Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 10 06.03.2017 Dichiarazione IVA 2017 oltre il termine: tardiva e omessa A cura di Marta Bregolato Categoria: IVA Sottocategoria: Dichiarazione annuale Per l'anno d imposta 2016 il termine per la trasmissione della Dichiarazione Iva, in forma autonoma, era fissato al 28.02.2017 (termine poi prorogato al 03.03.2017 con Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 01.03.2017). Cosa succede se la dichiarazione viene trasmessa oltre tale termine? Premessa A partire dall'anno d imposta 2016 la Dichiarazione annuale Iva torna ad essere trasmessa in forma autonoma. Questo è quanto è stato previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014) e dal successivo Decreto Milleproroghe convertito in Legge n. 11 del 27.02.2015. Con riferimento all'anno d imposta 2016, il termine è stato originariamente indicato nel 28.02.2017, termine, come già accennato, prorogato al 03.03.2017 dall'agenzia delle Entrate con proprio Comunicato Stampa pubblicato sul sito istituzionale il 01.03.2017. 1
In tale Comunicato l'ufficio precisa che... tenuto conto che il 28 febbraio scadeva il termine per la presentazione della Dichiarazione annuale Iva/2017, relativa all anno d imposta 2016, l Agenzia delle Entrate comunica che saranno considerate tempestive le dichiarazioni pervenute entro il 3 marzo 2017.... Tale intervento si è reso necessario essendosi verificati nei giorni precedenti al termine numerosi problemi di rallentamenti nella rete di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per i periodi d imposta successivi al 2016, quindi a partire dal periodo d imposta 2017, la trasmissione delle dichiarazioni dovrà avvenire entro il 30.04, giusto quanto previsto dal D.L. n. 193/2016 del 22.10.2016, convertito in Legge n. 225 del 01.12.2016. Il mancato rispetto del termine della trasmissione telematica della Dichiarazione Iva produce degli effetti, in particolare con riferimento al ritardo con cui la stessa viene trasmessa. Di seguito vediamo nel dettaglio quali fattispecie possono verificarsi. La presentazione oltre il termine ordinario Il mancato rispetto del termine della trasmissione telematica della Dichiarazione Iva produce degli effetti diversi soprattutto in relazione al ritardo con cui la stessa viene trasmessa. Di seguito vediamo nel dettaglio quali fattispecie possono verificarsi. Fattispecie configurabile Trasmissione entro 90 gg dal termine ordinario Trasmissione oltre 90 gg dal termine ordinario Trasmissione oltre 90 gg ma entro il termine per la trasmissione della dichiarazione dell'anno d'imposta successivo Dichiarazione validamente trasmessa seppure tardiva Dichiarazione omessa Dichiarazione omessa 2
Vediamo ora nel dettaglio gli effetti delle diverse situazioni. Invio tardivo ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria La Dichiarazione è considerata regolarmente trasmessa anche se tardiva. Nel caso di specie il termine sarebbe scaduto il 29.05.2017 ma in considerazione della proroga comunicata dall'agenzia delle Entrate dovrà considerarsi il nuovo termine del 01.06.2017 (28+30+31+1). Entro tale data il contribuente dovrà trasmettere telematicamente la Dichiarazione Iva, compilata in ogni sua parte e versare anche la sanzione amministrativa prevista. In questo caso la sanzione ordinaria fissa ammonta a 250,00, ridotta a 1/10 e pertanto 25,00, da versarsi, con possibilità di compensazione con altri crediti di natura tributaria, con Modello F24 e codice tributo 8911. Invio oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria. Se la Dichiarazione Iva è trasmessa oltre il termine del 01.06.2017 (termine così determinato conteggiando i 90 gg dal 03.03.2017, nuovo termine prorogato con Comunicato Stampa del 01.03.2017 dall'agenzia delle Entrate) la stessa è da considerarsi omessa, pur costituendo titolo per l'esigibilità dell'imposta eventualmente dovuta. La sanzione in questo caso ammonterà dal 120% al 240% dell'imposta non versata con un minimo di 250,00. Nel caso in cui la dichiarazione presenti una liquidazione non a debito la sanzione da applicare andrà da un minimo di 250,00 ad un massimo di 1.000. Invio oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria ma entro il termine di Se la dichiarazione Iva è trasmessa oltre il termine del 01.06.2017, ma entro il termine per la trasmissione telematica della Dichiarazione Iva per l'anno d imposta 2017 (che ricordiamo in virtù delle modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 dovrà essere trasmessa entro il 30.04.2018) la dichiarazione è da considerarsi omessa. La sanzione applicabile in caso di liquidazione a debito va dal 60% al 120% con un minimo di 200,00. In caso di assenza di debito d imposta la sanzione amministrativa applicabile andrà da un minimo di 150,00 ad un massimo di 500,00. 3
Presentazione della dichiarazione Iva per l'anno di imposta successivo. Corre l'obbligo di ricordare che: versamento il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso per sanare spontaneamente minori, ritardati o omessi versamenti dell'imposta. Tale procedura prevede l'applicazione di sanzioni modulate in relazione al ritardo con cui il versamento avviene rispetto alla scadenza originaria e purché nel frattempo al contribuente stesso non sia stata notificata attività di accertamento da parte dell'ufficio; l'omessa Dichiarazione Iva, per effetto della sua trasmissione oltre i termini, comporta comunque l'esigibilità dell'eventuale imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale; le nuove scadenze per la trasmissione telematica delle Dichiarazioni Iva non comportano modifica nei termini per il versamento dell'acconto Iva, il cui termine è rimasto invariato e stabilito al 27.12; Il suddetto termine è determinante anche ai fini dell'eventuale individuazione del reato penale di omesso versamento dell'iva configurabile nel caso non solo in cui il mancato versamento superi la soglia di punibilità, ora fissata in 250.000,00 per ciascuna annualità, ma soprattutto qualora il debito non sia versato entro il 27.12 dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento. I casi che abbiamo fin qui analizzato riguardano inadempimenti posti in essere direttamente dal contribuente. Si può infatti verificare il caso in cui il contribuente abbia tempestivamente conferito ad un intermediario o ad un professionista abilitato di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322 del 22.07.1998, incarico per la trasmissione della Dichiarazione Iva, ma lo stesso intermediario vi abbia provveduto in ritardo. Ricordiamo che il contribuente può conferire mandato ad un intermediario, con riferimento alle dichiarazioni Iva: predisposte dall'intermediario; predisposte dal contribuente In questo caso, fermo restando i termini generali sopra indicati, la sanzione sarà ad esclusivo carico dell'intermediario inadempiente e ammonterà da un minimo di 516,47 ad un massimo di 5.164,57. 4
L'Agenzia delle Entrate precisa che l'intermediario potrà regolarizzare l'omessa trasmissione telematica della dichiarazione soltanto se quest'ultima viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni dal termine naturale di presentazione (che ricordiamo per effetto della proroga del 01.03.2017 per quest'anno è fissato al 03.03.2017) beneficiando della riduzione della sanzione ordinaria sopra indicata ad 1/10, ovvero ad 51,00, da versarsi con modello F24 e codice Tributo 8924. Il versamento della sanzione dovrà essere contestualmente alla regolarizzazione. - Riproduzione riservata - 5