28 novembre 2012 Bologna. Lo sportello Informativo Telematico REACH e CLP in Emilia Romagna

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Transcript:

Interazioni tra l HD nazionale e gli sportelli regionali di comunicazione alle imprese: l importanza di dare informazioni armonizzate con l ECHA e gli altri HD europei 28 novembre 2012 Bologna Lo sportello Informativo Telematico REACH e CLP in Emilia Romagna Ludovica Malaguti Aliberti Centro Nazionale Sostanze Chimiche Istituto Superiore di Sanità

Contesto legislativo Articolo 44 CLP servizio di assistenza tecnica Gli stati membri istituiscono servizi di assistenza tecnica per comunicare ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori, agli utilizzatori e a qualsiasi altro soggetto interessato, informazioni sulle responsabilità e sugli obblighi rispettivi che competono loro in forza del presente regolamento. Articolo 50 2. b) CLP compiti dell Agenzia Fornisce alle autorità Competenti e collabora con i servizi di assistenza tecnica istituiti a norma dell Art. 44

Interazioni

ECHA Dichiarazione di intenti La European Chemicals Agency (ECHA) deve supportare gli helpdesk nazionali così come stabilito in accordo all articolo 44 del Regolamento CLP. Questo compito è assolto dal ECHA s Secretariat The working group per la organizzazione del network of national CLP helpdesks è andato a implementare il REACH Help Net, che comprende REHCORN e RHEP REHCORN = REACH helpdesk correspondent s network RHEP = REACH helpdesk exchange platform

Elenco Helpdesk Nazionali

EU Level Stakeholder HD National Stakeholder HD SME A C T O R S ECHA Helpdesk RECHCORN 27 MS Helpdesks ECHA T O O L S RECHEP COMMISSION

Distribuzione delle richieste agli HD nazionali nel periodo marzo 2011/marzo 2012

Ulteriori ambiti di attività degli HD nazionali

Start Question is flagged in HELPEX as FAQ proposal 1.1 Routinely analysis and selection of FAQsuitable questions by ECHA 1.2 FAQ suitable? NO 2. ECHA compiles a report listing the result of the analysis and drafts FAQ pairs Bilateral discussions with owner of Q&A and those parties who raised substantive issues Explanatory flowchart agreement on FAQs 3. Written procedure with Help Net Steering Group on draft FAQ pairs (1 st step of written procedure - 15 working days) HELPEX 4. Consensus? NO 5. ECHA checks if the issue raised is upheld 7. ECHA prepares a final draft, including: -linguistic check -legal check YES 6. Consensus? 8. Written procedure with Help Net Steering Group on final draft FAQ pairs (2 nd step of written procedure - 5 working days) HELPEX NO 9. Agreement? NO 10. Issue for further consideration identified? YES 10.1 Other ways to address the issue? Consultation of European Commission (or any other appropriate body)? NO 12. PUBLICATION OF FAQ REPORT BACK TO HELP NET STEERING GROUP 11. CLOSE FAQ IN HELPEX 10.2 PUBLICATION OF FAQ - INFORM HELP NET STEERING GROUP

Helpnet Network Helpdesk nazionali Riunioni due volte l anno (aprile ed ottobre) Report semestrali su andamento nazionale Raccolta delle domande maggiormente rappresentative Preparazione di FAQ e discussioni su domande di HD nazionali che non hanno trovato una concordanza Emissioni periodiche di FAQ da parte dell Helpnet

Key points dell NHD italiano I quesiti debbono essere sottoposti attraverso lo schema disponibile sul sito del CSC Assoluto anonimato del personale che gestisce le risposte (HD CLP 1, 2, 3.) Le risposte vengono vagliate dal Responsabile dell HD (eventuale controllo del sito Helpnet ECHA) Riunioni periodiche organizzate da Helpnet

Disclaimer Le informazioni riportate in risposta ai quesiti presentati all HELPDESK CLP non rappresentano la posizione ufficiale né del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell Istituto Superiore di Sanità, né quella del Ministero della Salute, Autorità Competente nazionale per l applicazione del regolamento 1272/2008. Il riferimento ufficiale rimane solo ed esclusivamente la legislazione in materia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Nazionale o Europea.

Tipologia richiedenti % 2010-2012

Quesiti/anno

EU Level Stakeholder HD National Stakeholder HD SME RETE EEN e Regioni A C T O R S ECHA Helpdesk RECHCORN Helpdesk Nazionale ECHA T O O L S RECHEP COMMISSION

Connessioni REACH/CLP Argomenti che hanno nel REACH la propria origine ma che trovano anche nel CLP difficoltà interpretative: Notifica Nome chimico alternativo Valori di non effetto (per la compilazione del CSR) Scheda di sicurezza Numero di emergenza

Notifica CLP art. 40 "la notifica è un obbligo a carico di ciascun produttore/importatore all'atto dell'immissione sul mercato di tutte le sostanze che soddisfano ai criteri di classificazione ed etichettatura secondo il regolamento CLP. Essa deve essere effettuata entro 1 mese dall'immissione sul mercato della sostanza. Tale obbligo esiste per tutte le sostanze pericolose indifferentemente dal loro tonnellaggio. # da notifica DIR.67/548

La notifica effettuata all'iss può in qualche modo sostituire quella da presentare all'echa? No. Non si deve confondere l Inventario delle Classificazioni e delle Etichettature istituito presso l ECHA con l'archivio Preparati Pericolosi presso l ISS. Il primo raccoglie la classificazione e l'etichettatura di ogni sostanza registrata o pericolosa immessa sul mercato. Il secondo è l'inventario dei preparati classificati pericolosi e di tutti i detergenti (inclusa la loro composizione) e l'accesso all archivio è riservato ai centri antiveleno e ad alcuni organismi istituzionali.

Denominazione chimica alternativa art. 24 L'OR deve, su richiesta del DU, fornire documentazione sull'avvenuta accettazione da parte di ECHA del nome chimico alternativo, esso può essere indicato nell'etichetta e nella scheda dati di sicurezza (Reg. CLP articolo 24 comma 8), ma non può essere vagamente "trade secret" perche' aspecifico e non permette di risalire alle sue caratteristiche per soddisfare la necessità di fornire informazioni sufficienti per poter adottare nel luogo di lavoro le necessarie precauzioni ai fini della tutela della salute e della sicurezza e la necessità di assicurare che possano essere controllati i rischi connessi alla manipolazione della miscela (Reg. CLP Allegato I, punto 1.4.1). Trattandosi di nome alternativo per una sostanza presente all'interno di miscela, fino al 2015 l'or puo' presentare tale richiesta anche alla MSAC (senza pagare alcuna tassa), mentre dal 2015 la domanda deve essere inoltrata obbligatoriamente ad ECHA (con pagamento di tassa), qualora l'or in questione avesse richiesto tale autorizzazione al MSAC e' comunque tenuto a comunicarlo al suo DU, dietro richiesta. In assenza di documentazione della autorizzazione di ECHA o MSCA non sia accettabile l'utilizzo di "nome chimico alternativo"

DNEL # OEL OEL: Principale strumento di riduzione del rischio e di prevenzione dei possibili effetti degli inquinanti sulla salute dei lavoratori. Essi stabiliscono limiti di concentrazione per l esposizione professionale a sostanze chimiche. Il DNEL Derived No-Effect Level, è il livello di esposizione alla sostanza sopra il quale l uomo non dovrebbe essere esposto e misura il potenziale della sostanza a causare effetti avversi sulla salute. Questo potenziale varia in funzione del modello di esposizione della sostanza definito dalla combinazione di diversi elementi (la popolazione potenzialmente esposta al prodotto chimico, la frequenza e la durata dell esposizione e la via di esposizione); Nel CSR, presentato dal soggetto che ha registrato, sono riportati i DNEL/DMEL che sono i valori di riferimento per la stima, tramite l utilizzo di modelli matematici, delle esposizioni per ciascun scenario di esposizione previsto.

La genesi di un DNEL/DMEL, a differenza di quanto descritto per gli OEL/VLEP non implica nessuna partecipazione da parte di Autorità pubbliche, ma è invece un processo gestito esclusivamente dal soggetto che ha registrato la sostanza. I DNEL/DMEL sono generati per essere utilizzati come parametro di riferimento nei modelli matematici di previsione delle esposizioni (es. ECETOC/TRA) previsti nello schema di valutazione del rischio delle sostanze in ambito REACH. E solo in questo contesto che questi valori vedono la loro applicabilità.

Valutazione del rischio Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro potrebbe confrontarsi con differenti valori, sia i valori limite di esposizione (OEL/VLEP/TLV- ACGIH) sia i DNEL/DMEL previsti dalle esds, non paragonabili tra loro per la differente finalità e metodologia di elaborazione.

SDS Quando chiederla Come chiederla Cosa deve contenere SDS su richiesta Modalità d uso Scenari d esposizione Chemical Safety Report

Art. 45 Numero telefono di emergenza

Question 5646: Following the implementation of Commission Regulation (EU) 494/2011 amending entry 23 of Annex XVII (cadmium), paragraph 1 now reads: "...Mixtures and articles produced from plastic material shall not be placed on the market if the concentration of cadmium (expressed as Cd metal) is equal to or greater than 0.01% by weight of the plastic material." The legal text of the restriction refers to 'articles', rather than to components of articles. How should this be interpreted in the case where a complex article, consisting of many component articles made of different materials (e.g., a car) is imported? Should the total weight of the car be used in the calculation, the total weight of the cadmium containing plastic articles within the car, or the total weight of plastic (Cd-containing and Cd-free)? Feedback: Paragraph 1 of entry 23 mentions that "mixtures and articles produced from plastic material shall not be placed on the market if the concentration of cadmium (expressed as Cd metal) is equal to or greater than 0.01% by weight of the plastic material. The wording "plastic material" implies that the concentration of cadmium is to be calculated against the overall plastic material in the article (Cd containing and Cd free). The legislator has made no further circumstantiation that would indicate that the calculation is to be made on each type of plastic material. In addition, the wording 'plastic material is used to include all the synthetic organic polymers covered by paragraph 1. Therefore, the calculation of the concentration of cadmium in plastics should take into account all the plastic contained in the entire article which is being placed on the market. It should be also noted that the restriction in REACH does not make reference to the homogenous material. This supports further the conclusion that the concentration is calculated in the overall plastic material without differentiating between the types of plastics. In line with the above, it seems correct to conclude that, in the example of a car, one would have to exclude the weight of the nonplastic components from the calculation. However, the total weight of the plastic components (i.e., Cdcontaining and Cd-free) should be used in the calculation. http://www.iss.it/hclp

Grazie per l attenzione Ludovica.malaguti@iss.it Tel. 0649903176