Lezione III. Indice. 2 di 11
|
|
- Bonifacio Bosco
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE I LEZIONE II IMPUTAZIONE DELL ATTIVITÀ D IMPRESA PROF. RENATO SANTAGATA
2 Indice 1 principio generale della spendita del nome La teoria del potere d impresa La teoria dell imprenditore occulto Le critiche Gli ultimi sviluppi legislativi di 11
3 1 Principio generalee della spendita del nome L acquisto della qualità di imprenditore è presupposto per l applicazione ad un dato soggettoo del complesso di norme che l ordinamento ricollega a tale qualifica. La suddetta qualità si acquistaa con l esercizio dell attività di impresa come emerge dalla nozione di imprenditore fornitaci dal Codice Civile (v. art. 2082). L attività può essere svolta direttamente dall interessato, o da altri in suo nome. Principio generale del nostro ordinamento è che centro d imputazione degli effetti giuridici è quel soggetto il cui nome sia stato speso nel traffico giuridico, nell esercizio dell attività. Questo criterio generale di imputazione degli effetti attivi e passivi della stipulazione (c.d. spendita del nome) risponde ad esigenze di certezza, e si ricava dalle disciplina del mandato che, appunto distingue un mandato con rappresentanza, e un mandato senza rappresentanza. Orbene, nel mandato con rappresentanza, dove il mandatario spende il nome del mandante, tutti gli effetti degli atti posti in essere si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante (art. 1388), nel mandato senza rappresentanza, invece, il mandatario agisce in proprio nome e acquista diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi nonn hanno alcun rapporto col mandante (art c.c.). È quindi il principio formale della spendita del nome e nonn il criterio sostanziale della titolarità dell interessee economicoo che domina nel nostro ordinamento l imputazione dei singoli atti giuridici e dei loroo effetti. Si tratta di criterio formale: rimane giuridicamente obbligato solo colui il cui nome è stato formalmente speso, non importa se il soggetto realmente interessato alla stipulazione sia un terzo e la controparte contrattuale fosse consapevole di tale circostanza. Nel caso che ci interessa, è, pertanto imprenditore, chi esercita l attività spendendo il proprioo nome. Pertanto, quando gli atti d impresa sono compiuti tramite rappresentante (volontario o legale), l imprenditoree diventa il rappresentato e non il rappresentante. E ciò anche qualora il rappresentantee abbia ampi poteri di decisione in merito agli atti di impresa e di tali poteri sia privo il rappresentato, sicchè è possibile affermare che l attività d impresa è sostanzialmente esercitata dal rappresentante. È questo il caso, ad esempio, del genitore che gestisce l impresa quale rappresentante legalee del figlio minore, in seguito ad autorizzazione del tribunale. Gli atti d impresa sono decisi e compiuti dal genitore, ma imprenditore è il minore e se l impresa è commerciale- solo il minore è esposto a fallimento. L esercizio dell attività di impresa può dar luogo ad un fenomeno analogo a quello determinato dal compimento di singoli atti giuridici tramite un mandatario senza rappresentanza. Può dar luogo cioè 3 di 11
4 ad una dissociazione fra il soggetto cui è formalmente imputabile la qualità d imprenditore, in virtù del generale principio della spendita del nome, ed il reale interessato, anch egli persona fisica o giuridica, che somministra al primo i necessari mezzi finanziari, dirige in fatto impresa e fa suoi tutti i guadagni: dunque il dominus dell impresa. Il quale non si appalesa ai terzi come imprenditore. È questo il fenomeno, largamentee diffuso dell esercizi o dell attività d impresa tramite interposta persona. Altro è il soggetto che compie in proprioo nome i singoli atti d impresa: cosiddetto imprenditore palese o prestanome. Altro è il soggetto che somministra al primo i mezzi finanziari, dirige in fatto l impresa e fa propri tutti i guadagni. Altro è, in altri termini, il dominus dell impresa, pur nonn palesandosi come imprenditoree di fronte ai terzi: cosiddetto imprenditoree indiretto o occulto. Ora se la persona fisica interposta è nullatenente, l imprenditore interponente di fatto sfugge al rischio di impresa, in quanto, poiché gli atti sono compiuti in nome dell imprenditoree palese, i creditori avranno titolo per agire solo nei confronti del prestanome e non dell imprenditoree occulto. Un simile meccanismo viene, infatti, solitamente utilizzato proprio per non esporre al rischio d impresa tutto il patrimonio personale, ovvero per aggirare un divieto di legge. Per evitaree tali abusi, parte della dottrina ha ritenuto di poter neutralizzare i pericoli per i creditori - insiti in un esclusiva applicazione del principio generale della spendita del nome, che, infatti porterebbe ad aggredire da parte dei creditori, con il fallimento, il soloo patrimonio dell imprenditore apparente che per definizione è irrisorio - escludendo che il suddetto principio sia requisito necessario ai finii dell imputazione della responsabilità per debiti di impresa. Per l attività di impresa opererebbero principi parzialmentee diversi rispetto a quelli che governano il mandato senza rappresentanza; principi quindi, che consentirebbero una responsabilità cumulativa dell imprenditore palese e del dominus ovvero, secondo altra teoria, consentirebbero la sottoposizione del dominus al fallimento. Due le teorie che sonoo state prospettate: la teoria del potere d impresa e la teoria dell imprenditoree occulto. 4 di 11
5 2 La teoria del potere d impresa La teoria del potere d impresa, (Ferri) sostiene una responsabilità cumulativaa dell imprenditore palese e del dominus, in quanto, nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità è sempre riconosciuta a carico di colui o di coloro che detengono il potere di gestionee (principio della inseparabilità nel rapporto responsabilità - potere di gestione) chi esercita il poteree di direzione in un impresa ne assume anche necessariamente il rischio e risponde delle relativee obbligazione. Questo principio è desumibile da una serie di norme dettatee sia per la società di persone che per quella di capitali: 1. L art comma, in tema di società semplice, ammette la possibilità di limitare la responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali, ma esclude che tale limitazione possa operare anche a favore dei soci amministratori; 2. l art.2291, in tema di società in nome collettivo, afferma la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci poiché il potere di amministrazione è elemento connaturale della qualità di socio; 3. Gli artt.2318 e 2320, in tema di società in accomandita semplice, affermano rispettivamente che: - l amministrazione può essere conferita soltanto ai soci accomandatari che sono a responsabilità illimitata (2318 c.c) - la perdita del beneficio della responsabilità limitata per i soci accomandanti si verifica proprio quando essi compiano atti di amministrazione (2320 c.c.); 4. L art.2362, in tema di società di capitali, sancisce la responsabilità illimitataa dell unico azionista per le obbligazioni della società sorte nel periodo in cui le azioni erano concentrate nelle mani di una sola persona. Pertanto da ciò se ne ricavava che quando l attività di impresa venisse esercitata tramite prestanome, responsabili verso i creditori sono sia il prestanome che il dominus anche se solo nei confronti del primo sarà applicabile la leggee fallimentare avendo infatti egli acquistato la qualità di imprenditore per la spendita del nome. 5 di 11
6 3 La teoria dell imprenditore occulto La teoria dell imprenditore occulto (Bigiavi e Pavone La Rosa, quest ultimo sottolinea lo stretto legame col principio della inseparabilità fra potere di direzione dell impresa e responsabilità illimitata) porta a sanzionare con la responsabilità personale, e dunque con il fallimento personalee anche del dominus ogni forma di dominio occulto o palese dell altrui impresa. La ratio di tale teoria è stata argomentata dalla disposizione contenuta nel 2 comma dell art. 147 legge fallimentare e (vecchia formulazione). L art.147 legge fallimentare (vecchia formulazione) espressamente prevedeva l ipotesi del socio occulto di società palese. Infatti il 1 comma dell art. 147 affermava il noto principio secondo il quale..il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci.. stessi; il 2 comma dello stesso articolo disponeva che il fallimento della società si estende anche ai soci (occulti) la cui esistenza sia stata scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società e dei soci palesi. Tuttavia, tale teoria, riteneva, che per analogia il 2 comma dell art.147, potessee essere applicato anche all ipotesi in cui i soci abbiano occultato ai terzi l esistenza della società di persone, sicché quest ultimi hanno creduto di avere a che fare con un imprenditore individuale. Si afferma cioè, di poter trattare nello stesso modo, l ipotesi in esame, e cioè del socio occultoo di società occulta. Quest ultima ipotesi, pur non espressamente prevista dal 2 comma dell art.147 leggee fallimentare, in nulla differisce dalla prima (semmai per una differenza solo quantitativa del numero di soci), in quanto, in ambo i casi, ci troviamo di fronte ad un imprenditore occulto. Però mentre nel primo caso la società è palese come palese è anche il socio che agisce con i terzi, nel secondo caso c è un esclusivo titolare della situazione giuridica (il dominus) nell ambito della quale il prestanome e non ha alcuna partecipazione sociale. Proseguendo su tale via interpretativa si arriva, quindi, ad affermare la responsabilità e l esposizione al fallimento di chiunque, palesemente o occultamente, domini un impresa a lui non formalmente imputabile. In tale prospettiva, si è affermata la responsabilità del socioo tiranno di una società per azionii ossia dell azionista che non è titolare dell intero pacchetto azionario, e quindi non può esseree chiamato a risponderee illimitatamente in base all art ma che in fatto usa la società come cosa propria con assoluto disprezzo delle regole fondamentali del diritto societario (ad esempio il socioo utilizza il patrimonio della società per scopi personali e viceversa impiega il proprio patrimonio per pagare i debiti della società), ed analogamente anche la responsabilità del socio sovrano, ossia 6 di 11
7 dell azionista, che pur rispettando le regole di funzionamentoo della società, di fatto domina l impresa societaria in forza del possesso del pacchetto azionario di controllo. 7 di 11
8 4 Le critiche La dottrina, nella vigenza della vecchia formulazione della legge fallimentare, ha fortementee criticato l esistenza del duplice criterio di imputazione dei debiti d impresa. Si afferma, infatti, che, non può condividersi la premessa da cui partonoo entrambee le teoriee esposte,e cioè, che esisterebbero, nel nostro ordinamento due criteri di imputazione dell attività d impresa: -il criterio formale della spendita del nome e - il criterio sostanziale del poteree di direzione. Si è sottolineato, infatti, come proprio quest ultimo criterio non potesse essere condiviso, in quanto né le norme sulla società né le norme sulla legge fallimentare dimostrano che un soggettoo possa essere chiamato a rispondere per essere il dominus di un impresa formalmente imputabile ad altro soggetto e tanto meno, per questo stesso motivo, acquistare la qualità di imprenditore, sostenendoo l inscindibile collegamento tra il potere di gestione (amministrazione) dell impresa, e la responsabilità illimitata. Si è sostenuto, cioè, che ciò non sarebbee ricavabile dalla disciplina dellee società, in quanto, se è vero che nelle società di persone l amministratore non può limitare la propria responsabilità (artt.2267 e 2318), non è altrettanto vera l inscindibilità della responsabilità illimitata dal potere di gestione. Ed, infatti: nella società in nome collettivo tutti i soci rispondonoo illimitatamente, anche nell ipotesi in cui la gestione dell impresa sia riservataa solo ad alcuni di essi, come espressamente disposto dall art c.c., così come, i soci accomandatari dell accomanditaa semplice in base all art Pertanto anche in questo caso è possibile pattuire che solo alcuni abbiano l amministrazione della società, tuttavia tutti gli accomandatari sono personalmente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali. Ed ancora, anche nelle società per azioni, l art.2362 (vecchia formulazione), in tema di unico azionista, disponeva la responsabilità illimitata dell unico azionista per il solo fatto di essere titolare di tutte le azioni e ciò anche quando esso si sia astenuto nell interferire nell operato degli amministratori. Da tali disposizioni, si argomentava, pertanto, che la responsabilità illimitata dei soci poteva nascere solo in base a criterii esclusivamente formali ed oggettivi fissati dalla legge, e non dal criterio sostanziale dell effettivo esercizio del potere di gestione. Tale interpretazione, trovava ulteriore conferma nella disciplina introdotta dal Dlgs. 88/1993 per le società a responsabilità limitataa che riconosceva la possibilità di costituire una S.r.l con unico socio. Anche in questo caso, la responsabilità illimitata, è fondata su criteri oggettivi e formali, e non per la semplice gestione della società da parte dell unico socio. A ciò si è aggiunto, che la stessa legge fallimentare, non poteva essere utilizzata quale fondamento o normativo per argomentare la teoria dell imprenditoree occulto, in quanto l ipotesi espressamentee 8 di 11
9 regolata dal 1 comma dell articolo 147 ossia socio occultoo di società palese è ipotesii sostanzialmente diversa da quella del socioo occulto di società occulta. Infatti, nel caso di società occulto di società palese, l attività d impresa è svolta in nome della società e ad essa è certamentee imputabile in tutti i suoi effetti. In altri termini, la responsabilità di impresa della società è fuori contestazione, e la partecipazione alla società è titolo sufficiente a fondare la responsabilità ed il fallimento sia dei soci palesi sia di quelli occulti. Non c è, pertanto, alcun dubbio che il socio, scoperto successivamente alla dichiarazione di fallimento, sia anch egli socio di tale società, e come tale soggetto a fallimento. In tale ipotesi ciò che è stato occultato è solo il numero dei soci. Il socioo occulto viene, quindi, dichiarato fallito sempre in base ad un criterio formale perché realmentee appartenente alla compagine sociale. Pertanto dalla disposizione del 1 comma, dell articolo 147 (vecchia formulazione) poteva solo ricavarsi che chi è socio di una società a responsabilità illimitata, rispondeva sempre verso i terzi, anche quando la sua partecipazione non è stataa esteriorizzata. Nel diverso caso della società occulta, invece, l attività d impresa non è svolta in nome della società; gli atti di impresa non sono formalmente imputabili ad una società, perché chi opera nei confronti dei terzi agisce in nome proprio, sia pure nell interesse e per conto di una società di cui è eventualmente socio, agisce cioè come mandatario senza rappresentanza della società occulta. Tale situazione giuridica è, quindi, non solo quantitativamente, ma qualitativamente diversa da quella prevista nel 2 comma dell art La conclusione cui giungeva la dottrina è che, quindi, poiché l unico criterio di imputazione dei debiti di impresa, è la spendita del nome, i rimedi per reprimere gli abusi, insiti in una rigorosa applicazione di tale principio, dovessero rinvenirsi nelle norme in tema di mandato. (Campobasso) Se questa era la posizione della dottrina, contraria ad ammettere il ricorso ad una società occulta, la soluzione largamente dominante in giurisprudenza è stata l estensione del fallimento allaa società occulta. Per la gran parte della giurisprudenza, la mancata esteriorizzazione della società, non impedisce ai terzi di invocare la responsabilità anche della società occulta, e dei soci una volta che l esistenza della stessa venga successivamente scoperta e accertata. È sufficiente, quindi, che i terzi provino a posteriori l esistenza del contratto di società e che gli atti posti in essere dal soggettoo agente in nome proprio siano riferibili a tale società. Una volta quindi dichiarato il fallimento dell imprenditore individuale, la giurisprudenza estende il fallimento alla società, e a tutti i soci occulti. Necessario e sufficiente a tal fine, si afferma, è che i terzi provino a posteriori l esistenza del contratto di società, e che gli atti posti in essere dal soggetto agente in nome proprio siano comunque riferibile a tale società, sia pure none esteriorizzata. Perciò, dichiarato il fallimento di un 9 di 11
10 imprenditore individuale, il fallimento viene esteso alla società ed agli altri soci occulti, una volta acquisita la prova anche attraverso presunzioni che esiste una società fra il fallito e gli altri soggetti interessati alla sua attività. Gli indici probatori della qualità di socio occulto sono ad esempio: un sistematico sostegno finanziario a favore della società anche attraverso il rilascio di garanzie generali (fideiussione omnibus); sistematica ingerenza negli affari sociali, direzione di fatto dell attività d impresa; percezione di somme di denaro spettanti alla società; partecipazione a trattative di affari con i fornitori, il compimento di atti di gestione. 10 di 11
11 5 Gli ultimi sviluppi legislativi. La giurisprudenza, ha quindi, sempre superato il criterio formale della spendita del nome, aderendo al criterio sostanziale della titolarità dell interesse. Tale orientamento di favore, è stato infine recepito anche a livello legislativo con la recente riforma del diritto fallimentare (d.lgs , n. 5. Infatti, il nuovo articolo 147, 5 comma, espressamente dispone che, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, si applica agli altri soci la regola del fallimento del socio occulto. In breve, la legge, ai fini della dichiarazione del fallimento, sembrerebbe aver accolto la tesi dottrinale dell imprenditore occulto, nella parte in cui tratta allo stesso modo il socio occulto di società (di fatto) palese e la società occulta. In entrambi i casi ritienee non necessaria l esteriorizzazione, e sufficiente la prova dell esistenza del contratto di società nei rapporti interni, secondo quegli indici probatori innanzi richiamati. La dottrina, ha però, avuto cura di sottolineare che la parificazione così operata, e le conseguenze che se ne traggono, sotto il profiloo fallimentare non devono portare a superare la sostanziale diversità tra la società occulta ed il socioo occulto di società palese. Si ritiene, cioè, che il fallimento della società occulta è norma eccezionale, e la nuova disciplina non comporta che l attività di impresa sia imputata allaa società in tutti i suoi effetti attivi e passivi. Ed invero, unico principio per l imputazione degli atti giuridici, e dunque dell attività d imprese, resta sempre e soltanto la spendita del nome. Se così è, deve escludersi che la società occulta sia direttamente responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte per contoo della stessa, ma in nome proprio, dall imprenditore individuale, finché quest ultimo non è dichiarato fallito. 11 di 11
UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14. INIZIO DELL ATTIVITA D IMPRESA (acquisto della qualità di imprenditore)
UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14 INIZIO DELL ATTIVITA D IMPRESA (acquisto della qualità di imprenditore) PRINCIPIO DI EFFETTIVITA VS CRITERIO FORMALE Il principio di effettività può
DettagliCome cambia l antiriciclaggio
Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo
DettagliRAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.
1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono
DettagliSOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c.
SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliSOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE COSTITUZIONE RAGIONE SOCIALE L AMMINISTRAZIONE DELLA S.A.S. DIVIETO DI IMMISTIONE TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SCIOGLIMENTO DELLA S.A.S. Mastrangelo dott. Laura NOZIONE
DettagliLEZIONE 4 DICEMBRE 2013
LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio
DettagliC i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5
C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità
DettagliCancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali
avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione
DettagliPiccolo imprenditore
Piccolo imprenditore Art. 2083 c.c.: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliFINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA
FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA Definizione di SOCIETA : (art.2247 Codice Civile) Con in contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio
DettagliInquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini
"Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliDiritto e Legislazione socio-sanitaria
O S E S359 Collana giuridico-economica per la scuola riformata diretta da Federico del Giudice A cura di Alessandra Avolio Diritto e Legislazione socio-sanitaria Per il secondo biennio dei nuovi Istituti
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliForma giuridica dell impresa
Forma giuridica dell impresa Quando una impresa si costituisce deve affrontare il problema di quale forma giuridica scegliere: Impresa individuale Società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.) Società di capitali
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
Dettagli6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI
6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliL avvio di un attività
Le forme societarie e le Condizioni di Equilibrio Economico/Finanziario Le Forme Societarie L avvio di un attività Avviare un attività d impresa è un sogno di tante persone che, per proprie attitudini,
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliL impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto
L impresa bancaria Cronaca della normativa 1. La legge bancaria del 1936 Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l esercizio del credito sono
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliL ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI
L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti
DettagliL AREA DI CONSOLIDAMENTO
L AREA DI CONSOLIDAMENTO Prof. Alessandro Zattoni Università Parthenope I criteri per la definizione La definizione dell area di consolidamento rappresenta l aspetto più critico del processo di consolidamento,
DettagliGLI OBBLIGHI STRUMENTALI
GLI OBBLIGHI STRUMENTALI Si tratta di obblighi il cui assolvimento è considerato strumentale ai fini della applicazione del tributo ovvero ai fini del controllo amministrativo. Sono definiti anche obblighi
DettagliDentro la Notizia. 28 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE
DettagliLa responsabilità da illeciti tributari
La responsabilità da illeciti tributari La disciplina della responsabilità amministrativa nei casi di violazioni che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è differente a seconda
DettagliSuccessione e Pratiche Testamentarie
Successione e Pratiche Testamentarie La scelta dell Amministratore di Sostegno Incontro di Sensibilizzazione Progetto AdS- Brescia Nel nostro sistema giuridico possiamo sostanzialmente individuare due
DettagliOggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.
RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliRISOLUZIONE N. 209/E
RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.
DettagliLe operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti
Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti 1 Le operazioni sul capitale Il capitale può subire, nel corso della gestione aziendale, variazioni di due tipi: Aumenti di capitale Riduzioni
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N
ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire
DettagliLezione 10. Il conferimento: definizione, tipologie, iter procedurale
Lezione 10 Il conferimento: definizione, tipologie, iter procedurale Conferimento È un operazione mediante la quale un soggetto (denominato conferente) trasferisce un azienda oppure un ramo aziendale (vicolo
DettagliCOSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
24 Aprile 2009, ore 08:08 Immobili - patrimonio Deducibili gli interessi di finanziamento Rientrano nel novero degli interessi soggetti all art. 96 TUIR quelli di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.
DettagliRISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW
RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente
DettagliRISOLUZIONE N. 57/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi
DettagliUnione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania
Dalla pianificazione dell investimento all avvio dell attività imprenditoriale INVENTALAVORO JOB 2011 Catania, Le Ciminiere 14, 15, 16 dicembre 2011 LA PIANIFICAZIONE DELL INVESTIMENTO La creazione di
DettagliINDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni...
Elenco delle principali abbreviazioni... XXI CAPITOLO PRIMO NOZIONI INTRODUTTIVE pag. Guida bibliografica... 3 1. Definizione di società di fatto... 7 2. Distinzione della società di fatto rispetto alla
DettagliAvv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
DettagliQuale tipo di società scegliere per il proprio business
Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)
DettagliDAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L.
DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L. D.Lgs 231/2001 Codice Etico 1 INDICE 1. Introduzione Pag. 3 2. Politiche di condotta negli affari Pag. 3 2.1 Dipendenti, collaboratori e consulenti Pag. 5 3. Salute,
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 54 25.02.2016 Nuovo regime forfettario 2016: agevolazioni start up Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi I contribuenti
DettagliE. FRASCAROLI SANTI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Un nuovo procedimento concorsuale, CEDAM, Padova, 2009
E. FRASCAROLI SANTI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Un nuovo procedimento concorsuale, CEDAM, Padova, 2009 Chiara Nappini Assegnista di ricerca in diritto commerciale nell Università di Siena
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 8/ 11 DEL 28.2.2007
DELIBERAZIONE N. 8/ 11 Oggetto: L.R. 11.5.2006, n. 4, art. 27, commi 9 e 12 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali di sviluppo). Modifica delle direttive
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati
15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI
Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments
DettagliTitolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a
Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliCONTABILITÀ FINANZIARIA ASCOT 3 IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPECIFICHE FUNZIONALI SCHEMI OPERATIVI SOLUZIONE AI PROBLEMI
PROGETTO ASCOT COD. : ASCOT-31-PC-01 VERS. : 1.00.00 DATA : 1.03.2002 CONTABILITÀ FINANZIARIA ASCOT 3 IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPECIFICHE FUNZIONALI SCHEMI OPERATIVI SOLUZIONE AI PROBLEMI AGGIORNAMENTI
DettagliFONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)
FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA
DettagliIl Bilancio di esercizio
Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliOrganismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15
Ufficio Affari Legali Roma, lì 5 ottobre 2015 Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi COMUNICAZIONE n. 7/15 Oggetto: chiarimenti in merito
DettagliCircolare n. 10. Oggetto: Decreto fare, novità in tema di responsabilità solidale negli appalti per le ritenute dei
Milano, 4 settembre 2013 Circolare n. 10 Oggetto: Decreto fare, novità in tema di responsabilità solidale negli appalti per le ritenute dei dipendenti e per i versamenti IVA. La conversione del D.L. 21
DettagliINDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliIX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.
IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliQuando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di
Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina
DettagliCentrali Uniche di Committenza
Centrali Uniche di Committenza Si segnalano i primi rilevanti orientamenti adottati dall Autorità Nazionale Anticorruzione 1. Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 Oggetto: rapporto tra stazione unica
Dettagli- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.
Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali
DettagliFiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento
DettagliSede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA
Sede del soggetto e imposizione fiscale Prof. Giuseppe D ANDREA Obiettivi: analizzare i criteri di collegamento per la tassazione ai fini IRES ; esaminare i criteri di tassazione per le società ed Enti
Dettagli1.1 Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97
ADEMPIMENTI PRATICI A CURA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA, RAGIONIERE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE PER LA TENUTA DI LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 1.1 Legge 12/79 e
DettagliIL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA
IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire
DettagliFONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 19 DEL 14.07.2010 IL QUESITO
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 19 DEL 14.07.2010 IL QUESITO MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FIRR AD AGENTI SOCIETÀ DI PERSONE La nostra società in accomandita semplice è composta da mio fratello
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliConvegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento. Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010
Convegno su Debiti pecuniari e modalità di pagamento Associazione Nazionale Forense Verona, 3 giugno 2010 Mezzi di pagamento alternativi e solutorietà Prof. Avv. Matteo De Poli Facoltà di Giurisprudenza
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliL attività di vigilanza dell Enasarco e relativi ricorsi
L attività di vigilanza dell Enasarco e relativi ricorsi Premessa Fra la pluralità di funzionari pubblici che accedono per delle verifiche presso le ditte private figurano anche gli accertatori dell Enasarco,
DettagliLA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni
LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro
DettagliRISOLUZIONE N. 129/E
RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 162/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 162/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 giugno 2009 OGGETTO : Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Deducibilità spese per servizi di telefonia fissa e
DettagliLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (art. 2291 c.c./ 2312c.c.)
LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (art. 2291 c.c./ 2312c.c.) COSTITUZIONE DELLA SOCIETA INVALIDITA DELLA SOCIETA L ORDINAMENTO PATRIMONIALE Mastrangelo dott. Laura NOZIONE (ART. 2291 C.C) Nella società in
DettagliCodice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"
Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing" Premessa A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse con
DettagliAzioni a tutela e azioni temute: l azione diretta ex art. 7 ter dlgs 286/2005; la determinazione del corrispettivo del trasporto
Azioni a tutela e azioni temute: l azione diretta ex art. 7 ter dlgs 286/2005; la determinazione del corrispettivo del trasporto Caso 5. Come va presentata e documentata, Cosa dice la giurisprudenza? Caso
DettagliCodice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing
Codice di comportamento di Internal Dealing 1 Reply S.p.A. Codice di comportamento in materia di Internal Dealing relativo alle operazioni su strumenti finanziari emessi da Reply S.p.A. compiute da Soggetti
DettagliPARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA
PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento
DettagliUniversità La Sapienza di Roma
Università La Sapienza di Roma Il principio di trasparenza. IRPEF. IRES. REGIME DELLE CFC Diritto Tributario Prof.ssa Rossella Miceli A cura di: Dott.ssa Barbara Gilardi Titolo della lezione Schema I PARTE
DettagliL obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio
DettagliL organo comune. La nomina dell organo comune non è un requisito essenziale ai fini della configurabilità del contratto di rete.
LEZIONE 2 L organo comune La nomina dell organo comune non è un requisito essenziale ai fini della configurabilità del contratto di rete. Infatti, nella rete di imprese l esecuzione del programma comune
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 9 GIUGNO 2009 Informativa n. 41 Scomputo delle ritenute
Dettagli