RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

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1 TORINO Vincenzo Pacileo Procura della Repubblica di Torino RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI ART. 53 d.p.r. 1124/1965 (come mod. da art. 21 d.lgs. 151/2015) Art. 139 d.p.r. 1124/1965 (come mod. da art. 21 d.lgs. 151/2015) ART. 365 C.P. ART. 334 C.P.P. ART. 244 D.LGS. 81/2008

2 GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE M.P. ASSOLVONO FUNZIONI DIVERSE IN RAGIONE DELL ORGANO A CUI DEVONO ESSERE DIRETTE all INAIL con funzione di attivare la copertura assicurativa di determinate m.p. e di informazione epidemiologica alla A.G. di avviare indagini in relazione a un fatto di sospetto reato all organo accertatore (Spresal) di avviare gli accertamenti del caso e di adempiere a compiti di prevenzione e vigilanza all ISPESL (ora all INAIL) di monitoraggio tramite il registro nazionale tumori professionali Art. 53 dpr 1124 mod. (dal ) Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione

3 Ministero della salute con circolare n del 17 marzo 2016: il generico riferimento a qualunque medico, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici (sic!) iscritti all ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. Èda ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come prima assistenza intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base Tale circolare appare in contrasto con il tenore letterale del nuovo art. 53 e con l imprescindibile obbligo informativo che esso impone La circolare per sua natura non ha il potere di stabilire una interpretazione non conforme a un atto di rango legislativo

4 art. 53 dpr 1124 Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie ART. 139 DPR 1124/1965 E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'ufficio del medico provinciale (1). (1) art. 10 d.lg. 38/2000 prevede invio ad ASL I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica (2) previsto dall'art. 33 DPR 303/1956 /ABR.), la pena èdell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. (2) Ora da intendere come medico competente ex d.lgs. 81/2008)

5 (ART. 21/3 D.LGS. 151/2015) con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli articoli 53 e 251 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati dal presente decreto, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n del 1965, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, Art. 365 c.p. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

6 QUALI GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI? «nell esercizio della professione sanitaria» si riferisce sicuramente al medico, qualsiasi medico, di qualsiasi estrazione (pubblica o privata) potenzialmente si riferisce anche ad altri soggetti rientranti tra gli esercenti la professione sanitaria «avendo.prestato la propria assistenza od opera» Deve quindi instaurarsi un rapporto con il paziente in ragione dell esercizio della professione e in tale occasione avere accertato una patologia riferibile a reato Avere raccolto una notizia di potenziale reato al di fuori di questo ambito (per es. come privato cittadino) non impone l obbligo di referto

7 «in casi che possono presentare i caratteri di un delitto (pel quale si debba procedere d'ufficio)» È quindi sufficiente la mera astratta POSSIBILITA che la patologia riscontrata derivi da un delitto (perseguibile di ufficio) Di regola il medico non può essere esonerato dal referto salvo che quella «possibilità» sia del tutto esclusa Sez. 6, Sentenza n del 29/10/2013 Nel reato di omissione di referto, l'obbligo di riferire si configura per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, secondo un giudizio riferito al momento della prestazione sanitaria in relazione al caso concreto, a differenza di quanto ricorre per la fattispecie di omessa denuncia, dove rileva la sussistenza di elementi capaci di indurre una persona ragionevole a ravvisare l'apprezzabile probabilità dell'avvenuta commissione di un reato ne consegue che il sanitario èesentato dall'obbligo di referto solo quando abbia la certezza tecnica dell'insussistenza del reato.

8 Sez. 2, Sentenza n del 18/12/1998 In tema di omissione di referto (art. 365 cod. pen.) che costituisce reato di pericolo e non di danno non può ritenersi consentito al medico, quando gli risulti che l'ambiente in cui si sono verificate lesioni personali gravi sia quello ove venga prestata, da parte del soggetto passivo, attività di lavoro subordinato, di valutare se il fatto lesivo sia da porre o meno in relazione all'avvenuta violazione, da parte dl datore di lavoro, di norme concernenti la prevenzione degli infortuni; detta valutazione, infatti, èriservata al giudice e proprio ad essa è strumentale l'obbligatorietà della segnalazione da parte del sanitario Sez. 6, Sentenza n del 18/12/1998 Pertanto, se non sia possibile escludere, in astratto, l'esistenza di nesso causale tra l'infortunio e la violazione di norme antinfortunistiche, l'omessa segnalazione alla competente autorità da parte del sanitario di ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 365 cod. pen.. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Pretore, che aveva escluso la responsabilità del sanitario sulla base delle sole dichiarazioni dell'infortunato, il quale aveva descritto quanto occorsogli come fatto meramente accidentale).

9 In un caso di infortunio Cass. Sez. 6, Sentenza n del 27/02/1998 ha affermato quanto all'elemento soggettivo del reato che esso potrà escludersi solo quando l'agente abbia la certezza piena della inesistenza di qualunque possibilità di violazione di norme antinfortunistiche Sez. 6, Sentenza n del 27/02/1998 Nel caso di lesioni gravi o gravissime riportate dal lavoratore subordinato nel corso della prestazione lavorativa, la possibilità di violazione di norme antinfortunistiche è"in re ipsa" e comporta di conseguenza l'obbligo di referto di cui all'art. 365 cod. pen. per il sanitario che intervenga a prestare la propria assistenza, senza che lo stesso debba accertare se e quale violazione si sia in concreto verificata

10 «un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio» Art. 589 c.p. omicidio colposo Art. 590 c.p. lesioni colpose gravi o gravissime ai sensi dell art. 583 c.p. per i fatti commessi con violazione della normativa antinfortunistica o che abbiano determinato una malattia professionale Art. 583 c.p. La lesione personale ègrave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

11 Con la sentenza Sez. 6, Sentenza n del 14/01/1998 la Corte ha escluso che il sanitario potesse non rendersi conto si trattava di un delitto procedibile d'ufficio Cass. n. 350 del 20/11/1998 (amianto) Le malattie professionali in senso stretto consistono in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni la " malattia infortunio " va intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura ( elettrica, radioattiva, chimica) evitabile con determinati accorgimenti

12 Dal punto di vista dell obbligo di referto non rileva che la possibile malattia professionale sia tabellata o non tabellata Ciò riguarda soltanto i profili assicurativi INAIL ma non la rilevanza al fine dell obbligo di refertazione Vanno considerate m.p. anche a questi fini le patologie da stress lavoro correlato, la cui rilevanza è riconosciuta espressamente dal d.lg. 81/2008

13 «riferirne all autorità indicata nell articolo 361» c.p. Il medico può trasmettere il referto direttamente al PM ovvero anche ad altra autorità che al medesimo abbia obbligo di riferire, cioè la PG (per es. ASL) Nei referti che arrivano alla Procura di Torino si notano prassi di invio diverse, ma ugualmente legittime, per es.: Direttamente alla Procura Alla Procura, allo Spresal, alla DTL congiuntamente Ciò che rileva èche in definitiva l AG venga informata

14 ART. 334 C.P.P. REFERTO 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. Nel caso delle m.p. il referto non può omettere di indicare, seppure in via di prima approssimazione, l anamnesi lavorativa (azienda, settore, reparto), nonché le circostanze da cui il medico desume la possibile natura professionale della patologia

15 A tal fine l Osservatorio su (alcuni) tumori professionali, costituito presso la Procura di Torino, oggi denominato Sezione di PG sui t.p., ha divulgato schede ad hoc per ciascun tipo di tipologia tumorale rientrante nella competenza della Sezione, di cui è bene che i sanitari si avvalgano Art. 334 c.p.p. Sez. 6, Sentenza n del 16/02/1996 Ud. (dep. 30/04/1996 )Rv In tema di obbligo di referto il mancato rispetto degli specifici requisiti di cui all'art. 334 comma terzo cod. proc. pen. non comporta la sussistenza del reato previsto dall'art. 365 cod. pen. (omissione di referto) qualora non vi sia sostanziale incompletezza o reticenza della denuncia

16 E ovvio che il sanitario refertante non avrà alcuna responsabilità se la patologia segnalata non risultasse di origine professionale in base ai successivi più approfonditi accertamenti o valutazioni della AG La Procura di Torino ha aperto un tavolo di lavoro con le ASL insistenti sul circondario per la elaborazione di un protocollo condiviso relativo alla gestione delle NDR per sospette m.p.

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