DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. L adattamento del diritto italiano al diritto dell Unione europea. La diretta applicabilità.

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1 Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA L adattamento del diritto italiano al diritto dell Unione europea. La diretta applicabilità.

2 L ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AL DIRITTO UE Diritto dei Trattati istitutivi e successive modifiche: si tratta di norme internazionali. Utilizzo dello stesso metodo utilizzato per ogni altro trattato: legge di autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione ex art. 80 Cost. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali

3 L. 24/12/2012, n. 234: Norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea. Legge di delegazione europea: delega legislativa al Governo: fissa i criteri per l attuazione delle norme UE da parte del Governo mediante decreti legislativi attuazione in via regolamentare: materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge e quindi modificabili in via regolamentare. Legge europea: il Parlamento legifera direttamente per conformarsi agli obblighi derivanti dall UE.

4 Diritto derivato: non è richiesta alcuna procedura speciale, ma soltanto, ed eventualmente, quei provvedimenti legislativi e/o amministrativi richiesti dalle stesse norme comunitarie. REGOLAMENTI DECISIONI DIRETTIVE Generali ed astratti. Direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari in esse designati. Impongono agli Stati un obbligo di risultato, lasciando gli Stati membri di scegliere le modalità con cui realizzare tale risultato.

5 Diritto europeo VS Diritto interno EFFICACIA DIRETTA DEL DIRITTO EUROPEO Può la norma europea essere invocata direttamente dal singolo davanti al giudice nazionale? SUPREMAZIA DEL DIRITTO EUROPEO In caso di contrasto tra la norma europea e quella nazionale, quale norma prevale?

6 L EFFICACIA DIRETTA LITÀ DELLE NORME EUROPEE (Diritto europeo primario) Idoneità della norma europea a creare diritti ed obblighi in capo ai singoli direttamente tutelabili davanti al giudice nazionale. Possibilità, quindi, per il singolo di invocare DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE una norma di diritto europeo che gli attribuisce dei diritti.

7 Corte di Giustizia, 5/2/1963, Van Gend & Loss LA QUESTIONE La società olandese Van Gend & Loss importava nei Paesi Bassi un prodotto dalla Germania. Alla frontiera olandese l amministrazione delle imposte olandese applicò un dazio di importo maggiore di quello applicato in precedenza. Art. 12 CEE: Gli Stati membri si astengono dall introdurre tra loro nuovi dazi doganali all importazione e all esportazione e dall aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci.

8 Questione giuridica da risolvere: l art. 12 del Trattato ha efficacia diretta negli ordinamenti giuridici nazionali ed attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare? Più semplicemente: può la società Van Gend & Loss invocare davanti al giudice olandese l art. 12 CEE e chiedere pertanto di essere esonerata dal pagare il dazio maggiorato? In altre parole: l art. 12 CEE è direttamente applicabile?

9 LA RISPOSTA DELLA CORTE Per accertare se le disposizioni di un trattato internazionale hanno efficacia diretta occorre fare riferimento allo scopo, alla struttura e al tenore del trattato medesimo. Quale è lo scopo del Trattato di Roma? L instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della Comunità. Ciò significa che il Trattato CEE va al di là dei normali trattati internazionali che si limitano a creare obblighi reciproci tra gli Stati contraenti.

10 Quale è la struttura del Trattato? Nel preambolo del Trattato, oltre a menzionare gli Stati membri, si fa riferimento anche ai popoli. Sono previsti organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti sia degli Stati membri sia dei loro cittadini. I cittadini degli Stati membri collaborano, attraverso il P.E. e il C.E.S., alle attività della Comunità. Se la Corte di giustizia può interpretare in via pregiudiziale, su richiesta di un giudice nazionale, una norma del Trattato, ciò significa che i singoli possono invocare tale norma davanti ai giudici nazionali. Quale è il tenore della norma? La norma contiene un obbligo di non fare, chiaro e che non è subordinato ad alcuna iniziativa degli Stati membri. E, cioè, incondizionato.

11 In considerazione di tutte queste circostanze si deve concludere che la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, seppur in settori, limitati, ai loro poteri sovrani. Tale nuovo ordinamento riconosce come soggetti non soltanto gli Stati, ma anche i loro cittadini. Pertanto, il diritto comunitario nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti. Si deve ritenere che tali diritti sussistano non soltanto nei casi in cui il Trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie.

12 In tale contesto l art. 12 CEE pone un divieto chiaro e incondizionato che si concretizza in un obbligo non già di fare, bensì di non fare. A questo obbligo non fa riscontro alcuna facoltà degli Stati di subordinarne l efficacia all emanazione di un provvedimento di diritto interno. Il divieto di cui all art. 12 CE è per sua natura - in quanto CHIARO, PRECISO E INCONDIZIONATO - perfettamente atto a produrre direttamente effetti nei rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri e i loro cittadini.

13 I LIMITI DELLA SENTENZA VAN GEND & LOOS Norma del Trattato (diritto primario): art. 12 CEE. Rapporto verticale: cittadino vs. Stato.

14 Corte di giustizia, 12/12/1974, Walrave e Koch Si trattava di stabilire se le norme contenute nel Trattato che vietano ogni discriminazione fondata sulla nazionalità riguardano soltanto le condotte imputabili agli SM oppure anche i comportamenti di soggetti di diritto privato. Il Trattato vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità e si riferisce non solo agli atti della pubblica autorità, ma alle norme di qualsiasi natura.

15 L abolizione fra gli Stati degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se oltre alle limitazioni stabilite da norme statali non si eliminassero anche quelle poste da associazioni o organismi non di diritto pubblico nell esercizio della loro autonomia giuridica. Il principio di non discriminazione, in ragione del suo carattere imperativo, costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico.

16 LA DIRETTA APPLICABILITÀ/EFFICACIA DIRETTA DELLE NORME EUROPEE (Diritto europeo derivato) Regolamenti: Art. 288 TFUE: Il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. E direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. DIRETTA APPLICABILITA + EFFETTI DIRETTI (EFFICACIA DIRETTA)

17 Decisioni: Sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari (SM o individui) in esse indicati. Problema: l obbligo derivante da una decisione può essere fatto valere solo dalle istituzioni comunitarie nei confronti del destinatario, oppure può essere fatto valere da qualsiasi soggetto interessato al suo adempimento? Corte di Giustizia, causa 9/70, 6/10/1970, Franz Grad Decisione del Consiglio che impone agli SM il divieto di introdurre nuove imposte in relazione ad una certa attività (autotrasportatore). Uno SM (Germania) introduce una nuova imposta in relazione alla attività indicata nella decisione ne chiede il pagamento anche ai singoli che svolgono tale attività (Sig. Franz Grad).

18 LA QUESTIONE Possono i singoli invocare davanti al giudice nazionale la norma contenuta nella decisione del Consiglio che vieta agli SM di introdurre nuove imposte? E il giudice nazionale è tenuto ad applicare tale divieto? Più semplicemente: la decisione può produrre effetti diretti?

19 LA RISPOSTA DELLA CORTE Se è vero che i regolamenti, in forza dell art. 288 TFUE, sono direttamente applicabili e quindi atti, per natura, a produrre effetti diretti, da ciò non si può inferire che le altre categorie di atti contemplate dal suddetto articolo non possano mai produrre effetti analoghi. Sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dall art. 288 TFUE alla decisione l escludere, in generale, la possibilità che l obbligo da essa imposto sia fatto valere dagli eventuali interessati. In particolare, nei casi in cui le autorità europee abbiano, mediante decisione, obbligato uno SM o tutti gli SM ad adottare un determinato comportamento, la portata dell atto sarebbe ristretta se i singoli non potessero far valere in giudizio la sua efficacia e se i giudici nazionali non potessero prenderlo in considerazione come norma di diritto europeo.

20 Direttive: Norme non incondizionate in quanto è sempre necessaria l attività dello Stato membro che deve recepirle nel proprio ordinamento giuridico. DIRETTA APPLICABILITA? NO EFFETTI ANALOGHI ALLA DIRETTA APPLICABILITA (AGLI EFFETTI DIRETTI)??? Sino a quando non è scaduto il termine per recepire la direttiva, questa non può essere fatta valere davanti ai giudici nazionali. Dopo che è stata recepita, il singolo potrà far valere davanti al giudice nazionale la normativa interna che ha recepito la direttiva. PROBLEMA: che cosa succede se lo Stato membro non recepisce la direttiva nel termine fissato oppure la recepisce in modo errato?

21 Corte di giustizia, 19/1/1982, causa 8/81, Becker LA QUESTIONE Ursula Becker svolge attività di mediatore creditizio Direttiva del Consiglio n. 77/388: impone agli SM l obbligo di esonerare dal pagamento dell IVA l attività di mediatore creditizio. Termine per il recepimento della direttiva: 1/1/1978. La Germania recepisce la direttiva, modificando la legislazione interna, in data 1/1/1980. Per l attività svolta nel 1978 la Sig. ra Becker non paga l IVA invocando la direttiva 77/388. L amministrazione finanziaria tedesca, invece, ritiene che fino a quando la direttiva non era stata recepita si doveva applicare il diritto tedesco in vigore in precedenza.

22 Problema: può la Sig. ra Becker invocare davanti al giudice tedesco la norma contenuta nella direttiva? LA RISPOSTA DELLA CORTE Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che se e vero che i regolamenti, in forza dell art. 189, sono direttamente applicabili e quindi atti, per natura, a produrre effetti diretti, da ciò non si può inferire che le altre categorie di atti contemplate dal suddetto articolo non possano mai produrre effetti analoghi. Sarebbe infatti incompatibile con l efficacia vincolante che l art. 189 riconosce alla direttiva l escludere, in linea di principio, che l obbligo da essa imposto possa essere fatto valere dalle persone interessate.

23 In particolare nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, imposto agli SM di adottare un determinato comportamento, l efficacia pratica dell atto sarebbe attenuata se agli amministrati fosse precluso di valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del diritto comunitario. CONSEGUENZA GIURIDICA In tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti d attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello stato.

24 Benché la direttiva 77/338 implichi incontestabilmente a favore degli SM un certo margine di discrezionalità per l attuazione di talune delle sue disposizioni, non si può tuttavia negare ai singoli il diritto di far valere quelle disposizioni che non ammettono alcuna discrezionalità e si presentano chiare e precise. N.B. In questo caso l effetto diretto risulta strettamente collegato ad un intento pedagogico e sanzionatorio nei confronti del legislatore nazionale, non alla diretta applicabilità della norma. Effetti diretti unilaterali: il singolo può far valere nei confronti dello SM la mancata o errata attuazione della direttiva. Ma lo SM inadempiente non può invocare la norma contenuta nella direttiva non recepita o mal recepita nei confronti del singolo che, in difetto di recepimento della direttiva, si sia attenuto alla normativa interna.

25 Corte di Giustizia 26/2/1986, causa 152/84, Marshall LA QUESTIONE La Sig. ra Marshall (dietologa) lavora come dipendente di un ente privatoe viene licenziata al compimento del 62 anno. Età pensionabile = pensioni sociali Uomini: 65 Donne: 60 Ma sono ammesse deroghe (come nel caso della Sig. ra Marshall che ha lavorato per due anni oltre l età pensionabile). Art. 5, n. 1 direttiva 76/207: L applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso.

26 Il giudice nazionale sottopone alla Corte di giustizia due quesiti: 1) L art. 5, n. 1, della direttiva 76/207 deve essere interpretato nel senso che una politica generale in fatto di licenziamento la quale implichi il licenziamento di una donna per il solo motivo che essa ha raggiunto o superato l età alla quale ha diritto ad una pensione, età che, a norma delle leggi nazionali, è diversa per gli uomini e per le donne, costituisce una discriminazione in base al sesso vietata da detta direttiva? 2) Nel caso concreto può la direttiva essere fatta valere dal singolo davanti al giudice nazionale? a) la norma in questione è dotata di effetti diretti? b) può essere invocata dal singolo (Marshall) contro un altro singolo (datore di lavoro soggetto privato)?

27 LA RISPOSTA DELLA CORTE Sul primo quesito: la Corte di giustizia riconosce che si tratta di una discriminazione fondata sul sesso e come tale vietata dal diritto comunitario. Sul secondo quesito: Secondo la costante giurisprudenza della corte (Becker), in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, tanto se questo non ha trasposto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale, quanto se esso l ha trasposta in modo inadeguato.

28 Questa giurisprudenza si basa sulla considerazione che è incompatibile con la natura cogente che l art. 189 attribuisce alla direttiva l escludere, in linea di principio, che l obbligo che essa impone possa esser fatto valere dagli interessati. La Corte ne ha tratto la conseguenza che lo SM che non ha adottato, entro il termine, i provvedimenti di esecuzione imposti dalla direttiva, non può opporre ai singoli l inadempimento, da parte sua, degli obblighi che essa impone. Quanto all argomento secondo il quale una direttiva non può essere fatta valere nei confronti di un singolo, va posto in rilievo che, secondo l art. 189 del trattato, la natura cogente della direttiva sulla quale è basata la possibilità di farla valere dinanzi al giudice nazionale, esiste solo nei confronti dello SM cui è rivolta. Ne consegue che la direttiva non può di per sè creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione di una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso.

29 Sentenza Becker: effetto diretto unilaterale Sentenza Marshall: effetto diretto verticale Becker + Marshall = effetto diretto verticale unilaterale

30 IL PRINCIPIO DELL INTERPRETAZIONE CONFORME Corte di Giustizia, 10/4/84, causa 14/83, Von Colson e Kamann LA QUESTIONE Due assistenti sociali fanno domanda per essere assunte da un istituto penitenziario. Dopo il colloquio, l istituto si rifiuta di assumerle in quanto trattasi di donne, mentre l istituto di pena è per soli uomini. Art. 6 direttiva 76/2007: obbligo per gli SM di adottare nel loro ordinamento giuridico i provvedimenti necessari per consentire a chiunque si consideri leso da una discriminazione di far valere i propri diritti per via giudiziaria. Recepimento della direttiva in Germania. Azione giudiziaria avanti al giudice tedesco che accerta la discriminazione fondata sul sesso.

31 In base a diritto tedesco il lavoratore discriminato ha diritto al risarcimento del danno per aver ritenuto in buona fede che il rapporto di lavoro si sarebbe instaurato. Giurisprudenza tedesca: risarcimento = rimborso spese di viaggio per sostenere il colloquio. No assunzione. Ma Von Colson e Kamann chiedevano di essere assunte. Il giudice tedesco si domanda come deve essere interpretato in questo caso il diritto comunitario e chiede chiarimenti alla Corte di giustizia.

32 LA RISPOSTA DELLA CORTE A norma dell art. 189 la direttiva vincola lo SM cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Benché questa disposizione lasci agli SM la libertà di scegliere il modo ed i mezzi destinati a garantire l attuazione della direttiva, questa libertà nulla toglie all obbligo, per ciascuno degli Stati destinatari, di adottare, nell ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue. E quindi opportuno esaminare la direttiva n. 76/207 onde determinare se essa imponga agli SM l obbligo di contemplare conseguenze giuridiche o sanzioni determinate in caso di trasgressione del principio della parità di trattamento nell accesso al lavoro.

33 L art. 6 impone agli SM l obbligo di adottare nel loro ordinamento giuridico interno i provvedimenti necessari per consentire a chiunque si consideri leso da una discriminazione di far valere i propri diritti per via giudiziaria. Da questa disposizione discende che gli SM sono obbligati ad adottare provvedimenti che siano sufficientemente efficaci per conseguire lo scopo della direttiva ed a far sì che tali provvedimenti possano essere effettivamente fatti valere dinanzi ai giudici nazionali dagli interessati. Detti provvedimenti possono, ad esempio, comprendere disposizioni che prescrivano al datore di lavoro di assumere il candidato discriminato o contemplino un adeguato risarcimento pecuniario, il tutto sanzionato da un sistema di ammende. Va tuttavia rilevato che la direttiva non impone una sanzione determinata, bensì lascia agli SM la libertà di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo.

34 Quindi la direttiva n. 76/207 non impone che la discriminazione basata sul sesso in occasione dell'accesso al lavoro sia repressa mediante l obbligo imposto al datore di lavoro, autore della discriminazione, di stipulare un contratto di lavoro col candidato discriminato. Tuttavia si deve osservare che la parità effettiva non può essere ottenuta senza un sistema adeguato di sanzioni. L attuazione completa della direttiva, benché non imponga una forma determinata di sanzione in caso di trasgressione del divieto di discriminazione, implica cionondimeno che la sanzione stessa sia tale da garantire la tutela giurisdizionale effettiva ed efficace. Essa deve inoltre avere per il datore un effetto dissuasivo reale. Ne consegue che, qualora lo SM decida di reprimere la trasgressione del divieto di discriminazione mediante un indennizzo, questo deve essere in ogni caso adeguato al danno subito.

35 Si deve quindi ritenere che la legge nazionale la quale limiti il risarcimento di coloro che siano stati discriminati nell accesso al lavoro ad un indennizzo puramente simbolico, come ad esempio il rimborso delle spese causate dalla candidatura, non è conforme alle esigenze di efficace trasposizione della direttiva. Deve essere inoltre ricordato che l obbligo degli SM, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, vale per tutti gli organi degli SM ivi compresi, nell ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l attuazione della direttiva n. 76/207, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato contemplato dall art. 189 [ora 288 TFUE].

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