INDICE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLE IMPOSTE DIRETTE:LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

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2 INDICE LE FINALITA E GLI ASPETTI GENERALI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLE IMPOSTE DIRETTE:LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI IL RAVVEDIMENTO SPRINT IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E IL MODELLO 770 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IL MODELLO F24 E CODICI TRIBUTO MAGGIORMENTE RICORRENTI ESEMPIO DI CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI RAVVEDIMENTO LUNGO

3 FINALITA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ISTITUITO CON L ART. 13 DEL D.LGS 472/97, RECENTMENTE MODIFICATO DALLA FINANZIARIA PER IL 2011 (O PATTO DI STABILITÀ ) E DALLA LEGGE N. 111 DEL 15/07/2011, CONSENTE AL CONTRIBUENTE DI RIMEDIARE SPONTANEAMENTE AD ERRORI E/O OMISSIONI NEL VERSAMENTO DI UNO O PIU TRIBUTI, O DI PORRE RIMEDIO A VIOLAZIONI FORMALI E/O SOSTANZIALI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA. SI PRECISA COMUNQUE CHE LE VARIAZIONI INTRODOTTE DALLA ART. 1, COMMA 20, LEGGE N. 220/2010 (PATTO DI STABILITA ) SI APPLICANO ALLE VIOLAZIONI COMMESSE A DECORRERE DAL 01/02/2011. PERTANTO PER QUELLE EFFETTUATE PRIMA, SI APPLICANO LE VECCHIE MISURE RIDOTTE, RAGION PER CUI PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE, SARA ANALIZZATA SIA LA VECCHIA CHE LA NUOVA NORMATIVA. SEGNALIAMO INOLTRE LA NOVITA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 111 DEL 15/07/2011, LA QUALE ACCANTO AL COSIDETTO RAVVEDIMENTO BREVE (ENTRO UN MESE DALLA SCADENZA) E QUELLO LUNGO (PER REGOLARIZZAZIONI EFFETTUATE ENTRO L ANNO), SI E AGGIUNTO IL COSIDETTO RAVVEDIMENTO SPRINT.

4 IN COSA CONSISTE NELLA POSSIBILITA DI BENEFICIARE DI UNA SANZIONE RIDOTTA RISPETTO A QUELLA ORDINARIA PURCHE NON SIANO GIA IN CORSO ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE DA PARTE DELL AGENZIA ENTRATE O GUARDIA DI FINANZA SOGGETTI TUTTI I CONTRIBUENTI (PERSONE FISICHE, DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA, ENTI COMMERCIALI/NON COMMERCIALI) OGGETTO IMPOSTE DIRETTE (IRPEF, IRES, IRAP); IMPOSTE INDIRETTE (IVA, BOLLO, REGISTRO) TRIBUTI COMUNALI (ICI). NON PUO ESSERE UTILIZZATO PER I CONTRIBUTI INPS E INAIL IN QUANTO SEGUONO UN ALTRO REGIME SANZIONATORIO

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6 RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLE IMPOSTE DIRETTE: LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI Può accadere che il contribuente si renda conto di aver commesso errori od omissioni che comportano violazioni in termini di compilazioni dei modelli dichiarativi o di mancati o insufficienti versamenti d imposta. Per quanto riguarda le imposte dirette, le violazioni che possono essere regolarizzate mediante ravvedimento sono. Omessi versamenti; Violazioni formali; Violazioni sostanziali; Omessa presentazione della dichiarazione annuale.

7 TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI L IMPOSTA NON E STATA VERSATA O IL PAGAMENTO E STATO EFFETTUATO IN MISURA INFERIORE RISPETTO AL DOVUTO ERRORI FORMALI NON INCIDONO SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO ERRORI SOSTANZIALI INCIDONO SUL VERSAMENTO CHE RISULTA CARENTE O ASSENTE OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE LA DICHIARAZIONE NON E STATA PRESENTATA

8 OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI L importo della sanzione ordinaria in caso di omesso o tardivo versamento delle imposte è pari al 30% dell imposta dovuta. Con l istituto del ravvedimento operoso l importo di detta sanzione è notevolmente ridotto a seconda del termine in cui viene regolarizzato il pagamento. Pertanto a seguito delle variazioni introdotte dalla finanziaria del 2011, a partire dal 01/02/2011 e a seconda che si tratti di ravvedimento breve o lungo, gli importi saranno i seguenti: ravvedimento breve: qualora gli omessi versamenti di imposte (anche a titolo di acconto) vengano regolarizzati entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria, si applica la sanzione ridotta a 1/10 del minimo previsto per tale violazione, ossia pari al 3% (per violazioni commesse fino al 31/01/2011 è pari ad 1/12, ossia 2,50%); ravvedimento lungo: se la regolarizzazione di errori commessi nelle dichiarazioni o di omissioni nei versamenti di imposte è effettuata entro la scadenza per presentare la dichiarazione relativa all anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, si applica la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo previsto, ossia pari al 3,75%(per violazioni commesse fino al 31/01/2011 è pari ad 1/10, ossia 3%). Se non è prevista la presentazione della dichiarazione, gli omessi o insufficienti versamenti possono essere regolarizzati entro un anno dalla violazione. Oltre al pagamento della sanzione in misura ridotta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali moratori che fino al 31/12/2010 erano pari al 1% e a partire dal 01/01/2011, con il D.M. del 07/12/2010 sono stati fissati al tasso dell 1,50% annuo, da calcolarsi giornalmente (esempio: versamento scaduto il 30/11/2010 ravvedimento 10/01/2011. Interessi al 1% dal 01/12/2010 sino al 31/12/2010 e all 1,50% dal 01/01/2011 sino al 10/01/2011).

9 ERRORI FORMALI Per formali si intendono le violazioni inerenti la compilazione della dichiarazione che non incidono sulla liquidazione dell imposta, ma possono tuttavia arrecare pregiudizio all attività di controllo dell Amministrazione finanziaria. Le più frequenti violazioni formali, previste dall art. 8 comma 1, d.lgs n.471/1997 sono: la dichiarazione non redatta su modello non conforme a quello approvato dal Ministero; omessa o indicazione errata ed incompleta di: dati rilevanti per l individuazione del contribuente o del suo rappresentante; elementi necessari per la determinazione del tributo; ogni altro elemento prescritto per effettuare controlli. E possibile regolarizzare la violazione ricorrendo al ravvedimento operoso, corrispondendo una sanzione pari ad 1/8 della sanzione minima (euro 258,00) ossia 32,00 euro. (per violazioni commesse fino al 31/01/2011 è pari ad 1/10, ossia 25,00 euro) VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI Con il termine violazioni meramente formali si intendono irregolarità che: non incidono sulla determinazione e sul versamento del tributo; non arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Amministrazione finanziaria. In tal caso non è prevista nessuna sanzione e quindi non è necessario effettuare alcun ravvedimento operoso. E fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare l errore (senza pagamento di alcuna sanzione) prima che siano iniziate attività di controllo o verifica.

10 La mancata presentazione del modello F24 a zero, non è qualificabile come violazione meramente formale, in quanto configura ostacolo all attività di accertamento. Tale violazione è tuttavia ravvedibile, presentando il modello F24 omesso e versando contestualmente una sanzione ridotta pari a: 1/8 del minimo (euro 51,00) ossia 6,00 euro se il modello è presentato entro i cinque giorni seguenti; 1/8 del massimo (euro 154,00) ossia 19,00 euro se il modello è presentato oltre i cinque giorni seguenti. ERRORI SOSTANZIALI Si tratta di violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Le ipotesi più comuni riguardano: errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600/73; dichiarazione infedele ERRORI RILEVABILI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE O CONTROLLO FORMALE Per quanto riguarda la prima ipotesi, sono considerati tali le seguenti violazioni: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili; errori materiali e di calcolo nella determinazione delle imposte dovute; indicazione in misura superiore a quelle spettanti delle detrazioni d imposta; indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili; maggiore indicazione delle ritenute d acconto;

11 maggiore indicazione dei crediti d imposta. La sanzione ordinaria in questo caso è pari al 30% delle somme non versate. La suddetta sanzione risulterà ridotta: ad un terzo (10%) se le somme vengono pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito della liquidazione automatica (art. 36 bis, D.P.R. n. 600/73); a due terzi (20%) nel caso in cui le somme siano pagate entro 30 giorni dalla comunicazione dell esito del controllo formale effettuato ai sensi dell art. 36 ter del D.P.R. n.600/73. In ogni caso anche le suddette violazioni sono regolarizzabili mediante ravvedimento operoso, che prevede il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione: della maggiore imposta o minor credito; degli interessi moratori pari al 1,50% a partire dal 01/01/2011, con maturazione giornaliera; della sanzione ridotta, pari ad 1/8 del minimo, quindi 3,75% (per violazioni commesse fino al 31/01/2011 è pari ad 1/10, ossia 3%); Il perfezionamento del ravvedimento avviene attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa. Nell ipotesi in cui il contribuente abbia optato per il versamento rateale, le eventuali violazioni per omesso o insufficiente versamento degli importi dovuti per le singole rate, sono regolarizzabili:

12 entro 30 giorni dal termine previsto per ogni singola rata pagando una sanzione pari al 3% (per violazioni commesse fino al 31/01/2011 è pari ad 1/12, ossia 2,5%) ; altrimenti entro il termine di presentazione della dichiarazione versando una sanzione pari al 3,75%(per violazioni commesse fino al 31/01/2011 è pari ad 1/12, ossia 2,5%). La sanzione ridotta e gli interessi legali devono essere calcolati in riferimento a ciascuna rata pagata in ritardo. Si precisa inoltre che gli interessi sono dovuti nella misura del 4% annuo, pari allo 0,33% mensile. La dichiarazione si definisce infedele nel caso di : DICHIARAZIONE INFEDELE omessa indicazione dei redditi; errata indicazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni d imposta; esposizione di indebite deduzioni dall imponibile. La sanzione ordinaria in questo caso va dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito. Il ricorso all istituto del ravvedimento operoso prevede il versamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione: della maggiore imposta o minor credito; degli interessi legali dell 1,50% (a partire dal 01/01/2011),con maturazione giorno per giorno;

13 della sanzione ridotta, nella misura di 1/8 pari quindi al 12,50 del maggior importo dovuto e non versato, con un mino di 64,00 euro. Inoltre entro il termine suddetto, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa. Di particolare interesse sono alcuni chiarimenti forniti da parte dell Agenzia delle Entrate in merito alla suddetta fattispecie. Supponiamo che venga presentata una dichiarazione integrativa, a correzione di una ordinaria già trasmessa, in cui il contribuente debba dichiarare un reddito non indicato nella dichiarazione originaria. Per la corretta regolarizzazione il contribuente dovrebbe in questo caso presentare la dichiarazione integrativa, denunciando il reddito omesso e versare quindi la maggiore imposta dovuta o restituire parte del credito in tutto o in parte non spettante. Quindi all omesso o insufficiente versamento si aggiunge il caso della dichiarazione infedele. A tal fine, alcuni dubbi interpretativi, sono stati definitivamente chiariti nella circolare n.11/e/2010, in cui vengono appunto esaminate due ipotesi distinte. Nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata entro 90 giorni dalla normale scadenza (ad esempio per il modello UNICO 2010 era il 29/12/2010) è sufficiente versare semplicemente la maggiore imposta dovuta, applicando quindi la sanzione del 3% (oppure 3,75% nel caso di violazione successive al 01/02/2011), in quanto la sanzione per omesso o insufficiente versamento, incorpora quella per dichiarazione infedele. Se invece la regolarizzazione viene effettuata oltre il termine di 90 giorni ma comunque entro la scadenza per l invio della dichiarazione per l anno successivo (30/09/2011), l attenzione si sposta su quella della dichiarazione infedele piuttosto che su quella per il versamento. Pertanto la sanzione da applicare è quella del 10% della maggiore imposta dovuta, con un importo minimo di euro 51,00 (con le nuove regole passa al 12,50% con un minimo di euro 64,00). Facciamo un esempio pratico Il contribuente in data 19/09/2011 si accorge di non aver dichiarato un CUD nel 730 presentato a giugno Siamo quindi in presenza di una dichiarazione infedele in quanto è stato omesso un reddito, pertanto la base

14 imponibile IRPEF dichiarata è inferiore a quello accertata. La situazione può essere sanata presentando un modello UNICO integrativo Supponiamo che dal modello 730 ordinario scaturiva un credito di 200,00 euro e che invece il modello UNICO integrativo si concluda con un debito IRPEF pari a 500,00 euro; in tal caso bisognerà tener conto quindi, come precisato prima, solo della sanzione relativa alla dichiarazione infedele. Pertanto nel modello F24 dovranno essere riportati i seguenti importi: - codice saldo IRPEF- di euro 500,00 - codice interessi legali- per tardivo pagamento, pari all 1% fino al 31/12/2010 ossia euro 2,66 euro e 1,5% dal 01/01/2011 al 10/02/2001 (data del ravvedimento) quindi 5,38 euro, per un totale complessivo di 8,04 euro; - codice sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'irap e all'iva- pari al 10% della maggiore imposta quindi 50,00 euro, ma tenendo conto che l importo minimo è di 51,00, l importo da versare sarà appunto quest ultimo (con le nuove regole l importo minimo passa 64,00 euro).

15 Nell ipotesi in cui la dichiarazione integrativa fosse stata compilata invece il 20/12/2010 (quindi prima della scadenza del 29/12/2010 e pertanto entro i famosi 90 giorni), la situazione si sarebbe presentata in questa maniera: - codice saldo IRPEF- di euro 500,00 - codice interessi legali- per tardivo pagamento, pari all 1% quindi 2,56 euro; - codice 8901-sanzione pecuniaria IRPEF- pari al 3% e pertanto pari a 15,00 euro.

16 OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE L omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (compresa quella unificata), è regolarizzabile purché sia presentata entro 90 giorni dal termine ordinario di scadenza. Qualora si intenda regolarizzare la propria posizione, la procedura corretta da seguire è la seguente: Si presenta una dichiarazione annuale entro 90 giorni; Si paga 1/10 (e non più 1/12) della sanzione minima prevista per l omessa dichiarazione (l importo della sanzione minima è pari ad euro 258,00. In caso di ravvedimento operoso l importo è di euro 25,00). Il codice del modello F24 da utilizzare per effettuare il versamento della sanzione è 8911 e l anno d imposta è quello in cui è stata commessa la violazione.

17 Inoltre se dalla dichiarazione scaturisce un debito d imposta, si dovrà procedere anche al pagamento del: 3,00 % (corrisponde ad 1/10 della sanzione ordinaria prevista pari al 30%) dell imposta a debito se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza; 3,75% (corrisponde ad 1/8 della sanzione ordinaria prevista pari al 30%) dell imposta a debito se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni dalla data di scadenza ma entro il 90 giorno dalla data originaria di scadenza (nell ipotesi che dalla dichiarazione scaturisca un imposta a debito); gli interessi moratori calcolati giorno per giorno al tasso legale dell 1,50%. Si precisa che nel caso di dichiarazione unificata, la sanzione di euro 25,00 sarà applicata a ogni singola dichiarazione presentata (IVA e redditi). Ai fini fiscali, la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute in base alla dichiarazione stessa (art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 ).

18 RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE RIGUARDANTI LE IMPOSTE DIRETTE

19 IL RAVVEDIMENTO SPRINT A decorrere dal 6 luglio 2011, giorno in cui è entrato in vigore del DL 98/2011, applicabile anche per le violazioni commesse precedentemente, alle tradizionali forme di ravvedimento analizzate in precedenza, si è aggiunto anche il c.d. Ravvedimento Operoso Sprint che permette di sanare le violazioni commesse nei primi 15 giorni dalla scadenza del versamento, attraverso l applicazione di una sanzione la cui percentuale è ridottissima e aumenta di giorno in giorno. Dal primo giorno di ritardo e fino al quattordicesimo, si pagherà una sanzione pari allo 0,2% della sanzione ordinaria proporzionalmente ad ogni giorno trascorso, mentre dal quindicesimo giorno fino al trentesimo si rientrerà nel campo del ravvedimento breve con una sanzione del 3%. Oltre il trentesimo giorno si applica il ravvedimento lungo che prevede l'applicazione di una sanzione pari al 3,75%. Tale forma, applicabile quindi alle semplici dimenticanze di pagamento, consente ai contribuenti di recuperare con una sanzione proporzionale ai giorni di ritardo ai quali vanno aggiunti i minimi interessi da calcolare con le modalità ordinarie. Facciamo un esempio di calcolo Supponiamo che un contribuente abbia dimenticato di pagare il saldo IRPEF entro 05/08/2011, compresa la maggiorazione dello 0,40 per i pagamenti effettuati oltre il 06/07/2011. Effettua pertanto il pagamento giovedì 11 agosto 2011, quindi con 6 giorni di ritardo rispetto alla normale scadenza. La sanzione applicabile è dello 0,2% per ogni giorni di ritardo e quindi in totale 1,20%.

20 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL MODELLO 770 Le violazioni riguardanti gli adempimenti a carico del sostituto d imposta, che possono essere sanate con l istituto del ravvedimento operoso sono: mancati o insufficienti versamenti delle ritenute; errori nella compilazione dei modelli dichiarativi che possono essere qualificate come violazione formali (non incidenti sulla determinazione del tributo) e sostanziali (incidenti sulla determinazione del tributo); mancata presentazione della dichiarazione entro i termini; operazioni di conguaglio del modello 730. Le due violazioni che possono interessare principalmente il Caf e le sue sedi dal punto di vista della dichiarazione, riguardano la seconda e la terza ipotesi.

21 TIPO DI VIOLAZIONE ERRORI MERAMENTE FORMALI Omissioni o errori che non pregiudicano l attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo VIOLAZIONI FORMALI Omissioni o errori che pregiudicano l attività di controllo ma non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo VIOLAZIONI SOSTANZIALI-RITENUTE INTERAMENTE NON VERSATE E SOMME NON DICHIARATE Mancata indicazione in dichiarazione delle somme erogate e mancato versamento di ritenute SANZIONE RIDOTTA Nessuna sanzione 1/10 del minimo, pari a euro 25,00 1/8 del minimo TERMINE PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO Regolarizzazione prima dell inizio dell attività di controllo Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo VIOLAZIONI SOSTANZIALI-RITENUTE INTERAMENTE NON VERSATE E SOMME 1/8 del minimo (euro 258,00) ovvero euro NON DICHIARATE Mancata indicazione in dichiarazione delle 32,00 somme erogate ma ritenute interamente versate OMESSA INDICAZIONE NEL MODELLO 5,00 euro per ciascun percepiente non 770 DI UN PRECEPIENTE indicato OMESSA PRESENTAZIONE DELLA EURO 25,00 se la dichiarazione viene DICHIARAZIONE- TRASMISSIONE trasmessa entro i 90 giorni successivi ai TARDIVA DELLA DICHIARAZIONE termini ordinari previsti per la presentazione della dichiarazione. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo Il codice da dover utilizzare per il versamento delle sanzioni di cui sopra è 8906( qualora ricorrano più violazioni, le sanzioni si sommano e si versano tutte con lo stesso codice tributo), ad eccezione per la tardiva presentazione della dichiarazione il cui codice è 8911.

22 RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI Anche alla nuova disciplina prevista per i contratti di locazione, è stata prevista la possibilità di applicazione del ravvedimento operoso, nel caso in cui la registrazione del contratto venga effettuata oltre i 30 giorni previsti dalla normativa vigente. A tal fine l articolo 3, comma 3, del Dlgs n.23/2011 stabilisce che "... Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico sulle imposte sul reddito che prevede specificatamente: Chi omette la richiesta di registrazione del contratto di locazione è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'imposta dovuta". Tali misure sanzionatorie sono dovute solidalmente dai soggetti obbligati a chiedere la registrazione del contratto di locazione. In particolare, con riferimento all'omissione dell'obbligo di registrazione si precisa che, anche a seguito dell'introduzione del nuovo regime di tassazione della cedolare secca, trova applicazione una sanzione amministrativa commisurata all'imposta di registro dovuta sul contratto. A seguito della contestazione da parte dell'ufficio, i soggetti tenuti alla registrazione del contratto sono, quindi, obbligati al versamento dell'imposta di registro dovuta, al pagamento della sanzione dal 120% al 240% dell'imposta, nonché al pagamento degli interessi. La Circolare 26/E del 01/06/2011 dell Agenzia delle Entrate consente di ricorrere anche in tal caso di opzione per la cedolare secca al ravvedimento operoso in caso di omessa registrazione. La circolare sottolinea che anche in caso di registrazione tardiva, a seguito dell'esercizio dell'opzione per il regime alternativo, il locatore non sia tenuto al versamento dell'imposta di registro. Tuttavia, le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni commisurate all'imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto dell'opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca. Pertanto in caso di tardiva registrazione avremo 2 ipotesi, a seconda di quando venga effettuata la regolarizzazione, ossia:

23 entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto (a condizione che vengano versate sia l'imposta dovuta) la sanzione è pari al 12 per cento (1/10 di 120%) dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa; entro un anno dal termine di scadenza previsto (a condizione che vengano versate sia l'imposta dovuta), purché vengano versate sia l'imposta dovuta che la sanzione ridotta del 15 per cento (1/8 di 120%) dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa e che, entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione. Per i versamenti dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi bisogna utilizzare solo il modello F23 ( Concessionario, banca o ufficio postale ). Nel modello di versamento vanno indicati: - nel campo 6 il codice dell'ufficio; - nel campo 9 la causale "SZ"; - nel campo 10 ( "Anno") l'anno della violazione. Gli interessi devono essere versati cumulativamente con il tributo dovuto (codice 107T), mentre il codice della sanzione è 671T. Ravvedimento tardivo pagamento della Cedolare (acconti e saldo) Analogamente agli altri versamenti relativi all Irpef i versamenti, a titolo di acconto o di saldo, per la cedolare secca (codici tributo 1840 e 1841 rispettivamente primo e secondo acconto e 1842 per il saldo) sono ravvedibili. Anche in tal caso i termini sono quelli previsti per il ravvedimento breve o lungo in relazione agli omessi versamenti. La sanzione ridotta, così come gli interessi sono i medesimi. Cambiano solo i codici tributo per la sanzione e per gli interessi (sono infatti quelli relativi alle imposte sostitutive dell Irpef): - Codice tributo sanzione per cedolare secca: 8913; - Codice tributo interessi per cedolare secca: 1992.

24 RAVVEDIMENTO OPEROSO NELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Nel caso di Imposta Comunale sugli Immobili, le violazioni che risultano regolarizzabili mediante il ravvedimento operoso sono le seguenti: omesso o insufficiente versamento d imposta: violazioni inerenti la dichiarazione ICI (dichiarazione infedele o omessa). OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO D IMPOSTA Premesso che la sanzione ordinaria in caso di omesso o insufficiente versamento dell ICI dovuta in acconto o a saldo entro le normali scadenze è pari al 30% dell imposta non versata, è necessario distinguere tra ravvedimento: breve, entro il termine di 30 giorni, dalla data in cui è stata commessa la violazione, con una sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo ossia il 3,00%; lungo, oltre i 30 giorni ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con una sanzione pari ad 1/8 del minimo, ossia il 3,75%. Inoltre dovranno essere versati gli interessi moratori (con maturazione giornaliera) fissati nella misura del 1,50 a partire dal 01/01/2011%.

25 DICHIARAZIONE INFEDELE Siamo in presenza di una dichiarazione ICI infedele, nel momento in cui la violazione: incide sulla determinazione del tributo, nel qual caso la sanzione ridotta sarà pari ad 1/8 del minimo ( 1/8 del 50% della maggior imposta dovuta), ossia 6,25%; non incide sulla determinazione dell imposta, quindi la sanzione per il ravvedimento sarà pari ad euro 6,00 (1/8 del minimo di 51,00 euro). In ogni caso sarà necessario effettuare una dichiarazione rettificativa, inserendo nel campo annotazioni la dicitura Ravvedimento operoso per rettifica dichiarazione e allegando ad essa la copia della ricevuta di versamento. OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Anche la dichiarazione ICI può essere presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa. In questo caso per stabilire l importo della sanzione ridotta sarà necessario verificare se: le imposte sono state interamente versate entro i termini ordinari, allora la violazione sarà regolarizzata con il versamento di una sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo (euro 51,00) ossia pari ad euro 5,00 (che potrà essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo Imposta comunale sugli immobili-sanzioni); le imposte non sono state pagate, in questo caso si dovrà provvedere a versare l imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione tardivamente prodotta; gli interessi moratori con maturazione giornaliera; la sanzione del 10% (pari ad 1/10 del 100%) dell imposta non versata.

26 Ovviamente bisognerà presentare la dichiarazione al comune competente, inserendo nel campo annotazioni la dicitura Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione, specificando le somme versate a titolo d imposta, di interessi e sanzione (nell ipotesi in cui il tributo non sia stato pagato) e allegando ad essa la copia della ricevuta di versamento. Anche per l ICI il programma consente di eseguire il calcolo del ravvedimento operoso. Una volta determinata l imposta da versare e cliccato sull icona del bollettino, sarà sufficiente selezionare il pulsante ravvedimento posto in basso a sinistra.

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29 IL MODELLO F24 E CODICI TRIBUTO MAGGIORMENTE RICORRENTI Lo strumento a cui si ricorre per effettuare i versamenti connessi alle violazioni che abbiamo esaminato è il modello F24. Il modello si divide in varie sezioni. Nella prima parte troviamo le informazioni relative al soggetto che effettua il versamento (codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale). Seguono poi le sezioni dove vengono indicati tipologia di tributo e importo da versare o da utilizzare in compensazione. Per ogni tipologia di imposta, tassa o contributo deve essere utilizzata una singola riga dove, sulla parte sinistra, dovranno essere riportati i dati identificativi mentre sulla parte destra sono presenti due colonne per l'importo a seconda che sia a debito o a credito. Il modello è diviso a seconda del soggetto a cui il versamento è destinato: Sezione Erario: raccoglie i versamenti effettuati verso lo stato. I codici di tali imposte sono composti da quattro cifre; Sezione Inps: sono indicati i contributi dovuti a vario titolo verso l'istituto per lavoratori dipendenti, lavoratori a progetto, associati in partecipazione e altre categorie obbligate al versamento; Sezione Regioni: utilizzata per i tributi di competenza regionale come l'irap e l'addizionale regionale all'irpef; Sezione ICI e altri tributi locali: utilizzata per i tributi di competenza comunale come l'addizionale comunale all'irpef e l'ici Sezione altri enti previdenziali ed assicurativi: sostanzialmente riservata ai versamenti verso l'inail

30 Anche nella compilazione dei modelli F24 è possibile commettere alcuni errori, che pur non incidendo sulla determinazione del tributo dovuto, devono essere sanati onde evitare possibili sanzioni da parte dell amministrazione finanziaria. Tali irregolarità riguardano l errata indicazione: del codice fiscale; del codice tributo; dell anno di riferimento; della ripartizione tra più tributi dell importo a debito o a credito, indicato con un solo codice tributo. La correzione di tali errori, che si configurano come violazioni meramente formali, non determinano l irrogazione di alcuna sanzione da parte dell Ufficio. Sarà dunque sufficiente presentare all Agenzia delle Entrate locale di riferimento, una istanza di correzione relativa ai dati erroneamente indicati.

31 I CODICI F24 UTILIZZATI PIÙ FREQUENTEMENTE CODICI TRIBUTO TIPOLOGIA DI VERSAMENTO 8901 Sanzione pecuniaria IRPEF 8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale all IRPEF 8903 Sanzione pecuniaria addizionale comunale all IRPEF 8906 Sanzione pecuniaria Sostituti d Imposta 8911 Sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP e IVA ravvedimento 1989 Interessi sul ravvedimento - IRPEF 1994 Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale 1995 Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale 4001 Saldo IRPEF 4033 IRPEF ACCONTO- Prima Rata 4034 IRPEF ACCONTO- Seconda Rata o Acconto in unica soluzione 3801 Addizionale Regionale All IRPEF 3843 Addizionale Comunale All IRPEF 1668 Interessi Pagamento Dilazionato Imposte Erariali 3805 Interessi Pagamento Dilazionato Tributi Regionali

32 ESEMPIO DI CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI RAVVEDIMENTO LUNGO Supponiamo che il contribuente abbia presentato un modello UNICO entro i termini di scadenza ordinari (30/09/2011), ma non abbia provveduto a versare entro il 6 luglio il debito IRPEF risultante dalla dichiarazione paria euro 1000, 00. In data 16/09/2011, decide di presentare il modello F24 ed effettuare il pagamento. SALDO IRPEF A DEBITO: 1.000,00 SCADENZA ORIGINARIA PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO: 06/07/2011 DATA REGOLARIZZAZIONE: 16/09/2011 Utilizzando il programma del modello F24 la procedura corretta da seguire è quella analizzata di seguito. Aprire il programma dell F24 e una volta compilata la sezione DATI F24, cliccare sulla linguetta ERARIO ed inserire i dati relativi all imposta indicando il codice Tributo (SALDO IRPEF 4001),la rata oggetto del pagamento (trattandosi di rata unica inserire 0101), l anno a cui si riferisce il versamento del tributo (in questo caso trattandosi della dichiarazione 2011 i redditi sono quelli del 2010), l importo a debito.

33

34 Successivamente, confermando i dati, una volta selezionata l imposta oggetto del ravvedimento, sarà possibile cliccare sul pulsante RAVVEDIMENTO posto in basso a destra all interno della maschera. Si aprirà la seguente schermata in cui vengono riepilogati i dati relativi al ravvedimento. Sarà sufficiente inserire la data del 16/06/2009 nella casella Normale scadenza e il programma in automatico eseguirà i calcoli.

35 Cliccando successivamente su ok, i dati presenti nella schermata verranno inseriti automaticamente nel modello F24. Nell ipotesi in cui le imposte a debito fossero più di una, ovviamente questa operazioni dovrà essere ripetuta per ognuna di esse. Nella maschera successiva verrà riportato in automatico l importo a debito, con la possibilità di indicare l importo che è stato in realtà pagato (in caso si pagamento parziale, altrimenti qualora non sia stato effettuato nessun versamento è sufficiente non indicare nulla). Inserendo la data del ravvedimento, saranno calcolati in automatico gli importi degli interessi (indicati separatamente per ciascun anno) e la sanzione al 3,75%, in quanto trattasi nel caso in esame di ravvedimento lungo.

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