FRODI ALIMENTARI: LA SANITA PUBBLICA IN CAMPO PER LA TUTELA DEI CITTADINI. Torino, 8 Maggio Avv. Patrizia Polliotto
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1 FRODI ALIMENTARI: LA SANITA PUBBLICA IN CAMPO PER LA TUTELA DEI CITTADINI. Torino, 8 Maggio 2014 Avv. Patrizia Polliotto
2 GLI ALIMENTI Gli alimenti sono un bene insostituibile e muovono interessi importanti, tali da indurre alcuni produttori e/o rivenditori a trarre profitti illeciti tramite azioni, comunemente conosciute come «frodi», che hanno come obiettivo principale quello di rendere «vendibili» prodotti con caratteristiche merceologiche e/o sanitarie non idonee al consumo, ovvero di «migliorare» la qualità degli alimenti con operazioni che sono spesso di «facciata».
3 LA FRODE ALIMENTARE La frode alimentare racchiude in sé diverse condotte illecite finalizzate ad un guadagno illecito abbattendo i costi di produzione e peggiorando la qualità del prodotto alimentare venduto, quasi sempre, senza alcun riguardo per la salute del consumatore.
4 LA NORMATIVA La normativa relativa al settore alimentare è in costante mutamento, anche a causa del suo rilievo comunitario, in quanto in sede europea l argomento è stato a volte oggetto di decisioni contraddittorie, in un continuo gioco di sovrapposizioni di interessi e tutele. Il Regolamento di riferimento per quanto riguarda le frodi alimentari è il n.178/2002, mentre la Direttiva che si occupa di regolare la materia dei controlli in materia di sicurezza alimentare, è la n. 41/2004, attuata internamente dal D.Lgs. del 6 novembre 2007, n. 193 e s.m.i.
5 Le finalità cui mira la legislazione comunitaria, ad ogni modo, sono quelle di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori assicurando la lealtà delle transazioni commerciali e consentendo, ai consumatori, di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti consumati. In pratica, la legislazione mira a prevenire le pratiche fraudolenti o ingannevoli, l adulterazione degli alimenti, così come ogni altro tipo di comportamento in grado di indurre in errore il consumatore.
6 LA NORMATIVA IN ITALIA Oltre al D.Lgs 27 gennaio 1992, n.190 e s.m.i., che si occupa dell etichettatura dei prodotti alimentari, anche il codice penale codifica alcune fattispecie criminose di cui gli articoli 439, 440, 442, 515, 516. La legge qui considera di altissimo livello e di difficile soluzione preventiva il problema legato alle frodi alimentari: per alcune fattispecie (art. 439 Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari ed art. 440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) ciò che rileva è il mero pericolo della realizzazione criminosa e non il concretizzarsi della stessa.
7 In sostanza, non necessariamente si deve concretizzare l evento dannoso, essendo sufficiente l insorgere del pericolo per la salute pubblica. In tali casi non si condanna la condotta umana che ha causato un danno, ma la condotta che probabilmente causerà un danno, ovvero la messa in pericolo del bene giuridicamente tutelato e cioè la salute umana. Ciò significa che il reato è commesso prima che le sostanze pericolose siano attinte o distribuite per il consumo.
8 LE FRODI ALIMENTARI Frodi commerciali producono danni economici in quanto vengono venduti alimenti di valore commerciale inferiore a quello reale. Frodi sanitarie possono avere conseguenze sulla salute in quanto possono contenere prodotti di degradazione, sostanze chimiche esogene o contaminanti microbici potenzialmente dannosi.
9 FATTISPECIE DI FRODI Le sofisticazioni Le adulterazioni Le contraffazioni Le alterazioni Le falsificazioni
10 Le sofisticazioni consistono nel modificare un alimento scadente per renderlo simile ad un prodotto di ottima qualità. Per ottenere questi risultati si ricorre spesso all aggiunta di sostanze chimiche non consentite che mascherano colori o sapori degli alimenti, come ad esempio, l aggiunta di anidride solforosa alla carne macinata per renderla di colore rosso, l aggiunta di coloranti alla pasta per farla sembrare all uovo, di perossido di benzoile alla mozzarella per renderla più bianca.
11 Le adulterazioni generalmente modificano anche in modo significativo la composizione originale di un alimento, con la conseguenza che tanto il suo valore nutrizionale quanto le sue caratteristiche igienicosanitarie possono subire delle variazioni, con grave pericolo, in alcuni casi, per la salute umana.
12 Con l affinamento delle conoscenze in materia di tecnologia alimentare, è oggi possibile adulterare un alimento anche sottraendo dei nutrienti e sostituendoli con altri di minore costo, come, ad esempio, produrre formaggi utilizzando sottoprodotti, sostituire l alcol etilico con il metanolo per aumentare il grado alcolico. Le adulterazioni classiche sono l aggiunta di acqua al latte o al vino o l aggiunta di olio di semi all olio di oliva per venderlo sul mercato come olio di oliva puro al 100%.
13 Le contraffazioni consistono essenzialmente nel conferire al prodotto alimentare una denominazione diversa da quella reale, solitamente di un prodotto più pregiato, ovvero di formare un alimento apparentemente genuino con sostanze diverse da quelle di cui è normalmente composto. Ad esempio, mettere in vendita un olio di semi con la denominazione di olio di oliva, oppure «marchiare» un formaggio comune con il simbolo di un prodotto a denominazione di origine controllata o anche vendere per formaggio di pecora un formaggio fatto con latte bovino.
14 Le alterazioni consistono nel distribuire come regolari prodotti che hanno comunque subito delle modificazioni nei componenti o nutrienti, a causa, ad esempio, di una errata conservazione: l esempio tipico di alterazione è quello di modificare la data di scadenza posta sulla etichetta, oppure di «bonificare» dei prodotti ammuffiti o deteriorati e quindi metterli in vendita come freschi. Le falsificazioni consistono nella sostituzione di un prodotto con un altro, come nel classico esempio della margarina al posto del burro.
15 COME PUO TUTELARSI IL CONSUMATORE? Il più importante metodo di autodifesa che il consumatore possa mettere in atto nel momento in cui si trova a dover compiere un scelta tra due prodotti omogenei di produttori diversi, consiste nell analisi oggettiva delle qualità intrinseche del prodotto rispetto a quelle dichiarate dal produttore. Questa pratica è efficace per quei prodotti la cui conoscenza, da parte del consumatore medio, risulta approfondita rispetto alle caratteristiche geografiche e di composizione.
16 L analisi oggettiva acquista ulteriore credito nel caso di categorie di consumatori, che si possono definire «consapevoli», i quali si trovano ad un livello di conoscenza del prodotto superiore alla media in virtù dell uso specifico che attribuirà a quel prodotto.
17 Ad esempio chi ha necessità di attenersi ad una dieta specifica, alcune caratteristiche del prodotto diventano più importanti che per gli altri come, ad esempio, le informazioni nutrizionali. In questo caso, alla presenza di due prodotti omogenei di due diverse aziende, il «consapevole» dovrà scegliere quello tra i due dotato di etichetta, ovvero nel caso di due prodotti etichettati, quello provvisto dell indicazione delle informazioni nutrizionali. Ad oggi l indicazione delle informazioni nutrizionali è obbligatoria per le aziende produttrici soltanto nel caso in cui il prodotto sia etichettato, ovvero sponsorizzato attraverso una pubblicità.
18 Il rispetto di quanto osservato non garantisce la tutela del consumatore rispetto a caratteristiche meno immediate, quali, ad esempio, la veridicità dell informazione. Il controllo della veridicità può essere garantito solo successivamente alla commercializzazione o alla produzione dell alimento, in quanto, per definizione, solo in quel preciso momento si costituisce il parametro di veridicità. Le autorità competenti intervengono quindi soltanto ex post rispetto alla realizzazione della fattispecie criminosa.
19 LA FUNZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI Le Associazioni di Consumatori possono offrire rappresentanza e tutela, sia individualmente che collettivamente, degli interessi dei cittadini, intesi come consumatori e utenti di servizi pubblici e privati, anche a mezzo di comunicazioni ed interventi massmediatici, soltanto di fronte alla violazione del diritto ormai compiuta.
20 CONSUMER FRIENDLY Nell ottica della difficoltà di intervenire ex ante nella tutela del cittadino - l Unione Nazionale Consumatori - ha adottato un sistema di approccio alle aziende chiamato consumer friendly.
21 L attività si concreta in due fasi correlate tra loro: - un analisi legale, testuale e puntuale, delle clausole utilizzate dalla società nei contratti tipo; - una stipula di una Convenzione fra il Comitato Regionale Unione Nazionale Consumatori del Piemonte e la società atta a formalizzare quelle che, fra le clausole la cui introduzione è stata proposta a vantaggio dei consumatori, verranno concretamente recepite.
22 IL CONSUMER FRIENDLY NEL SETTORE ALIMENTARE Nel settore alimentare si può sostanziare in una forma di controllo preventivo, validato altresì dagli specifici enti tecnicamente abilitati, attraverso i quali le società, da un lato, sono preventivamente controllate nella veridicità delle informazioni indicate sull etichetta, ovvero sulle indicazioni D.O.C., D.O.P., attraverso un sistema di certificazioni sulla qualità, sull appartenenza geografica del prodotto e sul metodo produttivo, di fronte alle quali l Unione Nazionale Consumatori, si rende disponibile ad apporre un proprio «sigillo di qualità» che attesta la conformità del prodotto rispetto alla propria presentazione al pubblico.
23 Il riscontro di tale sigillo sulle confezioni renderebbe immediatamente consapevole il consumatore rispetto alla qualità oggettiva dell alimento che lo stesso si accinga ad acquistare e riuscirebbe a garantire un intervento ex ante rispetto ad un ipotetica violazione delle norme da parte del produttore.
24 L attività consumer friendly per quanto riguarda l alimentare è ancora ad un livello progettuale: non basta infatti la sola attività garantistica dell Unione Nazionale Consumatori, ma occorre, altresì, oltre all interessamento a monte delle aziende produttrici data la mancanza di un vero potere cogente nei confronti delle stesse, il coinvolgimento di altri numerosi enti che si occupano, ad esempio, ma non solo, delle analisi biologiche e sanitarie dei prodotti, al fine di poter addivenire alla certezza di trovarsi dinnanzi ad un progetto genuino e che quindi sia meritevole di presentare il sigillo di qualità dell Unione Nazionale Consumatori.
25 UNA POSSIBILE SOLUZIONE Risulta d immediata comprensione la difficoltà per le associazioni di consumatori, nonché per le autorità competenti, di garantire in ambito alimentare la completa rispondenza delle qualità presentate dal produttore, rispetto a quelle poi effettivamente godute dal consumatore.
26 L evidenza di sproporzioni assume maggior rilievo per quelle pratiche fraudolente di ovvia percezione, come la mozzarella blu, il Parmigiano Reggiano prodotto in Liguria, mentre il carattere fraudolento diventa di difficile individuazione laddove lo stesso si nasconda dietro qualità del prodotto che non siano di immediata percezione, in quanto legate, per esempio, ad aspetti nutrizionali o biologici.
27 L attività consumer friendly si pone proprio a salvaguardia del consumatore, in quanto, come detto, la punizione per la violazione tende soltanto a colpire il produttore, avvantaggiando eventualmente il mancato consumatore di quello specifico prodotto, senza però garantire la tutela a quel consumatore che, invece, quel determinato prodotto lo abbia comunque già acquistato e consumato.
28 I BENEFICI DEL CONSUMER FRIENDLY Deterrenza rispetto alle future produzioni alimentari per l azienda beneficiaria; garanzia di qualità rispetto al prodotto ed all azienda beneficiaria; sicurezza per il consumatore nella scelta del prodotto; tutela generalizzata e finalizzata alla protezione di tutti i consumatori, a prescindere dall effettivo acquisto del prodotto; Valore aggiunto conferito al prodotto dall apposizione del relativo sigillo di garanzia.
29 Rimango a disposizione per qualsiasi domanda che potete rivolgermi inviando una mail a comitatotorino.unc@libero.it
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