L emissione di cambiali finanziarie

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L emissione di cambiali finanziarie ex L. 43/94 come modificata dal D.L. 83/2012 (decreto crescita) convertito con L. 134/2012 Convenia Srl Minibond, cambiali finanziarie e nuovi strumenti di debito per le società non quotate Milano, 16 e 17 maggio 2013

Indice Premessa...03 L iter parlamentare...04 La normativa di riferimento...10 Le caratteristiche delle cambiali finanziarie... 13 Emissione: soggetti autorizzati...17 Emissione: limiti quantitativi...19 Emittenti non quotati...21 La dematerializzazione del titolo...28 Costi e iter di emissione...32 Ipotesi di utilizzo...36-2 -

Premessa Le cambiali finanziarie sono uno strumento di raccolta del risparmio tra il pubblico che consente all'impresa, in particolare la PMI, di finanziarsi direttamente sul mercato, a costi più contenuti rispetto a quelli legati al credito bancario. Introdotte in Italia con la Legge 43 del 1994, sono state recentemente riformate a) dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Crescita") pubblicato in G.U. 26 giugno 2012, n. 147 e convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in G.U. n. 187 dell 11 agosto 2012. b) dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 ( Decreto Crescita bis ) convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha rivisto il trattamento fiscale delle cambiali finanziarie. - 3 -

L iter parlamentare delle cambiali finanziarie

Le cambiali finanziarie in Parlamento Premessa In quasi vent anni di esperienza applicativa, hanno conosciuto uno scarso sviluppo. Imprenditori e professionisti, si sono ritrovati concordi nell individuare tra gli ostacoli all utilizzo di tale strumento di raccolta: la durata e la materialità del titolo; i costi di emissione e la connessa necessità di garanzie bancarie; l obbligo di redazione del prospetto informativo; i limiti all emissione; il trattamento fiscale. La recente modifica della normativa di riferimento è intervenuta proprio su questi aspetti, rendendo la cambiale finanziaria competitiva rispetto ad altri strumenti di raccolta. - 5 -

Le cambiali finanziarie in Parlamento Dall indagine preliminare all approvazione della L. 134/2012 e della L. 221/2012 Da novembre 2010 a maggio 2011 Audizioni presso la Commissione: 23.11.2010 - SEQ 12.01.2011 - ABI 19.01.2011 - Integrae SIM 02.02.2011 - Studio legale Morri Cornelli e Associati 09.02.2011 - Azimut Holding 17.02.2011 - AIFI 08.03.2011 - Cassa depositi e prestiti 23.03.2011 - Consob 30.03.2011 - ANIA 28.04.2011 - Borsa Italiana 03.05.2011 - Assonime 04.05.2011 - Banca d'italia 12.05.2011 - Assogestioni 18.05.2011 - Federcasse 31.05.2011 - Assofondipensione - 6 -

Le cambiali finanziarie in Parlamento Dall indagine preliminare all approvazione della L. 134/2012 e della L. 221/2012 19 luglio 2011 Seduta conclusiva della Commissione relativa all indagine ed approvazione del documento conclusivo articolato sui due pilastri del mercato del debito e del mercato dell equity, nel quale è presente la proposta di revisione della Legge 43/94 sulle cambiali finanziarie. ampliare il panorama del mercato del debito, ad esempio rilanciando lo strumento delle cosiddette carte commerciali (commercial papers), anche attraverso la revisione della legge n. 43 del 1994, definendo le condizioni per rilanciare un mercato specifico sul quale negoziare tali titoli di debito, che sia in grado di assicurare la rigorosa tutela degli investitori, di consentire la conoscenza e trasparenza degli emittenti e di ridurre i costi di emissione quanto alla durata dei titoli, essa dovrebbe essere relativamente breve per la carta commerciale, o con un orizzonte temporale che potrebbe essere più esteso per strumenti obbligazionari, prevedendo un collegamento tra la performance dell'azienda e il premio pagato all'investitore - 7 -

Le cambiali finanziarie in Parlamento Dall indagine preliminare all approvazione della L. 134/2012 e della L. 221/2012 27 settembre 2011 Convegno presso la Camera dei Deputati la riforma dei mercati finanziari: proposte e progetti organizzato da SEQ in collaborazione con la rivista Investimenti Finanziari. Relatori: On. Gianfranco Conte, Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati Dott. Giuseppe Vegas, Presidente Consob Dott. Giuseppe Mussari, Presidente ABI Dott. Massimo Tononi, Presidente Borsa Italiana S.p.A. Dott. Giovanni Gorno Tempini, Amministratore Delegato Cassa Depositi e Prestiti Nel corso del convegno viene approfondita la proposta di attivare in Italia un mercato del debito. 18 novembre 2011 Presentazione della Proposta Fluvi di revisione della Legge 43/94. 23 novembre 2011 Presentazione della Proposta Ventucci di revisione della Legge 43/94. - 8 -

Le cambiali finanziarie in Parlamento Dall indagine preliminare all approvazione della L. 134/2012 e della L. 221/2012 15 maggio 2012 Approvazione presso la Commissione finanze della Camera dei Deputati di un testo unificato delle proposte Fluvi e Ventucci e contestuale decisione della Commissione di fare richiesta di poter procedere in Legislativa. 22 giugno 2012 Il Governo Monti, con decisione del ministro Passera, recepisce nel Decreto Sviluppo il lavoro relativo al testo unificato prodotto dalla Commissione Finanze della camera dei Deputati. 25 luglio 2012 Fiducia posta dal Governo alla conversione in Legge del Decreto Sviluppo. 11 agosto 2012 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo testo della Legge 43/94 come modificata dalla conversione del Decreto. 12 agosto 2012 Entrata in vigore della nuova Legge relativa all emissione di cambiali finanziarie e obbligazioni partecipative subordinate. 19 dicembre 2012 Entrata in vigore del nuovo regime fiscale delle cambiali finanziarie. - 9 -

La normativa di riferimento

Normativa primaria Legge 13.01.1994, n. 43 che contiene la disciplina speciale delle cambiali finanziarie, da ultimo modificata dall art. 32 del c.d. Decreto Crescita (D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134 pubblicata in G.U. n. 187 dell 11.08.2012). Regio Decreto 14.12.1933, n. 1669 che regola l istituto generale della cambiale. In relazione alle cambiali finanziarie il riferimento è all art. 100 e ss. Decreto legislativo 01.09.1993, n. 385 - TUB, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che definisce la raccolta del risparmio. Codice civile che definisce i limiti all emissione rispettivamente per Spa (art. 2412); Srl (art. 2483) e per Soc. Coop. (art. 2526). Decreto legislativo 24.02.1998, n. 58 TUF, Testo unico dell intermediazione finanziaria, che definisce le attività di offerta al pubblico di strumenti finanziari e la dematerializzazione dei titoli. Decreto Legge 18.10.2012, n. 179 ( Decreto Crescita bis) convertito con L. 17.12.2012, n. 221 che innova il trattamento fiscale delle cambiali finanziarie. - 11 -

Normativa secondaria Delibera CICR 03.03.1994 che preclude alle banche l emissione di cambiali finanziarie. Delibera CICR 19.07.2005, n. 1058 che fornisce i parametri applicativi della raccolta del risparmio per i soggetti diversi dalle banche. Delibera CICR 22.02.2006, n. 241 che integra la precedente a seguito della riforma del diritto societario. Circolare della Banca d Italia, n. 229 del 21.04.1999 che contiene le istruzioni applicative per la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche, attraverso l emissione di strumenti finanziari, inclusa l emissione di cambiali finanziarie. Regolamento Consob n. 11971 del 14.05.1999 (Reg. Emittenti) che all art. 34 individua i casi di esenzione dall obbligo di redazione del prospetto informativo. Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (Reg. Intermediari) che definisce i c.d. investitori professionali. Regolamento congiunto Banca d Italia Consob del 22.02.2008 (Reg. Gestione Accentrata) che disciplina la gestione accentrata degli strumenti finanziari. - 12 -

Le caratteristiche delle cambiali finanziarie

Definizione Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all ordine, emessi in serie ed aventi scadenza non inferiore a 1 mese e non superiore a 36 mesi dalla data di emissione (art. 1 Legge 43/94 modificata). Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie e sono girabili esclusivamente con la clausola senza garanzia o equivalenti (art. 2 Legge 43/94 modificata). L emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo (art. 3 Legge 43/94 modificata). - 14 -

Le caratteristiche delle cambiali finanziarie Emittenti: società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, aventi titoli rappresentativi del capitale non negoziati o negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati. Informativa al mercato: le delibere Consob 18079 del 20.01.2012 e 18098 dell 08.02.2012, hanno modificato il Reg. Emittenti, individuando all art. 34 ter i casi di esenzione dall obbligo di redazione del prospetto informativo. Scadenza: non inferiore a 1 mese e non superiore a 36 mesi dalla data di emissione. Natura del titolo: materiale e non. Taglio dei titoli: valore nominale unitario non inferiore ad 50.000 ed emissioni in serie per un numero determinato e tendenzialmente elevato di rapporti. - 15 -

Le caratteristiche delle cambiali finanziarie Trattandosi di titoli di credito all ordine, presentano altresì i seguenti requisiti: Autonomia: ogni girata del titolo costituisce un obbligazione autonoma ed un singolo rapporto cambiario. Trasferimento mediante girata: la Legge prevede che la girata possa avvenire esclusivamente senza garanzia (art. 2). Ciò significa che il girante non è responsabile - neppure in via sussidiaria - dell inadempimento dell emittente. Letteralità: trattandosi di un titolo formale, la cambiale finanziaria richiede l indicazione nel contesto del titolo di tutte le specifiche richiamate dalla normativa applicabile. Esecutività: in caso di mancato pagamento alla scadenza, il possessore della cambiale può esercitare immediatamente l azione esecutiva sui beni del debitore, senza attendere il provvedimento esecutivo. Avallo: si tratta di una forma di garanzia autonoma ed a prima richiesta, che può essere prestata sino al 100% del valore dei titoli emessi. - 16 -

Emissione: soggetti autorizzati

Soggetti autorizzati all emissione Possono emettere cambiali finanziarie: le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese. Alla luce della Raccomandazione UE del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE rientrano nella definizione di micro-imprese : le società che (A) impieghino meno di 10 dipendenti e (B) realizzino un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore ad Euro 2.000.000. L emittente cambiali finanziarie può essere: una società con titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati; una società con titoli rappresentativi del capitale non negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati. Le società i cui titoli di capitale non sono negoziati, possono emettere cambiali finanziarie alle seguenti condizioni: individuazione di uno sponsor; certificazione del bilancio; emissione e girata presso investitori professionali. Tali condizioni sono imposte dal legislatore al fine di prevedere adeguati meccanismi di garanzia della solvibilità dell emittente. - 18 -

Emissione: limiti quantitativi

Limiti quantitativi all emissione Art. 2412 c.c. - Società per azioni: somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato; a tale limite concorrono inoltre gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società. Possibilità di derogare al limite citato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale i quali, in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, rispondono della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Art. 2483 c.c. - Società a responsabilità limitata: le srl possono emettere titoli di debito soltanto se previsto dall'atto costitutivo. Nel contempo la norma stabilisce che: (1) i titoli di debito emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali; (2) in caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società medesima. I limiti non si applicano per emissioni destinate alla quotazione. - 20 -

Gli emittenti non quotati: sponsor, certificazione del bilancio e investitori professionali

Emittenti non quotati: a) Sponsor - definizione Per gli emittenti non quotati, l emissione di cambiali finanziarie deve essere assistita da uno sponsor. Possono rinunciare alla nomina dello sponsor, gli emittenti non quotati, diversi dalle PMI. Lo sponsor assiste l emittente nella procedura di emissione e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi. Possono assumere il ruolo di sponsor: le banche, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzata le SICAV, purché con succursale in Italia. - 22 -

Emittenti non quotati: a) Sponsor funzioni (I) 1. Vigilare sulla consistenza patrimoniale dell emittente: lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. 2. Garantire la bontà dell emissione: lo sponsor deve mantenere in portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota di titoli emessi non inferiore: al 5% del valore di emissione - emissioni < 5 mil. ; al 3% del valore di emissione - 5 mil. < emissioni < 10 mil. (in aggiunta alla quota precedente); al 2% del valore di emissione - emissioni < 10 mil. (in aggiunta alle due quote precedenti). Tale obbligo è derogabile se l'emissione è assistita, in misura non inferiore al 25% del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. - 23 -

Emittenti non quotati: a) Sponsor funzioni (II) 3. Classificare l emittente al momento dell'emissione: sono previste almeno 5 categorie di qualità creditizia (ottima,buona, soddisfacente, scarsa e negativa) da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata. I livelli di garanzia elevata, normale e bassa La terminologia utilizzata non trova riscontro nelle fonti normative del settore creditizio o finanziario. Ove si aderisse alla interpretazione più rigorosa e prudenziale, il giudizio sul livello di garanzia dovrebbe essere reso avendo riguardo: al profilo soggettivo natura, solidità e solvibilità del garante al profilo oggettivo - natura e contenuto della garanzia alle caratteristiche della garanzia (ammontare, garanzia a prima richiesta, eventuali controgaranzie). - 24 -

Emittenti non quotati: a) Sponsor e rating I lavori parlamentari che hanno condotto alla riforma della Legge 43/94 avevano espressamente escluso il ricorso ad un rating in senso tecnico. Recentemente l ESMA (European Securities and Market Authority) ha pubblicato un documento di consultazione (20.12.2012) volto a fornire delle linee guida interpretative del Regolamento CE n. 1069/2009 in materia di requisiti per l iscrizione quale agenzia di rating comunitaria (CRA). Secondo l ESMA l obbligo dell iscrizione ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 è esteso a tutte le persone giuridiche che intendano svolgere (anche) attività di valutazione del merito creditizio, emettendo giudizi destinati alla pubblicazione anche non a fini regolamentari (fini regolamentari, esempi: ponderazione dei patrimoni di vigilanza degli istituti di credito, valutazione delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione, ). Di fatto lo Sponsor valuta la qualità creditizia dell emittente e rende pubblica la descrizione delle classificazioni adottate. Il quadro normativo sullo specifico argomento risulta pertanto in evoluzione e dovrebbe essere costantemente e frequentemente monitorato. - 25 -

Emittenti non quotati: b) la certificazione del bilancio Per gli emittenti non quotati, l emissione di cambiali finanziarie deve essere accompagnata dall ultimo bilancio certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Per un periodo di 18 mesi dall entrata in vigore della Legge, la certificazione del bilancio è derogabile qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50% del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso, la cambiale non può avere durata superiore al suddetto periodo di 18 mesi. Finalità: maggiore trasparenza. Rating sull emissione vs certificazione del bilancio - 26 -

Emittenti non quotati: c) gli investitori professionali Le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci dell emittente. Il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse. La definizione di investitori professionali coincide con quella di cliente professionale, di cui al Regolamento Intermediari Consob, mutuata dalla Direttiva MIFID, ovvero: i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; agenti di cambio; le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio 20 milioni, fatturato netto 40 milioni, fondi propri 2 milioni. - 27 -

La dematerializzazione del titolo

Le cambiali finanziarie prima della riforma - 29 -

Le cambiali finanziarie prima della riforma Art. 100 delle Legge Cambiaria: 1. la denominazione del titolo espressa nella lingua in cui esso è redatto ( cambiale ); 2. la promessa incondizionata di pagare una somma determinata; 3. l indicazione della scadenza; 4. l indicazione del luogo di pagamento; 5. il nome di colui al quale o all ordine del quale deve farsi il pagamento; 6. l indicazione della data e del luogo in cui il titolo è emesso; 7. la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente); 7bis l indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell emittente. - 30 -

Le cambiali finanziarie dopo la riforma Il Decreto Crescita introduce la possibilità di emettere cambiali finanziarie in forma dematerializzata. Iter: l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari (Monte Titoli), contenente: la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute; l ammontare totale dell emissione; l importo di ciascuna cambiale; il numero delle cambiali; l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; la data di emissione; gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del RD14 dicembre 1933, n. 1669; le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia; l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data di emissione; la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto. - 31 -

Costi e iter di emissione

Costi di emissione Il costo di emissione di cambiali finanziarie nasce come sommatoria di più elementi: oneri per interessi, il cui tasso è strettamente legato a quello del denaro a breve; eventuale commissione di intermediazione, che la banca percepisce per collocare il titolo sul mercato; oneri fiscali ; prospetto informativo (fuori dai casi previsti dall art. 34 ter del Reg. Emittenti); corrispettivi per la gestione presso Monte Titoli. Nello specifico di emittenti non quotati, si aggiungono: sponsor e costi per la certificazione; costo per il rilascio di eventuali garanzie e contro garanzie. La garanzia è prevista solamente nei seguenti casi: in misura non inferiore al 50% del valore di emissione, per derogare all obbligo di certificazione del bilancio in capo agli emittenti non quotati (regime transitorio) in misura non inferiore al 25% del valore di emissione, per derogare all obbligo di titoli in portafoglio in capo allo sponsor. - 33 -

Iter per l emissione Seguono le fasi di un processo di emissione di cambiali finanziarie: individuazione di un global coordinator dell emissione; preliminare verifica dei requisiti e dei limiti di importo per l emissione; selezione di uno sponsor che segua l emissione e il collocamento (per emittenti non quotati); eventuale selezione della società di revisione; eventuale selezione del soggetto abilitato per l emissione della garanzia; per emissioni dematerializzate, stipula di un contratto per la gestione accentrata. - 34 -

La prima emissione dematerializzata quotata Negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) di Borsa Italiana, per la negoziazione degli strumenti di debito delle società italiane. Le cambiali finanziarie, per un valore complessivo di Euro 10.000.000, sono state emesse dalla società Buscaini Angelo S.r.l. - 35 -

Ipotesi di utilizzo delle cambiali finanziarie

Ipotesi di utilizzo Nello specifico contesto economico italiano ed alla luce delle esperienze sui mercati esteri, le cambiali finanziarie possono essere utilizzate per finanziare specifiche operazioni od investimenti dell emittente e quindi l espansione dell attività oppure al contrario per il risanamento dell attività. Nel dettaglio le cambiali finanziarie possono: Favorire la gestione della tesoreria attraverso il credito inter-aziendale; Rendere possibili vie alternative al finanziamento d impresa; Favorire le procedure di ristrutturazione del debito; Svolgere la funzione di pre equity. - 37 -

Servizi Emittenti Quotati Srl via Privata Maria Teresa, 11 20123 - Milano (MI) tel. +39 0248003457 info@serviziemittentiquotati.it www.serviziemittentiquotati.it Convenia Srl Minibond, cambiali finanziarie e nuovi strumenti di debito per le società non quotate Milano, 16 e 17 maggio 2013