SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA. 31 marzo esterna dell UE

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1 Dott.ssa Daniela Vitiello SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 31 marzo 2011 Seminario su L azione L esterna dell UE Prof. ssa Alessandra Mignolli La politica dell Unione europea in materia di immigrazione e asilo Excursus storico-giuridico sullo sviluppo della politica dell UE in materia di immigrazione e asilo attraverso il processo di riforma dei Trattati, ati, il diritto derivato e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell UE

2 Alcuni trattati internazionale sul trattamento giuridico dell immigrato e del richiedente asilo La Convenzione di Ginevra del Definisce lo status dei rifugiati e garantisce a essi tutele analoghe a quelle di altri stranieri, ma rafforzate circa il rischio di espulsione. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali ( Roma, 1950) 1. La prima Convenzione dell Organizzazione internazionale del lavoro (OIL n.97/1949). Stabilisce la parità di trattamento del lavoratore migrante rispetto al cittadino relativamente all orario di lavoro, alla retribuzione, all età minima per l impiego, agli straordinari, alla formazione e all apprendistato. 2. La seconda Convenzione OIL (n. 143/1975). Sancisce la parità di trattamento del lavoratore migrante rispetto al cittadino circa l accesso al lavoro e la libera scelta dell occupazione.

3 Obiettivi della politica europea di immigrazione e asilo Controllo delle frontiere esterne Accoglienza dei richiedenti asilo e degli immigrati con status legale Lotta contro l immigrazione irregolare Tali obiettivi sono stati perseguiti con il concorso di tre volontà Impulso politico Processo di riforma dei trattati Sviluppo del quadro normativo di diritto derivato cooperazione intergovernativa azione di indirizzo politico dal terzo pilastro alla comunitarizzazione dall adozione di misure minime a una politica comune di immigrazione e asilo

4 Politica dell UE in materia di immigrazione e asilo Excursus storico Periodo transitorio Roma Maastricht Amsterdam Lisbona I Tappa II Tappa III Tappa IV Tappa Schengen 1985 Dublino I 1990 V. Tampere 1999 V. Stoccolma 2009 T. Nizza 2001 T. Costituzione 2004 V. dell Aja 2004 T. Prüm 2005

5 I Tappa Impulso politico Trattato di Roma ( ) Assenza di competenze comunitarie su asilo e immigrazione RATIO: finalità essenzialmente economiche del processo di integrazione europea realizzazione di un mercato comune che si basa su quattro libertà : libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali Principio di libertà di circolazione delle persone = embrione della futura politica europea su asilo e immigrazione Primi passi della cooperazione europea in materia al di fuori della cornice giuridica dei Trattati anni Settanta Ottanta: nascita dei primi fora intergovernativi con competenza tematica il Gruppo Trevi (1975) il Gruppo ad hoc per l immigrazione (1986).

6 Accordo di Schengen Impulso politico Sottoscritto il 14 giugno 1985 a Lussemburgo tra 5 Stati originari dei Trattati di Roma: Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia e Germania Obiettivo: abolizione graduale dei controlli alle frontiere comuni e coordinamento/rafforzamento di quelli alle frontiere esterne Convenzione di applicazione Sottoscritta il 19 giugno 1990, entrata in vigore nel 1995 Eliminazione delle frontiere interne e creazione di una frontiera esterna unica Previsione di una disciplina unitaria in materia di visti e asilo Controllo integrato delle frontiere esterne SIS Sistema Informazione Schengen Convenzione di Dublino (1990)

7 Bilancio Laboratorio Schengen Impulso politico Meriti Avvio della cooperazione tra Stati parte della CEE in uno dei settori maggiormente qualificanti il processo di integrazione europea, cooperazione che non era riuscita in ambito comunitario per l opposizione di alcuni Stati membri Successive adesioni: Italia (1990), Spagna e Portogallo (1991), Grecia (1992), Austria (1995), Danimarca, Finlandia e Svezia (1996) + Norvegia e Islanda (membri associati) Criticità Insufficienza degli strumenti di cooperazione approntati per fronteggiare le sfide poste dalla necessità di assicurare la sicurezza europea Assenza di controllo giurisdizionale

8 II Tappa Processo di riforma dei trattati Il Trattato di Maastricht ( ) Medesima cornice normativa per la CEE, che diviene la CE, e due politiche intergovernative, PESC e GAI. Struttura a pilastri dell UE I II III CE PESC GAI Il trattato inserisce una competenza in materia di visti, immigrazione, asilo, nell ambito Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (Titolo VI - artt. K.1 K.9 TUE).

9 Titolo VI Obiettivo: realizzazione della libera circolazione delle persone K.1: cooperazione tra gli Stati membri nei settori di comune interesse : la politica di asilo, connotata come mero settore di comune interesse l attraversamento delle frontiere esterne la politica dell immigrazione: le condizioni di entrata e circolazione le condizioni di soggiorno, il ricongiungimento familiare e l accesso all occupazione la lotta all immigrazione, soggiorno e lavoro irregolari. K.2: parametri di riferimento rispetto della CEDU e della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati.

10 Bilancio Trattato di Maastricht Meriti Istituzionalizzazione della cooperazione fra gli Stati membri Partecipazione delle Istituzioni comunitarie anche se con competenze limitate art. K3 Individuazione chiara e sistematica dei settori di intervento principali art. K.1, par.1 e par. 3, lettere a, b,c Identificazione dei parametri di riferimento nella realizzazione di una politica europea dell immigrazione e dell asilo art. K.2 Criticità Mancata integrazione dell acquis di Schengen (vd. art. K.7) Assenza di un controllo giurisdizionale sugli atti del III pilastro Unanimità come regola di voto nell adozione degli atti

11 III Tappa Processo di riforma dei trattati Il Trattato di Amsterdam ( ) Riconoscimento formale di una competenza specifica della CE in materia di immigrazione e asilo. A. Incorporazione dell acquis di Schengen, mediante l apposito Protocollo n. 25 che: riguarda l accordo e la convenzione di applicazione, i protocolli di adesione dei Paesi dell Area Schengen, gli atti prodotti dal Comitato esecutivo prevede una disciplina speciale per Regno Unito, Irlanda, Islanda, Danimarca, Norvegia Il Trattato introduce la cooperazione rafforzata (Titolo VII TUE, artt e art. 11 TCE, numerazione successiva al Trattato di Nizza).

12 B. Ripartizione della cooperazione GAI tra il III pilastro (Titolo VI Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) e il I pilastro comunitario (Titolo IV TCE, artt Visti, asilo, immigrazione e cooperazione giudiziaria in materia civile) Comunitarizzazione delle norme passate dal III al I pilastro a. Metodo comunitario prevalenza di organi di individui prevalenza del principio maggioritario ampiezza del potere di adozione di atti vincolanti controllo giurisdizionale di legittimità sugli atti b. Le finalità perseguite con il Titolo IV TCE e con il Titolo VI TUE, concorrono in modo sinergico a realizzare il fine indicato dall art. 2 TUE di «conservare e sviluppare l Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

13 c. Periodo transitorio ( ) per adottare misure relative alle materie indicate agli artt. 62 e 63 TCE: abolizione controlli frontiere interne (art. 62, par. 1) norme sull attraversamento frontiere esterne (rilascio dei visti) (art. 62, 2) libera circolazione dei cittadini dei Paesi terzi (art. 62, par. 3) misure in materia di asilo (art. 63, par. 1) misure applicabili ai rifugiati e agli sfollati (art. 63, par. 2) misure in materia di politica di immigrazione (art. 63, par. 3) misure in materia di immigrazione e soggiorno irregolare e di rimpatrio degli irregolari (art. 63, par. 3) misure relative al soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi in Stati membri diversi da quello in cui risiedono legalmente (art. 63, par. 4) L art. 63 u.c. stabilisce i settori ai quali non si applica il limite di cinque anni: promozione di un equilibrio degli sforzi di accoglienza tra gli Stati membri condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno misure circa i diritti e le condizioni alle quali gli immigrati legalmente residenti in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri

14 d. Iter procedurale da seguire per adottare atti nelle materie del Titolo IV. L art. 67 distingue: Il periodo transitorio: la competenza principale del Consiglio, che delibera all unanimità la partecipazione del Parlamento europeo in sede consultiva la condivisione dell iniziativa tra Commissione e Stati La fase successiva: il Consiglio delibera all unanimità, dopo aver consultato il Parlamento europeo, salvo che decida all unanimità di assoggettare tutte o alcune delle materie del Titolo IV alla procedura di codecisione la Commissione ottiene il potere esclusivo di iniziativa, salvo l obbligo di esaminare qualsiasi proposta degli Stati membri.

15 Bilancio Trattato di Amsterdam Meriti Comunitarizzazione della materia Incorporazione acquis di Schengen Criticità Competenze limitate della Corte di giustizia (art. 68 TCE) Competenza pregiudiziale: facoltà (non obbligo) giurisdizioni nazionali di ultima istanza Incompetenza sulle misure o decisioni adottate a norma dell art. 62, punto 1, in materia di ordine pubblico e sicurezza interna

16 Processo di riforma dei trattati Il Trattato di Nizza ( ) Riforma istituzionale tecnica e limitata in vista dell allargamento dell Unione Europea In riferimento al regime di adozione degli atti in materia di immigrazione e asilo, la regola di voto, per alcune tipologie di atti passa, dal 1 maggio 2004, dall unanimità alla maggioranza qualificata, ai sensi della Dichiarazione comune n. 5 relativa all art. 67 TCE, allegata al trattato e adottata con decisione n. 2004/927/CE del Consiglio del 22 dicembre Ratio logica: evitare la paralisi in un Europa allargata.

17 Indirizzi per la realizzazione della I Fase: adozione di standard minimi Impulso politico Il Consiglio europeo di Tampere ( ) Le politiche di asilo e immigrazione risultano strettamente connesse e attengono al problema del controllo delle frontiere 1. Necessità di riavvicinamento delle legislazioni nazionali sulle condizioni di ammissione/soggiorno dei cittadini di Paesi terzi 2. Necessità di avviare un processo politico-giuridico che conducesse a una politica comune in materia di asilo e immigrazione

18 I Fase ( ) Sviluppo del quadro normativo di diritto derivato Regolamenti EURODAC 2725/2000 Attuazione EURODAC 407/2002 Dublino II 343/2003 Attuazione Dublino II 1560/2003 Direttive Protezione temporanea 2001/55/CE Accoglienza 2003/9/CE Qualifiche 2004/83/CE Procedure 2005/85/CE

19 EURODAC Sviluppo del quadro normativo di diritto derivato Sistema di confronto delle impronte digitali per l efficace applicazione della Convenzione di Dublino del 15/06/1990. I dati trasmessi dagli Stati membri riguardano: Le impronte digitali, rilevate per ogni persona di più di 14 anni La data in cui sono state prese le impronte digitali Lo Stato membro d origine Il luogo e la data dell eventuale domanda d asilo Il sesso e un numero d identificazione controllo delle frontiere I dati sono conservati: 10 anni per i richiedenti asilo salvo in caso di ottenimento della cittadinanza 2 anni per i cittadini stranieri irregolari salvo in caso di ottenimento della cittadinanza, di, un permesso di soggiorno o di abbandono del territorio dello Stato Ratio: prevenire il c.d. asylum shopping

20 Il Regolamento Dublino II Sviluppo del quadro normativo di diritto derivato Regolamento del Consiglio del 18 febbraio 2003, contenenti i criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo Base legale: art. 63, par. 1, l. a TCE criteri e meccanismi: regime integrato basato sul presupposto del mutuo riconoscimento tra gli Stati membri quanto alla loro qualificazione di Stati sicuri in relazione alle procedure di asilo (vd. Protocollo 29 sull asilo per i cittadini degli Stati membri dell Unione europea allegato dal Trattato di Amsterdam) Automatismo del sistema di Dublino automatica applicazione delle decisioni in merito alla ricevibilità delle domande di asilo adottate dallo Stato competente all esame Obiettivo: garantire che nessun richiedente asilo sia rinviato in un Paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione. Gli Stati membri sono considerati Paesi sicuri per i cittadini di Paesi terzi.

21 Il Regolamento Dublino II Sostituisce la Convenzione di Dublino del 1990, con il fine di evitare il fenomeno dei movimenti secondari di richiedenti asilo all interno dell UE, dovuti a: fenomeno dei rifugiati in orbita o floating refugees: richiedenti asilo che transitano da uno Stato all altro senza che nessuno degli Stati di transito si faccia carico della richiesta di asilo asylum shopping: presentazione simultanea di richieste di asilo multiple da parte dei richiedenti asilo in più Stati membri dell Unione

22 I principi ispiratori La previsione di un regime europeo comune in materia di asilo. Il rispetto del principio di non respingimento. La predisposizione di un meccanismo chiaro e pratico per la determinazione dello Stato membro competente Un rapido espletamento delle domande di asilo. I criteri gerarchici per la determinazione dello Stato competente Il principio dell unità del nucleo familiare Il rilascio di permessi di soggiorno e visti L ingresso irregolare

23 Criteri di determinazione dello Stato competente 1. criteri relativi al principio dell unità familiare per i minori non accompagnati: è competente lo Stato membro nel quale risieda legalmente un familiare, o in qualità di rifugiato o di richiedente asilo purché ciò sia nel migliore interesse del minore sempre che gli interessati lo desiderino. In mancanza di un familiare, la competenza è dello Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d asilo.

24 2. Criteri relativi al possesso di permessi di soggiorno o visti: nel caso in cui il richiedente asilo sia già in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto valido, la competenza ad esaminare la domanda d asilo spetta: allo Stato che ha rilasciato il permesso o il visto allo Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto più duraturo o la cui scadenza è più lontana nel tempo nel caso in cui il richiedente sia in possesso di più permessi o visti.

25 3. criteri relativi all ingresso o al soggiorno illegali in uno Stato membro: qualora il richiedente asilo varchi illegalmente la frontiera di uno Stato membro, quest ultimo è competente per l esame della sua domanda d asilo. Questa responsabilità cessa dopo 12 mesi. Se il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo continuato di almeno 5 mesi in uno Stato membro prima di presentare la domanda d asilo, detto Stato è competente per l esame della stessa. Se il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo di almeno 5 mesi in vari Stati membri, la competenza è dello Stato in cui ciò si è verificato per ultimo.

26 4. criterio generale: quando nessuno Stato membro può essere designato come competente per l esame della domanda d asilo sulla base dei criteri enunciati, si considera competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

27 Casi Dublino di ritorno Qualora la domanda d asilo sia stata presentata in uno Stato membro che non è competente a esaminarla, tale Stato: - individua lo Stato membro competente e gli invia una domanda di presa in carico, che esso è tenuto ad accettare; - notifica al richiedente asilo una decisione motivata di irricevibilità della domanda e di trasferimento nello Stato competente; - il ricorso contro tale decisione non produce effetti sospensivi Durata della procedura: La procedura deve durare al massimo 11 mesi: - lo Stato ritenuto competente deve essere interpellato entro 3 mesi dallo Stato membro dove è stata presentata l istanza di asilo - lo Stato membro competente deve decidere entro 2 mesi - il trasferimento del richiedente asilo deve avvenire entro 6 mesi dall accettazione della richiesta di presa in carico

28 Deroghe alla procedura A. La clausola di sovranità: l art. 3.2 prevede che: «In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d asilo presentata [ ] anche se tale esame non gli compete [ ] In tale ipotesi, lo Stato membro diventa competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza..» B. La clausola umanitaria: l art. 15 prevede che: «Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente [ ] procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali. In tal caso [esso] esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell interessato. Le persone interessate debbono acconsentire [ ] Se lo Stato membro richiesto acconsente [ ] la competenza dell esame della domanda gli è trasferita»

29 Un corretto funzionamento del Regolamento Dublino richiederebbe, da parte degli Stati membri, l adozione di una politica comune di asilo, in ordine all esame delle richieste asilo, alle procedure adottate e alle normative sull accoglienza ma «ci sono tanti sistemi di asilo quanti sono i Paesi UE» e Consiglio Italiano dei Rifugiati «anche dopo una certa armonizzazione legislativa a livello europeo, vari fattori, fra cui la mancanza di prassi comuni, le differenti tradizioni e la diversità delle fonti di informazione sui paesi d'origine, intervengono a determinare risultati divergenti. Ne conseguono movimenti secondari e ciò è contrario al principio della parità di accesso alla protezione in tutta l'ue» Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni

30 Exempla I richiedenti asilo ceceni a fronte di un 90% di protezione conseguita in Austria, ottengono meno dell 1% di risposte di accoglimento nella vicina Slovacchia. Circa il ricongiungimento familiare, si rileva come il concetto stesso di familiari sia soggetto a differenti interpretazioni nei singoli Stati. Il convivente more uxorio, infatti, viene considerato, ex art. 2, come coniuge in Spagna o in Svezia e non in Italia o in Grecia. L Italia, inoltre, considera, a differenza di altri Paesi, i fratelli maggiori e gli zii come familiari ai sensi dell art. 15. Studio CIR «the Dubliners»

31 Il caso greco L UNHCR, in un memorandum del 2005, in una nota di aggiornamento del 2007 e in un documento del 2008, sottolinea le difficoltà legate alla fase preliminare della procedura dovute in prevalenza alla carenza di personale addetto all immediata identificazione, registrazione e accettazione dei richiedenti asilo, alla scarsità dei servizi di assistenza legale, con conseguente detenzione degli stessi. Il sistema di accoglienza greco risulta carente e inferiore agli standard internazionali ed europei. La Grecia, inoltre, a seguito di un accordo bilaterale con la Turchia, opera respingimenti verso tale Stato, anche in assenza di garanzie di non-refoulement. L UNHCR raccomanda, quindi, agli Stati membri di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo, avvalendosi della clausola di sovranità prevista dall art. 3, par. 2 del regolamento Dublino II Anche la Corte EDU ha recentemente censurato il sistema di asilo greco nel Caso MSS c. Belgio e Grecia (2011). La stessa corte si era pronunciata in diversi altri casi relativi all automatismo del meccanismo di Dublino (T.I. c. Regno Unito, 2000; K.R.S. c. Regno Unito, 2007; M. c. Italia, 2008; S.D. c. Grecia, 2009) Contro la Grecia la Commissione ha avviato due procedure di infrazione e la Corte di giustizia di Lussemburgo ha condannato la Grecia nel 2007 per inadempimento dell obbligo di attuazione della direttiva accoglienza

32 Direttive Sviluppo del quadro normativo di diritto derivato Atti recanti norme minime in materia di immigrazione e asilo Le direttive adottate nella fase I si caratterizzano per: espresso richiamo alla Convenzione di Ginevra e alla Carta di Nizza (rispetto della dignità umana e diritto di asilo) tutela più avanzata alle persone vulnerabili e ai minori formale riconoscimento di taluni diritti sostanziali e di talune garanzie procedurali ai cittadini di Stati terzi con specifici requisiti e in condizioni di pericolo (non-refoulement) PRO: segnano un riconoscimento di forme di tutela additive rispetto a quelle stabilite dalla Convenzione di Ginevra CONTRO: ampio margine di discrezionalità lasciato agli Stati. Derogabilità in melius ma assenza di divieto di reformatio in pejus.

33 D. 2001/55/CE Protezione temporanea Sviluppo del quadro normativo di diritto derivato Norme minime per la concessione della protezione temporanea Base legale: art. 63, par. 2, l. a) TCE È una procedura di carattere eccezionale che per la durata massima di un anno garantisce nei casi di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi che non possano rientrare nel loro Paese di origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate (art. 2, l. a). Procedura: art. 5 NB: forma di protezione non alternativa all asilo, ma temporanea nelle more dell espletamento della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato: - il riconoscimento della protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato (art. 3, par. 1) - lo Stato deve consentire in qualsiasi momento la presentazione della domanda di asilo a chi gode della protezione temporanea (art. 17, par. 1)

34 D. 2003/9/CE Accoglienza Sviluppo del quadro normativo di diritto derivato Norme minime relative all accoglienza dei richiedenti asilo Base legale: art. 63, par. 1, l. b) TCE La direttiva completa dal Regolamento Dublino II, precisando benefici/obblighi dell accoglienza - Gli Stati membri devono informare il richiedente sui entro un tempo ragionevole sui benefici/obblighi dell accoglienza. - Gli Stati membri sono tenuti a predisporre strutture di accoglienza, ad offrire la necessaria assistenza sanitaria e psichica, a garantire l unità del nucleo familiare e l accesso al sistema educativo dei figli minori. Ampio margine di discrezionalità degli Stati possibilità di confinare il richiedente asilo in un luogo, per ordine pubblico o per l esame più rapido della domanda (art. 7, par. 3) possibilità di decidere a quali condizioni è concesso al richiedente l accesso al mercato del lavoro (art. 11).

35 D. 2004/83/CE - Qualifiche Sviluppo del quadro normativo di diritto derivato Norme minime sull attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta Base legale: art. 63, par. 1, l. c) TCE La dir. Qualifiche integra la dir. Accoglienza per fare in modo che gli Stati: - applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale -rendano disponibile un livello minimo di prestazioni Parametri di riferimento: Conv. Ginevra (3, 16, 17 considerando); Carta di Nizza (10 considerando); CEDU (art. 63 TCE). Introduce la c.d. protezione sussidiaria (art. 2, lett. e): spetta a ciascun cittadino di Paese terzo/apolide la cui situazione, pur non rispondendo ai requisiti per l attribuzione dello status di rifugiato (art. 2, lett. c persecuzione), è tale da far fondatamente ritenere che, qualora egli venisse respinto verso il Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave.

36 Art. 15 Danno grave : a. condanna a morte/esecuzione pena capitale; b. tortura e trattamenti disumani e degradanti; c. minaccia grave e individuale alla vita o all incolumità della persona derivane da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno/internazionale. Vd. Sent. Corte di giustizia UE, Caso Elgafaji Interpretazione autonoma art. 15, lett. c (par. 28) -Interpretazione estensiva minaccia individuale -Onere della prova Protezione sussidiaria = tertium genus la direttiva configura una tutela più avanzata rispetto alla Convenzione di Ginevra ( pietra miliare ) e alla CEDU Vd. Sent. Abdulla del marzo 2010 in merito alla revoca dello status di protezione internazionale PROBLEMI discrezionalità valutazione criterio danno grave carenza di effettività di tale tutela nel caso di respingimenti in acque non territoriali; rischio di assorbimento dell asilo nella protezione sussidiaria abbassamento livello protezione

37 D. 2005/85/CE - Procedure Sviluppo del quadro normativo di diritto derivato Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato Base legale: art. 63, par. 1, l. d) TCE Art. 6, comma 5: garanzia di accesso alla procedura per ottenere la protezione internazionale. La fondatezza della domanda di asilo va valutata in relazione alla sicurezza del richiedente nel Paese di origine onere della prova a carico del richiedente. Adozione elenco Stati sicuri Sent. PE c. Consiglio maggio 2008 Criticità Definizione di Paese sicuro: uno Stato membro può considerare sicuri anche Paesi terzi non presenti nell elenco apposito. Provvedimenti di espulsione in pendenza di ricorso (Art. 7: diritto a rimanere sul territorio dello Stato a cui si chiede asilo cessa con la fine della procedura di I grado.

38 Dec. 2000/596/CE - Finanziamento Sviluppo del quadro normativo di diritto derivato Istituzione del Fondo europeo per i Rifugiati (FER) per supportare gli Stati membri nello sforzo di armonizzazione. Dec. 573/2007/CE Istituisce il FER per il periodo nell ambito del Programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori. Per il stanzia 628 milioni di euro. Aggiunge al meccanismo del cofinanziamento una riserva finanziaria per misure di emergenza nel caso di protezione temporanea per un afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva Protezione Temporanea.

39 Il Trattato Costituzione (2004) Processo di riforma dei trattati Mai entrato in vigore Riconoscimento formale di una competenza specifica della CE relativamente alle politiche di immigrazione, asilo e controllo delle frontiere, le quali diventano: elementi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Parte III - Le politiche e il funzionamento dell Unione, Capo IV - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Sez. II: Politiche relative ai controlli alle frontiere, all asilo e all immigrazione [artt. III-265 III-268]) annoverate tra le politiche interne (art. III-267). Rileva la lotta all immigrazione clandestina e una gestione più efficace dei flussi migratori.

40 La Costituzione regola: I diritti dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro e le condizioni di circolazione e soggiorno in altri Stati membri. L immigrazione, il soggiorno irregolare, l allontanamento e il rimpatrio. La tratta di esseri umani. Gli accordi di riammissione (art. III-267, par. 3). La Costituzione prevede: Misure per incentivare e a sostenere l azione degli Stati membri al fine di favorire l integrazione, con l esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri (art. III-267, par. 4) Il diritto degli Stati a determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di Paesi terzi, (art. III-267, par. 5).

41 Indirizzi per la realizzazione della Fase II: Impulso politico Influenza del terrorismo internazionale (Tampere Aja) 1999: Tampere spirito di apertura 2001: Laeken presa d atto che della volontà di alcuni Stati di ripristinare i controlli alle frontiere interne 2003: Siviglia adozione di un approccio restrittivo: priorità = lotta all immigrazione clandestina e alla tratta 2004: Aja priorità = sicurezza della Fortezza Europa Par. 1: La sicurezza dell Unione ha assunto nuova urgenza (per cui) i cittadini dell Europa si aspettano ( ) che l Unione europea, pur garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, assuma un approccio comune di fronte a problemi transfrontalieri come la migrazione clandestina. Direzioni della Fortezza Europa - Politica di non ingresso: ripristino prerogative nazionali; - iniziative comuni nella lotta al terrorismo internazionale (vd. potenziamento banche dati e mandato di arresto europeo)

42 Indirizzi per la realizzazione della Fase II: Impulso politico Il Programma dell Aja ( ) Armonizzazione delle legislazioni degli Stati per costruire: - una politica comune dell asilo - una più efficiente gestione dei flussi migratori Obiettivo generale: rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell UE, nel quinquennio Obiettivi specifici in tema di asilo: Procedura comune sull asilo e status uniforme per coloro ai quali è garantito l asilo o la protezione sussidiaria. Cooperazione operativa tra i servizi nazionali di asilo degli Stati membri. Piena applicazione e valutazione degli strumenti della prima fase. Studi sugli aspetti innovativi della politica di asilo. Incentivi finanziari. Cooperazione con i Paesi terzi per l esternalizzazione della protezione dei rifugiati.

43 Il Programma dell Aja ( ) Impulso politico Obiettivi specifici in tema di immigrazione: Nuova gestione della migrazione regolare e un rinnovato impegno alla lotta al lavoro illegale. Integrazione dei cittadini dei paesi terzi negli Stati membri. Partenariato fattivo con i Paesi Terzi di origine e di transito dei flussi migratori. Efficace politica diretta al rimpatrio e alla riammissione dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizione di permanenza o soggiorno in uno Stato membro. Gestione politica comune dei flussi migratori, deciso contrasto all immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani. Gestione e controllo delle frontiere esterne dell UE attraverso una politica di coordinamento e una cooperazione operativa. Politica comune in materia di visti.

44 Evoluzione del quadro normativo di diritto derivato - II Fase ( ) Sviluppo del quadro normativo di diritto derivato Asilo Obiettivo: costruire entro il 2012 un Sistema comune europeo di asilo (CEAS) che garantisca lo stesso alto livello di garanzie e procedure in tutti gli Stati membri dell Unione. Piano strategico sull asilo: un approccio integrato in materia di protezione nell Unione europea (COM (2008) 360) profonda revisione dell acquis sull asilo per migliorarne il contenuto, e rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri. roadmap per l avvio della seconda fase, con la creazione del Sistema europeo comune di asilo. Proposte della Commissione per realizzare la II fase, mediante l emendamento degli strumenti legislativi della I fase e la valutazione dei risultati raggiunti.

45 Piano strategico sull asilo standard migliori e più armonizzati di protezione cooperazione con Stati terzi cooperazione operative garantire l accesso alla protezione; stabilire una procedura comune; stabilire status uniformi per l asilo e la protezione sussidiaria; tenere conto della dimensione di genere e dei gruppi vulnerabili; intensificare la cooperazione pratica; determinare la responsabilità e favorire la solidarietà; assicurare la coerenza con le altre politiche;

46 Proposte di modifica delle direttive della I Fase Modifica della Direttiva Accoglienza (COM(2008) 815 L art. 8 vieta di trattenere una persona per il solo fatto che sia un richiedente protezione internazionale. Si limita la facoltà degli Stati di confinare il richiedente asilo in un luogo di residenza nelle more dell espletamento della procedura di esame della richiesta. Applicazione della Direttiva in tutte le fasi, a tutti i tipi di procedura di domanda di protezione internazionale e a tutti i luoghi e centri di accoglienza (Preambolo, par. 8). Norme più garantiste nel trattamento dei richiedenti asilo, per assicurare un livello di vita dignitoso e per limitare il fenomeno dei movimenti secondari tra gli Stati membri.

47 Proposte di modifica delle direttive della I Fase Modifica della Direttiva Qualifiche (COM(2009) 552 Viene superata la differenza tra le due qualifiche di protezione sussidiaria e asilo e la conseguente diversità di trattamento in merito al godimento dei diritti sociali. Modifica della Direttiva Procedure (COM(2009) 554 Si delinea un quadro più efficace in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale, al fine di permettere alle autorità nazionale competenti di distinguere più facilmente tra richiedenti asilo e altri migranti nei flussi misti.

48 Prospettive per lo sviluppo della II fase Al fine di limitare la disparità di trattamento tra rifugiati e destinatari di altre forme di protezione internazionale: Armonizzazione: sviluppo di regole comuni che privino gli Stati membri di qualsiasi margine di discrezionalità attuazione graduale. Centralizzazione: esame congiunto a livello di UE delle domande di protezione avvio della II fase senza la necessità di armonizzazione. Sistema di scelta dello Stato competente all esame della domanda di protezione da parte del richiedente in luogo dell attuale meccanismo di ripartizione delle competente tra Stati membri previsto dal regolamento Dublino II.

49 Prospettive per lo sviluppo della II fase COM (2004) 410: obiettivo di stabilire procedure di ingresso protetto, ossia la possibilità per un cittadino di un Paese terzo di presentare una domanda di asilo o si altra forma di protezione internazionale al potenziale Paese ospitante pur rimanendo fuori dal territorio di quest ultimo e di ottenere un autorizzazione all ingresso, nel caso in cui la sua domanda sia accolta, provvisoriamente o definitivamente (punto 14). Piani di protezione regionale concordati con Stati terzi e già operanti in Tanzania, Ucraina e Bielorussia. Si tende a favorire, l accoglienza dei richiedenti asilo da parte degli Stati terzi di transito, stabilendo l impegno dell UE a consentire il reinsediamento negli Stati membri di coloro che abbiano ottenuto protezione.

50 Evoluzione del quadro normativo di diritto derivato Immigrazione Immigrazione legale Raggiunti i principali obiettivi fissati dal programma dell Aja. adozione nel 2005 di un Libro verde Piano d azione che stabiliva le iniziative da adottare in materia di immigrazione legale dal 2006 al Come parte dell attuazione di questo Piano, sono state approvate: - la Direttiva 2005/71/CE sulle procedure per l ingresso dei ricercatori di Paesi terzi (che doveva essere recepita entro ottobre 2007) - la Direttiva 2009/50/CE, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

51 Immigrazione illegale È stato perseguito il contrasto all immigrazione irregolare e alla tratta di persone. Nel 2009 la Direttiva recante sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari. Direttiva rimpatri 2008/115/CE Nel 2008 la Direttiva rimpatri, primo atto di questo settore adottato secondo la procedura di codecisione. Ai sensi dell art. 20, la direttiva sarebbe dovuta essere recepita entro il 24 dicembre 2010, ma quasi tutti gli Stati (eccetto 9), tra cui l Italia, non hanno ancora provveduto al recepimento.

52 Art. 6 Decisione di rimpatrio Parr. 2 e 5: La direttiva prevede eccezioni all adozione di una decisione di rimpatrio in ipotesi specifiche: Non può essere rimpatriato il migrante irregolare che abbia un permesso di soggiorno valido di un altro Stato membro presso il quale intende recarsi immediatamente Può non essere rimpatriato il migrante irregolare che possa essere ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o imprese bilaterali Gli Stati membri possono sanare l irregolarità a titolo umanitario Non può essere rimpatriato il migrante irregolare che ha già dato avvio alla procedura di rinnovo del permesso di soggiorno

53 Art. 6 Par. 6: disposizione di chiusura gli Stati membri possono disporre il rimpatrio degli irregolari con un unica decisione o atto amministrativo, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal Capo III della direttiva e dalle altre disposizioni del diritto dell UE pertinenti. Gli Stati membri devono favorire il rimpatrio volontario rispetto a quello forzato. Termine per la partenza tra 7 e 30 giorni, prorogabile. Garanzie procedurali La detenzione dell irregolare in appositi centri o istituti penitenziari deve essere disposta da un autorità statale competente, amministrativa o giudiziaria, con provvedimento formale, suscettibile di revisione da parte di un autorità giudiziaria. La durata massima della detenzione è di 6 mesi, prorogabile di altri 12 mesi in caso di mancata cooperazione del migrante o per i ritardi nell ottenimento della documentazione dai Paesi terzi.

54 Il considerando 17 del Preambolo afferma che i cittadini di Paesi terzi debbano essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali, in conformità del diritto internazionale e nazionale. Nel considerando 20, l UE legittima il proprio intervento alla luce del principio di sussidiarietà. Il considerando 23 ribadisce il rispetto della Convenzione di Ginevra non-refoulement L articolo 2 stabilisce la facoltà per gli Stati di decidere di non applicare la direttiva in esame ai cittadini di Paesi terzi fermati o scoperti dalle autorità in occasione dell attraversamento irregolare ( ) via mare. L art. 4, prevede la derogabilità in melius e al par. 4, obbliga comunque gli Stati a garantire a tali soggetti un livello minimo di tutela, nonché a rispettare il principio di non-refoulement (anche art. 5). L art. 8, par. 4 afferma il principio di proporzionalità ed efficacia. Sent. Zurita Garcìa, maggio 2009 La direttiva non obbliga gli Stati membri ad adottare provvedimenti di espulsione degli irregolari. Spetta agli Stati membri prevedere eccezioni all allontanamento vd. dir. 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (art. 9: ricongiungimento dei rifugiati) e dir. 2004/38/CE del 29 aprile 2004, che collega il diritto di soggiorno al rispetto della vita familiare (art. 28: prima di adottare un provvedimento di allontanamento occorre tenere in debita considerazione la situazione familiare dello straniero)

55 Sviluppi futuri in tema di asilo e immigrazione Due documenti contengono i principi che saranno seguiti per l azione in questo settore: La Comunicazione Una politica d immigrazione comune per l Europa: principi, azioni e strumenti. COM (2008) 359. Il Patto europeo sull immigrazione e l asilo. 16 ottobre Da essi si evince che la priorità sarà data all attuazione delle misure esistenti e in particolare: al ricongiungimento familiare allo status dei soggiornanti di lungo periodo alle regole per l ingresso dei ricercatori e degli studenti alla realizzazione di un portale sulla immigrazione dell UE.

56 Una politica d immigrazione comune per l Europa: principi, azioni, strumenti È incentrata su tre parole chiave: Prosperità evidenzia il contributo apportato dall immigrazione legale allo sviluppo sociale ed economico dell UE Solidarietà evidenzia il necessario coordinamento tra gli Stato membri e l esigenza di cooperazione con i Paesi terzi Sicurezza prevede l intensificazione della lotta contro l immigrazione illegale e lo sviluppo di una politica dei visti al servizio degli interessi dell Europa.

57 Patto europeo sull immigrazione e l asilo Gli obiettivi del Patto sono cinque e devono essere realizzati attraverso il Programma di Stoccolma: organizzare l immigrazione legale tenendo conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità di accoglienza stabilite da ciascuno Stato membro e favorire l integrazione; combattere l immigrazione clandestina, in particolare assicurando il ritorno nel Paese d origine e in un Paese di transito degli stranieri in posizione irregolare; rafforzare l efficacia dei controlli alle frontiere; costruire un Europa dell asilo realizzazione del sistema comune di asilo non più entro il 2010 (come previsto dal punto 13 del Programma dell Aja) ma entro il 2012; creare un partenariato globale con i Paesi di origine e di transito che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo.

58 Frontiere e visti Materia già in parte regolata dalla Convenzione di Schengen Uno dei principali atti adottati è il Regolamento 562/2006 recante il Codice frontiere Schengen con il quale sono state codificate le norme in materia di attraversamento delle frontiere È prevista la sorveglianza costante dei valichi: L art. 12 afferma la necessità di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente L art. 13 ammette per gli Stati la possibilità di procedere al respingimento degli stranieri intercettati, solo nel rispetto delle norme relative al diritto d asilo ed esclusivamente attraverso un provvedimento motivato.

59 Tuttavia un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento. Si ripropongono, così, le osservazioni fatte in merito alla direttiva procedure. Neppure l adozione del Codice ha consentito di superare la logica della delega agli Stati della procedura per la presentazione della domanda di asilo o del ricorso. Componenti della politica di gestione delle frontiere Banche dati: Sistema Informazione Schengen (SIS) ora modificato nel SIS II EURODAC, istituito congiuntamente al Regolamento Dublino II VIS, Sistema di Informazione Visti, istituito con la Decisione 2004/512/CE Agenzia FRONTEX, istituita con il Regolamento del Consiglio n. 2007/2004. Fornisce assistenza per le operazioni di rimpatrio.

60 Relazioni esterne Gestione della immigrazione secondo il cd. approccio globale, basato sulla collaborazione con i Paesi terzi. L immigrazione è stata inclusa nel dialogo politico e nella cooperazione politica con i Paesi terzi nel processo di Rabat, nella cooperazione UE-Africa su immigrazione, mobilità e occupazione, nella cooperazione UE-Russia, in Euromed, nei Documenti strategici Paesi e regioni Quanto all oggetto l Approccio globale ha tre priorità: gestire in modo più efficiente l immigrazione; prevenire e ridurre l immigrazione irregolare; promuovere gli aspetti positivi e limitare gli aspetti negativi della relazione tra immigrazione e sviluppo.

61 IV Tappa Processo di riforma dei trattati Il Trattato di Lisbona ( ) Rafforza le azioni comuni in materia di immigrazione e di asilo a livello europeo e afferma che uno degli obiettivi fondamentali dell Unione Europea è quello di garantire ai suoi cittadini uno Spazio di Libertà, Giustizia e Sicurezza. La competenza sarà tutta collocata nel TFUE e in particolare nel Titolo V, rubricato Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, e costituito da 5 Capi. La formula Spazio di Libertà, Giustizia e Sicurezza è oggi espressamente contemplata anche nell art. 3, par. 2 del TUE, dove è qualificata come uno degli obiettivi dell Unione, nonché nell art. 4, par. 2, l.j TFUE.

62 In base all art. 67, par. 2 TFUE l Unione sviluppa una politica comune in materia di frontiere, visti, immigrazione e asilo. Si tratta di un radicale cambiamento rispetto a quanto disposto dall art. 63, parr. 1-2 del TCE, laddove si attribuiva all Unione la competenza ad adottare norme minime, che escludono l armonizzazione e lasciano ampia discrezionalità agli Stati come si è verificato con la gran parte delle direttive adottate tra il 2001 e il Tuttavia l art. 72 TFUE prevede che le disposizioni del nuovo Titolo V non ostano all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. Si tratta di una sorta di riserva di competenza che autorizza gli Stati ad adottare atti anche laddove ci siano normative dell Unione.

63 Lo stesso art. 67, par. 2 TFUE qualifica la politica di immigrazione e asilo come fondata sulla solidarietà tra gli Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini di Paesi terzi L art. 80 TFUE prevede quale principio generale dell azione dell Unione il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri espressa competenza ad attuare misure in applicazione di tale principio. Alla tendenziale parità di trattamento tra i cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti, e i cittadini dell UE, presente solo nelle conclusioni del CE di Tampere, si sostituisce l obiettivo di equità, in base al quale il trattamento dei cittadini di Paesi terzi deve essere frutto di un contemperamento delle diverse legittime esigenze dell UE e proporzionale agli obiettivi perseguiti.

64 Modalità di attuazione L art. 68 TFUE prevede che Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia Accorpamento delle basi giuridiche relative allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e omogeneità di regole procedurali: Le istituzioni europee dovranno dare attuazione alle competenze designate dal Titolo V TFUE adottando uno degli atti legislativi dell Unione europea (art. 288 TFUE). Il potere di iniziativa è di esclusiva competenza della Commissione europea. Gli atti saranno adottati sulla base della procedura legislativa ordinaria, sostanzialmente la codecisione. Parlamento europeo come codecisore e adozione delle delibere da parte del Consiglio a maggioranza qualificata (art. 289 TFUE e art. 294 TFUE). procedura già vigente per visti, asilo e immigrazione grazie al combinato disposto dell art. 67 TCE e della Decisione 2004/927/CE.

65 Natura ed esercizio della competenza dell UE in materia di visti, asilo e immigrazione La competenza in questa materia è una tipica competenza di natura concorrente. Gli Stati possono legiferare liberamente fino a quando l Unione non sia intervenuta. (art. 2, par. 2, TFUE). L esercizio delle competenze di natura concorrente è limitato dai principi di sussidiarietà e proporzionalità (art. 5, parr. 2 e 3, TUE), disciplinati dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati: In base al principio di sussidiarietà l Unione interviene adottando un atto solo se l obiettivo perseguito non sia realizzabile autonomamente dagli Stati Il principio di proporzionalità impone che il contenuto e la forma dell azione dell Unione non vadano mai al di là di quanto necessario per conseguire l obiettivo che l azione si prefigge.

66 Regimi differenziati (Regno Unito, Irlanda e Danimarca) RU e Irlanda Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell Irlanda rispetto allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia che esclude tali Stati dall applicazione di tutte le norme del Titolo V TFUE. Essi non sono vincolati a meno che non decidano di aderire a una singola misura adottata, notificandolo: entro tre mesi dal momento della presentazione della proposta; in qualsiasi momento successivo all adozione dell atto. Danimarca Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca rispetto allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia che la esclude dalla partecipazione alle misure adottate nell ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia ad eccezione di quelle: in materia di determinazione degli Stati i cui cittadini devono possedere il visto per l attraversamento delle frontiere esterne; che costituiscono uno sviluppo del c.d. acquis di Schengen.

67 Le specifiche basi giuridiche Gli artt TFUE: la competenza dell UE articolata in 4 settori: - frontiere, - visti, - asilo, - immigrazione. A) Frontiere Art. 77, par. 1 TFUE (ex art. 62 TCE) Eliminazione dei controlli alle frontiere interne Garantire controlli e sorveglianza efficace alle frontiere esterne Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne e di coordinamento delle attività d interdizione navale nel Mediterraneo (FRONTEX). Art. 77, par. 4 TFUE Competenza esclusiva degli Stati membri sulla delimitazione delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

68 B) Visti Art. 77, par. 2 TFUE (ex art. 62 TCE) La competenza in materia di visti ricalca quella già esistente in base all art. 62 TCE e concerne la politica dei visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, qualificata come politica comune. C) Asilo Art. 78 TFUE (ex. art. 63, parr. 1-2 e art. 64, par. 2 TCE) - Qualificazione della politica di asilo come politica comune - Richiamo in qualità di limiti vincolanti alla Convenzione di Ginevra del 1951 e al principio di non refoulement. - Codificazione del concetto di protezione internazionale, articolato nelle tre componenti: - Asilo europeo per la prima volta si qualifica l asilo come asilo europeo - Protezione sussidiaria; - Protezione temporanea.

69 D) Immigrazione e integrazione Art. 79, par. 1 TFUE (ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE) tre pilastri della politica migratoria L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase: la gestione efficace dei flussi migratori, migranti regolari l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri, migranti irregolari la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. Rispetto al previgente art. 63, parr. 3 e 4, del TCE, la politica è qualificata come comune ed è menzionato anche il contrasto dell immigrazione irregolare e della tratta che, ai sensi degli artt. 82 e 83 TFUE, potrebbe avvenire anche con misure di cooperazione in materia penale.

70 Art. 79, par. 5 TFUE. Gli Stati possono porre limiti numerici all ingresso di lavoratori provenienti da Paesi terzi. La norma è formulata in senso molto ampio, al punto da poter in principio consentire a uno Stato di non permettere alcun ingresso di lavoratori di Stati terzi potendo in estrema analisi anche di fatto vanificare l applicazione e, quindi, l effetto utile delle norme dell Unione europea. Art. 79, par. 4 Politiche di integrazione. Il Trattato favorisce lo sviluppo della cooperazione europea in materia di integrazione. L art. 79 par. 4 TFUE così recita: Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

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