IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

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1 Anno 15 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ I PRODOTTI ASSICURATIVI diretto da Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera coordinato Quarta da Gilberto edizionegelosa In questo numero: La nuova disciplina del bilancio Le nuove frontiere del diritto contabile I principi generali in tema di bilancio di esercizio Contabilità e bilancio delle imprese Società di fatto tra persone fisiche e società di capitali Gli amministratori delle società anonime in Spagna G. Giappichelli Editore

2 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETà diretto da Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera coordinato da Gilberto Gelosa La Rivista è pubblicata con il supporto degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di: Bergamo, Busto Arsizio, Cremona, Monza e Brianza, Verbania

3 Sezione di Diritto dell impresa a cura di Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera. Sezione di Diritto fallimentare a cura di Luciano Panzani. Sezione di Diritto tributario a cura di Gilberto Gelosa. Sezione di Pubblica amministrazione e impresa a cura di Marco Casavecchia. Sezione di Trust e negozi fiduciari a cura di Riccardo Rossotto e Annapaola Tonelli. Comitato Scientifico Carlo Amatucci, Guido Bonfante, Mia Callegari, Oreste Calliano, Maura Campra, Stefano A. Cerrato, Mario Comba, Maurizio Comoli, Paoloefisio Corrias, Emanuele Cusa, Eva Desana, Francesco Fimmanò, Patrizia Grosso, Manlio Lubrano di Scorpaniello, Angelo Miglietta, Gabriele Racugno, Paolo Revigliono, Emanuele Rimini, Marcella Sarale, Giorgio Schiano di Pepe. Redazione Maria Di Sarli - Cristina Saracino (Coordinatori). Alessandro Bollettinari, Alessandra Bonfante, Maurizio Bottoni, Mario Carena, Marco Sergio Catalano, Massimiliano Desalvi, Salvatore De Vitis, Elena Fregonara, Giulia Garesio, Sebastiano Garufi, Stefano Graidi, Alessandro Monteverde, Leonardo Nesa, Vittorio Occorsio, Luca Pecoraro, Giuseppe Antonio Policaro, Irene Pollastro, Federico Riganti, Rossella Rivaro, Enrico Rossi, Riccardo Russo, Marina Spiotta, Andrea Sacco Ginevri, Massimo Travostino, Maria Venturini. Direttore responsabile: Gilberto Gelosa. I saggi pubblicati sono sottoposti a blind referees scelti tra i professori universitari appartenenti al Comitato scientifico, competenti nei vari settori. La valutazione degli atti di Convegni e degli scritti già pubblicati o di prossima pubblicazione, nonché delle note redazionali, è riservata ai Direttori. Ogni saggio ha il titolo ed è accompagnato da un abstract e dall indicazione delle parole chiave in italiano e in inglese. Vengono pubblicati scritti, oltre che in italiano, in inglese, francese, spagnolo e portoghese. I contributi per la pubblicazione devono essere inviati ad uno dei Direttori o al Coordinatore ai seguenti indirizzi info@cagnasso-associati.it; maurizioirrera@studioirrera.it; g.gelosa@interconsulting.mi.it

4 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ In questo numero: La nuova disciplina del bilancio Le nuove frontiere del diritto contabile I principi generali in tema di bilancio di esercizio Contabilità e bilancio delle imprese Società di fatto tra persone fisiche e società di capitali Gli amministratori delle società anonime in Spagna G. Giappichelli Editore

5 Il nuovo diritto delle società Mensile - Iscrizione al R.O.C. n Registrazione al Tribunale di Milano 8 novembre 2002, n. 618 G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO VIA PO, 21 - TEL FAX ISSN Nds collabora con RES Centro Studi d Impresa e Via Crisis Pubblicato on-line nel mese di marzo 2017 presso la G. Giappichelli Editore Torino

6 Indice Editoriale (O. Cagnasso M. Irrera G. Gelosa) 139 Diritto dell impresa a cura di Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera P. MONTALENTI, La nuova disciplina del bilancio (a proposito del Volume di Ermanno Bocchini) 143 E. BOCCHINI, Le nuove frontiere del diritto contabile 151 O. CAGNASSO, I principi generali 161 G. RACUGNO, Contabilità e bilancio delle imprese 167 Commenti a sentenza A. CAIAFA, Fallimento in estensione e società di fatto tra persone fisiche e società di capitali (Trib. Roma, 8 9 settembre 2016, ord., Pres. La Malfa est. Vannucci) 175 Osservatorio Internazionale R. RUSSO, Gli amministratori delle sociedades anónimas in Spagna: la nuova disciplina dopo la Ley 31/2014 e il Código de buen gobierno 191 Segnalazioni Segnalazioni di diritto commerciale (a cura di Giulia Garesio) 203 Segnalazioni di diritto tributario (a cura di Leonardo Nesa)

7 Contents Editorial (O. Cagnasso - M. Irrera - G. Gelosa) 139 Company Law edited by Oreste Cagnasso and Maurizio Irrera P. MONTALENTI, New Italian rules on financial statements (with reference to Ermanno Bocchini s book) 141 E. BOCCHINI, The new frontiers of accounting law 151 O. CAGNASSO, General financial reporting principles 161 G. RACUGNO, Accounting and financial statement of companies 167 Comments on Judgment A. CAIAFA, Extension failure and de facto corporation between partnership companies and stock corporations 175 International Observatory R. RUSSO, The directors of sociedades anónimas in Spain: the new rules after Ley 31/2014 and Código de buen gobierno 189 News Corporate Law (by Giulia Garesio) 203 Tax Law (by Leonardo Nesa)

8 Editoriale DIECI ANNI DOPO Il 15 marzo 2007 usciva il n. 5/2007 di : era il primo diretto da Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera, coordinato da Gilberto Gelosa. Conteneva articoli in tema di responsabilità dei soci di s.r.l. e esercizio del potere di direzione e coordinamento; cause di ineleggibilità degli organi amministrativi e di controllo nelle società quotate; rappresentazione contabile della fusione inversa; disciplina delle società non operative. Venivano commentate una sentenza del Tribunale di Bari di fine 2006 ed una del Tribunale di Milano del febbraio 2007, rispettivamente in tema di clausole compromissorie statutarie e di controllo del Tribunale nella fase di ammissione al concordato preventivo. L osservatorio sul diritto straniero conteneva un panorama in inglese del Companies Act del L editoriale si apriva con la frase: «vi sono stati momenti di relativa stabilità del sistema giuridico e periodi di rapida evoluzione. Mai come oggi è stato oggetto di una continua e a volte tumultuosa modificazione». In allora la Rivista compiva già cinque anni di vita e intendeva così ancora si legge nell editoriale continuare a proporsi come suo obiettivo fondamentale quello di fornire uno strumento, agile e tempestivo, di conoscenza dell evoluzione della disciplina nell ottica sia del diritto italiano sia di quello comunitario e straniero. Sono trascorsi esattamente dieci anni: la Rivista ha pubblicato on-line tantissimi articoli e documenti; gli Autori sono stati centinaia, italiani e stranieri; le sezioni si sono moltiplicate. L economia e il diritto si sono trasformati in modo radicale e veloce, impensabile dieci anni fa. La Rivista, tuttavia, con l aiuto del nuovo Editore, è sempre la stessa e con i medesimi obiettivi; e così l impegno e la passione. In questo momento riteniamo di dover esprimere il più vivo ringraziamento ai Direttori di sezione, al Comitato scientifico, ai Redattori, a tutti gli Autori e Fascicolo

9 Amici, nonché i lettori, che ci hanno permesso questo cammino. A loro il nostro più vivo grazie, con la speranza di poter ancora proseguire il percorso. Oreste Cagnasso Maurizio Irrera Gilberto Gelosa 140

10 Diritto dell impresa a cura di Oreste Cagnasso e Maurizio Irrera Fascicolo

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12 La nuova disciplina del bilancio (a proposito del Volume di Ermanno Bocchini) * New Italian rules on financial statements (with reference to Ermanno Bocchini s book) Paolo Montalenti ** ABSTRACT L articolo tratta dell evoluzione della disciplina del bilancio e si sofferma sulle nuove regole introdotte dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in particolare sull introduzione del rendiconto finanziario, sulle modifiche di varie voci di bilancio, sul bilancio speciale delle micro imprese, segnalando i problemi aperti. Conclude con una sintetica esposizione del bel volume di Ermanno Bocchini. PAROLE CHIAVE: bilancio riforma in Italia micro imprese principi contabili. The article deals with the evolution of Italian regulation on financial statements, focusing on the new rules introduced by Legislative Decree n. 139 of August 18, 2015, in particular on the new financial report ( rendiconto finanziario ), on the amendments to certain balance sheet items, on special financial statements of micro enterprises, highlighting certain unsolved issues. The final part of the paper provides a brief description of the valued book by Ermanno Bocchini. KEYWORDS: financial statement italian reform micro Enterprises accounting standards. * Relazione tenuta a Torino, il 14 ottobre 2016, nell ambito del Laboratorio di diritto commerciale dedicato a Il nuovo bilancio di esercizio delle società commerciali in occasione della presentazione del volume di Ermanno Bocchini Diritto della contabilità delle imprese, 2, Bilancio d esercizio, Torino, ** Professore ordinario di Diritto commerciale presso l Università degli Studi di Torino. 143

13 SOMMARIO 1. Premessa. 2. La riforma: i precedenti e l entrata in vigore. 3. La riforma: i principi generali. 4. Principali innovazioni. 5. Le micro-imprese. 6. Il volume di Ermanno Bocchini. 7. I problemi aperti. 1. Premessa Nel 1965 Giovanni Emanuele Colombo pubblicava la monografia su Il bilancio di esercizio. La comunità scientifica dei giuristi accolse il lavoro con diffidenza: infondo il bilancio di là dai sommi principi (di evidenza e verità e, allora, di chiarezza e precisione) è materia dei ragionieri (e degli aziendalisti). Il mondo è cambiato. Per impulso dello sviluppo economico, dell apertura internazionale dei mercati, del dialogo interdisciplinare e del legislatore comunitario, la disciplina italiana del bilancio si è progressivamente arricchita, affinata, razionalizzata per svolgere efficacemente la propria funzione di regolazione dei rapporti tra soci e società, di strumento di valutazione della gestione e delle prospettive dell impresa, di strumento essenziale nelle operazioni straordinarie, per un corretto funzionamento del sistema del credito, per un efficiente operatività dei mercati finanziari, per la prevenzione e gestione delle crisi aziendali. 2. La riforma: i precedenti e l entrata in vigore Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha dato attuazione alla direttiva 2013/- 34/UE (Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge). Il documento preparatorio del Ministero dell Economia e delle Finanze del 19 giugno 2014 posto in consultazione aveva messo l accento sulla (i) rilevanza del concetto di materiality (ii) sul principio substance over the form (iii) sull obiettivo di rinnovazione del quadro contabile nazionale al fine di avvi- 144

14 cinarlo ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (iv) sulla semplificazione degli obblighi informativi per le piccole imprese. L art. 12, primo comma, d.lgs. n. 139/2015, stabilisce che le disposizioni del d.lgs. n. 139/2015 entrino in vigore dal 1 gennaio 2016, applicandosi ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio da tale data. Inoltre, l Organismo italiano di contabilità ai sensi del terzo comma dell art. 12 del Decreto è chiamato ad aggiornare «i principi contabili nazionali di cui all articolo 9 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38», alla luce delle innovazioni apportate alle disposizioni normative con il recepimento della direttiva 2013/34/UE. 3. La riforma: i principi generali Al fine di introdurre la materia mi limito ad illustrare sinteticamente le principali innovazioni apportate con il d.lgs. n. 139/2015, che sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data. Sul piano delle clausole generali si deve sottolineare l introduzione del nuovo quarto comma dell art c.c. ai sensi del quale «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione». Sul concetto di irrilevanza il dibattito sarà sicuramente serrato. 4. Principali innovazioni Con riferimento ai documenti si devono segnalare l inserimento del «rendiconto finanziario» (cfr. art. 2423, primo comma, nuovo testo), alcune modifiche allo stato patrimoniale e al conto economico 1, e alla nota in- 1 Nello stato patrimoniale e nel conto economico (artt. 2424, 2425): i costi di sviluppo, le partecipazioni e crediti, debiti e proventi in e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, strumenti derivati attivi, ratei e risconti, strumenti finanziari derivati. Nei criteri di valutazione (art bis) principalmente: immobilizzazioni rappresentate da titoli, rettifiche di valore (ad eccezione dell avviamento), costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo, avviamento e ammortamento dell avviamento, strumenti finanziari derivati. 145

15 tegrativa (artt. 2427, 2427 bis). Quanto allo stato patrimoniale ad esempio non figurano più i costi di ricerca e di pubblicità capitalizzati (oggi: voce B.I.2., unitamente ai costi di sviluppo; sono inserite le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; e sono soppressi i conti d ordine in calce allo stato patrimoniale. Con riferimento al conto economico (art c.c.) si segnalano le modifiche alla macroclasse D (Rettifiche di valore di attività e passività finanziaria) e la soppressione della macroclasse E (Componenti straordinari del risultato di esercizio). Significative innovazioni sono state introdotte nei criteri di valutazione (art. 6, ottavo comma, d.lgs. n. 139/2015), ad esempio in tema di valutazione delle partecipazioni, di attrezzature e materie prime, costantemente rinnovate, di valutazione dei derivati al fair value (cfr. art. 2426). 5. Le micro imprese Infine, per quanto attiene alle modifiche al Codice civile, il tredicesimo comma dell art. 6 ha introdotto ex novo l art ter, rubricato Bilancio delle micro-imprese, ovverosia quelle società che, «nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi», non superano due dei seguenti limiti quantitativi: i) euro di attivo dello stato patrimoniale; ii) euro come ricavi delle vendite e delle prestazioni; iii) il numero di cinque dipendenti mediamente impiegati nell esercizio 2. Le suddette società possono redigere il bilancio adottando gli schemi ed i criteri di valutazione previsti dall art bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata) e sono parimenti esonerate dal predisporre il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Per questi ultimi due documenti, nondimeno, l esenzione opera unicamente a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano fornite le informazioni di cui agli artt. 2427, primo comma, nn. 9 e 16, e 2428, nn. 3 e 4, c.c. Inoltre, non si applicano le previsioni dell art. 2423, quinto comma, c.c., che consente la deroga in casi eccezionali, e dell art. 2426, n. 11 bis, c.c., dedicate agli strumenti finanziari derivati. 2 Così il primo comma dell art ter c.c. Il quarto comma prevede che «le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma». 146

16 Come è stato giustamente sottolineato 3 la «deroga è diretta a consentire la disapplicazione delle disposizioni in materia di bilancio d esercizio ed, essenzialmente, quelle relative ai criteri di valutazione ex art c.c., sicché consentirne la non applicazione implica, di fatto, l accettazione da parte del legislatore della possibilità che le micro-imprese, seppur in casi limitatissimi (in quanto eccezionali), redigano bilanci non idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta (non altrettanto vale per la clausola generale della chiarezza, giacché anche le micro-imprese sono tenute, ai sensi dell art. 2423, terzo comma, 3 c.c., a fornire informazioni supplementari, qualora quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a fornire una rappresentazione chiara e corretta). La ratio di una simile opzione legislativa appare tanto più difficile da comprendere se si tiene altresì conto del fatto che, essendo l applicazione dell art. 2423, quinto comma, c.c. limitata a casi eccezionali, del tutto contenuti e soltanto eventuali sono gli oneri connessi alla sua applicazione». Piccolo è bello si diceva ai tempi del boom economico ma in un sistema in cui la PMI è ancora parte significativa se non preponderante dell economia italiana la semplificazione non è forse eccessiva? 6. Il volume di Ermanno Bocchini Ermanno Bocchini è un autorità in materia di Diritto della contabilità. La sua produzione scientifica in argomento si snoda con continuità sia dai primi anni settanta sino all ultima edizione del suo Volume «Bilancio di esercizio» 4 che oggi presentiamo. L opera si segnala per la sistematicità della trattazione, l attenzione puntuale all evoluzione dottrinale e giurisprudenziale su principi e singole aree tematiche, il dialogo costante con la dottrina contabile. Gli interventi dei relatori avranno modo di entrare più analiticamente nei contenuti dell opera. In queste brevi considerazioni introduttive mi piace segnalare il capitolo storico dedicato al Il bilancio di esercizio della società per azioni nell evoluzione della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza. 3 G. STRAMPELLI, Sub art ter, in AA.VV., Le società per azioni, Commentario diretto da P. Abbadessa e G. Portale, Milano, 2016, E. BOCCHINI, Diritto della contabilità delle imprese. 2 Bilancio d esercizio, 4 a ed., Milano,

17 Come ci ha insegnato Gastone Cottino la storia degli istituti e dei concetti giuridici è essenziale per comprenderne le radici, l evoluzione, l assetto di interessi sotteso alla normativa vigente. L excursus di Bocchini sugli albori della disciplina (tra il 1280 e il 1673) caratterizzata dall assenza di una legislazione specifica e dal concetto del bilancio come bilancio di liquidazione, sul periodo tra l Ordonnance de Commerce (1673) e i Codici di Commercio, segnato dall idea del bilancio come riassunto dell inventario e specchio del vero patrimonio espropriabile sino all epoca compresa tra il Codice di Commercio (1882) e il Codice del 1942, in cui si afferma la concezione autonomistica (rispetto all inventario) e dualistica (come stato patrimoniale e conto economico) del bilancio, è preziosa per comprendere l evoluzione nelle opzioni legislative di protezione degli interessi coinvolti. Si giunge così all epoca moderna in cui l accelerazione del processo evolutivo è netta. Le fasi della introduzione degli schemi obbligatori (si pensi, in particolare, al conto economico) e della revisione contabile ( ), dell internazionalizzazione ( ), della graduale entrata in vigore dei c.d. principi contabili internazionali (2005 ad oggi), sono trasversalmente intersecate dalla evoluzione giurisprudenziale che muove dalla concezione della veridicità del bilancio ancorata alla disciplina penalistica dell art c.c. ( ). Si passa poi al periodo in cui il tema della veridicità si emancipa dal condizionamento penalistico e si articola nell affermazione dei principi, autonomi, di chiarezza e precisione assistiti dalla sanzione della nullità. Segue poi l ulteriore fase che da un lato circoscrive i presupposti per l esercizio delle azioni di nullità del bilancio ma, dall altro lato, vede rafforzarsi il concetto del bilancio come strumento essenziale non solo di protezione dei soci ma anche come pilastro per un corretto funzionamento dei mercati (vedi già il caso Standa, Trib. Milano, 13 dicembre 1968). Si assiste, infine, all affermarsi, progressivamente, di una concezione del bilancio in cui la determinazione del reddito prodotto (risultato) diviene unprius rispetto alla determinazione del patrimonio (rectius del capitale) di funzionamento. 7. I problemi aperti L uniformazione comunitaria ha in realtà creato un dualismo problematico. Da un lato come ben sottolinea Bocchini un sistema fondato sui principi contabili internazionali, basato sul fair value e orientato alla tutela degli inve- 148

18 stitori nel capitale della società. Dall altro lato, il sistema del codice civile ancorato al criterio di valutazione al costo storico e funzionale alla tutela dei creditori sociali e, in primo luogo, delle banche 5. Il volume ben focalizza i problemi aperti: (i) la stratificazione delle leggi in materia contabile e la conseguente assenza di un ordinamento contabile organico e sistematico; (ii) l impatto dei principi contabili internazionali; (iii) il confronto tra i principi contabili internazionali IASB, omologati dall Unione Europea, con i principi internazionali americani GAAP, approvati dalla SEC. Interrogativi complessi. I nostri illustri relatori sapranno certamente fornirci elementi preziosi di chiarificazione. 5 Così BOCCHINI, op. cit.,

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20 Le nuove frontiere del diritto contabile * The new frontiers of accounting law Ermanno Bocchini ** ABSTRACT Il lavoro affronta le nuove tematiche del diritto contabile. In particolare il problema dell enforcement pubblicistico del diritto contabile; il problema della convergenza dei principi contabili internazionali con la normativa del codice civile e, infine, il problema della semplificazione dei principi contabili internazionali. PAROLE CHIAVE: principi contabili internazionali enforcement semplificazione. The work addresses the themes of the new accounting law. In particular, the problem of enforcement regarding accounting legislation; the problem of the convergence of international accounting standards by the Civil Code rules and, finally, the issue of simplification of international accounting standards. KEYWORDS: international accounting standards, enforcement simplification. SOMMARIO 1. Introduzione. 2. La frontiera dell enforcement. 3. La frontiera della convergenza. 4. La frontiera della semplificazione. * Intervento tenuto a Torino, il 14 ottobre 2016, nell ambito del Laboratorio di diritto commerciale dedicato a Il nuovo bilancio di esercizio delle società commerciali in occasione della presentazione del volume di ERMANNO BOCCHINI, Diritto della contabilità delle imprese, 2, Bilancio d esercizio, Torino, ** Già Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l Università degli Studi di Napoli. 151

21 1. Introduzione L incontro di studio, organizzato nella splendida cornice del Campus Luigi Einaudi di Torino, con la regia impareggiabile del Professore Oreste Cagnasso e diretto dall illustre collega Paolo Montalenti, mi ha consentito, e di ciò sono molto grato anche agli altri relatori, Prof. Dezzani e Prof. Ranalli, di verificare le tre sfide che attendono, nel futuro, il diritto contabile, come autonoma partizione del sapere, che in tutti questi anni mi sono sforzato di elaborare, nella luminosa traccia lasciata da Alfredo De Gregorio e Giovanni Colombo. Le tre frontiere riguardano: a) l enforcement pubblico del diritto contabile; b) la convergenza delle sue fonti; c) la semplificazione dei suoi enunciati normativi. 2. La frontiera dell enforcement 2.1. Nell ultimo quinquennio , sulla scia della c.d. Direttiva Trasparency (Direttiva 2004/109/EU), di recente modificata con la Direttiva 2013/50/EU, è nata l Autorità europea per la vigilanza sulle borse titoli e sui mercati ESMA (Direttiva 2010/1095/EU), che ha, a sua volta, emanato le Guidelines enforcement of financial information del 28 ottobre 2014, entrate in vigore nel dicembre La direttiva 2013/50/EU è stata attuata in Italia con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 25, che ha eliminato l obbligo della relazione finanziaria trimestrale per le società quotate in borsa, perché considerato un adempimento troppo oneroso. La nuova normativa europea ha introdotto, nel diritto contabile europeo valido per le società quotate in borsa, che applicano i principi contabili internazionali, una tutela amministrativa di diritto pubblico dell informazione contabile a cura dell Autorità Amministrativa indipendente europea (ESMA) e delle singole Autorità Amministrative Indipendenti nazionali. Per effetto di questa normativa, il diritto contabile IAS e il diritto contabile non IAS divaricano sempre più, perché oggi, per effetto di questa spinta di diritto europeo, la tutela di diritto oggettivo di natura amministrativa dell informazione contabile, vale solo per le società quotate in borsa che applicano gli IAS, laddove i bilanci non IAS ricevono, in via di principio, dall ordinamento giuridico una tutela solo di diritto civile e penale, ma non di diritto amministrativo. È interessante, però, osservare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell Unione Europea aveva, sostanzialmente, introdotto una tutela anche amministrativa dell informazione contabile non IAS sotto il seguente partico- 152

22 lare profilo. La prima direttiva dell Unione Europea 1968/151/EU (poi sostituita dalla Direttiva 2009/101/EU) stabiliva che gli ordinamenti nazionali, prevedessero, a loro volta, un adeguata sanzione per l omessa pubblicazione del bilancio, presso il registro delle imprese. Questa sanzione originariamente penale è poi diventata amministrativa, prevedendo la nuova normativa contenuta nell art c.c., per il caso di omessa pubblicazione del bilancio nel registro delle imprese, una pena amministrativa pecuniaria, essendo stato retrocesso l illecito penale ad illecito amministrativo. Quindi una tutela amministrativa per il caso di omessa pubblicazione del bilancio delle società di capitali era già prevista da parte di Autorità amministrative sia pure non indipendenti (Ufficio provinciale dell industria, del commercio e dell artigianato UPI- CA). Ma la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell Unione Europea (sentenze nn. 97/1997, 191/1998, 387/2006) ha affermato il principio che la pubblicazione di bilanci falsi, in violazione dei principi di verità, chiarezza e correttezza, equivale ad omessa pubblicazione del bilancio e integra, perciò, un illecito amministrativo con conseguente applicazione della tutela amministrativa, rappresentata dalla sanzione pecuniaria. Quindi, per la Corte, costituiscono illeciti amministrativi sia l omessa pubblicazione dei bilanci, sia la pubblicazione di bilanci falsi. È interessante, ora, osservare che il nuovo enforcement pubblico dell informazione contabile introdotto dall UE apre, sul piano della morfologia giuridica, una tipologia di sanzioni amministrative che rendono ormai obsolete le antiche forme di tutela amministrativa affidate come si è testé osservato alla mera sanzione pecuniaria, in caso di illecito amministrativo. La conferma di questo assunto può rinvenirsi scorrendo le motivazioni delle sentenze della Corte di Giustizia dell Unione Europea citate che hanno equiparato l omessa pubblicazione del bilancio alla pubblicazione di un bilancio falso. Si legge, infatti, in esse che il Governo tedesco, chiamato dalla Commissione dell Unione Europea a difendersi dall accusa di non aver previsto nel proprio ordinamento adeguate sanzioni in caso di omessa pubblicazione del bilancio, si è difeso affermando che l omessa pubblicazione del bilancio rappresentava per la Germania una sorta di consuetudine, avendo l ordinamento anche europeo consentito agli ordinamenti nazionali di prevedere una blandissima sanzione pecuniaria amministrativa, in caso di omessa pubblicazione del bilancio. Quale dunque la frontiera rappresentata dal nuovo corso del diritto europeo in tema di enforcement di diritto pubblico dell informazione contabile? 2.2. La frontiera consiste nel prendere atto che la vecchia tutela civile e penale affidata all autorità giudiziaria ordinaria presentava e presenta limiti per eccesso e per difetto. 153

23 I limiti per eccesso apparvero subito evidenti quando, nello spazio di libertà venutosi a creare a tutela del diritto all informazione contabile, il mercato si appropriò dello strumento demolitorio rappresentato dall impugnativa dei bilanci delle grandi società di capitali, per farne un uso disinvolto e abnorme, se non, addirittura, distorto, creando una vera e propria alluvione di impugnative di bilancio da parte di soggetti titolari, nella realtà, di un numero di azioni insignificanti della società presa a bersaglio. I limiti per difetto della tutela civile e penale, invece, tardarono ad apparire evidenti. Oggi questi limiti appaiono sostanzialmente tre. a) Ma procediamo con ordine. Il primo limite attiene al carattere atomistico delle impugnative di bilancio che impongono ai potenziali attori sacrifici rilevanti di carattere economico per sostenere le spese legali del contenzioso contabile. In concreto, la categoria dei potenziali attori non corrisponde più alla categoria degli attori reali che avrebbero diritto ad attivare un processo contabile di impugnativa di bilancio ed essere, quindi, attori nel giudizio contabile. Si viene, così, a creare quello che gli studiosi di diritto penale chiamano il buco nero dei reati, rappresentati dalla mole enorme dei reati commessi, ma mai perseguiti, a dispetto della c.d. obbligatorietà dell azione penale. Anche per i bilanci esiste un buco nero, rappresentato dai bilanci non veri, non chiari, non corretti, che nessuno impugnerà mai per mancanza non di interesse ad agire, ma di potere economico per sostenere le spese legali di un processo contabile che impone, quasi sempre, consulenze tecniche d ufficio le cui spese sono anticipate dagli attori, consulenti contabili di parte, difese legali con i relativi costi insopportabili dai piccoli azionisti. A sua volta la tutela penale trova sempre maggiore spazio rispetto alla tutela civile, ma l actio finium regundorum, oggi, tra tutela penale e tutela civile dell informazione contabile è sempre incerta e travagliata 1, pur essendo abbastanza agevole, a prima vista, enunciare il principio base che i bilanci falsi penalmente lo sono anche civilmente, mentre non è vera la reciproca, attesa la natura dolosa del falso contabile penale. b) Il secondo limite della tutela di diritto soggettivo delle impugnative di bilancio risiede nel fatto che trattasi di tutela disponibile, fondata sul principio della domanda. Se nessuno impugna il bilancio, il pubblico ministeronon può proporre l azione civile di nullità del bilancio, perché l art. 69 c.p.c. espressamente prevede che «il pubblico ministero esercita l azione civile nei casi stabiliti dalla legge». E la legge non prevede che il pubblico ministero possa 1 V. da ultimo, sul punto, STRAMPELLI, Le valutazioni di bilancio tra non veridicità (civile) e falsità (penale): spunti sulla punibilità dei falsi valutativi, in Riv. soc., 2016, 118 ss. 154

24 proporre l impugnativa civile del bilancio di esercizio delle società commerciali, anche se quotate in borsa. Rimane la tutela penale azionabile ex officio. Ma tutti sanno che senza l iniziativa di parte che conosce bene vita e miracoli della società e della sua contabilità, anche l azione del pubblico ministero incontra difficoltà rilevanti. E, così, esiste un buco nero anche penale per i reati di falso in bilancio, che vengono alla luce solo in misura minima o in corso di fallimento o in corso di conflitti insanabili tra i soci. c) Il terzo limite risiede nel fatto che il fattore tempo gioca un ruolodecisivo nelle impugnative di bilancio, posto che per la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il bilancio impugnato deve essere corretto dagli amministratori solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la nullità del bilancio impugnato (Cass., 15 aprile 2016, n. 7586) Venendo, ora, a parlare più da vicino dell enforcement pubblico europeo dell informazione contabile, è discusso l impatto della normativa europea sulla normativa italiana rappresentata dal d.lgs. n. 58/1998 (TUF), perché i nuovi istituti europei introducono nell ordinamento italiano previsioni che si giustificano nella società dell informazione, ma che il legislatore italiano, solo ora, comincia a conoscere. Ciò vale per tutti gli strumenti prefigurati dalla normativa europea e rappresentati da: a) la c.d. pre clearance e, cioè, la tutela preventiva della regolarità dell informazione contabile; b) la tutela rappresentata dalla richiesta di informazioni aggiuntive; c) l azione di accertamento di non conformità del bilancio alla normativa che ne disciplina la redazione; d) l applicazione di sanzioni reputazionali. Questi nuovi strumenti di tutela di diritto pubblico relativi all informazione contabile sollevano più di un problema esegetico 2. Gli strumenti giuridici dei quali la Consob oggi dispone, per prevenire e sanzionare l informazione contabile irregolare, si collegano al suo potere di vigilanza pubblica sulle emittenti quotate in borsa 3 e sono previsti dai seguenti articoli del TUF: a) art. 114, quinto comma; b) art. 115, primo comma; c) art. 154 ter, settimo comma; d) 2 V. STRAMPELLI, L enforcement pubblico dell informazione contabile tra strumenti di carattere preventivo e sanzioni reputazionali, in Riv. soc., 2015, 573 ss. 3 E v. sul punto BOCCHINI, Prime osservazioni sulle ispezioni della Consob, in Rass. Econ.,1980, ss. (estr.) e, più in generale, in tema di vigilanza pubblica ARCIDIACONO, La vigilanza nel diritto pubblico, Padova 1984; VALENTINI, voce Vigilanza (dir. amm.), in Enc. Dir. vol. XLVI, 1993, 708 ss.; STIPO, voce Vigilanza e tutela (dir. amm.), in Enc. Giur.,Treccani, vol. XXXII, Roma 1994, 1 ss.; BOCCHINI, Contributo allo studio del processo amministrativo non giurisdizionale, Napoli, s.d., 260 ss. 155

25 art. 157, secondo comma; e) art Non è agevole, però, il collegamento sia tra questi diversi poteri della Consob, sia tra gli stessi e il potere di diritto civile di impugnativa del bilancio davanti al giudice ordinario 4. E, infatti, sul piano esegetico, la dottrina si è chiesta quale sia il coordinamento tra il potere della Consob di ordinare alle emittenti di informare il mercato in ordine all esistenza di errori nel bilancio segnalando al mercato gli eventuali errori ex art. 154 ter, comma 7, TUF, l azione di impugnativa del bilancio ex artt c.c. e l azione di accertamento di non conformità del bilancio alle regole legali. La verità è che non è agevole la convivenza degli strumenti giuridici nuovi di diritto pubblico, prefigurati dal legislatore europeo e demandati alle Autorità Amministrative Indipendenti, con gli strumenti tradizionali di diritto privato di tutela dell informazione contabile, sostanzialmente affidati al rimedio demolitorio e/o risarcitorio. Sta di fatto che nella società post-industriale dell informazione, l informazione è, al tempo stesso, un bene giuridico da tutelare, ma anche un arma sanzionatoria che l ordinamento giuridico può utilizzare e deve utilizzare per la tutela della trasparenza del mercato. Essa, nel tempo, si rivelerà più efficace dei rimedi tradizionali della società industriale. Non si tratta, qui, di far convivere il diritto privato e il diritto pubblico dell informazione contabile: questa convivenza è già presente nell ordinamento giuridico tradizionale che prevede tutela civile e tutela penale del falso in bilancio. Si tratta di prefigurare, per la nuova società dell informazione, strumenti e rimedi nuovi accanto a quelli previsti dall ordinamento giuridico tradizionale. La filosofia della nuova tipologia di sanzioni informazionali è molto semplice: Chi di informazione ferisce, di informazione perisce. La nuova pena è l informazione, che colpisce non la libertà, non il patrimonio, ma l immagine della società che opera contro il mercato, generando asimmetrie informative che, a loro volta, procurano i fallimenti del mercato stesso (Stiglitz). 3. La frontiera della convergenza La seconda sfida che il diritto contabile deve, ormai, affrontare è data dalla difficile convivenza nello stesso ordinamento di regole IAS e regole non IAS. 4 Sul punto STRAMPELLI, L enforcement pubblico dell informazione contabile tra strumenti di carattere preventivo e sanzioni reputazionali, cit.,

26 Come ho scritto di recente 5 occorre trovare una normativa che sia veramente comune alle due prospettive, quella del codice civile e quella dei principi contabili internazionali, che pur provenendo dalla stessa fonte dell Unione europea, Vuoi attraverso le direttive, vuoi attraverso i regolamenti, sono oggi troppo diversi. Come è stato opportunamente osservato (Potito), con i principi contabili internazionali il sistema cambia: si passa da una revenue and expense view ad una asset and liability wiew, per cui assume concettualmente preminenza lo stato patrimoniale neiprincipi contabili internazionali rispetto al conto economico fondamentale nelle valutazioni secondo il codice civile; le definizioni di reddito e delle sue componenti dipendono, in tal modo, dalle definizioni di attività e passività; si sostituisce alla nozione di reddito prodotto quello di comprehensive income, e, cioè, di reddito allargato ; si declina diversamente il principio di prudenza, perché, consentendo la rilevazione di utili solo potenziali, il principio si riduce a significare che per esporre maggiori valori solo potenziali occorre assicurarsi di disporre di dati ragionevolmente attendibili finendo, così, con il destituire il principio stesso di ogni significato, a beneficio di una piena (e, invero, irrealizzabile) applicazione del concetto di neutralità; s introduce il fair value, come fondamentale pilastro concettuale del nuovo sistema, il quale sostituisce, nella misurazione di alcuni valori di bilancio, il criterio valutativo, che sembrava intoccabile, del costo storico, con il criterio valutativo, in buona sintesi, a valori correnti. Va denunziato, poi, con forza, il fatto che la strada della convergenza è stata percorsa a senso unico, finora, perché si tende a modificare il codice civile, attraverso le direttive, per avvicinarlo sempre di più alla regolazione contenuta nei principi contabili internazionali. I quali ultimi, poi, a loro volta tendono ad inseguire i principi contabili generalmente accettati in America, onde si assiste ad una graduale americanizzazione dei principi contabili, con la conseguente finanziarizzazione dei bilanci. Ma la scelta a direzione unica è probabilmente sbagliata perché occorre pensare ad un set di principi contabili che sia veramente comune ai due sistemi di civil law e di common law e, quindi, ad un diritto contabile comune ai sistemi IAS e non IAS, al fine di evitare gli eccessi di entrambi i sistemi 6. La strada da percorrere non è agevole, ma deve essere percorsa nella prospettiva della efficienza dei mercati finanziari e, più a valle, di quelli reali. La dottrina non può sottrarsi a questo sforzo che è anzitutto concettuale, perché occorre costruire un diritto contabile della convergenza inteso come un di- 5 BOCCHINI, Diritto della contabilità delle imprese, 2. Bilancio di esercizio, Torino, 2016, 563 ss. 6 Ibidem. 157

27 ritto comune a operatori IAS e non IAS e non ad una convergenza mondiale appiattita sul sistema americano, che è stata causa non ultima della crisi finanziaria mondiale. E se questa strada viene imboccata le ricerche andrebbero potenziate in due direzioni. In una prima direzione, occorre unificare le mille braccia dei principi contabili internazionali in un vero e proprio codice contabile internazionale, fatto di poche norme-guida (non oltre 50 tanto per intenderci; oggi tra IAS e IFRS siamo a 1000 pagine ed oltre di regole contabili). In una seconda direzione le ricerche debbono proseguire perché il sistema del patrimonio e il sistema del reddito e, più a valle, il sistema dei costi storici e il sistema dei valori correnti devono trovare un punto d incontro, mettendo a profitto i pregi dei due sistemi ed evitando, per quanto possibile, i difetti. Persino la Cassazione civile, che non ha certo l esperienza di un IASB, comincia a intuire questa direzione di convergenza tra criterio del costo storico e criterio del fair value, quando con una recente sentenza (Cass., 12 marzo 2014, n ) intuisce che il principio di continuità deve illuminare non solo i bilanci di esercizio, ma anche le valutazioni in caso di liquidazione della partecipazione per esempio per recesso dell azionista, perché il valore della partecipazione, in caso di recesso, deve comprendere anche il valore economico delle potenzialità economiche del complesso aziendale che il bilancio di esercizio di per sé non esprime. In questa direzione si colloca del resto la stessa Corte di giustizia dell Unione europea, con la sentenza del 3 ottobre 2013, che riconosce, nonostante tutti i principi contabili internazionali, la centralità del criterio del costo storico e non del fair value (Bocchini). Naturalmente l avvicinamento dei due sistemi IAS e non IAS va pensato attentamente, pena la creazione (come in parte è avvenuto con la direttiva 34/2013/UE) di un ibrido che sembra mescolare il criterio del costo storico e il criterio di valutazione al fair value con la conclusione, come efficacemente è stato osservato, di creare un monstrum che non risponde né alla logica tradizionale del costo storico, né alla logica innovativa del fair value, traducendosi in una soluzione ibrida che non sa né di carne né di pesce (Fortunato). Ma le idee giuste alla fine vincono sempre! Lo IASB sembra aver capito, alfine, che deve essere ripensato proprio il quadro concettuale di base dal quale tutti gli IAS prima e gli IFRS poi sono derivati e, cioè, il Conceptual Framework di età risalente. Sono stati, così, diramati due documenti: l uno costituito dallo Discussion Paper IASB Conceptual Framework ancora non approvato definitivamente e l altro costituito dallo IFRS 13 Fair Value Measurement entrato in vigore nel 2013, dedicato, in particolare, a una rivisitazione del criterio di valutazione del fair value. La transizione è netta in tutte e due i documenti. Il Paper mette in di- 158

28 scussione lo stesso quadro concettuale di base, proprio per avvicinare il mondo IAS e il mondo non IAS. Anche se la prospettiva di fondo del Paper è quella secondo la quale tutte le valutazioni devono essere attuate tenendo presente il contributo positivo o negativo che l attività o la passività è in grado di fornire ai futuri flussi di cassa dell entità, il Paper tende a ridimensionare notevolmente il ruolo egemone del fair value, perché quest ultimo non è più visto come il criterio sovraordinato a tutti gli altri, ma come uno dei tre criteri di valutazione fondamentali di valutazione, equi-ordinato rispetto al criterio del costo storico e al criterio della valutazione basata sui flussi di cassa. A sua volta l altro Documento IASB rappresentato dall IFRS 13 offre una bussola per la navigazione quanto meno all interno del sistema di valutazione al fair value, che tendeva a divenire un arcipelago di valutazioni, in quanto offre una definizione univoca del fair value ed un unico quadro di riferimento per la relativa valutazione da applicare in tutti gli standard specifici ove il criterio è richiamato. Questa tendenza alla convergenza delle valutazioni sembra fare intendere che il mondo IAS deve intraprendere due percorsi: a) trovare la massima oggettività delle valutazioni, che il criterio del costo ha sempre posseduto; b) imboccare il cammino della convergenza con il mondo non IAS, se effettivamente si aspira ad un sistema di valutazioni IAS che abbia il pregio della rilevanza (relevance) e quello della sicurezza (reliability), che il criterio del fair value da solo non sembra possedere. E, allora, l impegno civile per giuristi ed economisti è comune! Combattere insieme la battaglia: a) «per una semplificazione della regolazione»; b) «per una regolazione contabile comune a operatori IAS o non IAS». 4. La frontiera della semplificazione La terza frontiera del diritto contabile oggi concerne la semplificazione e riduzione del linguaggio degli IAS. Le regole dovrebbero essere non solo poche, ma brevi e chiare, con lo stile delle norme del codice civile italiano (che una volta tanto va elogiato senza peccare di nazionalismo), lasciando, poi, alle giurisprudenze nazionali ed europea, il compito di interpretare e applicare le norme ai casi concreti. Tutto ciò gioverebbe moltissimo agli operatori ingolfati da migliaia di pagine IAS di lettura faticosissima e, spesso, poco producente. La cultura di common low deve capire che dettare una regola per ogni caso è solamente pazzesco, perché la fantasia della vita economica va oltre la più grande fantasia del regolatore. E se nei paesi di common low manca l idea stessa di codificazione ciò non può e 159

29 non deve impedire al regolatore di dettare una regolazione breve, prendendo ad esempio i nostri codici (e francese e italiano e tedesco, che una volta tanto dovrebbero essere presi a modello) per una regolazione breve, chiara e di agevole consultazione e applicazione per gli operatori. In conclusione, a fronte di queste scelte e della crisi dei mercati finanziari per asimmetrie informative, anche e soprattutto contabili, il compito che attende, oggi, economisti, giuristi e classe politica è, in prospettiva, il varo di un dirittocontabile globale. In tale direzione, sul fronte della regolazione. Occorre, da un lato, combattere la battaglia per la semplificazione della regolazione IAS con l emanazione di enunciati normativi brevi e chiari utilizzando il linguaggio sistematico dei codici di civil law e, dall altro, combattere la battaglia per una regolazione di convergenza e, quindi, per un diritto contabile comune a operatori IAS e non IAS. Viceversa, sul fronte dei contenuti della regolazione, la battaglia è, in primo luogo, culturale perché occorre costruire, alfine, una teoria in grado di coniugare il massimo di significatività dei nostri bilanci (relevance) compatibile con un grado ragionevole di attendibilità, sicurezza e affidabilità (reliability). Al mercato gioverebbe, ove non si realizzasse al convergenza dei principi IAS e non IAS, una duplice gamma di informazioni, a valori storici l una e a valori correnti l altra 7. 7 BOCCHINI, Diritto della contabilità, cit.,

30 I principi generali * General financial reporting principles Oreste Cagnasso ** ABSTRACT La relazione esamina le innovazioni introdotte in sede di attuazione della nuova direttiva in tema di bilanci con specifico riferimento ai principi generali. In particolare, l analisi ha ad oggetto il principio di rilevanza e l impatto di tali regole sui bilanci diversi da quelli ordinari. PAROLE CHIAVE: bilancio principi generali principio di rilevanza. The text examines the innovations introduced in the context of the implementation of the new directive on the financial statements different from the ordinary budget. KEYWORDS: balance sheet general financial reporting principles relevance materiality. SOMMARIO 1. Premessa. 2. Il principio della rilevanza. 3. Il bilancio in forma abbreviata. 4. Il bilancio delle micro imprese. 1. Premessa Nell attuare la nuova direttiva in materia di bilancio il legislatore italiano con riferimento ai principi generali ha innovato in particolare sotto due profili. * Relazione tenuta a Torino, il 14 ottobre 2016, nell ambito del Laboratorio di diritto commerciale dedicato a Il nuovo bilancio di esercizio delle società commerciali in occasione della presentazione del volume di Ermanno Bocchini Diritto della contabilità delle imprese, 2, Bilancio d esercizio, Torino,

31 In primo luogo, è stato introdotto un ulteriore comma nell art c.c., che disciplina il nuovo principio della rilevanza o materiality. In secondo luogo, è stato previsto espressamente il rinvio ai principi generali nell ambito delle norme dedicate al bilancio in forma abbreviata e di quelle nuove dedicate al bilancio delle micro-imprese. 2. Il principio della rilevanza Il comma quarto dell art c.c. prevede: «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione». Tale regola rappresenta un innovazione dal punto di vista formale, ma non una novità sotto il profilo sostanziale, dal momento che numerose singole norme erano dettate in attuazione di tale principio. Quest ultimo si collega con l art c.c., relativo alle false comunicazioni sociali, che si riferisce all esposizione o all omissione di fatti materiali rilevanti. Trova poi riscontro nel principio contenuto nello IAS 1 e in quello dell OIC 11. Occorre al proposito sottolineare come il venir meno dell obbligo in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa concerni esclusivamente il bilancio, mentre rimane fermo l obbligo di rilevazione in sede contabile. La rilevanza o l irrilevanza deve essere riferita non alla singola informazione omessa, ma al loro complesso, tenendo conto non solo di profili quantitativi, ma anche qualitativi. Il discrimen tra le informazioni rilevanti o non costituisce una valutazione che ha delle conseguenze di rilievo, in particolare, sotto il profilo civilistico, in ordine all eventuale nullità della deliberazione di approvazione del bilancio ed alla responsabilità degli amministratori, sindaci, revisori. Il criterio da utilizzare è quello della ragionevolezza con riferimento all influenza che può avere l informazione sulle decisioni dell utilizzatore del bilancio. Al proposito, il Prof. Bocchini, nell opera che viene presentata, rileva giustamente che «la ragionevolezza, pur essendo un criterio di collaudata esperienza giuridica in tema di bilanci, in questo caso non sembra usabile agevolmente. E ciò perché la ragionevolezza è predicata alle decisioni di bilancio. Ma si domanda: quali decisioni degli utilizzatori del bilancio l omessa informazione potrebbe influenzare? Non è agevole rispondere a questa do- 162

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