Stima di un bene immobile

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Corso di Estimo C Prof. Laura Gabrielli a.a. 2007_08 Stima di un bene immobile Lo scopo dell esercitazione è di applicare ad un concreto caso di stima alcune delle metodologie che lo studente ha appreso durante il corso. Nell ambito dell esercitazione, inoltre, lo studente ha la possibilità di verificare la natura delle informazioni tecniche ed economiche disponibili presso alcuni importanti uffici pubblici (Agenzia del Territorio, Comune) e presso le fonti informative dei mercati immobiliari. L esercitazione consiste in una perizia estimativa relativa alla stima del valore di un bene immobile. La relazione di stima va espletata seguendo lo schema sotto riportato e sviluppando i punti in esso indicati. 1. Premessa 1.1. Soggetto incaricato della perizia Nome e cognome, qualifica, indirizzo e recapiti dello studio professionale. 1.2. Incarico Committente, estremi dell incarico, finalità dell incarico. 2. Documentazione di riferimento 2.1. Documentazione esaminata Elenco della documentazione messa a disposizione dal committente, elenco della documentazione reperita direttamente, sopralluoghi effettuati, indagini esperite presso pubblici uffici. 2.2. Identificazione catastale Identificazione del bene oggetto di stima tramite i dati identificativi catastali. Altre informazioni desunte dal Catasto dei Terreni e dal Catasto dei Fabbricati. Verifica della rispondenza dello stato del bene alle risultanze catastali. 2.3. Proprietà Indicazione della proprietà e possibilmente dell atto di provenienza del bene. Segnalazione di altri diritti reali gravanti sul bene. 2.4. Disciplina urbanistica e altre disposizioni Classificazione del bene nella zonizzazione e nella normativa dello strumento urbanistico generale. Riferimento ad eventuali strumenti urbanistici attuativi. Evidenziazione delle norme urbanistiche che disciplinano la trasformabilità del bene. Rilevazione di eventuali vincoli di tutela che incidono sul valore. Indicazione dei titoli abilitativi dell intervento edilizio e verifica della regolarità edilizia. 2.5. Documentazione fotografica Documentazione fotografica derivante dai sopralluoghi. 1

3. Caratteristiche del bene 3.1. Caratteristiche generali, ubicazione, consistenza e accessibilità. Ubicazione (città, via e n. civico, zona), consistenza (mq), accessibilità (viabilità, parcheggi, trasporto pubblico, ). 3.2.Caratteristiche dell edificio cui appartiene il bene oggetto di stima Caratteristiche posizionali estrinseche del fabbricato di appartenenza, tipologia, epoca di costruzione, struttura portante, tipo di copertura, finiture, stato di conservazione, destinazione d uso. 3.3. Caratteristiche del bene oggetto di stima Altezza di piano, affacci, distribuzione interna, finiture, impianti, loro caratteristiche e stato di conservazione.. 4. Stima del bene 4.1. Criterio di stima, ipotesi di trasformazione se necessaria Richiamo del criterio di stima che si intende applicare ed indicazione dei procedimenti estimativi. In caso di impiego del valore di trasformazione, illustrazione dell ipotesi trasformativa. 4.2.Consistenza Quantificazione della superficie commerciale. (v. Norma Uni 10750 Servizi Agenzie immobiliari Requisiti del servizio ; DPR 138/98; Rivista Consulente Immobiliare ). 4.3. Indagini di mercato Indagini presso fonti accreditate (fonti indirette) e loro esiti. Indagini presso fonti dirette: Indicazioni dei criteri assunti per selezionare un campione di beni compravenduti od offerti in vendita simili al bene oggetto di stima; interviste ad operatori locali; rilevazione puntuale dei prezzi; elaborazione matematica e rappresentazione grafica della distribuzione dei prezzi rilevati; esiti. 4.4. Indicazione e motivazione dei valori assunti per la stima del bene Richiamo dei valori individuati, applicazione del procedimento e individuazione del valore del bene oggetto di stima. Verifica del valore individuato con almeno un altro procedimento di stima (se possibile). Analisi dei risultati. Commento. Verifica dell attendibilità della stima. 5. Conclusioni Riepilogo del criterio e dei procedimenti utilizzati e del valore individuato (da riportare arrotondato). 6. Documentazione da allegare alla perizia estimativa Allegato 1. Documentazione cartografica (immagine del contesto territoriale, foto aree, piante del luogo, piante dell immobile) Allegato 2. Documentazione fotografica (planimetria del bene con coni visuali, immagini fotografiche) Allegato 3. Documentazione catastale (estratto del foglio di mappa, visura, planimetria catastale) 2

Allegato 4. Documentazione urbanistica (estratto delle norme urbanistiche NTA - e dei provvedimenti di vincolo incidenti sul valore del bene). Allegato 5. Altre documentazioni (Titoli edilizi, abitabilità, relazioni tecniche.) * * * * * 3

Modalità di calcolo delle superfici commerciali (Punto 4.2 della perizia estimativa) 1. Norma UNI 10750/2005 Servizi Agenzie immobiliari Requisiti del servizio La norma UNI 10750/2005 riporta i seguenti i criteri di computo della "superficie convenzionale vendibile". Per il computo della superficie convenzionale vendibile (1) si deve considerare: - la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali; - le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini; - le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.). Per quanto riguarda la superficie convenzionale vendibile, il computo delle superfici deve essere effettuato con i criteri seguenti: a) 100% delle superfici calpestabili; b) 100% delle superfici delle pareti divisorie interne e perimetrali sino ad uno spessore massimo di 50 cm; c) 50% delle superfici delle pareti perimetrali confinanti sino ad uno spessore massimo di 25 cm. Per il computo delle superfici scoperte, inoltre, devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione: - 25% dei balconi e delle terrazze scoperte; - 35% dei balconi e delle terrazze coperte e chiuse su tre lati; - 35% dei patii e porticati; - 60% delle verande; - 10% del lastrico solare di proprietà ad uso esclusivo; - 15% dei giardini di appartamento; - 10% dei giardini di ville e villini. Le quote percentuali sopra indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immobile, alle caratteristiche delle superfici esterne, le quali comunque non dovrebbero eccedere il 30% di quella coperta. Sono fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale. (1) Trova applicazione, prevalentemente, nella prassi professionale delle agenzie immobiliari al fine di determinare il valore di mercato corrente, sia degli immobili aventi destinazione residenziale sia di quelli aventi destinazione diversa da quella abitativa (per esempio: commerciale, direzionale, industriale, turistico). 2. DPR 138/98 Il Dpr 138 del 1998 afferma che "l'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all'allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale" (art.3). I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato C. 1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm. 2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. 4

3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati. 4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato. Per quanto riguarda i criteri per i gruppi R (unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari) di seguito sono riportate le modalità di computo. La superficie catastale è data dalla somma: a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); c) del 25 per cento qualora non comunicanti; d) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento; e) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1. 5