Condizioni di resa della merce e regolamento del prezzo nei contratti mercantili

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1 PAGAMENTI INTERNAZIONALI Condizioni di resa della merce e regolamento del prezzo nei contratti mercantili Dott. Sergio Omobono Urbino, 17 novembre 2010 La fattura pro forma La fattura proforma e' un documento utilizzato soprattutto nel commercio estero, al fine di far ottenere al cliente delle aperture di credito dagli istituti bancari. E un documento identico nella sua forma e nel suo contenuto alla fattura definitiva. Puo essere rilasciato dal venditore per accompagnare una offerta di merce contenente calcoli e informazioni che saranno confermati nella fattura definitiva. La fattura pro-forma (poco usata e senza valore ai fini fiscali): non è una vera e propria fattura, ma una sorta di anticipazione di una fattura che verrà emessa in un secondo momento.

2 Pagamento anticipato Il compratore trasferisce in via anticipata l importo della merce sulla piazza del venditore o terza piazza, che spedisce la merce in un tempo successivo Raramente usata: rischio per il compratore di inadempimento della consegna Venditore in posizione monopolistica oppure ordinazioni di volume ridotto fatte da compratori non conosciuti

3 Pagamento anticipato a. Pagamenti a fronte di importazioni future o o o o o o in contanti, con banconote, poco utilizzato mediante assegno circolare o in c/c rilascio di un pagherò a scadenza a vista o a data fissa mediante autorizzazione al fornitore a spiccare una tratta internazionale sul debitore, con scadenza convenuta mediante autorizzazione al fornitore di mandare all incasso una RIBA con scadenza convenuta mediante bonifico bancario (via lettera, via telex, via fax, via telegramma, via swift) b. Incassi a fronte di esportazioni o con le stesse modalità sopra esposte, ma di segno contrario: sarà l esportatore italiano il beneficiario degli strumenti di pagamento suddetti Pagamento alla consegna Forma comunemente usata per il regolamento del prezzo nel commercio internazionale Si completa nelle condizioni: 1. Pagamento contro consegna dei documenti a prima presentazione 2. Pagamento contro consegna dei documenti all arrivo della merce

4 Pagamento alla consegna 1. Si verifica quando il venditore, consegnata la merce al vettore ed approvati i documenti relativi, li presenta alla sua banca con l incarico di consegnarli alla ditta estera trassata soltanto contro pagamento dell importo pattuito 2. Il venditore, spedita la merce, da incarico alla sua banca di presentare i documenti di spedizione per il pagamento all arrivo della merce sulla piazza del compratore Pagamento contrassegno Assimilabile al pagamento alla consegna Consegna della merce al destinatario dietro pagamento del valore della merce CoD = Cash on Delivery è il vettore che, su istruzioni del venditore, vincola la consegna al pagamento

5 Pagamento contrassegno: limitazioni e modalità Cifra ammessa da alcuni vettori Elenco Paesi che ammettono il contrassegno Conoscenza a priori del compenso per il vettore a svolgere tale funzione Pagamento effettuato tramite: assegno circolare, a mezzo bonifico bancario semplice, attraverso bloccaggio di fondi finalizzato al trasferimento a favore dell esportatore Pagamento posticipato Il venditore consente al cliente estero di effettuare il pagamento dopo che sia trascorso un certo periodo di tempo dal ritiro della merce Si applica per scambio di merci con clienti affidabili con i quali si hanno relazioni continue Il compratore può controllare la merce prima di pagarla Non corre il rischio di mancata corrispondenza con i documenti Le modalità tecniche sono le stesse indicate in precedenza

6 Pagamento a mezzo assegno di conto corrente bancario Può essere effettuata sia per il pagamento anticipato che posticipato Può essere in Euro o altra divisa Modalità molto diffusa nella relazioni commerciali con i Paesi europei Comporta rischi di insolvenza Iter simile alla procedura nel mercato interno Il credito documentario Il credito documentario consiste in: un impegno inderogabile assunto da una banca denominata emittente, su mandato dell'ordinante/acquirente, Ad effettuare una prestazione indicata nel credito (pagamento a vista, pagamento differito, accettazione, negoziazione) in favore del beneficiario/venditore, contro presentazione entro determinati limiti di scadenza, dei documenti richiesti, ed a condizione che questi ultimi siano riscontrati conformi ai termini e condizioni della garanzia.

7 Credito documentario (documentary credit) = L/C L apertura di credito (o L/C) = forma di regolamento del prezzo della merce attuata a livello internazionale per agevolarne il trasferimento E un contratto bancario con il quale la banca mette a disposizione di un beneficiario una somma di denaro Regolata dalla CCI nelle Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari pubblicazione n. 500 ultima approvazione del 1993 Credito documentario Esistono quattro cardini su cui si basa il funzionamento di un credito documentario, e che rappresentano altrettante caratteristiche distintive di questo particolare strumento di pagamento Essi sono:

8 Credito documentario AUTONOMIA La banca emittente agisce nei confronti del beneficiario in nome proprio, sebbene su mandato dell ordinante. (Trattasi dunque di delegazione cumulativa passiva ex art c.c., ovvero di mandato senza rappresentanza) FORMALISMO L esame documentale deve essere effettuato sulla base dell aspetto formale indipendentemente dalle merci, servizi e/o altre prestazioni cui detti documenti si riferiscono (art. 4 NUU pubb. 500 C.C.I. Parigi, rev. 1993) ASTRATTEZZA Indipendenza dal contratto che l ha fatto sorgere (art c.c.). Il credito documentario sebbene rappresenti lo strumento di regolamento di un contratto, non risente dei vizi che si possono rivelare nell accordo commerciale che l ha originato LETTERALITÀ La banca emittente ha il dovere di accertare la conformità dei documenti, come risultante dal testo degli stessi, alle condizioni richieste dalla lettera di credito L/C IMPORTATORE (compratore ordinante) 3 Spedizione ESPORTATORE (venditore beneficiario) 1 Ordine di apertura del credito 4 6 rimborso pagamento documenti Notifica credito 6 BANCA ESTERA (banca emittente) 2 4 Invio del credito BANCA NAZIONALE (banca avvisante)

9 Le parti del credito ed il ruolo delle banche Nell emissione di un credito documentario intervengono almeno quattro soggetti: 1. Ordinante (applicant): è l'acquirente/importatore che, a seguito della conclusione del contratto con il venditore, dà istruzioni alla propria banca per l'emissione del credito documentario, fornendo tutte le indicazioni necessarie per un corretta esecuzione del mandato; 2. Banca emittente (issuing bank): è la banca che, su incarico dell'ordinante, emette il credito documentario a favore del beneficiario, impegnandosi irrevocabilmente ed in modo autonomo ad eseguire la prestazione prevista, a condizione che i documenti richiesti vengano presentati entro i termini di scadenza, e che superino l esame formale di conformità rispetto ai termini e condizioni indicati nella garanzia. 3. Beneficiario (beneficiary): è il venditore/esportatore in favore del quale viene emesso il credito documentario e che beneficia delle prestazioni in esso previste, a presentazione dei documenti conformi, richiesti dalla garanzia Le parti del credito ed il ruolo delle banche (il 4 soggetto) 4. Banca dell esportatore: di norma la banca emittente richiede l intervento di un quarto soggetto, la banca dell esportatore, la quale può assumere uno o più seguenti ruoli: Banca avvisante (advising bank): è la banca che riceve il messaggio di apertura del credito documentario; ha il compito di verificarne l autenticità e di notificarlo prontamente al beneficiario, aggiungendo se richiesto, e se è disposta a farlo, la propria conferma. Banca designata (nominated bank): è la banca autorizzata dalla banca emittente ad effettuare la prestazione prevista nel credito documentario in favore del beneficiario. Banca confermante (confirming bank): è la banca designata che, su richiesta della banca emittente, decide di assumere un aggiuntivo ed autonomo impegno, ad effettuare la prestazione prevista nel credito documentario, in favore del beneficiario. Banca rimborsante (reimbursing bank): è la banca che provvederà, su istruzioni della banca emittente, a rimborsare la banca designata che abbia effettuato la prestazione prevista nel credito documentario.

10 Le modalità di utilizzo del credito Il credito documentario prevede quattro modalità di utilizzo; ciascuna di esse è disciplinata dalle NUU 500 (Norme ed Usi Uniformi sui Crediti Documentari), ed indica presso quale banca e quale tipo di prestazione (available with/by) il beneficiario potrà incassare, se sarà in grado di produrre e presentare i documenti conformi prescritti dal credito. Tali modalità di utilizzo incorporano, dunque, l obbligazione della banca emittente, confermante o eventualmente di quella designata ad effettuare nei confronti del beneficiario: Le modalità di utilizzo del credito PAGAMENTO (by payment) PAGAMENTO DIFFERITO (by deferred payment) ACCETTAZIONE (by acceptance) NEGOZIAZIONE (by negotiation) Incorpora l obbligazione ad effettuare il pagamento a vista. Prevede l assunzione di un impegno di pagamento da effettuarsi ad una scadenza differita rispetto alla consegna dei documenti, già definita nel credito documentario (es. 60 giorni dalla data di spedizione). Consiste nell assunzione di impegno di firma cartolare mediante accettazione della tratta emessa dal beneficiario ed allegata alla presentazione dei documenti prescritti dal credito. Nella prassi bancaria italiana, gli istituti di credito sono soliti surrogare tale prestazione con l assunzione di un impegno di pagamento differito nei confronti del beneficiario Prevede la negoziazione salvo buon fine della tratta emessa dal beneficiario sulla banca emittente o su una terza banca trattaria (reimbursing bank), presentata unitariamente ai documenti conformi richiesti dal credito.

11 Tipi di L/C Revocabile Irrevocabile Confermata (non confermata) Garantita Trasferibile Rotativa A vista o contro pagamento A scadenza o contro accettazione Per negoziazione Documenti per l utilizzo della L/C Fattura commerciale definitiva in vari esemplari (commercial invoice) Documento di trasporto, comprovante l avvenuta spedizione della merce, che a seconda del trasporto effettuato, potrà essere: Documento di trasporto combinato (MTO Multimodal Transport Document oppure Combined Transport Bill of Lading B/L) con almeno 2 mezzi di trasporto diversi Polizza di carico marittima (Bill of Lading B/L) per trasporto via mare da porto a porto Lettera di vettura aerea (AWB Air Way Bill) Lettera di vettura camionistica (International consignment note, oppure CRM) Duplicato della lettera di vettura ferroviaria (L/V) Certificato di origine Packing list o lista degli imballi (distinta colli) Documento di assicurazione Certificato o polizza) Nota dei pesi (Weight List)

12 Altri documenti per la L/C Certificato di non manipolazione Certificato di collaudo Certificato di analisi Certificato di miniera Certificato di sanità o fitosanitario Certificato di ispezione (inspection certificate) emesso da enti di controllo e verifica delle merci, come SGS o Bureau Veritas o altri Certificato di circolazione delle merci (EUR 1 oppure ATR per la Turchia) Certificato di presa in carico emesso da spedizionieri (FCR Forwarding Certificate Receipt) Certificato di trasporto (Forwarder s Certificate of Transport FCT) Fattura consolare Piano di stiva Clausole di utilizzo della L/C Clausola rossa: autorizza il pagamento anticipato al beneficiario di somme a scalare sul credito stesso, contro una semplice ricevuta, con l impegno a destinare tali somme per l approntamento della fornitura Clausola verde: autorizza il pagamento anticipato di somme a scalare sul credito, ma con il rilascio in banca di documenti attestanti l approntamento e l immagazzinamento di parte della merce Back to back credit: credito disposto a favore di un beneficiario valido ed operativo solo quando viene aperto un altro credito a favore dell ordinante precedente alle condizioni e per lo stesso importo e divisa del credito primitivo (utilizzato per scambi in compensazione Trasbordi: il credito può ammettere o escludere i trasbordi per i trasporti marittimi

13 Differenze tra credito trasferibile e credito sussidiario Credito Trasferibile Stesso credito documentario che, su istruzioni del beneficiario, può essere trasferito ad uno o più secondi beneficiari E correlato al credito originariamente emesso e quindi non è indipendente dal credito originario Trattandosi di credito correlato a quello originario, può essere trasferito così come è emesso salvo alcuni elementi che possono essere ridotti o abbreviati Non implica per il beneficiario l impegno di linee di credito per il suo trasferimento Credito sussidiario (back to back) Trattasi di un nuovo credito documentario che il beneficiario dispone a favore di un altro beneficiario E completamente distinto ed indipendente rispetto al credito base Trattandosi di un nuovo credito può essere espresso in moneta diversa, rispetto al credito base Implica per il beneficiario del credito base, che ne ordina l emissione, l impegno di linee di credito per l emissione del back to back INCOTERMS 2000 (aspettando Incoterms 2010) INternational COmmercial TERMS

14 INCOTERMS 2000 INternational COmmercial TERMS RACCOLTA ELABORATA DA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI PARIGI DEGLI USI UNIFORMI DELLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI NELLA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE PERMETTONO DI STABILIRE, IN MANIERA UNIVOCA: CHI E TENUTO A PAGARE IL TRASPORTO (nel tratto princip.) COME AVVIENE LA CONSEGNA DELLA MERCE DOVE AVVIENE LA CONSEGNA DOVE AVVIENE IL PASSAGGIO DEL RISCHIO QUANDO AVVIENE IL PASSAGGIO DEL RISCHIO CI SONO DEGLI ADEMPIMENTI CHE VENDITORE E COMPRATORE SONO TENUTI AD ESEGUIRE IN RAGIONE DEL TERM ADATTATO IN CONTRATTO INCOTERMS 2000 E L AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA PRECEDENTE (1990) nel mese di luglio 2010 saranno recepite le modifiche e messe a punto le integrazioni per gli Incoterms 2010 gli Incoterms 2010 entreranno in vigore a gennaio 2011 gli Incoterms 2010 si aggiungeranno, non sostituiranno, gli Incoterms INCOTERMS 2000 (QUADRO SINOTTICO 1) GRUPPO E Partenza (1) GRUPPO F Trasporto principale non pagato (2) EXW Ex Works Franco fabbrica Destinazione: luogo convenuto Modo di trasporto: qualsiasi modo FCA Free Carrier Franco vettore Destinazione: luogo convenuto Modo di trasporto: aereo, ferroviario e multimodale FAS Free Alongside Ship Franco luogo bordo Destinazione: porto di imbarco convenuto Modo di trasporto: qualsiasi, incluso trasporto multimodale, marittimo e fluviale FOB Free On Board Franco a bordo Destinazione: porto di imbarco convenuto Modo di trasporto: marittimo e fluviale

15 INCOTERMS 2000 (QUADRO SINOTTICO 2) GRUPPO C Trasporto principale pagato (3) CFR Cost and Freight Costoe nolo Destinazione: porto di destinazione convenuto Modo di trasporto: marittimo e fluviale CIF Cost, Insurance and Freight Costo, assicurazione e nolo Destinazione: porto di destinazione convenuto Modo di trasporto: marittimo e fluviale CPT Cost Paid To Trasporto pagato fino a Destinazione: luogo di destinazione convenuto Modo di trasporto: qualsiasi modo CIP Cost Insurance Paid to Trasporto e assicurazione pagati fino a Destinazione: luogo di destinazione convenuto Modo di trasporto: qualsiasi modo INCOTERMS 2000 (QUADRO SINOTTICO 3) GRUPPO D Arrivo (4) DAF Delivered At Frontier Reso frontiera Destinazione: luogo convenuto Modo di trasporto: qualsiasi modo DES Delivered Ex Ship Reso ex ship Destinazione: porto di destinazione convenuto Modo di trasporto: marittimo e fluviale DEQ Delivered Ex Quay Reso banchina, sdoganato Destinazione: porto di destinazione convenuto Modo di trasporto: marittimo e fluviale DDU Delivered Duty Unpaid Reso non sdoganato Destinazione: luogo di destinazione convenuto Modo di trasporto: qualsiasi modo DDP Delivered Duty Paid Reso sdoganato Destinazione: luogo di destinazione convenuto Modo di trasporto: qualsiasi modo

16 INCOTERMS 2000 (Note) 1) Il venditore deve unicamente mettere a disposizione del compratore la merce presso i propri locali 2) Il venditore deve consegnare la merce al vettore designato dal compratore 3) Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto, ma non sopporta i rischi di perdita o di danni alla merce o spese addizionali di qualsivoglia natura derivanti da fatti avvenuti dopo l imbarco e la spedizione. 4) Il venditore è responsabile dell arrivo della merce nel luogo di destinazione convenuto e deve sopportare tutti i rischi e le spese relativi a tale obbligo Incoterms 2010: Le novità imminenti La Camera di Commercio Internazionale sta predisponendo la revisione di Incoterms rules, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2011 con il titolo "Incoterms 2010". La CCI lancia i contenuti degli Incoterms 2010 attraverso una Conferenza ed una Serie di Seminari fra settembre e febbraio 2011 che si stanno svolgendo a Parigi e Roma

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