Dichiarazione IVA/2014: liquidazione della società e cessazione di attività Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma

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Dichiarazione IVA/2014: liquidazione della società e cessazione di attività Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma ADEMPIMENTO " FISCO La dichiarazione annuale IVA/2014 deve essere presentata anche dai contribuenti che hanno cessato l attività nel corso dell anno 2013 e per coloro che in tale esercizio hanno posto in liquidazione la società. Regole particolari sono previste nel caso in cui la cessazione dell attività intervenga tra il 1º gennaio ed il 30 settembre 2014, termine di presentazione della dichiarazione per l anno 2013. RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2014. D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 8. D.P.R. n. 633/1972, art. 35, commi 3 e 4. SOGGETTI PASSIVI " 1) Devono presentare la dichiarazione annuale IVA/2014 tutti i soggetti che nel corso del 2013 hanno esercitato, anche per una parte dell anno, attività d impresa o attività artistica o professionale 2) Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche: coloro che nel corso del 2013 hanno cessato l attività imprese che nel 2013 erano in fase di liquidazione, qualora la procedura non sia ancora terminata. PROCEDURE " In caso di società in liquidazione, sia che la procedura sia cessata nel corso del 2013 sia che la stessa sia ancora in corso: i dati della società devono essere riportati nel frontespizio, nel riquadro Dati del contribuente i dati del liquidatore vanno indicati nel riquadro Dichiarante diverso dal contribuente, con indicazione del codice 8 SCADE " CASI PARTICOLARI " La presentazione della dichiarazione annuale IVA deve essere effettuata in via telematica: nel periodo tra il 1º febbraio e il 30 settembre 2014, in caso di presentazione su Modello autonomo entro il 30 settembre 2014, se la dichiarazione viene presentata su Modello unificato UNICO 2014. 1) Contribuente nel corso dell anno 2013 abbia cessato l attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita IVA). 2) Decesso del professionista o dell imprenditore individuale. 3) Operazioni straordinarie comportanti l estinzione del soggetto dante causa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione annuale. 20 Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014

MODELLO IVA/2014 ADEMPIMENTO " 1 I soggetti che hanno cessato l attività sono tenuti alla presentazione dell ultima dichiarazione annuale nell anno successivo a quello in cui l attività è cessata, entro i normali termini: nel periodo tra il 1º febbraio eil30 settembre 2014, in caso di presentazione su Modello autonomo entro il 30 settembre 2014, se la dichiarazione viene presentata su Modello unificato UNICO 2014. Va precisato che le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2013 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione mediante modello autonomo. Attenzione Per esercizi non coincidenti con l anno solare si intendono gli esercizi c.d. cavallo e quelli che riguardano un arco temporale interamente compreso nell anno 2013, che hanno avuto termine, però, anteriormente al 31 dicembre. Pertanto, le società che hanno cessato l attività nel 2013, anteriormente al 31 dicembre, devono presentare la dichiarazione IVA su modello autonomo. Attenzione Per le imprese (societarie ed individuali), l attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell azienda. In caso di cessazione dell attività senza liquidazione Una società di capitali ha ultimato le operazioni di liquidazione, cessando quindi l attività, il 26 settembre 2013. La dichiarazione IVA relativa a tale esercizio deve essere presentata su modello autonomo (esercizio non coincidente con l anno solare in quanto chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2013) nel periodo tra il 1º febbraio e il 30 settembre 2014. 2 Una società di persone (s.n.c.) è stata sciolta nel corso del 2013 senza formale liquidazione. Trattandosi di soggetto diverso dalle persone fisiche con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2013, la società è tenuta alla presentazione della dichiarazione mediante modello autonomo (cfr. circolare n. 55/E del 14 giugno 2001, risp. 6.2). 3 Un impresa individuale ha cessato l attività, ultimando le operazioni di liquidazione, in data 31 marzo 2013. La dichiarazione IVA/2014 deve essere presentata su modello UNICO 2014 entro il 30 settembre 2014 (ferma restando la facoltà di presentare la dichiarazione in via autonoma qualora si intenda utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito d imposta risultante dalla dichiarazione stessa ovvero se la dichiarazione in forma autonoma viene presentata entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva). Dichiarazione di cessazione dell attività In caso di cessazione dell attività, il contribuente deve presentare, entro 30 giorni, l apposita comunicazione (art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633/1972), su modello conforme a quello approvato dal direttore dell Agenzia delle Entrate (provvedimento 18 maggio 2012). Il termine per la presentazione della comunicazione di cessazione decorre, per le imprese, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Per un lavoratore autonomo, l attività cessa, di norma, quando lo stesso, astenendosi dal porre in essere ulteriori prestazioni, provveda ad un complesso di operazioni tese alla Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014 21

definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti, compreso l incasso dei crediti maturati e rimasti insoluti (risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009). In pratica, l attività del professionista non si può considerare cessata fino all esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell attività professionale (circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, p 7.1). La cessazione dell attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Nell ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell imposta dovuta per la destinazione di beni all uso o al consumo personale o familiare dell imprenditore o di coloro i quali esercitano un arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all esercizio dell arte o della professione (con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all atto dell acquisto, la detrazione dell imposta). Imprese poste in liquidazione nel 2013 con procedura ancora in corso Per quanto concerne le imprese poste in liquidazione volontaria nel corso dell anno 2013, con procedura ancora in corso al 31 dicembre, si precisa che l inizio della liquidazione non costituisce cessazione dell attività né causa di frazionamento del periodo d imposta, per cui, ai fini della presentazione della dichiarazione IVA, valgono le regole ordinarie relative alla presentazione in forma unificata o in forma separata. Pertanto, se il primo periodo di liquidazione è considerato, ai fini delle imposte dirette, coincidente con l anno solare, la dichiarazione annuale IVA va presentata in forma unificata, salvo rientrare in altri casi particolari che impongono la dichiarazione IVA autonoma (ad esempio IVA di gruppo) e ferma restando la facoltà di presentare la dichiarazione in forma autonoma entro il mese di febbraio 2014 (v. infra). Una Società di capitali è stata posta in liquidazione con effetto dal 14 luglio 2013. La liquidazione, al 31 dicembre 2013 (data di chiusura dell esercizio), era ancora in corso. Il periodo d imposta che va dal 14 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 è considerato coincidente con l anno solare e la dichiarazione IVA per l intero anno 2013 deve essere presentata in forma unificata con il Modello UNICO 2014 relativo al periodo 14 luglio - 31 dicembre (a meno che non si rientri in casi che impongono la presentazione in via autonoma e salva l opzione per la dichiarazione in via autonoma) (cfr. circolare n. 55/E del 14 giugno 2001, risp. 6.11). Procedure di liquidazione iniziata in anni precedenti al 2013 e in corso Le imprese che sono state poste in liquidazione in anni precedenti e che nel 2013 continuano l attività in regime di liquidazione, presentano, di norma, la dichiarazione in forma unificata se il periodo d imposta si chiude il 31 dicembre, in quanto lo stesso è da considerare coincidente con l anno solare. Le società per le quali la liquidazione termina nel corso del 2013 ricadono nell ipotesi di cessazione di attività e, quindi, presentano la dichiarazione in forma autonoma (a meno che la cessazione non abbia effetto proprio il 31 dicembre). SCHEMA DI SINTESI Liquidazione di società Periodo 1º gennaio - Data di messa in liquidazione Data di messa in liquidazione - 31 dicembre Presentazione UNICO Ultimo giorno del nono mese successivo a quello di messa in liquidazione 30 settembre o ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta Dichiarazione IVA Modello unificato (1) 22 Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014

MODELLO IVA/2014 Periodo Annualità successive intere Data di chiusura della liquidazione Presentazione UNICO 30 settembre o ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta Ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura della liquidazione Dichiarazione IVA Modello unificato (1) Modello autonomo (2) (1) Sempreché non si rientri in casi in cui vi è obbligo della dichiarazione in via autonoma e salva la facoltà di presentare la dichiarazione in via autonoma (v. infra). (2) Modello unificato se la cessazione ha avuto effetto proprio il 31 dicembre 2013. Imprese individuali e lavoratori autonomi Le imprese individuali ed i lavoratori autonomi che hanno cessato l attività nel corso dell anno 2013 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA su modello Unificato, fermo restando i casi in cui vi è obbligo o facoltà di presentare la dichiarazione in forma autonoma. Facoltà di presentare la dichiarazione in forma autonoma Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata possono comunque scegliere di presentare la dichiarazione in via autonoma: a) quando intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d imposta risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 322/1998) b) i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA (cfr. circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011). SOGGETTI OBBLIGATI " PROCEDURE " Nel caso di: 1) cessazione di attività: l ultima dichiarazione annuale deve essere presentata dal soggetto cessato, a meno che non si verta nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la cessazione del soggetto (ad esempio: fusione per incorporazione, scissione totale, ecc.) nel qual caso la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione (ad esempio, società incorporante, società beneficiaria) 2) cessazione di attività dell imprenditore individuale o del lavoratore autonomo: la dichiarazione deve essere presentata dallo stesso soggetto che ha cessato l attività. Si osserva, tuttavia, che le Istruzioni per la dichiarazione della dichiarazione IVA/2014 prevedono, nella Tabella dei codici di carica, anche l ipotesi di Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) (codice 12) 3) procedura di liquidazione di un impresa individuale, con nomina di un liquidatore diverso dall imprenditore individuale: sarà il liquidatore tenuto alla presentazione dell ultima dichiarazione annuale 4) società: la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore 5) decesso dell imprenditore individuale o di lavoratore autonomo: la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi (v. casi particolari ). Liquidazione di società In caso di società in liquidazione, sia che la procedura sia cessata nel corso del 2013 sia che la stessa sia ancora in corso: i dati della società devono essere riportati nel frontespizio, nel riquadro Dati del contribuente i dati del liquidatore vanno indicati nel riquadro Dichiarante diverso dal contribuen- Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014 23

Compila te, con indicazione del codice 8 (nel caso di liquidatore della ditta individuale, indicare il codice 12 ). Le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione stabiliscono che, nell ipotesi di cui al codice 8 indicare anche la data di nomina. Trasformazioni sostanziali soggettive Regole particolari sono previste nell ipotesi di trasformazioni soggettive sostanziali (operazioni straordinarie) con estinzione del contribuente, effettuate nel corso del 2013. Infatti, quando il soggetto dante causa si estingue (società fusa o incorporata, società scissa, ecc.) la funzione di società dichiarante è assunta dall avente causa (società risultante dalla fusione o incorporante, società beneficiaria della scissione totale, ecc.), che deve presentare, oltre alla propria dichiarazione, anche un modulo per ogni soggetto estinto (società incorporata, scissa, ecc.). La società ALFA S.p.A., codice fiscale e partita IVA 00368310010 ha incorporato, in data 1º dicembre 2013, la società BETA S.r.l., codice fiscale e partita IVA 10308990152. Per effetto dell incorporazione, la società BETA S.r.l. cessa la propria attività. Nelprimo Campo del rigo la società ALFA S.p.A. (incorporante) deve indicare la partita IVA del soggetto incorporato (BETA S.r.l.: 10308990152) e non deve essere barrata la casella 2 perché BETA S.r.l. non continua a svolgere la propria attività. Compila 24 Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014

MODELLO IVA/2014 SCADE CASI PARTICOLARI Anche in caso di cessazione di attività, il termine di presentazione della dichiarazione è quello ordinario, per cui la dichiarazione IVA/2014 deve essere presentata, esclusivamente in via telematica (art. 8 del D.P.R. n. 322/1998): nel periodo tra il 1º febbraio eil30 settembre 2014, in caso di presentazione su Modello autonomo entro il 30 settembre 2014, se la dichiarazione viene presentata su Modello unificato UNICO 2014. Nel caso di decesso del contribuente la dichiarazione annuale può essere presentata entro 6 mesi dalla data della morte (art. 35-bis del D.P.R. n. 633/1972), anche nel caso i termini di presentazione siano scaduti, purché non oltre quattro mesi prima di tale data. Sul punto si veda Casi particolari. Attività cessata e ripresa nel 2013 Qualora un contribuente, nel corso dell anno 2013, abbia cessato l attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e successivamente abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita) deve presentare un unica dichiarazione, costituita da: il frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all ultima attività esercitata nell anno 2013 un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all ultima attività esercitata. Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA. Un lavoratore autonomo ha cessato l attività in data 31 marzo 2013, chiudendo la partita IVA 08161021002. Lo stesso soggetto ha ripreso l attività professionale in data 1 ottobre 2013, aprendo una nuova partita IVA 07252031004. La partita IVA da indicare nel frontespizio è 07252031004. La partita IVA da indicare nel modulo 01 è 07252031004. La partita IVA da indicare nel modulo relativo all attività cessata il 31 marzo è 08161021002. Compila Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014 25

Nel modulo 01 devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all ultima attività esercitata. Inoltre, solo in questo modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività. Modulo vecchia attività - Quadro VA1 In questo modulo, relativo all attività cessata, devono essere compilati tutti i quadri - ad eccezione dei quadri VT e VX - riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA. Decesso del professionista o del lavoratore autonomo Gli eredi possono adempiere gli obblighi IVA - tra i quali anche quello di presentazione della dichiarazione annuale - non ancora eseguiti o che non sono stati eseguiti nei termini previsti dal contribuente deceduto, entro sei mesi dalla morte del contribuente medesimo (art. 35- bis D.P.R. n. 633/1972). Ciò a condizione che, alla data del decesso, i termini per il loro adempimento non siano scaduti da oltre quattro mesi. Il termine di presentazione della dichiarazione, quindi, dipende sia dalla data del decesso sia dal fatto che il de cuius abbia o meno adempiuto agli obblighi dichiarativi. 26 Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014

MODELLO IVA/2014 Contribuente deceduto nel corso dell anno 2013 L erede, o gli eredi, dovranno presentare la dichiarazione entro il termine ordinario in quanto successivo al periodo di sei mesi dalla data del decesso. Se il decesso è avvenuto il 25 luglio 2013, il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2014 è quello ordinario del 30 settembre 2014, in quanto in scadenza oltre i sei mesi dal decesso; pertanto, l erede, o gli eredi, dovranno presentare la dichiarazione relativa all anno 2013 (per i mesi - da gennaio a luglio - in cui l attività è stata esercitata dal de cuius) entro il 30 settembre 2014. Per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione, occorre distinguere se gli eredi continuano o meno l attività del de cuius. Attenzione Qualora l erede, o gli eredi, non hanno proseguito l attività del de cuius, gli stessi sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di quest ultimo, indicando i propri dati nel riquadro del Frontespizio Dichiarante diverso dal contribuente, compreso il codice carica n. 7, e utilizzando il Modello autonomo o il Modello unificato nel rispetto degli obblighi dichiarativi che, in tal senso, erano in capo allo stesso de cuius. Se, invece, l erede o gli eredi hanno proseguito l attività del de cuius devono presentare la dichiarazione utilizzando due distinti moduli: il primo (modulo 01) per le operazioni effettuate direttamente (compilazione dei Quadri relativi alle operazioni effettuate, compresi i Quadri VA, Sezione 2, VL, Sezione 2 e 3, VT e VX) il secondo (modulo 02) per le operazioni effettuate dal de cuius (compilazione dei Quadri interessati, compresi il Quadro VA, Sezione 2, e VL, Sezione 2 e 3). Contribuente deceduto tra il 1º gennaio 2014 e il 30 settembre 2014 senza presentare la dichiarazione annuale IVA 2014 L erede, o gli eredi, potranno presentare la dichiarazione oltre il termine ordinario del 30 settembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi, purché entro i sei mesi dal decesso del contribuente. Se il decesso avviene il 20 agosto 2014 senza che il contribuente abbia presentato la dichiarazione IVA 2014, la stessa può essere presentata dall erede, o dagli eredi, entro i sei mesi successivi alla data del decesso, quindi entro il 20 febbraio 2015. In questa ipotesi l erede o gli eredi presentano la dichiarazione per conto del contribuente deceduto indicando i propri dati nel riquadro del Frontespizio Dichiarante diverso dal contribuente, compreso il codice carica n. 7, e utilizzano il Modello autonomo o il Modello unificato nel rispetto degli obblighi dichiarativi che, in tal senso, erano in capo al de cuius. Decesso che avviene dopo il 30 settembre 2014 Se l adempimento dichiarativo relativo al periodo di imposta 2013 viene a scadenza non oltre quattro mesi prima della morte del contribuente, l erede, o gli eredi, possono provvedere alla presentazione del Modello di dichiarazione IVA 2014 entro sei mesi dalla data del decesso. Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014 27

Se il decesso avviene il 15 gennaio 2015 senza che il contribuente abbia presentato la dichiarazione IVA 2014, la stessa può essere presentata dall erede, o dagli eredi, entro i sei mesi successivi alla data del decesso, quindi entro il 15 luglio 2015, in quanto il termine per la presentazione della dichiarazione (30 settembre 2014) è scaduto non oltre 4 mesi prima della data del decesso. Operazioni straordinarie comportanti l estinzione del dante causa tra il 1º gennaio 2014 e la presentazione della dichiarazione annuale Occorre considerare che il Dante causa (società incorporata, scissa), estintosi nel corso del 2014, ha svolto la sua attività per l intero anno 2013, fino al normale termine del 31 dicembre. Se l operazione straordinaria che comporta l estinzione del soggetto interviene dopo che il medesimo ha adempiuto all obbligo dichiarativo, non si pongono problemi perché la dichiarazione è stata presentata dal contribuente medesimo. Se, invece, nel momento in cui si verifica l estinzione del soggetto la dichiarazione non è stata presentata, il soggetto Avente causa (incorporante, società beneficiaria, ecc.) deve presentare, oltre alla propria dichiarazione, anche quella del soggetto estinto relativa all anno 2013. La società ALFA S.p.A., codice fiscale e partita IVA 09170021001 ha incorporato, in data 1º settembre 2014, la società BETA S.r.l., codice fiscale e partita IVA 08161021002. Se al momento della fusione BETA non ha ancora provveduto alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2013, tale dichiarazione deve essere presentata da ALFA per conto di BETA. Nella dichiarazione presentata per conto di BETA i dati del soggetto estinto (BETA) devono essere indicati nel riquadro Contribuente, e quelli di ALFA nel riquadro Dichiarante diverso dal contribuente, che riporterà il codice carica 9 (Rappresentante legale della società ALFA: Mario Rossi, nato a Roma il 18 ottobre 1969). La dichiarazione deve essere presentata obbligatoriamente in forma autonoma. Compila 28 Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 24 marzo 2014