Vezzani&Associati. Studio Tributario e Societario C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 16/2006

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Vezzani&Associati Studio Tributario e Societario C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 16/2006 A: Da: Vezzani&Associati C/a: Pagine: 5 Fax: Data: 18 Dicembre 2006 Egregi Signori, - Decreto collegato alla Finanziaria 2007 - Quadro di sintesi il c.d. Collegato alla Finanziaria (D.L. n.262 del 3 ottobre 2006), è ora definitivo, dopo la conclusione dell iter parlamentare, e dopo la pubblicazione in G.U. (n.277 del 28/11/2006, S.O. n.223/l). Con l aiuto della tabella che segue viene sintetizzato il provvedimento, per le parti che principalmente possono interessare la Clientela, sulla base del medesimo schema proposto in precedenti circolari mensili, redatto a suo tempo al momento della pubblicazione del decreto ante modifiche. E da segnalare che: l entrata in vigore sia fissata al giorno successivo alla pubblicazione, quindi al 29.11.06; sono fatti salvi gli effetti prodotti dall art.6 del D.L. n.262/06, nel testo vigente prima dell entrata in vigore delle modifiche, vale a dire le disposizioni relative alle imposte ipotecarie e catastali in materia di donazioni e successioni.

INTRASTAT COSTI BLACK LIST SCONTRINI FISCALI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE ED ESONERI Accertamento, contrasto all evasione e all elusione fiscale e poteri dell A.F. Ampliati i poteri di controllo a disposizione dell Agenzia delle Dogane per l accertamento delle violazioni in tema di modelli Intrastat. Le verifiche finalizzate ad accertare la correttezza dei modelli Intrastat, potranno essere supportate anche dall effettuazione di indagini finanziarie a carico dei contribuenti. La limitazione alla deducibilità dei costi provenienti da soggetti in Paesi black list viene estesa anche alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori extra UE a fiscalità privilegiata. Nei confronti dei contribuenti cui siano state contestate almeno 3 distinte violazioni relative all obbligo di certificazione dei corrispettivi nell arco di 5 anni, viene disposta la sanzione accessoria, immediatamente esecutiva, della licenza, autorizzazione o comunque dell attività; i tempi della sospensione o chiusura, da 3 giorni ad un mese, oppure da 1 a 6 mesi calibrati in ragione dell entità degli importi non certificati (rispettivamente sino a 50.000, oppure oltre); il rispetto della sospensione potrà essere monitorato anche mediante l apposizione di sigilli; la competenza è a carico della DRE competente per domicilio fiscale, e non per ubicazione dell esercizio; le nuove sanzioni si applicano alle violazioni contestate a decorrere dalla data del 29.11.06. La norma chiarisce i dubbi sollevati dal D.L. n.223/06, nel senso che: l obbligo di certificazione dei corrispettivi permane anche dopo l avvio dell obbligo di trasmissione telematica degli stessi; i soli soggetti della grande distribuzione organizzata sono invece esonerati dall obbligo di certificazione. 2 Art.1, co.5 Art.1, co.6 Art.1, commi 8, 8-bis, 8-ter Art.2, co.30

INDEDUCIBILITÀ DEL COSTO DELLE AREE (TERRENI) CESSIONI PRIVATI IMPOSTA SOSTITUTIVA TASSAZIONE PER TRASPARENZA PERDITE Recupero della base imponibile Il costo del terreno sul quale è edificato il fabbricato, oppure pertinenziale allo stesso, è indeducibile ai fini fiscali; la norma si applica tanto ai fabbricati acquisiti nel 2006 che a quelli già posseduti in precedenza, con ammortamento ancora in corso; se l area è stata autonomamente acquistata, la parte di costo non deducibile si rileva dal rogito di acquisto; se l area è stata separatamente esposta in bilancio, il costo non deducibile è pari al maggior valore tra quello contabile nell anno di acquisto e quello risultante dall applicazione al costo complessivo di percentuali forfetarie del 30% (per fabbricati destinati alla produzione o trasformazione di beni) o del 20% negli altri casi; se l area non è separatamente esposta in bilancio, il costo non deducibile si rileva applicando le percentuali forfetarie di cui sopra; nello scorporo non si tiene conto di eventuali oneri incrementativi capitalizzati e di eventuali rivalutazioni, imputabili al solo fabbricato e non al terreno; lo scorporo si applica anche al caso di fabbricato acquisito in leasing, facendo riferimento alla sola quota parte capitale del canone (gli interessi passivi, pertanto restano indeducibili); nel caso di fabbricati acquistati prima del 2006, la quota di fondo ammortamento già stanziata in bilancio anche in relazione al costo dell area deve essere prioritariamente imputata al fabbricato. L imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria passa dal 12,50% al 20%. La limitazione al riporto delle perdite sofferte nei primi tre esercizi si applica a decorrere dal periodo 2006 (periodo in corso alla data di entrata in vigore del decreto). Le modifiche introdotte in tema di perdite nel regime fiscale della trasparenza hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (riferimento ai redditi prodotti dalle società partecipate) e perdono ogni effetto retroattivo. 3 Art.2, co.18 Art.2, co.21 Art.2, commi 22 e 23

STOCK OPTION DEDUCIBILITÀ COSTI AUTO E FRINGE BENEFITS A DIPENDENTI LIMITAZIONI ACCATASTAMENTO MOLTIPLICATORE RENDITE CATASTALI Viene nuovamente ritoccata la disposizione relativa alla non concorrenza al reddito di capital gains collegato a operazioni di stock options di tipo individuale; le nuove condizioni di tassabilità sono le seguenti: l opzione deve essere esercitata, di fatto, non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; al momento dell esercizio dell opzione la società emittente le azioni da offrire sia quotata nei mercati regolamentati; possesso temporale minimo dei titoli; investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione e l ammontare corrisposto dal dipendente. I costi dei veicoli a motore contemplati dall art.164 del Tuir sono stati resi generalmente irrilevanti ai fini fiscali; tale regola potrà subire variazioni in relazione alla misura di indetraibilità forfetaria dell Iva che verrà autorizzata dagli organi comunitari; gli agenti e rappresentanti di commercio mantengono inalterata la deducibilità all 80% del costo con il tetto massimo di spesa; tuttavia è precluso l ammortamento anticipato ed i contratti di leasing dovranno avere durata minima di 4 anni; i professionisti si vedono ridotta la quota di deducibilità del mezzo, fermo restando il tetto massimo di spesa, dal 50 al 25%; le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti assicurano la deduzione del solo importo che costituisce reddito di lavoro per l utilizzatore; l ammontare del fringe benefit per l utilizzo del mezzo viene incrementato dal 30 al 50% del valore di percorrenza per 15.000 chilometri, desunto dalle tabelle ACI pubblicate con cadenza annuale. Disposizioni in materia di catasto Introdotte limitazioni all accatastamento in categoria E di fabbricati ad uso commerciale, produttivo o terziario. Per quanto riguarda le unità immobiliari del gruppo B (Collegi, Case di cura, Uffici, Scuole, ecc.) che risultano eccessivamente sottostimate in termini di tariffa, anche a parità di uso e destinazione rispetto ad altre fattispecie classate in altri gruppi, si consente un incremento (+40%) del moltiplicatore ai fini dell Ici e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4 Art.2, co.29 Art.2, commi 71 e 72 Art.2, commi da 40 a 44 Art.2, co.45

RIPRISTINO DELL IMPOSTA DI SUCCESSIONE Disposizioni in materia di successioni Viene reintrodotta l imposta di successione e donazione, con la medesima struttura base della norma vigente al 24 ottobre 2001, sia pure con alcune modifiche; l asse ereditario comprende tutti i beni di pertinenza del defunto, comprese le aziende ed i titoli diversi da quelli di stato; le nuove misure dell imposta sono le seguenti: 4% per il coniuge ed i parenti in linea retta; 6% per i parenti sino al 4 grado, gli affini in linea retta e collaterale sino al 3 grado; 8% per gli altri soggetti. il coniuge e gli eredi in linea retta possono usufruire, in caso di successione, di una franchigia individuale di 1 milione di euro; le imposte ipotecarie e catastali sui trasferimenti di immobili si applicano nella misura del 3% (si applica la misura fissa se almeno 1 erede può godere della agevolazione prima casa); per le successioni, il nuovo regime retroagisce alla data del 03.10.06, con riferimento alla data di apertura; le donazioni, invece, conservano un doppio regime, applicabile rispettivamente nel periodo dal 03.10.06 al 28.11.06 e dal 29.11.06; la legge di conversione fa salvi gli effetti dell art.6 del decreto nella versione originaria. Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento si renda necessario. Cordiali saluti. Vezzani & Associati 5 Art.2, commi da 47 a 54