Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI



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Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI

Indice Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale La riforma della legge fallimentare Il ciclo di vita dell impresa Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3 comma, lett. d) Prededuzione della nuova finanza

Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale La riforma della disciplina della mediazione creditizia, creando nuovi vincoli per l accesso alla professione, IMPONE al mediatore creditizio sempre più COMPETENZE e sollecita la categoria a porsi come consulente aziendale, con competenze più ampie ed in linea con le reali esigenze delle imprese. MESSAGGIO: recepire la riforma, cogliendo una opportunità di SVILUPPO PROFESSIONALE.

Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale Mediatore creditizio analisi preliminare dei dati aziendali, onde verificare l accoglimento di eventuali domande di finanziamento ad un vero e proprio Check up aziendale. NON RACCOLTA DATI MA CONSULENZA ATTIVA

Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale In questo contesto: il mediatore creditizio si può proporre quale consulente privilegiato : in grado di verificare le reali esigenze del proprio cliente e quindi proporgli la soluzione più adatta alle proprie esigenze. la riforma della disciplina della mediazione creditizia, da un lato pone nuovi obblighi e limitazioni, dall altra impone un arricchimento professionale che DEVE (non può) essere colto come OPPORTUNITA. In questo quadro, si colloca il presente intervento che intende presentare il c.d. diritto della crisi di impresa, anch esso riformato recentemente.

Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale Ruolo strategico e consulenziale IMPRESA ESIGENZA FINANZIARIA MEDIATORE CREDITIZIO SVILUPPO RISANAMENTO CHECK UP (ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA)

Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale ESIGENZA FINANZIARIA SVILUPPO RISANAMENTO FINANZIARIO ECONOMICO PATRIMONIALE

La riforma della legge fallimentare L.F. - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 09.01.06, n. 5, dal D.Lgs. 12.09.07, n. 169 ed ancora dall'art. 48 del dl n. 78 del 2010 ). Una azienda che sopravvive, che produce e che da lavoro alle persone è sempre la migliore soluzione tra quelle possibili. Questo è l implicito messaggio che norme sulla crisi d impresa. cogliamo dalle Il legislatore ha fatto una scelta liberale ed al contempo sociale, con la quale ha dotato il sistema Italia di strumenti giuridici in grado di dare soluzione di discontinuità alla crisi d impresa.

Il ciclo di vita dell impresa Start-up Sviluppo Maturità Declino

Il ciclo di vita dell impresa INSOLVENZA CRISI Piano di rilancio o risanamento non normati Piano di risanamento (art. 67, 3 c., lett. d, LF) Accordi di ristrutturazione (art. 182bis, LF) Concordato Preventivo (art. 160, LF)

Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3 comma, lett. d) La riforma del diritto fallimentare ha introdotto nel nostro ordinamento un diverso modello di gestione della crisi di impresa che privilegia soluzioni negoziali ( privatizzazione della crisi). Il piano attestato di risanamento di cui all art. 67, c. 3, lettera d), L.F. si inserisce in questo quadro e si configura come il primo passo per una gestione e soluzione della crisi rimessa all autonomia dell imprenditore.

Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3 comma, lett. d) La norma dispone che non sono soggetti all'azione revocatoria: gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, c. 4, c.c.

Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3 comma, lett. d) CRISI FINANZIARIA SOLUZIONE ART. 67, 3 C., LETT. D), L.F. CRISI ECONOMICA CRISI PATRIMONIALE PIANO INDUSTRIALE ASSEVERATO Nuova finanza Consolidamento

Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3 comma, lett. d) Il piano di risanamento è un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice né nella fase di preparazione, né nella fase di esecuzione. Il piano di risanamento è un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice né nella fase di preparazione, né nella fase di esecuzione. Il piano è svincolato da precisi obblighi pubblicitari.

Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3 comma, lett. d) se il piano appare idoneo a consentire il risanamento del passivo eilriequilibrio finanziario; se la sua ragionevolezza viene attestata da un professionista con determinati requisiti; è esclusa l azione revocatoria (per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano)

Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3 comma, lett. d) Data la limitazione potenzialmente rilevante dei diritti dei creditori, in caso di successiva insolvenza non si può escludere la possibilità per il Tribunale, pur in presenza di un piano attestato, di valutare: la congruità del singolo atto; la ragionevolezza del piano stesso nella sua interezza. 1. scelta dei professionisti (consulenti e attestatori); 2. predisposizione del piano; 3. attestazione; 4. esecuzione del piano attestato.

Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3 comma, lett. d) La ragionevolezza del piano deve essere attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e all Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L esperto deve rispondere ai requisiti di indipendenza e terzietà, nel senso più rigoroso: Evitare il sospetto che il professionista possa essere in qualsiasi modo interessato all attestazione del piano. Terzo e indipendente non solo dall imprenditore, ma anche da altri soggetti coinvolti.

Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3 comma, lett. d) Il piano deve essere idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria [ ] La lettera della norma ha indotto alcuni autori a sostenere che sia ammissibile un piano finalizzato ad una liquidazione volontaria dell azienda, tuttavia la dottrina e la prassi prevalenti ritengono che il piano debba essere redatto nella prospettiva della continuità aziendale.

Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3 comma, lett. d) Non esistono riferimenti normativi circa la durata del piano: essa deve intendersi strettamente legata al settore in cui l impresa opera, alle condizioni di mercato, alle caratteristiche dell impresa stessa. L esperienza e la prassi aziendale fa ritenere che 3-5 anni sia un orizzonte sufficiente ad esprimere le reali potenzialità di risanamento e riequilibrio dell azienda. Un periodo più lungo, oltre a porre seri problemi di affidabilità del piano, dovrebbe essere ben giustificato, in considerazione della rilevante riduzione delle garanzie per i creditori.

Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3 comma, lett. d) Il legislatore non ha richiesto una forma precisa, mail buon senso suggerisce che per un documento di tale complessità non si possa prescindere dalla forma scritta. Sembra invece necessario che il piano abbia data certa, se si vuole che gli atti eseguiti per la sua attuazione possano essere sottratti alla revocatoria. Sempre nel silenzio della norma, si ritiene che il piano, seguendo la migliore prassi, si componga di una parte quantitativa e di una parte descrittiva

Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3 comma, lett. d) Il piano è atto unilaterale dell imprenditore: non è richiesto l accordo con i creditori né il loro consenso. Tuttavia, è opportuno che sia condiviso con i principali creditori, che possono anche essere preventivamente chiamati ad esprimere un loro parere favorevole, soprattutto se sono previste azioni che riguardano il loro diritto di credito (dilazioni, rifinanziamenti, ecc.). = opportuno portare il piano a conoscenza dei principali stakeholder dell impresa, per trasparenza.

Prededuzione della nuova finanza Art. 48, dl n. 78 del 31 maggio 2010 - Nuovo art. 182- quater, LF = prededucibilità dei c.d. finanziamenti ponte effettuati da banche e intermediari finanziari in funzione della domanda di concordato preventivo e di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti. La prededucibilità dei finanziamenti strumentali è estesa anche ai finanziamenti concessi in esecuzione dei piani di concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Estensione della prededucibilità ai finanziamenti dei soci, nel limite dell 80% del loro ammontare.

Prededuzione della nuova finanza Art. 48 del dl n. 78 del 31 maggio 2010 ART. 182, BIS, LF PAR CONDICIO CREDITORIUM PIANO INDUSTRIALE SOC. DI COSTRUZIONI

Prededuzione della nuova finanza Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI Buon proseguimento