MODIFICAZIONI ATTO COSTITUTIVO ART. 2252 C.C. REGOLA DELL UNANIMITA È necessario il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente. Nel sistema ideato dal legislatore trova piena tutela l interesse del singolo socio a che siano mantenute inalterate le basi organizzative soggettive ed oggettive originariamente convenute.
Nelle società di persone, tra le modificazioni dell atto costitutivo rientrano anche i mutamenti nella composizione della compagine sociale, diversamente da quanto accade nelle società per azioni, dove costituiscono modificazioni in senso stretto soltanto quelle di carattere oggettivo Trasferimento della quota sociale: Impostazione tradizionale rapporto fiduciario tra i soci e conseguente necessità del consenso unanime per il trasferimento inter vivos e mortis causa. Problema validità o meno della clausola che stabilisca la libera trasferibilità della quota inter vivos e/o la continuazione della società con gli eredi del socio defunto?
RILIEVO DELL INTUITUS PERSONAE NELLE SOCIETA DI PERSONE CARATTERE NORMALE MA NON ESSENZIALE DI QUESTE SOCIETA Con riferimento al problema della partecipazione di società di capitali in società di persone Ammissibilità della partecipazione di società di capitali in società di persone Con riferimento all ammissibilità della clausola statutaria di libera trasferibilità delle quote La presenza di una clausola statutaria di libera trasferibilità delle quote tra vivi indica che il consenso dei soci è stato prestato preventivamente
DIVERSA CONVENZIONE STATUTARIA Questione delle modificazioni a maggioranza dell atto costitutivo Parte della dottrina ha ritenuto che l introduzione convenzionale del principio maggioritario dovesse essere interpretata restrittivamente, escludendo in particolare che la maggioranza potesse modificare le basi essenziali della società: per es. modifica radicale dell oggetto sociale trasformazione etc. [Venditti Di Sabato] Hanno ritenuto che le modifiche dell atto costitutivo rimesse alla maggioranza dovessero essere specificamente determinate, essendo invalida la clausola dell atto costitutivo che rimettesse genericamente alla maggioranza le modifiche
La preoccupazione di fondo di questi autori è di impedire possibili abusi della maggioranza. La critica a queste posizioni evidenzia che è pur sempre la volontà di tutti i soci, espressa nell atto costitutivo, che ha determinato l assoggettamento del singolo alle decisioni della maggioranza prevedendo questa regola con una specifica clausola dell atto costitutivo. Temperamenti al principio di maggioranza - obbligo di buona fede - previsione dell abuso di maggioranza in caso di violazione dell obbligo di parità di trattamento tra i soci
Pubblicità delle modificazioni Sia nella s.n.c. che nella soc. semplice, le modificazioni dell atto costitutivo sono soggette a pubblicità legale e, finché non sono iscritte nel registri delle imprese, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza Nella s.n.c. irregolare, non essendoci pubblicità legale, occorre la conoscenza effettiva delle modificazioni da parte dei terzi perché siano loro opponibili.
Ma nelle società di persone il principio base per l assunzione delle decisioni è l unanimità o la maggioranza? Art. 2252 Unanimità per le modificazioni dell atto costitutivo Art. 2257, comma 2 Art. 2258 Art. 2287 Una serie di decisioni dei soci, pur previste dal codice, non consentono di stabilire se devono essere assunte all unanimità o a maggioranza
[Cottino Ferrara Ferri Galgano] Autorevole dottrina sostiene che l unanimità sia la regola nelle società di persone, in considerazione dell assenza di personalità giuridica e dell organizzazione di gruppo [Graziani - Venditti - Ferri] Altri autori ritengono che il principio informatore delle società di persone sia comunque la regola maggioritaria, in quanto coessenziale all organizzazione di gruppo
Sembra prevalere l idea che unanimità e maggioranza possano configurarsi come due regole distinte con un autonomo campo di applicazione, a seconda che la decisione riguardi la struttura organizzativa o la gestione della società. Unanimità ex art. 2252 sarebbe richiesta quando la decisione tocca le basi organizzative, legali o convenzionali, della società: - Revoca dell amministratore nominato con l atto costitutivo; - Cambiamento del metodo di amministrazione - Trasformazione (ante 2003) Maggioranza: calcolata per quote di interessi, sarebbe invece il principio applicabile, pur nel silenzio dell atto costitutivo quando si tratti di decisioni che attengono alla gestione dell impresa comune: - Nomina e revoca dell amm.re nominato con atto separato - Approvazione bilancio
Problema minore è poi quello di stabilire se le deliberazione debbano essere adottate osservando il metodo collegiale/assembleare o possano essere prese nella più assoluta libertà di forme, ove l atto costitutivo nulla preveda al riguardo