Etichettatura del miele Dr Stefano Nonis - Servizio Veterinario - ASL 20 VR
Indicazioni obbligatorie in etichetta per il miele 1. La denominazione di vendita miele (o una delle definizioni di cui all art. 1 del D.L.vo 179/2004 ) 2. Quantità netta o nominale 3. Il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o confezionatore o venditore 4. Il lotto di produzione 5. Il termine minimo di conservazione TMC 6. Il paese o paesi di origine (raccolta) 7. La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (quando diverso)
Decreto Legislativo 179/2004 Articolo 1 Comma 2. Principali varietà di miele: a) secondo l'origine: miele di fiori o miele di nettare miele di melata b) secondo il metodo di produzione o di estrazione: miele di favo miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele miele scolato miele centrifugato miele torchiato (max 45 ) miele filtrato Comma 3. Il miele per uso industriale è il miele che è adatto all uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati Articolo 3 Comma 4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all origine in contenitori chiusi
Denominazione obbligatoria MIELE oppure una delle denominazioni di cui all art. 1 ( miele scolato, centrifugato, torchiato ) Tuttavia, se il miele è per uso industriale, oppure è stato filtrato o è presente il favo, è obbligatorio indicare: - miele filtrato - miele in favo, miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele - miele per uso industriale Il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione destinato solo alla preparazione di cibi cotti
Denominazione facoltativa Ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, alla denominazione miele possono essere aggiunte specificazioni riguardanti: - l origine floreale o vegetale se è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne acquisisce le relative caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche - l origine geografica se proviene interamente dall origine indicata, riferibile alla precisa localizzazione regionale, territoriale o topografica del luogo - i criteri di qualità riconosciuti a livello comunitario DOP, IGP, STG e produzione biologica
Denominazione facoltativa Tutte le indicazioni, anche quelle facoltative non devono: - indurre in errore l acquirente - attribuire all alimento proprietà che non possiede - suggerire caratteristiche particolari se i prodotti analoghi sono identici - attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia
Circolare MIPAF n 1 del 08/03/2005 E consentita l indicazione millefiori ma non sono ammesse le indicazioni: - miele di montagna - miele di prato - miele di bosco perchè non si riferiscono né a specifiche origini floreali o vegetali, né a regioni o territori o luoghi precisamente individuati
Circolare MIPAF n 3 del 12/07/2007 - miele di bosco Denominazione miele di bosco in alternativa a miele di melata Occorre prendere atto che - la denominazione miele di bosco risulta diffusa in altri paesi europei, proprio per indicare un miele di melata, con termini quali miel de bois, wall honey forest honey e simili. - miele di bosco è una denominazione ormai utilizzata anche Italia per indicare un miele di melata di bosco. Tale denominazione si riferisce, oltre che all origine topografica e territoriale, ad una fonte botanica e quindi deve anche possedere le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche di detta origine. In particolare, un miele di bosco deve consistere essenzialmente in miele di melata. Qualora infine si intende indicare un miele di bosco essenzialmente di origine floreale è opportuno riferirsi a miele di fiori di bosco.
Circolare MIPAAF n. 4 del 31/05/2012... Non può definirsi miele «Millefiori» un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale. - miele millefiori - Si dice miele «Millefiori» il prodotto per il quale non sia definibile una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori, nettare o melata) origine botanica.
Nota esplicativa del 22/01/2006 sulla direttiva CE 110/2001 L indicazione in etichetta della doppia origine botanica e/o floreale, al posto del termine millefiori è pertanto consentita, a condizione che ricorrano le seguenti condizioni: la doppia indicazione floreale e/o vegetale può essere utilizzata a condizione che i fiori e/o i vegetali indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica; ciascuna delle origini botaniche indicate deve essere significativa ed il miele deve provenire interamente o principalmente dalle due origini indicate; il miele deve avere, come nel caso dell indicazione monofloreale, caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche riconducibili alla duplice origine da cui proviene Allorché i fiori indicati non abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e la stessa origine geografica, si ritiene possa essere indicata la duplice o multipla origine floreale a condizione che il termine miscela appaia chiaramente in etichetta.
Indicazione della quantità Espressa in unità di massa ( g o Kg ) A caratteri di stampa alti almeno 4 mm ( per confezioni tra 200g e 1Kg) La dicitura peso netto può essere omessa
Lotto di produzione Si esprime con numeri lettere numeri + lettere Può essere sostituito da una data espressa con giorno, mese ed anno
Sede, nome o ragione sociale Nelle etichette deve essere sempre indicato il nome (o la ragione sociale o il marchio) e la sede di almeno uno dei seguenti soggetti: produttore o confezionatore o venditore. Inoltre deve essere indicata la sede dello stabilimento di confezionamento, se non coincide con l informazione precedente già inserita in etichetta.
TMC Termine minimo di conservabilità Se supera i 18 mesi Se scade tra 3 e 18 mesi da consumare preferibilmente entro la fine del aaaa da consumare preferibilmente entro la fine del mm aaaa NB se si utilizza una data completa (giorno, mese ed anno) può valere come indicazione anche del lotto - es. da consumare pref. entro il 31/08/2016
Paese di provenienza ( Legge n 81 del 11 marzo 2006 ) Art. 2-bis: etichettatura del miele All articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f è sostituita dalla seguente: f) sull etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d origine in cui il miele è stato raccolto NB tale obbligo sussiste solo per il prodotto confezionato in Italia La dizione Miele italiano può essere sufficiente a definire il Paese di origine (Circolare 31 maggio 2012, n. 4)
Sigillo di Garanzia Il contenuto della confezione non deve essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata ( art. D.Lgvo 109/91) - il sigillo di garanzia garantisce il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni - sul sigillo di garanzia si possono riportare i dati dell etichetta
Miele per uso industriale Il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi cotti». Per quanto riguarda il miele per uso industriale, utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto, può essere designato, nella denominazione di vendita, con il solo termine «miele»; tuttavia l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale : es. Torta al miele - Ingredienti: farina, zucchero, uova, miele per uso industriale, etc
Altre indicazioni facoltative Sono ammesse altre informazioni utili al consumatore purché - non inducano in errore il consumatore sulla provenienza, la qualità, le caratteristiche e le proprietà; - siano, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti Data di produzione Anno o periodo di raccolta Indicazioni per la conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce Indicazioni per l uso No indicazioni terapeutiche Etichettatura nutrizionale fino al 2016 rimane facoltativa Avvertenze ambientali non disperdere nell ambiente
Altre indicazioni facoltative Sono ammesse altre informazioni utili al consumatore purché - non inducano in errore il consumatore sulla provenienza, la qualità, le caratteristiche e le proprietà; - siano, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti Data di produzione Anno o periodo di raccolta Indicazioni per la conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce Indicazioni per l uso No indicazioni terapeutiche Etichettatura nutrizionale fino al 2016 rimane facoltativa Avvertenze ambientali non disperdere nell ambiente
Obbligatoria o facoltativa?
Regolamento CE n. 1169/2011: quali novità? Il regime transitorio prevede un periodo di tre anni a partire dalla entrata in vigore (13/12/2011) entro il quale sarà ancora possibile utilizzare etichette conformi alle vecchie normative, esteso a cinque anni per quanto riguarda l etichettatura nutrizionale Etichetta nutrizionale E facoltativa ma se presente deve corrispondere a quanto previsto dalle nuove norme Campo visivo Devono essere riportate nello stesso campo visivo la denominazione di vendita e la quantità netta. Rispetto alle norme precedenti viene meno l obbligo di riportare nel suddetto campo visivo il Termine Minimo di Conservazione (TMC). Leggibilità lettere di altezza minima di 1,2 mm (lettera x minuscola) 0,9 mm in caso di etichette la cui superficie più ampia è inferiore a 80 cm2
Ogm e miele Quanto a presenza di polline Ogm nel miele, l informazione dovrà essere riportata sull etichetta del prodotto solo se la presenza è superiore allo 0,9%, come per tutti gli altri alimenti
Riferimenti legislativi D.lgs 179/04 del 21/05/2004, GU n 168 del 20/07/2004 Attuazione della direttiva 2001/110 CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele. D.lgs 181/03 del 23/06/2006 G.U. n 167 del 21/07/2003 Attuazione della direttiva 200/13/CE concernente l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Circolare MIPAAF N 01 del 08/03/2005 Applicazione del D.lgs 21 maggio 2004 n 179 concernente produzione e commercializzazione del miele. D.lgs 109/92 del 27/01/92 G.U.n 39 del 17/02/92 Diposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria per il 1991). D.P.R. 391/80 del 26/05/80 G.U. n 211 del 02/08/80 Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE. D.M.S. 01/08/05 G.U. n 186/ del 08/08/85. Circolare MIPAAF N 02 del 12/12/2006 Applicazione del D.lgs 21 maggio 2004 n 179 e Legge 11 marzo 2006, n. 81 (art. 2 bis), concernenti produzione e commercializzazione del miele. Circolare MIPAAF N 03 del 12/07/2007 Applicazione del D.lgs 21 maggio 2004 n 179 concernente produzione e commercializzazione del miele- Miele di bosco. Legge 11 marzo 2006 n. 81, che prevede all art. 2- bis che sull etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto. Nota esplicativa n.61913.otc.2005.en, sulla Dir. 2001/110/CE, della Commissione Europea.