IL#VALORE#DELLA#VITA:#LA#TUTELA#DELLA#SALUTE# RIPRODUTTIVA# # ROMA#0#27#SETTEMBRE#2013# #PALAZZO#VALENTINI##
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- Marcellina Bruno
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1 IL#VALORE#DELLA#VITA:#LA#TUTELA#DELLA#SALUTE# RIPRODUTTIVA# # ROMA#0#27#SETTEMBRE#2013# #PALAZZO#VALENTINI## # AULA#DEL#CONSIGLIO# G.#FREGOSI # #VIA#IV#NOVEMBRE#119/A# # Responsabilità-professionale-nelle-tecniche-di-PMA- Matteo GULINO
2 RESPONSABILITÁ PROFESSIONALE É un impresa difficile acquistare conoscenze tanto esatte da sbagliare di poco - RISCHIO-PROFESSIONALE- -
3 RESPONSABILITÁ PROFESSIONALE RESPONSABILITÀ: ogni volta che il comportamento di una persona diviene suscettibile di giudizio o di sanzione in quanto foriero di conseguenze derivanti da una condotta lesiva di un interesse tutelato dalla legge. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE: ogni volta che il sanitario esegue una prestazione inadeguata che ha prodotto effetti negativi sulla salute del paziente.
4 RESPONSABILITÁ PROFESSIONALE Penale Civile Amministrativa Disciplinare
5 RESPONSABILITÁ PROFESSIONALE Durante l esecuzione degli interventi di procreazione medicalmente assistita, il medico può sempre incorrere in responsabilità. RESPONSABILITÁ o Autonoma o Concorrente (struttura privata/pubblica) La legge 40/2004 prevede che possono operare nel campo soltanto le strutture sanitarie (sia pubbliche che private) autorizzate dalle regioni ed iscritte in apposito registro (artt ). Disciplina in tema di qualità e sicurezza (D.lgs. 191/2007 D.lgs. 16/2010)
6 RESPONSABILITÁ PROFESSIONALE " CONDOTTA " NESSO CAUSALE " EVENTO DANNOSO
7 CAUSALITÁ NELLA PMA PRELIEVO OVOCITARIO: Lesione vescicale con ematuria massiva a seguito di prelievo ovocitario; AGO ASPIRATO OVARICO (PICK-UP): emoperitoneo da rottura di un ovaio cistico; TRANSFER: vistose perdite ematiche vaginali
8 IL PRELIEVO OVOCITARIO Complicanze di carattere chirurgico Perforazione della vescica (con ematuria massiva); Perforazione delle anse intestinali (con peritonite stercoracea); Perforazione dei vasi illiaci (con emoperitoneo);
9 CRIOCONSERVAZIONE DI GAMETI CRIOCONSERVAZIONE DEI GAMETI -preservazione della capacità riproduttiva del seme umano- Crioconservazione integrante un trattamento medico di PMA [PROCREAZIONE ATTUALE] Crioconservazione a sé stante per finalità conservativa [PROCREAZIONE FUTURA/ EVENTUALE] OBBLIGO DI CUSTODIA DEI GAMETI DILIGENZA QUALIFICATA - Art. 1176, II co, c.c.
10 CRIOCONSERVAZIONE DI GAMETI Contratto d opera professionale (Art c.c.) Sanitario che esegue la crioconservazione di gameti unitamente ad una procedura di PMA. Obbligo di custodia: prestazione accessoria - collegamento strumentale alla prestazione medica. Contratto di deposito (Art.1766 c.c.) Sanitario che esegue la crioconservazione fine a se stessa. Obbligo di custodia: prestazione unica a carattere essenziale causa contratto
11 PROFILI DI RESPONSABILITÁ L OBBLIGO DI CUSTODIA è integrato dagli obblighi di conservazione e cautela. La prestazione sanitaria che ne consegue è una prestazione di natura tecnica che implica necessariamente una perizia ed una conoscenza qualificata della materia. CONDOTTA CORRETTA: condotta adeguata al raggiungimento dello scopo rispetto delle regole, delle procedure e degli accorgimenti necessari per la corretta sicura conservazione dei gameti conformità ai criteri di sicurezza e controllo.
12 PROFILI DI RESPONSABILITÁ GAMETI sono beni deperibili; beni infungibili cioè beni che non possono essere sostituiti con altro bene dello stesso genere. RISCHI PROFESSIONALI: deperimento del bene (difetti/rottura contenitori criogenici o delle attrezzature medicali), contaminazione (agenti esterni di varia natura), errore nella riconsegna dei gameti (scambio delle provette), insorgenza di patologie psichiche o nervose nel paziente.
13 PROFILI RISARCITORI SUL PIANO RISARCITORIO: danni patrimoniali (spese procedura sostenute e future) e danni non patrimoniali (danno biologico, danno esistenziale, danno morale). SULLA DETERMINAZIONE DEL DANNO: la natura del bene custodito, le finalità procreative sottintese e le particolari condizioni di salute del soggetto cui appartengono i gameti influiscono sulla valutazione del giusto risarcimento.
14 CONSENSO INFORMATO L art. 6, terzo comma, della legge n. 40/2004 prevede in capo al sanitario l obbligo di raccogliere il consenso informato che deve avere forma scritta ed essere reso congiuntamente.[dovere DEONTOLOGICO OLTRE CHE GIURIDICO] Il consenso informato costituisce un punto critico nello svolgimento della prestazione sanitaria in tema di PMA. Sotto il profilo della responsabilità professionale possono essere rilevanti: L azione informativa La revoca del consenso
15 CONSENSO INFORMATO L AZIONE INFORMATIVA quando è carente o del tutto omessa determina una negligenza grave di cui il medico può rispondere, se non altro civilmente esponendosi al risarcimento del danno. L INFORMAZIONE deve essere dettagliata contenere specificatamente ampi dettagli riguardo i possibili effetti collaterali, le probabilità di successo delle varie tecniche, i rischi ad esse connessi e le conseguenze giuridiche per la madre e per il nascituro, costi e della possibilità di ricorrere all istituto dell adozione.
16 REVOCA E CONSENSO INFORMATO L art. 6, terzo comma, della legge n. 40/2004 pone un limite temporale per effettuare la revoca al consenso al trattamento di PMA: fino al momento della fecondazione dell ovulo. PROFILI DI RESPONSABILITÁ: Il medico che caldeggia la revoca del consenso espressa dalla coppia dopo la fecondazione incorre in sanzioni professionali e responsabilità (art. 14, I comma Divieto soppressione/congelamento embrioni). Il medico che prosegue il trattamento di PMA contro la volontà della coppia può incorrere in responsabilità.
17 STIMOLAZIONE OVARICA La sindrome da iperstimolazione ovarica (Ovarian Hyperstimulation Syndrome OHSS) rientra nella categoria delle lesioni iatrogene a seguito di trattamento di PMA. Gli effetti sono un aumento del volume delle ovaie ed un accumulo di fluidi extravascolari(versamento ascitico e/o pleurico) con conseguente ipovolemia, ipoalbuminemia, emoconcentrazione e ipercoaugulabilità. Il punto rilevante ai fini dell accertamento della responsabilità è il momento in cui si effettua la somministrazione esogena di hcg, generalmente alla fine del ciclo di stimolazione ovarica (Eziopatogenesi).
18 STIMOLAZIONE OVARICA Una donna si rivolge ad uno specialista in ginecologia ed ostetricia poiché affetta da sterilità. Il professionista esegue un trattamento di stimolazione ovarica per qualche mese, ma a causa di una serie di disturbi la paziente viene ricoverata d urgenza e le vengono asportate entrambe le ovaie. L inosservanza del dovere di completa informazione del paziente sulle prevedibili conseguenze del trattamento terapeutico prescritto, quando dallo stesso derivino danni per il paziente medesimo, costituisce in colpa il medico, debitore qualificato ai sensi dell art comma 2 c.c., sul quale gravano specifici obblighi di diligenza e prudenza (Tribunale Reggio Calabria, Sez. Stralcio, 10 novembre 2006, Fonte: De Jure, Giuffrè). Rapporto di prestazione professionale di tipo contrattuale
19 STIMOLAZIONE OVARICA Una donna si sottopone ad al trattamento di FIVET presso un centro di Bologna, ma a soli 7 giorni dal trattamento accusa gravi problemi respiratori e viene ricoverata d urgenza. Tre giorni dopo muore. 28 OTTOBRE 2010: Il Tribunale di Palermo condanna i medici coinvolti per omicidio colposo per non avere quest ultimi accudito con professionalità la paziente durante la fase della stimolazione ovarica, oltre che tentato di falsificare la cartella clinica evidenziando come causa della morte un embolia polmonare.[tribunale Palermo 2010, Fonte: La procreazione medicalmente assistita. Normativa, giurisprudenza e aspetti medicolegali, Buzzi e Tassi, Giuffrè 2011]
20 DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO PGD Una donna si sottopone al trattamento di FIVET, previa PGD al fine di valutare l assetto cromosomico delle cellule embrionali prima di procedere all impianto (età 41 anni sussistenza di aborti spontanei). Il bambino nasce affetto dalla Sindrome di Down. LA COPPIA RICORRE: MANCATO CONSEGUIMENTO RISULTATI NEGLIGENZA GESTIONE TECNICA VIOLAZIONE OBBLIGO INFORMAZIONE
21 DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO PGD 2 FEBBRAIO 2006: Il Tribunale di Bologna manda esente da colpa il centro di PMA, evidenziando che ogni attività è stata svolta in modo corretto e diligente. L obbligazione assunta dal centro di PMA è di mezzi e non di risultato. L attività sanitaria comporta sempre dei rischi che sono al di fuori del controllo del professionista. L evento lesivo nel caso di specie può essere ascrivibile ad un fatto imprevisto ed imprevedibile. Il centro di PMA ha correttamente informato la coppia dei rischi connessi ai falsi positivi. La coppia non ha eseguito l amniocentesi che viene considerata dal giudicante come valida alterativa alla PGD.[Tribunale Bologna 2006, Fonte: La procreazione medicalmente assistita. Normativa, giurisprudenza e aspetti medico-legali, Buzzi e Tassi, Giuffrè 2011]
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