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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Prof. Avv. Andrea Gemma Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi Membro designato da Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore] nella seduta del 24/04/2013 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO La società ricorrente formula - nell ambito di una perizia econometrica - una serie di contestazioni circa gli interessi e le spese applicati a un conto corrente assistito da apertura di credito, sintetizzabili come segue: (i) applicazione di interessi ultralegali non concordati; (ii) applicazione di interessi usurari; (iii) capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito in violazione del divieto di anatocismo; (iv) addebito di voci di spesa non concordate. Il ricorrente conclude formulando due ipotesi restitutorie e risarcitorie alternative: a) restituzione di tutte le somme versate per interessi usurari e spese non concordate ammontanti alla somma di Euro 6.508,75 che andrebbe a decurtare la somma risultante dal saldo a debito al 30.06.2012 pari a Euro 13.604,27, oltre a un danno quantificato in Euro 5.000,00. L istante sostiene che il riconoscimento di tali somme in suo favore determinerebbe un debito residuo di Euro 4.413,23 (in Pag. 2/6

realtà, come rilevato dall intermediario nelle controdeduzioni, il debito residuo giungerebbe così a Euro 2.095,52); b) applicazione di un interesse semplice con tasso legale di volta in volta in vigore che determinerebbe un credito della Banca al 31.12.2010 pari a Euro 8.125,10, oltre a un danno quantificato in Euro 5.000,00; l istante sostiene che il riconoscimento di tali somme in suo favore determinerebbe un debito residuo di Euro 3.125,10; c) cancellazione della segnalazione pregiudizievole a suo carico contenuta nella CRIF Regolarmente costituitasi, parte resistente evidenzia in punto di fatto - quanto segue: a) il contratto di conto corrente e apertura di credito è stato stipulato il 28.11.2007; b) al contratto è stato allegato il documento di sintesi che riporta tutte le condizioni del rapporto; c) in data 11.01.2008, in occasione di una variazione concordata delle condizioni contrattuali, la ricorrente ha sottoscritto un ulteriore documento di sintesi; d) in data 19.10.2009 la ricorrente ha sottoscritto nuovamente il contratto con allegato un nuovo documento di sintesi; e) il 16.09.2011 la banca ha comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente e la revoca dell affidamento a suo tempo concesso. Con riferimento alle contestazioni formulate dall istante la resistente sostiene che: a) le condizioni relative al rapporto di conto corrente sono state espressamente pattuite tra le parti e debitamente riportate nei contratti sottoscritti dalla ricorrente; b) gli interessi pattuiti al momento della conclusione del contratto nel 2007 e poi di nuovo nel 2008 e nel 2009 sono inferiori alle soglie di usura e comunque - anche nel corso del rapporto - non sono mai stati usurari; c) la capitalizzazione trimestrale degli interessi è riportata nel documento di sintesi che costituisce parte integrante del contratto del 28.11.2007 e a cui fa rinvio l art. 9 della sezione II del contratto stesso; la periodicità di liquidazione degli interessi è identica per gli interessi a debito e a credito del cliente; d) per quanto concerne l addebito di voci di spesa non concordate (CMS, spese forfetarie, ecc.), la doglianza è assolutamente generica e pertanto irrilevante e in ogni caso tutte le somme dovuta dalla cliente sono legittime ed espressamente riportate nei documenti di sintesi; Pag. 3/6

e) relativamente, infine, alla segnalazione in CRIF, evidenzia parte resistente che trattasi di una mera segnalazione ricognitiva della posizione del Cliente. La resistente, ritenendo di avere operato correttamente, si oppone alla domanda e chiede al Collegio di rigettare la richiesta del ricorrente e dichiarare il ricorso infondato. In particolare la Banca rileva come la ricorrente abbia rideterminato il saldo del conto corrente per effetto di non meglio specificati principi posti a base del calcolo contenuto nella relazione contabile allegata. DIRITTO Rileva in via pregiudiziale il Collegio che il ricorso, essendo stato presentato dopo il primo luglio del 2012, ha quale limite temporale di competenza quello del primo gennaio 2009. Entrando ora nel merito delle, per vero confuse, censure mosse all operato dell intermediario, il Collegio evidenzia quanto segue. La ricorrente lamenta l applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto ma la cd. perizia econometrica prodotta a supporto di tali affermazioni non contiene indicazioni puntuali sui criteri di calcolo e i metodi di valutazione seguiti. Per quanto risulta agli atti, i tassi nominali previsti nel contratto sottoscritto il 19.10.2009 (unico rientrante nelle competenze di questo Collegio) non superano la soglia di usura dal che la domanda non può essere accolta. Parte ricorrente lamenta, poi, l illegittimità dell addebito della capitalizzazione trimestrale degli interessi su un conto corrente affidato ma non chiarisce tuttavia in modo esplicito le ragioni per le quali tali addebiti sarebbero illegittimi, limitandosi a produrre, a sostegno della domanda, la già richiamata perizia econometrica, perizia che anche sul punto non contiene indicazioni sui criteri di calcolo e i metodi di valutazione seguiti. Fatto è che i documenti di sintesi prodotti dalla Banca disciplinano in maniera speculare la periodicità di liquidazione degli interessi attivi e passivi con cadenza trimestrale, con la conseguenza che alla luce della documentazione depositata e in atti alcuna censura può essere mossa in tema all operato di parte resistente. Per quanto concerne, infine, la segnalazione in Crif, rileva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta come la stessa sia meramente ricognitiva Pag. 4/6

dell esposizione del Cliente senza che possa allora aver causato, a quest ultimo, pregiudizio alcuno. Decisamente più complessa la questione relativa all applicazione degli interessi ultralegali non concordati, alla commissione di massimo scoperto, prima, e a quella di messa a disposizione fondi, poi. Il documento di sintesi del 19.10.2009 non specifica, infatti, il giorno/periodo di rilevazione dell Euribor da prendere in considerazione per la determinazione del tasso di interesse periodico, con la conseguenza che occorre qui valutare se tale carenza sia suscettibile di inficiare il requisito di determinatezza del tasso (ai sensi dell art. 1284 cod. civ.) determinando le conseguenze previste dall art. 117 TUB. Come noto, e per giurisprudenza costante di legittimità, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell art. 1284, terzo comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta e un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse (così, da ultimo: Cass. 19 maggio 2010, n. 12276). Secondo questo Collegio, la mancata indicazione del giorno/periodo di rilevazione dell Euribor non consente al debitore di individuare con certezza il tasso applicatogli, con la conseguenza di rendergli impossibile la valutazione circa l utilità dell utilizzo della moneta bancaria a debito rispetto al fine commerciale di utilizzo. In ragione di quanto rilevato, il Collegio ritiene allora da applicarsi la disposizione di cui al comma 7, lett. a dell art. 117, d.lgs. 385/90, ai sensi del quale (in ipotesi di mancata indicazione di un tasso di interesse dal contenuto assolutamente univoco in ordine alla sua individuazione in concreto) si deve applicare al rapporto negoziale: il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive. Gli interessi passivi applicati sono dunque illegittimi e devono essere ricalcolati secondo quanto statuito dalla specifica, peculiare, disciplina ora richiamata. Rileva poi il Collegio che fino al 31.03.2010 gli estratti conto mostrano l applicazione di una commissione di massimo scoperto. In proposito con riferimento agli estratti conto a partire dal 2009 - si osserva che il documento di sintesi del 19.10.2009 (richiamato nelle premesse del contrato sottoscritto dal cliente in pari data) indica una commissione di massimo scoperto trimestrale pari Pag. 5/6

allo 0,50% e specifica che la commissione è calcolata applicando l aliquota [sotto riportata] all ammontare massimo dell utilizzo del trimestre, solo limitatamente ai conti affidati e solo se il saldo del conto risulta a debito, anche per valuta, per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni. Dal secondo trimestre del 2010 in poi, la commissione di massimo scoperto non viene più applicata. Gli estratti conto a partire dal 31.12.2009 evidenziano, inoltre, l applicazione di una commissione di messa a disposizione fondi trimestrale, con la conseguenza che nell ultimo trimestre del 2009 e nel primo trimestre del 2010 all apertura di credito sono applicate sia una commissione di massimo scoperto sia una commissione di messa a disposizione fondi. Indipendentemente da qualsivoglia altra considerazione, tale circostanza confligge con il requisito di onnicomprensività previsto dalla legge 2/2009 per la commissione di messa a disposizione fondi, con la conseguenza che le relative somme addebitate al cliente relativamente a tali voci devono considerarsi illegittime. In conclusione, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e per l effetto, con riferimento ai rapporti di cui al contratto di c/c stipulato il 19/10/2009, dispone: che l intermediario convenuto proceda alla rideterminazione dei tassi applicati, adottando i criteri indicati nell art.117, comma 7, TUB; che provveda, altresì, al riaccredito a favore della ricorrente delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di messa a disposizione fondi. Respinge ogni altra domanda. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6