Decisione N. 50 del 12 gennaio 2017

Documenti analoghi
COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] categoria

Decisione N del 04 luglio 2016

COLLEGIO DI PALERMO. Membro designato dalla Banca d'italia. (PA) SERIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Decisione N del 08 settembre 2015

Decisione N del 22 dicembre 2016

Decisione N del 16 maggio 2017

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA FATTO. Con ricorso n del 26 gennaio 2010, la ricorrente, rappresentata dal coniuge, titolare

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

Decisione N del 03 febbraio 2016

Decisione N del 05 aprile 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena

Decisione N del 26 luglio 2016

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Decisione N del 07 settembre 2016

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Decisione N del 26 febbraio 2016

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Decisione N del 20 aprile 2017

Decisione N. 422 del 19 gennaio 2017

Decisione N del 12 maggio 2016

Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.877

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Collegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1101

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

Decisione N. 911 del 29 gennaio 2016

Decisione N del 25 febbraio 2015

Decisione N del 09 marzo 2017

Decisione N del 12 maggio 2016

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

Decisione N del 09 marzo 2017

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Diritto La ricorrente lamenta l erroneità dei conteggi estintivi del finanziamento e chiede il rimborso delle somme non dovute con riferimento alla ra

Decisione N del 11 settembre 2015

Decisione N del 20 aprile 2015

Collegio di Roma, 24 settembre 2010, n.980

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

COLLEGIO DI TORINO. Membro designato dalla Banca d'italia. (TO) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Decisione N del 03 aprile 2017

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Decisione N del 30 ottobre 2015

Decisione N del 13 giugno 2016

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Decisione N del 15 luglio 2016

Decisione N del 19 luglio 2016

Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.874

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.901

IL COLLEGIO DI NAPOLI. - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia

Collegio di Milano, 04 marzo 2010, n.99

Decisione N del 24 giugno 2016

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

FOGLIO INFORMATIVO CONTO DEPOSITO INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO CONDIZIONI ECONOMICHE

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Decisione N del 25 febbraio 2015

Collegio di Milano, 10 novembre 2010, n.1249

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Decisione N del 20 marzo 2017

Decisione N del 11 settembre 2015

Collegio di Napoli, 06 maggio 2010, n.320

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Decisione N del 14 aprile 2014

FOGLIO INFORMATIVO CONTO DEPOSITO 3B INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE TASSI

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.857

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

FOGLIO INFORMATIVO CONTO PLUS

Decisione N del 11 dicembre 2014

FOGLIO INFORMATIVO CONTO PLUS

Decisione N del 02 maggio 2014

COLLEGIO DI ROMA. - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Collegio di Roma, 22 luglio 2010, n.768

Decisione N del 21 novembre 2014

Decisione N del 23 febbraio 2017

Collegio di Roma, 16 luglio 2010, n.752

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Decisione N del 08 settembre 2015

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Decisione N del 07 novembre 2016

DOCUMENTO DI SINTESI CONTO DEPOSITO PERSONE FISICHE. CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE Apertura conto Chiusura conto Canone annuo.

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia. [Estensore]

Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.882

Decisione N del 03 febbraio 2016

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]

Collegio di Roma, 09 luglio 2010, n.708

Transcript:

COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) MELI (RM) PAGLIETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) CHERTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore GRANATA ENRICO Nella seduta del 21/12/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato in data 3.6.2016, preceduto da reclamo del 12.6.2015, parte ricorrente, titolare di un conto corrente e di un conto di deposito a risparmio accesi presso l intermediario convenuto, espone di aver ricevuto da detto intermediario, nel marzo 2015, ripetute proposte di adesione ad un offerta promozionale la quale assicurava un tasso di interesse dello 1,30 %, con un vincolo di 6 mesi, sui nuovi accrediti affluiti sul conto di deposito. Dopo aver ricevuto assicurazione dall intermediario che tale vincolo non si estendeva alle somme già sottoposte a vincolo nel 2013, che sarebbe scaduto nell aprile 2015, trasferiva nel conto di deposito, in data 20 e 24 marzo 2015, due tranche di 50.000,00 ciascuna, per cui aderiva all offerta, trasferendole da altro intermediario. A fine aprile 2015 veniva a scadenza il vincolo costituito nel 2013. Tuttavia, quando la ricorrente chiedeva all intermediario convenuto di trasferire le somme non più vincolate (anch esse di importo complessivamente pari a 100.000,00) dal conto di deposito a risparmio al conto corrente, le veniva comunicato che qualunque trasferimento dal deposito a risparmio al conto corrente avrebbe comportato l annullamento delle condizioni promozionali (benché il trasferimento riguardasse di somme che nulla avevano a vedere con quelle vincolate a seguito dell adesione all offerta promozionale). In pratica il vincolo Pag. 2/6

di cui all offerta promozionale era esteso anche alle somme accreditate sul conto di deposito successivamente al marzo 2015, per le quali, però, non era stato effettuato alcun atto di adesione all offerta e che non beneficiavano quindi delle condizioni promozionali. In data 5.5.2015 la ricorrente effettuava comunque il trasferimento di 100.000,00 dal deposito a risparmio al conto corrente. L intermediario le comunicava che non avrebbe avuto più diritto al tasso di interesse dell 1,30 % fino a settembre 2015 come, invece, era stato pattuito. Dopo aver inutilmente esperito la fase di reclamo, presentava ricorso all ABF. Sostiene che l intermediario abbia agito in modo gravemente scorretto, ingannando il cliente con false promesse di remunerazione e giustificando il proprio operato, successivamente, con clausole contrattuali di cui non era stata data alcuna contezza e di natura ingannevole. Chiede di accertare la condotta negligente dell intermediario e per l effetto condannarlo a risarcire il danno subito. Con le controdeduzioni l intermediario rileva che, come espressamente indicato nel regolamento dell offerta promozionale, le somme destinate a tale offerta maturavano interessi al tasso premiale dell 1,30% dalla data di adesione fino a quella di scadenza, pur rimanendo nella piena disponibilità del conto di deposito. In data 20 e 24 Marzo 2015 sono stati accreditati sul conto di deposito intestato alla ricorrente due bonifici di 50.000,00 cadauno per i quali la ricorrente aderiva all offerta promozionale. Successivamente, in data 29 e 30 Aprile 2015, l intermediario accreditava sul conto di deposito gli importi derivanti dall estinzione dei due depositi vincolati accesi nel 2013 ( 50.000,00 di capitale ciascuno, oltre interessi). In tale momento, pertanto, il saldo del conto di deposito veniva remunerato al tasso promozionale dello 1,30 % per 100.000,00 e al tasso di base dello 0,70 % per i rimanenti 100.000,00. In data 5.5.2015 la ricorrente effettuava un giroconto dal conto di deposito al conto corrente dell importo complessivo di 100.000,00, a seguito del quale non venivano più applicati i rendimenti previsti dall offerta promozionale sottoscritta nel marzo 2015. In pari data venivano, altresì, accreditati gli interessi maturati al tasso premiale, al netto della ritenuta fiscale, per 60,62 e 54,03 (invece di 370,31, che sarebbero maturati fino alle scadenze del 20 e 25 Settembre 2015). Afferma l intermediario che era infatti previsto che, in caso di bonifico in uscita dal conto di deposito ovvero, così come avvenuto nel caso di specie, in caso di giroconto dal conto di deposito al conto corrente, l importo da trasferire sarebbe stato prelevato dalle eventuali somme pervenute (tramite bonifico o giroconto) nel mese del trasferimento e, in assenza di somme della specie, dagli importi che fruivano delle condizioni di rendimento previste dall offerta promozionale e, solo una volta esauriti questi ultimi, dalle somme presenti sul conto di deposito remunerate al tasso base. Conseguentemente, non essendo stato effettuato alcun accredito sul conto di deposito nel mese di maggio 2015, l importo di 100.000,00 è stato prelevato dagli importi che usufruivano dell offerta promozionale. Afferma inoltre che la ricorrente era stata informata di tale circostanza sia in fase precontrattuale sia nel momento di effettuazione del giroconto online, tramite alert che avvisava che ove il cliente procedesse con la disposizione di trasferimento non avrebbe più fruito del tasso promozionale. Osserva, infine, che la ricorrente non ha fornito prova dei danni richiesti. Chiede pertanto che la domanda avversa sia rigettata perché infondata. Pag. 3/6

DIRITTO Si ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Dalla ricostruzione dei fatti, sul punto condivisa fra le parti, si evince che in data 29 e 30 Aprile 2015, venivano accreditati sul conto di deposito intrattenuto da parte ricorrente presso l intermediario convenuto (unitamente a un conto corrente ordinario) gli importi derivanti dall estinzione di due depositi vincolati accesi nel 2013 (con saldo ciascuno pari a 50.000,00 di capitale, oltre interessi), sempre presso detto intermediario. Nel marzo 2015 la ricorrente aveva accreditato sul conto di deposito il complessivo importo di 100.000,00, aderendo contestualmente a una offerta promozionale che garantiva un interesse premiale del 1,30% soggetto al vincolo di 6 mesi. Pertanto il saldo del conto di deposito veniva remunerato al tasso premiale dello 1,30 % per 100.000,00 e al tasso di base dello 0,70 % per i rimanenti 100.000,00. In data 5.5.2015 la ricorrente trasferiva dal conto di deposito al conto corrente ordinario l importo di 100.000,00. Contestualmente a tale trasferimento veniva posto fine al rendimento premiale sulla somma di 100.000,00 versata in conto deposito nel marzo 2015 e accreditati quindi, in pari data, gli interessi maturati su tale somma, al netto della ritenuta fiscale, pari a complessivi 114,65. Se il vincolo fosse giunto al termine, la ricorrente, come risulta dalle controdeduzioni, avrebbe beneficiato di un rendimento pari a 370,31, al netto degli interessi premiali già accreditati a seguito della cessazione anticipata del trattamento previsto dall Offerta. Sostiene l intermediario convenuto che le condizioni dell offerta promozionale prevedevano che, in caso di trasferimento dal conto di deposito al conto corrente (così come avvenuto nel caso di specie), l importo da trasferire sarebbe stato prelevato dalle eventuali somme pervenute (tramite bonifico o giroconto) nel mese del trasferimento e, in assenza di somme della specie, tramite gli importi che fruivano delle condizioni di rendimento dell offerta promozionale e, solo una volta esauriti questi ultimi, dalle somme presenti sul conto di deposito remunerate al tasso di base. Conseguentemente, in mancanza di accrediti sul conto di deposito effettuati nel mese di maggio 2015, l importo di 100.000,00 è stato prelevato dagli importi che usufruivano dell offerta promozionale. Afferma l intermediario che la ricorrente era stata informata di ciò sia in fase precontrattuale sia nel momento di effettuazione del bonifico/giroconto, tramite un alert che la avvisava che ove il cliente procedesse con la disposizione di trasferimento non avrebbe più fruito del tasso promozionale. Allega copia di una mail inviata a parte ricorrente, in data 12.2.2015, contenente in estrema sintesi alcune notizie sull offerta promozionale di cui trattasi, copia di documento che l intermediario indica come Regolamento promozionale di detta offerta, copia dei contenuti della sezione dedicata all offerta inclusa all interno del sito internet dell intermediario (in cui appare un collegamento a ulteriori informazioni, cliccando il log Tutto quello che devi sapere ) nonché le evidenze contabili delle operazioni sopra descritte. Allega inoltre copia di schermata che appare in caso di giroconto con addebito sul conto di deposito che fruisce degli interessi premiali in cui si fornisce l opzione, da scegliere cliccando sull apposito riquadro, fra il non procedere con l operazione mantenendo i propri risparmi a condizioni di interesse premiale ovvero procedere confermando la cessazione delle suddette condizioni. Allega infine evidenza di presa visione da parte della ricorrente di tale schermata. La ricorrente contesta quanto affermato dall intermediario sostenendo di aver ricevuto assicurazione dall intermediario medesimo che il vincolo di sei mesi non si estendeva alle somme già vincolate nel 2013 e in definitiva di non esser stato informato delle condizioni di Pag. 4/6

permanenza del trattamento premiale degli interessi in caso di movimentazione del conto deposito. Si rileva in primo luogo che dal Regolamento promozionale dell iniziativa non si desumono, in maniera chiara e precisa, le modalità di funzionamento dei depositi vincolati e in particolare le situazioni da cui deriva la cessazione della corresponsione degli interessi in misura premiale sulle somme depositate. Le indicazioni rinvenibili nel Regolamento sono di natura generica e comunque non tale da indicare al risparmiatore il meccanismo che, nella fattispecie in esame, ha comportato la cessazione dei rendimenti previsti dall offerta. Difatti nel paragrafo intitolato Quali movimenti mi aiutano a risparmiare o quali non mi aiutano? viene semplicemente detto che sono Movimenti che non aiutano la tua storia di risparmio: prelievi verso i tuoi conti esterni e conto corrente arancio (ad esempio: bonifici in uscita e giroconti verso il conto corrente) senza fornire ulteriori precisazioni. Viene poi indicato, con formulazione piuttosto generica, se non ambigua, che In alcuni casi la chiusura può avvenire in automatico per prelievi dal conto di deposito o adesioni ad altre iniziative e prodotti dell intermediario o semplicemente perché i risparmi dedicati all offerta promozionale (di cui trattasi) sono utilizzati in altro modo. In mancanza di un adeguata informativa resa in via precontrattuale e comunque nell ambito del Regolamento promozionale non assume rilievo il fatto che parte ricorrente, in sede di disposizione di trasferimento dal conto di deposito al conto corrente, abbia proceduto con il giroconto, non essendo in possesso di un quadro informativo idoneo per esercitare consapevolmente, ai fini dei riflessi sull offerta promozionale, l opzione di procedere o non procedere che appariva sulla schermata internet. Stante la scarsa chiarezza del succitato regolamento, e comunque dell ulteriore documentazione di ordine informativo prodotta dall intermediario, si deve ritenere che parte ricorrente non fosse stata messa a conoscenza della circostanza che il trasferimento sul conto corrente delle somme affluite sul conto deposito nel mese precedente a quello di trasferimento (anziché nello stesso mese) comportasse il venir meno del rendimento premiale sulle somme depositate in tale conto in adesione ad offerta promozionale effettuata nel marzo 2015. Può quindi ravvisarsi un comportamento dell intermediario resistente contrario a buona fede e correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1337 c.c., essendovi agli atti elementi sufficienti ed obiettivamente riscontrabili, nella fase di adesione all offerta promozionale, che consentono di affermare la sussistenza di un livello inadeguato di trasparenza nelle relazioni con il cliente in ordine alle caratteristiche delle promozioni e della relative condizioni (in termini, Collegio di Milano, decisione n. 5618/2014; Collegio di Roma, decisione n. 1817/2015). Per le motivazioni che precedono, si ritiene che, nel caso di specie, la ricorrente abbia diritto al risarcimento commisurato al mancato riconoscimento del tasso di interesse previsto dall iniziativa promozionale indetta dall intermediario ed alla quale la ricorrente ha aderito. Pertanto parte ricorrente ha diritto a percepire gli interessi al tasso premiale (1,30%), al netto di quanto già riscosso a tale titolo, a decorrere dalla data di adesione alla promozione per tutta la durata semestrale del vincolo. Pag. 5/6

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta l illegittimità del comportamento dell intermediario e per l effetto dispone che l intermediario corrisponda alla parte ricorrente la differenza tra il tasso di interesse premiale e quello effettivamente praticato. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6