L etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 767/2009

Documenti analoghi
NUOVO REGOLAMENTO SULL IMMISSIONE SUL MERCATO E SUI MANGIMI. Lea Pallaroni Segretario Generale - Assalzoo

LUCA ZARENGHI - MODENA

Additivi e premiscele alla luce del Regolamento 767/2009

Regolamento CE n. 767/2009 sull immissione sul mercato e sull uso dei mangimi

L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande. Verona 19/06/2014

Tolleranze consentite per l indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali

MANGIMI E S.O.A. Milano, 6 novembre 2015

XX CONGRESSO ASPA L INDUSTRIA MANGIMISTICA EUROPEA: EFFICIENZA E COMPETITIVITA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica

PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE DI RUMINANTI E MONOGASTRICI SECONDO IL REGOLAMENTO CE 834/07

Indice generale. Prefazione

Impatto delle micotossine nel sistema mangimistico. Lea Pallaroni

Modena, 28 maggio 2009 Michele Fusillo

Workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento per Metalli Pesanti negli Alimenti e nei Mangimi e Additivi nei Mangimi

D.M. 7 ottobre 1998, n. 519.

4 - ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI

Catalogo e Registro delle materie prime

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAlA)

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI per i prodotti da agricoltura biologica

DIREZIONE GENERALE SANITA ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO. Dr. Carmelo Cicero Ministero della Salute DGSA

La nuova etichettatura degli alimenti. Valerio Giaccone Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 403

DIRETTIVA 2005/87/CE DELLA COMMISSIONE

SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE

(Atti legislativi) DIRETTIVE

PRODOTTI DIETETICI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E INTERFACCIA CON I NOVEL FOOD

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

INDICE SOMMARIO. Capitolo Primo I PRODOTTI ALIMENTARI FRA DIRITTO INTERNO, DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA E TRATTATI INTERNAZIONALI MULTILATERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

NORMATIVA ALIMENTI PER ANIMALI

IL SISTEMA BIOLOGICO

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Linee guida per l etichettatura dei prodotti biologici

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

COMPLETE ITALIAN FOOD FOR DOGS

Nutrizione e salute: saper leggere le etichette alimentari

Ministero della Salute

REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2006 DELLA COMMISSIONE

ALIMENTO COMPLETO MONOPROTEICO PEZZATURE DISPONIBILI: 2 40% 15% RISO CONSIGLI PER L USO. Il cambio di alimentazione deve essemo di 7 giorni.

REGOLAMENTO (UE) N. 5/2014 DELLA COMMISSIONE

Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore

Etichettatura Biologica Breve vademecum

Etichettatura materie prime

Non bisogna lasciarsi ingannare dalle raffigurazioni riportate in etichetta.

Legislazione Additivi Sostanze indesiderabili Vendita diretta di sostanze alimentari Vendita delle sostanze alimentari composte

IL DIRETTORE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Definizione di additivo

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE

SCHEDA TECNICA POMODORI SECCHI

Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE

home >> etichettatura ETICHETTATURA

G. u. Ce n. L 354 del 31 dicembre Regolamento del Parlamento n. 1334/08 del 16 dicembre 2008

SCHEDA VIGILANZA ALIMENTI PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Delibera della Giunta Regionale n. 377 del 31/07/2012

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

L etichettatura nutrizionale. Paolo Borghi

Nuova etichettatura degli alimenti: da obbligo ad opportunità con la realtà aumentata

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

ALIMENTO COMPLETO MONOPROTEICO PEZZATURE DISPONIBILI: 2 38% 15% RISO CONSIGLI PER L USO. Il cambio di alimentazione deve essemo di 7 giorni.

Integratori alimentari: applicazioni delle normative vigenti dalla progettazione al prodotto finito.

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese (art.25) - Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni zootecniche

Nuove regole nell etichettatura delle carni: regole obbligatorie e facoltative per le varie specie animali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE ITTICO. La filiera

Raccomandazione della commissione del 22 febbraio 2000 relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2000.

ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione animale, OLAlA)

ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Con oltre 35 anni di esperienza nella nutrizione animale, Adragna Pet food offre da sempre alimenti di alta qualità per cani e gatti.

etichetta del cibo per cani

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche.

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE

Certificato sanitario per gli animali vivi trasportati dall azienda al macello

Formato disponibile: Cod kg x 1 pz COMPOSIZIONE *

Etichettatura ed immissione sul mercato

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/20/CU03/C10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/28/CU13/C10

IL CONTROLLO NELLA FILIERA ITTICA. (Reg. CE 1224/09)

Etichettatura dell Olio Extra Vergine di Oliva

Becco Zampa Gialla. Formato disponibile: Confezione da 22 kg

IL CONTROLLO UFFICIALE OPERATO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI LOCALI: L ESEMPIO DEL S.I.A.N. DELL A.S.L. DI NOVARA

SEMINARIO PRODOTTI ITTICI

Il meglio per il tuo cane

Formati disponibili: Sacco da 10 kg Sacco da 22 kg COMPOSIZIONE *

La filiera cosmetica: spunti per una corretta comunicazione. La comunicazione nella filiera cosmetica è efficace? I punti di debolezza

Informazione Tecnico Commerciale del Farmaco rivolta ai Titolari di Aziende Zootecniche VI Infoday "I Medicinali Veterinari" Roma 1 dicembre 2011

4 Naxos è la linea Super Premium per cani studiata da Adragna Pet Food grazie alla sua esperienza pluriennale nella nutrizione animale in grado di sod

GUIDA: L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. Paola Rebufatti. Laboratorio Chimico CCIAA Torino GUIDA: I PARTE

GLI ASPETTI SANZIONATORI NEL SETTORE DEI MOCA TIZIANO VECILE SIAN ASL CN 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Transcript:

Mangimi: le novità del quadro normativo L etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 767/2009 Lea Pallaroni SICURA Modena 28 settembre 2011

Chi è Assalzoo? Associazione di categoria Confindustria Federalimentare FEFAC Produttori di alimenti (mangimi composti premiscele - additivi) per animali: - destinati alla produzione di alimenti - non destinati alla produzione di alimenti da compagnia 96 Associati Rappresenta oltre il 75% della produzione nazionale industriale di mangimi

Fatturato 2010 124 mld Industria Alimentare 2 industria manifatturiera in Italia Mangimistica 6.65 Carni Bovine 5,9 Lattiero Caserio 14,6 Dolciario 12.1 Vino 10,7 Salumi 7,9 Fonte: Federalimentare

L andamento dell industria mangimistica Variabili Unità di misura 2009 2010 Var% Produzione migliaia di tonn. 13.860 14.265 + 2,9 Fatturato milioni di euro 5.700 6.650 + 16,7 Numero di addetti unità 8.500 8.500 = Costo del lavoro variazioni % +2,8 + 4,2 + 1,4 Importazioni milioni di euro 607 671 + 10,5 Esportazioni milioni di euro 207 240 + 15,9 Saldo commerciale milioni di euro -400-431 + 7,7 Fonte: Assalzoo

La produzione italiana in dettaglio Mangimi Anno 2009 Anno 2010 % sul totale Var. % 2010/2009 Avicoli 5.452.000 5.730.000 40,2 + 5,2 Bovini 3.640.000 3.683.000 25,8 + 1,2 Suini 3.187.000 3.241.000 22.7 + 1,7 Conigli 529.000 545.000 3,8 + 3,0 Ovini 204.000 211.000 1,5 + 3,4 Equini 85.000 85.000 0,6 = Pesci 103.000 105.000 0,7 + 1,9 Pet- food 615.000 617.000 4,3 + 0,3 Altri Animali 45.000 48.000 0,3 + 6,6 TOTALE 13.860.000 14.265.000 100,0 + 2,9 Fonte: Assalzoo

PAESE La produzione mangimistica Anno 2009 (000 Tonn.) europea Anno 2010 (000 Tonn.) Var. % Germania 20.829 21.381 +2,7 Francia 21.236 21.273 +0.2 Spagna 21.549 20.910-3,3 Regno Unito 13.827 14.362 +3,9 ITALIA 13.860 14.265 +2,9 Olanda 14.108 13.752-2,5 EU 27 totale 147.853 150.208 +1,6 Fonte: FEFAC

UNO SGUARDO AL REGOLAMENTO CE n. 767/2009 sull immissione sul mercato e sull uso uso dei mangimi che modifica il regolamento CE n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione

NORME DA ABROGARE Direttive abrogate Recepimento nella legislazione nazionale 79/373/CEE Legge 15 febbraio 1963, n. 281 82/471/CEE Decreto 15 novembre 1985 (tabella 2) 83/228/CEE Decreto 15 novembre 1985 (allegato C) 93/74/CEE D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 45 93/113/CEE DPR 10 febbraio 1998, n. 214 96/25/CE D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 360 70/524/CEE art. 16 DPR 2 novembre 2001, n. 433 art. 18 80/511/CEE Legge 15 febbraio 1963, n. 281 e succ. modifiche (ar 6 DPR 152/1988) Decisione Dec 2004/217/CE

Direttiva 90/167 Mangimi Medicati Legge 90/93 D.M. 16 Novembre 1993 Reg. 999/2001 TSE D. 2002//32 sostanze indesiderabili D. Lgs. 149/2004 Reg. 1069/2010 Sottoprodotti di origine animale Reg. 1829/2003 OGM autorizzazioni etichettatura Reg. 1830/2003 OGM-tracciabilità Reg. 1831/2003 Additivi/Premiscele Reg. 834/2007 biologico Reg. 178/2002 Legislazione alimentare Reg. 183/2005 Igiene Reg. 767/2009 Etichettatura Reg. 882/2004 Controlli

SEMPLIFICAZIONE SI GRAZIE

CAMPO DI APPLICAZIONE TUTTI I MANGIMI: Materie Prime MANGIMI per ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI MANGIMI PER ANIMALINON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

CAMPO DI APPLICAZIONE Non si applica all acqua: - Sia assunta dagli animali - Sia aggiunta intenzionalmente ai mangimi Si applica ai mangimi somministrati via acqua

LE PRINCIPALI NOVITA Etichettatura Allegazioni Claims Estensione Reg. CE n. 178/2002 al pet-food Codici di buona pratica in materia di etichettatura Mangimi non conformi Differenza tra mangimi complementari e premiscele Eliminata la procedura autorizzazione bio-proteine Catalogo delle materie prime / Registro Tolleranze novità

COMPLEMENTARI vs PREMISCELE Basata sul tenore massimo di un additivo sulla base del Reg. di autorizzazione Le materie prime per mangimi ed i mangimi complementari possono contenere un tenore massimo pari a: 100 100 volte la concentrazione massima autorizzata per l additivo considerato 5 5 volte per i coccidiostatici e istomonostatici

COMPLEMENTARI vs PREMISCELE Esempio Selenio E8 Selenio max: 0,5 mg/kg per tutte le specie Il limite èpari a (0,5 x 100) = 50 mg/kg Quindi ad esempio Mangime contenente 48 mg/kg di selenio è = un mangime complementare Prodotto contenente 51 mg/kg di selenio è = una premiscela

COMPLEMENTARI vs PREMISCELE il fattore 100 si può superare SOLO se il mangime soddisfa un particolare fine nutrizionalecome esplicitamente previsto dalla Direttiva 2008/38/CE Se si utilizzano additivi del Capo 2, dell allegato IV-Reg. 183/2005, devono essere prodotti in stabilimenti riconosciuti art. 10,1,b devono avere la medesima autorizzazione (Riconoscimento-αIT) di chi produce premiscele

COMPLEMENTARI vs PREMISCELE Implicazioni Premiscele non possono essere utilizzate dai produttori primari (Reg. 183/2005) Chi vuole utilizzare premiscele di additivi deve essere Registrato / Riconosciuto come operatore secondario HACCP allegato 2 (Reg. 183/2005)

ETICHETTATURA Requisiti genarali obbligatori Requisiti obbligatori Specifici Materie prime Requisiti obbligatori specifici Mangimi composti Etichettatura degli additivi Requisiti addizionali per le allegazioni Requisiti addizionali obbligatori Mangimi destinati a particolari fini nutrizionali Requisiti addizionali obbligatori Alimenti destinati agli animali da compagnia Requisiti addizionali obbligatori Mangimi non conformi

Regolamento CE n. 454/2010 Misure transitorie: possibilità di etichettare prima del 1 settembre 2010 deroga applicazione per mangimi per animali da compagnia 1 settembre 2011 solo etichettatura altre disposizioni si applicano

CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN MATERIA DI ETICHETTATURA (art. 25) La Commissione incoraggia elaborazione Codici di Buona Pratica di Etichettatura Elaborati in consultazione tra le parti Uso VOLONTARIO Etichettatura moderna per contesto competitivo Aiutano l interpretazione etichettatura obbligatoria indicazioni facoltative

CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN MATERIA DI ETICHETTATURA FEFAC: Mangimi Composti per Animali Destinati alla Produzione di Alimenti FEDIAF: Mangimi Composti per Animali non Destinati alla Produzione di Alimenti

Iniziativa congiunta tra: - FEFAC: The EU compound feed and premix industry - Copa-Cogeca: European livestock producers and European agricooperatives e 22

CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN MATERIA DI ETICHETTATURA Aiutano l interpretazione etichettatura obbligatoria indicazioni facoltative PROCEDURA DI CO-REGOLAMENTAZIONE: Promossa da DG SANCO -Buona esperienza con EFMC -Catalogo delle Materie prime -Codici di Buona Etichettatura

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONEArticolo 11 Articolo 11 Non devono trarre in errore il consumatore: uso previsto, caratteristiche (natura, processo, proprietà) dei mangimi; attribuendo ai mangimi effetti o proprietàche non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benchétutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche; Riguardo alla conformitàdell etichettatura al catalogo comunitario.

Articolo 11 ATTENZIONE ETICHETTA VS. ETICHETTATURA Le informazioni obbligatorie vanno in etichetta, tutte le altre modalità di fornire informazioni ricadono nel concetto di etichettatura che deve comunque rispettare quanto previsto dal Regolamento.

PREMISCELE Modifiche art.16 del reg 1831/2003 Chiarisce che alcune informazione sono riferite alla premiscela e non al singolo additivo: Ragione sociale Numero di identificazione (registrazione / riconoscimento) Istruzioni per l uso Numero di lotto Le premiscele che contengono alcuni additivi devono riportare anche le informazioni per essi richieste Materie prime utilizzate come supporto dichiarate, se si usa acqua devo dichiarare l umidità

ETICHETTATURA Premiscele Prevista dal Regolamento CE n. 1831/2003, come modificata dal Reg. CE n. 767/2009 prevede le seguenti informazioni: Produttore Prodotto Additivo - ragione sociale - numero di riconoscimento - peso netto - istruzioni per l uso - numero di lotto e data di fabbricazione - nome additivo, gruppo funzionale - numero di identificazione (E )

Articolo 11 INDICAZIONI OBBLIGATORIE chiaramente leggibili riportate in modo indelebile nella lingua ufficiale (Paese commercializzazione) facilmente identificabili non oscurate in alcun modo in caratteri, colori dimensioni da non sottolineare alcuna parte

Prescrizioni obbligatorie generali (art. 15) Materie prime Mangimi composti

ETICHETTATURA MP MC -MC Tipo di mangime Materia prima per mangimi Mangime semplice Mangime completo Mangime completo da allattamento Mangime Complementare Mangime minerale (mangime complementare minerale) Mangime complementare da allattamento Mangime Composto (per non DPA diversi da cani e gatti)

ETICHETTATURA MP MC -MC Responsabile dell etichettatura Nome o Ragione Sociale Indirizzo Èplausibile riportare solo l indirizzo della sede legale Numero di Riconoscimento Solo se disponibile. Reg 1774/2002 art.13 - Reg 183/2005 art. 10 E possibile che in etichetta non venga riportato alcun numero dello stabilimento

ETICHETTATURA MP MC -MC Numero di Lotto Riportare il numero di lotto o della partita La legislazione non prevede COME indicare il numero di lotto Utile che permetta una precisa identificazione del prodotto Esempi: 100505 20100505 20100505-12.45 125 125-12.45 Numero di lotto anche su materie prime!!!!

ETICHETTATURA MP MC -MC Quantitativo netto Prodotti solidi = unitàdi massa (kg t q.li) Prodotti liquidi = unitàdi massa o di volume (g -kg t-q.li) o (ml -L -hl)

ETICHETTATURA MP MC-MC Additivi Dichiarazione degli additivi sia per le materie prime (se addizionate) che per i mangimi composti - Intestazione Additivi - Dichiarazioni come da allegati VI (DPA) e VII (non DPA) segue

ETICHETTATURA MP MC -MC Tenore di Umidità(allegato I) Deve essere dichiarato se superiore a: 5% mangimi minerali senza sostanza organica 7% mangimi da allattamento o prodotti lattieri >40% 10% mangimi minerali con sostanza organica 14 %tutti gli altri mangimi Salvo differentemente specificato nell allegato V o nel Catalogo delle materie prime Es. 1.12.9: trebbie umide di distilleria (UR < 65% o UR>88%)

ETICHETTATURA MP MC -MC Tenore di cenere insolubili in acido cloridrico (ALLEGATO I) non deve superare il 2,2%. Fate clic per modificare il formato del testo Può essere superiore a 2,2% per - Materie prime per mangimi - Mangimi composti contenenti leganti minerali della struttura - Mangimi minerali - Mangimi composti contenenti oltre il 50%di sottoprodotti del riso o della barbabietola Secondo livello - Mangimi composti destinati ai pesci struttura da allevamento con farina di pesce >15% Terzo livello struttura IN TAL CASO DEVE ESSERE DICHIARATO IN ETICHETTA Quarto livello

Prescrizioni obbligatorie specifiche (art. 16) Materie prime

ETICHETTATURA MP Dichiarazioni obbligatorie Catalogo Regolamento CE n. 575/2011 SOLO SU MATERIE PRIME

ETICHETTATURA MP Se la MP èadditivata Specie o categorie di animale a cui e destinata Istruzione per un uso corretto Durata minima di conservazione

Prescrizioni obbligatorie specifiche (art. 17) Mangimi composti Destinati alla produzione di alimenti Non destinati alla produzione di alimenti

ETICHETTATURA MC -DPA Specie o categoria di animali Tutte le specie destinate alla produzione di alimenti nella Comunità Europea

ETICHETTATURA MC NON DPA Specie o categoria di animali animale non destinato al consumo umano: - Animali da compagnia - Cani - Gatti - Uccellini - Cavie, piccoli roditori - Animali da pelliccia - Animali detenuti in laboratori - Animali detenuti in giardini zoologici - Animali da circo

ETICHETTATURA MP MC -MC Istruzioni per un uso corretto Il responsabile dell etichettatura deve fornire le indicazioni per permettere all utilizzatore di usare in modo corretto il mangime. Nel caso di mangimi complementari e di materie prime contenenti additivi in quantitàsuperiore ai tenori massimi fissati, le istruzioni per l uso indicano la quantità max: -giornaliera in peso-volume /capo - percentuale della razione giornaliera - kg di mangime completo o in percentuale di mangime completo

ETICHETTATURA MC -NON DPA Istruzioni per un uso corretto In questa sezione è possibile inserire altre indicazioni da riportare sul mangime - tempi di sospensione mangimi medicati - informazioni legate a particolari additivi «il tenore di rame in questo mangime può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo» - divieto di somministrazione contiene farine di pesce non può essere utilizzato nell alimentazione dei ruminanti ; NON DPA - assicurare continua disponibilità di acqua - somministrare in due pasti giornalieri

ETICHETTATURA MC -MC 8 Istruzioni per un uso corretto In questa sezione vanno inserite le indicazionirelative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali - Informazioni colonne 1-6 Direttiva 2008/38/CE «cessare la somministrazione dopo il parto» «per pecore in allattamento» - Dicitura obbligatoria «Consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell uso o prima di prolungare il periodo d uso»

ETICHETTATURA MC NON DPA Responsabile dell etichettatura Numero di telefono gratuitoo altro sistema per ottenere informazioni oltre a quelle obbligatorie su: Additivi Materie prime classificate per categoria

ETICHETTATURA MC -MC Produttore dal Responsabile dell etichettatura Nome o Ragione Sociale Indirizzo oppure Numero di Riconoscimento di identificazione

ETICHETTATURA MC -MC Numero di Identificazione Il produttore Conto Terzi e l importatore possono richiedere alle proprie autoritàcompetenti un numero di identificazione che deve essere rilasciato in conformitàa quanto previsto dal Regolamento CE n. 183/2005 IT 00000x PR (Intesa 23 settembre 2010)

ETICHETTATURA MC -MC Produttore dal Responsabile dell etichettatura Quindi nel caso di contoterzi, permane la possibilitàdi mettere la ragione sociale del responsabile dell etichettatura (Committente) e il numero di identificazione del Produttore! Non èprevisto numero produttore sulle fatture e documenti commerciali (EX 281/63 art. 18,12)

ETICHETTATURA MC -MC Produttore Responsabile delle indicazioni in etichetta CONTO TERZI: Nome o Ragione Sociale del Responsabile delle indicazioni in etichetta se disponibileil numero di riconoscimento del Responsabile delle indicazioni in etichetta o Nome o Ragione Sociale del produttore o Numero di identificazione del Produttore

ETICHETTATURA MC -MC 9 Data di conservazione minima per mangimi molto deperibili da consumarsi entro gg/mm/aa da consumarsi preferibilmente entro mm/aa Se viene indicata la data di fabbricazione(facoltativa) la data di conservazione minima può essere gg o mm dopo la data di fabbricazione

ETICHETTATURA MC -DPA 10 Composizione Dicitura Composizione NO alle categorie Nome specifico della materia prima in ordine decrescente Non considerare il tenore di umidità(codice di Buone Pratica di Etichettatura) Perché è stata introdotto il riferimento all umidità Status quo non è fuorviante

10 COMPOSIZIONE Tenore di umidità

ETICHETTATURA MC NON DPA 10 Composizione Nome specifico della materia prima in ordine decrescente Categoria a cui la materia prima appartiene Categorie Direttiva 82/475/CEE (L.281/63, All. 3, tab2) Comm stabilisce un elenco di Categorie di MP (art.17,4) CATEGORIE DI MATERIE PRIME CHE POSSONO SOSTITUIRE L INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELLA ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AI CANI E GATTI Non si applica per animali da pelliccia

ETICHETTATURA MC -DPA COMPOSIZIONE Se la presenza di una materia prima è evidenziata nell etichettatura: parole, immagine, grafico NOME E PERCENTUALE (materia prima) La % (esatta) può essere indicata su base volontaria CBPE: Proposta Copa-Cogeca per la tolleranza

ETICHETTATURA MC NON DPA Circolare 9 dicembre 1996, n. 160 (al gusto di, a base di ) -Ripresa anche nel codice di buone pratiche di etichettatura FEDIAF - contestata dal Comitato Permanente -potrebbe essere mantenuta per e linee generali di etichettatura - comunque necessario riportare la % della MP

ETICHETTATURA MC -MC Additivi (allegati VI e VII) Dichiarazione obbligatoria per i seguenti additivi: Additivi che hanno un tenore massimo Additivi zootecnici Promotori della digestione Stabilizzatori della flora intestinale Sostanze che influiscono sull ambiente Altri additivi zootecnici Coccidiostatici e Istomonostatici Urea e suoi derivati

ETICHETTATURA MP -MC -DPA Additivi Categoria o nome del gruppo funzionale Nome specifico dell additivo Quantità aggiunta Numero di identificazione

ETICHETTATURA MC -DPA ETICHETTATURA MP -MC NON DPA Additivi Categoria o nome del gruppo funzionale Nome specifico dell additivo onumero di identificazione Quantità aggiunta

ETICHETTATURA Additivi Categoria (all.i Reg 1831/2003) Additivi tecnologici Additivi organolettici Additivi nutrizionali Additivi Zootecnici Coccidiostatici e istomonostatici

Gruppi funzionali Additivi tecnologici

Gruppi funzionali Additivi organolettici

Gruppi funzionali Additivi nutrizionali

Gruppi funzionali Additivi zootecnici

ETICHETTATURA MP-MC -MC Additivi Numero di identificazione Occorre riportare il numero di identificazione dell additivo come riportato nel Regolamento di autorizzazione Esempio: E 672 Vitamina A 3A700 Vitamina E (il numero E 307 non è utilizzabile - riferito all alimentare)

ETICHETTATURA MC -MC Additivi Il nome e la quantitàaggiunta dell additivo per mangimi sono indicati se la presenza dell additivo in questione èmessa in evidenza nell etichettatura con parole, immagini o grafici.

ETICHETTATURA MC -DPA Additivi - OLIGOLEMENTI Categoria o nome del gruppo funzionale Nome specifico dell additivo Quantità aggiunta Numero di identificazione Composti di oligoelementi E4 Rame (solfato rameico) xx mg/kg

ETICHETTATURA MC -DPA Additivi - OLIGOLEMENTI Coerenza normativa Regolamento CE n. 1831/2003 Regolamento CE n. 1334/2003 (autorizzazione) Trasparenza Solfato rameico 100 mg/kg Ossido rameico 50 mg/kg Praticità di utilizzo Mangimista Allevatore Autorità Rame 25 mg/kg Rame 40 mg/kg

ETICHETTATURA MC MC NON -DPA Additivi Categoria o nome del gruppo funzionale Nome specifico dell additivo onumero di identificazione Quantità aggiunta Composti di oligoelementi E4 xx mg/kg

ETICHETTATURA MC MC NON -DPA Additivi qualora si debba (deroga al comma 1) dichiarare l additivo, si può riportare solo il gruppo funzionale (anche per additivi con tenore massimo): Conservanti Antiossidanti Coloranti Informazioni specifiche su richiesta acquirente

ETICHETTATURA MC -MC Additivi volontaria L etichettatura volontaria degli additivi prevede la possibilità di dichiarare gli altri additivi Si possono dichiarare le seguenti informazioni in modo completo o parziale Nome del gruppo funzionale o della categoria Nome specifico Quantità aggiunta Numero di identificazione

ETICHETTATURA MC -MC Additivi volontaria L etichettatura volontaria degli additivi prevede la possibilità di dichiarare gli altri additivi E obbligatorio dichiarare la quantità aggiunta per Additivi organolettici Coloranti aromatizzanti Additivi nutrizionali Vitamine, pro-vitamine Oligoelementi Aminoacidi

ETICHETTATURA MC -MC Componenti analitici: - Allegato VI, capo II - Allegato VII, capo II

MANGIMI COMPLETI -DPA Componenti analitici Reg. 767/2009 Proteina grezza Cellulosa grezza Oli e Grassi grezzi Ceneri grezze Allegato VI Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Lisina Suini e Pollame Suini Legge 281/63 Fate clic per Allegato III modificare il formato del testo della gli struttura animali diversi da Tutti gli animali, salvo cani e gatti Secondo livello struttura Metionina Suini e Pollame Pollame Calcio Sodio per animali destinati alla produzione di alimenti Tutte le specie Tutte le specie Terzo livello struttura Quarto livello Fosforo Tutte le specie Pesci, non orn.

MANGIMI COMPLEMENTARI MINERALI -DPA Componenti analitici Reg. 767/2009 Lisina per animali destinati alla produzione di alimenti Metionina Allegato VI Suini e Pollame Suini e Pollame Fate clic per modificare il Legge 281/63 formato del testo Allegato III della struttura Secondo livello struttura Calcio Tutte le specie Tutti gli animali Sodio Tutte le specie Tutti gli animali Terzo livello struttura Fosforo Tutte le specie Tutti gli animali Magnesio Ruminanti Ruminanti Quarto livello

MANGIMI COMPLEMENTARI DPA per animali destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Legge 281/63 Proteina grezza Allegato VI Tutte le specie Cellulosa grezza Tutte le specie Oli e Grassi grezzi Tutte le specie Ceneri grezze Tutte le specie Lisina Suini e Pollame Suini Fate Allegato clic per III modificare il formato del testo gatti della struttura Metionina Suini e Pollame Pollame Tutti gli animali, salvo gli animali diversi da cani e Secondo livello struttura Terzo livello familiari struttura Calcio 5% Tutte le specie Animali diversi da animali Sodio Tutte le specie Quarto livello Fosforo 2% Tutte le specie Animali diversi da animali Magnesio 0,5% Ruminanti familiari

MANGIMI COMPLETI NON DPA per animali NON destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Proteina grezza Fibra grezza Oli egrassi grezzi Ceneri grezze Per animali da compagnia (All. II,5) Allegato VII Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Proteina Grezza = Proteina Oli e grassi grezzi = Tenore in materia grassa Ceneri grezze = Residuo incenerito o materia inorganica Legge 281/63 Fate Allegato clic per III modificare il formato del testo gli animali diversi da della cani struttura e gatti Tutti gli animali, salvo Secondo livello struttura Terzo livello struttura Quarto livello

MANGIMI COMPLEMENTARI MINERALI NON DPA per animali NON destinati alla produzione di alimenti Componenti analitici Reg. 767/2009 Allegato VI Fate clic per modificare il formato Legge del 281/63 testo della struttura Allegato III Calcio Tutte le specie Tutti gli animali Secondo livello struttura Sodio Tutte le specie Tutti gli animali Terzo livello struttura Fosforo Tutte le specie Tutti gli animali Quarto livello struttura Quinto livello

MANGIMI COMPLEMENTARI NON DPA Componenti analitici Reg. 767/2009 Proteina grezza Fibra grezza Oli e Grassi grezzi Ceneri grezze per animali NON destinati alla produzione di alimenti Allegato VI Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie Fate clic per modificare Legge 281/63 il formato Allegato del IIItesto della struttura Tutti gli animali, Secondo salvo gli animali livello struttura diversi da cani e gatti Terzo livello struttura Quarto livello

ETICHETTATURA MC -MC Componenti Analitici Se in questa sezione vengono dichiarati Aminoacidi Vitamine Oligoelementi Il valore dichiarato deve essere quello totale presente nel mangime (additivo aggiunto + presenza naturale)

ETICHETTATURA MC -MC Componenti Analitici Si può dichiarare in questa sezione: Valore energetico (non èpiùobbligatorio per i dietetici) Valore proteico Se esiste occorre utilizzare il metodo ufficiale

INFORMAZIONI MC -DPA INFORMAZIONI AL CLIENTE: Materie prime Su richiesta all acquirente dati quantitativi con il 15% Rispetto Direttiva su proprietà intellettuale In caso di emergenza: Le autorità possono fornire la formula esatta al cliente Valutati i legittimi interessi Sottoscrizione clausola di riservatezza

INFORMAZIONI MC INFORMAZIONI AL CLIENTE: Additivi Su richiesta all acquirente i seguenti dati: nome specifico numero di identificazione gruppo funzionale

INFORMAZIONI MC NON DPA Informazioni per il consumatore: Nome specifico delle materia prima se dichiarate per categoria Additivi: nome specifico numero di identificazione gruppo funzionale Anche per aromatizzanti, coloranti, antiossidanti

INFORMAZIONI FUORI ETICHETTA Possono essere apposte in una parte diversa da quella riservata all etichetta: Numero di riconoscimento Numero di lotto Quantità Produttore Data minima di conservazione Composizione DEROGHE

DEROGHE Etichettatura Materie Prime Non sono obbligatorie nell ambito della produzione primaria Numero di riconoscimento Numero di lotto Quantità Umidità Dichiarazioni obbligatorie

DEROGHE ETICHETTATURA MC - MC Per mangimi composti da miscele di grani interi, semi, e frutti non è obbligatorio riportare: Composizione analitica

DEROGHE ETICHETTATURA MC -MC Per mangimi costituiti da non piùdi 3 materie prime se le stesse compaiono nella denominazione, non sono richieste le seguenti informazioni Specie animale o categorie di animali Istruzioni per uso corretto

MP MC -MC DEROGHE vendita al minuto < 20kg vendita mangimi sfusi all utilizzatore finale le informazioni di cui art. 17 possono essere affisse al luogo di vendita. Se del caso si può indicare sulla fattura o su un documento: Tipo di mangime Specie animale Istruzioni per un uso corretto

ETICHETTATURA MC ANIMALI DA COMPAGNIA Multipack imballaggi contenenti piùconfezioni di peso < 10Kg Possono figurare solo sull imballaggio esterno: Nome o ragione sociale e indirizzo Numero di riconoscimento Elenco degli additivi Umidità Istruzioni uso Riferimenti del produttore Composizione Tenori analitici

Mangimi destinati a particolari fini nutrizionali (art. 18)

PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI Prescrizioni obbligatorie Dietetici tipo di mangime Indicazioni previste dalla Direttiva 2008/38/CE (D. Lgs. 45/1997) Consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell uso o prima di prolungare il periodo di impiego

DIETETICI Nuovi fini nutrizionali Art. 32: I mangimi giàimmessi sul mercato prima del 1 settembre 2010 possono essere immessi o rimanere sul mercato a condizione che sia presentata una domanda prima del 1 settembre 2010.

DIETETICI Nuovi fini nutrizionali 6 nuovi fini nutrizionali Assalzoo: Riduzione delle reazioni da stress dovute al trasporto, sovraffollamento e al caldo; Riduzione del rischio della sindrome del fegato grasso (fatty liver); Preparazione all estro e riproduzione; Svezzamento e fasi critiche della crescita; Protezione della pelle e delle appendici; Qualità sensoriale e tecnologica dei prodotti.

Requisiti mangimi non conformi (art. 20)

MANGIMI NON CONFORMI Materiali contaminati : mangimicontenenti un tenore di sostanze indesiderabili superiore a quella tollerata dalla Direttiva 2002/32/CE Direttiva 2002/32/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 149/2004 Regolamento CE 575/2011

MANGIMI NON CONFORMI Introduzione di norme sull etichettatura dei mangimi (MP, MC, Add, PM) non conformi mangimi contenenti livelli eccessivi di.(*).da usarsi unicamente a fini di alimentazione animale previa detossificazione in imprese autorizzate mangimi contenenti livelli eccessivi di.(*). da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione (*) sostanze indesiderabili (Dir. 2002/32 D. Lgs 149/2004)

MANGIMI NON CONFORMI Possono effettuare la detossificazione imprese: Autorizzate in base all articolo 10, paragrafo 2 e 3 del Reg. 183/2005 (Riconosciute) La detossificazione può essere sia fisica che chimica

ETICHETTATURA VOLONTARIA art. 22 Rispetto del Regolamento Non deve: confondere le indicazioni obbligatorie indurre in errore attribuire proprietàche il prodotto non possiede Codici di Buona pratica di etichettatura

CONFEZIONAMENTO art. 23 Il Regolamento dispone che tutti i mangimi devono essere ommercializzati in imballaggi sigillati,in modo tale che una volta aperti a evidente e non siano riutilizzabili. In deroga èprevista la possibilitàdi commercializzare alla rinfusa / usi o in recipienti non sigillati i seguenti mangimi: materie prime per mangimi; mangimi composti costituiti da grani o frutti interi; consegne di mangimi composti tra produttori di mangimi; consegne di mangime dal produttore all utilizzatore finale; mangimi da parte di produttori di mangimi composti verso coloro che confezionano; quantitativi inferiori a 50kg, che provengano da contenitori sigillati, destinati all utilizzatore finale; blocchi e rulli da leccare.

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE RINFUSA Materie prime e mangimi alla rinfusa tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura devono accompagnare la merce

Gruppi funzionali È possibile usare abbreviazioni? - ll regolamento non prevede nulla - Il Codice di Buone pratiche (FEFAC e FEDIAF) lo prevedeno

Gruppi funzionali Esempio - Abbreviazione - Vitamine - Oligoelementi - Aminoacidi - Urea e suoi derivati

Nome dell additivo Identification number Full name E 1600 3-Phytase / EC 3.1.3.8 produced by Aspergillus niger (CBS 114.94) 4a1600 3-phytase produced by Aspergillus niger (CBS 101.672) 4a1640 6-Phytase / EC 3.1.3.26 produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) E 1628 Endo-1,4-beta-xylanase / EC 3.2.1.8 produced by Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) E 1626 E 1637 Preparation of endo-1,4-betaxylanase / EC 3.2.1.8 produced by Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) and subtilisin / EC 3.4.21.62 produced by Bacillus subtilis (ATCC 2107) Possible abbreviated names E 1600 Phytase 4a1600 Phytase 4a1640 Phytase E 1628 Endo-1,4-betaxylanase E 1628 xylanase E 1626

abbreviazioni Perché usare le abbreviazioni? - Maggiore leggibilità dell etichetta - Deve essere possibile correlazione univoca con l additivo utilizzato: - Da verificare mediante registro additivi - Ulteriori informazioni su richiesta dell acquirente

VENDITA A DISTANZA Commercializzazione tramite tecnica di comunicazione a distanza Direttiva 97/7/CE: protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti

VENDITA A DISTANZA Informazioni fornite, al più tardi, al momento della consegna - Responsabile dell etichettatura - Ragione sociale - Indirizzo -Numero di lotto - Quantitativo netto -Durata minima di Conservazione Data di conservazione minima /

CLAIMS (art. 13) Allegazione : si intende qualunque messaggio o rappresentazione che non è obbligatoria nell ambito della Comunitào della legislazione nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma che affermino, suggeriscano o sottintendano la presenza o l assenza di una sostanza nei mangimi, una specifica caratteristica nutrizionaleo processo e ad una specifica funzione correlata con uno di questi.

CLAIMS I principi fondamentali sono i seguenti: - le allegazioni devono essere verificabili; -gli operatori sono responsabili della veridicitàdelle allegazioni (prova scientifica)

CLAIMS Non sono consentite allegazioni che: - prevengono, trattano, curano una malattia (eccetto per i coccidiostatici). Previene, cura, trattamento. - ricadono nei particolari fini nutrizionali (dietetici). Sono consentite allegazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali: Cotribuisce a, stimola,

CLAIMS - FEFAC Tipologia - Allegazioni nutrizionali contiene XXX : - l evidenza si basa sulla formulazione; - Allegazioni funzionali - migliora l assimilazione di azoto l evidenza si basa sulla formulazione che mostra l aggiunta di XXX e sul dossier scientifico che dimostra, fisiologicamente parlando, XXX migliora l utilizzo dell azoto da parte dell animale; - Allegazioni per la gestione dell allevamento - riduce l impatto dell azoto l evidenza si basa sulla formulazione che mostra l aggiunta di XXX; un che dimostra, fisiologicamente parlando, XXXmigliora l utilizzo dell azoto da parte dell animale; un dossier scientifico che dimostra che questi risultati

TOLLERANZE Regolamento CE n. 939/2010 della Commissione Del 20 ottobre 2010 Che modifica l allegato IV del Regolamento CE n. 767/2009 per quanto concerne le tolleranze ammesse per l etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all articolo 11, paragrafo 5 Si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

Regolamento CE n. 767/2009: problematiche applicative dichiarazione degli additivi U Valore dichiarato U

Regolamento CE n. 767/2009: problematiche applicative dichiarazione degli additivi dichiarazione additivi presenti naturalmente nei mangimi quantità aggiunta SA U Valore dichiarato U Limite max

Regolamento CE n. 767/2009: problematiche applicative dichiarazione degli additivi dichiarazione additivi presenti naturalmente nei mangimi quantità aggiunta Come considerarlo SA U Valore dichiarato U Limite max

TOLLERANZE CONTROLLO - Analitico (reg 152/2009) - Documentale

TOLLERANZE DICHIARAZIONI - Allegazioni: - sostanza composizione parte A - sostanza additivo (anche se naturalmente presente) parte B - sostanza che non ènegli additivi vedere se ricade sotto una fattispecie della parte A

DOMANDE?

www.assalzoo.it