COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) COLOMBO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SIRENA PIETRO Nella seduta del 19/09/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente ha affermato che: -il 2 settembre 2013, sarebbe venuto a conoscenza che il suo nominativo era stato iscritto in CAI dalla banca resistente, perché, il 15 giugno 2013, aveva emesso un assegno di 6.050,00 senza provvista; -non gli sarebbe stato tuttavia comunicato dalla banca resistente il preavviso di cui all art. 9-bis della legge n. 386 del 1990; - egli avrebbe pertanto provveduto a pagare l importo del suddetto assegno, ma non quello degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto (o la constatazione equivalente); -il 3 marzo 2014, il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza che l iscrizione del suo nominativo in CAI sarebbe stata prolungata fino al 14 maggio 2014, poiché non erano stati pagati per difetto di provvista tre assegni bancari, aventi l importo di 5.000,00, 6.050,00 ed 1.500,00 rispettivamente; -anche in tal caso, non gli sarebbe stato tuttavia comunicato dalla banca resistente il preavviso di cui all art. 9-bis della legge n. 386 del 1990; - Pag. 2/6
l iscrizione del suo nominativo in CAI gli avrebbe cagionato un grave danno patrimoniale e reputazionale. Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che: -sia accertato che la banca resistente ha ripetutamente violato l art. 9-bis della legge n. 386 del 1990, omettendo di comunicargli il preavviso di revoca dell autorizzazione a emettere assegni; -sia ordinato alla banca resistente di attivarsi affinché il suo nominativo sia cancellato dalla CAI; -la banca resistente sia condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che gli avrebbe cagionato. La banca ha resistito al ricorso, affermando che: -mediante la lettera del 23 luglio 2013, avrebbe comunicato al ricorrente il preavviso di revoca relativo al mancato pagamento dell assegno di 6.050,00, tratto il 15 giugno 2014; -mediante la lettera del 18 settembre 2013, gli avrebbe comunicato il preavviso di revoca relativo al mancato pagamento dell assegno di 5.000,00, tratto il 13 agosto 2013; -mediante la lettera del 30 settembre 2013, gli avrebbe comunicato il preavviso di revoca relativo al mancato pagamento dell assegno di 6.050,00, tratto il 26 agosto 2013; mediante la lettera del 12 settembre 2013, gli avrebbe infine comunicato il preavviso di revoca relativo al mancato pagamento dell assegno di 1.500,00, tratto il 3 settembre 2013; - sarebbe stato precisato da tali preavvisi che, al fine di evitare l iscrizione in CAI del suo nominativo, il ricorrente avrebbe dovuto pagare non soltanto l importo di ciascuno degli assegni, ma anche quelli degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto (o la constatazione equivalente); -ciononostante, egli si sarebbe limitato a costituire sui conti correnti di traenza una provvista di denaro di volta in volta sufficiente a coprire l importo di ciascuno dei suddetti assegni; -decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione di tali titoli, la banca resistente avrebbe pertanto iscritto in CAI il nominativo del ricorrente; -nel reclamo del 5 settembre 2013, il ricorrente avrebbe contestato la mancata ricezione del preavviso di revoca esclusivamente riguardo alla prima iscrizione in CAI, non anche riguardo alle altre tre; -in ogni caso, la prima di tali segnalazioni non sarebbe più visibile in CAI e le altre sarebbero state cancellate dalla stessa banca resistente. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -il ricorso sia dichiarato inammissibile per quanto riguarda le tre segnalazioni in CAI del nominativo del ricorrente che non hanno costituito oggetto di reclamo preventivo; -in subordine, sia rigettato perché le segnalazioni contestate dal ricorrente non sarebbero più visibili in CAI ovvero sarebbero state cancellate dalla banca resistente; -in ogni caso, sia rigettata la domanda risarcitoria, perché non sarebbe stata provata l esistenza del danno lamentato dal ricorrente. DIRITTO Riguardo all eccezione pregiudiziale che è stata sollevata (a p. 2 delle controdeduzioni) dalla banca resistente, si deve anzitutto rilevare che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d Italia statuiscono che: «Il ricorso all ABF è preceduto da un reclamo preventivo all intermediario» (sez. VI, 1), intendendosi per reclamo «ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all intermediario un suo comportamento anche omissivo» (sez. I, 3). Com è stato chiarito nella decisione n. 5304 del 17 ottobre 2013 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, la presentazione del preventivo reclamo Pag. 3/6
costituisce pertanto «una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF». Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questo Arbitro, il ricorso è inammissibile, laddove il suo contenuto non coincida con quello del reclamo preventivo (da ultimo, v. le decisioni del Collegio di Milano n. 1592 del 2014 e n. 223 del 2014). Nel caso di specie, il reclamo preventivo inviato per fax alla banca resistente il 5 settembre 2013 (e allegato alle controdeduzioni come doc. 5) si riferisce effettivamente al solo assegno emesso nel giugno del 2013 e alla relativa iscrizione in CAI del nominativo del ricorrente. È soltanto entro tali limiti che le domande proposte dal ricorrente possono essere pertanto decise da questo Arbitro nel merito, laddove il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per il resto. Nel merito, si deve premettere che l art. 9- bis, 2 comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), il quale è stato introdotto dall art. 34, 1 comma, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell articolo 1 della l. 25 giugno 1999, n. 205), prevede che il preavviso di revoca è effettuato «presso il domicilio eletto dal traente a norma dell articolo 9-ter [ ] mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento». A p. 4 delle controdeduzioni, la banca resistente ha espressamente affermato di aver inviato il preavviso di revoca all indirizzo di residenza desunto dal documento di identità personale presentato dal ricorrente alla stipulazione del contratto. È pertanto pacifico tra le parti che, contrariamente a quanto previsto dall art. 9-bis, 2 comma, della legge n. 386 del 1990, tale preavviso non sia stato inviato dalla banca resistente a un indirizzo eletto dal ricorrente ai sensi dell art. 9-ter della medesima legge. La banca resistente non ha dato inoltre prova alcuna che il preavviso di revoca che ha allegato alle controdeduzioni come doc. 3b sia stato inviato al ricorrente «mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento», com è richiesto invece dal già menzionato art. 9-bis, 2 comma, della legge n. 386 del 1990. La segnalazione in CAI contestata dal ricorrente è pertanto illegittima, essendo stata effettuata in violazione dell art. 9-bis, 2 comma, della legge n. 386 del 1990. Passando a esaminare la domanda di risarcimento del danno, si deve premettere che, secondo quanto è stato precisato in giurisprudenza, «i soggetti censiti nella Centrale dei rischi [ ] hanno diritto a che la rilevazione e la trasmissione dei dati rappresentino in modo corretto la realtà, a pena di risarcimento del danno per lesione della reputazione commerciale e di quella personale, in analogia a quanto previsto in materia di illegittima levata del protesto» (Trib. Modena, sez. I, 20 marzo 2012, n. 523). In tal senso depongono infatti gli innumerevoli precedenti in materia che sono stati decisi da questo Arbitro. Si deve altresì premettere che questo Arbitro (ad es., nella decisione del Collegio di Roma n. 1027 del 2013 e ancor prima nella decisione del Collegio di coordinamento n. 3500 del 2012) ha fatto dichiaratamente proprio l insegnamento Pag. 4/6
della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso» (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183). Secondo la regola generale che è dettata dall art. 2697, 1 comma, c.c., grava pertanto sul ricorrente l onere di dare la prova dell esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento. Resta peraltro ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l esistenza del danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell art. 1226 c.c. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, esso è fino a prova contraria presunto, e deve ritenersi pertanto provato ai sensi degli artt. 2727 ss. c.c., qualora, come nel caso di specie, sia stata provata la violazione del diritto alla reputazione personale (Cass. civ., 10 maggio 2001, n. 6507; Cass., 30 agosto 2007, n. 18136). Ai sensi dell art. 1226 c.c., questo Arbitro ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale risarcibile in 1.000,00. Per quanto riguarda infine le spese sostenute ai fini del ricorso a questo Arbitro, si deve premettere che esse rilevano come un danno patrimoniale risarcibile «là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo» (decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 3498 del 2012). In tale valutazione, questo Arbitro «deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l accertamento dell effettivo sostenimento dell onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch esso in via equitativa» (decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 3498 del 2012). Nel caso di specie, risulta accertato l effettivo sostenimento dell onere defensionale da parte dell avvocato della ricorrente. Non essendo stata data una prova certa dell ammontare delle spese legali a tal fine sostenute, questo Arbitro ritiene che, ai sensi dell art. 1226 c.c., esse possano essere equitativamente determinate in 350,00. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e per l effetto dichiara illegittima la segnalazione relativa all assegno emesso il 15 giugno 2013 per l importo di euro 6.050,00 e dispone che l intermediario si attivi per ottenere la cancellazione della relativa segnalazione, ove non sia stata nel frattempo disposta; dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla ricorrente la somma complessiva di euro 1.350,00 a titolo risarcitorio. Rigetta ogni ulteriore pretesa. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 Pag. 5/6
(venti/00) quale rimborso della ricorso. somma versata alla presentazione del IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6