Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006"

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1 Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006" XI LEGISLATURA Esame in Commissione III all interno: - elementi principali del FAP - confronto tra vecchia e nuova disciplina settembre 2013

2 Servizio processo legislativo Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006" XI LEGISLATURA Esame in Commissione III

3 Riproduzione e diffusione ad uso interno.

4 Indice Fondo per l autonomia possibile e per l assistenza a lungo termine (FAP)...1 Principali caratteristiche...1 L attuale disciplina del regolamento di attuazione...1 Il riparto del FAP...5 Le principali modifiche del nuovo regolamento...6 Pianificazione dell uso delle risorse...6 Ambito di applicazione...6 Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM)...6 Azioni proattive...6 APA e CAF...6 Contratto con l assistente familiare...7 Contributi APA e CAF destinati alle persone affette da demenza...7 Progetti per la vita indipendente...7 Progetti per l emancipazione e l inserimento sociale...7 Formazione e gestione delle liste di attesa...8 Sospensione dei benefici...8 Quadro di raffronto tra vecchio e nuovo regolamento...9 Tabelle importi FAP ai sensi del vecchio regolamento Tabelle criteri di accesso e importi FAP ai sensi del nuovo regolamento... 34

5 Fondo per l autonomia possibile e per l assistenza a lungo termine (FAP) Principali caratteristiche Il Fondo per l autonomia possibile e per l assistenza a lungo termine (FAP) nasce con la legge regionale 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). L art. 41, comma 1, di tale legge istituisce il Fondo destinandolo alle persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. Il comma 3 prevede che il Fondo sia alimentato con risorse regionali e nazionali, con risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Il comma 4 stabilisce che le modalità di gestione del Fondo e la tipologia di servizi e interventi finanziati per il suo tramite siano disciplinati con atto della Giunta regionale. Il primo regolamento di attuazione del Fondo, che lo ha reso operativo, è stato adottato con decreto del Presidente della Regione n. 35 del 21 febbraio Sono seguiti degli aggiornamenti introdotti con DPreg n. 48/2008, n. 139/2010 e n. 226/2012. L attuale disciplina del regolamento di attuazione In base al regolamento attualmente vigente, il FAP è articolato secondo tre tipologie di intervento 1 : - l assegno per l autonomia (APA); - il contributo per l aiuto familiare (CAF); - il sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale 2 ; - il sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute mentale. Per accedere a tali interventi è previsto che la persona non autosufficiente o disabile grave e/o chi ne fa le veci 3, rappresenti la propria situazione di bisogno assistenziale al Servizio sociale dei Comuni o al distretto sanitario oppure, laddove presente, al punto unico di accesso. 1 Che sostanzialmente riprendono l assegno di cura e assistenza, previsto dall art. 32 della legge regionale 10/1998 (cosiddetta legge per gli anziani), il sostegno ai progetti per la vita indipendente per le persone disabili di cui alla DGR 655/1999 e il contributo per le badanti di cui all articolo 9 della legge regionale 24/2004 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare). 2 La fattispecie del sostegno ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale è stata introdotta con le modifiche apportate nel Tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno, genitore di minore, familiare o convivente, civilmente obbligato. 1

6 L Unità di valutazione distrettuale (UVD), di cui all articolo 25 della legge regionale 10/1998 4, prende in carico l istanza e predispone un Progetto personalizzato di intervento, condiviso con l assistito o con chi ne fa le veci. Il Progetto personalizzato contiene la valutazione della situazione di bisogno, i risultati attesi, gli interventi che si ritengono necessari al soddisfacimento dei bisogni assistenziali, le risorse economiche e professionali messe a disposizione dai servizi sociali e sanitari, le risorse messe a disposizione dalla famiglia dell assistito ed eventualmente dal volontariato. Il Progetto personalizzato individua un responsabile del caso e costituisce per l assistito o per chi ne fa le veci un vero e proprio impegno che va formalmente sottoscritto. Il FAP è uno dei possibili ed eventuali strumenti a disposizione dell UVD accanto alle altre risorse presenti sul territorio. Il Progetto personalizzato potrebbe anche non contemplare il FAP tra gli interventi attivabili 5. D altra parte, il FAP può essere attivato solo se previsto nell ambito del Progetto personalizzato 6. Spetta all UVD monitorare l andamento del Progetto e in caso di diversa evoluzione dei bisogni, procedere alla sua ridefinizione. La gestione amministrativa del FAP compete all Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, che concretamente provvede alla concessione e all erogazione dei benefici, calcolati in quote mensili. L accesso agli interventi è modulato in relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza, che in genere viene misurata in termini di perdita di ADL (Activities of Daily Living), ovvero di capacità di svolgere attività di base della vita quotidiana 7, e laddove previsto per singole tipologie di intervento, sul non superamento di una soglia ISEE. Solo per il sostegno ai progetti per la vita indipendente e per le altre forme di emancipazione e di inserimento sociale non è prevista una soglia di reddito di accesso. Passando al dettaglio delle singole misure, l assegno per l autonomia (APA) è un intervento che ha lo scopo di rendere possibile e sostenibile l assistenza a domicilio del non autosufficiente da parte dei familiari. Vi possono accedere: - le persone di età pari o superiore a 65 anni, in condizione di non autosufficienza, con perdita di almeno 2 ADL; - le persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di grave disabilità con perdita di almeno 2 ADL 8 ; 4 L'UVD è un equipe multidisciplinare composta da un medico del territorio, di preferenza geriatra, da un assistente sociale, di norma dipendente degli enti locali, e da una figura infermieristica e viene di volta in volta integrata, in relazione al singolo caso esaminato, dal medico di fiducia del paziente e da altre figure professionali il cui apporto si renda necessario. 5 Come detto espressamente nella prima Circolare relativa al regolamento attuativo del FAP diramata dalla Direzione centrale della salute il 17 luglio A significare che il FAP non va considerato come una forma di mera contribuzione economica (sempre ai sensi della citata Circolare del 17/07/2007). 7 La scala ADL è uno strumento che valuta la capacità di compiere sei attività: lavarsi/fare il bagno, vestirsi, utilizzare i servizi, spostarsi, controllare la continenza, alimentarsi. Il regolamento prevede l utilizzo di questo sistema di misurazione della non autosufficienza in attesa dell introduzione della scala di valutazione multidimensionale ValGraf. 8 La gravità della condizione di disabilità è valutata ai sensi dell art. 3, comma 3, della legge 104/1992 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Secondo il comma 1 di tale articolo, è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 2

7 - le persone di età inferiore ai 65 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea, con perdita di almeno 2 ADL; - le persone affette da gravi patologie dementigene; - le persone inserite in progetti di vita indipendente; - i minori in condizioni di grave disabilità; - le persone con grave disabilità conseguente a gravissimi deficit sensoriali. La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare dell assistito di euro. L entità dell assegno è graduata dall UVD nell ambito di fasce che sono commisurate al numero di ADL perse e all ISEE familiare 9. In concreto si va da un minimo di euro annui 10 a un massimo di euro annui 11. Nei casi in cui la situazione di non autosufficienza non è misurata in termini di perdita di ADL (patologie dementigene, vita indipendente, minori disabili gravi, persone con gravissimi deficit sensoriali), la graduazione dell assegno viene fatta in base al carico assistenziale. In presenza di assegno o indennità di accompagnamento 12, gli importi sono ridotti del 10% per la fascia ISEE da a euro, e del 20% per la fascia ISEE da a euro. Il contributo per l aiuto familiare (CAF) è un intervento che ha la finalità di sostenere le situazioni in cui la persona o la famiglia si avvalgono dell aiuto di addetti all assistenza familiare (le cosiddette badanti ) per le attività assistenziali di cura. Per accedere al beneficio è richiesta di norma una condizione di non autosufficienza con perdita di almeno 2 ADL 13. Si consente di riconoscere il beneficio anche in caso di perdita di una sola ADL, tale però da compromettere in maniera significativa l autonomia della persona. La soglia ISEE è sempre di euro. È richiesto regolare contratto di lavoro con l addetto all assistenza familiare per almeno 20 ore settimanali 14. L entità del contributo è determinata in base alla gravità della condizione di non autosufficienza, al numero di ore di lavoro settimanali e alla fascia ISEE. Si va da un minimo di 262 euro mensili 15 a un massimo di 910 euro mensili 16. stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il comma 3 precisa che Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 9 Le fasce ISEE sono 4: fino a euro, da a euro, da a euro, da a euro. Per quanto concerne le ADL, si prevedono 2 fasce: con perdita di 2 ADL e con perdita di 3 o più ADL. 10 Per chi ha perso 2 ADL e si trova nella fascia ISEE più alta (da a euro). 11 Per chi ha perso 3 o più ADL e si trova nella fascia ISEE più bassa (fino a euro). 12 L indennità di accompagnamento per invalidi civili totali è pari a euro mensili. 13 Fatti salvi i casi delle patologie dementigene, dei minori disabili e delle persone con gravissimi deficit sensoriali, la cui condizione di non autosufficienza non è misurata in termini di perdita di ADL, ma che comunque possono beneficiare dell intervento. 14 La Circolare della Direzione salute del 7 settembre 2010 precisa che il contratto può anche essere a tempo determinato. 3

8 Nel caso ci si avvalga contestualmente di due o più addetti per, complessivamente, più di 54 ore settimanali, il contributo è maggiorato del 20%. Quindi si può arrivare al massimo fino a euro al mese. In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, si operano le stesse riduzioni percentuali previste per l APA. Il sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale serve a finanziare: - progetti di Vita indipendente 17, destinati a persone disabili giovani o adulte in grado di autodeterminarsi, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in condizione di grave disabilità, con perdita di almeno 2 ADL; - progetti di sostegno di persone in condizione di grave disabilità, con perdita di almeno 2 ADL, che pur non autodeterminandosi, possono essere inserite in progetti finalizzati alla partecipazione sociale e all emancipazione, anche parziale, dalla famiglia. I progetti per la Vita indipendente prevedono esclusivamente azioni a carattere strettamente assistenziale, come l assistenza domiciliare, l aiuto personale o l accompagnamento 18. Non è prevista una soglia ISEE. È stabilito un importo minimo del contributo, pari a euro annui e non sono previsti tetti massimi di importo. Per la seconda tipologia di progetti, diretti a favorire altre forme di emancipazione e di inserimento sociale, è previsto un contributo massimo di euro, a ristoro di spese documentate o autocertificate, sostenute direttamente dal disabile o dalla sua famiglia per lo svolgimento dei progetti medesimi e non supportate da altre forme d intervento in denaro o in servizi. Entrambe le tipologie di contributo possono essere cumulate con l assegno per l autonomia (APA) 19. Queste sono le uniche misure del FAP cumulabili 20. Il sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute mentale, concerne progetti sperimentali, finalizzati alla progressiva autonomizzazione della persona. Si articolano su tre assi di intervento fondamentali: - casa e habitat sociale; - lavoro e formazione professionale; - socialità e affettività. 15 Nei casi di perdita di 2 ADL, di meno di 25 ore settimanali di lavoro e di appartenenza alla fascia ISEE più alta (da a euro). 16 Nei casi di perdita di 3 o più ADL, di più di 39 ore settimanali di lavoro, e di appartenenza alla fascia ISEE più bassa (fino a euro). 17 Previsti dalla DGR n. 655, dd , come integrata dalla DGR n. 1910, dd Sono escluse tutte le prestazioni e le attività sanitarie e gli ausili. Non sono inoltre ammissibili a contributo tutte le spese per acquisto di beni mobili e/o strumentali (DGR 1910/2003). I progetti per la Vita indipendente costituiscono parte del complessivo progetto personalizzato, la cui stesura richiede il raccordo tra l UVD (titolare del progetto personalizzato complessivo) e l Equipe multidisciplinare per l handicap, cui compete la predisposizione del progetto di vita indipendente (Circolare del 17/07/2007). 19 Il regolamento dice espressamente che le due tipologie di contributo non sono rivolte a sostenere l eventuale ulteriore attività di assistenza svolta dalla famiglia, per la quale, appunto, si può chiedere l APA. 20 Come detto espressamente nella Circolare della Direzione salute del 7 settembre 2010, in cui si precisa anche la non cumulabilità del CAF con altre misure. 4

9 La caratteristica di questi progetti deve essere l integrazione socio sanitaria. Devono quindi essere predisposti coinvolgendo il Dipartimento di salute mentale, il Servizio sociale dei Comuni e il Distretto sanitario e sono sostenuti da un finanziamento congiunto sociosanitario, risultante dalla quota di FAP messa a disposizione dal SSC e da una quota di pari ammontare messa a disposizione dall Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente I progetti hanno durata triennale e sono eventualmente rifinanziabili per un periodo massimo di due anni. Non possono essere finanziati progetti che prevedono l inserimento dei destinatari in strutture residenziali. Il riparto del FAP Il FAP viene ripartito tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni. Il DPreg n. 251, dd , che disciplina le modalità di riparto, prevede due riserve di quota. Una prima, non inferiore al 6,5% e non superiore al 7% del totale messo a bilancio, da destinare ai progetti sperimentali per la salute mentale. La seconda, da calcolare sulla parte rimanente e pari ad almeno il 15%, da destinare ai progetti per la vita indipendente. La quota riservata alla salute mentale viene ripartita tra gli Enti gestori in base alla popolazione residente in ogni ambito distrettuale. La parte rimanente viene ripartita per il 40% in base alla popolazione residente in ogni ambito distrettuale e per il 60% in base alla popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale. Il regolamento di attuazione attribuisce poi all Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale il compito di pianificare con proprio atto l utilizzo delle risorse per quanto non specificato nel regolamento, dandone comunicazione alla Regione, e di monitorare l andamento della misura. 5

10 Le principali modifiche del nuovo regolamento Pianificazione dell uso delle risorse: - all Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è attribuita la possibilità di riservare una parte delle somme trasferite 21 : per situazioni urgenti o non prevedibili 22, per progetti di domiciliarità innovativa 23, per progetti rivolti a malati in fase terminale 24 ; - all Assemblea dei sindaci è attribuita altresì la possibilità di pianificare l utilizzo delle risorse disponibili in riferimento alle diverse tipologie d intervento e di utenza, anche in relazione ai bisogni maggiormente rappresentati nei singoli territori; - le risorse riservate e non utilizzate possono essere spese dall Assemblea per altri interventi FAP o, in assenza di liste d attesa, per servizi a favore della domiciliarità rivolti alla stessa tipologia di utenza del FAP. Ambito di applicazione: - si prevede che il FAP possa essere utilizzato anche in caso di contestuale ricorso a soluzioni favorenti la permanenza a domicilio, quali i servizi residenziali, e nel caso di sperimentazione di forme di domiciliarità innovativa. Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM): - il compito di predisporre il Progetto personalizzato che dà accesso al FAP è attribuito all Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM), in luogo dell Unità di valutazione distrettuale (UVD). L UVM è composta da almeno un assistente sociale del Servizio Sociale dei Comuni e un operatore sanitario del distretto. Azioni proattive: - nel caso il bisogno assistenziale sia conosciuto direttamente dai Servizi sociali/sanitari, questi possono agire proattivamente ai fini della predisposizione del Progetto personalizzato, acquisendo il relativo consenso dalla persona interessata o da chi ne fa le veci 25. APA e CAF: - vengono rivisti gli importi degli assegni APA e CAF; - per l APA si tratta per lo più di aggiustamenti marginali, di pochi euro. L intervento più significativo riguarda la fascia di reddito più bassa (fino a euro), dove si aumenta l importo minimo dell assegno di 156 euro annui nei casi di perdita di 2 ADL e di 348 euro annui nei casi di perdita di 3 o più ADL; - per il CAF, diminuisce l entità degli assegni per le fasce di reddito superiori a euro. In valori annuali, le riduzioni vanno da un minimo di 252 euro 26 a un massimo di 828 euro 27 ; 21 Fatte salve le quote destinate dal DPreg n. 251/2007 ai progetti per la salute mentale e per la vita indipendente. 22 Nella misura massima del 3%. 23 Nella misura massima del 10%. 24 Nella misura massima del 5%. 25 Senza dover attendere la segnalazione dell interessato o di chi ne fa le veci. 26 Per chi è nella fascia da a euro, con perdita di 2 o più ADL e per contratti inferiori alle 25 ore. 6

11 - tanto per l APA che per il CAF, qualora nello stesso domicilio vi siano due o più persone, familiari o conviventi abituali, alle quali sia stato riconosciuto il beneficio, il beneficio di ammontare superiore o uno dei benefici di pari ammontare sono attribuiti in misura intera, i restanti sono ridotti del 50%; - si prevede espressamente che l APA non è soggetto a rendicontazione 28. Contratto con l assistente familiare: - il contratto può essere stipulato con una persona fisica o anche con soggetti operanti nell ambito dei servizi alla persona che offrono il servizio di assistenza a domicilio 29. Contributi APA e CAF destinati alle persone affette da demenza: - si richiede che la patologia dementigena sia documentata da adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica; - la condizione di demenza deve essere almeno di grado 3 (CDR 3), misurata secondo la Clinical Dementia Rating Scale; - gli importi degli assegni APA e CAF destinati a questa categoria di beneficiari sono rivalutati 30. Progetti per la vita indipendente: - si introduce una soglia ISEE di accesso, pari a euro; - si introducono tetti massimi di contributo, graduati in relazione a 4 fasce di reddito 31. L importo massimo concedibile è fissato in euro annui; - l importo minimo di contributo è abbassato a euro annui; - si introduce l obbligo di rendicontazione delle spese; - si prevede la non cumulabilità con altre tipologie di intervento afferenti al FAP e con altre forme di intervento economico a sostegno della domiciliarità 32. Progetti per l emancipazione e l inserimento sociale: - si introduce una soglia ISEE di accesso, pari a euro; - gli importi concedibili possono variare fra e euro. Per coloro che siano contestualmente iscritti a centri semiresidenziali è previsto l importo minimo di euro; - si introduce l obbligo di rendicontazione delle spese; - si prevede la non cumulabilità con altre tipologie di intervento afferenti al FAP e con altre forme di intervento economico a sostegno della domiciliarità Per chi è nella fascia da a euro con perdita di 3 o più ADL e per contratti superiori alle 39 ore. 28 Perchè, si dice, l intervento non è concesso a fronte di spese sostenute, ma è finalizzato a dare supporto alle attività di cura e assistenza fornite direttamente dalle famiglie. 29 Deve trattarsi di soggetti appartenenti al settore privato o del privato sociale o soggetti costituiti in forme associative che agiscono in coerenza con le previsioni dei PDZ. 30 Per l APA, gli aumenti vanno da +348 euro annui per la fascia di reddito più alta (da a euro) a +612 euro annui per la fascia di reddito più bassa (fino a euro), in entrambe le situazioni per i casi con CDR 4/5. Per il CAF, gli aumenti variano da +600 a euro annui a seconda della fascia di reddito (sempre per i casi di CDR 4/5). 31 Fino a euro, da a euro, da euro a euro, da euro a euro. 32 Attualmente è invece prevista la cumulabilità con l APA. 33 Attualmente è invece prevista la cumulabilità con l APA. 7

12 Formazione e gestione delle liste di attesa: - si prevede che l Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni predisponga e aggiorni la lista dei casi segnalati o comunque conosciuti; - i competenti servizi territoriali sono tenuti ad attivare la presa in carico del caso con valutazione e predisposizione del progetto personalizzato entro 30 giorni dalla segnalazione, fatta eccezione per i malati terminali che devono essere presi in carico entro 10 giorni; - nel caso sia disposto il ricorso alle prestazioni del FAP ma vi sia incapienza di budget, l Ente gestore è tenuto a predisporre e aggiornare con scadenza trimestrale apposite liste di attesa, che devono essere redatte secondo uno specifico schema che tiene conto delle condizioni di gravità e di fragilità sociale, della presenza di servizi territoriali a sostegno della domiciliarità, della cronologia delle segnalazioni e dell ISEE dell interessato. Sospensione dei benefici: - si prevede la sospensione di tutti i benefici del FAP, tranne che per i progetti per la salute mentale, in caso di ricovero in strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie, superiore ai 60 giorni, cumulati anche non continuativamente nell arco di 12 mesi Attualmente la sospensione vale solo per l APA e scatta superati i 50 giorni di ricovero. 8

13 Quadro di raffronto tra vecchio e nuovo regolamento Testo vigente Testo modificato Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente regolamento disciplina il Fondo per l autonomia possibile e per l assistenza a lungo termine (FAP) di cui all articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l aiuto determinante di altri. 2. L introduzione e l utilizzo del FAP si propongono di contribuire al perseguimento delle seguenti finalità: a) rafforzare il sostegno pubblico all area della non autosufficienza; b) favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata; c) garantire alle persone con disabilità adeguata assistenza personale per la vita indipendente; d) sostenere nel contempo la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie, fornendo alle stesse risorse e strumenti necessari a svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a favore dei propri familiari in stato di bisogno; Art. 1 oggetto e finalità 1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione del Fondo per l autonomia possibile e per l assistenza a lungo termine (FAP) di cui all articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l aiuto determinante di altri. 2. Gli interventi finanziati con il FAP sono finalizzati a: a) rafforzare il sostegno pubblico all area della non autosufficienza; b) favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata; c) garantire alle persone con disabilità adeguata assistenza personale per la vita indipendente; d) sostenere nel contempo la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie, fornendo alle stesse risorse e strumenti necessari a svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a favore dei propri familiari in stato di bisogno; 9

14 e) contribuire al miglioramento del governo del sistema territoriale, anche attraverso la riaffermazione del Progetto personalizzato quale strumento centrale di approccio e sviluppo del percorso di cura e assistenza; f) incidere positivamente sul superamento dell eterogeneità esistente nella Regione per quantità e qualità dell offerta, tendendo progressivamente a garantire standard minimi di dimensione dell offerta, della qualità e del governo del predetto percorso; g) contribuire all incremento dei livelli di integrazione sociosanitaria, rendendo il FAP un occasione per potenziare e accelerare i processi di responsabilizzazione condivisa e per riorientare e potenziare l azione dell amministrazione regionale verso rafforzate forme di accompagnamento e sostegno all attuazione dei cambiamenti sul territorio. e) contribuire al miglioramento del governo del sistema territoriale, anche attraverso la riaffermazione del Progetto personalizzato quale strumento centrale di approccio e sviluppo del percorso di cura e assistenza; f) incidere positivamente sul superamento dell eterogeneità esistente nella Regione per quantità e qualità dell offerta, tendendo progressivamente a garantire standard minimi di dimensione dell offerta, della qualità e del governo del predetto percorso; g) contribuire all incremento dei livelli di integrazione sociosanitaria, rendendo il FAP un occasione per potenziare e accelerare i processi di responsabilizzazione condivisa e per riorientare e potenziare l azione dell amministrazione regionale verso rafforzate forme di accompagnamento e sostegno all attuazione dei cambiamenti sul territorio. 3. Il fondo è ripartito tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni. 4. L Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale pianifica con proprio atto l utilizzo delle risorse per quanto non specificato nel presente Regolamento, dandone comunicazione alla Regione entro i trenta giorni successivi, e monitora l andamento della misura anche ai fini del riesame previsto all articolo 10, comma 2, del presente Regolamento. 3. L Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 20 della LR 6/2006, può pianificare con proprio atto, dandone comunicazione alla Regione entro i trenta giorni successivi, l utilizzo delle risorse limitatamente ai seguenti aspetti: a) riservare per 12 mesi dal provvedimento di concessione adottato ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2007, n. 251 (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del fondo per l autonomia possibile e per l assistenza a lungo termine di cui all art. 41 comma 3 della LR 6/2006), una parte delle somme trasferite, al netto delle quote finalizzate di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto del 10

15 Presidente della Regione 251/2007, per le seguenti finalità: 1) situazioni urgenti o non prevedibili, nella misura massima del 3 percento; 2) progetti di domiciliarità innovativa, previsti nella pianificazione locale, nella misura massima del 10 percento; 3) progetti rivolti a malati in fase terminale, nella misura massima del 5 percento; b) pianificare l utilizzo delle risorse disponibili in riferimento alle diverse tipologie d intervento e di utenza, anche in relazione ai bisogni maggiormente rappresentati nei singoli territori; 4. L Assemblea dei sindaci di cui al comma 3 può adottare idonei strumenti per la valutazione della gravità riferita ai minori e alle persone affette da deficit sensoriali. 5. Le risorse di cui al comma 3, lettera a), non utilizzate entro il periodo ivi indicato possono essere spese per altri interventi FAP o, in assenza di liste d attesa, per servizi a favore della domiciliarità rivolti alla stessa tipologia di utenza del FAP. Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. In sede di prima applicazione, il FAP viene utilizzato a sostegno delle situazioni di non autosufficienza trattate a domicilio e di progetti sperimentali nel settore della salute mentale. Art. 2 ambito di applicazione 1. Il FAP viene utilizzato a sostegno delle situazioni di non autosufficienza trattate a domicilio e di progetti sperimentali nel settore della salute mentale. 2. Le risorse del FAP possono essere utilizzate anche nei casi in cui vi sia: a) il contestuale ricorso a soluzioni favorenti la permanenza a domicilio, 11

16 quali i servizi semiresidenziali; b) la sperimentazione di forme di domiciliarità innovativa. 3. Fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti i progetti sperimentali trattati negli articoli 10, 11 e 12, nonché la perdita dei requisiti o il venir meno delle risorse, a fronte del permanere del bisogno assistenziale e dell assenza di diversa indicazione nel progetto personalizzato, il FAP viene concesso in continuità. Art. 3 (Progetto personalizzato) 1. Le persone indicate all articolo 1, comma 1, o chi ne fa le veci (tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno, genitore di minore, familiare o convivente, civilmente obbligato) rappresentano i loro bisogni assistenziali al Servizio sociale dei Comuni o al distretto sanitario oppure, laddove presente ed operante, al punto unico di accesso. Art. 3 progetto personalizzato 1. Le persone indicate all articolo 1, comma 1, o chi ne fa le veci (tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno, genitore di minore, familiare o convivente, civilmente obbligato) rappresentano i loro bisogni assistenziali al Servizio sociale dei Comuni o al distretto sanitario oppure, laddove presente ed operante, al punto unico di accesso o ad ogni altra forma di accesso unitario ai servizi del sistema integrato di cui all articolo 5 della Legge Regionale 6/ Qualora i bisogni di cui al comma 1 siano conosciuti direttamente dai Servizi, questi possono agire proattivamente ai fini progettuali, acquisendo il relativo consenso della persona interessata o di chi ne fa le veci. 2. Nei confronti delle predette persone, fatti salvi i casi specificatamente trattati all articolo 8, l Unità di valutazione distrettuale (UVD), di cui all articolo 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonchè modifiche all'articolo 15 della legge 3. Nei confronti delle predette persone, fatti salvi i progetti sperimentali di cui agli articoli 10, 11 e 12, un équipe multiprofessionale integrata (Unità di Valutazione Multiprofessionale - UVM), composta da almeno un assistente sociale del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) e un operatore sanitario del 12

17 regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), mette a punto un Progetto Personalizzato condiviso con l assistito o con chi ne fa le veci contenente i seguenti elementi: distretto, mette a punto un progetto personalizzato condiviso con l assistito, o con chi ne fa le veci, e il suo medico curante, contenente i seguenti elementi: a) la valutazione sintetica del bisogno e della sua natura; b) i risultati attesi; c) gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni assistenziali; d) le risorse professionali ed economiche messe rispettivamente a disposizione dal settore sociale e da quello sanitario; e) le risorse attivate e messe a disposizione dalla famiglia in modo formale e informale; f) le risorse attivate e messe a disposizione dal volontariato; g) l individuazione del responsabile del caso; h) le fasi temporali e le scadenze dei monitoraggi; i) l impegno sottoscritto dell assistito o di chi ne fa le veci a realizzare il progetto, con le relative modalità; j) l impegno sottoscritto, in caso di previsione del contributo per l aiuto familiare di cui all articolo 6, di far partecipare gli addetti all assistenza familiare alle iniziative di formazione avviate o promosse dal proprio territorio di appartenenza. 3. In relazione all attuazione del progetto, l UVD esercita funzioni di monitoraggio. Qualora si evidenzi una diversa evoluzione a) la valutazione sintetica del bisogno e della sua natura; b) i risultati attesi; c) gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni assistenziali; d) le risorse professionali ed economiche messe rispettivamente a disposizione dal settore sociale e da quello sanitario; e) le risorse attivate e messe a disposizione dalla famiglia in modo formale e informale; f) le risorse attivate e messe a disposizione dal volontariato; g) l individuazione del responsabile del progetto (case manager); h) le fasi temporali e le scadenze dei monitoraggi; i) l impegno sottoscritto dell assistito o di chi ne fa le veci a realizzare il progetto, con le relative modalità; j) l impegno sottoscritto, in caso di previsione del intervento per l aiuto familiare di cui all articolo 6, di far partecipare gli addetti all assistenza familiare alle iniziative di formazione avviate o promosse dal proprio territorio di appartenenza. 4. In relazione all attuazione del progetto, l UVM esercita funzioni di monitoraggio. Qualora si evidenzi una diversa evoluzione 13

18 dei bisogni l UVD procede alla ridefinizione dei contenuti del progetto, a seguito della quale il contributo può essere rideterminato. 4. Qualora l UVD evidenzi una realizzazione del progetto difforme da quanto previsto nello stesso, il contributo viene rideterminato fino alla decadenza dal beneficio e all eventuale restituzione delle somme percepite. Art. 4 (Struttura, accesso e ammissibilità) 1. Il FAP è uno degli strumenti a disposizione dell UVD, che può individuarne l utilizzo solo all interno degli interventi complessivamente dettagliati nel Progetto personalizzato. In assenza di un Progetto articolato nelle componenti di cui al comma 2 dell articolo 3, il ricorso al FAP non può essere disposto. 2. Il FAP si compone delle seguenti tipologie di intervento: a) assegno per l autonomia; b) contributo per l aiuto familiare; c) sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale; d) sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute mentale. dei bisogni, l UVM procede alla ridefinizione dei contenuti del progetto, a seguito della quale il intervento può essere rideterminato. 5. Qualora l UVM evidenzi una realizzazione del progetto difforme da quanto previsto nello stesso, l intervento viene rideterminato fino alla decadenza dal beneficio e all eventuale restituzione delle somme percepite. Art. 4 struttura, accesso e ammissibilità 1. Il FAP è uno degli strumenti a disposizione dei Servizi territoriali, che possono indicarne l utilizzo solo all interno degli interventi complessivamente dettagliati nel progetto personalizzato. In assenza di un progetto articolato nelle componenti di cui al comma 3 dell articolo 3, il ricorso al FAP non può essere disposto. 2. Gli interventi finanziati dal FAP sono i seguenti: a) assegno per l autonomia; b) intervento per l aiuto familiare; c) sostegno alla vita indipendente; d) sostegno ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale; e) sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute mentale. 3. Gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono cumulabili tra loro. 4. L accesso e l ammissibilità alle varie tipologie del FAP sono basati sulla gravità della condizione di non autosufficienza e, laddove previsto per le singole tipologie 3. L accesso e l ammissibilità agli interventi di cui al comma 2 sono basati sulla gravità della condizione di non autosufficienza misurata con gli strumenti indicati 14

19 d intervento, sul non superamento della soglia dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). 5. In caso di disabili di minore età o nei casi di impossibilità da parte dell assistito di gestire direttamente il proprio progetto personalizzato, i benefici del FAP sono attribuiti a chi ne fa le veci previa sottoscrizione dell impegno di realizzare il progetto medesimo. Art. 5 (Assegno per l autonomia (APA) 1. L APA è un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l accudimento a domicilio delle sottoindicate persone in condizione di grave non autosufficienza: a) persone di età pari o superiore a 65 anni in condizioni di non autosufficienza connotata dalla impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana (Activities of Daily Living - ADL); b) persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di grave disabilità, come definita dall articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con impossibilità di svolgere almeno 2 ADL; c) persone di età inferiore ai 65 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea, con impossibilità di svolgere almeno 2 ADL; nell Allegato A) e, laddove previsto per le singole tipologie d intervento, sul non superamento della soglia dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo quanto previsto nell Allegato A). 4. In caso di disabili di minore età o nei casi di impossibilità da parte dell assistito di gestire direttamente il proprio progetto personalizzato, i benefici del FAP sono concessi a chi ne fa le veci previa sottoscrizione dell impegno di realizzare il progetto medesimo. Art. 5 assegno per l autonomia (APA) 1. L assegno per l autonomia (APA) è un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l accudimento a domicilio delle sottoindicate persone in condizione di grave non autosufficienza, misurata con gli strumenti e le modalità di cui all Allegato A), Tabella 1: a) persone non autosufficienti di età pari o superiore a 65 anni; b) persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di grave disabilità, come definita dall articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); c) persone di età inferiore ai 65 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea; 15

20 d) persone affette da gravi patologie dementigene; d) persone affette da gravi patologie dementigene; e) persone inserite in progetti di vita indipendente qualora ricorrano le condizioni di cui all articolo 7, comma 8; f) minori in condizioni di grave disabilità come definita dall articolo 3, comma 3, della legge 104/1992; g) persone con grave disabilità come definita dall articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, conseguente a gravissimi deficit sensoriali. 2. La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare della persona di cui al comma 1 di euro. 3. L entità dell assegno è graduata dall UVD nell ambito delle fasce di cui all allegato A, Tabella 1, commisurate al numero di ADL considerate e all ISEE familiare. 4. Per la graduazione si tiene conto del carico assistenziale, comunque misurato, e della situazione sociale del nucleo familiare. e) minori in condizioni di grave disabilità come definita dall articolo 3, comma 3, della legge 104/1992; f) persone con grave disabilità come definita dall articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, conseguente a gravissimi deficit sensoriali. 2. La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare delle persone di cui al comma 1, come riportato nell Allegato A), Tabella L entità dell assegno è graduata dall UVM nell ambito delle fasce di cui all allegato B), Tabella 1, commisurate al livello di gravità e all ISEE familiare, fatta salva la quantificazione riservata specificatamente alle demenze e riportata nell allegato C), Tabella Per la graduazione si tiene conto del carico assistenziale, comunque misurato, e della situazione sociale del nucleo familiare. 5. In presenza di casi per i quali non è prevista la correlazione con la perdita delle funzioni riconducibili alle ADL, l UVD quantifica la misura dell intervento sulla scorta del solo carico assistenziale, con particolare riguardo a quello tutelare. 6. In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi risultanti dall applicazione del comma 3 sono ridotti della seguente misura percentuale: 5. In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi risultanti dall applicazione del comma 3 sono ridotti della misura percentuale indicata nell Allegato D), Tabella 1. 16

21 a) fino a euro di ISEE familiare: nessuna riduzione; b) da a euro di ISEE familiare: riduzione del 10%; c) da a euro di ISEE familiare: riduzione del 20%. 6. Qualora nello stesso domicilio vi siano due o più persone, familiari o conviventi abituali, alle quali, sia stato riconosciuto il beneficio di cui al presente articolo, il beneficio di ammontare superiore o uno dei benefici di pari ammontare sono attribuiti in misura intera, i restanti sono ridotti del 50 percento. 7. L intervento di cui al presente articolo non è concesso a fronte di spese sostenute ma è finalizzato a dar supporto alle attività di cura e assistenza fornite direttamente dalle famiglie. In tal senso non è soggetto a rendicontazione. Art. 6 (Contributo per l aiuto familiare) 1. Il contributo per l aiuto familiare è un beneficio economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui ci si avvale dell aiuto di addetti all assistenza familiare per l accudimento delle persone in condizione di non autosufficienza. Art. 6 intervento per l aiuto familiare (CAF) 1. L intervento per l aiuto familiare (CAF) è un beneficio economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui, per l accudimento delle persone in condizione di non autosufficienza come individuate dall articolo 5, ci si avvale dell aiuto di addetti all assistenza familiare. 2. Gli addetti all assistenza sono assunti direttamente dagli assistiti o dalle loro famiglie o sono messi a disposizione da soggetti operanti nell ambito dei servizi alla persona, appartenenti al settore privato e del privato sociale, o da soggetti costituiti in forme associative che, in coerenza con i programmi di sviluppo delle economie del territorio e dell imprenditorialità locale previsti dai 17

22 Piani di Zona (PDZ) di cui all articolo 24 della LR 6/2006, agiscono nel campo dell assistenza a domicilio. 2. I requisiti per l ammissibilità al beneficio sono dati dai seguenti elementi: a) ISEE del nucleo familiare dell assistito non superiore a euro; b) regolare contratto di lavoro per un numero di ore settimanali non inferiore a 20; c) condizione di non autosuffcienza connotata dalla impossibilità di svolgere almeno 2 ADL, fatte salve le situazioni di cui all articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g). 3. L entità del contributo mensile, definita tenendo conto delle ore di lavoro settimanali svolte dall addetto all assistenza familiare, della gravità della condizione e della fascia ISEE, è riportata nell allegato A, Tabella 2. Il monte ore ivi considerato può essere formato dalla somma oraria di due o più contratti. 4. I benefici previsti dalla Tabella 2 dell allegato A a favore delle persone con impossibilità a svolgere 2 ADL sono riconosciuti anche ai casi in cui l impossibilità di svolgere una sola ADL comprometta significativamante l autonomia della persona. 3. I requisiti per l ammissibilità al contributo sono i seguenti: a) ISEE del nucleo familiare dell assistito come riportato nell Allegato A, Tabella 2; b) regolare contratto con una persona fisica o con gli altri soggetti di cui al comma 2 operanti nel settore dei servizi alla persona, per un numero di ore settimanali non inferiore a quanto indicato nell Allegato A, Tabella 2; c) condizione di non autosufficienza misurata con le modalità riportate nell Allegato A, Tabella L entità del intervento mensile, definita tenendo conto delle ore di lavoro settimanali svolte, della gravità della condizione e della fascia ISEE, è riportata nell allegato B), Tabella 2 e, per quanto riguarda le demenze, nell allegato C), Tabella 2. Il monte ore ivi considerato può essere formato dalla somma oraria di due o più contratti. 5. In presenza di casi per i quali non è prevista la correlazione con la perdita delle funzioni riconducibili alle ADL, l UVD quantifica la misura dell intervento sulla scorta del solo carico assistenziale, con particolare 18

23 riguardo a quello tutelare. 6. Qualora si ricorra all aiuto di addetti all assistenza familiare per periodi inferiori al mese, il contributo di cui al comma 3 viene rideterminato in misura proporzionale, purchè sia rispettato il numero minimo di 20 ore settimanali. 7. Nel caso ci si avvalga contestualmente di due o più addetti all assistenza familiare per un numero complessivo di ore settimanali superiore a 54, il contributo di cui al comma 3 è maggiorato del 20%. 8. In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi spettanti sono ridotti con le modalità di cui all articolo 5, comma Qualora si ricorra all aiuto di addetti all assistenza familiare per periodi inferiori al mese, l intervento di cui al comma 4 viene rideterminato in misura proporzionale, purché sia rispettato il numero minimo di ore settimanali previste. 6. Nel caso ci si avvalga contestualmente di due o più addetti all assistenza familiare per un numero complessivo di ore settimanali superiore a 54, l intervento di cui al comma 3 è maggiorato del 20 percento. 7. In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi spettanti sono ridotti della misura percentuale indicata nell Allegato D), Tabella Qualora nello stesso domicilio vi siano due o più persone, familiari o conviventi abituali, alle quali sia stato riconosciuto il beneficio di cui al presente articolo, il beneficio di ammontare superiore o uno dei benefici di pari ammontare sono attribuiti in misura intera, i restanti sono ridotti del 50 percento. Art. 7 (Sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale) 1. L intervento di cui al presente articolo concorre a finanziare: a) i progetti di vita indipendente di cui al punto 3.1.1, lettera a), della deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1999, n. 655 Programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità, come integrata dall allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003, n. 1910; Art. 7 sostegno alla vita indipendente 1. L intervento di cui al presente articolo concorre a finanziare i progetti di vita indipendente di cui al punto 3.1.1, lettera a), della deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1999, n. 655 Programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità, come integrata dall allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003, n

24 b) forme di sostegno a favore delle persone in condizione di grave disabilità, come definita dall articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, impossibilitate a svolgere le funzioni riconducibili ad almeno 2 ADL, che, pur non autodeterminandosi, possono essere inserite in progetti finalizzati alla partecipazione sociale e all emancipazione, anche parziale, dalla famiglia. 2. Con riferimento ai progetti di vita indipendente di cui al comma 1, lettera a), le azioni finanziabili sono quelle previste al punto dell allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003, n Le relative spese possono essere autocertificate. 3. I progetti di vita indipendente di cui al comma 1, lettera a), fanno parte del progetto personalizzato previsto all articolo 3 e hanno i seguenti requisiti: a) sono presentati da persone disabili giovani o adulte in grado di autodeterminarsi, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in condizione di grave disabilità, come definita dall articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e impossibilitati a svolgere le funzioni riconducibili ad almeno 2 ADL e sono negoziati con l équipe multidisciplinare di cui all articolo 8 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»); b) sono verificabili e modulabili nel tempo in relazione all evoluzione degli obiettivi di progetto e al grado di soddisfazione dell utente; Vedi articolo 8 2. Le azioni finanziabili sono quelle previste al punto dell allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003, n Le relative spese sono rendicontate. 3. I progetti di cui al presente articolo fanno parte del progetto personalizzato previsto all articolo 3 e hanno i seguenti requisiti: a) sono presentati da persone giovani o adulte in grado di autodeterminarsi, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in condizione di grave disabilità, come definita dall articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e impossibilitati a svolgere le funzioni specificate nell Allegato A), Tabella 3, e sono negoziati con l équipe multidisciplinare per l handicap (EMH) di cui all articolo 8 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»); b) sono verificabili e modulabili nel tempo in relazione all evoluzione degli obiettivi di progetto e al grado di soddisfazione dell utente 20

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