Le origini e le fonti del Diritto del Lavoro PARTE PRIMA: le origini 1. Il codice civile del 1865 2. La legge sull impiego privato Argomenti PARTE SECONDA: le fonti di produzione 1. la normativa internazionale e comunitaria; 2. la Costituzione e la legge ordinaria; 3. il contratto collettivo e il contratto individuale
Obiettivi Lo scopo di questa lezione è comprendere le origini e la funzione sociale del Diritto del Lavoro, individuando, contestualmente, le fonti di produzione di questa branca del diritto Parte prima Le origini del diritto del lavoro
Il codice civile del 1865 Il codice civile del 1865 non menzionava né regolava espressamente il contratto di lavoro, ma prendeva in considerazione unicamente lo schema della locazione delle opere negli artt. 1570, 1627 e 1628 Codice civile 1865 Art. 1570 Art. 1627 Art. 1628 Il codice civile del 1865 (norme di riferimento) Art. 1570 La locazione delle opere è un contratto, per cui una delle parti si obbliga a fare per l altra una cosa mediante la pattuita mercede. Art. 1627 Vi sono tre principali specie di locazioni di opere e d industria: 1. quella per cui le persone obbligano la propria opera all altrui servizio; 2. quella de vetturini sì per terra come per acqua, che si incaricano del trasporto delle persone o delle cose; 3. quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo. Art. 1628 Nessuno può obbligare la propria opera all altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa.
Oggetto della locatio operarum: Il codice civile del 1865 (locatio operarum) Con il contratto di locazione delle opere il prestatore di lavoro mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative in vista della soddisfazione di un interesse durevole del creditore della prestazione lavorativa Oggetto della locatio operis: Il codice civile del 1865 (locatio operis) Nella locatio operis il prestatore d opera si impegna a realizzare un opera o un servizio. Dunque, l oggetto del contratto non è un attività, bensì la realizzazione dell opus perfectum. Ne consegue che l interesse del creditore della prestazione lavorativa viene soddisfatto istantaneamente nel momento in cui l opera è ultimata e gli viene consegnata
Il codice civile del 1865 (prime forme di tutela del lavoro) Le cosiddette leggi speciali: La legge sugli infortuni sul lavoro, l. 17 marzo 1898, n. 80 La legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, l. 19 giugno 1902, n. 242 La giurisprudenza probivirale: La legge 15 giugno 1983, n. 295 aveva istituito il collegio dei probiviri, chiamato a decidere secondo equità le controversie che insorgevano fra industriali e operai. Le norme raccolte dalle Camere di Commercio Offrivano un regolamento parziale tipo, privo di valore legale, ma che esercitò una influenza importante nella pratica concreta delle negoziazioni. La legge sull impiego privato del 1924 R.D.L. 13 NOVEMBRE 1924, N. 1825 Questa legge segna una tappa fondamentale nella disciplina del contratto di lavoro. Tuttavia: 1. si limita a regolare il rapporto di lavoro intellettuale (impiegati d ordine e di concetto), con esclusione espressa del lavoro manuale (art. 1); 2. non introduce ancora la nozione di subordinazione come dato qualificante del contratto. La nozione di contratto di impiego privato mette in evidenza il profilo organizzativo del rapporto di lavoro.
PARTE SECONDA LE ATTUALI FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO Le fonti di produzione: 1. la normativa internazionale e comunitaria La normativa internazionale Atti normativi della Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) 1. Convenzione n. 87/1948 e n. 98/1949 in materia di diritti sindacali e tutela antidiscriminatoria; 2. Convenzione n. 100/1951, in materia di eguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; 3. Convenzione n. 132/1970 in materia di ferie annuali retribuite La normativa comunitaria Regolamenti: contengono precetti generali e astratti, immediatamente applicabili negli stati membri; Decisioni: contengono provvedimenti diretti a regolare situazioni specifiche; Direttive: individuano degli obiettivi lasciando gli stati membri liberi di individuare gli strumenti più idonei per realizzarli. Possono avere efficacia verticale (nei rapporti fra cittadino e Stato), ma non possono mai avere efficacia orizzontale (nei rapporti fra privati)
Principi fondamentali Artt. 1 e 4 Codice civile Artt. 2094 e ss. Le fonti di produzione: 2. la Costituzione e la legge ordinaria Artt. 35-40 Legislazione statale Parte Prima Ordinamento civile Costituzione Art. 117 Criterio federalista In senso forte Criterio per materia Legislazione concorrente Criterio del Trattamento minimo Tutela e sicurezza del lavoro Le fonti di produzione: 2. la Costituzione e la legge ordinaria Legge R.D.L. n. 1825/1924 Legge n. 300/1970 Decreti legge Legge ordinaria Decreti legislativi D.lgs. n. 276/2003 Parte Seconda Usi normativi Gli usi normativi si Distinguono da quelli Aziendali e negoziali
Le fonti di produzione: 3. il contratto collettivo e il contratto individuale Il rapporto individuale di lavoro è regolato da tre fonti fondamentali: 1. la legge; 2. il contratto collettivo: le sue clausole inderogabili assolvono la funzione di integrare, specificare e migliorare le tutele previste dalla legge; 3. il contratto individuale: la sua funzione è compressa dall elevato tasso di inderogabilità della disciplina legale e collettiva. Tuttavia, l autonomia privata individuale conserva rilevanza nel momento costitutivo del rapporto, nella fase di esecuzione e nella fase di estinzione del rapporto. Le fonti di produzione: 3. il contratto collettivo e il contratto individuale CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE: NATURA Il contratto collettivo di diritto comune è contratto atipico (cfr. art. 1322 co. 2 c.c.) che poggia la sua legittimità sulla libertà di organizzazione sindacale (art. 39 co. 1 Cost.). Il contratto collettivo non può prevedere trattamenti normativi peggiorativi rispetto a quelli minimi previsti dalla legge. Può prevedere, se non è diversamente stabilito dalla legge, trattamenti migliorativi. CONCORSO CONFLITTO FRA CONTRATTI COLLETTIVI Il concorso conflitto fra contratti collettivi di diverso livello deve essere risolto attraverso i criteri di specialità e competenza SUCCESSIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI Il contratto collettivo successivo può prevedere trattamenti normativi di peggior favore, non esistendo un principio di conservazione dei diritti quesiti.
Le fonti di produzione: 3. il contratto collettivo e il contratto individuale Disciplina i minimi di trattamento economico e normativo La funzione normativa LE FUNZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO Regola i rapporti fra le Organizzazioni sindacali stipulanti La funzione obbligatoria La funzione gestionale: 1. Contratti collettivi integrativi; 2. Contratti collettivi che derogano in peggio la disciplina legale Le nuove funzioni LE FUNZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO Accanto alla tradizionale funzione normativa di prevedere cioè trattamenti minimi applicabili al rapporto individuale si collocano oggi funzioni nuove e diverse, come la funzione gestionale e la funzione regolamentare delegata Conclusioni Sotto la vigenza del codice civile del 1865, il contratto di lavoro veniva ricondotto agli schemi della locazione delle opere e della locazione d opera. La disciplina codicistica della locazione, però, non offriva strumenti di tutela sufficienti del lavoro operaio, ed i primi strumenti di maggior tutela dello stesso furono approntati dalle leggi speciali, dalla giurisprudenza dei probiviri e dalle norme raccolte dalle Camere di Commercio. Il primo intervento normativo di contenuto organico è rappresentato dalla legge sull impiego privato del 1924, la quale verrà superata unicamente dal codice civile del 1942. Le fonti di produzione del Diritto del lavoro sono molteplici (norme internazionali, norme comunitarie, norme costituzionali, norme di legge e usi normativi). Tuttavia, le due fonti principali di disciplina del rapporto individuale di lavoro sono rappresentate dalla legge e dal contratto collettivo, entrambi assistiti da un elevato tasso di inderogabilità della relativa disciplina. Conseguentemente, l autonomia privata individuale assolve un ruolo di carattere secondario, mantenendo comunque rilievo nella fase di costituzione, nella fase di svolgimento e in quella di cessazione del rapporto.
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