ALLEGATO 5 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE AUTORICICLAGGIO 1) Ricettazione Art. 648 c.p. Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessario al fine di poter configurare il reato di ricettazione, è la presenza di un dolo specifico da parte di chi agisce, vale a dire la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. Secondo la dottrina per quanto concerne l elemento psicologico richiesto, si sottintende l effettiva conoscenza dell illiceità penale del fatto presupposto. Ulteriore requisito è la provenienza illecita dei beni oggetto di ricettazione. 2) Riciclaggio Art. 648-bis c.p. Riciclaggio Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. La norma in esame punisce chi al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa. Nella condotta di sostituzione rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc. La condotta di trasferimento è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione. In concreto tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi. L ipotesi delle altre operazioni è certamente una clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell autore del delitto presupposto. L inciso in modo da ostacolare l identificazione secondo un interpretazione si riferisce esclusivamente alle altre operazioni e non invece alle condotte di sostituzione o trasferimento, che sarebbero quindi penalmente rilevanti indipendentemente dalla loro idoneità ad ostacolare la identificazione. Secondo una diversa interpretazione che sembra ora prevalente il suddetto inciso si riferirebbe a tutte le forme di condotta del riciclaggio, che devono svolgersi in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta della provenienza delittuosa dei beni.
Oggetto delle condotte vietate sono denaro, beni o altre utilità: si tratta di una formula omnicomprensiva (rientrano pertanto nella previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, ecc). Denaro, beni o altre utilità devono essere provenienti da un qualunque delitto non colposo, non ulteriormente specificato. Non occorre neppure che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto, ed è irrilevante che lo stesso sia stato commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero che manchi una condizione di procedibilità, e neppure è rilevante che il delitto presupposto sia stato commesso all estero. Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che si atteggia come consapevolezza (in ipotesi anche a titolo eventuale: si ricordi che lo stato di dubbio o di incertezza vale,per costante giurisprudenza, ad integrare il momento intellettivo del dolo) della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte vietate. 3) Impiego di denaro e beni di provenienza illecita Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l avere una portata particolarmente ampia, potendosi attagliare a qualunque forma di utilizzazione di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l agente. L espressione attività economiche e finanziarie viene interpretata dalla giurisprudenza anch essa in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Quanto all oggetto materiale della condotta (denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto) ed alla loro provenienza si rinvia a quanto notato sub articolo 648-bis c.p., con la precisazione che l
articolo 648-ter non contiene la specificazione non colposo, sicché almeno in teoria la presente disposizione potrebbe trovare applicazione anche nel caso che il reato presupposto sia un delitto colposo. Per quanto concerne l elemento psicologico del reato in discorso, valgono considerazioni identiche a quelle indicate sub articolo 648-bis c.p.. Il reato può essere realizzato per esempio utilizzando i beni di provenienza illecita per l acquisto di immobili formalmente intestati a società non formalmente riconducibili ai soggetti da cui proviene il bene illecito. 4) Autoriciclaggio Art. 648-ter 1 c.p. (estratto) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [ ] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La legge 15 dicembre 2014 n. 186, con l introduzione nel codice penale dell art. 648-ter 1 (in vigore dal 1 gennaio 2015), ha modificato anche il Decreto con l aggiunta del nuovo reato di autoriciclaggio all elenco dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti indicati all art. 25-octies 1. Il soggetto attivo del reato è chiunque ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo, cioè l autore può essere solo chi ha realizzato, o concorso a realizzare il reato presupposto; mentre l oggetto materiale del reato è costituito dal denaro, beni, o altre utilità provenienti dalla 1 A tal proposito si noti che il reato di auto-riciclaggio si configura anche quando il reato presupposto è stato commesso anteriormente all entrata in vigore dell art. 648-ter 1 c.p., in quanto l auto-riciclaggio si realizza nel momento in cui vengono reimpiegati o movimentati i proventi del reato presupposto e indipendentemente dal momento in cui tale reato presupposto si è consumato, purché lo stesso fosse ovviamente già previsto come tale dalla legge.
commissione del delitto presupposto, così come già previsto dai reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Si tratta di un reato di pericolo concreto, in quanto non tutte le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento configureranno un ipotesi di auto-riciclaggio, ma solo quelle le cui modalità siano tali da ostacolare concretamente l identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni, o delle altre utilità. Per quanto concerne i reati presupposto dell autoriciclaggio, la norma non distingue i reati non colposi inclusi e quelli invece esclusi dall applicazione della relativa disciplina: pertanto, è emersa l esigenza di chiarire in che ambito debbano operare i controlli idonei alla prevenzione del reato di auto-riciclaggio, se siano cioè da prevenire tutti i delitti non colposi previsti dall ordinamento, ovvero se sia possibile restringere il campo a quelli già coperti dal D.Lgs. 231/2001. L Associazione di categoria Confindustria ritiene che ai fini della configurazione dell autoriciclaggio rilevino soltanto le ipotesi di reato già previste dal Decreto 2, mentre altri commentatori sostengono che, in virtù della mancata esplicitazione della norma in tal senso, non si debba escludere alcuna ipotesi di reato non colposo. In questa sede si è ritenuto opportuno operare una scelta intermedia in base alla quale si considerano come fattispecie rilevanti ai fini dell autoriciclaggio tutti i delitti non colposi previsti in via tassativa dal D.Lgs. 231/2001, con l aggiunta dei reati tributari che possono essere commessi dalla Società e che potrebbero generare la produzione di provviste illecite di denaro 3. In linea generale quindi, tra le fattispecie criminose contemplate nel Decreto, si escludono solamente i reati colposi e tra questi ad esempio gli infortuni sul lavoro (sempre colposi) e alcuni reati ambientali (nei casi in cui siano contravvenzioni o delitti colposi). Per quanto riguarda i reati tributari invece, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano rilevanti le seguenti fattispecie: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti contabili per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 74/2000); (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000); (iii) dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000); (iv) 2 Confindustria, Circolare 19867 del 12 giugno 2015, Il reato di auto-riciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231. Confindustria sostiene che, diversamente argomentando, il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti verrebbe esteso indefinitamente, e questo comporterebbe che gli enti dovrebbero dotarsi di un sistema di prevenzione ad ampio spettro che ne minerebbe l efficacia. 3 I reati tributari determinano per loro natura un risparmio di imposta (la cd. provvista illecita), che resta automaticamente inglobato nel risultato di esercizio e, quindi, viene reimpiegato nella stessa attività economica dell impresa.
dichiarazione omessa (art. 5, D.Lgs. 74/2000); (v) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000); (vi) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000); (vii) omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D.Lgs. 74/2000); (viii) omesso versamento di Iva (art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000); (ix) pagamenti parziali (art. 11 D.Lgs. 74/2000).