CIRCOLARE DEL LAVORO. n. 44 del 19/11/2016.

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1 CIRCOLARE DEL LAVORO n. 44 del 19/11/2016 1

2 QUESTA SETTIMANA SU FISCAL FOCUS QUESTA SETTIMANA SUL QUOTIDIANO FISCAL FOCUS... 3 PRASSI E GIURISPRUDENZA DELLA SETTIMANA... 4 INPRATICA LAVORO... 6 CDS DA DIFENSIVI AD ESPANSIVI: COME PRESENTARE LA DOMANDA 7 FOCUS LAVORO IL PUNTO SUL CONTRATTO INTERMITTENTE 18 STUDIO LAVORO LIBERI PROFESSIONISTI SENZA CASSA : SECONDO ACCONTO IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: CHECK LIST 42 GIUSTIZIA & LAVORO TRASFERIMENTO RAMO D AZIENDA: OPPOSIZIONE DEI LAVORATORI 48 CASI LAVORO MANOVRA 2017: AGEVOLAZIONI PER GLI UNIVERSITARI CON BASSI ISEE 53 ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE VOUCHER 55 LAVORO & PREVIDENZA ARTIGIANI E COMMERCIANTI: TERZA RATA SETTORE AGRICOLO: III RATA CONTRIBUTIVA AUTONOMI SENZA CASSA : SECONDO ACCONTO CONTRASTO AL CAPORALATO: LEGGE IN G.U. 80 ENPAIA: SECONDO ACCONTO FLASH LAVORO TFR DI OTTOBRE: FISSATO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE 94 L AGENDA DEL PROFESSIONISTA & CCNL DELLA SETTIMANA CCNL DIRIGENTI AZIENDE AUTOTRASPORTO 99 SCADENZE DAL AL

3 Questa settimana sul Quotidiano Fiscal Focus lunedì 14 novembre 2016 DOPO DI NOI: IL FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE NELL APPRENDISTATO ARTIGIANI E COMMERCIANTI: TERZA RATA 2016 IN SCADENZA martedì 15 novembre 2016 AUTONOMI SENZA CASSA : IL 2 ACCONTO CONTRIBUTIVO È ALLE PORTE ESONERI CONTRIBUTIVI: TRIS DI INCENTIVI DAL 2017 AZIONARIATO DEI LAVORATORI: DOMANDE ENTRO IL mercoledì 16 novembre 2016 TFR: ADEGUATO IL COEFFICIENTE DI OTTOBRE IN BASE ALL INDICE ISTAT SETTORE AEREO: RIMBORSO CIGS ENTRO IL 6/12 AREE DI CRISI COMPLESSA: CIGS RICHIEDIBILE ANCHE OLTRE IL 2016 FONDO EX-IPOST: ORA È POSSIBILE SIMULARE LA DOMANDA DI PENSIONE ONLINE giovedì 17 novembre 2016 INPS: IL RILASCIO DEL PIN DISPOSITIVO È IMMEDIATO ARTIGIANI E COMMERCIANTI: INTRODOTTA LA FUNZIONE COMUNICAZIONE DI DEBITO ENPAIA: ALLA CASSA PER IL SECONDO ACCONTO 2016 venerdì 18 novembre 2016 OPERAZIONI SOCIETARIE E VERSAMENTO TFR ALL INPS: IL PARERE DEI CDL DECONTRIBUZIONE STRONG NEL 2017? SÌ, MA SOLO NEL SUD VOUCHER AGRICOLI: EVENTI ECCEZIONALI DA COMUNICARE ENTRO LA GIORNATA sabato 19 novembre 2016 ANF: EROGAZIONE AUTOMATICA PER I DOMESTICI E AGRICOLI SISMA 24 AGOSTO 2016: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI PREMI INAIL STAGIONALI EXTRAUE: DIRITTO DI PRECEDENZA PER CHI HA GIÀ LAVORATO IN ITALIA Seguici anche su: 3

4 PRASSI E GIURISPRUDENZA DELLA SETTIMANA Prassi e giurisprudenza della settimana Messaggio n del , INPS Rilascio aggiornamenti del flusso di denuncia DMAG. Messaggio n del , INPS Richiesta ed attivazione PIN per i cittadini di accesso ai servizi telematici. Circolare n. 198 del , INPS Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Termine di decadenza per la richiesta di rimborso dell anticipazione al Fondo. Circolare n. 199 del , INPS Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148. Pagamento della contribuzione addizionale. Comunicato stampa del , INPS Osservatori statistici. Aggiornamento Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni Comunicato stampa del , INPS INPS osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di settembre Messaggio n del , INPS Artigiani e commercianti: introdotta la funzione Comunicazione di debito. Messaggio n del , INPS INPS: il rilascio del PIN dispositivo è immediato. Messaggio n del , INPS Fondo ex-ipost: ora è possibile simulare la domanda di pensione online. Parere n. 10 del , Fondazione Studi CdL TFR al fondo di tesoreria INPS: gli obblighi contributivi. Circolare n. 15 del , Fondazione Studi CdL La definizione agevolata dei ruoli esattoriali Circolare n. 35 del , Ministero del Lavoro e delle Politice Sociali Aree di crisi industriale complessa Delibera Inail CIV n. 18 del 9 novembre 2016 Linee di indirizzo per la concessione di finanziamenti alle piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, per realizzare progetti finalizzati ad introdurre in alcune attività del terziario miglioramenti delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell art. 11, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Circolare n. 41 del 18 novembre 2016, INAIL Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti. 4

5 Messaggio n del , INPS Assegno per il nucleo familiare (ANF) Autorizzazioni rilasciate dall Inps. Circolare n. 200 del , INPS INPS-OBIL: sottoscritta la convenzione Circolare n. 201 del , INPS INPS-E.BI.CONF: sottoscritta la convenzione 5

6 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 6

7 InPratica n. 11 del CdS da difensivi ad espansivi: come presentare la domanda A cura di Daniele Bonaddio Il Decreto Correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016), entrato in vigore l 8 ottobre 2016, interviene in maniera importante sul recente D.Lgs. n. 148/2015, che dal 24 settembre 2015 ha riformato gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, le novità s inseriscono nell ambito: 1. dell art. 41, co. 3 che disciplina i contratti di solidarietà espansivi; 2. e dell art. 25, co. 2 che regola la decorrenza della CIGS. Ed è proprio su questi due punti che il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 31/2016 ha fornito le prime indicazioni operative; specificando, con particolare riguarda alla trasformazione dei CdS da difensivi a espansivi, che quest ultima deve essere effettuata direttamente sull applicativo CIGSonline del Ministero del Lavoro, compilando un apposito modulo messo a disposizione, al quale va allegato: il contratto collettivo di trasformazione stipulato; e l elenco nominativo dei lavoratori interessati alla riduzione dell orario di lavoro. Tavola sinottica ADEMPIMENTO Presentare telematicamente, all interno della pratica di CIGSonline già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in solidarietà espansiva, utilizzando il modulo reso disponibile dallo stesso Ministero del Lavoro. I CDS ANTE DECRETO CORRETTIVO AL JOBS ACT Il contratto di solidarietà fa parte di una delle tre causali di intervento per cui è possibile chiedere l intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell art. 21, co. 1 del D.Lgs. n. 148/2015 7

8 I CDS POST DECRETO CORRETTIVO AL JOBS ACT Il Decreto Correttivo al Jobs Act ha introdotto all interno dell articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015, il comma 3-bis, che disegna una particolare fattispecie di solidarietà espansiva volta a consentire la trasformazione del contratto di solidarietà, inteso come causale per l accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva. Possono essere trasformati in CdS espansivi: ovvero: i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi; I REQUISITI quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 (a prescindere dalla circostanza che siano in corso da 12 mesi); a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE I contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs n. 81/2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. 1. Copertura piena a fini pensionistici; INCENTIVI LAVORATORE 2. Integrazione al 100% della retribuzione persa; 3. Conservazione del posto di lavoro 1. Tfr maturato su retribuzione INPS a carico INPS; INCENTIVI DATORE DI LAVORO 2. Contributo addizionale ridotto al 50%; 3. Contributo a fondo perduto sulle nuove assunzioni per 3 anni; 4. Contribuzione INPS ridotta al 10% in caso di assunzione di lavoratori under 30. 8

9 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LIMITI E COMPUTABILITÀ Le quote di TFR dei CdS espansivi sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Il contratto di solidarietà trasformato si conteggia ai fini della durata massima complessiva di intervento della CIGS che, per ogni unità produttiva non può complessivamente superare i 24 mesi in un quinquennio mobile. D.Lgs. n. 186/2015; NORMATIVA E PRASSI Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 31/2016; D.Lgs. n. 148/2015; Art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015; D.M. n /2016. Adempimento L impresa istante deve inoltrare telematicamente, all interno della pratica di CIGSonline già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in solidarietà espansiva, utilizzando il modulo sotto riportato. 9

10 Oltre al modulo, alla comunicazione va allegato: il contratto collettivo di trasformazione sottoscritto; e l elenco nominativo dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario. 10

11 La comunicazione va inviata anche alla DTL competente per territorio e all INPS. I CdS ante Decreto Correttivo al Jobs Act Prima di introdurre i correttivi apportati dal D.Lgs. n. 185/2016, nonché le modalità operative per richiedere la trasformazione dei contratti di solidarietà da difensivi ad espansivi, appare opportuno ricordare che tale forma di tutela, ai sensi dell art. 21, co. 1 del D.Lgs. n. 148/2015, fa parte di una delle tre causali di intervento per cui è possibile chiedere l intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. CIGS: causali d intervento 1. Riorganizzazione aziendale; 2. Crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; 3. Contratto di solidarietà. Al comma 5 del predetto articolato viene stabilito che esso deve essere sottoscritto obbligatoriamente con le organizzazioni sindacali nazionali o territoriali appartenenti alle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o con la RSU, con specifico richiamo all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015. L accordo, come specifica il D.M. n /2016, è volto a ridurre l orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria è soggetta a due limiti ben precisi: 1. non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà; 2. per ciascun lavoratore, la riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. 11

12 Art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 Comma 5. Il Contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. I CdS post Decreto Correttivo al Jobs Act In tal contesto, l art. 2, co. 1, lettera c), del D.Lgs. n. 185/2016 introduce, nell ambito dell articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015, recante la disciplina dei Contratti di solidarietà espansiva, una nuova disposizione, il comma 3-bis, che disegna una particolare fattispecie di solidarietà espansiva volta a consentire la trasformazione del contratto di solidarietà, inteso come causale per l accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva. Art. 2, co. 1, lettera c), del D.Lgs. n. 185/2016 All articolo 41, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale 12

13 trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5. Dunque, lo spirito con il quale il Legislatore è andato a mettere mano alla normativa da poco novellata, è quello di incentivare la trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi allo scopo di favorire l incremento degli organici e l inserimento di nuove e più aggiornate competenze. I requisiti Il nuovo art. 41, co. 3-bis prevede che: i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi; ovvero, quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 (a prescindere dalla circostanza che siano in corso da 12 mesi); possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. REQUISITI BASE CdS in corso da al meno 12 mesi oppure CdS stipulati prima del TRASFORMAZIONE OK Modalità di trasformazione Quanto alle modalità di trasformazione, la Circolare ministeriale citata ricalca quanto già previsto dall articolo 41, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, il quale prevede che: al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione 13

14 stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'inps, di cui all'articolo 37 della Legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento. Incentivi lavoratore In caso di Cds espansivi, ai lavoratori cui è stato ridotto l orario di lavoro spetta: un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto; l integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento di cui al punto precedente almeno sino alla misura dell integrazione salariale originaria. L integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali ma il lavoratore è coperto da contribuzione figurativa. VANTAGGI PER I LAVORATORI 1. Copertura piena a fini pensionistici 2. Integrazione al 100% della retribuzione persa 3. Conservazione del posto di lavoro Incentivi datore di lavoro Tra i vantaggi in favore del datore di lavoro, invece, è possibile evidenziare la riduzione al 50% del contributo addizionale previsto dall art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 (9%, 12% e 15%), quindi passeranno rispettivamente al: 4,5%, 6% e 7,5%. Contributo addizionale in caso di trasformazione in CdS espansivo a) 4,5% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 6% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 7,5% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile. 14

15 Altro fattore da considerare come è possibile apprendere dalla lettura del disposto normativo - è il contributo mensile concesso per ogni lavoratore assunto sulla base del contratto collettivo trasformato in contratto di solidarietà espansivo, pari al: 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, per i primi 12 mesi; 10% e al 5% per ciascuno dei due anni successivi. Ancora più incentivante è l assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni mediante il contratto di solidarietà espansiva; in tali casi, è previsto, in sostituzione del contributo appena illustrato: per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29 anno di età del lavoratore assunto la contribuzione a carico del datore di lavoro, che è quella prevista per gli apprendisti; la contribuzione a carico del lavoratore resta quella prevista per la generalità dei lavoratori. Resta fermo che il contributo o le agevolazioni previste trovano applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza. VANTAGGI PER I DATORI DI LAVORO 1. Tfr maturato su retribuzione INPS a carico INPS 2. Contributo addizionale ridotto al 50% 3. Contributo a fondo perduto sulle nuove assunzioni per 3 anni 4. Contribuzione INPS ridotta al 10% in caso di assunzione di lavoratori under 30 Trattamento di fine rapporto Quanto alla gestione delle quote di TFR, ossia alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà espansiva, sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. 15

16 Limiti e computabilità La norma stabilisce, inoltre, che il contratto di solidarietà trasformato si conteggi ai fini della durata massima complessiva di intervento della cassa. Quest ultima, in genere, per ogni unità produttiva non può complessivamente superare i 24 mesi (tranne alcune particolarità), in un quinquennio mobile. Ai fini del raggiungimento dei 2 anni si considerano la Cigo e la Cigs. Infine, si ritiene utile precisare che: per i contratti di solidarietà è previsto un computo di maggior favore, in quanto i mesi di durata nel biennio sono conteggiati al 50%; le agevolazioni economiche e contributive non possono essere riconosciute alle imprese che nei 12 mesi precedenti hanno fatto ricorso a trattamenti integrativi salariali straordinari o hanno proceduto a licenziamenti collettivi per riduzione di personale; le assunzioni dovranno essere effettuate in modo tale da non determinare variazioni della percentuale tra manodopera maschile e femminile o viceversa, sempre che ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva in ragione delle qualifiche per le quali vengono effettuate le assunzioni; i lavoratori assunti attraverso il contratto di solidarietà espansivo non rientrano nel computo dell organico aziendale limitatamente alle disposizioni che regolano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio. Essi rientrano invece nel computo ai fini della normativa sui disabili e della quantificazione dei contratti a tempo determinato stipulabili nell'anno di riferimento. TORNA ALL INIZIO 16

17 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 17

18 Focus Lavoro n. 10 del Il punto sul contratto intermittente A cura di Daniele Bonaddio Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 agli art. 13 e ss. ha rivisitato nuovamente l istituto del lavoro intermittente (c.d. job on call o lavoro a chiamata ), abrogando gli art del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi). In base alle nuove disposizioni, le modalità di impiego dei lavoratori intermittenti sono disciplinate dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale; in mancanza si fa riferimento a un decreto non regolamentare del Ministero del Lavoro. In attesa di tale decreto, che dovrebbe specificare gli ambiti di utilizzo del job on call in assenza di contratti collettivi, è fatta salva la tabella delle attività discontinue del RD n. 2657/1923 (agganciate alla Legge Biagi dal D.M. lavoro del 23 ottobre 2004). Per quanto concerne i divieti, invece, viene reso tassativo il divieto secondo il quale il lavoro intermittente è inapplicabile presso le unità produttive interessate da licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti o dove si ricorra alla CIG. Altra novità riguarda la conseguenza in caso di rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata da parte del lavoratore; in tal caso, il rifiuto continua sì a configurare motivo di licenziamento con conseguente restituzione della parte di indennità riferita all arco temporale successivo al rifiuto stesso, però il lavoratore non è più chiamato a un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro. Con il presente elaborato, l Autore intende illustrare i tratti essenziali per l instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, fornendo al contempo i formulari necessari in favore degli operatori del settore per la gestione di tale istituto. Premessa La nuova disciplina sul contratto di lavoro intermittente, entrata in vigore il 25 giugno 2015, riguarda esclusivamente il settore privato, poiché è stabilito espressamente che le disposizioni non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Nuovo contratto di lavoro intermittente Entrata in vigore Solo settore privato 25 giugno

19 Il lavoro a chiamata Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Come stabilito dall Interpello n. 10/2016 del Ministero del Lavoro è ancora possibile rifarsi alle attività a carattere discontinuo della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti. Di seguito, si forniscono i formulari in caso di assunzioni di un lavoratore, sia a tempo determinato che indeterminato, con o senza indennità di disponibilità. Oggetto: Assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità Facciamo seguito alle intese intercorse per confermarle l assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, dal giorno <...>, ai sensi D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art : per lo svolgimento dell'attività indicata al n.... del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657; per l'attività di... indicata dal contratto collettivo applicato. La disciplina del rapporto di lavoro sarà la seguente: 1) si applicherà il C.C.N.L. <...>; 2) l'oggetto del contratto è costituito dalle seguenti prestazioni di carattere discontinuo o intermittente: <...>; 3) il contratto avrà la seguente durata: <...>; 4) il datore di lavoro s'impegna ad effettuare la chiamata con un preavviso di almeno <...> giorni; 5) la chiamata dovrà avvenire presso il seguente recapito: <...>; 6) la chiamata verrà formulata con le seguenti modalità: <...>; 19

20 7) ella non è obbligata a rispondere alla chiamata e, pertanto, non Le verrà corrisposta l'indennità di disponibilità; 8) la retribuzione sarà corrisposta in ragione della prestazione effettivamente eseguita e verrà calcolata secondo i seguenti criteri: <...>; 9) il trattamento economico, normativo e previdenziale verrà riproporzionato, a ogni effetto di legge, in ragione della prestazione di lavoro effettivamente erogata; 10) la corresponsione della retribuzione avverrà con le seguenti modalità: <...>; 11) il datore di lavoro, in relazione all'oggetto della prestazione, garantisce il rispetto delle seguenti misure di sicurezza: <...>; 12) il datore di lavoro s'impegna a rispettare il principio di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti; 13) al rapporto di lavoro si applicano, per quanto non regolato espressamente dal presente atto, tutte le disposizioni di legge e del C.C.N.L. <...>, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto. Data e Luogo Firma del datore di lavoro Per accettazione Firma del lavoratore Oggetto: Assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità Facciamo seguito alle intese intercorse per confermarle l assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, dal giorno <...>, ai sensi D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art : per lo svolgimento dell'attività indicata al n.... del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657; per l'attività di... indicata dal contratto collettivo applicato. La disciplina del rapporto di lavoro sarà la seguente: 1) si applicherà il C.C.N.L. <...>; 2) l'oggetto del contratto è costituito dalle seguenti prestazioni di carattere discontinuo o intermittente: <...>; 20

21 3) il contratto avrà la seguente durata: <...>; 4) il datore di lavoro s'impegna ad effettuare la chiamatacon un preavviso di almeno <...> giorni; 5) la chiamata dovrà avvenire presso il seguente recapito: <...>; 6) la chiamata verrà formulata con le seguenti modalità: <...>; 7) Ella non è obbligata a rispondere alla chiamata e, pertanto, non Le verrà corrisposta l'indennità di disponibilità; 8) la retribuzione sarà corrisposta in ragione della prestazione effettivamente eseguita e verrà calcolata secondo i seguenti criteri: <...>; 9) il trattamento economico, normativo e previdenziale verrà riproporzionato, a ogni effetto di legge, in ragione della prestazione di lavoro effettivamente erogata; 10) la corresponsione della retribuzione avverrà con le seguenti modalità: <...>; 11) il datore di lavoro, in relazione all'oggetto della prestazione, garantisce il rispetto delle seguenti misure di sicurezza: <...>; 12) il datore di lavoro s'impegna a rispettare il principio di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti; 13) al rapporto di lavoro si applicano, per quanto non regolato espressamente dal presente atto, tutte le disposizioni di legge e del C.C.N.L. <...>, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto. Data e Luogo Firma del datore di lavoro Per accettazione Firma del lavoratore Oggetto: Assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato senza indennità di disponibilità Facciamo seguito alle intese intercorse per confermarle l assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, dal giorno <...>, ai sensi D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art : 21

22 - per lo svolgimento dell'attività indicata al n.... del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657; - per l'attività di... indicata dal contratto collettivo applicato. La disciplina del rapporto di lavoro sarà la seguente: 1) si applicherà il C.C.N.L.<...>; 2) l'oggetto del contratto è costituito dalle seguenti prestazioni di carattere discontinuo o intermittente: <...>; 3) il contratto avrà la seguente durata: <...>; 4) il datore di lavoro s'impegna ad effettuare la chiamata con un preavviso di almeno <...> giorni; 5) la chiamata dovrà avvenire presso il seguente recapito: <...>; 6) la chiamata verrà formulata con le seguenti modalità: <...>; 7) Ella non è obbligata a rispondere alla chiamata e, pertanto, non Le verrà corrisposta l'indennità di disponibilità; 8) la retribuzione sarà corrisposta in ragione della prestazione effettivamente eseguita e verrà calcolata secondo i seguenti criteri: <...>; 9) il trattamento economico, normativo e previdenziale verrà riproporzionato, a ogni effetto di legge, in ragione della prestazione di lavoro effettivamente erogata; 10) la corresponsione della retribuzione avverrà con le seguenti modalità: <...>; 11) il datore di lavoro, in relazione all'oggetto della prestazione, garantisce il rispetto delle seguenti misure di sicurezza: <...>; 12) il datore di lavoro s'impegna a rispettare il principio di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti; 13) al rapporto di lavoro si applicano, per quanto non regolato espressamente dal presente atto, tutte le disposizioni di legge e del C.C.N.L.<...>, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto. Data e Luogo Firma del datore di lavoro Per accettazione Firma del lavoratore 22

23 Oggetto: Assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con indennità di disponibilità Facciamo seguito alle intese intercorse per confermarle l assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, dal giorno <...>, ai sensi D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art : per lo svolgimento dell'attività indicata al n.... del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657; per l'attività di... indicata dal contratto collettivo applicato. La disciplina del rapporto di lavoro sarà la seguente: 1) si applicherà il C.C.N.L. <...>; 2) l'oggetto del contratto è costituito dalle seguenti prestazioni di carattere discontinuo o intermittente: <...>; 3) il contratto avrà la seguente durata: <...>; 4) il datore di lavoro s'impegna ad effettuare la chiamata con un preavviso di almeno <...> giorni; 5) la chiamata dovrà avvenire presso il seguente recapito: <...>; 6) la chiamata verrà formulata con le seguenti modalità: <...>; 7) il lavoratore s'impegna a rispondere alla chiamata effettuata con le modalità sopra descritte; 8) la retribuzione sarà corrisposta in ragione della prestazione effettivamente eseguita e verrà calcolata secondo i seguenti criteri: <...>; 9) il trattamento economico, normativo e previdenziale verrà riproporzionato, a ogni effetto di legge, in ragione della prestazione di lavoro effettivamente erogata; 10) al lavoratore verrà altresì corrisposta una indennità di disponibilità pari a euro <...> mensili; 11) la suddetta indennità non avrà valore ai fini di ogni istituto di legge o di contratto; 12) la corresponsione della retribuzione avverrà con le seguenti modalità: <...>; 13) il datore di lavoro, in relazione all'oggetto della prestazione, garantisce il rispetto delle seguenti misure di sicurezza: <...>; 14) il datore di lavoro s'impegna a rispettare il principio di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti; 23

24 15) al rapporto di lavoro si applicano, per quanto non regolato espressamente dal presente atto, tutte le disposizioni di legge e del C.C.N.L. <...>, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto. Data e Luogo Firma del datore di lavoro Per accettazione Firma del lavoratore Oggetto: Assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato con indennità di disponibilità Facciamo seguito alle intese intercorse per confermarle l assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, dal giorno <...>, ai sensi D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art : per lo svolgimento dell'attività indicata al n.... del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657; per l'attività di... indicata dal contratto collettivo applicato. La disciplina del rapporto di lavoro sarà la seguente: 1) si applicherà il C.C.N.L. <...>; 2) l'oggetto del contratto è costituito dalle seguenti prestazioni di carattere discontinuo o intermittente: <...>; 3) il contratto avrà la seguente durata: <...>; 4) il datore di lavoro s'impegna ad effettuare la chiamata con un preavviso di almeno <...> giorni; 5) la chiamata dovrà avvenire presso il seguente recapito: <...>; 6) la chiamata verrà formulata con le seguenti modalità: <...>; 7) il lavoratore s'impegna a rispondere alla chiamata effettuata con le modalità sopra descritte; 8) la retribuzione sarà corrisposta in ragione della prestazione effettivamente eseguita e verrà calcolata secondo i seguenti criteri: <...>; 9) il trattamento economico, normativo e previdenziale verrà riproporzionato, a ogni effetto di legge, in ragione della prestazione di lavoro effettivamente erogata; 24

25 10) al lavoratore verrà altresì corrisposta una indennità di disponibilità pari a euro <...> mensili; 11) la suddetta indennità non avrà valore ai fini di ogni istituto di legge o di contratto; 12) la corresponsione della retribuzione avverrà con le seguenti modalità: <...>; 13) il datore di lavoro, in relazione all'oggetto della prestazione, garantisce il rispetto delle seguenti misure di sicurezza: <...>; 14) il datore di lavoro s'impegna a rispettare il principio di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti; 15) al rapporto di lavoro si applicano, per quanto non regolato espressamente dal presente atto, tutte le disposizioni di legge e del C.C.N.L.<...>, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto. Data e Luogo Firma del datore di lavoro Per accettazione Firma del lavoratore Campo di applicazione Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti di età: superiore a 55 anni; e con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. Le P.A. restano esclusi dalla possibilità di poter stipulare rapporti di lavoro intermittenti. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate; in tal caso ha diritto all indennità di disponibilità. 25

26 LE CARATTERISTICHE In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. CAMPO DI APPLICAZIONE Superiore a 55 anni Meno di 24 anni di età (entro il 25 anno di età) È ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. Eccezione settore turismo I divieti Il lavoro intermittente non può essere utilizzato: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. 26

27 Forma e comunicazioni Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore a un giorno lavorativo; trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista; forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. DOPPIA COMUNICAZIONE Come precisato in premessa, il datore di lavoro è soggetto a una doppia comunicazione (art. 15, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 81/2015): Prima comunicazione Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) o la rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. 27

28 Seconda comunicazione Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla DTL competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. In caso di violazione dei suddetti obblighi scatta una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all art.13 del D.Lgs. n. 124/2004. DOPPIA COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO Le Rsa o Rsu vanno informate con cadenza annuale sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, va comunicata la durata alla DTL competente In caso di mancata comunicazione scatta una sanzione amministrativa (per ciascun lavoratore) da 400 a euro. Di seguito, si riporta il formulario di Informativa annuale da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali sul lavoro intermittente. Oggetto: Informativa annuale alle rappresentanze sindacali aziendali sul lavoro intermittente Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art si rende l'informativa annuale sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. 1) Lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente negli ultimi 12 mesi: n..; 28

29 2) Composizione del numero dei lavoratori di cui al punto precedente: - disoccupati con meno di 25 anni. ; - ultra 45 enni..; - altre categorie. <...>. 3) Lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità: n.. 4) Lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente con indennità di disponibilità: n. 6) Situazione relativa alle chiamate:. Il datore di lavoro L indennità di disponibilità Per i periodi nei quali il lavoratore si rende disponibile all utilizzazione ha diritto a un indennità di disponibilità mensile, divisibile in quote orarie, determinata dai contratti collettivi e comunque non inferiore all importo fissato periodicamente con Decreto del Ministero del Lavoro. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo. Sul punto, l Interpello n. 15/2015 del Ministero del Lavoro ha precisato che il lavoratore iscritto nella lista di mobilità e assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, mantiene comunque l iscrizione nella lista. IMPOSSIBILITÀ DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA Qualora il lavoratore non può temporaneamente rispondere alla chiamata, poiché in stato di malattia o altro evento, quest ultimo è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità. Laddove il lavoratore non informa il datore del temporaneo impedimento, il lavoratore perde il diritto all'indennità per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. 29

30 Più severe sono invece le conseguenze in caso di rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata; in tal caso, infatti, può scattare il licenziamento e la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. IMPOSSIBILITÀ DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA - Le conseguenze - Malattia o altro evento che rende temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata Mancata informazione dell impossibilità di rispondere alla chiamata Rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità. Il lavoratore perde il diritto all'indennità per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. Vi è il licenziamento e la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. Principio di non discriminazione Inoltre, nei contratti intermittenti si applica anche il principio di non discriminazione, secondo il quale il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Determinazione del trattamento economico Esso è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale. Modalità di computo Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. 30

31 Tavola sinottica IL CONTRATTO INTERMITTENTE IN BREVE Datori di Lavoro Qualunque tipologia. ammessi ipotesi previste dei contratti collettivi; Ipotesi di assunzione in assenza del contratto collettivo, prestazioni discontinue e intermittenti indicate con apposito D.M. attuativo dell art.13 del D.Lgs. n. 81/2015. (Provvisoriamente dal Regio Decreto 2657/1923, in assenza della regolamentazione della contrattazione collettiva). Le attività elencate nel decreto vanno assunte come parametro di riferimento. Non operano le altre limitazioni in esso contenute (requisiti dimensionali, eventuali autorizzazioni richieste etc.); lavoratori con meno di 24 anni d'età (prestazioni comunque eseguibili sino a 24 anni e 364 giorni d'età); lavoratori che hanno più di 55 anni d'età, anche pensionati; prestazioni discontinue od intermittenti individuate dalla contrattazione collettiva. sostituzione di lavoratori in sciopero; Esclusioni in caso di ricorso, nei sei mesi precedenti ad una procedura di licenziamento collettivo o se è in corso una sospensione o riduzione d'orario con cassa integrazione. La limitazione opera per le stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni del D. Lgs. n. 106/2009; Durata Può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non 31

32 superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. Non discriminazione Disponibilità del lavoratore Deve essere garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto agli altri lavoratori. non esplicitare il luogo ed il modo in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro; in presenza di più sedi di lavoro devono essere specificate le sedi nelle quali il lavoratore di rende disponibile. L'indennità di disponibilità: è prevista per i periodi di inattività e solo se il lavoratore è obbligato a rispondere alla chiamata; Pagamento delle competenze al lavoratore e particolarità dell'indennità di disponibilità può essere oraria; l'ammontare stabilito dai contratti collettivi non può essere inferiore all importo fissato con DM (attualmente, almeno il 20% di paga base, contingenza, E.D.R. e ratei di mensilità aggiuntive); non spetta in caso di malattia (o altra causa) che impedisce la risposta alla chiamata; per le prestazioni da rendersi in determinati periodi dell'anno è lecito prevedere che sia erogata solo in caso di effettiva chiamata. Preavviso di chiamata Utilizzo della chiamata da parte del datore di lavoro Rilevazione della prestazione lavorativa Misure di sicurezza Obbligatorio e non inferiore ad un giorno lavorativo. Devono essere esplicitate le modalità e le forme di richiesta della prestazione da parte del datore di lavoro (raccomandata, fax, mail oppure verbale). Ne contratto a indicato il sistema di rilevazione delle presenze utilizzato. Devono essere estese le norme di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro con riferimento all'attività resa dal lavoratore. 32

33 Previsioni dei contratti collettivi Orario di lavoro Il contratto deve recepire le eventuali indicazioni dei contratti collettivi. Liberamente deciso dalle parti nell'ambito di quanto stabilito dalla norma e dal contratto collettivo applicabile. Riferimenti normativi Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 agli art. 13 e ss.; Art del D.Lgs. n. 276/2003; RD n. 2657/1923; D.M. lavoro del 23 ottobre 2004; Art.13 del D.Lgs. n. 124/2004; Ministero del Lavoro, Interpello n. 15/2015; Ministero del Lavoro, Interpello n. 10/2016; TORNA ALL INIZIO 33

34 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 34

35 Studio lavoro n. 14 del Ai gentili Clienti Loro sedi Liberi professionisti senza cassa : secondo acconto 2016 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, entro il 30 novembre 2016, i contribuenti titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata dell INPS (ossia i c.d. liberi professionisti senza cassa ) sono tenuti a versare il 2 acconto 2016 dei contributi previdenziali ed a rideterminare gli importi dovuti, se ritengono di avere imponibili più bassi di quelli dichiarati per il 2015, nel Modello Unico Il 2 acconto, che corrisponde al 40% dell intero importo contributivo dovuto sui redditi dichiarati in UNICO 2016, e quindi conseguiti nell anno di imposta 2015, va versato mediante Modello F24, con i seguenti codici causale: PXX, P10 (in caso di professionisti titolari di pensione e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi), PXXR (in caso di versamenti rateali), P10R (in caso di versamenti rateali dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi). Premessa I liberi professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata INPS sono tenuti a versare i contributi previdenziali secondo un meccanismo che rispecchia quello degli acconti Irpef, Ires e Irap. In sostanza, bisogna versare: 1. una prima rata (40%) entro il 16 giugno (posticipato al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%); 2. la seconda rata, di pari importo alla prima (40%), entro il 30 novembre 2016; 3. e la restante parte (20%), che è il saldo 2016, va effettuato entro il 16 giugno del prossimo anno. MECCANISMO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Saldo per anno di imposta 2015; ENTRO IL 16 GIUGNO 2016 O IL 16 LUGLIO 2016* Primo acconto per l anno ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2016 ENTRO IL 16 GIUGNO 2017 Secondo acconto Saldo per anno di imposta 2016; Primo acconto per l anno

36 Le ricordiamo che anche i contributi previdenziali così come le imposte vanno versati in anticipo, e quindi sul presunto che si pensa di realizzare nell anno d imposta Pertanto, il 16 giugno dell anno successivo (nel caso di specie 16 giugno 2017) occorre effettuare come detto pocanzi - il saldo Tale importo potrà essere: a debito: se nell anno 2016 abbiamo realizzato un reddito superiore alle nostre aspettative, versando di conseguenza un importo inferiore rispetto a quanto dovuto; a credito: se nell anno 2016 abbiamo realizzato un reddito inferiore alle nostre aspettative, versando di conseguenza un importo superiore rispetto a quanto dovuto. OSSERVA - In quest ultimo caso, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso all INPS, avendo l accortezza di riportare l importo versato in eccedenza nel Quadro RR8, Sezione II campo 2. Le specifichiamo, altresì, che anche per il versamento dei contributi oltre al metodo storico il contribuente può utilizzare il metodo previsionale. Tale meccanismo di calcolo risulta estremamente utile laddove il contribuente presume di conseguire un reddito nel 2016 parecchio inferiore a quanto dichiarato nel 2015 (UNICO 2016) e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico. RICORDA Il totale dei contributi dovuti per l anno 2016, e sui quali è possibile anche determinare invia presuntiva il secondo acconto 2016, risultano dal Quadro RR di Unico 2016, come di seguito illustrato 36

37 Aliquota contributiva 2016 È nostra cura ricordarle che l aliquota contributiva dovuta, per quest anno, è pari al 27,72% (percentuale invariata rispetto allo scorso anno). CONTRIBUTI DA VERSARE PER IL 2016 Aliquota gestione separata 27% Finanziamento prestazioni minori 0,72% 27,72% Solo per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. NOVITÀ La bozza delle Legge di Bilancio 2017 ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, una riduzione dell aliquota contributiva di 2 punti percentuali rispetto a quella attuale (si scenderà così dal 27% al 25%). Per quanto concerne l onere contributivo, esso è totalmente a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito tramite il Modello F24 telematico. NOTA BENE - Tuttavia, ai lavoratori autonomi e ai professionisti titolari di partita IVA, è concessa l applicazione della rivalsa del 4% sulla fattura. Quanto alle somme corrisposte entro il 12 gennaio 2016, l INPS li considera percepite nel periodo d imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). MEMO - Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la suddetta data e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015, sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel

38 Minimale e massimale per l accredito contributivo Altro aspetto rilevante da sottolineare riguarda il reddito minimale e massimale per l accredito contributivo. A tal proposito, Le precisiamo che la Gestione separata INPS è l unica a non avere un minimale di riferimento ai fini del versamento contributivo. Tuttavia, esiste un minimale che dovrà rispettare ai fini del versamento dei contributi, vale a dire ai fini del riconoscimento dell anzianità contributiva, utile al lavoratore ai fini della pensione, che viene calcolato in automatico dall INPS. Quest ultimo è pari, per l anno 2016, a (stesso limite dello scorso anno). ATTENZIONE - Ciò significa che, se lavorerà tutto l'anno e guadagna meno di , riceverà un anzianità utile ai fini della pensione inferiore all anno effettivamente lavorato. In pratica, qualora alla fine dell anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. Alla luce del suddetto minimale, gli iscritti per i quali è applicata l aliquota del 27,72%, avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo di: euro (di cui 4.197,96 ai fini pensionistici). Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo ,72% 4.309,91 (IVS 4.197,96) Quanto al massimale annuo di reddito, l aliquota del 27,72% è applicabile fino al raggiungimento del limite massimo, che per l anno 2016 è pari a euro (stesso limite dello scorso anno). ATTENZIONE - Oltre il predetto limite di compenso, non deve essere versato il contributo, ma non si matura neanche la pensione. Versamento 2 acconto 2016 Le specifichiamo che il secondo acconto 2016 va versato mediante Modello F24, utilizzando le seguenti causali riportati in tabella. 38

39 CONTRIBUTI CORRENTI - Liberi professionisti iscritti alla GS INPS - Fino al 31/12/2000 Causale Dal 1 gennaio 2001 Descrizione DPP DPPI PXX P10 Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del Modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del Modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. Interesse dello 0,40% per eventuale differimento del versamento del saldo e del primo acconto. CONTRIBUTI CORRENTI RATEIZZATI - Liberi professionisti iscritti alla GS INPS - Fino al 31/12/2000 Causale Dal 1 gennaio 2001 Descrizione DPPR DPPI PXXR P10R Contributo per saldo o acconto a debito del professionista, così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti rateali dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. Contributo per saldo o acconto a debito del professionista, così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti rateali dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. Interessi di rateizzazione. 39

40 ESEMPIO DI COMPILAZIONE Ipotizziamo che un lavoratore autonomo ( senza cassa ) iscritto alla GS INPS suppone di conseguire per l anno 2016 un reddito imponibile ai fini previdenziali di euro. In tal caso, dovrà versare: entro il 16 giugno 2016 (già versato) sia il saldo del periodo d imposta 2015 sia il primo acconto 2016 (pari al 40% dell importo contributivo totale; in questo caso 1.995,84); entro il 30 novembre 2016, il secondo acconto 2016, di pari importo al primo ( 1.995,84); entro il 16 giugno 2017, il saldo 2016 (pari 997,92). Di conseguenza, la sezione Inps del Modello F24 (relativo al secondo acconto 2016) dovrà essere così compilata: codice sede: codice della sede Inps competente sulla posizione assicurativa, in base alla residenza del professionista; causale contributo: PXX; matricola INPS/codice INPS/filiale azienda: nessun dato; periodo di riferimento "da": ; periodo di riferimento "a": ; importi a debito versati: euro; importi a credito compensati: nessun dato se non si hanno crediti da compensare Check List Dati professionista (Nome) (Cognome) (Codice Fiscale) Partita Iva Codice attività Reddito conseguito nell anno 2015 e dichiarato in UNICO 2016 (Importo contributivo da versare) 40

41 Reddito che si presume di conseguire nell anno 2016 Versamento primo acconto 2016 Versamento secondo acconto 2016 Sì (Importo in euro) No Sì (Importo in euro) No (Importo contributivo da versare) Data di versamento secondo acconto 2016 Metodo utilizzato Storico / / Previsionale Distinti saluti TORNA ALL INIZIO Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 41

42 Studio lavoro n. 15 del Ai gentili Clienti Loro sedi Il contratto di apprendistato professionalizzante: check list Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo fornirle un utile strumento di lavoro per porre in essere i controlli finalizzati all accertamento della corretta applicazione degli artt. 41 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, e della regolarità degli adempimenti previsti in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con contratto d apprendistato professionalizzante. CHECK LIST Partita IVA Azienda Codice attività prevalente Dipendente (Nome) Cognome) (Codice Fiscale) Compresa tra i 18 e i 29 anni e 364gg di età Compresa tra i 17 e i 29 anni e 364gg (se in possesso di una qualifica professionale) Senza limiti di età (se in mobilità o in disoccupazione) Data di assunzione a tempo indeterminato / / 42

43 Durata Luogo della prestazione CCNL applicato Retribuzione mensile (Al lordo/al netto) Modalità di pagamento: Periodo di preavviso in caso di recesso Tutor o referente aziendale Titolo di studio in possesso del lavoratore Qualifica professionale da conseguire Indicare eventuali percorsi formativi o lavorativi già svolti inerenti la qualificazione da acquisire e la loro durata 43

44 Fino a 9 dipendenti Da 10 dipendenti In ogni caso 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato (1-1) 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (3-2) 3 apprendisti Limiti numerici e organico aziendale Datori di lavoro artigiani Lavorazioni non in serie Numero massimo di apprendisti 9 (elevabile a 13) Lavorazioni in serie, purché non del tutto automatizzate 5 (elevabile a 8) Lavorazioni artistiche, tradizionali e dello abbigliamento Imprese di costruzioni edili 16 (elevabile a 24) 5 (elevabile a 9) Adempimento Verifica È stata rispettata la forma scritta del contratto ai fini della prova? SI Le parti hanno definito il piano formativo individuale? Il contratto ha una durata minima di 6 mesi, esclusi gli apprendisti stagionali? SI È stata individuata la figura del tutor o referente aziendale? NO SI (allegare) NO NO SI 44

45 Sono stati rispettati i limiti numerici di cui all art. 42 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2015? Sono rispettate le clausole di stabilizzazione di cui all art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2015 ovvero della contrattazione collettiva? Sono rispettati i principi di cui all art. 42, co. 5 del D.Lgs. n. 81/2015? NO SI NO SI NO SI NO SI Sono rispettate le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria, a norma dell art. 42, co. 6 del D.Lgs. n. 81/2015? È stata indicata la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante nel PFI? È stata resa disponibile dalle Regioni ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano la formazione base-trasversale (c.d. formazione formale ), che non potrà essere superiore alle 120 ore per la durata del periodo di apprendistato? È stata data specifica indicazione della prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito ed alla qualifica professionale ai fini contrattuali che potrà essere conseguita al termine del rapporto? È stato rispettato il livello di inquadramento dell apprendista che non deve essere inferiore, per più di 2 livelli, alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni All interno dell azienda All esterno dell azienda NO SI All interno dell azienda All esterno dell azienda NO SI NO SI NO SI 45

46 o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto? NO Da allegare: Documento Unico della Regolarità Contributiva; Piano Formativo Individuale Con la compilazione e la sottoscrizione del presente modello le Parti fanno preliminarmente presente di voler instaurate/aver instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell art. 41 e segg. del D.Lgs. n. 81/2015, nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Note Data, Timbro e firma del datore di lavoro / Professionista incaricato Firma del lavoratore Distinti saluti TORNA ALL INIZIO Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 46

47 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 47

48 Giustizia & Lavoro n. 11 del Trasferimento ramo d azienda: opposizione dei lavoratori Eventuale nullità della cessione dei contratti di lavoro A cura di Paola Mauro Il meccanismo di traslazione automatica del rapporto di lavoro senza consenso del ceduto, previsto dall articolo 2112 cod. civ., presuppone la preesistenza del ramo d azienda oggetto di cessione anche dopo le modifiche introdotte dall articolo 32 del D.Lgs. n. 276 del Pertanto, se la struttura produttiva è identificata dalle parti come ramo d azienda solo in occasione del trasferimento, il lavoratore potrebbe rivendicare il diritto alla prosecuzione del rapporto con il cedente. È quanto emerge dalla sentenza 10 novembre 2016, n , della Sezione Lavoro della Cassazione, in tema di modificazioni soggettive del contratto di lavoro. PREMESSA In base all articolo 2112, comma 1, cod. civ., in caso di trasferimento d azienda o di una sua parte, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. La disposizione normativa descrive un meccanismo di traslazione automatica del rapporto di lavoro dal cedente al cessionario, in quanto contempla un ipotesi di modificazioni soggettiva del contratto di lavoro che prescinde dal consenso del lavoratore. In altre parole Nelle fattispecie di trasferimento d azienda o di parte dell azienda, ex art cod. civ., il cessionario, senza la necessità del consenso del lavoratore (ceduto), succede nel rapporto di lavoro, che continua senza soluzione di continuità. Nella sentenza in esame tale fenomeno successorio viene in rilievo rispetto alla modifica che l articolo 32 del D.Lgs. n. 276/2003 ha apportato al comma 5 dell articolo 2112 cod. civ. sostituendo la previgente formulazione Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità - con una nuova in cui s identifica il ramo d azienda come parte dell'azienda intesa 48

49 come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento, con la conseguenza che, essendo sparito dal testo normativo il riferimento alla necessaria preesistenza del ramo d azienda rispetto al suo trasferimento, il legislatore, secondo parte della dottrina, avrebbe demandato alle parti del negozio traslativo la facoltà di identificare un determinato complesso di beni e attività come ramo d azienda. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che, ai fini e per gli effetti dell articolo 2112 cod. civ., pur a seguito della modifica apportata dall articolo 32 del D.Lgs. n. 276/2003, continua a essere necessaria la preesistenza del ramo d azienda oggetto di cessione rispetto alla conclusione del negozio traslativo. CASSAZIONE, SENTENZA N /2016 In questo senso si esprime anche la recente sentenza n /16 della Sezione Lavoro della Cassazione, dalla quale emerge: che anche dopo le modifiche introdotte dall art. 32 del D.Lgs. n. 276/2003 il meccanismo di traslazione automatica del rapporto di lavoro senza consenso del ceduto, previsto dall articolo 2112 cod. civ., presuppone la preesistenza del ramo d azienda oggetto di cessione; per cui, se la struttura produttiva è identificata dalle parti come ramo d'azienda solo in occasione del trasferimento, il lavoratore ben può rivendicare il diritto alla prosecuzione del rapporto con il cedente. IL CASO La Suprema Corte ha ritenuto viziata la sentenza di secondo grado che ha respinto l impugnazione proposta da alcuni lavoratori del settore creditizio, i cui uffici di appartenenza sono stati trasferiti ad altra società. La Corte d Appello di Napoli così come il Tribunale non ha aderito alla tesi dei lavoratori, secondo cui nella fattispecie era stato realizzato un trasferimento di ramo d azienda non genuino. In particolare, la Corte del merito ha ritenuto l operazione in linea con il novellato articolo 2112 cod. civ., comma 5, - come sostituito dal D.L. n. 276 del 2003, posto che, a differenza della precedente formulazione, non è più previsto il requisito della preesistenza del ramo d'azienda, ben potendo questo essere identificato come tale al momento del trasferimento. I lavoratori hanno presentato ricorso in Cassazione formulando due censure. I ricorrenti hanno dedotto: 1. la violazione e falsa applicazione dell'art cod. civ., anche in relazione alle Direttiva nn. 985/50/CE e 23/2001/CE, per aver la Corte d Appello ritenuto che a seguito della novella di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 sia venuto meno il requisito della preesistenza del ramo d'azienda non potendosi esso identificare in una struttura creata ad hoc, identificata dalle parti come ramo d'azienda solo in occasione del trasferimento. 49

50 2. la violazione e falsa applicazione dell'art c.c. per aver la Corte d Appello desunto, in via del tutto astratta, gli elementi qualificanti l autonomia funzionale del ramo ceduto dalle clausole di cessione del contratto, senza tener conto che incombeva alla società l onere della prova della sussistenza dei detti elementi. RINVIO PER NUOVO ESAME Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la prima censura (che ha assorbito la seconda) e, per l effetto, hanno rimesso la causa davanti ai giudici di secondo grado per nuovo esame. La decisione della Suprema Corte, come si vedrà in seguito, poggia sui numerosi arresti della giurisprudenza di legittimità sia in ordine alla questione dell autonomia funzionale del complesso di beni e attività oggetto di trasferimento sia in ordine a quella riguardante il requisito della preesistenza di tale complesso al negozio traslativo. Con la sentenza in commento, in sostanza, i giudici di legittimità censurano la decisione della Corte d Appello nella parte in cui ha ritenuto la configurabilità di una cessione di ramo d azienda e, conseguentemente, la validità della cessione dei contratti di lavoro riferentisi ai ricorrenti. ORIENTAMENTO CONSOLIDATO La Sezione Lavoro della Cassazione, nella sentenza n del 10 novembre 2016, afferma che la giurisprudenza di legittimità è oramai orientata nel ritenere operante, anche a seguito della novella legislativa (D.Lgs. n. 276/03, art. 32), il principio per cui per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art cod. civ., deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, presupponendo ciò comunque una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste), e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità (Cfr., tra le altre, Cass. n. 8757/2014, Cass. n /2012). Del resto, afferma ancora la Suprema Corte, non può ammettersi un trasferimento di ramo d'azienda con riferimento alla sola decisione, assunta dal soggetto cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un unica funzione al momento del trasferimento. Ciò, infatti, contrasterebbe sia con le direttive comunitarie n. 1998/50 e n. 2001/23 che richiedono già prima di quest'atto "un entità economica che conservi la propria identità", ossia un assetto già formato, sia con gli articoli 4 e 36 della Costituzione che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori (C. Cost. n. 115 del 1994) a un mero atto di volontà del datore di lavoro, 50

51 incontrollabile per l'assenza di riferimento oggettivi (Cfr. Cass. n. 8757/2014 e n /2012 già cit.). Né a diverse conclusioni, secondo la sentenza n /2016, può indurre la sentenza 6 marzo 2014 C-458/12 della Corte di Giustizia, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti d imprese, di stabilimenti o di parti d imprese o di stabilimenti. La pronuncia della CGUE, a detta degli Ermellini, interviene su una questione pregiudiziale che muove dall'errato presupposto che la norma interna, quale quella dettata dall'art c.c., comma 5, consenta la successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente, senza necessità del consenso dei lavoratori ceduti, anche qualora la parte di azienda oggetto del trasferimento non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma già preesistente al trasferimento, tanto da poter essere identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Inoltre, per la Suprema Corte, la sentenza dei giudici comunitari va letta, non nel senso che non occorre, ai fini di cui trattasi, il requisito della preesistenza, ma che è consentito agli stati membri prevedere una norma che estenda l obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti anche in caso di non preesistenza del ramo d'azienda. D'altro canto la stessa Corte, nella citata sentenza, ribadisce che, ai fini dell'applicazione della richiamata direttiva 2001/23, l'entità economica in questione deve in particolare, anteriormente al trasferimento, godere di un'autonomia funzionale sufficiente. Nel caso di specie, pertanto, i giudici di legittimità hanno ritenuto non corretta in diritto la sentenza impugnata la quale ha ritenuto che ai sensi del novellato art c.c. le parti potessero al momento del trasferimento identificare il ramo d'azienda da cedere. Sulla controversia dovrà ora pronunciarsi un altra Sezione della Corte d Appello di Napoli. RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDEN- ZIALI - Codice civile, art. 2112; - D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32; - Direttive n. 985/50/CE e n. 23/2001/CE; - Cass. n. 8757/2014; - Cass. n /2012; - Corte di Giustizia UE sentenza 6 marzo 2014 causa C-458/12. TORNA ALL INIZIO 51

52 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 52

53 Casi Lavoro n. 21 del Manovra 2017: agevolazioni per gli universitari con bassi ISEE A cura del Centro Studi Fiscal Focus Domanda Risposta Sono uno studente universitario iscritto al primo anno di Economia Aziendale. Non ho un reddito proprio e sono a carico dei miei genitori che quest anno hanno dichiarato un ISEE di circa euro. Leggendo su internet ho trovate alcune notizie che parlano di specifiche misure dedicati proprio agli universitari. Quali saranno le condizioni per usufruirne? La prossima legge di bilancio dovrebbe prevedere delle particolari agevolazioni per gli universitari, introducendo per questi ultimi un apposita no tax area. In particolare, gli studenti con ISEE fino a 13mila euro con l annualità 2017/2018 potrebbero veder ridotte di più della metà le tasse da pagare, fino al pagamento della sola tassa regionale per il diritto allo studio che è di 140 euro. La misura però non sarà concessa a tutti gli studenti con ISEE inferiore a questa soglia in maniera indiscriminata, in quanto sarà necessario mantenere altri requisiti sempre che il testo non cambi in corso d opera che nello specifico riguardano il merito. Secondo la bozza quindi gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, da versare all università alla quale sono iscritti, ma sarebbero esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: appartenenza ad un nucleo familiare il cui ISEE, sia inferiore o eguale a euro; sono iscritti all università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o uguale, alla durata normale del corso di laurea, aumentata di uno; il raggiungimento di un numero minimo di CFU per ogni anno di iscrizione. 53

54 Inoltre, per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra euro e euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di anno di iscrizione e di crediti formativi maturati, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l 8% della quota di ISEE eccedente euro. Per dovizia d informazione, anche per gli studenti fuori corso ci sarebbero interessanti novità: tali studenti infatti potrebbero sempre che il loro ISEE familiare non superi i 25mila euro beneficiare di una riduzione del contributo, per cui il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi delle norme di cui sopra, aumentato del 50%, e sempre con valore minimo di 200 euro. Rimane comunque fermo che oltre al contributo onnicomprensivo annuale, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali. TORNA ALL INIZIO 54

55 Casi Lavoro n. 22 del Annullamento comunicazione voucher A cura di Daniele Bonaddio Domanda Risposta Avrei un quesito in merito alla nuova procedura di comunicazione dei voucher, alla luce del Decreto Correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2015). Sul punto, volevo chiedere se un imprenditore, che ha attivato un voucher per un lavoratore, con dichiarazione di inizio attività già comunicata all INPS e comunicazione effettuata all indirizzo di competenza della DTL, possa annullare il voucher stesso. Si può annullare il giorno successivo? Il D.Lgs. n. 185/2016, entrato in vigore l 8 ottobre 2016, ha apportato importanti modifiche in merito all obbligo di comunicazione dei voucher, prevedendo ora che: I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Più nel dettaglio, la comunicazione in questione andrà effettuata: 1. per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; il luogo della prestazione; il giorno di inizio della prestazione; l ora di inizio e di fine della prestazione; 2. per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi: a) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; b) il luogo della prestazione; c) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. 55

56 Le dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare anche: dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale), che andranno riportati anche nell oggetto della ; dati relativi alla prestazione di lavoro accessorio. Sul punto, si evidenzia che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell INPS; quindi, gli obblighi comunicazionali da effettuare saranno due: 1. dichiarazione di inizio attività del prestatore da effettuare sul sito dell INPS; 2. comunicazione alla DTL competente per territorio da effettuare almeno 60 minuti prima della prestazione. Venendo ora più specificatamente al quesito posto, il Ministero del Lavoro - in ragione delle varie casistiche che potrebbero capitare agli operatori del settore ha emanato una serie di Faq sull argomento, specificando alla n. 4 che: La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi: se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell inizio della attività lavorativa; se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione; se si anticipa l orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario; se si posticipa l orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario; se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell inizio dell attività lavorativa ulteriore; se il lavoratore termina anticipatamente l attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi; se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all orario di inizio della prestazione già comunicata. Dunque, per quanto concerne la comunicazione alla DTL, e potendo far rientrare il caso di specie nell ultima casistica del suddetto elenco - bisogna mandare una mail chiedendo la cancellazione entro 60 minuti successivi all orario di inizio della prestazione già comunicata. Per quanto concerne la dichiarazione di inizio attività effettuata sul sito dell INPS, si consiglia di contattare il Contact Center il giorno stesso in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione, e comunicare l annullamento del voucher. TORNA ALL INIZIO 56

57 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 57

58 Lavoro & Previdenza n. 211 del Artigiani e commercianti: terza rata 2016 Scade il 16 novembre 2016 il primo appuntamento contributivo relativo all anno 2016 per gli Artigiani e i Commercianti A cura di Daniele Bonaddio Adempimento in vista per i lavoratori iscritti alla Gestione INPS Artigiani ed Esercenti attività Commerciali. Questi ultimi, infatti, dovranno procedere - entro il 16 novembre 2016 al versamento della terza rata dell anno 2016 del contributo minimo obbligatorio. A tal proposito, si rammenta che le aliquote da utilizzare per il calcolo della terza tranche sono quelle previste per l anno 2016 dettagliatamente indicate nella Circolare INPS n. 15 del 29 gennaio 2016 pari: al 23,10% per gli artigiani; al 23,19% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09% istituita dall art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996). Inoltre, sono stati già ultimati i modd. F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta dai suddetti soggetti. Tali modelli, in particolare, sono disponibili in versione precompilata nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa Dati del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. Sul punto, è bene ricordare che, già dall anno 2013, l INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le comunicazioni di cui trattasi saranno disponibili, sempre nel Cassetto, anche alla sezione Comunicazione bidirezionale Modelli F24, con la riproduzione della stessa lettera che prima del 2013 veniva spedita a mezzo posta. In ogni caso, gli interessati titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, in possesso di recapito saranno avvertiti mediante un messaggio di alert della disponibilità del mod. F24 nel proprio cassetto previdenziale. Premessa Terzo appuntamento in arrivo dell anno 2016 per gli Artigiani ed Esercenti attività Commerciali. Infatti, il 16 novembre 2016 scade l ultimo giorno utile per il versamento della terza rata 2016 del contributo fisso dovuto dai soggetti appena menzionati. Per quest anno, l onere contributivo per l adempimento in questione è salito: dal 22,65% al 23,10% per gli artigiani; dal 22,74% al 23,19% per i commercianti. 58

59 CONTRIBUTO MINIMO OBBLIGATORIO: III RATA 2016 ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2016 ARTIGIANI COMMERCIANTI 23,10% 23,19% A partire dal 23 aprile 2014, gli artigiani e i commercianti troveranno sul sito il prospetto e i modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti per l anno Gli F24 sono accessibili dal Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti nella sezione Posizione assicurativa Dati del modello F24. Ambito soggettivo Aliquote contributive 2016 Sono tenuti a effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto, tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale. Ricapitolando, le aliquote contributive da prendere in considerazione per il calcolo della terza rata dell anno 2016, sono le seguenti: Artigiani Commercianti (*) Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 23,10% 23,19% 21 anni Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 20,10% 20,19% (*) Gli Esercenti attività commerciali dovranno corrispondere anche lo 0,9% (fino al 31/12/2018) destinato al finanziamento dell indennizzo per la cessazione dell attività. Per i soggetti con un età anagrafica superiore a 65 anni già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell INPS è riconosciuta una riduzione del 50% dei contributi dovuti. 59

60 Contribuzione IVS sul minimale di reddito Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuto dai lavoratori autonomi, è stato fissato a (2016). Pertanto, qualora il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, si dovrà corrispondere comunque la contribuzione fissa, come riportato nella tabella seguente. Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori 3.599, ,02 di 21 anni Coadiuvanti/coadiutori di età 3.132, ,58 non superiore ai 21 anni (*) L importo è comprensivodel contributo per maternità. Per i periodi di attività inferiori all anno, il contributo sul minimale andrà rapportato a mesi, nel seguente modo: Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni Artigiani 299,92 301,09 261,05 262,22 (*) L importo è comprensivodel contributo per maternità. Commercianti Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell impresa. 60

61 Il reddito massimo annuo Se il lavoratore autonomo supera la soglia minima di , si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo, oltre il quale decade l'onere previdenziale, pari per il 2016, ad , equivalente a due terzi in più del limite stesso. Riepilogando, quindi si avrà: Scaglione di reddito Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni Fino ad ,10% 23,19% Da ,01 ad ,10% 24,19% Fino ad ,10% 20,19% Da ,01 ad ,10% 21,19% Il limite di è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31 dicembre 1995 o con un anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti dopo il 1 gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad , non frazionabile mensilmente. La base di calcolo Altra importante precisazione da fare è che i contributi dovuti da artigiani e commercianti sono: calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef; rapportati ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi nell anno 2016, ai redditi 2015, denunciati in Unico 2016). Di conseguenza, qualora il totale versato sul minimale e a saldo, sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d impresa realizzati nel 2015, sarà imposta un integrazione a conguaglio. Tempi e modi di versamento Per quanto riguarda le modalità di pagamento, gli autonomi sono responsabili dei versamenti propri e dei loro coadiuvanti, su cui possono esercitare il diritto di rivalsa. Inoltre, come precisato in premessa, gli artigiani ed i commercianti troveranno sul sito dell INPS ( il prospetto e i modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti. Gli F24 sono accessibili dal Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti nella sezione Posizione assicurativa Dati del modello F24. 61

62 Il versamento dei contributi va effettuato in base al seguente calendario: 16 maggio 2016; Le scadenze: anno agosto 2016; 16 novembre 2016; 16 febbraio I contributi dovuti sull eccedenza (acconto e saldo), invece, seguono l iter di versamento delle imposte dirette. Mod. F24 ed esempio di compilazione Per la corretta compilazione del modello F24 occorre indicare: il codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;; la causale contributo: vedi tabelle sotto riportate; il codice Inps: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'inps con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre); il periodo di riferimento "da": il mese e anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa; il periodo di riferimento "a": il mese e anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa; gli importi a debito versati: importo dei contributi che si versano; gli importi a credito eventualmente compensati. I codici da utilizzare nel versamento I codici da utilizzare per il versamento sono: AF - contributi dovuti sul minimale (artigiani); CF - contributi dovuti sul minimale (commercianti). Mentre per i contributi eccedenti il minimale di reddito, bisogna utilizzare i seguenti codici: AP - contributi dovuti sul minimale (artigiani); CP - contributi dovuti sul minimale (commercianti). Laddove l artigiano o il commerciante si è avvalso del pagamento rateale dei contributi dovuti eccedenti il minimale, bisogna utilizzare i seguenti codici: APR - contributi dovuti sul minimale (artigiani); CPR - contributi dovuti sul minimale (commercianti). 62

63 Descrizione causale Pagamento contributi dovuti sul minimale di reddito. Pagamento contributi eccedenti il minimale di reddito (a debito) Indicazione dell importo versato in eccedenza sui contributi eccedenti il minimale di reddito risultanti dalla dichiarazione dei redditi (a credito) Pagamenti rateale dei contributi dovuti eccedenti il minimale. ARTIGIANI Causale AF AP AP APR COMMERCI ANTI Causale CF CP CP CPR ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Supponiamo che un commerciante iscritto alla GS INPS, con età anagrafica di 28 anni, suppone di conseguire per l anno 2016 un reddito imponibile ai fini previdenziali di euro. In tal caso, siccome l importo è inferiore a euro, dovrà versare il minimo contributivo IVS, pari a 3.613,02, in quattro rate (vedi le scadenze sopra riportate). Pertanto, la sezione INPS del mod. F24 va così compilato: Riferimenti normativi e di prassi INPS, Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016; Art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996; Art. 3-ter della L. n. 438/1992 TORNA ALL INIZIO 63

64 Lavoro & Previdenza n. 212 del Settore agricolo: III rata contributiva 2016 Scade il 16 novembre la III rata per l anno 2016 del versamento contributivo A cura del Daniele Bonaddio Importante adempimento in vista per i piccoli coloni, compartecipanti familiari e lavoratori del settore agricolo (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali). Infatti, il prossimo 16 novembre 2016 scade il terzo appuntamento dell anno 2016 per il versamento contributivo. Per quest anno, in particolare, l aliquota contributiva complessivamente dovuta dai piccoli coloni e compartecipanti familiari è pari al 43,84%, composta nel modo seguente: 35% dovuta dal concedente; 8,84% dovuta dal concessionario. Mentre per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali il reddito medio convenzionale, utile per determinare la contribuzione dovuta, è pari per l anno 2016 a 56,62 euro (1,57 euro in più rispetto allo scorso anno). Premessa Terza rata in scadenza per i piccoli, compartecipanti familiari e lavoratori del settore agricolo (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali). Infatti, entro mercoledì 16 novembre 2016 i suddetti lavoratori iscritti all INPS sono chiamati a versare i contributi previdenziali, come da ultimo specificato dalla Circolare n. 93 del 7 giugno 2016 e Circolare n. 82 del 17 maggio Piccoli coloni, compartecipanti familiari e settore agricolo III rata 2016 Entro il 16 novembre

65 Piccoli coloni e compartecipant i familiari LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2016 Per determinare l aliquota contributiva dovuta - per l anno dai lavoratori agricoli in trattazione, occorre far riferimento alla nuova tabella fornita dall INPS con la Circolare n. 82/2016. Con l occasione, in particolare, è stato specificato che l aliquota contributiva complessivamente dovuta è pari al 43,84%, composta nel modo seguente: ALIQUOTA COMPLESSIVA 43,84% CONCEDENTE 35% CONCESSIONARIO 8,84% ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DOVUTA AL F.P.L.D. Sul punto, è stato precisato altresì che anche per quest anno si applicherà l aumento dello 0,20% dell aliquota dovuta al F.P.L.D. per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti, così come stabilito dall art. 3, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997. Pertanto, per l anno 2016, le aliquote saranno così fissate: Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti - dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre Concedente Concessionario Totale 19,55% (esclusa la quota base pari allo 0,11%) 8,84% 28,39% ESONERI DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE In tema di riduzione degli oneri sociali i concedenti, che versano l aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, sono esonerati dalle seguenti aliquote: Esoneri aliquote contributive Assegni familiari 0,43% Tutela maternità 0,03% Disoccupazione 0,34% 65

66 Per i concedenti, inoltre, opera anche un esonero sull aliquota della disoccupazione, come di seguito illustrato: Aliquota disoccupazione 2,75% Esonero ex art. 1, c. 361/362, L. n. 266/2005 1% (*) (*) L esonero vale prioritariamente sull aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall art. 120 della L. n. 388/2000, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l aliquota per il TFR, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. I CONTRIBUTI INAIL Quanto ai contributi INAIL (per l assistenza infortuni sul lavoro), le aliquote da applicare dal 1 gennaio 2001 sono le seguenti: Assistenza infortuni sul lavoro 10,125% Addizionale infortuni sul lavoro 3,1185% LE AGEVOLAZIONI PER ZONE TARIFFARIE Sul versante delle agevolazioni invece, l art. 1, c. 45 della Legge di Stabilità 2011 ha previsto che, a decorrere dal 1 agosto 2010, si applicano le seguenti agevolazioni per zona tariffaria: Territori Misura agevolazione Dovuto Non svantaggiati - 100% Montani 75% 25% Svantaggiati 68% 32% MODALITÀ DI PAGAMENTO Ricordiamo che i versamenti contributivi vanno effettuati mediante il modello F24 presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro i seguenti termini: 18 luglio (I rata) ANNO settembre (II rata) 16 novembre (III rata) 16 gennaio 2017 (IV rata) 66

67 Come va compilata la Sezione INPS del mod. F24? codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale; causale contributo: vedi elenco causali sotto riportato; codice Inps: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'inps con i modelli di pagamento; periodo di riferimento "da": numero rata ed anno (esempio terza rata del 2016 = ); periodo di riferimento "a": nessun dato; importi a debito versati: importo dei contributi che si versano; importi a credito compensati: nessun dato. CAUSALI DI VERSAMENTO PICCOLI COLONI E COMPARTECIPAZIONI FAMILIARI - Contributi correnti e contributi arretrati richiesti dall Inps in occasione di prima emissione di modelli F24 che recupera anche anni pregressi Descrizione causale Causale Contributi previdenziali ed assistenziali calcolati dall Inps in PCF base alla dichiarazione ACC1/CF-PC. Contributi scaduti oggetto di regolarizzazione (da avviso di pagamento) Descrizione causale Causale Regolarizzazione contributi IVS piccoli coloni e KPCF compartecipanti familiari Pagamenti rateizzati a seguito di domanda di dilazione in DLAA fase amministrativa 67

68 Settore agricolo L importo dei contributi IVS dovuti dai lavoratori del settore agricolo dipende dalla fascia di reddito convenzionale in cui si colloca l azienda, indicati nella Tabella D, della L. n. 233/1990. COME SI DETERMINA? In pratica, la contribuzione IVS si ottiene moltiplicando il reddito medio convenzionale, pari a 56,62 per l anno 2016, e il numero di giornate indicate nella Tabella D, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l azienda e applicando al risultato ottenuto le seguenti aliquote: Anno TABELLA B ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO Maggiori di 21 anni Zona normale Zona svantaggiata (*) Minori di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni ,6% 19,4% 18,7% 15% % 20,2% 19,6% 16,5% ,4% 21% 20,5% 18% ,8% 21,8% 21,4% 19,5% ,2% 22,6% 22,3% 21% ,6% 23,4% 23,2% 22,5% dal % 24% 24% 24% (*) Le aree in argomento sono indicate dall art. 15, della L. n. 984/1977, mentre per i territori montani occorre far riferimento all art. 9, del D.P.R. n. 601 del 29 settembre TABELLA C ALIQUOTA DI COMPUTO Anno Aliquota di computo ,6% % ,4% ,8% ,2% ,6% dal % 68

69 Quindi, per l anno 2016, le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2% (di cui all art. 12, ultimo comma, della L. n. 233/1990), sono le seguenti: 23,2% (ridotta a 22,6% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; 22,3% (ridotta a 21% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate. L importo del contributo addizionale è rimasto invariato rispetto al 2015 ed è pertanto pari a 0,66 euro a giornata anche per il CONTRIBUZIONE DI MATERNITÀ Il contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall erogazione dell indennità giornaliera di gravidanza e puerperio rimane immutato per quest anno, nella misura di 7,49. Contribuzione di maternità Pari a 7,49 annui. Tale contributo è dovuto per ogni unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e per gli imprenditori agricoli professionali. CONTRIBUZIONE INAIL Per quanto riguarda, invece, l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, visto che è stato raggiunto l aumento dei contributi per il quinquennio , il contributo annuo INAIL è pari a: 768,50 (per le zone normali); 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate). MODALITÀ DI PAGAMENTO L importo dei contributi va versato mediante il Modello F24 presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro i seguenti termini: 69

70 Anno luglio (I trimestre) 16 settembre (II trimestre) 16 novembre (III trimestre) 18 gennaio 2017 (IV trimestre) Il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l imprenditore agricolo professionale in possesso di Pin potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi online a disposizione per il cittadino, selezionando la voce Modelli F24 Lavoratori Autonomi Agricoli. Il codice causale da utilizzare è LAA. Riferimenti normativi e di prassi INPS, Circolare n. 93 del 7 giugno 2016; INPS, Circolare n. 82 del 17 maggio 2016; L. n. 233/1990; Art. 3, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997; Art. 1, c. 45 della Legge del 13 dicembre 2010 n. 220; Art. 15, della L. n. 984/1977; Art. 9, del D.P.R. n. 601 del 29 settembre TORNA ALL INIZIO 70

71 Lavoro & Previdenza n. 213 del Autonomi senza cassa : secondo acconto 2016 Il 30 novembre 2016 scade il versamento del secondo acconto 2016 dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi iscritti alla GS INPS A cura di Daniele Bonaddio La data del 30 novembre 2016 coincide con un importantissima scadenza per i contribuenti titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata dell INPS (ossia i c.d. liberi professionisti senza cassa ). Questi ultimi, infatti, sono tenuti a versare il 2 acconto 2016 dei contributi previdenziali ed a rideterminare gli importi dovuti, se ritengono di avere imponibili più bassi di quelli dichiarati per il 2015, nel modello Unico La rideterminazione degli acconti da parte dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, oltre ai tributi fiscali, si riflette anche sul debito dei contributi previdenziali. In questi casi, bisogna prestare massima attenzione, in quanto un insufficiente versamento dei contributi potrebbe portare al pagamento di pesanti sanzioni. A norma dell art. 11, c. 18 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013), si rammenta che a decorrere dal periodo d imposta 2013, la misura dell acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche è del 100%, anziché del 99%. Per il pagamento dei contributi INPS va compilato il Modello F24, così come per l Irpef, l Irap, e le altre imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi. Premessa I liberi professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata INPS sono tenuti a versare i contributi previdenziali secondo un meccanismo che rispecchia quello degli acconti Irpef, Ires e Irap. In sostanza, bisogna versare: 4. una prima rata (40%) entro il 16 giugno (posticipato al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%); 5. la seconda rata, di pari importo alla prima (40%), entro il 30 novembre 2016; 6. la restante parte (20%), che è il saldo 2016, va effettuato entro il 16 giugno Ora, siccome i contributi previdenziali così come le imposte vanno versati in anticipo, e quindi sul presunto che si pensa di realizzare nell anno d imposta, il 16 giugno dell anno successivo (nel caso di specie 16 giugno 2017) occorre effettuare come detto pocanzi - il saldo Tale importo potrà essere: a debito: se nell anno 2016 abbiamo realizzato un reddito superiore alle nostre aspettative, versando di conseguenza un importo inferiore rispetto a quanto dovuto; 71

72 a credito: se nell anno 2016 abbiamo realizzato un reddito inferiore alle nostre aspettative, versando di conseguenza un importo superiore rispetto a quanto dovuto. Ciò dipenderà anche da quale meccanismo di calcolo il contribuente si avvale: quello storico o previsionale. Quest ultimo risulta estremamente utile laddove il contribuente presume di conseguire un reddito nel 2016 parecchio inferiore a quanto dichiarato nel 2015 (UNICO 2016) e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico. Un contribuente, iscritto alla GS INPS, ha conseguito nel 2015 un reddito netto di (Compensi - Costi). Quindi, il contribuente per l anno 2015 doveva versare: * 27,72% = (Contributi INPS) Dovrà versare anche gli acconti per il 2016 utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2015 e le aliquote previste per l anno Quindi: * 80%= 4.435,20 (primo e secondo acconto) Dunque, insieme al saldo 2015, doveva essere versato il primo acconto pari ad 2.217,60 (40% del contributo dovuto); mentre, entro il 30 novembre 2016, il contribuente verserà il secondo acconto pari ad 2.106,72 (40% del contributo dovuto). Tuttavia, se il contribuente si accorge di aver conseguito un reddito, per l anno 2016, nettamente inferiore rispetto allo scorso anno (si presume di conseguire per es. un reddito di ), quest ultimo potrà decidere di applicare il metodo previsionale e basarsi su quest ultimo reddito. In ogni caso, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso all INPS, avendo l accortezza di riportare l importo versato in eccedenza nel quadro RR8, Sezione II campo 2. 72

73 MECCANISMO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ENTRO IL 16 GIUGNO 2016 O IL 16 LUGLIO 2016* ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2016 ENTRO IL 16 GIUGNO 2017 Saldo per anno di imposta 2015; Primo acconto per l anno Secondo acconto Saldo per anno di imposta 2016; Primo acconto per l anno (*) Maggiorazione dello 0,40%. Il totale dei contributi dovuti per l anno 2016, e sui quali è possibile anche determinare invia presuntiva il secondo acconto 2016, risultano dal quadro RR di Unico 2016, come di seguito illustrato. Requisiti identificativi La L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell art. 53, c. 1 del TUIR. Si possono quindi esaminare alcuni requisiti identificativi: contenuto artistico o professionale dell attività di lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR; autonomia del lavoro: l attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l esecuzione; abitualità e professionalità del lavoro: questa condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una pluralità di soggetti. Non occorre che tale attività sia esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale; natura non di impresa: l attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore lavoro sul capitale, mentre nell attività condotta sotto forma di impresa prevale il fattore organizzazione delle risorse produttive (beni, 73

74 servizi e risorse umane). Si consideri comunque che ai fini fiscali (e quindi anche previdenziali) non si considera esercizio di arte e professione lo svolgimento delle attività elencate nell art. 55 del TUIR (ex art. 51 Redditi d impresa). Viceversa sono sicuramente da inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che comunque richiedono un titolo abilitante per il loro esercizio; esercizio in forma associata, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica. Tale possibilità è espressamente prevista dall art. 53, c. 1 del TUIR: ai fini fiscali tali associazioni sono equiparate alle Società semplici (art. 5, c. 3, lett. c del TUIR) e ciascun professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul Modello Unico. Aliquota contributiva 2016 L aliquota contributiva dovuta, per quest anno, è pari al 27,72% (percentuale invariata rispetto allo scorso anno). CONTRIBUTI DA VERSARE PER IL 2016 Aliquota gestione separata 27% Finanziamento prestazioni minori 0,72% 27,72% Solo per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. La bozza delle Legge di Bilancio 2017 ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, una riduzione dell aliquota contributiva di 2 punti percentuali rispetto a quella attuale (si scenderà così dal 27% al 25%). ONERE CONTRIBUTIVO Per quanto concerne l onere contributivo, esso è totalmente a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito tramite il Modello F24 telematico. Tuttavia, ai lavoratori autonomi e ai professionisti titolari di partita IVA, è concessa l applicazione della rivalsa del 4% sulla fattura. 74

75 COMPENSI PERCEPITI ENTRO IL 12 GENNAIO 2016 Per le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2016, l INPS li considera percepite nel periodo d imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la suddetta data e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015, sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel Compensi percepiti entro il Si applicano le aliquote contributive del 2015 per prestazioni effettuate entro il ed effettivamente percepiti entro il Minimale massimale per l accredito contributivo La Gestione separata INPS è l unica a non avere un minimale di riferimento ai fini del versamento contributivo. Tuttavia, esiste un minimale da rispettare ai fini del versamento dei contributi, vale a dire ai fini del riconoscimento dell anzianità contributiva, utile al lavoratore ai fini della pensione, che viene calcolato in automatico dall INPS. Quest ultimo è pari, per l anno 2016, a (stesso limite dello scorso anno). ATTENZIONE - Ciò significa che, se uno lavora tutto l'anno e guadagna meno di , riceverà un anzianità utile ai fini della pensione inferiore all anno effettivamente lavorato. In pratica, qualora alla fine dell anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. Se il Sig. Rossi lavora regolarmente tutto l anno e guadagna la metà del minimale ( 7.774), si troverà riconosciuti sull'estratto conto contributivo dell'inps soltanto 6 mesi di anzianità utile ai fini della pensione. Alla luce del suddetto minimale, gli iscritti per i quali è applicata l aliquota del 27,72%, avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo di: euro (di cui 4.197,96 ai fini pensionistici). Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo ,72% 4.309,91 (IVS 4.197,96) 75

76 MASSIMALE ANNUO DI REDDITO Le aliquota del 27,72% è applicabile fino al raggiungimento del limite massimo, che per l anno 2016 è pari a euro (stesso limite dello scorso anno). Oltre il predetto limite di compenso, non deve essere versato il contributo, ma non si matura neanche la pensione. Versamento II acconto Come precisato in premessa, il meccanismo di versamento dei contributi previdenziali differisce in base alla categoria dei lavoratori. Infatti, il libero professionista senza cassa è tenuto a corrispondere: entro il 16 giugno, il primo acconto pari al 40% dell importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente e dagli accertamenti definitivi; entro il 30 novembre, il secondo acconto di pari importo al primo (40%); entro il 16 giugno dell anno successivo, il saldo pari al 20%. VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Primo acconto: 40% entro il 16/6 dell anno n Secondo acconto: 40% entro il 30/11 dell anno n Saldo: 20% entro il 16/6 dell anno n+1 Il secondo acconto 2016, in particolare, va versato mediante modello F24, utilizzando le seguenti causali: CONTRIBUTI CORRENTI - Liberi professionisti iscritti alla GS INPS - Causale Fino al 31/12/2000 Dal 1 gennaio 2001 Descrizione Contributo per saldo o acconto a DPP PXX debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come 76

77 DPPI P10 risultante dal quadro RR del Modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del Modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. Interesse dello 0,40% per eventuale differimento del versamento del saldo e del primo acconto. CONTRIBUTI CORRENTI RATEIZZATI - Liberi professionisti iscritti alla GS INPS - Causale Fino al 31/12/2000 Dal 1 gennaio 2001 Descrizione DPPR PXXR Contributo per saldo o acconto a debito del professionista, così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti rateali dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di 77

78 DPPI P10R pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. Contributo per saldo o acconto a debito del professionista, così come risultante dal quadro RR del Modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti rateali dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. Interessi di rateizzazione. ESEMPIO DI COMPILAZIONE Ipotizziamo che un lavoratore autonomo ( senza cassa ) iscritto alla GS INPS suppone di conseguire per l anno 2016 un reddito imponibile ai fini previdenziali di euro. In tal caso, dovrà versare: entro il 16 giugno 2016 (già versato) sia il saldo del periodo d imposta 2015 sia il primo acconto 2016 (pari al 40% dell importo contributivo totale; in questo caso 1.995,84); entro il 30 novembre 2016, il secondo acconto 2016, di pari importo al primo ( 1.995,84); entro il 16 giugno 2017, il saldo 2016 (pari 997,92). Di conseguenza, la sezione Inps del Modello F24 (relativo al secondo acconto 2016) dovrà essere così compilata: codice sede: codice della sede Inps competente sulla posizione assicurativa, in base alla residenza del professionista; causale contributo: PXX; matricola INPS/codice INPS/filiale azienda: nessun dato; periodo di riferimento "da": ; periodo di riferimento "a": ; importi a debito versati: euro; importi a credito compensati: nessun dato se non si hanno crediti da compensare 78

79 Regime sanzionatorio La rideterminazione degli acconti da parte dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, si riflette anche sul debito dei contributi previdenziali. In questi casi, bisogna prestare massima attenzione, in quanto un insufficiente versamento delle imposte potrebbe portare alle seguenti sanzioni: OMISSIONE CONTRIBUTIVA EVASIONE CONTRIBUTIVA EVASIONE DENUNCIATA SPONTANEAME NTE INCERTEZZE SULL OBBLIGO CONTRIBUTIVO Sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d anno, non oltre il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora; Si applica la sanzione civile pari al 30% in ragione d anno, non oltre il tetto massimo del 60% dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora; In caso di evasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi dal termine stabilito e con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione è pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d anno, non oltre il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora; Per omesso o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, con pagamento entro il termine fissato dall Inps Tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d anno, non oltre il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. A differenza degli altri casi, non maturano interessi di mora. Riferimento normativi Art. 11, c. 18 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013); Art. 2, c. 26 della L. 335/95; Art. 53, c. 1 del TUIR; TORNA ALL INIZIO 79

80 Lavoro & Previdenza n. 214 del Contrasto al caporalato: legge in G.U. Dal 4 novembre u.s. sono entrate in vigore le norme in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero in agricoltura: le sanzioni penali possono arrivare fino a 8 anni di reclusione e multe fino a euro A cura del Centro Studi Fiscal Focus Il 3 novembre 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 la Legge 199/2016 che introduce nuove Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. Il testo della Legge, composto da 12 articoli, prevede una riformulazione del concetto di reato di caporalato, in quanto prevede la sanzionabilità del datore di lavoro nei casi in cui assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, anche attraverso intermediari, approfittando del loro stato di bisogno. Infatti, all art. 1 della Legge viene interamente sostituito l art. 603-bis del codice penale ( Intermediazione illecita e sfruttamento del Lavoro ), introducendo anche l art. 603-bis.1. il quale prevede delle circostanze attenuate della pena, ossia qualora il datore di lavoro, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. È previsto, inoltre, a carico della ditta che ha utilizzato, assunto o impiegato manodopera a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, il sequestro ovvero, qualora l interruzione dell attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale, il controllo giudiziario dell azienda presso cui è stato commesso il reato. Premessa È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, con le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (c.d. Legge contro il caporalato ). La legge entra in vigore il 4 novembre Contrasto al caporalato Legge n. 199/2016 IN VIGORE DAL 4 NOVEMBRE

81 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro All art. 1 della L. n. 199/2016 è stato sostituito in toto l art. 603-bis del codice penale ( Intermediazione illecita e sfruttamento del Lavoro ), introducendo pesanti sanzioni, sia penali che amministrative. Infatti, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500 a euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da a euro per ciascun lavoratore reclutato. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a euro oppure Reclusione da 5 a 8 anni e multa da a euro In caso di violenza o minaccia INDICI DI SFRUTTAMENTO La legge individua esplicitamente come indici di sfruttamento: 1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 81

82 Violazione in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro Indici di sfruttamento Metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti Retribuzione difforme dal CCNL Violazione orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie Circostanze attenuate Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da 1/3 alla metà: 1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Tuttavia, come precisato in premessa, il legislatore ha previsto delle sanzioni ridotte qualora il datore di lavoro si rende partecipe per evitare che l attività delittuosa porti a conseguenze più gravi. Infatti, dopo il novellato art. 603-bis, è stato introdotto l art. 603-bis.1. ( Circostanza attenuata ) il quale prevede che per i delitti su illustrati: la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sono punite con le disposizioni di cui all art. 16-septies del Decreto-Legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 marzo 1991, n

83 Confisca obbligatoria In caso di condanna, il legislatore ha previsto la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Laddove ciò non sia possibile scatta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato. Controllo giudiziario dell azienda In luogo del sequestro, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale, il giudice può disporre il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato. Il giudice, successivamente, con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'albo degli amministratori giudiziari. Egli hanno il comito di affiancare l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed in particolare: autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale; controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento lavorativo; procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore. 83

84 Rete del lavoro agricolo di qualità Si introducono, inoltre, misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo. In particolare, è modificata la normativa che ha istituito presso l'inps la cd. Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Ulteriori modifiche riguardano la composizione della cabina di regia della Rete, alla quale sono attribuiti ulteriori nuovi compiti consistenti nel monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, nella promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Si prevede ancora la possibilità, per i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone, di stipulare apposita convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale La L. n. 199/2016 all art. 9 prevede anche misure per migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, mediante l adozione di un D.I. entro il 3 gennaio 2016 che preveda un piano di interventi volto alla sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. Flow chart Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Nuovo art. 603-bis del codice penale Entrata in vigore 4 novembre 2016 Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a Reclusione da 5 a 8 anni e multa da a

85 In caso di violazione o minaccia Sanzioni ridotte da un 1/3 a 2/3 Qualora il datore di lavoro si rende partecipe per evitare che l attività delittuosa porti a conseguenze più gravi Riferimenti normativi Legge 199/2016; art. 603-bis del codice penale; art. 603-bis.1.; art. 16-septies del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82. TORNA ALL INIZIO 85

86 Lavoro & Previdenza n. 215 del ENPAIA: secondo acconto 2016 Entro il 30 novembre 2016, i periti agrari ed agrotecnici dovranno versare il secondo acconto contributivo 2016 A cura di Daniele Bonaddio L ENPAIA, con una doppia Circolare esplicativa del 27 ottobre 2016, ha fornito le modalità operative per procedere al versamento dei contributi, entro il 30 novembre 2016, relativi al secondo acconto 2016 per i periti agrari ed agrotecnici iscritti alla Gestione separata della Fondazione. Al fine di facilitare il conteggio degli importi dovuti e le procedure di pagamento dei contributi, così come per lo scorso anno è stato inserito sul sito dell Enpaia ( nell area di ciascun utente - un programma che permette: la scelta dell eventuale aliquota contributiva facoltativa; la determinazione dell importo dovuto a titolo di acconto; l elaborazione e stampa del MAV per il pagamento; la stampa dei bollettini postali qualora non si voglia utilizzare il MAV. Per chi non volesse usufruire delle modalità telematiche, dovrà procedere al calcolo manuale degli importi dovuti; si ricorda, a tal proposito, che il secondo acconto 2016 del contributo soggettivo è pari: al 70% dell importo calcolato sul reddito professionale netto dichiarato dagli agrotecnici per l anno precedente (2015); al 50% dell importo calcolato sul reddito professionale netto dichiarato dai periti agrari per l anno precedente (2015). Premessa A pochi giorni dall importantissima scadenza del secondo acconto contributivo 2016, la Fondazione Enpaia ha pubblicato due Circolari esplicative (una per gli agrotecnici e l altra per i periti agrari) per ricordare ai propri iscritti le modalità di determinazione e pagamento degli importi dovuti. L imposizione contributiva deriva dall art. 7 del Regolamento, il quale dispone che entro il 30 novembre di ciascun anno deve essere versato l acconto contributivo sulla base dei redditi percepiti l anno precedente. Art. 7 - Versamento dei contributi 1. I contributi di cui all art. 3 devono essere così versati: a) Acconto: entro il 30 novembre di ogni anno nella misura del 50% dell importo calcolato sul reddito professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente. Se l iscritto prevede di conseguire un reddito professionale netto inferiore a quello dell anno precedente, l acconto sul contributo soggettivo può essere calcolato sempre nella misura del 50% - sul minor reddito previsto. In ogni caso, l importo dell acconto non può 86

87 essere inferiore al 50% del contributo soggettivo minimo. Nel caso in cui, essendo stato versato un acconto calcolato sul minor reddito previsto e non sul reddito dell anno precedente al momento della determinazione del saldo risulti che l acconto pagato è inferiore al 50% del contributo soggettivo dovuto sul reddito prodotto, sulla differenza saranno applicati gli interessi di mora previsti dal Regolamento per il periodo di ritardo. b) Saldo: entro trenta giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito. 2. Qualora all atto della determinazione del saldo risultino già versate alla Gestione somme superiori al contributo dovuto, l iscritto può chiedere, entro 30 giorni, la restituzione dell eccedenza stessa; in alternativa può chiedere di considerarla quale acconto per i versamenti futuri o a compensazione con eventuali altri importi dovuti. L eccedenza è restituita con la maggiorazione dell interesse pari al tasso legale. In caso di mancata richiesta entro il termine predetto, l eccedenza contributiva resta consolidata nel conto individuale. 3. Il contributo integrativo di cui all art. 4 è versato dall iscritto: - Acconto: entro il 30 novembre per gli importi evidenziati sulle fatture emesse ed incassate fino al 30 settembre; - Saldo: entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte reddituali, per la differenza tra l importo dovuto in base al reddito professionale lordo dichiarato all Agenzia delle Entrate e quanto versato in sede di acconto, ovvero per il saldo del contributo integrativo minimo quando dovuto. 4. Il contributo di maternità deve essere versato contestualmente e totalmente in occasione del versamento del saldo di cui al comma 1. Gli importi dovuti, in particolare, potranno essere determinati: 1. in maniera telematica (automatica), accedendo all area riservata da ciascun utente ( 2. in maniera manuale. 87

88 Calcolo telematico Come avvenuto per lo scorso anno, al fine di facilitare il conteggio degli importi dovuti e le procedure di pagamento dei contributi, è stato inserito nell area riservata sia degli agrotecnici che dei periti agrari, un programma che permette: la scelta dell eventuale aliquota contributiva facoltativa; la determinazione dell importo dovuto a titolo di acconto; l elaborazione e stampa del MAV per il pagamento; la stampa dei bollettini postali qualora non si voglia utilizzare il MAV. Come accedere alla procedura telematica? 1. Collegarsi sul sito dell Enpaia ( 2. cliccare sul pulsante celeste SERVIZI ON LINE ; 3. cliccare sul pulsante ACCEDI nel riquadro Gestione Separata periti agrari o agrotecnici; 4. inserire il CODICE UTENTE (è il numero di matricola) e la PASSWORD, cliccare su ACCEDI. Da qui si accede al menù principale, che guiderà la visualizzazione dei dati dell iscritto relativi all estratto conto e di quelli anagrafico/professionali; Cliccare sulla scritta ACCONTO 2016, quindi procedere all inserimento dei seguenti dati: 1. Aliquota facoltativa finalizzata ad un incremento del contributo soggettivo e vincolante solo per l anno 2016; 2. Reddito netto presunto 2016 qualora sia inferiore al reddito netto 2015; 3. Volume d affari conseguito fino al 30/09/2016 al netto del contributo integrativo addebitato e alle fatture emesse verso altri iscritti alla Gestione. Una volta inseriti i dati occorre cliccare prima su AGGIORNA, che permetterà di visualizzare i contributi dovuti con possibilità di modifica, se si riscontrano errori, infine cliccare su CONFERMA per permettere la registrazione e l elaborazione della ricevuta e, soprattutto, del MAV. Che cos è il MAV? Il MAV consiste in un bollettino da stampare ed adoperare per il pagamento tramite banca o posta, copia dello stesso verrà inviato all indirizzo riportato nel riquadro riepilogativo prima della stampa del MAV stesso, in automatico riportiamo l eventuale indirizzo registrato nei nostri archivi. Il codice del MAV può essere usato per i pagamenti tramite banca online o bancomat nelle strutture abilitate a tale servizio. La scadenza riportata nel MAV coincide con la scadenza di pagamento dei contributi ossia 30/11/

89 VANTAGGI DELLA PROCEDURA TELEMATICA La Fondazione Enapaia ricorda che utilizzare la procedura telematica apporta i seguenti vantaggi: permette la determinazione in automatico, senza errori, dei dovuti a titolo di acconto 2015 ripartiti tra le due causali, facendo risparmiare tempo; l emissione del MAV ha un costo limitato, pari ad 1,07 già incluso nell importo da pagare, ma non presenta costi aggiuntivi se si utilizza con il sistema bancario, in posta costa come un normale bollettino; possono essere stampati i bollettini con la causale già precompilata. Calcolo manuale E se il perito agrario o agrotecnico non intendesse utilizzare la procedura telematica e vuole procedere al calcolo manuale degli acconti? Com è possibile determinare l importo contributivo? Di seguito, si forniscono le linee guida per il relativo calcolo dei vari contributi che formano l importo da versare entro il CONTRIBUTO SOGGETTIVO L aliquota da applicare sul reddito professionale, può, a facoltà dell iscritto, essere incrementata oltre il 10% obbligatorio previsto per legge. In sostanza l iscritto può applicare una aliquota maggiore, su richiesta per iscritto, tra il 12% e il 30%. Quanto versato in più permetterà di incrementare il montante contributivo e di conseguire una maggiore pensione. Laddove il contribuente decida di avvalersi di tale opzione, bisogna utilizzare una delle seguenti procedure. APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE: LA PROCEDURA 1. Accedere nell area riservata al contribuente e cliccare sulla scritta ACCONTO 2016 ; quindi procedere all inserimento dell aliquota facoltativa finalizzata ad un incremento del contributo soggettivo e vincolante solo per l anno Una volta inseriti i dati occorre cliccare prima su AGGIORNA, che permetterà di visualizzare i contributi dovuti con possibilità di modifica, se si riscontrano errori, infine cliccare su CONFERMA per permettere la registrazione e l elaborazione della ricevuta e, soprattutto, del MAV. 2. compilare il modulo di seguito riportato. Tale modulo può essere inviato tramite PEC firmata ed allegando copia di un documento di identità entro e non oltre il 31/12/2016. Comunicazioni inoltrate successivamente non verranno considerate valide. 89

90 CONTRIBUTO SOGGETTIVO Periti agrari Agrotecnici Importo 2 acconto 2016: 70% del reddito 2015; Contributo minimo: 231 (aliquota 10%), ovvero 115,50 (reddito < oppure v. art. 3 del Regolamento) Importo 2 acconto 2016: 50% del reddito 2015; Contributo minimo: 312,50 (aliquota 10%), ovvero 156,25 (reddito < oppure v. art. 3 del Regolamento) N.B. Non sono tenuti al versamento dell acconto sul contributo soggettivo i neoiscritti la cui iscrizione decorre dal

91 CONTRIBUTO INTEGRATIVO L acconto è pari alle somme addebitate ed incassate in fattura o corrisposte dal committente a titolo di maggiorazione del 2% fino alla data del 30 settembre 2016 al netto di fatture emesse verso altri iscritti alla Gestione; se entro tale data non è stata emessa ed incassata alcuna fattura o corrisposta alcuna somma, l intero contributo integrativo verrà versato al momento del saldo. Per i periti agrari il contributo integrativo è passato, a partire dall anno 2015, da 120 ad 126. Pertanto, in casi di volumi d affari annui inferiori ad l iscritto dovrà versare 126. CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Il contributo di maternità a saldo, per l anno 2016, è pari: a 29 euro per gli agrotecnici; a 5 euro per i periti agrari. ECCEDENZE 2015 Gli iscritti che abbiano maturato eccedenze per l anno 2015 potranno utilizzarle a compensazione solo in sede di saldo Modalità di pagamento AGROTECNICI Per chi non utilizza il MAV è possibile avvalersi dei seguenti canali di pagamento: Posta: sul c.c.p. n a mezzo dei bollettini che possono essere stampati accedendo al servizio Acconto 2016 come sopra illustrato; Banca: sul seguente c/c bancario: IBAN IT47E X17 intestato a: Fondazione ENPAIA Gestione Separata Agrotecnici Presso la Banca Popolare di Sondrio Via Cesare Pavese, Roma. Diversamente dal MAV, occorre specificare la causale di pagamento in base alla seguente impostazione: 1. causale di versamento: SM016 (soggettivo maternità 2016); IN016 (integrativo 2016); MA016 (maternità 2016) 2. numero di matricola dell iscritto; 3. codice fiscale; 4. cognome e nome. 91

92 PERITI AGRARI Per chi non utilizza il MAV è possibile avvalersi dei seguenti canali di pagamento: Posta: sul c.c.p. n a mezzo dei bollettini che possono essere stampati accedendo nei Servizi online del sito Banca: sul seguente c/c bancario: IBAN IT03B X16 intestato a: Fondazione ENPAIA Gestione Separata Periti Agrari Presso la Banca Popolare di Sondrio Via Cesare Pavese, Roma. Diversamente dal MAV, occorre specificare la causale di pagamento in base alla seguente impostazione: 1. causale di versamento: SM016 (soggettivo maternità 2016); IN016 (integrativo 2016); MA016 (maternità 2016) 2. numero di matricola dell iscritto; 3. codice fiscale; 4. cognome e nome. TORNA ALL INIZIO 92

93 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 93

94 Flash Lavoro n. 28 del TFR di ottobre: fissato il coefficiente di rivalutazione A cura del Centro Studi Fiscal Focus L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha comunicato che l indice ISTAT del costo della vita per il mese di ottobre, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è pari a 100. Di conseguenza, per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2016 e il 14 novembre 2016, il coefficiente di rivalutazione della quota accantonata a titolo di trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2015, è pari a 1, Il TFR Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) viene calcolato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, sia per il caso di cessazione dei rapporti di lavoro che per i conteggi da operare in sede di chiusura del bilancio annuale o infrannuale. L art del Codice Civile stabilisce che, alla fine di ogni anno la quota TFR accantonata va rivalutata. Rivalutazione del TFR Come recita l art del C.c. al quarto e al quinto comma, il Fondo TFR alimentato dagli accantonamenti annuali deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro se antecedente alla fine dell anno, di un importo derivante da un tasso di rivalutazione costituito: da un coefficiente fisso pari a 1,5%; dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. La rivalutazione si applica al fondo risultante al 31 dicembre dell anno precedente e non anche alla quota accantonata nel corrente anno. 94

95 Rapporto che nasce in corso d anno Con il comma 5 dell art del Codice civile viene disposto che qualora un rapporto di lavoro dovesse iniziare e cessare nel corso dello stesso anno solare, la quota del TFR accantonata non viene rivalutata. Rapporto di lavoro che si costituisce e cessa nel corso dello stesso anno La quota del TFR accantonata non viene rivalutata Rapporto che si estingue in corso d anno Nel caso in cui un rapporto di lavoro già esistente alla fine dell anno precedente termini nel corso dell anno, la quota accantonata al 31 dicembre dell anno precedente, in questo caso 31 dicembre 2015, viene rivalutata con il coefficiente determinato sull indice ISTAT risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, la cui parte fissa (il coefficiente fisso 1,5%) viene riproporzionata in dodicesimi al periodo lavorato. Cessazione rapporto di lavoro nel corso dell anno Rivalutazione della quota accantonata al 31/12 dell anno precedente con il coefficiente determinato sull indice ISTAT, risultante nel mese di cessazione del rapporto. Rapporto che si estingue nel corso del mese Qualora il rapporto di lavoro dovesse cessare nel corso del mese, c è da precisare che: se il rapporto cessa entro giorno 14 del mese, si tiene conto del coefficiente di rivalutazione del mese precedente; se il rapporto cessa da giorno 15 in poi (giorno 15 compreso), si considera il coefficiente di rivalutazione del mese di effettiva cessazione. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il calcolo Per la determinazione del coefficiente di rivalutazione del TFR o delle anticipazioni, va preso in considerazione l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall ISTAT (in questo caso si fa riferimento a quello senza tabacchi lavorati). 95

96 Si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza, a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,5). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del TFR. Supponiamo la cessazione di un rapporto di lavoro il 16 ottobre 2016 In questo caso - data la regola, se il rapporto cessa da giorno 15 in poi, si tiene conto del coefficiente di rivalutazione del mese di effettiva cessazione - dobbiamo pertanto calcolare il coefficiente di rivalutazione del mese di ottobre. Procediamo quindi con i calcoli: Differenza percentuale rispetto al 0, mese di dicembre % della differenza percentuale sopra 0, x 75%= 0, riportata Quota fissa 1,5: 12 x 10 = 1,25 COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE 1, (somma tra il 75% e il tasso fisso) Pertanto il coefficiente di ottobre 2016 (15 ottobre 14 novembre) è pari a 1, Nella tabella che segue riportiamo gli indici da dicembre 2015 ad oggi: INDICE CESSAZIONE DEL ISTAT MESE RAPPORTO (Prezzi al DAL AL consumo) DICEMBRE GENNAIO ,7 FEBBRAIO ,5 TFR RIVAL. 1, , ,

97 MARZO ,6 APRILE ,6 MAGGIO ,7 GIUGNO ,9 LUGLIO AGOSTO ,2 SETTEMBRE OTTOBRE , , , , , , , , NOVEMBRE DICEMBRE TORNA ALL INIZIO 97

98 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 98

99 Rinnovi e ipotesi di accordo della Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro CCNL dirigenti aziende autotrasporto Accordo del 10 novembre 2016 PARTI STIPULANTI AMBITO SOGGETTIVO DECORRENZA E DURATA Confetra con Manageritalia. Dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione. Decorre dal 1 gennaio 2015 e scadrà il 31 dicembre Con l'accordo 10 novembre 2016, Confetra con Manageritalia hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione. L'accordo decorre dal 1 gennaio 2015 e scadrà il 31 dicembre ACCORDO IN SINTESI NOVITÀ DA RICORDARE Importo una tantum pari ad 1.700,00, in relazione al periodo 1º gennaio dicembre 2015, ai dirigenti in forza al 10 novembre % del canone di locazione per un minimo di 18 mesi, se il dirigente nella sede precedente risiedeva in una abitazione di proprietà e si sposta in una in locazione. A decorrere dal 1 gennaio 2017, spetta la conservazione del posto per 8 mesi in un anno solare in caso di malattia al dirigente non in prova. Contributi ridotti per i dirigenti assunti o nominati a far data dal 10 novembre 2016, in relazione alla situazione anagrafica oppure alla retribuzione del dirigente. Nuovi minimi tabellari. La retribuzione mensile di fatto non può essere inferiore a 3.800,00 dal 1º gennaio Di seguito si allega l accordo del contratto. TORNA ALL INIZIO 99

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