La legge prevede comunque tre diversi metodi di calcolo:

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20121 Milano via San Primo 4, Italia t. +39 02 76.07.671 f. +39 02 76.00.64.74 Ai Sigg. Clienti Loro Uffici Amministrativi Giuseppe Chiaravalli RAGIONIERE COMMERCIALISTA Andrea Chiaravalli David Reali Alessandro Maruffi Tina Berardi Nadia Brambillasca Marco Curti Paola Cassaro Livio Caternuolo Fabio Mainardi RAGIONERE COMMERCIALISTA Giovanni Parisio Matteo Torselli MEMBER OF EUROPE AMERICA AFRICA Milano, lì 17/12/2018 Circolare n. 07/2018 OGGETTO: ACCONTO IVA 2018 Ricordiamo che entro il 27 dicembre 2018 deve essere eseguito il versamento dell'acconto IVA riguardo alla liquidazione del mese di dicembre 2018 per i contribuenti mensili o del quarto trimestre (ottobre - dicembre 2018) per i contribuenti trimestrali. Metodi di calcolo dell'acconto L'acconto IVA è determinato in misura pari all'88% del debito del mese di dicembre o del quarto trimestre del 2017. La legge prevede comunque tre diversi metodi di calcolo: metodo storico; metodo previsionale; metodo basato su di una liquidazione IVA straordinaria al 20 dicembre 2018; Per determinare l'importo dovuto, il contribuente può scegliere tra il più conveniente dei tre metodi. Metodo storico In base al metodo storico, l'acconto IVA è determinato in misura pari all'88% del debito del mese di dicembre 2017 o del quarto trimestre 2017. Si precisa che l importo preso a base per il calcolo dell 88% è il versamento effettuato per il mese o trimestre dell'anno precedente al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente. Trattasi, in effetti, del debito IVA riguardante il mese di dicembre 2017 ovvero all ultimo trimestre 2017. Semplificando, la base di calcolo su cui applicare l'88% è pari al debito d'imposta risultante: dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017, per i contribuenti mensili; dalla dichiarazione annuale relativa al 2017 per i contribuenti trimestrali ordinari; Circolare n. 07 2018 - Acconto IVA 2018.docx 17 dicembre 2018 pag.1

dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2017, per i contribuenti trimestrali "speciali". Metodo previsionale Il metodo previsionale permette al contribuente di calcolare l'acconto in conformità a una stima dell IVA che dovrà versare in base alle operazioni attive e passive che stima di effettuare sino al 31 dicembre del corrente anno. In altre parole con l'utilizzo di tale metodo l'acconto è pari all'88% dell'iva che si prevede di dover versare: per il mese di dicembre 2018 se si tratta di contribuenti mensili; in sede di dichiarazione annuale IVA se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari; per il quarto trimestre 2018, per i contribuenti trimestrali "speciali". Come precisato con la circolare 3 dicembre 1991, n. 52/446038, al fine di rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente. I vantaggi derivanti dall'uso di tale metodo sono evidenti; infatti, in tal modo è possibile pagare l'acconto su quanto effettivamente si presume di dover versare. E' chiaro però che si corre il rischio di commettere un errore nella stima e quindi di effettuare un versamento insufficiente con le inevitabili conseguenze sanzionatorie (cfr. paragrafo successivo). Si ricorda, per chi adotta il metodo previsionale, della particolare modalità di liquidazione per coloro che hanno optato per il regime dell IVA per cassa, regime introdotto dall art. 32-bis del DL n. 83/2012 con decorrenza 1 dicembre 2012. Metodo basato su di una liquidazione IVA straordinaria al 20 dicembre 2018 Tale metodo consente di versare l acconto in misura pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione IVA al 20 dicembre 2018 che comprende le sole operazioni effettuate fino a tale data. La liquidazione è da riportare sui libri e tiene conto dell'iva relativa alle seguenti operazioni: operazioni registrate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e degli acquisti dal 1 dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1 ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali); operazioni effettuate dal 1 novembre al 20 dicembre ma non ancora registrate o fatturate. Modalità di versamento L'acconto IVA, che non può essere rateizzato, deve essere versato entro il 27 dicembre 2018 utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica, con l'indicazione dei seguenti codici tributo: 6013 per i contribuenti mensili; 6035 per quelli trimestrali; Circolare n. 07 2018 - Acconto IVA 2018.docx 17 dicembre 2018 pag.2

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare al versamento dell acconto la maggiorazione degli interessi dell' 1%. Il debito può essere compensato nel modello F24 con eventuali crediti di imposta iscritti nel modello REDDITI 2018 se ancora disponibili e sempreché sia rispettato il limite massimo di compensazioni annuali tra tributi diversi per un importo di 700.000,00 euro. Soggetti esonerati Sono esonerati dal versamento dell'acconto i soggetti che: hanno cessato l'attività entro il 30 novembre 2018, se mensili, ovvero entro il 30 settembre 2018, se trimestrali; hanno iniziato l'attività o la inizieranno nel 2018; hanno chiuso l'anno 2017 con un credito di IVA (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica al lordo dell acconto dovuto per l anno 2017), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso o della compensazione del credito; pur essendo stati a debito nel mese di dicembre 2017, per l'ultimo trimestre 2017, oppure in sede di dichiarazione annuale 2017, prevedono di essere a credito al 31 dicembre 2018. Non sono, inoltre, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d'acconto inferiore a 103,29 euro. Si tratta, in particolare, dei soggetti che: nell'ultima liquidazione periodica dell'anno 2017 hanno evidenziato un debito d'imposta non superiore a 116,72 euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro); presumono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno con un debito d'imposta non superiore a 116,72 euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro). Sono, infine, esonerati dal versamento dell'acconto: i contribuenti che, nel 2018, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; i produttori agricoli di cui all art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 ; i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale; le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario; gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre 2018, se contribuenti trimestrali, o entro il 30 novembre 2018, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'iva; i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; i contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi ovvero il regime forfetario ; Circolare n. 07 2018 - Acconto IVA 2018.docx 17 dicembre 2018 pag.3

soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2018 con applicazione del regime ordinario; i contribuenti colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti. Sanzioni e ravvedimento La sanzione prevista in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è pari al 30% dell'importo non versato oltre agli interessi. E' possibile, comunque, usufruire del ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472) entro i seguenti termini: entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint), versando, oltre all'imposta dovuta, la sanzione dello 0,1% moltiplicato per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo, più gli interessi (interesse legale); entro 30 giorni (ravvedimento breve), versando, oltre all'imposta dovuta, la sanzione del 1,5% dell'importo non versato (1/10 del 15%) più gli interessi nella misura sopra indicata; entro 90 giorni, versando, oltre all'imposta dovuta, la sanzione del 1,67% dell'importo non versato (1/9 del 15%) più gli interessi nella misura sopra indicata; entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo), versando, oltre all'imposta, la sanzione del 3,75% (cioè 1/8 del 30%) dell'importo non versato più gli interessi nella misura sopra indicata. Situazioni particolari Variazione del regime dei versamenti In caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l'altro, ai fini del calcolo del dato storico, occorre procedere nel seguente modo: passaggio da regime mensile a regime trimestrale: occorre calcolare l'acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell'anno precedente; passaggio da regime trimestrale a regime mensile: l'acconto deve essere calcolato su un terzo dell'imposta versata per il quarto trimestre. Soggetti con contabilità separate I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 633/1972, tengono la contabilità separata, devono determinare distintamente l'importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell'imposta. In tal caso, come chiarito con la circolare 3 dicembre 1991, n. 52/446038, l'acconto IVA deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in tal modo gli importi a debito con quelli a credito. Soggetti che hanno optato per il regime dell IVA di gruppo In caso di gruppi d'imprese (in IVA di gruppo ), l'unico soggetto abilitato al versamento dell'acconto è la sola società controllante. A tal proposito, si possono verificare le seguenti situazioni: Circolare n. 07 2018 - Acconto IVA 2018.docx 17 dicembre 2018 pag.4

il gruppo ha mantenuto la stessa composizione rispetto all'anno precedente: le società controllate devono trasferire le proprie liquidazioni previsionali e quelle basate sulle operazioni effettuate al 20 dicembre 2018 (mensili o trimestrali) alla società capogruppo, la quale, dopo aver effettuato le compensazioni tra posizioni debitorie e creditorie, confronta questi dati con quello storico del gruppo e provvede a effettuare il versamento del relativo acconto; il gruppo ha variato composizione rispetto all'anno precedente: le società fuoriuscite devono versare l'acconto in base ai propri dati e la società controllante non deve tener conto di tali dati nella propria liquidazione; le società controllate partecipanti alla liquidazione di gruppo a partire dall anno in corso dovranno comunicare alla società controllante le risultanze riferibili per ciascuna di esse all anno precedente e la società controllante determinerà quindi sulla base delle predette risultanze il dato storico riferibile al gruppo. Scissioni In caso di scissioni l'obbligo del versamento dell'acconto è in capo alla società scissa non essendo previsto alcun obbligo in capo alla società beneficiaria. Fusioni In caso di fusione, le modalità variano a seconda che si tratti di: 1. fusione propria 2. fusione per incorporazione. In presenza di fusione propria possono verificarsi le seguenti ulteriori ipotesi: fusione con effetto giuridico decorrente tra il 1 gennaio e il 30 novembre (se le società estinte erano in regime IVA mensile) o tra il 1 gennaio e il 30 settembre (se erano in regime trimestrale): l'acconto dovuto dalle società estinte non viene sommato dalla società risultante dalla fusione al fine del versamento dell acconto; fusione con effetto giuridico decorrente tra il 1 dicembre e il 27 dicembre (se le società estinte erano in regime IVA mensile) o tra il 1 ottobre e il 27 dicembre (se erano in regime trimestrale): l'acconto deve essere versato dalla società risultante dalla fusione sommando anche l acconto dovuto delle società estinte (tenuto conto delle registrazioni sino alla data di effetto della fusione). In presenza di fusione per incorporazione l'acconto deve essere versato dalla società incorporante. Quest ultima dovrà calcolare l acconto tendendo conto degli stessi criteri sopra indicati per le ipotesi di fusione propria. Infine, va ricordato che, in tutti i casi in cui la data da cui ha effetto la fusione è compresa tra il 28 e il 31 dicembre, ogni società dovrà autonomamente versare l'acconto nei termini di legge. CHIARAVALLI, REALI E ASSOCIATI Circolare n. 07 2018 - Acconto IVA 2018.docx 17 dicembre 2018 pag.5