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1 Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Sede Nazionale P.zza Armellini, 9/A Roma Tel. 06/ Fax. 06/ polfis@cna.it ISB in Europe Rue Joseph II - B Bruxelles Tel Fax info@isbineurope.eu Divisione Economica e Sociale Politiche fiscali e societarie Circolare n. 3 Roma, 12 aprile 2016 Oggetto: Regime forfetario Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89 (Legge di stabilità 2015) analisi di alcuni degli aspetti rilevanti Sommario 1. PREMESSA QUESTIONI APPLICATIVE DEL REGIME FORFETARIO VARIAZIONE DELL OPZIONE E REVOCA DEL REGIME ORDINARIO REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME: RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI AI LIMITI INDICATI NELL ALLEGATO 4 ALLA LEGGE N. 190 DEL ACQUISTI DI BENI INTRACOMUNITARI REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME: IL COSTO COMPLESSIVO DEI BENI STRUMENTALI NON SUPERI I EURO SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

2 pag Premessa Alla luce delle ultime modifiche operate dalla legge di stabilità per il 2016 nell ambito del nuovo regime forfetario (vedi News 25 febbraio 2016), l Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E per fornire chiarimenti e rispondere ai dubbi sollevati anche dalla CNA, in merito alle modalità applicative del presente regime. Senza entrare nello specifico della predetta circolare, si vogliono illustrare in questa sede gli aspetti che più di altri hanno generato perplessità richiedendo l intervento della stessa Agenzia con la presentazione di appositi quesiti. E bene precisare che il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dall articolo 1, comma 54, della L. n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015). Caratteristica peculiare del regime in esame è la mancata previsione di una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica, così come previsto nei precedenti regimi agevolativi sostituiti dal presente regime forfetario. A riguardo si precisa che i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio cosiddetto dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) o il regime delle nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000) possono continuare ad applicare gli stessi fino a compimento dell intero periodo agevolato, ossia fino a compimento del quinquennio. Ciò significa, a titolo di esempio, che laddove un soggetto abbia iniziato una nuova attività nel 2014 applicando il regime fiscale di vantaggio, ovvero il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dalla legge di stabilità 2015 (riduzione dell imponibile di un terzo per il 2015, applicazione imposta sostitutiva del 5% a decorrere dal 2016) fino al 2018 (cfr. circolare 4 aprile 2016 n. 10/E). Detta possibilità è stata estesa anche a coloro che hanno iniziato l attività nel 2015 (cfr. risoluzione n. 67/E del 2015). 2. Questioni applicative del regime forfetario Come anticipato in premessa, nella presente circolare trovano risposte molte delle questioni sollevate dalla Cna, con la precisazione contenuta nella stessa

3 pag. 3 circolare che, considerate le connessioni con i regimi che hanno preceduto il nuovo regime forfetario, si rinvia, per gli aspetti compatibili, ai chiarimenti contenuti nei numerosi documenti di prassi già emanati al riguardo dall Agenzia delle Entrate Variazione dell opzione e revoca del regime ordinario Viene riconosciuta la possibilità ai soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario, tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016, di revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario (cfr. articolo 1, commi da 111 a 113, legge 208/2015). Tale possibilità derivare dallo specifico dettato normativo contenuto nell articolo 1 del D.P.R. n. 422/1997 che stabilisce che la variazione dell opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. Pertanto, coloro che intendono applicare il nuovo regime forfetario possono procedere alla rettifica dei documenti emessi, nel corso del 2016, con addebito dell imposta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul sito istituzionale dell Agenzia delle Entrate, del presente documento di prassi ossia entro il prossimo 3 giugno 2016 o entro la prima liquidazione IVA successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine. Per correggere gli errori commessi in fattura può essere emessa una nota di variazione, da conservare ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA, che il cessionario/committente dovrà registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa. I soggetti interessati al passaggio di regime possono, dunque, nel lasso temporale indicato, procedere alla sistemazione delle scritture contabili. L indicazione di tale periodo genera però alcune perplessità con riferimento a coloro che all inizio dell anno 2016 credendo di permanere ancora nel regime ordinario hanno provveduto alla liquidazione dell IVA e al versamento della stessa. Si tratta nello specifico dei soggetti che operano la liquidazione mensile dell IVA, per cui alla data del 4 aprile (data pubblicazione della circolare n.

4 pag. 4 10/E) hanno liquidato e versato l IVA relativa ai mesi di riferimento. A riguardo l Agenzia, sentita per le vie brevi, ha confermato che tali soggetti possono accedere comunque al regime forfetario rettificando il proprio comportamento entro il termine previsto e chiedendo a rimborso l IVA già versata, secondo le modalità disciplinate dall articolo 21 del D.P.R. n. 546/92. Non trova attuazione la disposizione contenuta nell articolo 30 del DPR n. 633/1972, dal momento che il soggetto che decide di passare al forfetario non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA. Tale possibilità è riconosciuta, ovviamente, anche ai soggetti con liquidazione trimestrale dell IVA per i quali la presente circolare estende il periodo di riferimento per la rettifica del proprio comportamento alla prima liquidazione IVA successiva ai 60 giorni previsti, se la stessa scade dopo il predetto termine. Sentita a riguardo l Agenzia, per le vie brevi, sembrerebbe pacifico ritenere che laddove un soggetto trimestrale proceda alla liquidazione dell IVA prevista per il 16 maggio 2016 con riferimento al primo trimestre di riferimento, anteriore dunque al termine del 3 giugno previsto dalla circolare, ha tempo fino alla prima liquidazione IVA successiva e dunque fino al 16 agosto 2016 per rettificare il proprio comportamento. Si consiglia, tuttavia, in presenza dei requisiti previsti dal regime forfetario di non procedere alla liquidazione IVA del 16 maggio e di mettere in campo tutti i comportamenti atti a rettificare il regime ordinario. I soggetti interessati, in presenza dei requisiti richiesti, possono applicare le disposizioni agevolative stabilite dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 65, L. n. 190/2014), per il periodo residuale al compimento del quinquennio dall inizio dell attività. Anche coloro che nel 2014, in possesso dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, hanno optato per il regime ordinario possono accedere al regime forfetario. In tal caso possono revocare l opzione effettuata e applicare, dal 2016, il regime forfetario con l applicazione dell imposta sostitutiva al 5%, fino al quinquennio agevolato, ossia fino al 2018, come disposto dal richiamato comma Requisiti di accesso al regime: ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati nell allegato 4 alla legge n. 190 del 2014 Una novità del nuovo regime forfetario rispetto ai precedenti regimi, che prevedevano un limite di accesso unico per tutte le attività, è rappresentata dalla vo-

5 pag. 5 lontà del legislatore di proporzionare la soglia di accesso al tipo di attività svolta, nella logica che i diversi tipi di attività hanno proficuità differenti. Pertanto, la verifica dei limiti dei ricavi o compensi ai fini dell accesso o della permanenza nel regime, a partire dal periodo d imposta 2016, va fatta con riferimento ai nuovi valori in vigore dal 1 gennaio 2016, in base al codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata. Nel caso in cui un soggetto eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, l accesso o la permanenza al regime è determinata dal limite di ricavi o compensi più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate (circolare n. 6/E del 2015). Per la verifica dell eventuale superamento del limite di ricavi o compensi realizzati, bisogna tener conto del regime contabile applicato nell anno di riferimento. Di conseguenza chi operava in contabilità ordinaria deve calcolare l ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi ha applicato il regime fiscale di vantaggio deve utilizzare il criterio di cassa Acquisti di beni intracomunitari I soggetti che applicano il regime forfetario sono tenuti ad assolvere agli adempimenti connessi agli acquisti di beni intracomunitari, disciplinati dall articolo 38, comma 5, lettera c) del D.L. n. 331/1993, solamente nell ipotesi in cui tali acquisti superino il limite dei euro, dal momento che assumono rilevanza in Italia. In tale ipotesi, dunque, il cessionario che applica il regime forfetario è tenuto alla: - iscrizione al VIES; - integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, indicando l aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, senza diritto alla detrazione dell iva relativa; - compilazione dell elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (c.d. Intrastat). Resta bene inteso che per gli acquisti da Paesi comunitari inferiori ai

6 pag. 6 euro, l Iva è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, di conseguenza, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l applicazione dell imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia Requisiti di accesso al regime: il costo complessivo dei beni strumentali non superi i euro Ai fini del calcolo del limite dei euro rilevano: - per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; - per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale di cui all articolo 9 del TUIR, alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; - per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. La verifica del predetto limite riferito all acquisto dei beni strumentali, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, avviene sulla base del costo sostenuto al netto dell imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione. La presente circolare n. 10/E precisa che i beni utilizzati promiscuamente per l esercizio dell impresa, arte o professione e per l uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR. Viene precisato, inoltre, che si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia) per i quali non devono essere presi a riferimento i limiti di deducibilità previsti dai suddetti articoli. In ossequio alle disposizioni stabilite dalla legge di stabilità per il 2015 viene previsto che gli immobili, a qualsiasi titolo, non vanno considerati ai fini del regime forfetario. Pertanto, il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell impresa o dell attività di lavoro autonomo.

7 pag Semplificazioni e adempimenti I soggetti che applicano il regime forfetario hanno un consistente vantaggio contabile dal momento che sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, salvo l obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Sono, inoltre, esclusi dall applicazione degli studi di settore e dei parametri. Tali soggetti non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all atto del pagamento, la relativa ritenuta d acconto. I dati relativi a tali emolumenti devono essere indicati nel quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2016-PF nei righi RS371, RS372 ed RS373, facendo riferimento ai redditi e compensi pagati nel periodo d imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata. Un caso può essere quello, ad esempio, di un soggetto percipiente che sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica. A fronte dell esclusione dei soggetti forfettari dagli studi di settore, il provvedimento direttoriale del 29 gennaio 2016 ha previsto specifici obblighi informativi a loro carico relativamente all attività svolta. In particolare, i soggetti forfettari devono dichiarare, cumulativamente, le informazioni relative al tipo di attività svolta, quali le informazioni relative ai lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i compensi corrisposti e quanto altro, indicate nei righi da RS374 a RS378, per l attività d impresa, e nei righi da RS379 a RS381, per quella di lavoro autonomo, del modello UNICO 2016 PF. I ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfetario, data l esiguità della misura dell imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d acconto. Tuttavia, nell ipotesi in cui il soggetto forfettario abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l errore, le stesse potranno essere richieste a rimborso con le modalità di cui all articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973, ovvero in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d imposta. In tal caso, in analogia con il regime fiscale di vantaggio di cui all articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge

8 pag. 8 6 luglio 2011, n. 98, l importo totale delle ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi afferenti al regime forfetario, andrà indicato per il periodo d imposta 2015, nel rigo RS40 del modello UNICO 2016-PF, denominato ritenute regime di vantaggio casi particolari, e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41 Ritenute consorzio. (GA/Regime_forfetario)

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