REGOLAMENTO DELLA GALENICA FONDAZIONE DI PREVIDENZA Berna, 1 gennaio 2014

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1 REGOLAMENTO DELLA GALENICA FONDAZIONE DI PREVIDENZA Berna, Galenica Fondazione di previdenza, un istituzione di previdenza del Gruppo Galenica

2 SOMMARIO ABBREVIAZIONI 6 OSSERVAZIONI A MARGINE 7 DEFINIZIONI 7 BASI GIURIDICHE E SCOPO 8 ARTICOLO 1 BASI GIURIDICHE 8 ARTICOLO 2 BASI STATUTARIE 8 ARTICOLO 3 SCOPO GENERALE E CAMPO DI APPLICAZIONE 8 ARTICOLO 4 OBIETTIVO DI PREVIDENZA 8 ARTICOLO 5 GARANZIA MINIMA 8 CONDIZIONI E LIMITAZIONI DELL ASSICURAZIONE 8 ARTICOLO 6 COPERTURA ASSICURATIVA 8 ARTICOLO 7 RISERVE PER RAGIONI DI SALUTE 9 ARTICOLO 8 CONSEGUENZA DELLA RISERVA PER RAGIONI DI SALUTE 9 ARTICOLO 9 INIZIO DELL'ASSICURAZIONE 10 ARTICOLO 10 TERMINE DELL'ASSICURAZIONE 10 ARTICOLO 11 ASSICURAZIONE IN CASO DI CONGEDO NON RETRIBUITO 10 COMUNICAZIONI, DIRITTI E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE 10 ARTICOLO 12 OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL ASSICURATO APPENA REGISTRATO 10 ARTICOLO 13 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE GENERALI 11 ARTICOLO 14 VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI INFORMAZIONE GENERALE 11 ARTICOLO 15 OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL IP 11 SALARI 12 ARTICOLO 16 SALARIO DI BASE 12 ARTICOLO 17 DEDUZIONE DI COORDINAMENTO 12 ARTICOLO 18 SALARIO ASSICURATO 12 ARTICOLO 19 MANTENIMENTO DEL SALARIO ASSICURATO 12 ARTICOLO 20 SALARIO DI BASE DETERMINANTE 13 FINANZIAMENTO 13 ARTICOLO 21 FONDI DELL IP 13 ARTICOLO 22 OBBLIGO CONTRIBUTIVO 13 ARTICOLO 23 CONTRIBUTO TOTALE 14 ARTICOLO 24 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO TOTALE 14 ARTICOLO 25 RIPARTIZIONE TRA ASSICURATI E DATORE DI LAVORO 14 ARTICOLO 26 PIANO DI RISPARMIO SUPPLEMENTARE 14 ARTICOLO 27 ACQUISTO DI PRESTAZIONI 14 ARTICOLO 28 ACQUISTO PER PENSIONAMENTO ANTICIPATO 14 ARTICOLO 29 LIMITAZIONI DI ACQUISTO 15 ARTICOLO 30 VERSAMENTI DEL DATORE DI LAVORO 15 ARTICOLO 31 IMPIEGO DEI FONDI E ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI 15 DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI 16 ARTICOLO 32 PRESTAZIONI ASSICURATE 16 ARTICOLO 33 FORMA DELLE PRESTAZIONI 16 2

3 ARTICOLO 34 ADEGUAMENTO DELLE RENDITE 16 ARTICOLO 35 LIQUIDAZIONE IN CAPITALE 16 ARTICOLO 36 CONSENSO DEL PARTNER 16 ARTICOLO 37 CONDIZIONI PER IL VERSAMENTO DELLE PRESTAZIONI 17 ARTICOLO 38 RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI 17 ARTICOLO 39 LUOGO DEL PAGAMENTO 17 ARTICOLO 40 PRESTAZIONI DISCREZIONALI 17 ARTICOLO 41 PRESCRIZIONE 17 COORDINAMENTO 18 ARTICOLO 42 NORME DI COORDINAMENTO 18 ARTICOLO 43 AZIONE CRIMINALE 18 ARTICOLO 44 CESSIONE E COSTITUZIONE IN PEGNO 18 ARTICOLO 45 SURROGAZIONE 19 CAPITALE DI PREVIDENZA 19 ARTICOLO 46 CAPITALE DI PREVIDENZA 19 ARTICOLO 47 CAPITALE DI VECCHIAIA 19 ARTICOLO 48 CAPITALE SUPPLEMENTARE 19 ARTICOLO 49 REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI PREVIDENZA 20 ARTICOLO 50 LIMITAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CAPITALE DI PREVIDENZA 20 PRESTAZIONI DI VECCHIAIA 20 ARTICOLO 51 PENSIONAMENTO ORDINARIO SECONDO REGOLAMENTO 20 ARTICOLO 52 DATA DEL PENSIONAMENTO 20 ARTICOLO 53 NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO A UNA RENDITA DI VECCHIAIA 20 ARTICOLO 54 AMMONTARE DELLA RENDITA DI VECCHIAIA 20 ARTICOLO 55 LIQUIDAZIONE IN CAPITALE 21 ARTICOLO 56 RENDITA TRANSITORIA 21 PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ 21 ARTICOLO 57 CONCETTO DI INVALIDITÀ 21 ARTICOLO 58 GRADO DI INVALIDITÀ 21 ARTICOLO 59 CAMBIAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITÀ 21 ARTICOLO 60 DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ 22 ARTICOLO 61 NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA DI INVALIDITÀ 22 ARTICOLO 62 DISTURBI ORGANICI NON OGGETTIVABILI 22 ARTICOLO 63 INIZIO DEL PAGAMENTO DELLA RENDITA 22 ARTICOLO 64 CALCOLO DELLE PRESTAZIONI 23 ARTICOLO 65 AMMONTARE DELLA RENDITA DI INVALIDITÀ 23 ARTICOLO 66 LIMITAZIONI AI DIRITTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO IN CASO DI INVALIDITÀ 23 ARTICOLO 67 ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 23 PRESTAZIONI DI DECESSO 24 ARTICOLO 68 PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL PARTNER CONVIVENTE 24 ARTICOLO 69 NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA PER IL PARTNER 24 ARTICOLO 70 AMMONTARE DELLA RENDITA PER IL PARTNER 24 ARTICOLO 71 CAPITALE SUPPLEMENTARE IN CASO DI DECESSO 24 ARTICOLO 72 RENDITA PER SUPERSTITI PER IL PARTNER SOTTO FORMA DI LIQUIDAZIONE IN CAPITALE 24 ARTICOLO 73 PAGAMENTO IN CASO DI (NUOVO) MATRIMONIO O (NUOVA) CONVIVENZA 25 ARTICOLO 74 DIRITTO AL CAPITALE DI DECESSO 25 ARTICOLO 75 CERCHIE DEGLI AVENTI DIRITTO 25 ARTICOLO 76 AMMONTARE DEL CAPITALE DI DECESSO 25 3

4 ARTICOLO 77 DIRITTI DEI CONIUGI DIVORZIATI 25 RENDITA PER I FIGLI 26 ARTICOLO 78 CONCETTO DI FIGLIO 26 ARTICOLO 79 LIMITE D ETÀ 26 ARTICOLO 80 NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA PER I FIGLI 26 ARTICOLO 81 AMMONTARE DELLA RENDITA PER I FIGLI 26 COSTITUZIONE IN PEGNO E PRELIEVO ANTICIPATO (PROPRIETÀ ABITATIVA)26 ARTICOLO 82 COSTITUZIONE IN PEGNO E PRELIEVO ANTICIPATO 26 DIVORZIO 27 ARTICOLO 83 TRASFERIMENTO A SEGUITO DI DIVORZIO 27 PRESTAZIONE DI USCITA 27 ARTICOLO 84 DIRITTO ALLA PRESTAZIONE DI USCITA 27 ARTICOLO 85 BASI DI CALCOLO 27 ARTICOLO 86 ENTITÀ E SCADENZA 27 ARTICOLO 87 INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE DI USCITA 28 ARTICOLO 88 TRASFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI USCITA 28 ARTICOLO 89 VERSAMENTO IN CONTANTI 28 ARTICOLO 90 ESTINZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE 28 ORGANIZZAZIONE DELL IP E INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO 29 ARTICOLO 91 ORGANIZZAZIONE DELL IP 29 ARTICOLO 92 INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO DELL IP 29 LIQUIDAZIONE TOTALE, LIQUIDAZIONE PARZIALE E INTEGRAZIONE 29 ARTICOLO 93 LIQUIDAZIONE TOTALE 29 ARTICOLO 94 LIQUIDAZIONE PARZIALE 29 ARTICOLO 95 INTEGRAZIONE 29 SOTTOCOPERTURA E MISURE DI RISANAMENTO 30 ARTICOLO 96 SOTTOCOPERTURA 30 ARTICOLO 97 MISURE DI RISANAMENTO 30 ARTICOLO 98 LIMITAZIONI DEI DIRITTI CONTEMPLATI NEL REGOLAMENTO IN CASO DI SOTTOCOPERTURA DELL IP 30 DISPOSIZIONI FINALI 30 ARTICOLO 99 ASPETTATIVE 30 ARTICOLO 100 ADEGUAMENTI, LACUNE E INTERPRETAZIONE 30 ARTICOLO 101 CONTROVERSIE 31 ARTICOLO 102 FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE 31 ARTICOLO 103 ENTRATA IN VIGORE 31 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 31 ARTICOLO 104 ALIQUOTE DI CONVERSIONE PER LE DONNE NATE TRA IL 1950 E IL 1952 E UOMINI NATI TRA IL 1949 E IL

5 APPENDICE 1: TABELLA D ACQUISTO, RENDITA DI VECCHIAIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO 32 APPENDICE 2: TABELLA D ACQUISTO, PENSIONAMENTO ANTICIPATO 33 APPENDICE 3: TABELLA D'ACQUISTO, CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE 34 APPENDICE 4: BASI TECNICHE E ALIQUOTE DI CONVERSIONE 35 APPENDICE 5: ALIQUOTE DI CONVERSIONE ASSICURATI NATI TRA IL 1949 IL APPENDICE 6: TABELLA D ACQUISTO, RENDITA TRANSITORIA 38 APPENDICE 7: DEFINIZIONE DEL SALARIO VARIABILE 39 5

6 ABBREVIAZIONI AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti LAVS Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Datore di lavoro Galenica SA e società collegate (in stretta relazione a livello economico e finanziario) LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità AELS Associazione europea di libero scambio UE Unione europea LFLP Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità AI Assicurazione di invalidità LAI Legge federale sull assicurazione per l invalidità LAM Legge federale sull assicurazione militare CO Codice delle obbligazioni LUD Legge federale sull unione domestica registrata di coppie omosessuali Regolamento Regolamento di previdenza per l IP Consiglio di fondazione dell IP Organo supremo dell IP LAINF Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni IP Galenica Fondazione di previdenza (l abbreviazione IP significa istituto di previdenza) CC Codice civile svizzero 6

7 OSSERVAZIONI A MARGINE 1 Il presente regolamento si rivolge ai soggetti di ambo i sessi. La limitazione alla forma maschile è dovuta esclusivamente a ragioni di leggibilità. 2 I termini «salario» e «rendita» vengono usati nel presente regolamento rispettivamente con il significato di «salario annuo» e «rendita annua». DEFINIZIONI 1 Il termine «assicurato» nel prosieguo indica una persona assicurata attraverso l IP ai sensi del presente regolamento, la quale non è individuabile quale beneficiario né quale beneficiario interessato da misure di reintegrazione. 2 Il termine «avente diritto» nel prosieguo indica il titolare di diritti e doveri risultanti dal proprio stato ai sensi del presente regolamento. 3 Il termine «beneficiario» nel prosieguo indica una persona che percepisce una prestazione di vecchiaia, invalidità o decesso dall IP. 4 Il termine «beneficiario interessato da misure di reintegrazione» nel prosieguo indica un beneficiario soggetto a misure di reintegrazione ai sensi della Legge federale sull assicurazione per l invalidità. 5 Il termine «beneficiario interno interessato da misure di reintegrazione» nel prosieguo indica un beneficiario soggetto a misure di reintegrazione che percepisce una prestazione di invalidità dell IP. 6 Il termine «beneficiario esterno interessato da misure di reintegrazione» nel prosieguo indica beneficiario soggetto a misure di reintegrazione che percepisce una prestazione di invalidità da un altro istituto di previdenza. 7 Il termine «caso di previdenza» indica l insorgere di uno dei tre rischi coperti dall IP, vale a dire il raggiungimento dell età di pensionamento, il decesso e l invalidità. 8 Il termine «persona parzialmente invalida» e «parzialmente invalido» nel prosieguo indica un beneficiario in grado di esercitare un attività lucrativa parziale. Le persone parzialmente invalide sono considerate assicurate per la loro restante abilità al lavoro. Tutti i valori di riferimento menzionati nel presente regolamento vengono ridotti in misura proporzionale al diritto alla rendita. 9 Il termine «partner registrato» indica una persona dello stesso sesso dell assicurato o del beneficiario, con cui quest ultimo ha costituito ufficialmente un unione domestica ai sensi della Legge sull unione domestica registrata (LUD). Nell applicazione del presente regolamento di previdenza è prevista l equiparazione delle seguenti persone o azioni: a. il/la partner registrato/a e il/la coniuge; b. la registrazione dell unione domestica e il matrimonio; c. lo scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata e il divorzio. 10 Il termine «rendita versata dall AI» nel prosieguo indica l intera prestazione di rendita dell AI. In caso di calcolo misto da parte dell AI (componente remunerata / componente non remunerata) il termine «rendita versata dall AI» ai sensi del presente regolamento corrisponde alla quota proporzionale a copertura dell attività lucrativa remunerata. 11 Il termine «persona che vive sola» nel prosieguo indica assicurati o beneficiari con stato civile celibe/nubile, divorziato/a o vedovo/a. 7

8 BASI GIURIDICHE E SCOPO Articolo 1 Basi giuridiche 1 L IP è stata costituita mediante atto pubblico del 22 ottobre L IP è iscritta nel registro di commercio del Canton Berna e nel registro della previdenza professionale della Confederazione. 3 L IP è sottoposta alla vigilanza dell Autorità bernese di sorveglianza delle istituzioni di previdenza e delle fondazioni (ABSPF). Articolo 2 Basi statutarie 1 Il presente regolamento si fonda sull art. 2.3 dello statuto dell IP. 2 Il Consiglio di fondazione dell IP provvede all applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Articolo 3 Scopo generale e campo di applicazione Scopo dell IP è l assicurazione dei collaboratori del datore di lavoro nonché dei loro superstiti contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso, attraverso le prestazioni citate nel presente regolamento. Articolo 4 Obiettivo di previdenza 1 L IP mira, integrando la rendita completa AVS e senza un piano di risparmio supplementare, di raggiungere un obiettivo di previdenza del 70% dell ultimo salario di base alla data del pensionamento ordinario. 2 A tal fine l IP applica un sistema di finanziamento individuale strutturato in maniera tale che un assicurato aderente dopo il compimento del 24 anno di età, con un normale andamento salariale e una remunerazione media del capitale di previdenza corrispondente al tasso d interesse tecnico, possa raggiungere il massimo obiettivo previdenziale all età ordinaria di pensionamento. 3 Tale obiettivo previdenziale massimo non costituisce una garanzia di prestazione. Articolo 5 Garanzia minima Ai sensi della LPP, l IP assicura una previdenza oltre i requisiti minimi di legge. In ogni caso vengono garantite le prestazioni minime previste dalla LPP. CONDIZIONI E LIMITAZIONI DELL ASSICURAZIONE Articolo 6 Copertura assicurativa 1 I collaboratori del datore di lavoro sono assicurati tramite l IP dal 1 gennaio successivo al compimento del 17 anno di età. 2 Le seguenti persone non assicurate: a. i collaboratori con un salario di base non superiore a 1,5 volte la rendita minima AVS. Per gli assicurati parzialmente invalidi e parzialmente pensionati nonché per i collaboratori impiegati a tempo parziale presso diversi datori di lavoro del Gruppo Galenica, tale soglia di assoggettamento viene calcolata proporzionalmente al grado di occupazione; 8

9 b. i collaboratori assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato non superiore a tre mesi (ove il rapporto di lavoro fosse prorogato oltre tale termine, l assicurazione decorre dalla data dell accordo di proroga); c. i collaboratori invalidi per almeno il 70% ai sensi dell AI nonché i beneficiari esterni interessati da misure di reintegrazione; d. i collaboratori per i quali il datore di lavoro non è soggetto al versamento di contributi AVS; e. i collaboratori che in Svizzera svolgono un attività a tempo determinato, che beneficiano di sufficienti misure previdenziali all estero, nella misura in cui la domanda per l esonero dell assicurazione sia presentata dal collaboratore stesso. In tale contesto, restano ferme le norme di coordinamento dei regolamenti UE. Articolo 7 Riserve per ragioni di salute 1 Laddove l entrata nell IP avvenga in un periodo in cui l assicurato non dispone della sua piena capacità lavorativa, l IP, nel quadro di quanto consentito dalla legge e alle sottostanti condizioni, formula una o più riserve per ragioni di salute in caso di copertura dei rischi di invalidità e decesso. 2 In tal senso l IP chiede agli assicurati di compilare un questionario sulla salute o, ove necessario, di sottoporsi a una visita medica. Il riassicuratore dell IP può formulare delle riserve per ragioni di salute anche indipendentemente dal procedimento interno dell IP e secondo le proprie condizioni. 3 L assicurato commetterà una violazione della dichiarazione obbligatoria qualora non compili il questionario sulla salute, fornisca risposte imprecise o incomplete alle domande pertinenti o non si sottoponga al controllo medico imposto. Tale fattispecie comporta la formulazione di una riserva per ragioni di salute. 4 L IP formula riserve per ragioni di salute in via retroattiva alla data di entrata e ne dà notizia all assicurato entro quattro settimane a partire dalla seguente data in cui: a. riceve le raccomandazioni del medico di fiducia; b. riceve i requisiti del riassicuratore di competenza; c. l IP viene a conoscenza con sicurezza della violazione della dichiarazione obbligatoria, ossia non appena ne accerta l esistenza senza alcun dubbio. 5 Se del caso l IP riprende le riserve per ragioni di salute formulate dall istituto di previdenza precedente computando alla nuova riserva il periodo di riserva già trascorso in tale istituto di previdenza. Articolo 8 Conseguenza della riserva per ragioni di salute 1 In presenza di una riserva per ragioni di salute, le prestazioni vengono ridotte alle prestazioni minime come contemplato dalla LPP. 2 La riserva per ragioni di salute ha una validità massima di cinque anni. Gli acquisti effettuati utilizzando la prestazione di uscita apportata non sono interessati dalle riserve per ragioni di salute. 3 Qualora si manifesti un rischio durante il periodo delle riduzioni, la riduzione viene prolungata oltre la durata della riserva. 4 Le riduzioni delle prestazioni di vecchiaia sono consentite solamente se il diritto a prestazioni di invalidità è stato avanzato almeno 10 anni prima del pensionamento ordinario. 9

10 Articolo 9 Inizio dell assicurazione L assicurazione decorre dal giorno in cui l assicurato inizia o dovrebbe iniziare un lavoro conformemente al suo contratto di lavoro, ma, in ogni caso, non appena si avvia lungo il tragitto per recarsi al posto di lavoro. Articolo 10 Termine dell assicurazione 1 L assicurazione con l IP termina: a. se il salario di base è inferiore a 1,5 volte la rendita minima AVS (in caso di un progressivo prelievo anticipato della rendita, di invalidità parziale o di occupazione a tempo parziale presso diversi datori di lavoro del Gruppo Galenica, la soglia viene adeguata alla restante attività); b. in caso di uscita dall IP; c. qualora le prestazioni nel caso di previdenza vengano versate interamente sotto forma di capitale. 2 Se l assicurato non passa a un nuovo istituto di previdenza, la copertura dei rischi di decesso e invalidità resta in vigore per un mese dal termine dell assicurazione. 3 Sono fatte salve le disposizioni del presente regolamento per beneficiari interni interessati da misure di reintegrazione. Articolo 11 Assicurazione in caso di congedo non retribuito 1 In caso di congedo non retribuito un assicurato che non è più soggetto alla previdenza professionale ai sensi del presente regolamento può farsi assicurare su base volontaria presso l IP nella stessa misura finora prevista: a. previdenza professionale globale o b. esclusivamente prestazioni di vecchiaia o c. esclusivamente prestazioni in caso di invalidità e decesso. 2 Questa assicurazione esterna, che la cui durata massima è un anno, decorrerà dal primo giorno del congedo non retribuito. 3 L obbligo di contribuzione riguarda esclusivamente l assicurato esterno. 4 L assicurazione esterna viene disciplinata attraverso un accordo separato. COMUNICAZIONI, DIRITTI E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE Articolo 12 Obbligo di informazione del nuovo assicurato 1 Al momento dell affiliazione all IP, l assicurato provvede a trasferire immediatamente all IP la prestazione di uscita percepita dall istituto di previdenza del precedente datore di lavoro nonché tutti gli averi sotto forma di polizze o conti di libero passaggio. 2 L assicurato deve fornire all IP tutte le informazioni riguardanti la propria situazione previdenziale, segnatamente: a. l importo/gli importi da trasferire all IP ai sensi del capoverso 1, in particolare l importo del suo avere di vecchiaia nonché i dati di contatto degli istituti di previdenza che devono eseguire un trasferimento; b. l importo della prestazione di uscita all età di 50 anni dopo il 31 dicembre 1994; 10

11 c. l importo della prestazione di uscita in caso di matrimonio, qualora sia stato contratto dopo il 31 dicembre 1994; d. l importo della prima prestazione di uscita conosciuta a partire dal 1 gennaio 1995 inclusa la data in cui è stata calcolata; e. l importo dei prelievi anticipati non ancora rimborsati e le costituzioni in pegno correnti, ove presenti, nonché la data dell ultimo prelievo anticipato; f. eventuali riserve per ragioni di salute da parte dei precedenti istituti di previdenza unitamente alla relativa data di entrata in vigore; g. eventuali limitazioni alla sua capacità lavorativa. 3 L assicurato deve informare immediatamente l IP se all inizio dell assicurazione non risulta abile al lavoro secondo quanto previsto dal presente regolamento. Tale notifica è obbligatoria soprattutto se l assicurato percepisce prestazioni AI o ha presentato la corrispondente domanda all AI, se percepisce le indennità giornaliere dell assicurazione malattia e infortuni o se per motivi medici è totalmente o parzialmente inabile al lavoro. Articolo 13 Obblighi di informazione generali 1 Gli assicurati, i beneficiari o gli aventi diritto a prestazioni di qualsiasi tipo (vecchiaia, invalidità, decesso) sono tenuti a fornire all IP di propria iniziativa, direttamente o attraverso il datore di lavoro, tutte le informazioni e i documenti richiesti ai fini dell applicazione del presente regolamento. 2 In particolare, devono comunicare all IP quanto prima qualsiasi variazione del loro stato civile o della loro situazione personale (cambiamento di indirizzo, matrimonio, unione domestica registrata, convivenza, divorzio, vedovanza, prova di esistenza in vita e così via) o le prestazioni percepite da terzi. 3 Inoltre, i beneficiari devono informare immediatamente l IP di qualsiasi nascita, adozione, riconoscimento nonché decesso di un figlio e indicare se i figli in età compresa tra i 20 e i 25 seguono una formazione professionale o l hanno terminata. 4 Anche il datore di lavoro è tenuto a trasmettere immediatamente all IP tutte le informazioni e i dati necessari per l applicazione del presente regolamento e che ha ricevuto dai collaboratori o per altre vie. Articolo 14 Violazione dell obbligo di informazione generale L IP rinvia la copertura assicurativa o il versamento delle prestazioni, li riduce, sospende o sopprime, se l assicurato, il beneficiario o l avente diritto non ha adempiuto ai suoi obblighi di informazione o si è rifiutato di presentare i documenti originali comprovanti il suo diritto a dette prestazioni. Articolo 15 Obbligo di informazione dell IP 1 Quando un assicurato entra nell IP, quest ultima gli consegna un certificato di previdenza e gli fornisce il presente regolamento. 2 L IP notifica per iscritto a ogni beneficiario o avente diritto la nascita di un diritto alla prestazione. 3 Una volta l anno l IP deve: a. consegnare all assicurato un certificato di assicurazione contenente i suoi diritti individuali. Il calcolo dei diritti avviene nella modalità indicata nel presente regolamento. In caso di scostamenti del certificato di assicurazione dal presente regolamento, quest ultimo avrà carattere vincolante; b. informare gli assicurati e i beneficiari in merito alla propria organizzazione,il proprio finanziamento e la composizione del Consiglio di fondazione nonché fornire i nomi e le funzioni del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, dell ufficio di revisione e dei gestori patrimoniali. 4 Su richiesta devono essere forniti agli assicurati il conto annuale e il rapporto annuale. Inoltre, l IP su richiesta deve rendere noti il rendimento del capitale, lo sviluppo del rischio attuariale, i costi 11

12 amministrativi, le basi di calcolo per il capitale di copertura, le ulteriori riserve e il grado di copertura. Tali informazioni si basano sull ultimo rapporto del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. SALARI Articolo 16 Salario di base 1 Il salario di base consta di quanto segue: a. il salario fisso, soggetto all AVS sulla base dell effettivo salario orario, giornaliero o mensile dell assicurato al 1 gennaio dell anno in corso o alla data della sua entrata nell IP; b. la componente salariale variabile stabilita nell Appendice 7 costituita da bonus di performance e partecipazioni agli utili ad esclusione dei long term incentives definiti nel regolamento del personale. 2 Non sono incluse altre componenti salariali. Lo stesso vale per il reddito da ore di straordinario, redditi occasionali e compensi irregolari quali indennità pasti, indennità di residenza, indennità per veicoli, indennità per missioni all estero, nonché indennizzi e prestazioni analoghe. Non si tiene neanche conto di un salario eventualmente appena percepito da un beneficiario interno interessato da misure di reintegrazione. 3 Il salario di base massimo assicurabile equivale a trenta volte la rendita completa massima dell AVS. Articolo 17 Deduzione di coordinamento 1 La deduzione di coordinamento è pari a 80/65 della rendita completa minima dell AVS. 2 In caso di pensionamento parziale, invalidità parziale o occupazione a tempo parziale presso diversi datori di lavoro del Gruppo Galenica, la deduzione di coordinamento viene stabilita in misura proporzionale al grado di occupazione. Articolo 18 Salario assicurato 1 Il salario assicurato corrisponde al salario di base meno la deduzione di coordinamento. 2 Il salario assicurato ammonta come minimo al 150% della rendita completa minima dell AVS meno la deduzione di coordinamento. 3 Il salario assicurato verrà adeguato a ogni variazione del salario di base. Articolo 19 Mantenimento del salario assicurato 1 Gli assicurati che non percepiscono ancora prestazioni di vecchiaia, in caso di riduzione del salario a partire dal 58 anno di età, possono richiedere che l ultimo salario assicurato venga mantenuto fino al pensionamento ordinario secondo regolamento. Il salario può essere decurtato al massimo del 50%. 2 Le modalità di mantenimento dell ultimo salario assicurato vengono disciplinate in un accordo separato. 12

13 Articolo 20 Salario di base determinante 1 Il salario di base determinante ai fini dell applicazione delle norme di coordinamento è pari: a. al salario di base dell assicurato alla data della decisione AI; b. all ultimo salario di base soggetto a contribuzione presso l IP, qualora l assicurato non percepisca più un salario; c. al salario di base dell assicurato al momento del decesso. 2 I valori riportati al capoverso 1 sono soggetti a un aumento pari all assegno familiare percepito fino alla data in questione. 3 Le modifiche del salario stabilite per iscritto prima dell entrata in vigore della decisione AI o del giorno del decesso sono considerate. FINANZIAMENTO Articolo 21 Fondi dell IP L IP viene finanziato mediante: a. i contributi degli assicurati; b. i contributi del datore di lavoro; c. i versamenti e gli acquisti degli assicurati, incluse le prestazioni di entrata; d. i versamenti e le liberalità del datore di lavoro; e. i proventi generati dal patrimonio. Articolo 22 Obbligo contributivo 1 L assicurato e il datore di lavoro versano i contributi all IP dall inizio alla fine dell assicurazione, ma al massimo a seconda del caso: a. fino alla fine del mese in cui l assicurato è deceduto; b. fino alla nascita del diritto a una rendita di vecchiaia completa, ma al massimo fino all età ordinaria di pensionamento secondo regolamento; c. fino all inizio dell esonero dal pagamento dei contributi conformemente al presente regolamento. 2 Gli assicurati i cui rapporti di lavoro si estendono oltre l età ordinaria di pensionamento regolamentare possono richiedere di proseguire il versamento dei contributi. L'obbligo di contribuzione del datore di lavoro viene meno contestualmente a quello dell assicurato al termine del rapporto di lavoro. 3 Permangono riservate le disposizioni speciali volte alla limitazione della costituzione del capitale di previdenza da una parte e, dall'altra, all'obbligo di contribuzione delle persone assicurate in caso di congedo non retribuito. 4 I contributi degli assicurati vengono detratti in dodici rate mensili dal loro salario e accreditati all IP. 5 Il datore di lavoro deve all IP la totalità dei contributi, che verserà non oltre la fine del mese di accertamento. 13

14 Articolo 23 Contributo totale Gli assicurati e il datore di lavoro versano all IP un contributo totale pari: a. al 3,5% a partire dal 1 gennaio successivo al compimento del 17 anno di età. La contribuzione termina il 31 dicembre successivo al compimento del 24 anno di età b. al 19,1% a partire dal 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno di età. Articolo 24 Assegnazione del contributo totale 1 Il contributo totale del 3,5% è destinato interamente al finanziamento delle prestazioni di invalidità e decesso nonché delle spese e gli altri oneri, a eccezione dei costi di gestione del patrimonio dell IP. 2 Il contributo totale del 19,1% viene ripartito come segue: il 15,6% serve al finanziamento della quota di risparmio e il 3,5% alle prestazioni di invalidità e decesso, alle spese e agli altri oneri, a eccezione dei costi di gestione del patrimonio dell IP. Articolo 25 Ripartizione tra assicurati e datore di lavoro 1 A partire dal 1 gennaio successivo al compimento del 17 anno di età e fino al 31 dicembre successivo al compimento del 24 anno di età, il contributo dell assicurato è pari all'1% del salario assicurato; il datore di lavoro versa il 2,5%. 2 A partire dal 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno di età l'assicurato versa come contributo il 6,5% del salario assicurato; il datore di lavoro versa il 12,6%. Articolo 26 Piano di risparmio supplementare 1 L'assicurato può, a partire dal 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno di età, tuttavia al più presto dal 1 gennaio successivo all'entrata nell IP, aderire volontariamente al piano di risparmio supplementare e in seguito cambiare la sua scelta il 1 gennaio di ogni anno. 2 Il contributo di risparmio supplementare a carico dell assicurato ammonta al 2,6% del salario assicurato. Articolo 27 Acquisto di prestazioni 1 Gli assicurati i cui obiettivi assicurativi individuali considerando la rendita completa dell AVS sono inferiori all'obiettivo assicurativo del 70% del salario di base, possono acquistare prestazioni assicurative al momento dell'affiliazione o durante il periodo di assicurazione. 2 L'importo massimo per gli acquisti è indicato nella tabella dell'appendice 1. 3 Mediante versamento volontario del contributo di risparmio supplementare previsto nel presente regolamento, l'assicurato può riscattare anche gli anni contributivi mancanti del piano di risparmio supplementare (Appendice 3). Articolo 28 Acquisto per pensionamento anticipato 1 L'assicurato ha la possibilità di effettuare acquisti al fine di compensare la riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato e prefinanziare la rendita transitoria AVS. 2 L'importo massimo per gli acquisti viene calcolato tenendo conto della riduzione dovuta al versamento anticipato della rendita nonché delle basi tecniche dell IP (Appendice 2). 14

15 Articolo 29 Limitazioni di acquisto 1 Ogni assicurato può effettuare al massimo un acquisto due volte l'anno. 2 Gli assicurati devono confermare per iscritto che la totalità delle prestazioni di vecchiaia loro spettanti nel quadro della previdenza professionale in Svizzera non supera l'obiettivo di previdenza stabilito per legge. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la limitazione della costituzione del capitale di previdenza trovano applicazione anche in tale contesto. 3 Gli assicurati che hanno effettuato un prelievo anticipato devono rimborsarlo prima di poter riscattare delle prestazioni. Tale clausola non riguarda i prelievi anticipati che secondo il regolamento non possono più essere rimborsati. 4 Per gli assicurati che si sono trasferiti dall'estero dopo il 1 gennaio 2006 e non hanno mai aderito a un istituto di previdenza della Svizzera, nei primi cinque anni successivi all entrata nella previdenza professionale in Svizzera, l importo annuo di acquisto non può superare il 20% del salario assicurato. Decorso tale termine tali assicurati possono riscattare la totalità delle prestazioni assicurative regolamentari. 5 Gli assicurati possono richiedere l'acquisto delle prestazioni assicurative mediante trasferimento dei diritti o degli averi di previdenza maturati all'estero. Il limite fissato nel precedente capoverso non si applica laddove vengano soddisfatte le seguenti condizioni (su base cumulativa): a. il trasferimento avviene direttamente da un sistema della previdenza professionale estero all IP; b. l'assicurato in occasione di tale trasferimento non richiede una deduzione per imposte dirette, siano esse federali, cantonali o comunali; c. l'assicurato autorizza l IP a reperire tutte le informazioni necessarie per il trasferimento presso il sistema della previdenza professionale estero, o a fornire tutte le informazioni richieste da tale sistema o allo Stato competente ai fini del trasferimento stesso. Articolo 30 Versamenti del datore di lavoro 1 In caso di ristrutturazione dell'impresa il datore di lavoro può effettuare versamenti all IP al fine di aumentare le prestazioni di vecchiaia per i collaboratori interessati dalle misure di ristrutturazione. 2 Tali versamenti sono destinati esclusivamente ai collaboratori che non hanno raggiunto l'età pensionabile ai sensi del presente regolamento. Articolo 31 Impiego dei fondi e adeguamento delle prestazioni 1 I restanti fondi dell IP contribuiscono a finanziare le riserve che costituisce. 2 Il Consiglio di fondazione dell IP può prelevare fondi dai mezzi liberi e dalle riserve tecniche appositamente predisposte al fine di garantire le prestazioni minime e raggiungere, nella misura del possibile, l'obiettivo di previdenza per tutti gli assicurati. 15

16 DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI Articolo 32 Prestazioni assicurate L IP assicura prestazioni in caso di: a. invalidità e decesso (a partire dal 1 gennaio successivo al compimento del 17 anno di età) b. vecchiaia (a partire dal 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno di età). Articolo 33 Forma delle prestazioni In linea generale, il pagamento delle prestazioni avviene sotto forma di rendita. Articolo 34 Adeguamento delle rendite Ogni anno il Consiglio di fondazione dell IP decide se e in quale misura è necessario adeguare le rendite in corso. Le rendite correnti minime LPP per i superstiti e gli invalidi sono in ogni caso adeguate al rincaro conformemente alle disposizioni del Consiglio federale. Articolo 35 Liquidazione in capitale 1 L'assicurato e il partner superstite possono richiedere che la prestazione di vecchiaia o la rendita per il partner loro spettante venga versata in toto o in parte sotto forma di capitale. All IP dovrà pervenire una richiesta scritta in tal senso. 2 Le prestazioni risultanti acquisti possono essere percepite sotto forma di capitale solo una volta trascorsi 3 anni. 3 Con il pagamento dell'intero capitale di previdenza vengono meno tutti i relativi diritti nei confronti dell IP. In caso di pagamento di una parte del capitale, i diritti nei confronti dell IP vengono ridotti immediatamente e proporzionalmente al versamento. 4 La richiesta di prestazione di capitale deve pervenire entro e non oltre tre mesi prima della data di pensionamento stabilita dall'assicurato ai sensi del presente regolamento. Superato tale termine non è più possibile revocarla. Gli assicurati possono tuttavia senza preavviso richiedere il versamento sotto forma di capitale di un quarto delle prestazioni di vecchiaia loro spettanti. 5 Se la data di pensionamento viene stabilita dal datore di lavoro ed è precedente alla data del pensionamento ordinario secondo regolamento, l'assicurato deve presentare richiesta scritta di prelievo di capitale entro e non oltre tale data. 6 Le richieste di versamento delle prestazioni sotto forma di capitale in favore del partner superstite devono essere presentate entro i sei mesi successivi alla comunicazione circa l'entità della prestazione. 7 L IP versa un capitale in luogo di una rendita se la rendita di vecchiaia o di invalidità risulta inferiore al 10% della rendita completa minima dell AVS. Nelle rendite per il partner il valore soglia è pari al 6%, mentre nelle rendite per orfani al 2%. Articolo 36 Consenso del partner 1 Per ogni versamento in contanti è necessario il consenso scritto del partner. 2 La firma del partner può essere autenticata dall'ufficio di controllo degli abitanti del comune di residenza o da un notaio. È altresì possibile presentarsi presso la sede dell IP con un documento d'identità ufficiale e valido. 16

17 Articolo 37 Condizioni per il versamento delle prestazioni 1 Qui di seguito vengono indicate le modalità di versamento delle prestazioni dell IP. a. Rendite: su base mensile, a fine mese. b. Capitali: allorché esigibili, ma al più presto dopo presentazione di tutti i documenti di comprova del diritto alla prestazione. 2 Se l IP, al fine di confermare o attuare il diritto alla prestazione, richiede che i documenti vengano firmati, è necessario che la firma dell'avente diritto venga autenticata: a. dall'ufficio di controllo degli abitanti del comune di residenza; b. da un'istanza ufficiale amministrativa o giudiziale o un'istituzione analoga (posta); c. da un notaio; d. o di persona presentandosi presso la sede dell IP esibendo un documento d'identità ufficiale e valido. Articolo 38 Rimborso delle prestazioni 1 L IP può richiedere il rimborso di prestazioni percepite illecitamente. 2 Il Consiglio di fondazione dell IP può rinunciare a un rimborso se le due seguenti condizioni vengono adempiute cumulativamente: a. il beneficiario ha percepito le prestazioni illegittime in buona fede; b. il rimborso lo metterebbe in una situazione di difficoltà economica. Articolo 39 Luogo del pagamento 1 Per gli aventi diritto residenti in Svizzera, le prestazioni esigibili ai sensi del presente regolamento vengono accreditate sul loro conto bancario o postale svizzero. 2 Su richiesta dell'avente diritto i pagamenti vengono effettuati sul conto bancario nel paese dell'ue/aels in cui risiede. 3 Per chi non risiede in Svizzera o in un paese dell'ue/aels, il pagamento avverrà su un conto bancario o postale svizzero che deve essere indicato dall'avente diritto. Articolo 40 Prestazioni discrezionali 1 Il Consiglio di fondazione dell IP in via discrezionale può versare le prestazioni agli assicurati e ai relativi aventi diritto che si trovano inequivocabilmente in uno stato di indigenza. 2 Il tipo e l'entità delle prestazioni discrezionali vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione dell IP; in nessun caso devono risultare superiori all'obiettivo di previdenza disciplinato nel presente regolamento. Articolo 41 Prescrizione 1 I diritti alle prestazioni non cadono in prescrizione a condizione che l'assicurato non abbia lasciato l IP a seguito di un caso di previdenza. 2 I provvedimenti volti alla riscossione dei crediti si basano sulle disposizioni generali della LPP e del CO in merito alla prescrizione. 17

18 COORDINAMENTO Articolo 42 Norme di coordinamento 1 In caso di invalidità o decesso l IP riduce le sue prestazioni se le stesse, unitamente ad altre prestazioni versate per lo stesso motivo producono un reddito sostitutivo che supera il salario di base determinante contemplato nel presente regolamento. Le altre prestazioni in questione sono: a. prestazioni dell'avs/ai ad eccezione degli assegni per grandi invalidi e di tutte le altre prestazioni analoghe; b. prestazioni della LAINF e dell'assicurazione facoltativa (cofinanziata dal datore di lavoro) contro gli infortuni a eccezione degli indennizzi per danni d'integrità e di tutte le altre prestazioni analoghe; c. prestazioni della LAM; d. prestazioni di altre assicurazioni sociali, istituti di previdenza o altri istituti di assicurazione che vengono cofinanziati dal datore di lavoro; e. salario corrisposto dal datore di lavoro o indennizzi versati al posto del salario, a condizione che questi ultimi coprano almeno l'80% del salario perso e la metà come minimo sia finanziata dal datore di lavoro; f. reddito da un'attività lucrativa esercitata da una persona parzialmente invalida o reddito sostitutivo che potrebbe ancora ottenere un beneficiario svolgendo un'attività lucrativa ragionevole, a eccezione del reddito sostitutivo appena ottenuto da un beneficiario interno interessato da misure di reintegrazione. 2 Tutte le prestazioni dell IP sono ridotte proporzionalmente. Eventuali prelievi di capitale da altri istituti sono trasformati in rendita ricorrendo alle basi tecniche dell IP. Le prestazioni di vecchiaia sono decurtate solo se il diritto a prestazioni di invalidità è stato avanzato almeno 10 anni prima del pensionamento ordinario. 3 Le condizioni e l'entità della riduzione vengono sottoposte a verifica e le prestazioni adeguate di conseguenza se almeno uno degli elementi utilizzati per il primo calcolo delle prestazioni eccessive ha subito un cambiamento sostanziale. Sono fatti salvi gli adeguamenti delle prestazioni a seguito di una variazione dello stato civile e il versamento di nuove prestazioni per effetto di una revisione della legge. 4 La nuova verifica sarà in ogni caso eseguita alle condizioni applicate al momento della nascita del diritto originario alla prestazione. 5 Se la situazione personale di un beneficiario subisce un cambiamento particolarmente importante, ciò comporterà la nascita di un nuovo diritto. In tal caso, la nuova verifica avverrà il giorno in cui viene avanzato il diritto alla nuova prestazione e in tal caso per il calcolo del coordinamento sarà determinante il salario al momento del sorgere del diritto originario, con allineamento all'indice delle retribuzioni dell'ufiaml fino alla nascita del nuovo diritto.. Articolo 43 Azione criminale L IP sospende le prestazioni o le sopprime laddove il decesso dell assicurato sia stato causato da un'azione criminale dell'avente diritto. Articolo 44 Cessione e costituzione in pegno Le prestazioni dell IP sono intese esclusivamente per scopi di previdenza; il diritto alla prestazione non può pertanto essere ceduto né costituito in pegno, fintanto che non diventa esigibile. Restano escluse da tale clausola le misure di promozione della proprietà abitativa. 18

19 Articolo 45 Surrogazione 1 Nei confronti di un terzo responsabile del caso di previdenza, l'istituto di previdenza subentra, al momento dell'evento fino all'ammontare delle prestazioni previste dalla legge, nei diritti dell assicurato, dell'avente diritto e dei superstiti e può richiedere una cessione di tali diritti contro detti terzi per le prestazioni nell ambito della previdenza estesa. 2 In caso di mancata cessione l IP può sospendere le prestazioni nell ambito della previdenza estesa. CAPITALE DI PREVIDENZA Articolo 46 Capitale di previdenza Il capitale di previdenza è composto dal capitale di vecchiaia e dal capitale supplementare. Articolo 47 Capitale di vecchiaia L IP gestisce per ogni assicurato un capitale di vecchiaia individuale che consta di quanto segue: a. Averi: + il contributo di risparmio totale; + il contributo di risparmio supplementare dell assicurato derivante dal piano di risparmio supplementare; + la/e prestazione/i di entrata versata/e dall assicurato; + tutti gli acquisti e i versamenti, tra cui anche i rimborsi dei prelievi anticipati e i trasferimenti dal capitale supplementare; + tutti gli importi pervenuti presso l IP a favore dell assicurato; + gli interessi; b. Impegni: - le quote di capitale che sono assegnate al capitale di previdenza dei beneficiari di prestazioni di invalidità proporzionalmente al diritto alla rendita; - i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa; - i prelievi anticipati in caso di divorzio; - ogni importo erogato dall IP a favore dell assicurato. Articolo 48 Capitale supplementare L IP gestisce per ogni assicurato un capitale supplementare individuale che consta di quanto segue: a. Averi: + gli acquisti dell assicurato a compensazione della riduzione della prestazione di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato; + gli acquisti dell assicurato per il prefinanziamento della rendita transitoria AVS; + gli interessi; b. Impegni: - le quote di capitale che sono assegnate al capitale di previdenza dei beneficiari di prestazioni di invalidità proporzionalmente al diritto alla rendita; - le quote di capitale che sono assegnate al capitale di previdenza in caso di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa; - le quote di capitale che sono assegnate al capitale di previdenza in caso di prelievi anticipati nell'ambito di un divorzio. 19

20 Articolo 49 Remunerazione del capitale di previdenza 1 L'importo della remunerazione del capitale di previdenza viene fissato dal Consiglio di fondazione dell IP come segue: a. all inizio di ciascun anno (tasso di interesse al momento di apertura); b. alla fine di ciascun anno (tasso d'interesse di chiusura): si tratta del tasso d interesse effettivo per l'anno trascorso che tiene conto della reale situazione finanziaria dell IP. 2 Al capitale di previdenza degli assicurati usciti dall IP nel corso dell'anno viene applicato il tasso d'interesse di apertura. Articolo 50 Limitazione alla costituzione del capitale di previdenza 1 Se un assicurato rinuncia al suo pensionamento anticipato già avviato, il processo di accumulo del capitale di previdenza viene fissato in base ai principi attuariali in maniera tale che le prestazioni assicurate superino l'obiettivo di previdenza previsto dal presente regolamento di massimo il 5%. 2 La riduzione è effettuata come segue: a. riduzione o sospensione dei contributi di risparmio; b. riduzione o sospensione della remunerazione; 3 Queste disposizioni non trovano tuttavia applicazione se l'obiettivo di previdenza viene superato per una ragione esterna, non prevista dall'assicurato. PRESTAZIONI DI VECCHIAIA Articolo 51 Pensionamento ordinario secondo regolamento L età ordinaria di pensionamento regolamentare viene raggiunta al compimento del 65 anno di età. Articolo 52 Data del pensionamento 1 L'assicurato può stabilire l'inizio del suo pensionamento tra i 58 e i 70 anni, ma al più presto al termine del rapporto di lavoro. 2 L'assicurato che dopo il compimento del 58 anno di età riduce il suo grado di occupazione di almeno il 20% può percepire la corrispondente percentuale di prestazioni di vecchiaia. In caso di versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia trovano applicazione le disposizioni del regolamento. 3 In caso di ristrutturazione dell'azienda e in deroga al capoverso 1, il Consiglio di fondazione dell IP può decidere di anticipare l'età minima di pensionamento a 55 anni. Articolo 53 Nascita ed estinzione del diritto a una rendita di vecchiaia 1 Il diritto a una rendita di vecchiaia inizia alla data di pensionamento. 2 Il diritto a una rendita di vecchiaia decade alla fine del mese in cui il beneficiario muore. Articolo 54 Ammontare della rendita di vecchiaia 1 L'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde al capitale di previdenza dell assicurato convertito in rendita e maturato alla data di pensionamento. 2 L'aliquota di conversione viene calcolata utilizzando le basi tecniche dell IP, l'età e il sesso dell assicurato (Appendice 4). 20

21 Articolo 55 Liquidazione in capitale 1 Qualora l'assicurato opti per la liquidazione in capitale, quest'ultima verrà versata alla data di pensionamento. 2 Un eventuale liquidazione totale in capitale corrisponde al capitale di previdenza dell assicurato maturato alla data di pensionamento. Articolo 56 Rendita transitoria 1 Se il pagamento della rendita di vecchiaia interviene prima dell'età ordinaria di pensionamento AVS, l'assicurato ha diritto a percepire una rendita transitoria AVS. 2 Il versamento della rendita transitoria avviene dall inizio del versamento della rendita fino all età di pensionamento AVS in vigore alla data del pensionamento. 3 L'assicurato stesso stabilisce l'ammontare della rendita transitoria, che non deve superare la rendita massima dell AVS. 4 La rendita transitoria viene finanziata con il capitale di previdenza maturato alla data di pensionamento; ne consegue una diminuzione proporzionale della rendita di vecchiaia. L'assicurato può prefinanziare la rendita anche attraverso un acquisto. 5 In caso di decesso dell assicurato che percepisce una rendita transitoria, le prestazioni per superstiti vengono calcolate sulla base della minore rendita di vecchiaia vitalizia. Il diritto alla rendita transitoria AVS non viene trasferito ai superstiti. PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ Articolo 57 Concetto di invalidità Un'invalidità conforme al regolamento sussiste laddove l'assicurato è considerato invalido ai sensi dell'ai. Articolo 58 Grado di invalidità L IP assume il grado di invalidità riconosciuto dall'ai. Articolo 59 Cambiamento del grado di invalidità 1 Al variare del grado di invalidità viene adeguato di conseguenza il diritto alla prestazione. Restano riservate le disposizioni riguardanti i beneficiari interessati da misure di reintegrazione. 2 I beneficiari e i beneficiari interessati da misure di reintegrazione sono obbligati a informare l IP se il loro grado di invalidità cambia e se percepiscono prestazioni da terzi. 21

22 Articolo 60 Diritto alle prestazioni di invalidità 1 I seguenti assicurati hanno il diritto a prestazioni di invalidità se non percepiscono prestazioni di vecchiaia dell IP o se non hanno ancora raggiunto l età ordinaria di pensionamento regolamentare: a. gli assicurati che sono riconosciuti invalidi per almeno il 40% dall'ai e che erano assicurati presso l IP all'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità; b. gli assicurati che all'inizio del rapporto di lavoro a seguito di una disabilità congenita o insorta prima della maggiore età erano inabili per il 20% - 40% e che erano assicurati presso l IP nel momento in cui l'incapacità lavorativa, la cui causa ha condotto all'invalidità, raggiunge un grado di almeno il 40%. 2 Al raggiungimento dell età ordinaria di pensionamento regolamentare, la rendita di invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia. L'ammontare di tale rendita viene calcolato sulla base del capitale di previdenza con l'aliquota di conversione in vigore in quel momento. Articolo 61 Nascita ed estinzione del diritto alla rendita di invalidità 1 Il diritto a prestazioni di invalidità insorge dalla data della decisione AI e si estingue alla fine del mese in cui l invalidità non sussiste più o l'avente diritto muore. Sono fatti salvi i diritti speciali di beneficiari, beneficiari interni interessati da misure di reintegrazione e delle persone che conformemente al presente regolamento soffrono di disturbi organici non oggettivabili. 2 I beneficiari e i beneficiari interessati da misure di reintegrazione, il cui grado di invalidità diminuisce a causa dell aumento del grado di occupazione o della ripresa di un'attività lucrativa, restano assicurati per altri tre anni presso l IP con gli stessi diritti. 3 Nell'eventualità di una nuova incapacità lavorativa pari ad almeno il 50% e di durata superiore a 30 giorni durante il periodo di protezione ai sensi del capoverso 2, l'assicurazione e le prestazioni di invalidità disciplinate nel presente regolamento permangono fintanto che l'assicurato percepisce una prestazione transitoria AI. 4 Durante il termine di protezione di cui al capoverso 2 l IP adegua le sue prestazioni di invalidità fino all'importo delle prestazioni di invalidità per il grado di invalidità più basso dell assicurato, se il nuovo salario supplementare percepito dall'assicurato compensa la decurtazione delle prestazioni. Articolo 62 Disturbi organici non oggettivabili 1 Le disposizioni del presente regolamento per i beneficiari interessati da misure di reintegrazione riguardano anche i soggetti che soffrono di disturbi organici non oggettivabili (quadri sindromali non chiari sotto il profilo eziopatogenetico senza un fondamento organico comprovabile) e la cui rendita versata dall'ai è stata decurtata o revocata. 2 Per le persone indicate al capoverso 1 interessate da nuove misure di reintegrazione, il diritto alle prestazioni di invalidità si estingue o diminuisce come previsto dal presente regolamento con l estinzione o la riduzione della rendita versata dall'ai. Articolo 63 Inizio del pagamento della rendita Le prestazioni di rendita iniziano il giorno successivo all'estinzione del diritto al salario o alle indennità giornaliere che lo sostituiscono, tuttavia al più presto alla data di efficacia della decisione AI. 22

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