Avv. Giorgio Confente Dott.ssa Nadia Gentina"

Transcript

1 SANZIONI IVA Avv. Giorgio Confente Dott.ssa Nadia Gentina

2 1. PREMESSA Mitigazione delle sanzioni in caso di violazioni formali, ovvero quando non esiste un danno all Erario. ESEMPI: «reverse charge» lettere di intento irregolare emissione di fatture, senza riflessi sulle imposte dovute 2

3 2. LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE Obblighi di documentazione - esempi: Emissione e registrazione della fattura Emissione della ricevuta e dello scontrino fiscale Registrazione dei corrispettivi Norma sanzionatoria: art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997 Versione precedente (sino al 31/12/2015): Sanzione tra il 100% e il 200% dell imposta relativa all imponibile non correttamente documentato o registrato Versione attuale (dal 1/1/2016), Sanzione dal 90% al 180% dell imposta relativa all imponibile non correttamente documentato/registrato nel corso dell anno ( = sanzioni per la dichiarazione infedele) 3

4 2.1 VIOLAZIONI FORMALI INERENTI AGLI OBBLIGHI DOCUMENTALI Ipotesi in cui la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo - esempi: Omessa indicazione in fattura della P.IVA o del CF del cessionario o del committente; Errata numerazione della fattura; Generica indicazione della descrizione del servizio reso Normativa precedente: - rientravano nell irregolare tenuta della contabilità, sanzionata dall art. 9 del D.Lgs. N. 471/1997. Il D.Lgs. N. 158/2015 introduce nell art. 6 del D. Lgs. N. 471/1997 un apposito periodo, che stabilisce: «la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo». 4

5 2.2 LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE RELATIVE A OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE Norma sanzionatoria: art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 471/1997 Il D. Lgs. N. 158/2015, integrando il comma 2 dell art. 6 del D. Lgs n. 471/1997, ha esteso la sanzione prevista per chi viola gli obblighi di documentazione/registrazione di operazioni non imponibili, esenti e non soggette (Sanzione compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati/registrati), ai casi di operazioni imponibili, ma soggette a reverse charge, ai sensi dell art. 17 e dell art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, quando la violazione concernente la mancata o irregolare emissione della fattura non imponibile, esente, esclusa o soggetta a reverse charge non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a euro (sanzione in misura fissa). 5

6 Tabella n. 1 - LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE Fattispecie Sanzioni fino al 31/12/2015 Sanzioni dal 1/1/2016 Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione/registrazione di operazioni imponibili (es. omessa o tardiva fatturazione) Indicazione nella documentazione o nei registri di una imposta inferiore a quella dovuta (es. omessa registrazione dei corrispettivi) Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione/registrazione di operazioni imponibili, che hanno inciso sulla liquidazione del tributo (es. fattura non contenente tutti i dati previsti per legge) Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione/registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA Violazione degli obblighi di documentazione/registrazione di operazioni soggette a reverse charge dal 100% al 200% dell IVA relativa, con un minimo di 516 euro dal 100% al 200% dell IVA relativa, con un minimo di 516 euro Dal 90% al 180% dell IVA relativa, con un minimo di 500 euro Dal 90% al 180% dell IVA relativa, con un minimo di 500 euro Ipotesi non prevista Da euro 250 a euro Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 516 euro Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito da euro 258 a euro Fattispecie non prevista Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito da euro 250 a euro Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito da euro 250 a euro

7 TABELLA N. 1 - LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE Fattispecie Sanzioni fino al 31/12/2015 Sanzioni dal 1/1/2016n minimo di 5126 euro Mancate emissione di ricevute fiscali e scontrini fiscali o emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali 100% dell IVA relativa, con un minimo di 516 euro 100% dell IVA relativa, con un minimo di 500 euro Mancata emissione di documenti di trasporto (se obbligatori) o emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali (es. mancata emissione di bolle di accompagnamento per prodotti soggetti ad accisa) 100% dell IVA relativa, con un minimo di 516 euro 100% dell IVA relativa, con un minimo di 500 euro Omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali 100% dell IVA relativa, con un minimo di 516 euro; Se non risultano omesse annotazioni, da 258 euro a euro per la mancata tempestiva richiesta di intervento 100% dell IVA relativa, con un minimo di 500 euro; Se non risultano omesse annotazioni, da 250 euro a euro per la mancata tempestiva richiesta di intervento Illegittima detrazione dell IVA assolta, dovuta o addebitata in rivalsa 100% dell ammontare della detrazione esercitata 90% dell ammontare della detrazione esercitata Omessa procedura di regolarizzazione del cessionario o del committente, in caso di mancato ricevimento fattura o di ricezione di fattura irregolare Dal 100% al 200% dell IVA relativa, con un minimo di 516 euro Dal 100% al 200% dell IVA relativa, con un minimo di 500 euro 7

8 3. VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA E AI RIMBORSI 3.1 Dichiarazione omessa Norma sanzionatoria: art. 5 del D. Lgs. n. 471/1997 L art. 15, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 158/2015: Conferma nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell ammontare dell IVA dovuta per il periodo d imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro. Prevede la sanzione dal 60% al 120%, con un minimo di euro 200 se: la presentazione della dichiarazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo La predetta regolarizzazione sia effettuata prima di qualsiasi attività di controllo di cui il contribuente ha formale conoscenza 8

9 3. VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA E AI RIMBORSI 3.2 Dichiarazione infedele Norma sanzionatoria: art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 471/1997 L art. 15, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 158/2015 ha modificato l art. 5, comma 4, D. lgs. n. 471/1997: Nel caso di dichiarazione infedele, che fa emergere un imposta inferiore a quella dovuta ovvero un eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato. L attuale versione dell art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 fa riferimento alla «differenza del credito utilizzato» e non più alla sola «differenza del credito», così che si può dedurre che non dovrebbe essere sanzionata la semplice esposizione in dichiarazione di un credito non spettante se questo non è stato utilizzato in compensazione. Nel caso invece il credito non spettante esposto in dichiarazione sia stato utilizzato in compensazione, dovrebbe essere applicata la sanzione per dichiarazione infedele, aumentata di un quarto ai sensi dell art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, assorbendo così anche la sanzione previstaper l indebita compensazione del credito. 9

10 3. VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA E AI RIMBORSI 3.4 Indebite richieste di rimborso Con la modifica del meccanismo di richiesta dei rimborsi IVA (attualmente effettuata in sede di dichiarazione), la sanzione è stata assimilata a quella dell omesso o tardivo versamento e, quindi, in misura pari al 30% dell ammontare del credito rimborsato in caso di richiesta del rimborso, in assenza dei presupposti individuati dall art. 30 del DPR 633/72. la norma punisce non la semplice richiesta id rimborso non spettante, ma il suo ottenimento (credito «rimborsato») 10

11 3. VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA E AI RIMBORSI 3.5 Dichiarazione di inizio e cessazione attività e variazione dati E punita con la sanzione da 550 a euro (prima erano 516 euro e euro) l omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività o la presentazione di tali dichiarazioni con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l individuazione del contribuente o dei luoghi ove l attività è esercitata o in cui sono conservati libri, registri, scritture. Estensione delle sanzioni alle dichiarazioni di cui agli artt ter dpr 633/72 Stessa sanzione anche per la mancata richiesta di registrazione o per la mancata comunicazione di cui all art. 74-quinquies, comi 1 e 4, dpr 633/72 11

12 3. VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA E AI RIMBORSI Tabella n. 2 Sanzioni relative alla dichiarazione e ai rimborsi Fattispecie Sanzioni fino al 31/12/2015 Sanzioni dal 1/1/2016 Omessa presentazione della dichiarazione IVA Dichiarazione presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo e, comunque, prima dell inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza Dal 120% al 240% dell IVA dovuta, con un minimo di 258 euro Fattispecie non prevista Dal 120% al 240% dell IVA dovuta, con un minimo di 250 euro Dal 60% al 120% dell Iva dovuta, con un minimo di 200 euro Omessa presentazione della dichiarazione IVA da parte di soggetto che effettua esclusivamente operazioni per cui non è dovuta l IVA Da euro 258 a euro Da euro 250 a euro Dichiarazione infedele (con un imposta inferiore a quella dovuta o un eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante) Dal 100% al 200% della differenza, con un minimo di 516 euro Dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato Dichiarazione infedele realizzata mediante l utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente Fattispecie non prevista Dal 135% al 270% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato (aumentata del 50% rispetto alla sanzione «base») 12

13 3. VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA E AI RIMBORSI Tabella n. 2 Sanzioni relative alla dichiarazione e ai rimborsi Fattispecie Sanzioni fino al 31/12/2015 Sanzioni dal 1/1/2016 Dichiarazione infedele se la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza (detraibile o rimborsabile) accertata è: - Inferiore al 3% dell imposta o dell eccedenza dichiarata e, comunque, - Inferiore a euro 30 mila Fattispecie non prevista Dal 60% al 120% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato (riduzione di un terzo rispetto alla sanzione «base») Dichiarazione infedele con omessa o infedele esposizione dei dati sugli studi di settore (o indicando cause di esclusione/inapplicabilità non sussistenti), salvo che la differenza non sia superiore al 10% di quella dichiarata Dal 100% al 200% della differenza aumentata del 10%, con un minimo di 516 euro Fattispecie abrogata Dichiarazione infedele con omessa presentazione del modello degli studi di settore (neanche a seguito dell invito dell ufficio), salvo che la differenza non sia superiore al 10% di quella dichiarata Dal 100% al 200% della differenza aumentata del 10%, con un minimo di 516 euro Fattispecie abrogata Richiesta di rimborso non dovuto, o in misura eccedente il dovuto, in difformità dalla dichiarazione Dal 100% al 200% della somma non spettante Fattispecie abrogata Richiesta di rimborso in assenza dei presupposti individuati dall art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 Fattispecie non prevista 30% del credito rimborsato Omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività o presentazione di tali dichiarazioni con indicazioni incomplete inesatte tali da non consentire l individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture Da euro258 a euro 2.065, con possibilità di riduzione a un quinto del minimo se l obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall invito dell Ufficio Da euro 250 a euro 2.000, con possibilità di riduzione a un quinto del minimo se l obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall invito dell Ufficio 13

14 4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE Sanzioni previgenti: Contrarie al principio di proporzionalità, in quanto sanzioni proporzionali per violazioni che solitamente non comportano evasione d imposta: ESEMPI omessa o tardiva integrazione fattura ricevuta da fornitori UE omessa o tardiva emissione di autofattura da fornitori di servizi extra-ue 14

15 4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE Sanzioni vigenti (nuova disciplina D. Lgs. N. 158/2015) Sanzione proporzionale Violazione crea danno all erario Quando l esatto adempimento degli obblighi di reverse comporta imposta dovuta in capo al cessionario/committente quando il cessionario/committente non è legittimato a esercitare il diritto alla detrazione IVA Sanzione in misura fissa quando l IVA è stata erroneamente addebitata e versata dal cedente/prestatore in luogo dell applicazione del reverse charge quando è stato utilizzato il reverse charge in luogo dell applicazione del regime ordinario 15

16 4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE 4.1 OMISSIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL REVERSE CHARGE Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997 tre ipotesi sanzionatorie: I. Sanzione formale: se la fattura è registrata nella contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi, ma il cessionario/committente ha omesso di effettuare gli adempimenti previsti ai fini del reverse charge, la sanzione amministrativa è fissa in misura compresa fra 500 e 20 mila euro. II. Sanzione proporzionale dal 5% al 10% del corrispettivo, con un minimo di euro, se l operazione non risulta registrata in contabilità. Sanzione proporzionale, pur in assenza di imposta dovuta, in tutti i casi in cui l operazione non trovi riscontro nella contabilità prevista ai fini delle imposte sui redditi. III. Sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell IVA indebitamente detratta: se il cessionario/committente ha un limitato diritto alla detrazione, al cessionario sarà richiesto di corrispondere l imposta che non avrebbe potuto essere detratta, trovando altresì applicazione le sanzioni per indebita detrazione e infedele dichiarazione rapportate all imposta dovuta. Le sanzioni per violazioni formali previste dall art. 9-bis, introducono un regime più favorevole rispetto al precedente, per cui opera il favor rei, con il limite degli atti ormai definitivi. 16

17 4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE 4.2 OMESSA REGOLARIZZAZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: mancata osservanza della procedura di regolarizzazione prevista ex art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471/1997: il cessionario/committente che non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell operazione, o riceve una fattura irregolare entro i trenta giorni successivi o allo spirare del termine dei quattro mesi, deve darne comunicazione all Ufficio, provvedendo entro lo stesso termine all emissione della fattura o alla sua regolarizzazione Sanzione prevista: Le stesse previste dall art. 6 comma 9 bis 17

18 4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE 4.3 ERRONEO ADDEBITO DELL IVA IN FATTURA (PER OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE) Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis1, D. Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: il caso in cui l imposta relativa ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cedente/prestatore, pur avendo le caratteristiche del regime dell inversione contabile. Il cedente/prestatore addebita erroneamente l IVA Il cessionario/committente erroneamente non applica il reverse charge Sanzione prevista: Fissa - nel caso in cui l imposta è stata erroneamente addebitata in fattura, cessionario o committente non sono tenuti all assolvimento dell imposta, ma sono puniti con la sanzione compresa fra 250 e euro. Proporzionale solo se l Amministrazione finanziaria è in grado di provare che il cessionario/committente fosse consapevole dell intento di frode/evasione del cedente/prestatore 18

19 4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE 4.4 ERRONEA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE (PER OPERAZIONI SOGGETTE AL REGIME ORDINARIO) Norma sanzionatoria: art. 9, comma 9-bis2, D. Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: l operazione non ha i requisiti per l applicazione del meccanismo di inversione contabile, eppure il cessionario o committente procede all integrazione della fattura ricevuta (ed agli adempimenti conseguenti) Sanzione prevista: da 250 a euro, applicabile al cedente/prestatore e al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il cessionario/committente Dal 90% al 180% dell imposta relativa all imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di 500 euro, se l Amministrazione finanziaria ravvisa nella violazione un intento di evasione o di frode del quale sia in grado di provare che il cedente/prestatore fosse consapevole 19

20 4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE 4.5 REVERSE CHARGE APPLICATO AD OPERAZIONI ESENTI, NON IMPONIBILI O NON SOGGETTE AD IMPOSTA Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis3, D. Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: meccanismo dell inversione contabile indebitamente applicato ad operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette ad imposta. Sanzione prevista: in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato nel registro IVA vendite, sia la detrazione operata, con l annotazione del registro IVA acquisti. Rimane fermo il diritto di recuperare l IVA non detratta: nota di variazione ex art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 rimborso ex art. 21, D.Lgs. n. 546/

21 4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE Tabella n. 3 Le nuove sanzioni sul reverse charge Fattispecie Sanzioni fino al 31/12/2015 Cessionario o committente che non assolve l IVA per operazioni soggette a reverse charge Cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l IVA in fattura omettendone il versamento Se l imposta è stata assolta, ancorchè irregolarmente da una delle due controparti Cedente o prestatore che non emette fattura soggetta a reverse charge, fermo restando l obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l omissione applicando l inversione contabile Dal 100% al 200% dell imposta con un minimo di 258 euro Dal 100% al 200% dell imposta con un minimo di 258 euro, con obbligazione solidale a carico di entrambe le controparti 3% dell imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, con obbligazione solidale a carico di entrambe le controparti - Dal 5% al 10% dei corrispettivi - Da 259 a euro, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito 21

22 4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE Tabella n. 3 Le nuove sanzioni sul reverse charge Fattispecie Sanzioni dal 1/1/2016 Cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge (se l operazione risulta dalla contabilità) Cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge (se l operazione non risulta dalla contabilità) Da 500 a euro Dal 5% al 10% dell imponibile, con un minimo di euro Cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge per fatture ricevute da fornitori nazionali o esteri, in caso di totale o parziale indetraibilità (es. pro rata del cessionario/committente) Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente di operazioni soggette a reverse charge in caso di mancato ricevimento fattura o di ricevimento di fattura irregolare Dal 90% al 180% (dichiarazione infedele) e 90% (indebita detrazione) dell IVA indebitamente detratta Sanzioni previste nei tre casi precedenti 22

23 4. LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE Tabella n. 3 Le nuove sanzioni sul reverse charge Fattispecie Sanzioni dal 1/1/2016 Operazione con IVA erroneamente addebitata in fattura (in luogo del regime del reverse charge) Operazione con IVA erroneamente addebitata in fattura (in luogo del regime del reverse charge), con intento di evasione o frode del quale sia provato che il cessionario/committente fosse consapevole da 250 A euro a carico di entrambe le controparti Dal 90% al 180% dell IVA relativa, con un minimo di 500 euro Operazione assoggettata erroneamente a reverse charge (in luogo del regime ordinario) Operazione con IVA erroneamente addebitata in fattura (in luogo del regime del reverse charge), con intento di evasione o frode del quale sia provato che il cedente/prestatore fosse consapevole Da 250 a euro a carico di entrambe le controparti Dal 90% al 180% dell IVA relativa, con un minimo di 500 euro Reverse charge effettuato a fronte di operazioni inesistenti Tra il 5% e il 10% dell imponibile, con un minimo di euro 23

24 5. TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI IVA DI GRUPPO In base alla nuova disciplina, se la garanzia è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni dal termine di invio della dichiarazione, la sanzione è fissa, da a euro (art. 11, comma 7-bis, D. Lgs. n. 471/1997). Se il ritardo è superiore al termine menzionato, o se la garanzia non viene del tutto prestata, sull ammontare delle eccedenze di credito è irrogabile la sanzione del 30%, ai sensi dell art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 471/

25 6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO 6.1 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI SINO AL 31 DICEMBRE 2014 Adempimento (regime del termine fisso di invio della comunicazione dei dati) l esportatore abituale: doveva inviare, prima di effettuare l operazione, ai propri fornitori apposita dichiarazione di intento. I fornitori che ricevevano le dichiarazioni di intento dovevano inviare telematicamente i relativi dati all Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento. (termine fisso) Norma sanzionatoria: Art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. N. 471/1997: in caso di omessa comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute ovvero di invio con dati incompleti o inesatti, tornava applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell imposta relativa all operazione. 25

26 6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO 6.1 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI SINO AL 31 DICEMBRE 2014 Norma sanzionatoria: (regime del termine fisso di invio della comunicazione dei dati) Art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. N. 471/1997: in caso di omessa comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute ovvero di invio con dati incompleti o inesatti, tornava applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell imposta relativa all operazione. Sanzioni, in base alla gravità della violazione: Proporzionale, dal 100% al 200% dell imposta non applicata, in presenza di operazioni effettuate in carenza di trasmissione telematica della dichiarazione d intento ovvero di trasmissione incompleta o inesatta Fissa, da 258 a 2.065, nel caso di omessa comunicazione (ovvero tardivo invio o invio con dati incompleti o inesatti), in assenza di operazioni effettuate. 26

27 6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO 6.1 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI SINO AL 31 DICEMBRE 2014 Adempimento: (regime del termine della liquidazione di competenza) l esportatore abituale: doveva inviare, prima di effettuare l operazione, ai propri fornitori apposita dichiarazione di intento. I fornitori dovevano inviare i dati entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluivano le operazioni realizzate senza applicazione dell imposta (D.L. 2 marzo 2012, n. 16) 27

28 6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO 6.1 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI SINO AL 31 DICEMBRE 2014 Sanzioni: (regime del termine della liquidazione di competenza) Con la soppressione del termine fisso sono di fatto venute a mancare le condizioni di applicabilità della sanzione fissa, permanendo solo le ipotesi di applicazione della sanzione proporzionale. 28

29 6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO 6.1 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI SINO AL 31 DICEMBRE 2014 In assenza del corretto e tempestivo adempimento di comunicazione, si poteva profilare in capo al fornitore/prestatore anche un ulteriore aggravio di responsabilità in caso di: Infedeltà della dichiarazione di intento ricevuta Assenza dei requisiti in capo all esportatore abituale per essere tale Utilizzo del plafond in eccesso Il fornitore/prestatore era ritenuto solidalmente responsabile con il cessionario/committente: estensione della responsabilità solidale sull imposta evasa esclusa se, nonostante l omessa comunicazione, non vi fossero state irregolarità nell utilizzo del plafond (circolare n. 12/E del 2008, punto 10.4). 29

30 6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO 6.2 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 Adempimento Il D. Lgs. N. 175/2014, art, 20, comma 1, trasferisce in capo all esportatore abituale l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento. Esportatore abituale - Deve trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni di intento emesse - Deve inviare al fornitore, ovvero alla Dogana, la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall Agenzia delle Entrate. Il fornitore/prestatore, prima dell effettuazione dell operazione deve: - Aver ricevuto la dichiarazione d intento corredata della relativa ricevuta di presentazione - Aver eseguito il riscontro della corretta trasmissione della dichiarazione di intento, direttamente sul sito dell Agenzia. 30

31 6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO 6.2 ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 Sanzioni: (a seguito delle modifiche introdotte, è variato anche il regime sanzionatorio) L art. 20, comma 2, D. Lgs. N. 175/2014 disponeva che al cedente/prestatore che ha emesso fattura senza applicazione dell IVA, prima di: - aver ricevuto la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta - aver effettuato il riscontro della corretta presentazione sul sito dell Agenzia delle Entrate Sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell imposta. Cade (implicita abrogazione art. 1, comma 384, L. n. 311/2004) il vincolo della solidarietà in capo al fornitore/prestatore che non avesse provveduto alla trasmissione della lettera d intento, in caso di verificata infedeltà della stessa. 31

32 6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO 6.3 SANZIONI PREVISTE DAL 1 GENNAIO 2016 Adempimento: Il fornitore dell esportatore abituale, prima di effettuare le operazioni di cessione/prestazione: - deve ricevere la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione - deve effettuare ulteriore riscontro telematico Sanzione: (fissa) In base al D.Lgs. N. 158/2015, la sanzione a carico del fornitore dell esportatore abituale, nel caso in cui proceda ad effettuare cessioni/prestazioni verso esportatori abituali, prima di aver ricevuto la dichiarazione d intento ed averne effettuato il riscontro telematico, non è più determinata in modo proporzionale (dal 100 al 200% dell IVA non esposta in fattura), ma applicata in misura fissa, per un importo variabile da 250 a euro. 32

33 6. VIOLAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTO 6.3 SANZIONI PREVISTE DAL 1 GENNAIO 2016 Sanzione: (fissa) Art. 15, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 158/2015 introduce sensibile riduzione delle sanzioni riformulando il comma 4-bis dell art. 7 del D. Lgs. n. 471/1997. Derubricazione della violazione da sostanziale a formale Violazione: mancata verifica da parte del fornitore dell esportatore abituale della trasmissione della lettera d intento ovvero dell ulteriore controllo telematico. 33

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 380 13.12.2016 Operazioni soggette a reverse charge: il regime sanzionatorio A cura di Diana Pérez Corradini Categoria: Iva Sottocategoria: Reverse

Dettagli

Il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge)

Il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge) 1 Il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge) 2 La procedura di inversione contabile (o «reverse charge) è disciplinata, dall art. 17 del D.P.R. 633/72 con riferimento ad alcune operazioni,

Dettagli

Esempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari

Esempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari Esempio: Acquisti di servizi generici spot fornitori comunitari 30/06/2016 Avvocato GB ultima la prestazione 30/6/2016 Momento di effettuazione del servizio 15/7/2016 Termine ultimo per il britannico di

Dettagli

La revisione delle sanzioni amministrative tributarie. Dottor Ignazio La Candia

La revisione delle sanzioni amministrative tributarie. Dottor Ignazio La Candia La revisione delle sanzioni amministrative tributarie Dottor Ignazio La Candia AIB - Brescia, 11 marzo 2016 www.pirolapennutozei.it Termini per l accertamento delle imposte sui redditi e dell IVA artt.

Dettagli

Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati CIRCOLARE N. 19/2016 RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO: ASPETTI AMMINISTRATIVI

Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati CIRCOLARE N. 19/2016 RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO: ASPETTI AMMINISTRATIVI Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica Simoni Rag. Lidia Gandolfi Dott. Francesco Ferrari Dott. Enrico Ferra Dott. Agostino Mazziotti Dott. Riccardo Righi Bologna,

Dettagli

Sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative Sanzioni amministrative Dichiarazione redditi e Irap omessa: NUOVE PREVI Sanzione base: dal 120 al 240% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro Sanzione base in assenza di imposte dovute: da 250 a

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare n.8 del 25 febbraio 2008 Operazioni soggette a reverse charge. Nuovi obblighi e sanzioni Settore immobiliare Applicazione del reverse charge dal 1 ottobre 2007 Come noto il 1 ottobre 2007 è entrata

Dettagli

Sommario PREMESSA 1 1. IL NUOVO RAVVEDIMENTO - ASPETTI GENERALI 7

Sommario PREMESSA 1 1. IL NUOVO RAVVEDIMENTO - ASPETTI GENERALI 7 Sommario PREMESSA 1 1. IL NUOVO RAVVEDIMENTO - ASPETTI GENERALI 7 1.1 Ambito d applicazione 7 1.2 Condizioni per fruire del ravvedimento 11 1.3 Tipologie di ravvedimento 15 1.4 Gli effetti del ravvedimento

Dettagli

RAVVEDIMENTO OPEROSO VIOLAZIONI IN TEMA DI REVERSE CHARGE ED ESPORTAZIONI LE NUOVE MISURE DELLE SANZIONI

RAVVEDIMENTO OPEROSO VIOLAZIONI IN TEMA DI REVERSE CHARGE ED ESPORTAZIONI LE NUOVE MISURE DELLE SANZIONI Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Dottore Commercialista Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dottore

Dettagli

Violazioni in materia di reverse charge: regime sanzionatorio in chiaro

Violazioni in materia di reverse charge: regime sanzionatorio in chiaro CIRCOLARE A.F. N.98 del 05 Luglio 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Violazioni in materia di reverse charge: regime sanzionatorio in chiaro Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con

Dettagli

Violazioni in materia di reverse charge - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Violazioni in materia di reverse charge - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Circolare informativa n. 21 Violazioni in materia di reverse charge - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate 1 PREMESSA Nelle situazioni ordinarie, quando viene ceduto un bene o effettuata una prestazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 140/E

RISOLUZIONE N. 140/E RISOLUZIONE N. 140/E Roma, 29 dicembre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni

Dettagli

L AUMENTO DELLE SANZIONI RIDOTTE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L AUMENTO DELLE SANZIONI RIDOTTE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO Circolare N. 06 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 25 gennaio 2011 L AUMENTO DELLE SANZIONI RIDOTTE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO La Legge di stabilità 2011 ha aumentato la misura delle sanzioni

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2015 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate la Comunicazione

Dettagli

Circolare N. 10 del 21 Gennaio 2016

Circolare N. 10 del 21 Gennaio 2016 Circolare N. 10 del 21 Gennaio 2016 Le nuove sanzioni amministrative Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che per effetto di quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (legge

Dettagli

LE NOVITA DEL DECRETO «COLLEGATO»

LE NOVITA DEL DECRETO «COLLEGATO» IVA 2017 LE NOVITA DEL DECRETO «COLLEGATO» D.L. 22/10/2016, n. 193, in vigore dal 24 ottobre 2016 convertito c.m. dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, in vigore dal 3 dicembre 2016 Franco Ricca COMUNICAZIONE

Dettagli

IL PLAFOND IVA. Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone

IL PLAFOND IVA. Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone IL PLAFOND IVA Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone 1 PLAFOND ASPETTI ESAMINATI Concetti generali. Lo status di esportatore abituale; Le operazioni che creano plafond; Le operazioni che non formano

Dettagli

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012 Informativa n. 48 del 26 novembre 2012 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE 1 Premessa... 2 1.1 Provvedimenti attuativi... 2 1.2 Decorrenza... 2 1.3 Abrogazione dell attuale

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 331 03.11.2016 Omesso versamento Iva e possibile compensazione Categoria: Iva Sottocategoria: Varie A cura di Paola Sabatino Nel caso di omesso

Dettagli

SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE

SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE SOGGETTO PASSIVO E DEBITORE IVA SOGGETTO PASSIVO E DEBITORE D IMPOSTA IVA DOVUTA DAL SOGGETTO PASSIVO CHE EFFETTUA LA CESSIONE O LA PRESTAZIONE ART. 193 DIR.

Dettagli

LE SANZIONI TRIBUTARIE

LE SANZIONI TRIBUTARIE LE SANZIONI TRIBUTARIE Laura Rossi Dufour Dottore Commercialista Revisore Contabile Via San Gregorio 53 Milano Via D.Fiasella 3/14 Genova Tel.010542196 laura.rossi@studiorossidufour.it 1 Le sanzioni La

Dettagli

Ai gentili Clienti dello Studio

Ai gentili Clienti dello Studio INFORMATIVA N. 9 / 2017 Ai gentili Clienti dello Studio Oggetto: COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA Riferimenti Legislativi: Art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 Art. 4 comma 2, D.L. n. 193/2016 Provv.

Dettagli

' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + $ $ $

' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + $ $ $ !!" # "%& '(' ) #!"!" # % & ' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + * / «volume d'affari non superiore a 2.000.000,00 di euro 0 0 1 0 0 1 La citata Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/2012, al punto 2,

Dettagli

- ASPETTI GENERALI DELLA DICHIARAZIONE IVA

- ASPETTI GENERALI DELLA DICHIARAZIONE IVA INDICE Novità dei modelli IVA 2016... pag. 9 Avviso telematico all intermediario...» 9 Nuove ipotesi di reverse charge...» 10 Operazioni con split payment...» 11 Regimi fiscali agevolati...» 11 Dichiarazioni

Dettagli

Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM

Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM Circolare informativa n. 31 Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL 24.4.2017 n. 50 conv. L. 21.6.2017 n. 96 e del DM 27.6.2017 1 PREMESSA L art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16 /E

RISOLUZIONE N. 16 /E RISOLUZIONE N. 16 /E ROMA, 06/02/2017 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212- Acquisti senza applicazione dell Iva oltre i limiti del plafond. Regolarizzazione

Dettagli

NOVITA IVA Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone

NOVITA IVA Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone NOVITA IVA 2015 Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone 1 PROGRAMMA Novità IVA 2015 D.lgs. 175/2014 Dichiarazioni d intento Black list Modelli Intrastat Sanzioni statistiche 2 NOVITA IVA 2015-DICHIARAZIONI

Dettagli

1 Operativo dal 1 dicembre 2012 il nuovo regime iva per cassa ;

1 Operativo dal 1 dicembre 2012 il nuovo regime iva per cassa ; Pesaro, lì 19 ottobre 2012 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 12/2012 1 Operativo dal 1 dicembre 2012 il nuovo regime iva per cassa ; Con il c.d. Decreto Crescita il Legislatore ha modificato l attuale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 114/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 114/E QUESITO RISOLUZIONE N. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello d.p.r. 131/1986 disciplina ai fini dell imposta di registro della regolarizzazione della

Dettagli

OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017

OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017 Ai gentili Clienti Loro sedi Trento, 13 dicembre 2016 OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017 PREMESSA Il D.L. n. 193/2016, introduce importanti novità in materia di IVA. In particolare: 1. l

Dettagli

LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA

LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA Nel corso del 2015 il Legislatore ha modificato: l istituto del ravvedimento operoso; il regime sanzionatorio, la cui decorrenza è

Dettagli

Inversione contabile e archivio VIES: adempimenti e profili sanzionatori

Inversione contabile e archivio VIES: adempimenti e profili sanzionatori Fabio Cigna (Commercialista - Consigliere ODCEC Cuneo) Inversione contabile e archivio VIES: adempimenti e profili sanzionatori 1 Il D.Lgs. 24/09/2015, n. 158: ha revisionato il sistema sanzionatorio con

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 57 14.07.2014 Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso Il sistema sanzionatorio previsto per errori e omissioni collegate alla dichiarazione

Dettagli

studio associato zaniboni

studio associato zaniboni N. protocollo: 09/2015 Oggetto: LE SANZIONI IN CASO DI ERRATO REVERSE CHARGE, E LA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE EMESSE IN REGIME DI REVERSE CHARGE Le novità legate alla Legge di Stabilità 2015 in tema

Dettagli

Ai gentili Clienti dello Studio

Ai gentili Clienti dello Studio INFORMATIVA N. 14 / 2016 Ai gentili Clienti dello Studio Oggetto: DICHIARAZIONE DI INTENTO NOVITA 2017 Riferimenti Legislativi: Risoluzione n. 120/E del 22/12/2016 Ag. delle Entrate Provvedimento del 02/12/2016

Dettagli

Trasmissione telematica fatture e corrispettivi - Comunicazioni trimestrali IVA

Trasmissione telematica fatture e corrispettivi - Comunicazioni trimestrali IVA Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico MAP) Trasmissione telematica fatture e corrispettivi - Comunicazioni trimestrali IVA 1 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica

Dettagli

La Comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento

La Comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 3 14 GENNAIO 2014 La Comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento Copyright 2014

Dettagli

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n 23/10

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n 23/10 1/5 OGGETTO RAVVEDIMENTO OPEROSO PER II.DD. E IVA CLASSIFICAZIONE DT ART. 13 D.LGS 472/97 RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 13 D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 ART. 16, comma 5, D.L. 29.11.2008 N. 185 convertito in

Dettagli

SERVIZIO FISCALE. CONFCOOPERATIVE PADOVA Cod. Fiscale

SERVIZIO FISCALE. CONFCOOPERATIVE PADOVA Cod. Fiscale SERVIZIO FISCALE CIRCOLARE N. 24 del 29.03.2016 OGGETTO: 1. RIFORMA DEL REGIME SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO D.Lgs. 24/09/2015 N. 158 2. REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI E RELATIVA DEDUCIBILITÀ

Dettagli

Circolare N. 96 del 29 Giugno 2016

Circolare N. 96 del 29 Giugno 2016 Circolare N. 96 del 29 Giugno 2016 Console da gioco, tablet pc e laptop sempre con IVA se cedute al dettaglio Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ. 25.5.2016 n. 21, l

Dettagli

Fiscalità 2015: Novità del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015

Fiscalità 2015: Novità del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015 Fiscalità 2015: Novità del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015 In collaborazione con Novità del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali

Dettagli

Dichiarazione IVA 2012: ravvedimento operoso

Dichiarazione IVA 2012: ravvedimento operoso Dichiarazione IVA 2012: ravvedimento operoso di Roberto Fanelli (*) L ADEMPIMENTO Il contribuente puo` regolarizzare le violazioni commesse nel corso del 2011 entro il termine di presentazione della dichiarazione

Dettagli

L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. I CASI

L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. I CASI n. 11/2015 Aggiornata al 29.10.2015 STUDIO EFFEMME SRL L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. I CASI L imposta di bollo è un tributo alternativo all IVA. Pertanto va applicata esclusivamente

Dettagli

Come regolarizzare lo splafonamento Iva

Come regolarizzare lo splafonamento Iva Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 87 24.03.2014 Come regolarizzare lo splafonamento Iva L utilizzo del plafond in maniera eccedente rispetto all ammontare disponibile, va regolarizzato

Dettagli

IL RAVVEDIMENTO DELLE SANZIONI NEI CASI DI ERRATA APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELL INVERSIONE CONTABILE

IL RAVVEDIMENTO DELLE SANZIONI NEI CASI DI ERRATA APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELL INVERSIONE CONTABILE Firenze, lì 04/X/2011 IL RAVVEDIMENTO DELLE SANZIONI NEI CASI DI ERRATA APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELL INVERSIONE CONTABILE Le fattispecie interessate Per molte operazioni l assolvimento dell imposta

Dettagli

Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva

Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva CIRCOLARE N. 2/2011 Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva Premessa L art. 21 del Decreto Legge 78/2010, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010, n. 122, ha

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli. Gennaio/2/2014 (*) Napoli 9 Gennaio 2014

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli. Gennaio/2/2014 (*) Napoli 9 Gennaio 2014 Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Gennaio/2/2014 (*) Napoli 9 Gennaio 2014 E addebitabile in via di rivalsa l IVA corrisposta in presenza di un accertamento divenuto definitivo

Dettagli

Premessa...pag. 9. Sezione Seconda - RAVVEDIMENTO OPEROSO E IMPOSTE DIRETTE

Premessa...pag. 9. Sezione Seconda - RAVVEDIMENTO OPEROSO E IMPOSTE DIRETTE INDICE Premessa...pag. 9 Sezione Prima - ASPETTI GENERALI Contenuti e caratteristiche...pag. 12 Presupposti necessari...» 12 Modalità di calcolo del ravvedimento operoso...» 14 Caratteristiche del ravvedimento

Dettagli

COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST: IL LIMITE DI EURO È ANNUALE

COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST: IL LIMITE DI EURO È ANNUALE Napoli, 9 Febbraio 2015 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 2/2015 COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST: IL LIMITE DI 10.000 EURO È ANNUALE L Agenzia delle Entrate è tornata ad esaminare

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2013

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2013 PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2013 I versamenti e gli adempimenti fiscali che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo

Dettagli

1 - L INVIO DEL MOD. IRE PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO A CAVALLO D ANNO

1 - L INVIO DEL MOD. IRE PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO A CAVALLO D ANNO Pesaro, lì 26 marzo 2012 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 05/2012 1- Invio Modello IRE per lavori di risparmio energetico del 55% a cavallo d anno; 2 Nuove regole iva dal 17-03-2012 per i servizi

Dettagli

IL RAPPRESENTANTE FISCALE DEL SOGGETTO NON RESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE FISCALE DEL SOGGETTO NON RESIDENTE IL RAPPRESENTANTE FISCALE DEL SOGGETTO NON RESIDENTE A cura di: Giovanni Scagnelli Dottore Commercialista Giuliana Cellerino Dottore Commercialista Politecnico di Torino - 21 novembre 2005 Aspetti contabili

Dettagli

Anno 2010 N. RF 30. La Nuova Redazione Fiscale SPLAFONAMENTO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Anno 2010 N. RF 30. La Nuova Redazione Fiscale SPLAFONAMENTO E RAVVEDIMENTO OPEROSO ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF 30 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO SPLAFONAMENTO E RAVVEDIMENTO OPEROSO RIFERIMENTI CM 12/2008 - CM 50/2002 CM 98/2000 CIRCOLARE DEL 22/02/2010

Dettagli

Bologna, 29 maggio Circolare n. 17/2017. Oggetto: Comunicazioni periodiche IVA: le FAQ dell Agenzia delle Entrate

Bologna, 29 maggio Circolare n. 17/2017. Oggetto: Comunicazioni periodiche IVA: le FAQ dell Agenzia delle Entrate Oggetto: Comunicazioni periodiche IVA: le FAQ dell Agenzia delle Entrate Bologna, 29 maggio 2017 Circolare n. 17/2017 Gentile Cliente, Il D.L. 193/2016 ha introdotto l obbligo, per i soggetti passivi IVA,

Dettagli

Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa

Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa ART. 32-BIS 1. per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti

Dettagli

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico 1 1 PREMESSA Il DLgs. 11.2.2016 n. 24, pubblicato sulla G.U. 3.3.2016 n. 52, ha modificato l art. 17 del DPR 633/72. In particolare, per

Dettagli

Circolare n.11 del 10 giugno 2017

Circolare n.11 del 10 giugno 2017 Circolare n.11 del 10 giugno 2017 Reverse charge, regime sanzionatorio e chiarimenti della C.M. n. 16/E/2017 Indice 1. Principi generali 1.1. Adempimenti del fornitore 1.2. Adempimenti del cliente 1.3.

Dettagli

Riferimenti: Provv del CM 1/E del RM 87/E del ***** COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Riferimenti: Provv del CM 1/E del RM 87/E del ***** COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE Circolare numero: 09 2017 Oggetto: Comunicazione dati fattura Data: 25 luglio 2017 Parole Chiave: Comunicazione Riferimenti: Provv. 58793 del 27.03.2017 - CM 1/E del 07.02.201 RM 87/E del 05.07.2017 *****

Dettagli

R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s

R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano www.rossiassociati.it Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377 NEWS SETTIMANALE Febbraio 2015 nr.

Dettagli

Giovedì 25 ottobre Ultimi giorni per il 730 integrativo

Giovedì 25 ottobre Ultimi giorni per il 730 integrativo Giovedì 25 ottobre Ultimi giorni per il 730 integrativo Entro il prossimo 25 ottobre il contribuente, in caso di errori nella compilazione della dichiarazione, può presentare al CAF o al professionista

Dettagli

50. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

50. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE DEFINIZIONE 50. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE DEFINIZIONE DEFINIZIONE Per gli acquisti intracomunitari, è necessario procedere con la cd. doppia registrazione, ossia annotando la fattura

Dettagli

LA NUOVA FATTURA Art. 1, commi , Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010)

LA NUOVA FATTURA Art. 1, commi , Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) Art. 1, commi 324 335, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) 1 Termini di emissione e di registrazione delle fatture Tipologia fattura Termine di emissione

Dettagli

Quadro principale i di riferimento

Quadro principale i di riferimento Elenchi riepilogativi il idelle operazioni iintraue Quadro principale i di riferimento i - Art. 50, comma 6, D.L. n. 331/93 (obbligo fiscale) - Art. 11, D.L. n. 322/89 e art. 34, D.L. n. 41/95 (sanzioni

Dettagli

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE Il modello in esame si compone del Frontespizio e del quadro VP.

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE Il modello in esame si compone del Frontespizio e del quadro VP. AI SIGG. CLIENTI LORO SEDI Circolare clienti n. 11/2017 OGGETTO: IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 1 L Agenzia ha approvato il modello e le istruzioni utilizzabili per l

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo Formazione Tirocinanti La Dichiarazione Iva

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo Formazione Tirocinanti La Dichiarazione Iva Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo Formazione Tirocinanti La Dichiarazione Iva 29 Aprile 2014 I.V.A Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972) L I.V.A. è

Dettagli

Pro-memoria dei dati e documenti per la redazione della: Comunicazione annuale dati IVA

Pro-memoria dei dati e documenti per la redazione della: Comunicazione annuale dati IVA Pro-memoria dei dati e documenti per la redazione della: Comunicazione annuale dati IVA (da presentare entro il 29 febbraio 2012) Dichiarazione IVA per l anno 2011 Qualora dalla dichiarazione IVA per il

Dettagli

Guido Marzorati Area Fiscale e Societaria 12 settembre 2005

Guido Marzorati Area Fiscale e Societaria 12 settembre 2005 ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Normativa e Interpretazioni Art. 37, commi 8 e 9 D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito dalla Legge 4.8.2006, n. 248; Art. 8-bis, comma 4-bis del DPR. n. 322 del 22.7.1998. CAE 4.8.2006,

Dettagli

Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale N. 69 07.03.2016 Compensazione crediti inesistenti: novità sanzioni Categoria: Versamenti Sottocategoria: Compensazioni A cura di Pasquale Pirone

Dettagli

L ACCONTO IVA L acconto IVA per il 2016, da versare entro il , va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi.

L ACCONTO IVA L acconto IVA per il 2016, da versare entro il , va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi. Lecco, 1 dicembre 2016 Alla Spettabile Clientela L ACCONTO IVA 2016 L acconto IVA per il 2016, da versare entro il 27.12.2016, va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi. DETERMINAZIONE ACCONTO

Dettagli

Fiscal News N. 249 Unico 2012: integrativa entro il Categoria: Sottocategoria: ravvedimento di Unico 2012 Premessa 30 settembre Dichiarazione

Fiscal News N. 249 Unico 2012: integrativa entro il Categoria: Sottocategoria: ravvedimento di Unico 2012 Premessa 30 settembre Dichiarazione Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 249 26.09.2013 Unico 2012: integrativa entro il 30.09 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti Il termine del 30.09.2013 incide anche

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria Autore Benedetto Santacroce

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria Autore Benedetto Santacroce IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria 2010 Autore Benedetto Santacroce Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011) Momento di effettuazione prestazioni generiche rese da un soggetto

Dettagli

Il nuovo regime dell IVA per CASSA

Il nuovo regime dell IVA per CASSA Via Vittorio Veneto, 69 52100 Arezzo Tel. 0575907007 Fax 0575 907008 Email: info@studiocappietti.com Sito Web: www.studiocappietti.com Introduzione Con la pubblicazione del decreto attuativo del 11/10/12

Dettagli

OGGETTO: SPLIT PAYMENT NUOVO MECCANISMO IVA NELLE OPERAZIONI CON GLI ENTI PUBBLICI

OGGETTO: SPLIT PAYMENT NUOVO MECCANISMO IVA NELLE OPERAZIONI CON GLI ENTI PUBBLICI OGGETTO: SPLIT PAYMENT NUOVO MECCANISMO IVA NELLE OPERAZIONI CON GLI ENTI PUBBLICI Riferimenti: Art. 1 comma 629 Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) Art. 17-ter D.P.R. 633/72 C.M. 1/E del

Dettagli

IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI 1 IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Ai sensi dell art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72, sono fatturate in regime di non imponibilità «le cessioni, anche tramite commissionari,

Dettagli

NOVITA IVA a cura di Maurizio Barone

NOVITA IVA a cura di Maurizio Barone NOVITA IVA 2015 a cura di Maurizio Barone ART. 20 DICHIARAZIONI D INTENTO Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, c.d. Decreto Semplificazioni, ha previsto una serie di semplificazioni fiscali. La prima novità

Dettagli

Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale di Valerio Cirimbilla e Alberto Giannone

Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale di Valerio Cirimbilla e Alberto Giannone Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale di Valerio Cirimbilla e Alberto Giannone Omessa regolarizzazione del cessionario in caso di omessa fatturazione o fatturazione irregolare da parte del cedente

Dettagli

CIRCOLARE N 415. OGGETTO: Applicazione agli Ordini Regionali delle disposizioni IVA in materia di split payment PREMESSA

CIRCOLARE N 415. OGGETTO: Applicazione agli Ordini Regionali delle disposizioni IVA in materia di split payment PREMESSA A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi Roma, 25 luglio 2017 Rif. P/CR.c LORO SEDI Consiglio Nazionale dei Geologi Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT UO: Consiglio Nazionale dei Geologi Prot.N. 0002806

Dettagli

Informativa n. 43 del 30.10.2012 INDICE

Informativa n. 43 del 30.10.2012 INDICE Informativa n. 43 del 30.10.2012 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. IVA per cassa ) - Nuova disciplina - Provvedimento attuativo INDICE 1 Premessa... 2 1.1 Provvedimenti attuativi...

Dettagli

Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa (cosiddetto Cash accounting ) Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012.

Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa (cosiddetto Cash accounting ) Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012. Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa (cosiddetto Cash accounting ) Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012. Premessa Come noto, l art. 32-bis del D.L. 22 giugno

Dettagli

Periodico informativo n. 95/2016

Periodico informativo n. 95/2016 Periodico informativo n. 95/2016 La Marca da bollo sulle fatture Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle regole da seguire per l assolvimento della marca

Dettagli

Scadenzario fiscale. Febbraio In evidenza questo mese. Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Scadenzario fiscale. Febbraio In evidenza questo mese. Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Scadenzario fiscale Febbraio 20 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli

Dettagli

Iva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44

Iva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44 Prot. 318/2012 Milano, 29-11-2012 Circolare n. 115/2012 AREA: Circolari, Fiscale Iva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44 Con la circolare n. 44 del 26/11/2012

Dettagli

Scadenzario fiscale Luglio 2016

Scadenzario fiscale Luglio 2016 Scadenzario fiscale Luglio 20 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Scadenze con data variabile Nel corso del mese scade: Tutti i termini di versamento e

Dettagli

Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012;

Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012; Diritto Tributario IVA adempimenti dei contribuenti RIFERIMENTI NORMATIVI d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 BIBLIOGRAFIA: F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet,

Dettagli

APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SU FATTURE

APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SU FATTURE APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SU FATTURE 1 Dott. Gianfranco Tegas Rag. Davide Pau 05 gennaio 2015 Pag. 1 a 6 05 maggio 2015 APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SU FATTURE PREMESSA La marca da bollo è

Dettagli

CIRCOLARE n.3/2011: Richiesta dati per la compilazione della dichiarazione IVA e della comunicazione dati IVA relative all anno 2010.

CIRCOLARE n.3/2011: Richiesta dati per la compilazione della dichiarazione IVA e della comunicazione dati IVA relative all anno 2010. Spettabili Clienti Loro Sedi Crema, 25 gennaio 2011. CIRCOLARE n.3/2011: Richiesta dati per la compilazione della dichiarazione IVA e della comunicazione dati IVA relative all anno 2010. Spettabili Clienti,

Dettagli

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI Circolare n. 05 del 19 marzo 2010 A tutti i Clienti Loro sedi OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI UFFICIALI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (D.Lgs. 18/2010 -

Dettagli

LA NUOVA IVA PER CASSA

LA NUOVA IVA PER CASSA EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO Principio generale di esigibilità/detraibilità in base al momento di effettuazione dell operazione (art. 6 DPR 633/72); IVA per cassa ordinaria (art. 6 co. 5 DPR 633/72);

Dettagli

RISOLUZIONE N. 104 /E

RISOLUZIONE N. 104 /E RISOLUZIONE N. 104 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 luglio 2017 OGGETTO: Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. Applicabilità dell istituto del ravvedimento

Dettagli

- ASPETTI GENERALI DELLA DICHIARAZIONE IVA

- ASPETTI GENERALI DELLA DICHIARAZIONE IVA INDICE Novità dei Modelli IVA 2012... pag. 9 Novità nella dichiarazione IVA annuale...» 9 Mod. IVA BASE 2012... pag. 12 Il Modello IVA BASE...» 12 Soggetti interessati...» 12 Soggetti esclusi...» 13 Caratteristiche

Dettagli

Scadenzario fiscale Marzo 2017

Scadenzario fiscale Marzo 2017 Scadenzario fiscale Marzo 2017 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi

Dettagli

LE NOTE DI VARIAZIONE LETTURA INTERPRETATIVA

LE NOTE DI VARIAZIONE LETTURA INTERPRETATIVA LETTURA INTERPRETATIVA 116 LETTURA INTERPRETATIVA PROCEDURE CONCORSUALI e momento di rilevanza per il diritto alla detrazione ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, vale a dire il termine per la presentazione

Dettagli

Superiore a 77,47 euro Pari o inferiore a 77,47 euro

Superiore a 77,47 euro Pari o inferiore a 77,47 euro Ai gentili Clienti Loro sedi C IRCOLARE I NFORMATIVA N. 7/2016 OGGETTO: LA MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE Premessa La regola generale è che l imposta di bollo, del valore di 2 euro, va assolta su tutte quelle

Dettagli

Appuntamento con l Esperto a cura di Stefano Setti

Appuntamento con l Esperto a cura di Stefano Setti Appuntamento con l Esperto a cura di Stefano Setti 1 Nuovo spesometro 2 Ambito oggettivo e soggettivo Il D.L. n. 193/2016 ha introdotto la nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nonché

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio del 18 Marzo 2011 Ai gentili clienti Loro sedi Dal 1 aprile applicazione del reverse charge per cellulari e dispositivi a circuito integrato ma non per tutti Dal 1 aprile

Dettagli

STUDIO PASSARELLI Rag. Adriano Commercialista - Revisore Contabile

STUDIO PASSARELLI Rag. Adriano Commercialista - Revisore Contabile Informativa per la clientela di studio Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La Marca da bollo sulle fatture Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle

Dettagli

Newsletter speciale Decreto fiscale (DL n. 193/2016)

Newsletter speciale Decreto fiscale (DL n. 193/2016) Newsletter speciale Decreto fiscale (DL n. 193/2016) Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, in vigore dal 24 ottobre 2016, introduce significative modifiche all attuale impianto normativo, al fine di

Dettagli

I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI FINI IVA PARTIRE DALL ANNO D IMPOSTA 2017

I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI FINI IVA PARTIRE DALL ANNO D IMPOSTA 2017 I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI FINI IVA PARTIRE DALL ANNO D IMPOSTA 2017 L art. 4 co. 1 del DL 193/2016 (conv. L. 1.12.2016 n. 225) ha modificato sensibilmente le disposizioni contenute nell art.

Dettagli

NORMATIVA IVA E RIFLESSI INTRASTAT

NORMATIVA IVA E RIFLESSI INTRASTAT NORMATIVA IVA E RIFLESSI INTRASTAT Dr. Simone del Nevo Monza, 3 marzo In collaborazione con CESSIONI MERCI Il momento di effettuazione dell operazione coincide con l inizio del trasporto o spedizione nel

Dettagli

D.L. n. 16 del 2/3/2012 (in vigore dal 2/3/2012, in attesa di conversione)

D.L. n. 16 del 2/3/2012 (in vigore dal 2/3/2012, in attesa di conversione) D.L. n. 16 del 2/3/2012 (in vigore dal 2/3/2012, in attesa di conversione) 1.Modifiche allo spesometro : -comunicazione dell importo complessivo delle operazioni soggette ad obbligo di fattura (elenco

Dettagli