NOVITÀ Tabella delle ultime novità fiscali. AUTO e FISCO. di Arianna Zeni

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1 di Arianna Zeni Si è conclusa per il momento la questione relativa all Iva auto. È stata pubblicata infatti sulla G.U. della Ue la Decisione del Consiglio dell Unione europea del 18 giugno 2007 con la quale l Italia è stata autorizzata a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell Iva corrisposta sulle spese relative ai veicoli. Di conseguenza, ancora una volta, è stata rivista la disciplina fiscale dei veicoli in materia di imposte dirette. Sono state infatti modificate dalla cosiddetta «manovra d estate», D.L. 2 luglio 2007, n. 81 conv. con L. 3 agosto 2007, n. 127, le percentuali di deducibilità dei costi relativi all acquisto ed all utilizzo dei veicoli utilizzati per l esercizio dell attività d impresa o nell ambito dell attività professionale ed è stata fatta la retromarcia sull aumento del fringe benefit per i dipendenti. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con tutte le ultime novità. Tabella delle ultime novità fiscali L. 3 agosto 2007, n. 127 di conv. del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 Nuove percentuali di deducibilità: è stato quasi completamente rivisto il regime, ai fini delle imposte sui redditi, dei veicoli di trasporto a motore utilizzati da imprese ed esercenti arti e professioni, in seguito all autorizzazione concessa all Italia dal Consiglio dell Unione europea a limitare la detraibilità dell Iva riferibile all acquisto delle autovetture e dei relativi costi di gestione nella misura del 40%. In particolare è stata ripristinata la percentuale di imponibilità in capo al lavoratore dipendente del fringe benefit di cui all art. 51, co. 4, del Tuir [CFF ➋ 5151] nella misura del 30%. La percentuale era stata elevata dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, al 50% ma di fatto non è mai stata applicata. Viene riformulata la disciplina dell art. 164 del Tuir [CFF ➋ 5264], in particolare: rimangono totalmente deducibili le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lett. a) e m) del co. 1, art. 54, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa e per i veicoli adibiti ad uso pubblico; sono deducibili nella misura pari al 40% i componenti negativi relativi ai veicoli non utilizzati esclusivamente come strumentali nell attività propria dell impresa (la percentuale di deducibilità era il 25); rimangono deducibili all 80% i costi dei veicoli di agenti e rappresentati di commercio; è stabilita una parziale deducibilità del 40% per gli esercenti arti e professioni, limitatamente a un solo veicolo; per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta è prevista la deducibilità del 90% (art. 164, co. 1, lett. b-bis, Tuir); restano invariati i limiti di rilevanza del costo fiscalmente riconosciuto dei mezzi di trasporto sopra indicati, più elevati per agenti e rappresentanti di commercio ( ,99 per le autovetture e autocaravan (il limite aumenta a ,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio); 4.131,66 per i motocicli; 2.065,83 per i ciclomotori). Le nuove disposizioni sono efficaci a decorrere dal periodo d imposta in corso al 27 giugno 2007, data di pubblicazione della Decisione del Consiglio dell Unione europea 18 giugno 2007 nella Gazzetta Ufficiale della Ue. 5

2 R.M. 27 luglio 2007, n. 190/E Messaggio Inps 28 maggio 2007, n Messaggio Inps 19 gennaio 2007, n C.M. 19 gennaio 2007, n. 1/E Professionisti Ammortamento di veicoli Non disapplicabilità della norma: la disposizione dell art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5264], che prevede, in caso di esercizio della professione in forma individuale, la deduzione nella misura del 25% delle spese e degli altri componenti negativi relativi all autovettura utilizzata, non rappresenta un norma antielusiva specifica, suscettibile di essere disapplicata (art. 37- bis, co. 8, D.P.R. 600/1973 [CFF ➋ 6337a]),assumendo invece la funzione di norma di sistema. Pertanto, non è compatibile la prova contraria fornita dal contribuente per dimostrare, nel caso specifico, l esclusiva destinazione del bene allo svolgimento della professione (nel caso oggetto di interpello un medico, che utilizza la propria autovettura essenzialmente per effettuare visite fiscali a domicilio, coprire il servizio di guardia medica e sostituire medici pediatri, riteneva non congrua la percentuale di deducibilità del 25%, considerando più equo applicare quella del 90%). Veicoli ai dipendenti Trattenute previdenziali 2007: il messaggio Inps ha confermato quanto chiarito dalla C.M. 17 aprile 2007, n. 21/E, ovvero che i datori di lavoro, per la determinazione della base imponibile previdenziale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo (ossia quelle messe a disposizione, dal datore di lavoro, al dipendente non soltanto per l attività di lavoro ma anche per fini personali), devono calcolare le ritenute relative all anno 2007 considerando il coefficiente del 30% (anziché del 50%) da applicare all importo corrispondente ad una percorrenze media annua di km sulla base delle tariffe Aci in relazione alla diversa tipologia di autovetture. Auto aziendali ad uso promiscuo Conguaglio Chiarimenti: l art. 7, co. 25, D.L. 262/2006, conv. con modif. dalla L. 286/2006, ha modificato la percentuale per la determinazione del valore imponibile del benefit relativo all uso promiscuo da parte del dipendente dell auto aziendale. Dal 1 gennaio 2007 la percentuale da utilizzare per il calcolo del fringe benefit è del 50% (prima era del 30%) (modificato l art. 51, co 4, lett. a), D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5151]). Alcune aziende, tuttavia, hanno applicato la nuova percentuale nella busta paga di dicembre (il rinvio dell operatività della norma è stato disposto successivamente) ed hanno pagato contributi relativi al valore dell auto aziendale per un importo superiore a quello dovuto. Per questo motivo le aziende interessate potranno effettuare il conguaglio, per il recupero dei maggiori contributi versati sul valore dell auto aziendale, con la denuncia Emens del mese di febbraio 2007, portando in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese, il maggior importo assoggettato a contribuzione relativo al valore dell auto aziendale, che sarà evidenziato nel quadro B/C del modello DM10/2 il già previsto codice «D000». Sentenza. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-228/ 05 è stato bocciato il regime di indetraibilità dell Iva. Il Legislatore ha ritenuto di far pagare il buco nel bilancio dello Stato creato a seguito della sentenza di settembre ai medesimi soggetti che ne hanno beneficiato. Automezzi a deducibilità piena (art. 164, lett. a). La C.M. 1/E/2007 aveva confermato l interpretazione estremamente restrittiva della C.M. 48/1998, secondo la quale sono strumentali all attività d impresa solo le auto senza le quali l attività d impresa non può essere esercitata. Ecco che sono totalmente deducibili gli autoveicoli: destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali all attività propria dell impresa (autoscuola, autonoleggio); i veicoli ad uso pubblico (taxi). Automezzi a deducibilità limitata (art. 164, lett. b). Godono della deducibilità limitata delle auto gli agenti di commercio e i professionisti. 1) Gli agenti e rappresentanti (ma anche agenti assicurativi e promotori finanziari), continueranno a poter dedurre l 80% dei costi sostenuti, con un costo massimo dell auto (rilevante fiscalmente per ammortamenti e leasing) di ,84. Unica novità per il 2006 riguarda gli ammortamenti anticipati (D.L. 223/2006) che non potranno più essere eseguiti e i veicoli in leasing che dovranno avere un contratto di almeno 4 anni (a partire dal 12 agosto 2006). 2) Per i professionisti, la deduzione dei costi si è dimezzata dal 50 al 25%, limitatamente al costo di euro. La deduzione vale per un solo veicolo per ogni 6

3 professionista anche in caso di studio associato (diversamente dagli agenti che possono dedurre più di un mezzo). Con riferimento al leasing si evidenzia come, per la mancata variazione dell art. 54 (che è stato modificato solo in Finanziaria dal comma 334, lett. c), della L. 296/2006) si sia verificato il paradosso per il quale i professionisti fino al 31 dicembre 2006 hanno potuto legittimamente stipulare leasing biennali deducibili, mentre non hanno mai potuto eseguire ammortamenti anticipati. Uso promiscuo ai dipendenti (art. 164, lett. b-bis). Per l anno 2006 le imprese non possono più dedurre per intero i costi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta. L impresa può dedurre unicamente l importo corrispondente al fringe benefit tassato in capo al dipendente. Non rileva la durata dell assegnazione al dipendente essendo la deduzione strettamente correlati al componente positivo tassato; l importo da far concorrere alla formazione del reddito deve essere ragguagliato al numero di giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La C.M. 1/E/2006 ha confermato che, in presenza di somme addebitate al dipendente, è possibile dedurre, oltre all importo che costituisce reddito del dipendente (importo da calcolare al netto di tali somme), anche un ammontare di spese pari a quanto fatturato dall azienda. Uso promiscuo agli amministratori. Nel caso di veicoli dati in uso promiscuo all amministratore valgono regole analoghe a quelle dei dipendenti, pur se in base a una diversa norma (art. 95, Tuir [CFF ➋ 5195]). Finanziaria 2007 Art. 1, co. 324, L. 27 dicembre 2006, n. 296 Provv. Agenzia Entrate 6 dicembre 2006 Collegato Manovra 2007 Art. 2, co. 71, L. 24 novembre 2006, n. 286 di conversione al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 Collegato Manovra 2007 D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 Reddito di lavoro dipendente: benefit auto art. 51, Tuir: l incremento dal 30 al 50% del coefficiente della tabella Aci, del valore del reddito in natura costituito dall uso dell auto aziendale, disposto dal D.L. 262/2006, è stato rinviato al 2007 (la tabella utilizzabile è pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 2006). Trasporto privato di persone: il provvedimento ha individuato i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell art. 35, co. 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. dalla L. 4 agosto 2006, n In particolare si tratta di quei veicoli che, anche se immatricolati o reimmatricolati come N1, hanno un codice di carrozzeria F0, quattro o più posti e il rapporto tra la potenza del motore (Pt) (espressa in Kw) e la portata del veicolo (P), ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T) (espressa in tonnellate) è uguale o superiore a 180. Con provvedimenti successivi sono stati individuati veicoli ai quali si disapplicano o si estendono tali disposizioni. La formula da utilizzare per la determinazione del valore di riferimento è: Pt (Kw) I = 180 Mc T (t) Questa regola si applica a decorrere dal periodo d imposta in corso al 4 luglio 2006 (C.M. 1/E/2007).Si ricorda che tali veicoli dovranno essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli secondo le disposizioni dell art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5264] ai fini delle imposte dirette ed a quelle disposte dall art. 19-bis1, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 219a] ai fini dell Iva. Deducibilità limitata per agenti e rappresentanti (art. 2, co. 71): la deducibilità limitata all 80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio nel limite del costo di acquisto di ,84, si applica solo a quei veicoli impiegati in modo non esclusivamente strumentali all esercizio dell attività. Auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti Quantificazione del fringe benefit (art. 7, co. 25 e 26): dal periodo d imposta in corso al 3 ottobre 2006, è stato aumentato al 50% (era il 30%) della Tabella Aci per chilometri l importo del fringe benefit da inserire nella busta paga del dipendente o soggetti assimilati (es. collaboratori) in caso di auto aziendali concesse in uso promiscuo a dipendenti o soggetti assimilati (nuovo art. 51, co. 4, lett. a, D.P.R. 917/1986). Si tenga presente che la disposizione riguardante il coefficiente del 50% di fatto non è mai entrata stata applicata. 7

4 Auto aziendali Regime di deducibilità dei costi (art. 7, co. 25 e 26): è necessario distinguere tra imprese e professionisti. A decorrere dal periodo d imposta in corso al 3 ottobre 2006, le imprese non possono più dedurre al 100% i costi in caso di assegnazione di auto ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta (la lett. a, n. 2, del co. 1, dell art. 164 è stata soppressa), ma possono invece dedurre tali costi nei limiti dell importo che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (si veda sopra). Rimane la deduzione al 100% dei costi delle auto che costituiscono beni strumentali nell attività propria e delle auto ad uso pubblico. Per i professionisti rimane il limite di costo fiscalmente rilevante di ,99, ma la deduzione del costo è stata ridotta al 25% (era il 50%) (nuovo art. 164, co. 1, D.P.R. 917/1986). Manovra d estate L. 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del D.L. 223/2006 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Autovetture Deducibilità dei canoni di leasing (art. 36, co. 6-bis e 6-ter): ai fini della deducibilità dei canoni relativi a contratti di leasing (stipulati dal 12 agosto 2006) aventi ad oggetto autovetture e mezzi di trasporto a deducibilità limitata (art. 164, co. 1, lett. b, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5264] è necessario che la durata del contratto sia almeno pari al periodo di ammortamento (4 anni). Novità della «manovra d estate»: il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, in vigore dal 4 luglio 2006, contiene disposizioni per il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica e interventi in materia di entrate e di contrasto all evasione fiscale. Alcune delle disposizioni più rilevanti relative agli autoveicoli sono illustrate di seguito. Passaggi di proprietà (art. 7, D.L. 223/2006): è stato eliminato l obbligo di autenticazione del notaio per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati (auto, moto, barche e rimorchi) o per la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi. La richiesta può essere indirizzata a qualsiasi Comune e ai titolari degli sportelli telematici dell automobilista che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i diritti di segreteria, il giorno stesso della richiesta, salvo motivato diniego. La norma si applica dal 4 luglio L autenticazione degli atti e delle dichiarazioni in questione dal 4 luglio 2006, può essere richiesta, oltre che nelle «vecchie» modalità basate sulla firma notarile, anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell automobilista (Sta), agli uffici provinciali di Motorizzazione e Pra (Pubblico registro automobilistico) e alle agenzie di pratiche auto abilitate (art. 2, D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358) (rimane preclusa la possibilità di effettuare l autenticazione della firma davanti ai funzionari di Cancelleria degli uffici giudiziari). Per quanto riguarda l ambito territoriale, il provvedimento non stabilisce nulla in merito all ufficio competente, per cui sembra possibile prescindere da ogni vincolo di residenza, sia per quanto riguarda il Comune sia per quanto concerne lo Sta ai quali ci si potrà rivolgere. Tale processo di snellimento era già iniziato nel marzo del 2005 con il D.L. 35/2005 il quale ha previsto una semplice dichiarazione dell acquirente in sostituzione dell intervento del notaio per i veicoli e rimorchi nuovi (il decreto ministeriale di attuazione non valeva per l usato). Con il D.L. 223/2006 la semplificazione oltre che per i veicoli e rimorchi nuovi e usati, senza limiti di valore, viene estesa a barche e aerei. Tali sportelli telematici che si occupano del rilascio, contestuale alla richiesta, dei documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà, possono essere attivati: a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione; b) presso gli uffici provinciali dell A.C.I. che gestiscono il Pra; c) presso le delegazioni dell A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica. Gli sportelli si possono individuare in quanto devono esporre, all esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo. Sia i Comuni sia gli sportelli telematici devono rilasciare l autenticazione gratuitamente, salvo richiedere i previsti diritti di segreteria, il giorno stesso in cui la richiesta è stata fatta. Sono stati abrogati i commi 390 e 391 dell art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 che disponevano l autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto i veicoli, da parte dei dirigenti del Comune di residenza del venditore, dai funzionari di Cancelleria in servizio 8

5 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto della Corte d appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall A.C.I., dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate (ai sensi della L. 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell automobilista di cui all art. 2, D.P.R. 358/2000 citato) o da un notaio iscritto all albo. Si ricorda che l autenticazione della firma, che può essere comunque effettuata da un notaio come in passato, deve essere apposta sul certificato di proprietà del veicolo (Cdp), in un unico esemplare, prima della trascrizione. L obbligo è del venditore, mentre nessuna sottoscrizione è stabilita per il compratore dell usato. Rimangono immutate anche le regole relative all imposta di bollo. «Finti autocarri» (art. 35, co. 11, D.L. 223/2006): sono state previste una serie di disposizioni per evitare che i «finti autocarri» auto di lusso a uso personale possano essere immatricolati come autocarri da lavoro e quindi godere dei relativi sconti fiscali. L art. 35, co. 11, D.L. 223/2006 prevede che «con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non impediscono l utilizzo per il trasporto privato di persone» (si veda il Provv. 6 dicembre 2006 dell Agenzia delle Entrate). Con questa nuova disposizione per l applicazione delle limitazioni alla deducibilità/detraibilità l omologazione del veicolo non è più elemento determinante. Esclusione degli ammortamenti anticipati (art. 36, co. 5 e 6, D.L. 223/2006): dal periodo d imposta in corso al 4 luglio 2006, è escluso l ammortamento anticipato dei mezzi di trasporto utilizzati nell esercizio dell impresa, nell anno di entrata in funzione e nei 2 successivi per i veicoli di cui all art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5264], ossia i ciclomotori/motocicli e le autovetture/autocaravan: non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa; non adibiti ad uso pubblico; non assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta (si vedano pagg. segg.). L esclusione vale sia per imprese soggette a Ires sia per quelle soggette ad Irpef. È stato modificato l art. 102, co. 3, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5202]. Considerato che il coefficiente ministeriale di ammortamento per gli autoveicoli è del 25%, con la riduzione del 50% per il primo esercizio (12,50%), il non poter effettuare l ammortamento anticipato implica che il periodo di ammortamento fiscale dei beni acquistati dal 2006 durerà almeno 5 anni. Queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 223/2006, ossia dal 2006, anche per i ciclomotori/motocicli e le autovetture/autocaravan di cui all art. 164, co. 1, lett. b), acquistati in anni precedenti. N.B.: le società di capitali, in base a quanto disposto dall art. 36, co. 34, D.L. 223/2006, dovranno provvedere al ricalcolo dell acconto Ires 2006 prendendo in considerazione l imposta 2005 determinata senza gli ammortamenti anticipati degli autoveicoli. L art. 36, co. 34, D.L. 223/2006 dispone infatti che «in deroga all art. 3, L. 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell acconto dovuto ai fini dell imposta sul reddito delle società per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell acconto». Nella pratica a partire dal 2006 la norma riguarda soltanto le autovetture possedute da agenti e rappresentanti di commercio. Rc auto (art. 8, D.L. 223/2006): a decorrere dal 4 luglio 2006 è vietato per le compagnie assicurative stipulare con i propri agenti nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imporre prezzi minimi o sconti massimi per l offerta di polizze obbligatorie Rc auto: nasce l agente plurimandatario, il quale potrà liberamente praticare lo sconto ai propri clienti. Le clausole sottoscritte prima del 4 luglio 2006 sono valide sino alla loro scadenza naturale e comunque non oltre il 1 gennaio Sono, infatti, nulle ai sensi dell art. 9

6 D.L. 4 luglio 2006, n , Codice civile, in quanto contrarie a norme imperative. Da queste nuove disposizioni sicuramente osserveranno dei vantaggi gli assicurati di polizza Rc auto che avranno a disposizione un offerta più vasta di polizze che permetterà loro di scegliere quella che reputano essere la più conveniente. Limiti alla circolazione (art. 12, co. 2, D.L. 223/2006): gli enti locali potranno disciplinare autonomamente e senza discriminazioni tra operatori economici, conformemente «ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione», «l accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo». Possono inoltre essere previste delle zone di divieto di fermata, anche limitatamente a fasce orarie. Eventuali infrazioni potranno essere rilevate anche senza una immediata contestazione, ma con l uso di macchine fotografiche piuttosto che di telecamere senza agenti sul posto. Autovetture Deducibilità dei canoni di leasing (art. 36, co. 6-bis, D.L. 223/2006 conv. con modif. con L. 248/2006): ai fini della deducibilità dei canoni relativi a contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture e mezzi di trasporto a deducibilità limitata (art. 164, co. 1, lett. b, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5264]), dal 12 agosto 2006, è necessario che la durata del contratto sia almeno pari al periodo di ammortamento (48 mesi). SMS Sul telefonino le novità in materia fiscale Servizio SMS a pagamento per clienti Tim, Vodafone e Wind: max 30,98 cent per SMS ricevuto. Per attivare invia un SMS con scritto ON FISCO al Per disattivare invia un SMS con scritto OFF FISCO al Info operatori e costi su Invia un SMS con: ON FISCO al numero:

7 Tabella delle ultime novità fiscali IVA R.M. 23 luglio 2007, n. 177 Decisione Consiglio dell Unione europea 18 giugno 2007 G.U. dell Unione europea 27 giugno 2007, n. L 165/33 C.M. 16 maggio 2007, n. 28/E D.P.C.M. 5 aprile 2007 Acquisto di elicottero Indetraibilità dell Iva: è totalmente indetraibile l Iva relativa ai costi (sia d acquisto che per carburanti e lubrificanti) sostenuti da una società che svolge l attività di agente di commercio per acquistare un elicottero. Secondo l Agenzia il principio introdotto dalla Corte di Giustizia Ue, sentenza 14 settembre 2006 causa C-228/05 con la quale era stato affermato che lo Stato italiano non può vietare la detraibilità dell Iva su determinati beni come autoveicoli e carburanti utilizzati nell attività propria d impresa e non può escludere in maniera strutturale e permanente le operazioni su determinati beni dal regime delle detrazioni, è efficace soltanto per la normativa nazionale oggetto della controversia (ossia per le auto) e non può valere per l acquisto di aeromobili. Autoveicoli Percentuale di detraibilità dell Iva: è stata pubblicata la decisione del Consiglio Ue che autorizza l Italia a introdurre il limite di detrazione dell Iva del 40% per i veicoli a motore non interamente utilizzati a fini professionali. La disposizione si applica agli acquisti effettuati dal 27 giugno 2007 e scadrà il 31 dicembre 2010 momento in cui entreranno in vigore delle nuove norme comunitarie. Tipologie di costi con Iva detraibile: è detraibile l Iva del costo di acquisto del veicolo, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate per l uso dei veicoli (spese per lubrificanti e carburante). Tipologie di veicoli: la disposizione si applica a tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone o bei con massa non superiore a 3,5 tonnellate con al massimo nove posti a sedere (compreso quello del conducente). Sono esclusi i trattori agricoli o forestali. Si ricorda inoltre che è totalmente detraibile l Iva relativa a veicoli utilizzati: in qualità di bene strumentale del soggetto passivo nell esercizio della sua attività d impresa; come taxi (si tenga presente che i taxisti effettuano prevalentemente operazioni esenti da Iva); per la formazione di una scuola guida; per noleggio o leasing; da rappresentanti di commercio. Auto Semplificazione dell istanza di rimborso forfetario: la circolare ha chiarito che, qualora risulti difficoltoso indicare in modo analitico, nel modello di istanza di rimborso dell Iva approvato con il Provv. Ag. Entrate 22 febbraio 2007, i dati relativi alle imposte dirette e all Irap (nelle diverse sezioni Redditi/Irap del modello), è possibile omettere (si tratta di una facoltà) tale indicazione; in tal caso, per non essere soggetti a controllo è necessario sottrarre all importo dell Iva spettante (di cui al rigo AR41 del modello) una somma non inferiore al 10% del medesimo importo (da indicare al rigo AR42). Ad esempio, se nel rigo AR41 è riportato un importo pari a 1.000, nel rigo AR42 dovrà essere indicato un importo non inferiore ad 100, e il rimborso spettante sarà pari al massimo ad 900. La circolare afferma inoltre che, nel caso di rivendita dell autoveicolo interessato al rimborso entro il 13 settembre 2006, è possibile omettere la compilazione dei righi del modello in cui va riportata la variazione della base imponibile (righi AR2, AR12, AR22 e AR32); in tal caso, la maggior Iva dovuta in conseguenza della rivendita andrà a decurtare l importo del rigo AR41 (Totale Iva spettante), senza che vi sia la necessità di effettuare le variazioni in aumento ai sensi dell art. 26, co. 1, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 226]. Il contribuente non sarà soggetto a controlli se tale decurtazione risulterà almeno pari all 1% del credito richiesto (dato dalla somma dei righi AR3, AR13, AR23 e AR33). Infine, l Agenzia delle Entrate ribadisce il fatto che, qualora il contribuente presenti l istanza di rimborso forfetario, è preclusa la possibilità di avanzare, anche in relazione a distinte annualità, domanda di rimborso analitico ex art. 21, D.Lgs. 456/2001, e viceversa. Rimborso dell Iva Proroga: così come annunciato dal Comunicato Stampa 6 aprile 2007 è stata prorogata al 20 settembre 2007, la data entro la quale è possibile trasmettere, esclusivamente in via telematica, le domande di rimborso forfetario dell Iva detraibile, ai sensi del D.L. 15 settembre 2006, n. 258 conv. con modif. con L. 10 novembre 2006, n. 278, relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle impor- 11

8 IVA tazioni di autovetture, motoveicoli (art. 19-bis1, co. 1, lett. c) e d), D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 219A]) e relative spese accessorie effettuati nell esercizio d impresa, arte o professione dal 1 gennaio 2003 al 13 settembre Precedentemente il termine era stato fissato al 15 aprile 2007 dal Provv. Ag. Entrate 22 febbraio Provv. Agenzia Entrate 22 febbraio 2007 L. 10 novembre 2006, n. 278 D.L. 15 settembre 2006, n. 258, conv. in L. 10 novembre 2006, n. 278 Modello per il rimborso dell Iva Approvazione: è stato approvato il modello per richiedere il rimborso forfetario dell Iva detraibile, ai sensi del D.L. 15 settembre 2006, n. 258 conv. con modif. con L. 10 novembre 2006, n. 278, relativa agli acquisti, anche intracomunitari, ed alle importazioni di autovetture, motoveicoli (art. 19-bis1, co. 1, lett. c) e d), D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 219A]) e relative spese accessorie effettuati nell esercizio d impresa, arte o professione dal 1 gennaio 2003 al 13 settembre 2006, da trasmettere esclusivamente in via telematica entro il 15 aprile 2007 (termine prorogato al 20 settembre 2007 dal D.P.C.M. 5 aprile 2007). Le percentuali forfetarie di imposta detraibile per distinti settori, in base all utilizzo medio delle autovetture e dei motoveicoli nello svolgimento ordinario dell attività, sono state determinate nella misura del: 35% per i settori agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura; 40% per i altri settori di attività; 50% per i veicoli con propulsori non a combustione interna a prescindere dal settore di attività. I contribuenti che vogliono avvalersi in luogo di quella forfetaria della determinazione analitica delle percentuali di detrazione, devono presentare apposita istanza entro il 15 novembre 2008 allegando: i documenti di contabilità aziendale da cui si possa individuare la percorrenza del veicolo in relazione all esercizio dell attività d impresa; la documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi che attestano in quali orari e su quali percorsi il veicolo è stato utilizzato per lo svolgimento dell attività. Il modello, che deve avere le caratteristiche di cui all Allegato A al citato provvedimento, è reperibile sui siti Internet e Detrazione Iva Istanza di rimborso Conversione in legge: la citata legge ha convertito il D.L. 258/2006 che disciplinava gli adempimenti conseguenti alle decisioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 settembre 2006 (causa C-228/05) con la quale è stata dichiarata illegittima la normativa nazionale laddove dispone l indetraibilità dell Iva per le autovetture utilizzate a fini estranei all attività d impresa, in quanto incompatibile con le disposizioni della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee. La legge, in vigore dal 15 novembre 2006, contiene novità relativamente agli acquisti/ importazioni di autovetture effettuati fino al 13 settembre 2006: i soggetti possono presentare esclusivamente in via telematica istanza di rimborso entro il 15 aprile 2007 (termine prorogato al 20 settembre 2007), utilizzando lo specifico modello che verrà approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate; l ammontare del rimborso spettante verrà determinato in base a specifiche percentuali di detrazione per distinti settori di attività che verranno approvate da un apposito Provvedimento (si veda il Provv. Ag. Entrate 22 febbraio 2007); se il soggetto ritiene di aver diritto ad un rimborso maggiore, potrà presentare un istanza di rimborso «analitico» che dovrà contenere dati ed elementi che comprovano la percentuale di detrazione spettante in base al criterio di inerenza e potrà essere presentata anche successivamente al 15 aprile 2007 (termine prorogato al 20 settembre 2007). Per gli acquisti/importazioni effettuati dal 14 settembre 2006, la detrazione dell Iva terrà conto comunque del principio di inerenza con l attività d impresa/lavoro autonomo. Iva sugli automezzi: a seguito della decisione della Corte di Giustizia europea del 13 settembre 2006, il D.L. 15 settembre 2006, n. 258, conv. in L. 10 novembre 2006, n. 278, stabilisce la procedura per la detraibilità dell Iva sugli acquisti di beni e servizi indicati nell art. 19-bis1, co. 1, lett. c) e d), D.P.R. 633/1972 effettuati: a partire dal 1 gennaio 2003 e fino al 13 settembre 2006 l Iva è detraibile con una determinata percentuale «di settore» proposta dall Agen- 12

9 IVA zia delle Entrate, con istanza da presentare entro il 15 aprile 2007 (termine prorogato al 20 settembre 2007); se il contribuente ritiene di non adeguarsi alle percentuali proposte potrà proporre un contenzioso dimostrando il maggiore utilizzo aziendale; a partire dal 14 settembre 2006 in base agli accordi tra l Italia e la Comunità Europea, che a fine aprile 2007 non risultano ancora firmati. Aspetti pratici: detraibilità Iva entro il 31 dicembre 2006 o entro il per le fatture datate dopo il 14 settembre 2006 in misura determinata dalla società; presentazione istanza entro il 15 aprile 2007 (termine prorogato al 20 settembre 2007) per il periodo 1 gennaio settembre 2006, previa determinazione degli importi; individuazione delle percentuali di detraibilità per la società, se si reputa di non accettare quelle proposte dall Agenzia per il pregresso. D.L. 15 settembre 2006, n. 258 Sent. Corte Giustizia europea 14 settembre 2006 causa C-228/05 Detrazione Iva Istanza di rimborso: il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 15 settembre 2006, n. 258 per gli adempimenti conseguenti alle decisioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 settembre 2006 (causa C-228/ 05) con la quale viene dichiarata illegittima la normativa nazionale che dispone l indetraibilità dell Iva per le autovetture utilizzate a fini estranei all attività d impresa, in quanto incompatibile con le disposizioni della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee. Il decreto dispone che, per ottenere il rimborso Iva, escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell Iva di cui agli artt. 19 e segg. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ➊ 219] e art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 [CFF ➋ 7418], chi ha effettuato acquisti e importazioni dei predetti beni e servizi indicati nell art. 19-bis1, co. 1, lett. c) e d), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ➊ 219A], dovrà presentare, esclusivemente per via telematica, entro il 15 dicembre 2006 (termine dapprima prorogato al 15 aprile 2007 e da ultimo al 20 settembre 2007) a pena di decadenza, apposita istanza, utilizzando lo specifico modello che è stato approvato con Provv. Ag. Entrate 22 febbraio Il D.L. 258/2006 è efficace a partire dal 15 settembre Con la sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 settembre 2006 (causa C-228/ 05) tra Stadalsfalti S.r.l. e l Agenzia delle Entrate di Trento, è stata dichiarata illegittima la normativa nazionale laddove dispone l indetraibilità dell Iva per le autovetture utilizzate a fini estranei all attività d impresa, in quanto la normativa italiana è incompatibile con le disposizioni della Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/ 388/Cee, la quale dispone, all art. 14, par. 7, la detraibilità dell Iva relativa all acquisto di veicoli a motore (nonché all importazione, al leasing, al noleggio degli stessi, nonché alle spese accessorie carburanti e lubrificanti compresi). La Corte di Giustizia europea con la citata sentenza ritiene che lo Stato italiano non può vietare la detraibilità dell Iva su determinati beni come autoveicoli e carburanti utilizzati nell attività propria d impresa e non può escludere in maniera strutturale e permanente le operazioni su determinati beni dal regime delle detrazioni. Il soggetto passivo che ha provveduto al pagamento dell Iva può ricalcolare il suo debito d imposta in conformità con le disposizioni della Direttiva n. 77/388, nel caso in cui i beni e i servizi siano stati impiegati nell esercizio dell attività d impresa e quindi inerenti operazioni imponibili. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali sottolinea che una maggiore detrazione dell Iva produrrà effetti di segno contrario sulla determinazione delle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell Irap (minori ammortamenti e minori spese di funzionamento e manutenzione deducibili). Lo Stato non può escludere dei beni dal regime delle detrazioni previsto dalla Sesta Direttiva europea sull Iva del La disposizione contenuta nel D.P.R. 633/1972 «non presenta carattere temporaneo né è stata motivata da ragioni congiunturali» per cui il Governo italiano «non può invocare tali misure a discapito di un soggetto passivo». La Corte Ue ha respinto la richiesta del Governo italiano di limitare i rimborsi retroattivi che infliggerebbero gravi danni ai conti pubblici e «ha disposto che non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza». La Corte di Giustizia ha dichiarato inoltre che: gli Stati membri devono informare il Comitato consultivo dell Iva istituito dall art. 13

10 IVA 29, Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, di voler adottare una misura nazionale diversa rispetto al regime generale delle detrazioni dell Iva e che devono fornire sufficienti informazioni per esaminare la misura stessa; uno Stato membro non è autorizzato ad escludere alcuni beni dal regime di detrazione Iva senza previa consultazione del Comitato consultivo dell Iva; lo Stato membro non è autorizzato ad adottare provvedimenti che escludono alcuni beni dal regime di detraibilità dell Iva nel caso in cui siano privi di indicazioni sulla loro limitazione temporale e/o siano stati adottati per ridurre il disavanzo di bilancio e per consentire il rimborso del debito pubblico; le autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione che deroga a quelle sulla detraibilità dell Iva contenute nella Direttiva n. 77/388, se non è stata rilasciata preventiva autorizzazione del Comitato consultivo dell Iva. Si rammenta che le direttive europee trovano immediata applicazione negli Stati membri dell Unione europea e che, pertanto, prevalgono in caso di contrasto con le legislazioni nazionali. 14

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