Modello 730/2012 integrativo entro il 25 ottobre

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N. 261 del 24.09.2012 Le Daily News A cura di Micaela Chiruzzi Modello 730/2012 integrativo entro il 25 ottobre I contribuenti che hanno presentato il modello 730 e si accorgono controllando il prospetto di liquidazione modello 703-3 rilasciato dal sostituto d imposta, di aver commesso qualche errore nella compilazione, oppure di aver omesso qualche dato, qualche voce di reddito, o di oneri e spese, oppure di non aver indicato nella dichiarazione qualche dato anagrafico, anche del sostituto d imposta stesso, possono provvedere alla correzione del modello 730/2012 presentato entro il 25 ottobre prossimo. Premessa Il Modello 730 è una dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai contribuenti che risultano essere nel 2012 lavoratori dipendenti, pensionati, o comunque percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La presentazione del modello 730 è vantaggiosa perché consente di ottenere gli eventuali rimborsi in tempi rapidi con la retribuzione (nel mese di agosto riferiti alla busta paga di luglio) o con la pensione (nei mesi di agosto o settembre). Nel caso di debito invece si evita al contribuente l'onere di versare l'imposta, facendo carico al datore di lavoro/ente pensionistico di trattenere direttamente le somme sulla busta paga/pensione. Per la correzione dei modelli 730 presentati sono previste particolari disposizioni, le quali possono comunque convivere con le regole generali stabilite dall art. 2 co.8 e 8 bis del DPR 322/98. 1

L art. 14 del citato dm 31.5.99 n.164, infatti, prevede la possibilità per i contribuenti di presentare modelli 730 integrativi, qualora dall elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, dagli stessi, la cui correzione determina a loro favore un rimborso o un minor debito d imposta ad esempio in caso di: oneri deducibili o detraibili non considerati; detrazioni d imposta spettanti ma non riconosciute; ritenute non scomputate; versamenti in acconto non considerati, ecc. Pertanto, il modello 730 integrativo è utilizzabile unicamente per le correzioni a favore del contribuente. Peraltro, il contribuente, al ricorrere delle suddette condizioni, non è obbligato ad avvalersi del modello 730 integrativo, ben potendo, in alternativa, presentare: un modello Unico Persone fisiche a favore, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva; un istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73. OSSERVA Se si è ancora nei termini la presentazione del modello 730 integrativo è sicuramente la soluzione più rapida per recuperare le maggiori imposte versate, ovvero per ottenere il rimborso dei maggiori crediti d imposta. Errori nel modello 730 riscontrati entro i termini ordinari di presentazione Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione, affinché questi elabori un Mod. 730 rettificativo, ma solo entro i termini ordinari, ormai scaduti alla data attuale. Errori nel modello 730 riscontrati successivamente ai termini ordinari di presentazione Le modalità di integrazione del modello 730 Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione del Mod. 730 sono diverse a seconda che detta integrazione comporti un maggior credito/minor debito o un minor credito/maggior debito. Se il contribuente si è accorto che dal prospetto di compilazione ricevuto dall intermediario emergono degli errori di compilazione o di calcolo, lo stesso potrà entro il 25 ottobre prossimo presentare il 730/2012 integrativo. 2

OSSERVA La presentazione del Modello 730 integrativo non sospende le procedure avviate con la consegna del Modello 730 originario e non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello già presentato. Errori od omissioni che non incidono sulla determinazione dell imposta, ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito Questo tipo di modello dichiarativo può essere esclusivamente presentato dal contribuente che riscontri nel modello 730 presentato errori od omissioni che non incidono sulla determinazione dell imposta, ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito. In sintesi si tratta unicamente di una dichiarazione a favore del contribuente. Nel modello 730 integrativo, che deve essere completo di tutte le sue parti, non dovrà, semplicemente, risultare barrata la casella 730 integrativo presente nel frontespizio ma andranno inseriti dei codici, che varieranno in base alla motivazione dell integrazione. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior credito, un minor debito o un imposta invariata: 730 integrativo codice 1 1. INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE COMPORTA UN MAGGIOR CREDITO, UN MINOR DEBITO O UN IMPOSTA INVARIATA: 730 INTEGRATIVO CODICE 1 Se il contribuente riscontra degli errori od omissioni nella precedente dichiarazione e la rettifica o l integrazione comporta un maggior credito, un minor debito o un imposta invariata, potrà presentare al Caf un modello 730 integrativo, indicando il codice 1 nella casella 730 integrativo. 3

OSSERVA Per effetto delle modifiche all art. 14 del DM 31.5.99 n.164 apportate all art. 2 del DM 7.5.2007 n.63, è stato espressamente previsto che il modello 730 integrativo possa essere utilizzato anche per la correzione di errori che non incidono sulla determinazione dell imposta. Modalità di presentazione del modello integrativo Il contribuente dovrà rivolgersi ad un Caf anche se il modello ordinario era stato presentato al sostituto d imposta. Se la dichiarazione integrativa viene presentata allo stesso Caf che ha trasmesso il 730 ordinario, il contribuente deve esibire solo la documentazione relativa all integrazione, necessaria per il controllo di conformità. Se, invece, la trasmissione della dichiarazione integrativa viene richiesta ad un Caf diverso, il contribuente deve esibire nuovamente tutta la documentazione. OSSERVA Il conguaglio scaturente dal 730 integrativo verrà effettuato dal sostituto d imposta sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. Qualora sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 ordinario e la data del modello integrativo, il contribuente potrà presentare il modello integrativo nel solo caso in cui abbia un sostituto d imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2011. In caso contrario, il contribuente sarà obbligato alla presentazione del modello Unico correttivo/integrativo. Integrazione della dichiarazione che comporta esclusivamente la variazione del sostituto di imposta: 730 integrativo codice 2 2. INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE COMPORTA ESCLUSIVAMENTE LA VARIAZIONE DEL SOSTITUTO D IMPOSTA: 730 INTEGRATIVO CODICE 2 Nel caso in cui il contribuente abbia fornito in maniera inesatta i dati relativi al sostituto d imposta che effettuerà le operazioni di conguaglio, può 4

presentare un modello 730 integrativo, indicando il codice 2 nella casella 730 integrativo. Non sono ammesse variazioni di altra natura. Modalità di presentazione del modello integrativo OSSERVA In tale ipotesi, la dichiarazione integrativa deve essere elaborata dallo stesso soggetto che ha precedentemente prestato l assistenza fiscale. Il modello 730-4 verrà tempestivamente inviato dal CAF al sostituto d imposta il quale provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio già nella prima retribuzione utile. Integrazione della dichiarazione che comporta sia la variazione del sostituto d imposta sia un maggior credito, un minor debito o un imposta invariata: 730 integrativo codice 3 3. INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE COMPORTA SIA LA VARIAZIONE DEL SOSTITUTO D IMPOSTA SIA UN MAGGIOR CREDITO, UN MINOR DEBITO O UN IMPOSTA INVARIATA: 730 INTEGRATIVO CODICE 3. Qualora il contribuente si accorga della presenza di errori od omissioni nella dichiarazione ordinaria e la variazione comporti una modifica sia delle informazioni da indicare nel riquadro dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio sia dei dati relativi alla determinazione dell imposta dovuta (che comportano un maggior credito, un minor debito o un imposta invariata) è possibile la presentazione di un modello integrativo, indicando nella casella 730 integrativo il codice 3. Modalità di presentazione del modello integrativo OSSERVA Detto modello dovrà essere presentato allo stesso Caf che ha prestato l assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 ordinario. Il sostituto d imposta effettuerà le operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. 5

Alternativa al modello 730 integrativo In alternativa al modello 730 integrativo, il contribuente potrebbe presentare il Modello Unico 2012 Persone fisiche prima della scadenza del termine di presentazione del 1 ottobre 2012, utilizzando la differenza a credito in compensazione ovvero richiedendone il rimborso (correttiva nei termini). Nel caso in cui il contribuente si accorga degli errori, a suo discapito compiuti, a termine scaduto, potrà procedere alla presentazione di un apposito modello Unico, per correggere o integrare la dichiarazione oltre i termini, ma comunque sempre entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. In tal caso va barrata la casella dichiarazione integrativa a favore. Qualora invece si verifichi la diversa ipotesi che gli errori, o le omissioni, determino un minor rimborso, o un maggior debito di imposta, il contribuente non avrà la possibilità di presentare un modello 730 integrativo, risultando, in tal caso, obbligatoria la presentazione, entro gli stessi termini, di un modello Unico 2012 Persone fisiche capace di generare, tra le altre, anche tutte le problematiche inerenti al ravvedimento operoso dettato dal versamento delle minor imposte, ma beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative per il tardivo versamento delle maggiori imposte dovute. Pertanto, in tal caso il contribuente può presentare: un modello Unico Correttivo nei termini, se la variazione viene effettuata entro il 1 ottobre 2012, versando quanto dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni avvalendosi dell istituto del ravvedimento operoso; un modello Unico Integrativo avvalendosi dell istituto del ravvedimento operoso se la variazione avviene entro il termine per la presentazione del modello Unico relativo all anno successivo. Il contribuente dichiara di avere un figlio fiscalmente a carico al 100% per tutto il 2011, usufruendo di una detrazione d'imposta pari a 800 euro. Successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, si accorge che il figlio, nel corso del 2011, 6

ha posseduto un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) superiore a 2.840,51 euro e che pertanto non poteva considerarsi fiscalmente a carico. Trattasi di errore rilevabile in sede di art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e per il quale la misura della sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 è pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito. Nel caso sopra descritto, la spontanea regolarizzazione dell'errore o dell'omissione commessa nella dichiarazione originaria avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa da ravvedimento e il pagamento della sanzione ridotta al 3% (pari a 1/10 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno. un modello Unico integrativo entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Le sanzioni verranno in tal caso applicate direttamente dall Agenzia delle Entrate. Esibizione della documentazione In merito alla documentazione che il contribuente deve esibire al Caf o professionista abilitato in sede di presentazione del modello 730 integrativo, è opportuno ricordare che, in base alla circolare 17/2007, non è necessario presentare la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati in dichiarazione (certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati eccetera) né quella relativa alle deduzioni soggettive di imposta. È necessario, invece, esibire: la documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (Cud, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale eccetera); le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2011, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché ogni altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio, per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, gli scontrini o copia leggibile degli stessi; per i premi di assicurazione sulla vita, copia della documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione); gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente; l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi; 7

la documentazione comprovante il sostenimento della spesa per i farmaci, costituita, a esclusione dei farmaci da banco, dalla prescrizione medica corredata dallo scontrino fiscale ovvero dal documento riepilogativo non avente natura contabile, rilasciato dalla farmacia, dove in calce ne è annotata la veridicità da parte del contribuente e della farmacia; il contratto di mutuo per l'acquisto o per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale; tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41 e/o del 36% per le "spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio". Gli adempimenti di CAF e professionisti Con la presentazione del modello 730 integrativo, il Caf o il professionista ablitato, devono rilasciare la ricevuta che attesta la presentazione del modello integrativo e della documentazione tramite il modello 730/2. Dovrà essere elaborato un nuovo prospetto di liquidazione (modello 730/3) sul quale, nella casella "integrativo", in alto a destra del modello, deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione. Entro il 10 novembre gli intermediari devono trasmettere telematicamente i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative e i relativi modelli 730/4 che l'amministrazione finanziaria mette poi a disposizione dei sostituti d'imposta che operano i conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2012. Inoltre, sempre entro il 10 novembre, chi presta l assistenza fiscale deve consegnare al contribuente (assistito) il prospetto di liquidazione insieme alla copia della dichiarazione integrativa. Il conguaglio di dicembre Il datore di lavoro o l ente pensionistico effettua il rimborso relativo ai crediti di imposta che scaturiscono dal modello 730 integrativo. Se il datore di lavoro entro la fine dell anno non può effettuare interamente il rimborso spettante comunicherà all interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo ad indicarli anche nel modello CUD. Questi importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. Se entro la fine dell anno, per insufficienza delle retribuzioni o pensioni corrisposte, non è possibile trattenere l intero importo delle somme dovute, il datore di lavoro o l Ente Pensionistico comunicherà all interessato, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata dell interesse dello 0,40% per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovrà essere versata 8

direttamente dal contribuente nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Calendario del Modello 730/2012 integrativo Entro il 25 ottobre 2012 Presenta ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto) l eventuale mod.730-integrativo (con la relativa documentazione) qualora nel mod.730 originario siano riscontrati errori la cui correzione non incide sulla determinazione dell imposta ovvero determina un rimborso o un minor debito Entro il 12 novembre 2012 Riceve dal Caf-dipendenti o dal professionista abilitato copia della dichiarazione mod. 730 integrativo e il relativo prospetto di liquidazione A novembre 2012 Riceve la retribuzione con le trattenute dalle somme dovute a titolo di acconto dell Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell interessi pari allo 0,40% mensile, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre 2012 Entro il mese di Riceve la retribuzione con i rimborsi scaturenti dal mod.730- dicembre 2012 integrativo Le sanzioni Va rilevato, infine, che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d imposta ovvero indebite deduzioni dall imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione 9

amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Il ravvedimento operoso A partire dal 1 febbraio 2012 la sanzione prevista in caso di omesso o insufficiente versamento, pari al 30% dell importo non versato, è ridotta: ad 1/10 ( vale a dire al 3%) se la regolarizzazione si perfeziona entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa; ad 1/8 ( vale a dire al 3,75%) se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Gli interessi moratori al tasso legale annuo del 2,5% (per l anno 2012) devono essere calcolati con riferimento alle somme pagate in ritardo. Per effettuare la regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti il contribuente deve effettuare i seguenti versamenti: Imposte dovute Interessi calcolati al tasso legale (con maturazione giorno per giorno pari all 2,5% con decorrenza 1 febbraio 2012), sempre che la violazione non sia già stata constatata Sanzione del 30% ridotta al 3 % per i pagamenti avvenuti entro 30 giorni dal termine ordinario o 3, 75% se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione La violazione dell obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Copyright La Lente sul Fisco 10