NOVITÀ FISCALI DEL BILANCIO 2013
RIEPILOGO 1. Deducibilità dei costi dei mezzi di trasporto a motore 2. Perdite su crediti 3. Deduzione IMU 4. Rivalutazione dei beni d impresa 5. Riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e affrancamento dei valori impliciti partecipazioni di controllo 6. IRAP: disciplina dei prezzi di trasferimento 7. IRAP: conversione delle DTA 8. Compensazione dei crediti relativi a imposte sul reddito e IRAP 9. Fringe benefit per atleti professionisti 10. Altre novità dalla prassi
L. 92/2012 E L. 228/2012 (LEGGE STABILITÀ 2013) Decorrenza: periodo d imposta successivo a quello in corso al 18/7/2012
L. 92/2012 E LEGGE STABILITÀ 2013 DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DEI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE E stata modificata: al 20% (prima 27,5%, modifica introdotta dalla L. 92/2012 mai entrata in vigore), dalla Legge di Stabilità 2013, la deducibilità delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore se le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non sono beni strumentali nell attività propria dell impresa; al 70% (prima 90%), dalla L. 92/2012, la deducibilità per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta.
L. 147/2013 (LEGGE STABILITÀ 2014) Decorrenza: periodo d imposta in corso al 31/12/2013
LEGGE STABILITÀ 2014 - PERDITE SU CREDITI Ѐ stata modificata la disciplina IRES riguardante le perdite su crediti, di cui all art. 101, co. 5, TUIR prevedendo l estensione ai soggetti che applicano i Principi Contabili Nazionali della disposizione secondo cui gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (L. 147/2013, co. 158-161).
LEGGE STABILITÀ 2014 - DEDUZIONE IMU Ѐ stata introdotta la deduzione ai fini IRES e IRPEF (sia dal reddito d impresa che di lavoro autonomo) dell IMU relativa agli immobili strumentali, nella misura del: 30% per il periodo d imposta in corso al 31/12/2013; 20% a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31/12/2014 (L. 147/2013, co. 715-716).
LEGGE STABILITÀ 2014 - DEDUZIONE IMU L Agenzia delle Entrate a Telefisco 2014 ha chiarito che un eventuale versamento tardivo di: IMU 2012 pagata nel 2013 non è deducibile (perché la norma decorre dal periodo d imposta in corso al 31/12/2013); IMU 2013 pagata nel 2014 sarà, invece, deducibile in base al principio di cassa (art. 99, TUIR).
LEGGE STABILITÀ 2014 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA E stata riproposta la possibilità di rivalutare i beni d impresa (esclusi gli immobili merce) e le partecipazioni di controllo o collegamento, posseduti da soggetti non IAS, risultanti dal bilancio dell esercizio in corso al 31/12/2012. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell esercizio in corso al 31/12/2013. a) Soggetti interessati: imprese che adottano i Principi Contabili Nazionali (OIC).
LEGGE STABILITÀ 2014 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA b) Modalità di rivalutazione (1): la rivalutazione è condizionata al versamento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell IRAP e di eventuali addizionali nella misura del: - 16% per i beni ammortizzabili; - 12% per i beni non ammortizzabili;
LEGGE STABILITÀ 2014 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA b) Modalità di rivalutazione (2): L imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali di pari importo (la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d imposta successivi);
LEGGE STABILITÀ 2014 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA b) Modalità di rivalutazione (3): il maggior valore attribuito si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
LEGGE STABILITÀ 2014 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA c) Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione: il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10% da versare con le stesse modalità previste per l imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni (L. 147/2013, co. 140-146).
LEGGE STABILITÀ 2014 RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI A QUELLI CONTABILI E stata introdotta per i soggetti IAS la facoltà di riallineare il valore fiscale (sia ai fini IRES che IRAP) dei beni a quello di bilancio, mediante il versamento di un imposta sostitutiva del: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili.
LEGGE STABILITÀ 2014 RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI A QUELLI CONTABILI a) Modalità di riallineamento dei valori civili e fiscali: può essere riallineato il valore fiscale dei beni a quello civilistico, risultante dal bilancio dell esercizio in corso al 31/12/2012; per l'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere resa indisponibile una riserva preesistente, alla quale si rende applicabile la disciplina del saldo attivo di rivalutazione, e che quindi può essere a sua volta affrancata con il versamento di un imposta sostitutiva del 10%. (L. 147/2013, co. 147)
LEGGE STABILITÀ 2014 - AFFRANCAMENTO DEI VALORI IMPLICITI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E stata messa a regime la facoltà di versare un imposta sostitutiva del 16% per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni di fusione, scissione o conferimento, e che, nel bilancio consolidato, sono valorizzati a titolo di avviamento, di marchi d impresa e di altre attività immateriali (art. 15, co. 10-bis e 10-ter, D.L. 185/2008).
LEGGE STABILITÀ 2014 - AFFRANCAMENTO DEI VALORI IMPLICITI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO a) Modalità di affrancamento: Gli effetti dell affrancamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell imposta sostitutiva. I maggiori valori affrancabili sono quelli derivanti dalle operazioni straordinarie effettuate dal periodo d imposta in corso al 31/12/2012. (L. 147/2013, co. 150-152)
LEGGE STABILITÀ 2014 IRAP: DISCIPLINA DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, TUIR, si intende applicabile anche ai fini dell IRAP. Tale disciplina è applicabile per i periodi d imposta successivi a quello in corso al 31/12/2007.
LEGGE STABILITÀ 2014 IRAP: DISCIPLINA DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO La sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, co. 2, D.Lgs. 471/1997), non si applica alle rettifiche derivanti dall applicazione del transfer price per: - i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2007; - fino al periodo d imposta per il quale, all 1/1/2014, è decorso il termine di presentazione della dichiarazione (periodo d imposta 2012 per i soggetti solari ). Non vengono però meno le sanzioni irrogate con Provvedimento divenuto definitivo anteriormente all 1/1/2014. (L. 147/2013, co. 281-284)
LEGGE STABILITÀ 2014 IRAP: CONVERSIONE DELLE DTA Ѐ stata introdotta la disciplina della trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti d imposta (art. 2, co. 55 e ss., D.L. 225/2010) anche ai fini IRAP. Tale trasformazione è applicabile ai fini IRAP alle DTA stanziate in relazione al valore dell avviamento, delle altre attività immateriali e delle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile.
LEGGE STABILITÀ 2014 IRAP: CONVERSIONE DELLE DTA In relazione all IRAP, tale disciplina è applicabile: - in presenza di una perdita di esercizio; - se dalla dichiarazione dell'irap emerga un valore della produzione netta negativo. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione IRAP in cui viene rilevato il valore negativo della produzione. (L. 147/2013, co. 167-171)
LEGGE STABILITÀ 2014 - COMPENSAZIONE DEI CREDITI RELATIVI A IMPOSTE SUL REDDITO E IRAP A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31/12/2013 i contribuenti che utilizzeranno in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all imposta regionale sulle attività produttive, avranno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità per importi superiori a 15.000 euro annui. (L. 147/2013, co. 574)
FRINGE BENEFIT ATLETI PROFESSIONISTI L art. 51, co. 4-bis, DPR 917/1986, come introdotto dall art. 1, co. 160, lett. a) della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) prevede che: «Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15%, al netto delle somme versate dall atleta professionista ai propri agenti per l attività di assistenza nelle medesime trattative». Decorrenza: dal periodo d imposta in corso al 31/12/2013 (art. 1, co. 161 della L. 27/12/2013, n. 147)
NOVITÀ PRASSI 1) Correzione errori contabili (Circolare n. 31/E/2013) 2) Circolare sugli aspetti fiscali del calcio (Circolare n. 37/E/2013) 3) Minusvalenze su cessioni partecipazioni e titoli (Unico SC 2014) 4) Liberalità in caso di calamità (Risoluzione n. 58/E/2013)