IL MODELLO 770/2011 SEMPLIFICATO DEGLI ENTI PUBBLICI Guida alla compilazione. Enzo Cuzzola

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1 IL MODELLO 770/2011 SEMPLIFICATO DEGLI ENTI PUBBLICI Guida alla compilazione Enzo Cuzzola 1

2 Essendo il 31 luglio festivo, il termine per la presentazione (meglio trasmissione) del modello 770, sia ordinario sia semplificato è spostato al 1 agosto, termine tuttavia ulteriormente prorogato al 20 di agosto dal d.p.c.m. 12 maggio Riteniamo utile, con riferimento al modello semplificato, fornire ulteriori chiarimenti alle istruzioni onde consentire agli operatori degli uffici stipendi una più agevole compilazione. Naturalmente concentreremo in modo particolare la attenzione sui quei quadri, o prospetti, per i quali la compilazione non è automatica, cioè non avviene estraendo i dati dalle anagrafiche degli stipendi e dai modelli Cud, già elaborati e consegnati. Quindi presteremo particolare attenzione alla compilazione dei quadri relativi ai versamenti ed alle relative quadrature e cioè il prospetto SY di nuova istituzione (nel quale si evidenziano i pagamenti di compensi soggetti a ritenuta a seguito di pignoramenti di terzi creditori) i prospetti ST (nel quale si riepilogano i versamenti erariali e le addizionali regionali) SV (nel quale si riepilogano i versamenti delle addizionali comunali) ed SX (nel quale si evidenziano le compensazioni effettuate). Il nuovo prospetto SY Il d.l. 78/2009 perfeziona il meccanismo di effettuazione della ritenuta nella ipotesi di pagamenti conseguenti al pignoramento presso terzi. La norma, in caso di somme liquidate mediante pignoramento presso terzi, prevede che questi ultimi, se sostituti d imposta, all atto del pagamento devono operare una ritenuta del 20% come acconto dell Irpef dovuta dal creditore pignoratizio (sempre che il credito si riferisca a somme o valori assoggettabili a ritenuta alla fonte). Alla norma è stata poi data attuazione con il provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 3 marzo La previsione normativa trova adesso riscontro nel modello 770 semplificato e, precisamente, nell inedito prospetto SY, appositamente dedicato. La ritenuta sul pagamento a terzi di crediti di lavoro pignorati L art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella versione attuale, che vede la parte in neretto aggiunta dall art. 15, comma 2, del d.l 78 del 2009, convertito nella legge 102/2009 dispone che: Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate. Il provvedimento 3 marzo 2010, prot. n /2010, del Direttore dell Agenzia delle entrate, spiega passo dopo passo come effettuare le ritenute Irpef del 20% in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d'imposta. Una vera e propria guida dedicata agli adempimenti dei terzi erogatori delle somme e dei creditori pignoratizi Il provvedimento, in linea con la norma che affida al terzo l'effettuazione della ritenuta d'acconto del 20%, assegna al creditore pignoratizio la tassazione definitiva delle somme, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta od a imposta sostitutiva. 2

3 Terzo erogatore - Il terzo che eroga le somme deve rilasciare al creditore pignoratizio l'apposita certificazione e comunicare al debitore il pagamento eseguito e l'ammontare delle ritenute operate. Inoltre, deve indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati sui pagamenti effettuati. Creditore - Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Il debitore - Il debitore, se è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, deve indicarvi i dati relativi al creditore e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non deve effettuare le operazioni di conguaglio. La suddetta disposizione finisce quindi per agevolare il sostituto di imposta in tutte le ipotesi in cui a pignorare sia il dipendente o assimilato (ovvero il prestatore di lavoro autonomo) di terzi creditori del sostituto. Per essere più chiari riportiamo di seguito il commento alla risoluzione 19 dicembre 2008, n. 481/E. La risoluzione affronta il problema della applicazione delle norme in materia di sostituti d imposta nell ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell appaltatore venga effettuato da parte del committente (nel caso in esame una provincia). Nella vigente formulazione dell art. 23 del d.p.r. 600 del 1973, l obbligo di effettuazione della ritenuta non è più legato alla corresponsione di compensi e altre somme di cui all art. 46 dello stesso decreto [oggi art. 49 del TUIR] per prestazioni di lavoro dipendente, ma alla corresponsione di somme e valori di cui all articolo 48 dello stesso testo unico [oggi art. 51 del TUIR]. Si tratta, come recita il comma 1 del richiamato art. 51 del TUIR, di somme e di valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Per la sussistenza del reddito di lavoro dipendente, ai fini fiscali, l art. 49 del TUIR privilegia, infatti, la natura oggettiva del rapporto di lavoro subordinato in quanto tale più che la riconducibilità della prestazione lavorativa alla sfera giuridica del soggetto che eroga il reddito scaturente. Per i motivi esposti, l art. 23 del d.p.r. n. 600 del 1973 è in linea di principio applicabile anche nell ipotesi in cui il pagamento di redditi di lavoro dipendente venga effettuato dal committente sostituto d imposta a seguito dell applicazione dell articolo 1676 del codice civile ai sensi del quale: Coloro che, alle dipendenze dell appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. Quindi secondo l agenzia delle entrate la fattispecie prospettata integra i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme richiamate e pertanto la Provincia di. è tenuta ad effettuare la ritenuta prescritta dall art. 23 del d.p.r. n. 600 del 1973 e ad adempiere i conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione. Quindi quando si pagano a terzi creditori somme, pignorate, ma riferite a compensi di lavoro (dipendente, autonomo o assimilato che sia) o di capitale occorre effettuare le ritenute di acconto ai sensi degli artt. 23 e seguenti del d.p.r. 633/1972. Unica semplificazione, se così si può dire, è che sarà applicato sempre la ritenuta del 20%. Gli adempimenti del terzo erogatore Dato che gli enti dei quali ci occupiamo in questa sede rivestono sempre il ruolo di terzo erogatore, vediamo di seguito gli adempimenti per gli stessi previsti dal provvedimento 3 marzo 2010, prot. n /2010: 3

4 Effettuazione delle ritenute sui pagamenti eseguiti mediante pignoramenti presso terzi In caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzo, quest ultimo (di seguito terzo erogatore), ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli artt. 23 e seguenti del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, opera, all atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio. Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, nell art. 11, commi 5, 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell art. 33, comma 4, del d.p.r. 4 febbraio 1988, n. 42. Adempimenti del terzo erogatore A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore è tenuto ai seguenti adempimenti: a) versare la ritenuta operata ai sensi dell art. 1 utilizzando l apposito codice tributo; b) comunicare al debitore l ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate; c) certificare al creditore pignoratizio l ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall art. 4, comma 6-quater del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322; d) indicare nella dichiarazione dei sostituti d imposta di cui all art. 4, comma 1, d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. L adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute. Le regole generali Anche per gli enti pubblici il modello 770 si compone di due parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richieste: il MOD. 770/ semplificato (nel quale vanno esposti i dati relativi ai compensi di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo) il MOD. 770/ordinario (nel quale vanno esposti i dati relativi alle indennità di esproprio ed ai contributi in conto capitale erogati alle imprese). La prima parte, quella relativa al Modello semplificato è ormai snellita, rispetto al passato, in quanto i dati richiesti ai fini previdenziali e assistenziali vengono riportati sinteticamente poiché comunicati mensilmente all Inps e all Inpdap mediante i modelli Emens e Dma, consentendo agli istituti di provvedere direttamente alla liquidazione delle rispettive prestazioni. Il modello 770/SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dagli enti locali sostituti d imposta, e dalle Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell anno 2010 nonché gli altri dati contributivi (Inpdap ed Inps) ed assicurativi (Inail) richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all assistenza fiscale prestata nell anno 2009 per il periodo d imposta precedente. La trasmissione telematica del semplificato deve essere effettuata entro il 1 agosto

5 Il modello 770/ORDINARIO deve essere utilizzato dagli enti locali sostituti d imposta, e dalle Amministrazioni dello Stato, per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su indennità di esproprio e contributi alle imprese. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 1 agosto Il modello 770/SEMPLIFICATO deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX qualora il sostituto d imposta non sia tenuto a presentare anche il modello 770/ORDINARIO. Il sostituto d imposta tenuto a presentare anche il mod. 770/ORDINARIO, in base alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell anno 2010, deve, peraltro, produrre il mod. 770/SEMPLIFICATO senza i prospetti ST, SV e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del mod. 770/ordinario. Il sostituto d imposta tenuto a presentare anche il mod. 770/ordinario, può, peraltro produrre il mod. 770/semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV e Sx, qualora non abbia operato compensazioni interne ai sensi dell art. 1 del d.p.r. 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al mod. 770/semplificato e quelli relativi al mod. 770/ordinario. Il modello 770 si può suddividere in due parti, infatti viene data facoltà ai sostituti d imposta di suddividere il mod. 770/semplificato, inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV e SX separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST, SV e SX, sempreché non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. In sostanza questa facoltà di suddivisione torna utile negli enti medio grandi laddove gli uffici stipendi elaborano, appunto gli stipendi ma, anche i compensi assimilati (quali compensi ai co.co.co, agli amministratori, ai percettori di gettoni per pubblica funzione non tenuti a fatturarli, mentre le ragionerie elaborano i compensi per lavoro autonomo, professionale o occasionale. Sono tenuti a presentare la dichiarazione mod. 770/2011 Semplificato coloro che nel corso del 2010 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del d.p.r. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del d.p.r. n. 42 del Sono altresì tenuti a presentare la suddetta dichiarazione coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all Inps, all Inpdap, all Ipost e/o premi assicurativi dovuti all Inail. Fra i quali: Le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicurazioni) residenti nel territorio dello stato; Gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello stato; Gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche le università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato 5

6 Le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli art. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell art. 29 del d.p.r. n. 600/1973; Bisogna prestare attenzione, poiché a volte l ente è tenuto a presentare il modello per soggetti ai quali non corrisponde alcun compenso, esclusivamente per comunicare i dati Inail, è il caso ad esempio degli Lsu o dei tirocinanti. 6

7 Il modello 770 semplificato La dichiarazione dei sostituti d imposta, di cui all art. 4 del d.p.r. 22 luglio 1998 n. 322 mod. 770/Semplificato, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi dell art. 3, comma 2, d.p.r. n. 322/1998 e successive modificazioni. Inoltre, la dichiarazione mod. 770 Semplificato non può essere presentata all interno della comunicazione unificata annuale mod. Unico. La composizione del modello è la seguente: Frontespizio - nella prima facciata, l informativa ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; - nella seconda facciata, i riquadri: tipo dichiarazione, dati relativi al sostituto d imposta, domicilio per la notificazione degli atti; - nella terza facciata i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità. Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Le comunicazioni del mod. 770/semplificato, contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l assistenza fiscale e sono così suddivise: - Parte A : Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme; - Parte B : Dati fiscali; - Parte C : Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi; La parte C va compilata relativamente ai campi Inpdap per i dipendenti a tempo indeterminato; relativamente ai campi Indpap ed inps (per la DS) per i dipendenti a tempo determinato, ai campi inps per i co.co.co, ai campi inps o Inpdap per gli amministratori in aspettativa non retribuita per i quali viene versata la contribuzione effettiva ad uno dei due enti. - Parte D : Dati relativi all assistenza fiscale prestata nel 2010, per il periodo d imposta Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, nonché ad altri compensi non significativi per gli enti pubblici. Questa sezione viene utilizzata dagli enti per dichiarare i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo professionale ovvero occasionale. Prospetto SS Contiene i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione; Prospetto ST Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionale regionale e comunale all Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive. Prospetto SV Il prospetto contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale. Prospetto SY 7

8 Il prospetto contiene i dati relativi ai pagamenti a terzi effettuati a fronte di procedure di pignoramento. Prospetto SX Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i crediti nonché i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del d.p.r. n. 445 del 1997 e ai sensi dell art. 17 del d.lgs. n. 241 del Viene data la possibilità al sostituto d imposta (nel caso in cui la dichiarazione precedente contenesse degli errori o fosse incompleta) prima della scadenza dei termini di presentazione, di rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, compilandone una nuova, completa di tutte le sue parti, barrando la casella Correttiva nei termini. Nel caso in cui i termini di presentazione fossero già scaduti, il sostituto d imposta può rettificare o integrare la stessa presentandone una nuova, completa di tutte le sue parti, barrando la casella Dichiarazione integrativa. Quest ultima può essere presentata se la dichiarazione originaria è stata presentata nei termini di scadenza o al massimo entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l applicazione delle sanzioni previste dall art. 13, comma 1, lett. c) del d.lgs n.472 del 1997 (cioè il ravvedimento operoso). La dichiarazione può essere integrata nelle seguenti ipotesi: 1) nel caso di ravvedimento operoso previsto dall art. 13, comma 1, lett. b) del sopra citato decreto, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge; 2) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori o omissioni dalla quale risulti un maggior debito d imposta così come previsto dall art. 2, comma 8 del d.p.r. n. 322 del 1998; 3) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano evidenziato un maggior debito o un minor credito, così come previsto dall art. 2, comma 8-bis del d.p.r. n.322 del 1998.L eventuale credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs n. 241 del L Agenzia in una recente risoluzione ribadisce e chiarisce che non si possono presentare dichiarazioni rettificative a credito oltre l anno successivo. Anche se la giurisprudenza è di tutt altro avviso. Le dichiarazioni fiscali possono essere rettificate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione anche se favorevoli al contribuente. Due recenti pronunce delle commissioni tributarie di merito, ossia la sentenza 26 gennaio 2011, n. 21, della Commissione tributaria provinciale di Milano, e la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia 28 ottobre 2010, n. 116/9/10, si pongono nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare dalla sentenza a sezioni unite n /2002, secondo la quale deve essere consentito al contribuente di ritrattare la dichiarazione affetta da errore, qualora dalla stessa derivi l'assoggettamento a oneri tributari diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono rimanere a suo carico.. Anche se l'agenzia delle entrate, nella risoluzione 20 dicembre 2010, n. 132/E, ha affermato, in relazione alla possibilità di integrare la dichiarazione originaria che si può utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa a favore soltanto entro i termini della dichiarazione dell'anno successivo e che in seguito, secondo l'agenzia, è possibile solamente presentare istanza di 8

9 rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 602/1973, la giurisprudenza ribadisce il diritto per il contribuente di integrare la dichiarazione a proprio favore nel più ampio termine quadriennale. Nella seconda facciata il riquadro Redazione della dichiarazione del frontespizio del mod. 770/SEMPLIFICATO è composto da quattro sezioni che devono essere alternativamente utilizzate a seconda della modalità di presentazione prescelta: La sezione I è riservata ai sostituti d imposta che intendono procedere alla trasmissione integrale del modello 770/Semplificato (frontespizio, Comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilato e/o comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prospetti SS, ST, SV e SX); In particolare, tale sezione dovrà essere compilata: - dal sostituto che sia tenuto a compilare esclusivamente il mod. 770/SEMPLIFICATO. In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni; - dal sostituto che, essendo tenuto alla presentazione del mod. 770/Ordinario e, non avendo effettuato compensazioni interne ai sensi dell art. 1 del d.p.r. 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al mod. 770/Semplificato (ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al mod. 770/Ordinario (redditi di capitale), abbia optato per l invio integrale del mod. 770/SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST, SV e SX). In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione, barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV e SX qualora sia state operate ritenute ed effettuate compensazioni nonché la casella Presenza di modello 770 Ordinario. La sezione II deve essere compilata dai sostituti d imposta che procedono alla trasmissione del mod. 770/Semplificato, con successivo inoltro dei prospetti ST, SV e SX mediante il mod. 770/Ordinario; La sezione III deve essere compilata dai sostituti d imposta che intendono separare il mod. 770/Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV e SX; Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; - che non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. La sezione IV deve essere compilata dai sostituti d imposta che intendono separare il mod. 770/Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti SS, ST, e SX. La dichiarazione deve essere sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell ente cioè dal Sindaco, e inoltre deve essere sottoscritta dal soggetto che effettua il controllo contabile ossia dal revisore contabile (in tal caso nella casella va indicato il codice 1); il codice 2 e il codice 3 non sono significativi per gli enti pubblici. 9

10 I quadri dichiarativi del Mod. 770 semplificato /2011 Nella Parte A il sostituto d imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente, comprensivo del domicilio fiscale al 1 gennaio 2011, occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2010 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché del domicilio fiscale al 1 gennaio Nella Parte B Dati fiscali vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d imposta, quelli assoggettati a tassazione separata. Modello 770 dati fiscali non presenti sul Cud La sezione B, dati fiscali, del modello 770 non è altro che la trasposizione dei campi già compilati e presenti sul modello Cud, al quale si fa espresso rinvio per quanto concerne la compilazione, tuttavia vi sono, proprio nella sezione B del modello 770, alcuni campi contrassegnati da numeri non presenti sul modello Cud. Detti campi contengono informazioni che non sono significative per il percettore, ai fini della relativa ed eventuale dichiarazione, ma sono significative per l agenzia delle entrate, soprattutto ai fini del controllo degli adempimenti del sostituto. Di seguito analizzeremo quelli tra questi campi più significativi per il sostituto ente pubblico, tralasciando appunto quelli che non trovano applicazione e riscontro nel pubblico impiego. Nel punto 7 va indicato l ammontare dell addizionale regionale all Irpef 2009 trattenuta nel 2010 dal sostituto. Nel punto 8 va indicato l ammontare dell addizionale regionale all Irpef 2010 trattenuta nel 2010 al sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2010 già indicato nel precedente punto 6. Nel punto 9 va indicato l ammontare del saldo dell addizionale comunale all Irpef 2009 trattenuta nel 2010 dal sostituto. Infatti il punto 6 (presente anche sul Cud) evidenzia il complesso della addizionale regionale trattenuta nel 2010 dal sostituto, ma come si ricorderà proprio le modalità di ritenuta della addizionale comportano che nello stesso anno si possa verificare di ritenere (per cassa) addizionale di competenza di due annualità differenti, ecco che i tre punti suddetti forniscono all agenzia le informazioni circa la competenza annuale delle addizionali regionali trattenute nel Nel punto 12 va indicato l ammontare dell addizionale comunale all Irpef 2010 trattenuta nel 2010 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del Tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto riportato al punto 10. Come sappiamo l addizionale maturata nel 2010 è stata trattenuta nel corso dello stesso anno dal sostituto, mentre il saldo sarà pagato a rate nel 2011, almeno che non si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro in corso d anno, nel qual caso il saldo addizionale sarà stato trattenuto in unica soluzione: ecco perché il campo 12 sul modello 770. Nel punto 16 va indicato l importo dell addizionale regionale all Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 7 e 8. 10

11 Nel punto 19 va indicato il totale degli importi a saldo dell addizionale comunale all Irpef non trattenuto nel 2010 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 9 e 12. Nel punto 20 va indicato l acconto dell addizionale comunale all Irpef 2010 non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10. Il punto 16 non è altro che l evidenziazione della eventuale sospensione dei versamenti, per eventi eccezionali, della addizionale evidenziata ai punti 7 ed 8 di cui sopra. Lo stesso dicasi per i punti 19 e 20 per quel che concerne le addizionali comunali rispettivamente esposte ai punti 9/12 e 10. Nel punto 73 va indicato l importo dell Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2011 a causa di incapienza in sede di conguaglio. Nel punto 73 del Cud si evidenzia l irpef 2010 che a causa di incapienza del conguaglio sarà trattenuta a rate nel Invece il campo 74 evidenzia il saldo irpef 2009 incapiente in quel conguaglio eventualmente trattenuto a rate dopo il 28 febbraio 2010, in questo modo l agenzia riscontra l effettiva trattenuta delle rateizzazioni per incapienza. Nei punti da 76 a 92 non si fa altro che esplodere il cosiddetto conguaglio riepilogativo, cioè il conguaglio effettuato, per espressa richiesta in tal senso operata dal sostituito quando sia in possesso di altro Cud rilasciato da altro sostituto entro il 12 di gennaio (è il caso, ad esempio, di un precedente rapporto di lavoro ovvero di percezione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). Nei punti suddetti quindi non si fa altro che riportare (compilando tanti quadri quanti sono i Cud di altri sostituti esibiti dal conguagliato) i dati salienti degli altri Cud. Si rammenta in questa sede che gli enti pubblici rilasciano il modello Cud alle seguenti categorie di percettori: - dipendenti; - dipendenti di terzi direttamente pagati dall ente sostituto di imposta (art. 50, comma 1 lett. b)) - borsisti, tirocinanti, ecc. (art. 50, comma 1, lett. c)) - collaboratori coordinati e continuativi (art. 50, comma 1, lett. c-bis)) - compensi per attività intramuraria dei medici ospedalieri (art. 50, comma 1, lett. e)) - componenti commissioni (art. 50, comma 1, lett. f)) - amministratori locali (art. 50, comma 1, lett. g)) - coniugi di dipendenti ai quali viene corrisposto assegno alimentare per sentenza (art. 50, comma 1, lett. m)) Nella ipotesi di conguaglio riepilogativo (fra redditi erogati da soggetti diversi) effettuato dall ente a favore di una delle categorie sopra elencate, al fine di rendere evidenti i redditi appunto erogati da ogni singolo sostituto di imposta, vanno compilati i punti seguenti: Nei punti suddetti vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Nel caso di redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più righi, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto. Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi di cui ai punti 1 e 2 della comunicazione, erogati da un medesimo sostituto, occorrerà compilare due volte i punti suddetti. 11

12 La Parte C è quella sezione che accoglie tutti i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all Inps, all Inpdap e all Ipost nonché l importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali. Le istruzioni relative alla compilazione di tali dati già compresi nel Cud 2011 sono riportate integralmente in Appendice alle istruzioni del modello 770. Gli enti pubblici sono occasionalmente interessati alla sezione 1 dei dati previdenziali Inps, per i contributi alla DL dei lavoratori a tempo determinato e per i contributi versati agli amministratori locali in aspettativa non retribuita (sindaco, in tutti i comuni, assessori, nei comuni con più di abitanti, presidente del consiglio comunale, nei comuni con più di abitanti), quando lavoratori dipendenti del settore privato. Sempre più spesso invece sono interessati alla sezione 2 Collaborazioni coordinate e continuative. Dati assicurativi Inail La sezione dati assicurativi Inail deve essere tenuta in debita considerazione dagli enti locali, poiché a volte comporta la compilazione di un quadro anche per quelle categorie di dipendenti ai quali non viene corrisposto alcun compenso (es. LSU, tirocinanti, ecc.) ma per i quali si versa il premio assicurativo all Inail Parte D Nella Parte D devono essere indicati i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell assistenza fiscale prestata nel corso dell anno 2010 dal sostituto. Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel mod. 770 semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto. L art. 19 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando se necessario l ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d imposta. Questa parte va compilata per indicare tutte le operazioni di conguaglio, anche se effettuate a seguito di: - comunicazioni rettificative e integrative mod ; - comunicazioni (anche integrative) mod pervenute tardivamente; - conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni mod (anche rettificative) pervenute entro i termini; - conguagli tardivi relativi all assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto nel corso dell anno Vanno esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del Per la compilazione dei relativi punti si fa espresso rinvio alle istruzioni al modello 770, non essendoci particolarità da evidenziare per il settore degli enti pubblici, se non la raccomandazione 12

13 di prestare particolare attenzione, quando nel mese di luglio si presta l assistenza fiscale, alla corretta esposizione nel prospetto ST ed SX degli importi compensati, onde evitare poi di essere convocati dalla Agenzia delle entrate per ricostruire gli importi stessi. Compensi lavoro autonomo Il prospetto è dedicato ai compensi di lavoro autonomo abituale (erogati cioè ai soggetti in possesso di partita iva) in tal caso al punto 18 andrà indicato il codice A, ovvero ai compensi di lavoro autonomo occasionale (erogati cioè per prestazioni non continuative ai soggetti non in possesso di partita iva) in tal caso al punto 18 andrà indicato il codice M. Nel punto 21 va indicato il compenso imponibile al netto di iva, il contributo integrativo per la cassa previdenziale non va indicato. Nel punto 22 va indicato l importo, eventualmente corrisposto a professionisti esteri non soggetto a ritenute per regime convenzionale di non doppia imposizione. Nel punto 23 va indicato l importo non soggetto a ritenuta (ma compreso nel punto 21) per effetto di disposizioni agevolative (come per esempio la quota esente nei diritti di autore) Nel punto 24 va indicato l imponibile assoggettato a ritenuta. Nel punto 25 va indicato l importo delle ritenute effettuate. 13

14 Il prospetto SS di riepilogo Il prospetto SS riepiloga i dati contenuti nei prospetti relativi alle certificazioni di lavoro dipendente ed autonomo di cui sopra, la compilazione in effetti è sicuramente automatica (tenuto anche conto che la elaborazione dei dati è ormai informatizzata) e per questo motivo si fa espresso rinvio alle istruzioni al modello 770. Il prospetto ST Anche in questo caso procediamo al commento delle istruzioni limitandoci ad indicare i punti significativi per gli enti pubblici ed eliminando completamente quelli relativi ad adempimenti che non interessano gli enti, come per esempio i punti relativi alla imposta sostitutiva sul Tfr che riguarda il solo settore privato. Abbiamo inoltre introdotto alcune esemplificazioni, relative alla compilazione dei quadri ST ed SX, dato che la corretta compilazione e quadratura tra i suddetti quadri, ormai peraltro agevolata dalla introduzione della colonna 4 al rigo SX1, evita gli incresciosi problemi connessi alla notifica degli avvisi di irregolarità riscontrate nel modello 770. Il prospetto ST deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali all Irpef (nella sezione seconda dello stesso introdotta molto opportunamente quest anno) e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate sulle rivalutazioni del Tfr e sui redditi emersi, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute, trattenute e imposte sostitutive sopra indicate. Da quest anno invece i versamenti delle addizionali comunali saranno esposti nell apposito e dedicato prospetto SV di riepilogo dei relativi versamenti. Qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella Mod. N. posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati. Per i soggetti che, avvalendosi della facoltà di suddividere il mod. 770 SEMPLIFICATO, abbiano trasmesso le sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente si precisa che nel relativo prospetto ST non potranno trovare esposizione codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato. Il sostituto d imposta che provvede alla trasmissione separata delle sole comunicazioni dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dovrà indicare nel relativo prospetto dei versamenti esclusivamente i codici tributo attinenti a ritenute sui redditi appena citati. Il prospetto ST I dati da indicare nel prospetto ST devono riferirsi: alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.p.r. n. 600 del 1973, le somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2011, se riferiti al 2010 nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all Irpef effettuati in forma rateizzata nell anno 2010 con riferimento all anno Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionali all Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2010, nonché le trattenute relative all addizionale regionale all Irpef 14

15 effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato; alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti Irpef, di addizionale regionale all Irpef nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2010 nonché ai relativi versamenti. Devono essere altresì indicati: i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d imposta 2010 effettuati entro la presentazione della dichiarazione; le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2010 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2009 (art. 23, comma 3, del d.p.r. 23 settembre 1973, n. 600). Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali all Irpef effettuati in forma rateizzata nell anno 2011 con riferimento all anno Prospetto ST sezione I Ma vediamo come effettuare la compilazione dei punti della prima sezione, quella cioè dedicata al riepilogo dei versamenti relativi a tributi erariali. Nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall anno di decorrenza dell obbligo di effettuazione del prelievo. Nel punto 2 deve essere riportato l importo: delle ritenute operate; delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell assistenza fiscale. Si precisa che in caso di un importo relativo ad interessi trattenuti a seguito di rateizzazione, deve essere compilato uno specifico rigo. Nella compilazione del punto 2 occorre tenere presente la regola della non esposizione in dichiarazione delle compensazioni verticali, la stessa sarà forse più chiara al lettore sotto quando saranno esposti gli esempi relativi. Si dicono compensazioni verticali interne quelle effettuate tra lo stesso tributo lo stesso codice e lo stesso anno e non si espongono in dichiarazione Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2010, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all importo da versare. Se, invece, l importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento. Si dicono compensazioni verticali esterne quelle tra lo stesso tributo ma diverso codice o diverso anno, dette compensazioni si espongono sempre in dichiarazione Qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2010, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d imposta anticipandone l ammontare 15

16 ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale e comunale all Irpef e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi righi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all Irpef nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni. In tal caso, dovranno essere indicati: nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate; nel punto 4, o 5 il relativo importo utilizzato per le restituzioni; nel punto 7, l importo da versare (anche se pari a zero). Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale o comunale all Irpef a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, rispettivamente, il monte trattenute relativo alla medesima regione o al medesimo raggruppamento di comuni. L importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del prospetto SX mentre l importo utilizzato per le restituzioni (punti 4 e 5 del prospetto ST) deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5. Nel punto 3 della prima sezione va indicato l importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a recuperare. Nei punti 4 e 5 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3. Nel punto 4 va indicato l importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2. In particolare, il sostituto d imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora: abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando: ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all Irpef; importi anticipati dal sostituto stesso; abbia rimborsato crediti di addizionali all Irpef derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna1 del prospetto SX); abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del prospetto SX); abbia a disposizione un credito (ipotesi ormai solo teorica per la totalità quasi degli enti pubblici) derivante dal compenso scaturente dall assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX); abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2009 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 1 del prospetto SX). L importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX); 16

17 risulti un eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2010 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (da indicare nel rigo SX1, colonna 4 del prospetto SX). Attenzione alla compilazione del punto 4 non riguarda le compensazioni effettuate tra irpef ed iva o altro tributo presentando l F24 con saldo zero. Tali compensazioni cd orizzontali nel prospetto ST si espongono come se il versamento fosse effettivamente stato effettuato alla data di trasmissione dell F24. Il credito fruito sarà decurtato nel prospetto RX di unico. Nel punto 5 va indicato esclusivamente l importo dei versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2010 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX1, colonna 4 del prospetto SX. Nel punto 6 va indicato l importo dei crediti d imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2. Nel presente punto (non significativo per gli enti pubblici) non possono essere indicati i crediti d imposta da utilizzare esclusivamente nell ambito del modello di pagamento F24. Inoltre per quanto disposto dall art. 1, commi da 53 a 57, della legge 244/2007, a decorrere dall anno 2008, i crediti d imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive. Nel punto 7 va indicato l importo risultante dalla colonna importi a debito versati del modello di pagamento F24 indipendentemente dall effettuazione di compensazioni esterne (come per esempio quella con l iva a credito, infatti in tal caso al punto 7 l importo si indica come fosse stato versato). In caso di versamenti di ritenute Irpef, addizionali regionali all Irpef, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel punto 8. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione. Nel punto 9 barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso. Per la compilazione del punto 10 devono essere utilizzati i seguenti codici: A se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall art. 2, comma 1, del d.p.r. n. 445 del 1997; B se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.p.r. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2010 erogati entro il 12 gennaio 2011; C nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040; D se il sostituto d imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2010 nel mese di gennaio 2011; E se il sostituto d imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2010 nel mese di febbraio 2011; 17

18 F presenza nella colonna importi a debito versati del modello di pagamento F24 di importi inferiori all unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 5 del prospetto ST; I codici L M N non risultano significativi per gli enti locali; S se nel rigo sono riportati i dati dell ammontare complessivo delle addizionali di Competenza dell anno d imposta corrente; Z nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte. Nel punto 11 deve essere indicato il codice tributo. Per i versamenti effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale, indicare l importo delle ritenute operate nel punto 2, l importo eventualmente utilizzato a scomputo nei punti 4 e 5, l importo delle ritenute versate nel punto 7, il Capitolo nel punto 11, barrare la casella del punto 12 e indicare la data di versamento nel punto 14. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel mod. F24 (es. 3802). Nel punto 13 della seconda sezione deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento. Nel punto 14 va indicata la data del versamento. Prospetto ST sezione II La sezione seconda del prospetto è dedicata al riepilogo dei versamenti relativi alle addizionali regionali effettuati nell anno 2010, è perfettamente identica alla sezione I, tranne l assenza del punto 3, che ovviamente riferendosi a tributi erariali è assente (molto opportunamente l agenzia anziché modificare la numerazione dei punti, ha solo omesso il punto 3) Prospetto SV Il prospetto SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle ritenute di addizionali comunali all Irpef effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti Come sappiamo dal 2008 il versamento dell addizionale comunale all Irpef é attribuito direttamente ai comuni di riferimento (art. 3 del d.m. 5 ottobre 2007 del Ministero dell economia e delle finanze, in attuazione dell art. 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). In attuazione di detta norma, relativamente ai versamenti da effettuare, nella delega di pagamento mod. F24EP devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni beneficiari del versamento dell addizionale. Invece nel prospetto SV l esposizione dei dati di versamento deve essere effettuata in forma aggregata: pertanto, tutte le addizionali comunali versate alla stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibili a diversi comuni ( purtroppo questa modalità di esposizione genera poi confusione nel prospetto SX nella ipotesi di compensazione tra addizionali di comuni diversi o tra addizionali comunali ed altri tributi) Nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più righi per l indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data. Modello 770/2009 semplificato I dati da indicare nel prospetto, SV devono riferirsi: 18

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