IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Avv. Diana V. Cerini Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore)



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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Avv. Diana V. Cerini Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Avv. Giuseppe Santoni Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Vittorio Santoro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Andrea Tina Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 15 novembre 2012, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. FATTO Il presente ricorso ha ad oggetto la controversia tra il ricorrente, asserito erede testamentario del fratello defunto, già correntista e titolare di depositi di titoli in amministrazione presso la banca resistente, e quest ultima. Più precisamente, il ricorrente lamenta che l istituto di credito non abbia provveduto a riconoscere a suo favore le attività rivenienti da tali rapporti nonostante l adempimento di tutte le formalità di legge. Dai fatti emersi risulta, infatti, che il ricorrente, insieme alla moglie, è erede testamentario di colui che, in quanto cliente della banca resistente, era titolare di alcuni rapporti bancari intrattenuti con l odierna resistente (precisamente n. 2 conti correnti e n. 2 depositi di titoli in amministrazione). Il de cuis aveva disposto, in vista della propria morte, delle sue sostanze con testamento olografo. Detto testamento individuava come eredi il fratello stesso, ossia l odierno ricorrente, insieme alla di lui moglie. Secondo il ricorrente, avendo il testamento disposto di tutte le sostanze del de cuius, la successione testamentaria comprendeva anche la titolarità dei conti corrente e di tutti i rapporti bancari. Alla luce di Pag. 2/6

ciò, il ricorrente si era recato presso la banca per provvedere al ritiro degli attivi presenti sui conti ed alla conseguente estinzione dei rapporti bancari. La banca aveva, tuttavia, rifiutato di procedere nel senso richiesto: risulta, infatti, che la stessa banca avesse ricevuto, in concomitanza con le richieste del ricorrente, una specifica diffida, inoltrata da parte di pretesi eredi ab intestato, con la quale le si intimava di non provvedere al pagamento agli istanti sussistendo contrasto in merito sia alla estensione delle disposizioni testamentarie, sia alla validità del testamento medesimo. In virtù di ciò, nonostante le ripetute richieste del ricorrente e della coerede, la banca rifiutava di procedere nel senso richiesto dagli eredi testamentari mantenendo, di fatto, sospesa l operatività dei conti e delle posizioni contabili e sui titoli del defunto per un tempo imprecisato. Ad integrazione dei fatti esposti, il ricorrente ha, altresì, segnalato da ultimo il fallimento del precedente tentativo di conciliazione ex d.lgs. 28/2010 esperito con i pretesi eredi legittimi. Ritenendo, per tutto quanto esposto, illegittimo il comportamento della banca, il ricorrente inoltrava prima reclamo e successivamente si rivolgeva all ABF al quale, dopo aver precisato che la banca si era arrogata la pretesa di attribuire diritti ereditari, sui depositi bancari, a terzi ipotetici eredi legittimi, i quali assumono che detti depositi bancari non essendo menzionati specificamente nel testamento, come lo sono i beni immobili, andrebbero in successione legittima, egli ha richiesto di mettere a disposizione degli eredi [testamentari] tutti i rapporti già intestati a favore del defunto. Con la replica alle controdeduzioni egli ha altresì richiesto che l ABF ordini alla [resistente] di consegnare ai legittimi eredi testamentari le somme ed i titoli [ivi] depositati. A fronte di tali richieste, l intermediario ha formulato le proprie controdeduzioni, con le quali esso ha sottolineato in particolare come a fondamento del proprio comportamento vi sia l opposizione manifestata da presunti eredi legittimi, i quali hanno ritenuto che la successione testamentaria, alla luce della lettera del testamento stesso che individua specificamente gli immobili oggetto di trasferimento mortis causa, abbia disposto solo per una parte del patrimonio del de cuius, lasciando sopravvivere la qualifica di eredi legittimi per la restante parte. Ed in effetti risulta inequivoco che la banca riceveva per conoscenza dal legale degli indicati pretesi eredi legittimi (altri fratelli e nipoti del de cuius, questi ultimi figli di fratello premorto) lettera indirizzata al ricorrente ed alla cointestataria del ricorso di diffida dal compimento di atti sui beni ereditari diversi dagli immobili che potessero pregiudicare i diritti dei chiamati. Più precisamente, rammentava l intermediario che in data 04.10.2011 pervenivano anticipatamente via fax ben due raccomandate, di cui una proveniente dal legale dei pretesi eredi legittimi del defunto, che preannunciava la notifica di atto di citazione nei confronti degli eredi testamentari invitando la Banca [stessa] ad effettuare «opportune verifiche, con particolare riferimento al testamento olografo ed al contenuto dell atto di notorietà» prodotti dal ricorrente; l altra proveniente dal legale dell istante, che richiedeva di fissare una data in cui i predetti [eredi testamentari] potevano recarsi presso la Filiale per il ritiro delle attività successorie. In data 07.10.2011 parte resistente riceveva altra missiva dell avvocato dei pretesi eredi ab intestato, contenente formale diffida alla Banca «dal disporre qualsivoglia versamento in favore [degli eredi testamentari]» accludendo altresì Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale [i suoi clienti] nel ribadire che il testamento lasciato dal [defunto] contiene disposizioni relative «esclusivamente ai propri beni immobili» si sono dichiarati «eredi legittimi [..] con riferimento ai beni caduti in successione rispetto a quanto non disposto in testamento». Pag. 3/6

Alla luce di tale situazione, in pari data, ossia sempre il 7 ottobre 2011, l intermediario indirizzava ai legali delle parti in lite missiva con la quale, da un lato, faceva presente la propria posizione di «terzietà» rispetto al contenzioso ereditario in corso peraltro vertente su interpretazioni di volontà testamentaria non di competenza della Banca bensì esclusivamente riservata all Autorità Giudiziaria e, dall altro lato, invitava i soggetti coinvolti a comporre la vertenza in via amichevole, osservando che ai sensi dell art. 1189 CC, il detentore di beni ereditari deve consegnare gli stessi con effetto liberatorio ai soggetti che inequivocabilmente rivestano la qualifica di eredi. La banca sospendeva, pertanto, ogni operazione sui rapporti bancari del defunto in attesa di ulteriori sviluppi. Rappresentati come sopra i fatti, la resistente riferiva di essere rimasta in attesa di notizie dai legali delle parti in lite, avendo invece ricevuto dapprima il presente ricorso e, successivamente (in data 19.04.2012), fax del legale dei pretesi eredi legittimi che la informava dell intenzione dei suoi clienti di procedere giudizialmente, soggiungendo che erano sopravvenuti elementi tali da mettere in dubbio la provenienza delle disposizioni testamentarie e che si era a tale fine provveduto ad incaricare un perito calligrafico, chiedendo quindi alla stessa resistente di esibire documenti sottoscritti dal de cuius. L intermediario affermava quindi che, [a]lla luce della dettagliata e fedele ricostruzione degli eventi francamente non [si] ri[esce] a comprendere con quale improntitudine si possa pretendere che la Banca, in un simile contesto, debba procedere a consegnare le cospicue attività ereditarie solo ai ricorrenti senza andare esente da responsabilità. Al riguardo osserva che dal tenore letterale delle disposizioni testamentarie effettivamente risulta una minuziosa descrizione degli immobili ereditari lasciati ai soggetti istituiti eredi, mentre [n]essun riferimento viene fatto dal de cuius alle eventuali attività bancarie di propria pertinenza. Ricordava altresì i dubbi avanzati persino sulla «genuinità» del testamento stesso, nonché la formale e reiterata diffida da parte dei pretesi eredi legittimi, concludendo di aver dimostrato il professionale e corretto operato tenuto nel caso di specie. Ritenendo corretto il proprio comportamento, la stessa banca resistente ha quindi chiesto al Collego di respingere il ricorso. DIRITTO Dalla descrizione dei fatti appare evidente che la controversia attiene alla correttezza del comportamento della banca che rifiuta di eseguire quanto richiesto dagli eredi testamentari in merito ai rapporti in precedenza in essere con il de cuius. Va innanzitutto osservato che né alla banca né tantomeno a questo Collegio spetta interpretare disposizioni testamentarie. Pertanto la valutazione del Collegio si limita a verificare se, alla luce dei fatti descritti, l operato della banca sia corretto in relazione, in particolare, alla richiesta di coloro che appaiono legittimati, in virtù della qualità di eredi testamentari, ad operare sui conti correnti ed a disporre dei rapporti bancari, tutti già di titolarità del de cuis. Secondo il consolidato orientamento dell ABF, il decesso del titolare dà luogo all estinzione del rapporto di conto corrente, in quanto riconducibile al rapporto di mandato. Da ciò consegue che, sulla scorta di parte della dottrina e della sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 24657/2007, in caso di pluralità di eredi: i) si instaura la comunione ereditaria con riferimento al credito rappresentato dal saldo attivo del conto corrente; ii) occorre una disposizione congiuntamente impartita da tutti i coeredi per la liquidazione di tale saldo attivo (arg. dall art. 784 c.p.c.). Pag. 4/6

Per quanto concerne il deposito di titoli in amministrazione, il decesso del depositante dà invece luogo al subentro degli eredi nell intestazione dei titoli che ne sono oggetto. La posizione della banca, nello specifico frangente, non può dunque che ricondursi a quanto previsto dall art. 1189 cod. civ., il quale dispone che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. In argomento, e proprio relativamente al ruolo del creditore rispetto alla posizione dell erede testamentario, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che L'art. 1189 c. c., che riconosce effetto liberatorio al pagamento effettuato in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, è applicabile anche nel caso di pagamento delle somme depositate in conto corrente effettuato dalla banca dopo la chiusura del conto stesso per morte del correntista, perché tale chiusura determina la cessazione del rapporto di mandato tra il correntista e la banca, con la conseguenza che la seconda assume solo l'obbligo della custodia delle somme depositate e della loro restituzione alla persona designata dal depositario, o autorizzata dalla legge o dal giudice, a riceverle, secondo gli ordinari principi sull'adempimento delle obbligazioni di dare (nella specie, la somma era stata restituita in buona fede all'erede istituito con disposizione testamentaria successivamente dichiarata inefficace) (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 1992, n. 12921). Il comportamento della banca non può, al contrario, essere giustificato in base ad una pretesa mancanza di univocità della qualità di creditore, in quanto erede testamentario, del ricorrente poiché egli, unitamente alla consorte, appare senza dubbio alcuno avere tale qualifica essendo state completate tutte le procedure di legge, anche a mezzo di pubblico ufficiale, all uopo necessarie; circostanza di cui è stata fornita prova inequivoca alla banca così come nell ambito del presente procedimento. Non pare, invece, sussistano elementi idonei ad elidere la suddetta univocità che si basa su di un titolo allo stato assolutamente valido, posto che le contestazioni di altri e presunti eredi legittimi non risultano supportate da qualsivoglia circostanza fattuale o di diritto specifica, quantomeno rispetto a quanto prodotto in atti. Ne deriva che la prudenza della banca si risolve, nel caso in esame, in un mero pregiudizio dei titolari del diritto. Da ciò consegue che il creditore, nel nostro caso il ricorrente, non solo appare legittimato a ricevere ex art.1189 cod. civ., ma anche titolato ad esigere il pagamento ovvero la prestazione richiesta ex art.1188 cod. civ. (cfr. dottrina in tal senso). Del resto, nel caso in esame si constata che, nonostante le precedenti diffide dei pretesi eredi legittimi, così come alla luce del fallimento del tentativo di mediazione esperito, non risulta pendente alcun giudizio di verificazione delle firme del de cuius né un procedimento volto ad invalidare le disposizioni testamentarie ovvero ad impugnare formalmente la qualità di eredi degli attuali ricorrenti secondo le necessarie forme di legge; né altresì risulta sia in corso un giudizio di accertamento volto ad indagare ed accertare il contenuto delle disposizioni testamentarie stesse. Né pare possibile sostituire gli effetti di un provvedimento cautelare che può essere disposto solo dall autorità giudiziaria mediante diffide indirizzate a colui che a qualsiasi titolo abbia la custodia dei beni oggetto di contestazione. Le richieste del ricorrente meritano dunque accoglimento, così da consentire agli eredi nominati di operare con pieni diritti sui conti correnti e sui titoli in deposito del de cuius. Pag. 5/6

P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l intermediario provveda ad eseguire gli ordini impartiti dagli eredi testamentari, in mancanza di contrari provvedimenti giudiziali. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6