LA CRISI D IMPRESA VISTA DAL CREDITORE strumenti per superare la crisi e approccio operativo -1-
CRISI D IMPRESA CONCETTO LIQUIDO (ART. 160 III l. fall.) INDICI: sofferenza finanziaria; past due; decanalizzazione fatture; sconto fatture revolving ;. insolvenza (art. 5 l. fall.) -2-
CRISI D IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI 1. PIANO ATTESTATO 2. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 3. CONCORDATO PREVENTIVO 4. FALLIMENTO 5. CONCORDATO FALLIMENTARE -3-
PIANO ATTESTATO (art. 67 III lettere d-e l. fall.) NOZIONE: contratto non concorsuale REQUISITI: idoneità a risanare l esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria attestazione di professionista indipendente su veridicità dati e fattibilità piano -4-
PIANO ATTESTATO (art. 67 III lettere d-e l. fall.) EFFETTI: dilazione pagamento, rinegoziazione fido, stralcio credito deducibilità fiscale (previa iscrizione in Reg. Impr.) esenzione da revocatoria esenzione da resp. penale in caso di successivo fallimento (art. 217 bis l. fall.) -5-
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (art. 182 BIS l. fall.) NOZIONE: contratto «concorsuale» omologato dal Tribunale REQUISITI: impresa in crisi e astratta assoggettabilità a fallimento accordo con creditori portanti almeno 60% crediti pagamento integrale creditori estranei ad accordo attestazione di professionista indipendente su veridicità dati e attuabilità accordo -6-
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (art. 182 BIS l. fall.) EFFETTI: inibitoria azioni cautelari ed esecutive fin da trattative se e comunque da pubblicazione dell accordo c/o Registro Imprese per 60 giorni pagamento -secondo accordi- dei creditori aderenti ed integrale di quelli estranei esenzione da revocatoria esenzione da resp. penale in caso di successivo fallimento (art. 217 bis l. fall.) -7-
CONCORDATO PREVENTIVO (artt. 160ss l. fall.) NOZIONE: procedura concorsuale [ricorso contenente proposta; delibazione di ammissibilità; voto dei creditori; omologa; esecuzione] -8-
CONCORDATO PREVENTIVO (artt. 160ss l. fall.) REQUISITI: impresa in crisi e astratta assoggettabilità a fallimento ristrutturazione debiti e soddisfazione crediti in qualsiasi forma [ attribuzione attività d impresa a terzo assuntore; suddivisione creditori in classi, trattamenti diversi per creditori appartenenti a classi differenti; pagamenti parziali dei creditori privilegiati ] piano contenente descrizione analitica di modalità e tempi di adempimento attestazione di professionista indipendente su veridicità dati e fattibilità piano -9-
CONCORDATO PREVENTIVO (artt. 167ss l. fall.) EFFETTI: da deposito domanda di concordato -anche in bianco- non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, a pena di nullità (art. 168 l.fall.) il debitore conserva amministrazione beni ed esercizio impresa (art. 167 I l.fall.) gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione devono essere previamente autorizzati dal Giudice Delegato a pena di inopponibilità ai creditori (art. 167 I l.fall.) e revoca dell ammissione al concordato (art. 173 III l.fall.) -10-
CONCORDATO PREVENTIVO (artt. 167ss l. fall.) EFFETTI: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori per causa anteriore alla pubblicazione c/o Reg. Imp. della domanda (art. 184 l. fall.) i crediti sono pagati in moneta concordataria, salve le ipotesi di prededucibilità (art. 182 quater [finanza ponte, in esecuzione, interinale] e quinquies l.fall.[prestazioni essenziali per prosecuzione attività d impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei crediti]) esenzione da resp. penale in caso di successivo fallimento (art. 217 bis l. fall.) -11-
FALLIMENTO (artt. 1ss l. fall.) NOZIONE: procedura concorsuale liquidatoria dell impresa insolvente REQUISITI: insolvenza (art. 5 l. fall.) astratta assoggettabilità a fallimento (art. 1 l. fall.) ammontare minimo debiti scaduti (art. 15 IX l. fall.) EFFETTI: il fallito è privato dell amministrazione e disponibilità del suo patrimonio (art. 42 l. fall.) -12-
FALLIMENTO (artt. 1ss l. fall.) EFFETTI: gli atti compiuti dal fallito -dopo la dichiarazione di fallimento- sono inopponibili al fallimento (art. 44 l. fall.) e comportano responsabilità anche penale (art. 216 III l. fall.) gli atti compiuti dal fallito -prima del fallimento- sono assoggettabili a revocatoria fallimentare (artt. 64 ss. l. fall.) o pauliana (artt. 66 l. fall. e 2901ss c.c.), ricorrendone i presupposti -13-
FALLIMENTO (artt. 1ss l. fall.) EFFETTI: i crediti sono assoggettati alla par condicio creditorum (artt. 52 e 55 l. fall.), salve le legittime cause di prelazione (artt. 53s l. fall.) i crediti sono liquidati -in moneta fallimentare- solo se previamente accertati nel fallimento (art 52 II l. fall.). Pertanto è necessario insinuarsi al passivo (art. 93 l. fall.) -14-
CONCORDATO FALLIMENTARE (artt. 124ss l. fall.) NOZIONE: procedura concorsuale endofallimentare [ricorso contenente proposta; delibazione di ammissibilità; voto dei creditori; omologa; esecuzione] -15-
CONCORDATO FALLIMENTARE (artt. 124ss l. fall.) REQUISITI: impresa fallita proposta presentata da chiunque, anche creditore, o dal fallito, ma -per quest ultimo- solo dopo un anno dal fallimento ristrutturazione debiti e soddisfazione crediti in qualsiasi forma [ attribuzione attività d impresa a terzo assuntore, suddivisione creditori in classi, trattamenti diversi per creditori appartenenti a classi differenti, pagamenti parziali dei creditori privilegiati, pagamenti parziali dei soli creditori insinuati al passivo ] -16-
CONCORDATO FALLIMENTARE (artt. 124ss l. fall.) EFFETTI: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori per causa anteriore al fallimento (art. 135 l. fall.) i crediti sono pagati in moneta concordataria -17-
ADESIONE/RIFIUTO DA PARTE DEL CREDITORE PIANO ATTESTATO contratto che necessita di accordo espresso con il creditore ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI contratto che necessita di accordo espresso con il creditore. Il creditore estraneo/non aderente deve essere pagato integralmente entro 120 giorni da omologa o da scadenza credito, se successiva -18-
ADESIONE/RIFIUTO DA PARTE DEL CREDITORE CONCORDATO PREVENTIVO procedura concorsuale in cui la proposta è approvata da creditori portanti maggioranza crediti ed è obbligatoria anche per minoranza il voto negativo deve essere espresso. In caso contrario si conteggia come positivo FALLIMENTO procedura concorsuale in cui il creditore può solo insinuarsi o no al passivo -19-
ADESIONE/RIFIUTO DA PARTE DEL CREDITORE CONCORDATO FALLIMENTARE procedura concorsuale endofallimentare in cui la proposta è approvata da creditori portanti maggioranza crediti ed è obbligatoria anche per minoranza il voto negativo deve essere espresso. In caso contrario si conteggia come positivo -20-
POTERI DEL CREDITORE IN COSTANZA DI ACCORDO/PROCEDURA PIANO ATTESTATO/ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE se debitore non adempie, azione in giudizio per ottenere l adempimento/risoluzione dell accordo (art. 1453 c.c.); azione cautelare/esecutiva in forza di pregressi titoli istanza di fallimento, sussistendone i presupposti (artt. 6 l. fall.) -21-
POTERI DEL CREDITORE IN COSTANZA DI ACCORDO/PROCEDURA CONCORDATO se PREVENTIVO debitore occulta/dissimula/ compie atti senza autorizzazione, segnalazione al Commissario Giudiziale che promuove la revoca all ammissione al concordato (art. 173 l. fall.) se debitore non adempie, azione in giudizio per ottenere l adempimento (art. 1453 I c.c.) [??]/risoluzione dell accordo (art. 186 l. fall.); azione cautelare/esecutiva in forza di pregressi titoli istanza di fallimento, sussistendone i presupposti (artt. 6 e 173 II l. fall.) -22-
POTERI DEL CREDITORE IN COSTANZA DI ACCORDO/PROCEDURA FALLIMENTO Comitato dei Creditori ha poteri ispettivi e autorizzativi. Rilascia pareri; ogni creditore può impugnare gli atti della procedura e inviare denunzie/segnalazioni agli organi del fallimento -23-
POTERI DEL CREDITORE IN COSTANZA DI ACCORDO/PROCEDURA CONCORDATO se FALLIMENTARE debitore occulta/dissimula/ compie atti senza autorizzazione, istanza al Tribunale per annullamento concordato (art. 138 l. fall.) se debitore non adempie, azione in giudizio per ottenere l adempimento (art. 1453 I c.c.) [??]/risoluzione dell accordo (art. 137 l. fall.) Comitato dei Creditori ha poteri ispettivi, secondo le modalità stabilite dal Tribunale (art. 136 I l. fall.) -24-
SHOPPING RINEGOZIAZIONE DEL CREDITO piano attestato, accordo di ristrutturazione del debito e concordato preventivo [concessione di garanzie in cambio di dilazione e stralcio, rinegoziazione degli interessi] «AGGRESSIONE» DELL AZIENDA IN CRISI concordato preventivo e fallimentare [partecipazione alla gestione aziendale, acquisto dell azienda in crisi o di un suo ramo, joint venture ] -25-
GESTIONE DEL CREDITO INCASSO DI CREDITI revocatorie (artt. 65ss l. fall. e 2901ss c.c.) FIDI concessione abusiva del credito (art. 218 l. fall.) ACCORDI SUL VOTO concordato preventivo: lecito fallimento e concordato fallimentare: illecito mercato del voto (art. 233 l. fall.) -26-