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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) GRECO (RM) PAGLIETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CAPPIELLO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) COLOMBO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore COLOMBO CLAUDIO Nella seduta del 16/06/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso del 18 dicembre 2015, il ricorrente titolare di una ditta individuale ha adito questo Arbitro Bancario Finanziario al fine di contestare una segnalazione in CAI, scaturita dall emissione di un assegno in assenza di provvista, e per contestare altresì l avvenuto addebito sul suo conto corrente di commissioni per 515,41. Questi, in particolare, i fatti riferiti dall istante: - in data 15.06.2015, l istante emetteva, nell esercizio della sua attività imprenditoriale, un assegno del valore facciale di 1.273,12, tratto sul conto corrente intrattenuto presso la banca; - al momento della presentazione del titolo da parte della banca negoziatrice, tuttavia, le provviste presenti sul suo conto non erano sufficienti a coprire integralmente detto Pag. 2/6

assegno; di talché, avvisato per le vie brevi dal proprio istituto, il resistente provvedeva a bonificare l importo necessario a coprire il saldo; - a seguito della ricostituzione della provvista, pertanto, l assegno veniva saldato in stanza di compensazione; - ciononostante, in data 03.07.2015 la resistente gli comunicava un preavviso di revoca all emissione degli assegni, con una missiva nel cui ambito veniva fatto riferimento ad una penale da pagare, di importo esattamente identico a quello dello scoperto. Riferito, da ultimo, che nonostante le richieste di chiarimenti, la banca procedeva con l iscrizione in CAI e che, peraltro, in data 06.07.2015 gli addebitava a titolo di commissione un importo pari 515,41, ha concluso l istante invocando la cancellazione della segnalazione ed il risarcimento del danno derivante dalla connessa mancata concessione di altri finanziamenti, nonché la condanna della banca alla restituzione di quanto addebitatogli a titolo di commissione. Nelle proprie controdeduzioni, la banca in primo luogo ha ricostruito la vicenda nei termini seguenti: - l assegno per cui è controversia, del valore facciale di 1.273,12 ed emesso dal ricorrente in data 15.06.2015, era stato originariamente presentato all incasso tramite procedura di check truncation in data 19.06.2015; - in tale momento, tuttavia, il saldo del conto corrente intestato alla società ammontava ad 4,41 ed a fine giornata, poiché il ricorrente (contattato per le vie brevi) non aveva provveduto a costituire adeguata provvista, il titolo risultava impagato con motivazione mancanza fondi, così come previsto dalla normativa vigente; - successivamente, in data 24.06.2015, l assegno perveniva materialmente alla filiale che, constatandone la regolarità, prima di procedere alla conferma dell impagato (già comunicato in precedenza) sollecitava la copertura al ricorrente, il quale per le vie brevi garantiva che aveva eseguito un bonifico a tal fine; - a fine giornata, pur in assenza del bonifico (accreditato solamente il giorno seguente per 1.300,00), al fine di agevolare l istante e per non protestare l assegno, la banca provvedeva comunque ad addebitarlo in attesa del successivo accredito; tuttavia, l importo del bonifico consentiva solamente la copertura del valore facciale del titolo, ma non anche della penale del 10% prevista dalla legge; penale che avrebbe dovuto trovare applicazione per il solo fatto che, al momento della prima presentazione per il Pag. 3/6

pagamento, il titolo era risultato impagato (a nulla rilevando che, invece, in seconda presentazione in stanza di compensazione, il pagamento fosse andato a buon fine); - pertanto, in data 03.07.2015, veniva inviato il preavviso di revoca limitatamente all importo della penale, nel cui ambito pur essendo effettivamente presente un refuso nell indicazione della stessa era chiaramente indicato che il relativo ammontare avrebbe dovuto essere pari al 10% dell importo facciale dell assegno (fermo restando soggiunge la ricorrente che con riferimento ad analoga vicenda riguardante un altro assegno, il ricorrente aveva puntualmente corrisposto quanto dovuto a titolo di penale, a dimostrazione dell effettiva conoscenza della normativa di riferimento); - atteso che, alla scadenza del 31.08.2015, il ricorrente non aveva ancora provveduto al pagamento, la resistente procedeva con l iscrizione in CAI; - quanto, infine, all addebito di 515,41 conclude la resistente esso era dovuto essenzialmente all applicazione della CIV per far fronte a sconfinamenti registrati sul conto corrente, e nulla aveva a che vedere con la vicenda relativa all assegno per cui è controversia. Sulla scorta di tali motivi, dunque, e ritenuta la piena legittimità del proprio operato, la resistente ha concluso per il rigetto della domanda. DIRITTO Il ricorso non appare fondato ed in quanto tale non può essere accolto. Osserva il Collegio come, ai fini della decisione della vertenza, appaia necessario ricostruire con esattezza lo svolgimento dei fatti, alla luce delle risultanze agli atti. Il ricorrente emetteva un assegno in data 15.06.2015, che veniva regolato dalle banche interessate (trattaria e negoziatrice) tramite procedura di check truncation in data 19.06.2015, risultando però privo di copertura. Successivamente a seguito della comunicazione di impagato intervenuta per le vie brevi in data 24.06.2015, l assegno veniva dalle medesime banche presentato in stanza di compensazione e in questa occasione veniva constatata la ricostituzione della provvista, con conseguente addebito sul conto di traenza, limitatamente all importo facciale. Ora, la banca convenuta sostiene che il momento della presentazione, ai fini della constatazione della sussistenza della provvista necessaria alla copertura dell assegno, sia Pag. 4/6

quello della check truncation, mentre dalla prospettazione di parte ricorrente parrebbe dedursi che egli ritenga che il momento rilevante sia quello della presentazione nella stanza di compensazione. Sotto diverso profilo, poi, l istante sostiene che nella comunicazione di preavviso di revoca del 03.07.2015 l importo della penale fosse indicato in modo incomprensibilmente pari a quello dell importo facciale del titolo, ciò che in concreto avrebbe ingenerato confusione, ritenendo egli - in forza dell avvenuto pagamento mediante bonifico di 1.300,00 - di avere già provveduto a scongiurare qualsiasi conseguenza pregiudizievole. Entrambe le contestazioni, tuttavia, non colgono nel segno. Quanto, infatti, al momento rilevante ai fini dell applicazione della penale, di cui all art. 8, legge 386/90 e s.m.i., questo Arbitro ha già avuto modo di rilevare che, ai sensi «dell art. 8, comma 7, del decreto legge n.70/2011 (vedasi altresì il decreto del MEF 3/10/2015, n.205) sono state introdotte modifiche normative alla legge assegni (RDL n.1736/1933) e in particolare agli artt. 31, 45, comma 1, n.3 e 61, per stabilire che vale come momento di presentazione per il pagamento anche la procedura elettronica della check truncation» (così Collegio di Roma n. 7855/15). Di talché, atteso che in prima presentazione il titolo risultò pacificamente privo di provvista, il pagamento a pena di segnalazione in CAI della penale, pari al 10% dell importo facciale dell assegno, avrebbe dovuto sicuramente essere effettuato, a prescindere dalla circostanza che in seconda presentazione in stanza di compensazione il pagamento andò a buon fine (in termini, cfr. anche Collegio di Napoli 1177/16 e Collegio di Roma, n. 1380/15). Quanto, invece, alla circostanza che nella comunicazione di preavviso di revoca del 03.07.2015 fosse stato indicato per un errore evidentemente materiale un importo della penale identico a quello recato dall assegno, anziché pari al 10% di esso, non vi è chi non veda come ciò in nessun modo avrebbe potuto indurre il ricorrente a ritenere che quanto già corrisposto sarebbe stato sufficiente a mandarlo indenne da qualsivoglia conseguenza dannosa, sol che si consideri che: - se ciò fosse stato effettivamente vero, la comunicazione non avrebbe avuto ragion d essere, e comunque avrebbe dovuto allertarlo ed indurlo ad una eventuale richiesta di chiarimenti (di cui non vi è evidenza agli atti); - in tale comunicazione gli veniva dato espresso avviso della necessità di corrispondere la penale (e gli interessi); - tutte le norme di legge disciplinanti la materia erano puntualmente richiamate; Pag. 5/6

- la determinazione della penale, a prescindere dalla sua materiale indicazione, era comunque evidenziata come pari al 10% dell importo facciale del titolo. In un simile contesto, dunque, non può reputarsi che il refuso contenuto nella comunicazione abbia potuto indurre in serio errore il ricorrente. Alla luce di quanto precede, pertanto, l avvenuta segnalazione in CAI va ritenuta legittima. In ultimo, relativamente alla contestazione circa l addebito per 515,41, riscontrato dall istante in prossimità della vicenda per cui è controversia, osserva il Collegio come la banca abbia fornito la prova che esso sia avvenuto a titolo di CIV (commissione di istruttoria veloce), senza alcuna specifica attinenza con la vicenda fatta oggetto del reclamo prima, e del ricorso poi. Dunque, esulando il detto addebito dal thema decidendum, qualsivoglia valutazione circa la relativa legittimità non può che rimanere estranea alla presente decisione. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6