Quadro SO COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL ART. 6, COMMA 2 E ART. 10, COMMA 1, DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

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Quadro SO COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL ART. 6, COMMA 2 E ART. 10, COMMA 1, DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI ESONERO COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI NORMATIVI Il Quadro SO deve essere compilato: per segnalare i dati relativi alle operazioni che hanno generato redditi diversi di natura finanziaria; per le segnalazioni da parte delle società fiduciarie dei dati relativi all IVIE. Sono tenuti alla compilazione del Quadro SO: gli intermediari intervenuti nelle operazioni; le società fiduciarie. Talune operazioni sono esonerate dall obbligo di comunicazione. Il quadro SO è suddiviso in tre parti: Parte 1 - rigo SO1: per l indicazione dei dati dell intermediario non residente; Parte 2: Elenco dei soggetti percipienti; Parte 3: utilizzabile dalle società fiduciarie per la comunicazione dei dati utili alla liquidazione dell IVIE. Quota cointestata a non residente. Art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies del TUIR; Artt. 6, 7 e 10, comma 1, D.Lgs. n. 461/1997; Art. 19 D.L. n. 201/2011. ADEMPIMENTO Il quadro SO deve essere compilato dagli intermediari e, più in generale dai soggetti diversi dagli intermediari, per segnalare i dati relativi alle operazioni in cui sono intervenuti nel corso del 2015 e che hanno generato redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies) del TUIR (art. 10, D.Lgs. n. 461/1997). Inoltre, il presente quadro deve essere utilizzato: da parte delle società fiduciarie per la segnalazione dei dati utili alla liquidazione delle imposte sul valore degli immobili all estero (IVIE) dovuta dai soggetti da esse rappresentati; per l indicazione dei dati relativi alle mancanze di fornitura della provvista da parte del contribuente per il versamento dell imposta di bollo speciale e dell imposta straordinaria sui prelievi di cui all art. 19, comma 12, del D.L. n. 201/ 2011 e per il versamento dell imposta sul valore dei contratti assicurativi di cui all art. 1, comma 2-sexies, del D.L. n. 209/2002. Imposta di bollo speciale (art. 19, comma 6, D.L. n. 201/2011) - Le attività finanziarie oggetto di emersione (scudo fiscale) sono soggette a un imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Gli intermediari provvedono a trattenere l imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento. Gli intermediari che non ricevono la provvista segnalano all Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l imposta. Per l omesso versamento dell imposta si applica una sanzione pari all importo non versato. DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770 279

Imposta straordinaria sui prelievi (art. 19, comma 12, D.L. n. 201/2011) - Per le attività finanziarie oggetto di emersione (scudo fiscale) che sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un imposta straordinaria pari al 10 per mille. Gli intermediari provvedono a trattenere l imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento. Gli intermediari che non ricevono la provvista, segnalano all Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l imposta. Per l omesso versamento dell imposta si applica una sanzione pari all importo non versato. Imposta sul valore dei contratti assicurativi (art. 1, comma 2-sexies, D.L. n. 209/2002) - Le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un imposta pari allo 0,350% delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e alle orme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. Per il versamento dell imposta, i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. Gli intermediari che non ricevono la provvista, segnalano all Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo. Imposta sul valore degli immobili all estero - IVIE (art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011) - A decorrere dal 2011 è stata istituita un imposta sul valore degli immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetto passivo dell imposta è il proprietario dell immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. Per gli immobili intestati a società fiduciarie, l imposta è versata dalla stessa fiduciaria previa fornitura della provvista da parte dell effettivo proprietario che esse rappresentano. Le società fiduciarie che non ricevono la provvista, segnalano all Agenzia delle Entrate i dati utili alla liquidazione delle imposte compreso il codice fiscale del fiduciante. La presentazione della comunicazione in commento è esclusa qualora i percettori dei predetti redditi abbiano esercitato l opzione per il regime del risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. n. 461/1997) o per il regime del risparmio gestito (art. 7 D.Lgs. n. 461/1997) con le sole eccezioni dei casi previsti dai codici G, J, K, L e M descritti per la compilazione del punto 13. Regime del risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997) - I soggetti che hanno conferito a una SIM l incarico di gestire una massa patrimoniale composta da titoli e denaro (fuori dall esercizio d impresa), possono optare, con riferimento ai redditi di capitale (art. 44 del TUIR) e diversi (limitatamente a quelli previsti dalle lett. da c-bis) a c-quinquies) dell art. 67 del TUIR) che concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per l applicazione dell imposta sostitutiva del 20% applicata sul risultato netto della gestione stessa. Regime del risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. n. 461/1997) - L imposta sostitutiva relativa a ciascuna delle plusvalenze previste dalle lett. c-bis) e c-ter), con esclusione di quelle realizzate sui depositi in valuta, è applicata dagli stessi intermediari a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione o altri soggetti. 280 DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770

Tale possibilità è riservata a: persone fisiche (con esclusione dell attività d impresa); società semplici ed equiparate; enti non commerciali; soggetti non residenti (per gli eventuali redditi soggetti a norma dell art. 23 del TUIR). Per le plusvalenze realizzate mediate la cessione a termine di valute [lett. c-ter)] e per i differenziali positivi e gli altri proventi previsti dalle lett. c-quater) e c-quinquies), l opzione può essere esercitata a condizione che le banche o le società di intermediazione o gli altri soggetti intervengano come intermediari o come controparti. A decorrere dal 13 agosto 2011, ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva, i redditi derivanti dalle obbligazioni nonché dai titoli del debito pubblico, dai buoni postali di risparmio, dalle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e dalle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali (art. 31 D.P.R. n. 601/1973), dalle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (D.M. 4 settembre 1996), sono computati nella misura del 62,5% dell ammontare realizzato. Per i soggetti non residenti l imposta sostitutiva è applicata anche in mancanza dell opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime. REDDITI DI NATURA FINANZIARIA I diversi di natura finanziaria oggetto della comunicazione sono indicati alle lett. da c) a c-quinquies) dell art. 67, comma 1, del TUIR che annovera: Lett. c) - Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e operazioni assimilate. Lett. c-bis) - Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e operazioni assimilate. Redditi diversi di natura finanziaria Art. 67 del TUIR Lett. c-ter) - Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere oggetto di cessioni a termine, di metalli preziosi grezzi o monetato e di quote di partecipazione ad organismi d investimento collettivo. Lett. c-quater) - Redditi conseguiti mediante contratti a termine, futures, options, aventi ad oggetto strumenti finanziari, valute, metalli preziosi, merci o altri parametri finanziari. Lett. c-quinquies) - Plusvalenze e altri redditi realizzati mediante: - cessione a titolo oneroso di contratti produttivi di redditi di capitale o di crediti pecuniari o di strumenti finanziari; - rapporti da cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (opzioni, futures su indici, di swap su interessi, e altri contratti di tipo differenziale). DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770 281

Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate - Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percettore nella misura del 40% (art. 68, comma 3). Nella determinazione della quota delle plusvalenze che concorre a determinare il reddito complessivo si deve tener conto in ugual misura (40%) anche delle minusvalenze realizzate in periodi precedenti. Tali disposizioni trovano una limitazione nel caso in cui le plusvalenze siano relative a partecipazioni in società residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (art. 167, comma 4 D.P.R. n. 917/1986). In quest ultimo caso, infatti, i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo per il loro intero ammontare a meno che, anche a seguito dell esercizio del diritto d interpello, non si dimostri che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati (art. 68, comma 4, art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR). Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle predette condizioni ma non abbia presentato l istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente e in caso di mancata o incompleta indicazione si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro (art. 8, comma 3-ter, D.Lgs. n. 471/1997). Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato per i quali è dimostrato che svolga un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento (art. 167, comma 5, lett. a), al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d imposta ai sensi dell art. 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell imposta italiana relativa a tali plusvalenze (comma 4-bis, art. 68 del TUIR). La stessa tassazione è riservata alle plusvalenze assimilate a quelle derivanti da cessione di partecipazioni qualificate. Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie: plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari che pur non rappresentando una percentuale del patrimonio, consentono una remunerazione collegata esclusivamente all andamento economico della società o di altre società del gruppo o di un singolo affare; plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione, qualora l apporto dell associato (capitale o capitale e lavoro) sia superiore al: - 5% del patrimonio netto contabile dell associante alla data di stipula del contratto, se l associante è una società quotata; - 25% del patrimonio netto contabile dell associante alla data di stipula del contratto, se l associante è una società non quotata; - 25% delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili (al netto dei fondi ammortamento) se l associante ha adottato, ricorrendone i presupposti, il regime di contabilità semplificato. Tali redditi devono essere necessariamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Esenzione comma 6-bis e 6-ter art. 68 TUIR - Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ad esse equiparate residenti nel territorio dello Stato nonché delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, di mutua assicurazione, europee di cui al Regolamento CE 2157/2001 e le cooperative europee di cui al Regolamento CE 1435/2003 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti se e nella misura in cui: le predette società risultano costituite da non più di sette anni; le partecipazioni sono possedute da almeno tre anni; entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società della stessa tipologia società costituite da non più di tre anni che svolgono la medesima attività. Tale esenzione riguarda le plusvalenze realizzate mediante le cessioni sia di partecipazioni qualificate (lett. c) art. 67 del TUIR) che non qualificate (lett. c-bis) art. 67 del TUIR). 282 DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770

La medesima esenzione si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nella lett. c) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni. L importo dell esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo. Altre plusvalenze - I proventi sopra elencati, diversi da quelli previsti dalla lett. c) dell art. 67 del TUIR sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,50% (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461). I redditi in questione, e la relativa imposta sostitutiva, devono essere indicati nella dichiarazione unica dei redditi a meno che, il percettore non abbia optato per l applicazione del regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell art. 67, del TUIR percepiti o sostenuti da soggetti residenti all estero, di cui all art. 6, comma 1, del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239. Si tratta, in particolare, dei redditi percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d informazioni nonché: dagli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; degli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; delle Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. SOGGETTI INTERESSATI I soggetti che rivestono la qualifica di intermediari tenuti alla comunicazione sono: 1) le banche; 2) le SIM; 3) le Poste Italiane S.p.A.; 4) le società fiduciarie; 5) gli agenti di cambio; 6) le stabili organizzazioni in Italia di Banche e imprese di investimento non residenti; 7) i notai; 8) gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni oggetto di comunicazioni attraverso il quadro SO; 9) le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi; 10) le società di gestione del risparmio; 11) i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Intermediari non residenti Devono procedere alla compilazione del quadro SO anche gli intermediari non residenti che abbiano revocato l opzione per l applicazione dell imposta sostitutiva (art. 6 D.Lgs. n. 461/1997) relativamente ai rapporti di custodia e amministrazione, a questi intestati, e sui quali sono detenute attività finanziarie di terzi. Al fine di assolvere tali obblighi, gli intermediari non residenti devono nominare, quale rappresentante, un intermediario residente (tra quelli indicati nei punti da 1 a 6 del precedente elenco) che provvederà a presentare il Mod. 770/2016 indicando i dati del soggetto non residente nel rigo SO2. DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770 283

Società emittenti Il quadro SO deve essere compilato anche in caso di trasferimento delle azioni o delle quote sociali effettuato dalle stesse società emittenti indicando il codice B nel punto 13. PIÙ SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE Se nelle operazioni da indicare nel quadro SO sono intervenuti più soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione, tale obbligo deve essere assolto dal soggetto che è intervenuto per primo e, comunque, dal soggetto intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente. In sostanza, l obbligo dichiarativo deve essere assolto sia dal primo intermediario intervenuto nell emissione dei titoli, sia dall ultimo intermediario che è intervenuto nelle operazioni di acquisto degli stessi da parte del contribuente. ESONERO L obbligo di comunicazione da parte dell intermediario non sussiste per le seguenti operazioni: Qualora i percettori dei predetti redditi abbiano esercitato l opzione per il regime del risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. n. 461/1997) o per il regime del risparmio gestito (art. 7 D.Lgs. n. 461/1997) con le sole eccezioni dei casi previsti dai codici G, J, K, L e M descritti per la compilazione del punto 13. Qualora le operazioni di trasferimento siano state segnalate ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. monitoraggio fiscale). Le operazioni elencate con i codici da A ad I, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, poste in essere da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (soggetti indicati nell art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997). Le operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l Italia ha stipulato una convenzione fiscale, che riservi, in via esclusiva, all altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni. Le cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, in società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati. Cessioni a titolo oneroso o rimborsi di titoli non rappresentativi di merci e certificati di cui all art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, negoziati in mercati regolamentati. Cessioni o prelievi di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui all art. 67, comma 1, lett. c-quater) e c-quinquies), del TUIR, conclusi, anche attraverso l intervento di intermediari, in mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b). Le operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi. Il rimborso e cessione di quote o azioni di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ad eccezione delle cessioni di quote o azioni di fondi organismo di investimento collettivo del risparmio immobiliari. Il rimborso di certificati di deposito in lire o in euro nominativi ovvero al portatore qualora quest ultimo certifichi di averne mantenuto il possesso per tutta la durata del certificato. Le operazioni relative a valute denominate in euro. Le operazioni nelle quali sono intervenute stabili organizzazioni di imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato. Le cessioni e le altre operazioni che originano plusvalenze o altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti (art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 461/1997). 284 DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770

Nel caso in cui le sezioni relative ai percipienti non risultino sufficienti per indicare tutti i soggetti per i quali si ha l obbligo di indicare i dati, si deve compilare un ulteriore quadro SO e numerare progressivamente i fogli compilando l apposito campo posto in alto a destra. COME SI COMPILA Il quadro è composto da tre parti: la prima parte dedicata agli intermediari non residenti obbligati a comunicare i dati nominando un rappresentante; la seconda parte, da utilizzare per indicare i dati relativi ai soggetti percipienti, è divisa in due sezioni: a) la Sezione dati del soggetto in cui vanno riportate tutte le informazioni inerenti al soggetto percipiente; b) la Sezione dati del rappresentante della società estera in cui devono essere indicati i dati anagrafici del soggetto nominato dall intermediario non residente; la terza parte, da utilizzare per l indicazione dei dati utili alla liquidazione dell imposta sul valore degli immobili all estero, da parte delle società fiduciarie. RIGO SO2 - DATI RELATIVI ALL INTERMEDIARIO NON RESIDENTE Questa Sezione è riservata agli intermediari non residenti, che sono tenuti alla compilazione solo se detengano rapporti di custodia, amministrazione o deposito sui quali sono detenute attività finanziarie di soggetti terzi e per i quali abbiano revocato l opzione del regime di custodia amministrata con applicazione dell imposta sostitutiva (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997). PUNTI DA 1 A 5 - DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI I rappresentanti degli intermediari non residenti devono preliminarmente compilare il rigo SO2 con i dati identificativi di questi, avendo cura di indicare: al punto 1 il codice ABI, ove attribuito; al punto 2 il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT; al punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito; al punto 4 la denominazione della società o ente; al punto 5 il codice Stato estero di residenza. RIGHI DA SO3 A SO6 - ELENCO DEI SOGGETTI - DATI DEL SOGGETTO PUNTI DA 1 A 12 - DATI ANAGRAFICI DEL PERCIPIENTE DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770 285

Nei punti da 1 a 12 devono essere riportati i dati anagrafici dei soggetti a cui nel corso del 2014 sono stati corrisposti redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del TUIR). Per i percipienti residenti i punti 11 e 12 non devono essere compilati. Per i soggetti non residenti la compilazione deve essere effettuata secondo le seguenti regole: nei punti 8 e 10 indicare la località di residenza estera e il relativo indirizzo (il punto 9 non deve essere compilato); nel punto 11 riportare il codice dello Stato estero di residenza; nel punto 12 inserire il codice di identificazione fiscale rilasciato dall Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa del Paese di residenza. Per i soggetti non residenti diversi da persona fisica ai quali non è ancora stato attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati del legale rappresentante avendo cura di inserire: - nei punti 28, 30 e 31: la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, se il rappresentante è un soggetto non residente; - nei punti 28, 29 e 30: il Comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo se il rappresentante è un soggetto residente. PUNTO 13 - CAUSALE Nel punto 13 va riportata la causale individuabile dal seguente elenco: A B C D E F G H I cessione a titolo oneroso di partecipazioni - con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell art. 5 del TUIR - e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni; annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti; cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo e altri strumenti finanziari di cui alle lett. c-ter) e c-quinquies) dell art. 67, comma 1, del TUIR; stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell art. 67, comma 1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies); cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell art. 67, comma 1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies); cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere; prelievi o cessioni di valute estere rivenienti dai depositi e conti correnti (diversi da quelli relativi a rapporti di gestione per i quali è stata esercitata l opzione di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997) in cui la giacenza abbia superato complessivamente euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui; cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari; trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall intestatario del rapporto di provenienza, e prelievi, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lett. da c) a c-quinquies) dell art. 67, comma 1, del TUIR; 286 DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770

J prelievi da rapporti per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lett. da c) a c-quinquies) dell art. 67, comma 1, del TUIR; K L prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l opzione di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, sempreché l entità della valuta prelevata sia superiore a euro 51.645,69; rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l opzione di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997 ovvero non si tratti di valuta estera derivante da operazioni di rimpatrio di cui all art. 12 del D.L. n. 350/2001, convertito dalla Legge n. 409/2001; M chiusura dei rapporti per i quali sia stata esercitata l opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997 ovvero revoca delle medesime opzioni, nel caso in cui non sia decorso il termine di due anni per il reinvestimento della plusvalenza che ha beneficiato del regime di esenzione di cui all art. 68, comma 6-bis, del TUIR introdotto dall art. 3, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; N prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito; O P Q R S U operazioni ovvero contratti attraverso i quali si realizza la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante, di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali; prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria aventi ad oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale compresi quelli derivanti dalla chiusura dei medesimi rapporti; chiusura dei rapporti di amministrazione fiduciaria per lo svolgimento di attività finanziaria senza intestazione per compiere specifici atti giuridici di amministrazione di determinati beni rappresentati da taluni dossier di titoli, da contratti di conto corrente e simili; chiusura del rapporto con l intermediario residente che interviene nella riscossione dei flussi connessi con polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere, compreso il caso in cui alla scadenza della polizza la riscossione della prestazione non sia avvenuta attraverso il suo intervento; mancata applicazione e versamento dell imposta di bollo speciale e dell imposta straordinaria sui prelievi di cui all art. 19, comma 12, del D.L. n. 201/2011 in conseguenza dell incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso (circolare n. 29/2012); segnalazione dei contribuenti che non hanno fornito la provvista per il versamento dell imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri ai sensi dell art. 1, comma 2-sexies, del D.L. n. 209/2002. Si precisa che i trasferimenti verso intermediari non residenti, anche se provenienti da rapporti per i quali è stata esercitata l opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, devono essere segnalati indipendentemente dall intestazione del rapporto di destinazione. In tal caso nel punto 13 deve essere indicato il codice I. PUNTO 14 - OGGETTO Nel punto 14 deve essere indicato il codice del prodotto finanziario oggetto dell operazione, da selezionare tra i seguenti: 1 - azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli; 2 - diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni; 3 - titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento; 4 - contratti di cui all art. 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR; DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770 287

5 - rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), del TUIR; 6 - metalli preziosi; 7 - valute estere; 8 - denaro; 9 - immobili; 10 - opere d arte; 11 - altre attività patrimoniali. PUNTO 15 - DATA Nel punto 15 va precisata la data dell operazione. Qualora al punto 13 sia stato indicato il codice L, nel punto 15 si deve indicare la data del 1º gennaio 2015. Se invece nel punto 13 è stato indicato il codice M, nel punto 15 deve essere riportata la data in cui la plusvalenza è stata realizzata. PUNTO 16 - AMMONTARE Nel punto 16, deve essere indicato l ammontare dell operazione alla data indicata nel precedente punto 15. Contratti a differenziale In presenza di contratti a differenziale (p.e. interest swap) si deve indicare l ammontare del differenziale e non quello della base di calcolo degli interessi. Contratti derivati Nel caso di contratti derivati (p.e. opzioni o futures) il valore di riferimento è il valore dei titoli oggetto dell accordo o, in mancanza come per i contratti sugli indici, si prende a riferimento il valore nozionale del contratto. Contratti di conto corrente o di deposito In presenza di rapporti continuativi, il valore da dichiarare è il picco di giacenza in eccesso rispetto al limite di euro 51.645,69 raggiunto nel periodo dei sette giorni di riferimento. Mancata applicazione e versamento dell imposta di bollo speciale e dell imposta straordinaria sui prelievi Se nel punto 13 è stato indicato il codice S, indicare l ammontare dell intera posizione del contribuente, anche qualora la disponibilità dei conti o la fornitura della provvista non siano sufficienti per il versamento integrale dell imposta dovuta. PUNTO 17 - QUANTITÀ Nel punto 17 va evidenziata la quantità dei beni oggetto dell operazione (numero dei titoli in caso di compravendita di titoli, numero dei contratti in caso di swap, futures ecc., numero dei diritti in caso di opzioni, grammi di metallo in caso di compravendita di metalli preziosi). Il dato non deve essere indicato nel caso di rapporto di conto corrente o di deposito (causale L del punto 13). La quantità deve essere indicata senza operare il troncamento e se è rappresentato da una frazione dell unità deve essere indicata la cifra approssimata al secondo decimale. 288 DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770

PUNTO 18 - IMPOSTE NON PAGATE Il presente punto deve essere compilato qualora nel precedente punto 13 sia stato indicato il codice S ovvero il codice U indicando le imposte non applicate e versate in conseguenza dell incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso. PUNTO 19 - NUMERO INTESTATARI Nel punto 19 deve essere riportato il numero complessivo dei soggetti cointestatari dell oggetto dell operazione. La comunicazione deve essere effettuata dall intermediario per ogni singolo cointestatario riportando il medesimo numero in tutti i righi compilati per ciascun cointestatario. PUNTO 20 - PERCENTUALE Il punto 20 va compilato calcolando, per ciascun contestatario la relativa percentuale di partecipazione. Si raccomanda di verificare che la somma delle percentuali di contitolarità che deve risultare uguale al 100%, salvo il caso di contitolari per i quali vi è esonero dalla comunicazione. PUNTO 21 - CODICE FISCALE COINTESTATARIO Nel punto 21 si deve indicare il codice fiscale del primo cointestatario indicato nella comunicazione. Se nel punto 13 è stato indicato il codice L vanno segnalati i singoli rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera intrattenuti da soggetti residenti che complessivamente superano il limite di euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui. In caso di depositi o conti correnti intestati a più soggetti, nel punto 21, deve essere indicato il codice fiscale del cointestatario qualora anche nei suoi confronti risulti verificato il superamento del limite complessivo di euro 51.645,69. PUNTI DA 22 A 32 - DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA I punti da 22 a 32 devono essere compilati in presenza di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulta attribuito il codice fiscale. In tal caso, infatti, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire: per i non residenti, nei punti 29, 31 e 32 la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero; per i residenti, nei punti 29, 30 e 31 il Comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo. DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770 289

RIGHI SO7 E SO8 - SOCIETÀ FIDUCIARIE - DATI UTILI ALLA LIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO Il Quadro SO deve essere compilato dalle società fiduciarie per indicare: i soggetti da esse rappresentati (fiducianti) con i quali abbiano stipulato un contratto di amministrazione avente ad oggetto diritto di proprietà o altro diritto reale sugli immobili situati all estero e per i quali abbiano provveduto alla liquidazione e al versamento dell IVIE; i dati utili alla liquidazione dell IVIE, qualora i fiducianti non abbiano provveduto a fornire la provvista necessaria al versamento dell imposta. I dati da indicare sono quelli relativi ai versamenti effettuati nel 2015 in base alla norma istitutiva dell IVIE. La società fiduciaria deve applicare e versare l imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Qualora, invece, il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria deve effettuare la segnalazione nominativa all Amministrazione finanziaria. IVIE (art. 19, commi 13-17, D.L. n. 201/2011) L aliquota per la determinazione dell imposta sul valore degli immobili situati all estero (IVIE) è pari allo 0,76% e si applica sul valore degli immobili. In linea generale, il valore dell immobile è costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. Se l imposta determinata sul valore complessivo dell immobile, quindi senza tener conto della quota o del periodo di possesso, non supera 200 euro, il versamento dell imposta non è dovuto. Se, invece, l imposta complessiva supera 200 euro, l imposta da versare va determinata in proporzione alla quota di possesso dell immobile e al numero di mesi di possesso nel corso dell anno. Ad esempio, se il valore dell immobile è pari a 25.000 euro, indipendentemente dalla quota e del periodo di possesso, l imposta è paria a (25.000 x 0,76%) = 190 euro e pertanto risulta non dovuta. Se, invece, il valore dell immobile è pari a 35.000 euro, indipendentemente dalla quota e del periodo di possesso, l imposta è paria a (35.000 x 0,76%) = 266 euro. Pertanto l imposta risulta non dovuta e si deve procedere alla parametrizzazione considerando la quota e il periodo di possesso. Supponendo una quota di possesso del 75% per un periodo di 6 mesi, l imposta da versare risulta essere paria a (266 x 75% x 6/12) = 99,75 euro. Dall imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all importo dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall imposta dovuta in Italia si detrae un ulteriore credito d imposta derivante dall eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell art. 165 del TUIR. Contribuenti che lavorano all estero Nel caso di contribuenti che lavorano all estero per lo Stato italiano o che lavorano all estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia, quando la residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali, si applicano le seguenti regole, l IVIE dovuta per l abitazione principale e le relative pertinenze si calcola: applicando l aliquota dello 0,40%; spetta una detrazione di 200 euro, fino a concorrenza dell imposta, rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae la destinazione dell immobile ad abitazione principale e in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica. In tal caso l imposta è dovuta anche se l imposta sul valore complessivo dell immobile non supera 200 euro. 290 DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770

Per la compilazione dei punti presenti nei righi SO7 e SO8 devono essere osservate le seguenti istruzioni: PUNTO 1 - CODICE FISCALE FIDUCIANTE Nel punto 1 deve essere indicato il codice fiscale del fiduciante residente in Italia e cioè del soggetto che risulta essere l effettivo titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull immobile situato all estero e che ha in essere con la società fiduciaria un contratto di amministrazione. PUNTO 2 - VALORE DELL IMMOBILE Per la determinazione del valore dell immobile si applicano criteri differenti a seconda della localizzazione dell immobile stesso: per gli immobili situati in Paesi appartenenti all Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale; per gli immobili situati in altri Paesi, il valore è costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti. Qualora manchino i predetti riferimenti, in entrambe i casi il valore dell immobile è stabilito secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l immobile. PUNTO 3 - QUOTA DI POSSESSO In tale punto va indicata, la quota di possesso (in percentuale) dell immobile situato all estero detenuta dal soggetto per il quale si procede alla comunicazione. PUNTO 4 - PERIODO Nel punto 4, indicare il numero di mesi di possesso dell immobile. Si considerano mesi interi quelli in cui il possesso è durato almeno 15 giorni. PUNTO 5 - IVIE Nel punto 5, deve essere indicata l imposta dovuta, calcolata applicando al valore dell immobile indicato al punto 2 l aliquota: dello 0,76%; dello 0,40% per i contribuenti che lavorano all estero per lo Stato italiano. In questo caso deve essere barrata la casella del punto 11. DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770 291

Come prima precisato, per la determinazione dell imposta dovuta occorre procedere in modo differente a seconda che si applichi l aliquota dello 0,76% ovvero quella dello 0,40%. Nel caso in cui sia utilizzabile l aliquota dello 0,76%, praticamente la generalità dei casi, l imposta è dovuta solo se applicando l aliquota al valore complessivo dell immobile, senza parametrizzazione al periodo e alla quota di possesso, si determina un importo superiore a 200 euro. Di conseguenza il punto 5 non deve essere compilato qualora si determina un risultato non superiore a 200 euro. L aliquota dello 0,40% si applica, invece, per la determinazione dell IVIE dovuta dai contribuenti che lavorano all estero per lo Stato italiano. Per tali soggetti non è operativa la regola prima descritta. Pertanto l imposta dovuta è determinata applicando l aliquota dello 0,40% al valore dell immobile parametrizzato al periodo e alla quota di possesso. In pratica, in quest ultimo caso, il punto 5 deve essere compilato sempre. PUNTO 6 - CREDITO D IMPOSTA Nel punto 6 deve essere indicato l importo del credito d imposta vantato. In particolare, devono essere indicati: il valore dell imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l immobile; per gli immobili situati in Paesi UE o aderenti allo SEE, il credito d imposta derivante dall eventuale eccedenza di imposta reddituale estera. L importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all ammontare dell imposta dovuta indicata al punto 5. PUNTO 7 - DETRAZIONE Nel punto 7 deve essere indicato l importo della detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell anno durante il quale l immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale. In tal caso va barrata la casella 9. La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni perché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400 euro. PUNTO 8 - IVIE DOVUTA Nel punto 8 indicare l imposta dovuta pari alla differenza tra l imposta dovuta (punto 5), il credito d imposta spettante (punto 6) e la detrazione spettante in caso di abitazione principale (punto 7). PUNTO 9 ACCONTO Il punto 9 deve essere compilato indicando l importo dell acconto versato per l anno 2014. PUNTO 10 IMPOSTA A DEBITO Nel punto 10 deve essere indicato l eventuale importo residuo dell IVIE a debito risultante dalla differenza PUNTO 12 Punto 8 - Punto 9 Il punto 12 contiene una casella che va barrata per segnalare i contribuenti che non hanno fornito la provvista per il versamento dell imposta alla società fiduciaria. 292 DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770

CASI PARTICOLARI QUOTA COINTESTATA A NON RESIDENTE In caso di cessione di una quota di partecipazione in una società di capitali cointestata ad un soggetto residente e ad un soggetto residente in uno Stato estero con il quale l Italia ha in essere una convenzione contro le doppie imposizioni, l obbligo di comunicazione sussiste solo per il soggetto residente. Infatti per il soggetto non residente non sorge l obbligo di comunicazione in quanto rientrante tra i casi di esclusione previsti al comma 5, dell art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997. La comunicazione dell intermediario riguarderà solo la parte intestata al soggetto residente, e riporterà il numero dei cointestatari e la percentuale di proprietà. La compilazione avverrà indicando: Punto 13: il codice A; Punto 14: 1; Punto 15: data dell atto; Punto 16: corrispettivo complessivo pattuito; Punto 17: numero delle quote cedute; Punto 19: 2 (soggetti cointestatari); Punto 20: la percentuale di pertinenza del soggetto residente; Punto 21: codice fiscale del soggetto residente. DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770 293

CHECK LIST DI VERIFICA COMPILAZIONE MOD. 770/2016 ORDINARIO Tipologia di intermediario Intermediario residente Intermediario non residente: compilare il rigo SO2 Dati del percipiente Percipiente residente Reperire i dati anagrafici Percipiente non residente persona fisica Reperire i dati anagrafici del percipiente Percipiente non residente diverso da persona fisica Reperire i dati anagrafici del percipiente Reperire i dati anagrafici del rappresentante del percipiente Verifica della tipologia di reddito Redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies) del TUIR SI NO Verifica esistenza di cause di esonero dalla comunicazione SI NO Verifica della presenza di cointestatari SI NO Numero cointestatari Per ciascun cointestatario indicare Codice Fiscale Percentuale di possesso 294 DICHIARAZIONI FISCALI 2016-770