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ANELLO &PARTNERS PROF. AVV. PIETRO ANELLO P I A Z Z A G R A Z I O L I, 5 DOTT. COMM. MARIA GRAZIA CORVAGLIA 0 0 1 8 6 R O M A AVV. S I L V I O R I Z Z I N IBIS I N E L L I T E L. 0 6. 8 4 2 4. 2 5 8 2 AVV. ROBERTO SALVATI F A X 0 6. 8 5 4 9. 0 3 3 AVV. LUCIA ADELFIO C.SO DI PORTA NUOVA, 14 DOTT. COMM. GIUSEPPINA VALENTE 201 2 1 M I L A N O AVV. ROSANNA ZUCCATO T E L. 02.2900.570 5 DOTT. COMM. GIUSEPPINA CORVAGLIA F A X 0 2.8976.433 6 AVV. ANNA CATANEA DOTT. COMM. STEFANO CHIODETTI PIAZZA 4 NOVEMBRE 14/E AVV. GIULIO AGRÒ 06121 PERUGIA AVV. VALENTINA VENEROSO TEL.075.5 720.790 AVV. MARCELLO MACALUSO FAX 075.5720.790 AVV. LUCA CERIMELE AVV. LUCIO ORLANDO AVV. VALENTINA DE CORATO AVV. FRANCESCA FIORE Roma, 26 settembre 2011 OF COUNSEL AVV. ANTONIO DE MICHELE * DOTT. COMM. MICHELE MARSELLA Lettera di informazione n. 7/2011 Oggetto: aumenta il rischio penale tributario per le imprese Le novità apportate dalla revisione delle disposizioni tributarie previste dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 come modificato dalla legge di conversione del 14 settembre 2011 n. 148 (cd. manovra-bis) annunciano norme penali più rigide in materia di evasione fiscale. In particolare, merita di essere segnalata, tra le altre, la nuova disposizione secondo cui non si potrà accedere alla sospensione condizionale della pena per i reati di dichiarazione fraudolenta, infedele od omessa, di false fatturazioni, di distruzione delle scritture contabili, se l'imposta sottratta all'erario è superiore a 3 milioni di euro e al 30% del fatturato. * E S P E R T O D I D I R I T T O P E N A L E E S P E R T O D I S T R A T E G I A D ' I M P R E S A P. I V A 0 5 0 8 0 3 1 1 0 0 3 W W W. A N E L L O. I T

Di seguito, comunque, si riporta una sintesi delle nuove disposizioni, riservando a successivi interventi l approfondimento delle tematiche più complesse e delicate. Esclusione della sospensione condizionale della pena Viene previsto che, per i delitti di cui agli articoli da 2 a 10 del decreto legislativo 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false, dichiarazione fraudolenta con altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture false, occultamento e distruzione di scritture contabili) l'istituto della sospensione condizionale della pena (articolo 163 c.p. 1 ) non possa applicarsi nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: l'ammontare dell imposta evasa superi i tre milioni di euro; l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari. La disposizione riguarda gran parte dei reati tributari, da quelli in materia di dichiarazioni dei redditi e dell'iva (frode, infedeltà, omissione) a quelli documentali (false fatturazioni, distruzione della contabilità). Ne sono invece esclusi: il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11), il reato di omesso pagamento dei tributi e il reato di indebita compensazione di crediti. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 1 Il primo comma dell art. 163 c.p., testualmente dispone che Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. 2

In caso di evasione dell Iva o delle imposte sui redditi attuata mediante l utilizzo di fatture o di documenti falsi nelle dichiarazioni annuali, la reclusione sarà in ogni caso da un anno e sei mesi a sei anni. L art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), del D.L. n. 138/2011, infatti, ha abrogato la disposizione (comma 3, art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000) che prevedeva la minore pena da sei mesi a due anni qualora gli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione fossero di importo inferiore a 154.937,00 euro. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici La fattispecie penale della dichiarazione fraudolenta realizzata mediante altri artifici, si configurava, finora, quando congiuntamente: - l imposta evasa era superiore, con riferimento ad ogni singola imposta, a 77.468,53 euro; - l ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, era superiore al 5% degli elementi attivi dichiarati ovvero, comunque, a euro 1.549.370,70. In conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge in commento, il reato di dichiarazione fraudolenta sarà configurabile qualora l imposta evasa risulti superiore a 30 mila euro e sempre che l ammontare complessivo degli elementi fittizi risulti superiore al 5% degli elementi attivi dichiarati o, comunque, al nuovo limite di un milione di euro. Dichiarazione infedele Per effetto della novella normativa, il reato di dichiarazione infedele potrà configurarsi nel caso in cui: l imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, sia superiore all'importo di 50 mila euro (fino ad oggi questa soglia era fissata ad Euro 103.291,38), e sempre che l ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, 3

ovvero, comunque, a due milioni di euro (nelle versione previgente tale importo era pari ad euro 2.065.827,60). Omessa dichiarazione In tale fattispecie delittuosa la soglia di punibilità passa da 77.469,00 euro a 30 mila euro di imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Il decreto in commento (cfr. art. 2, comma 36-vicies semel, lettera g), D.L. 13 n. 138/2011), ha soppresso l'ipotesi della riduzione della reclusione da sei mesi a due anni, ricorrente nel caso in cui l'importo fosse inferiore a 154.937,00 euro nel periodo d'imposta e prevista dal comma 3, art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000. Questo reato, pertanto, sarà in ogni caso punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, indipendentemente dall'entità del danno. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte In merito alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, reato previsto dall art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, non è stata operata la revisione delle soglie di punibilità realizzata dalla manovra per le altre fattispecie. Tale fattispecie delittuosa, inoltre, non è stata inserita tra quelle cui è preclusa l usufruibilità della sospensione condizionale della pena nei casi in cui: a) l ammontare dell imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d affari; b) l ammontare dell imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro (l art. 12, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74/2011, infatti, fa esclusivo riferimento ai delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del D.Lgs. n. 74/2011). Patteggiamento vincolato L'accesso all'istituto del patteggiamento sarà consentito solo a chi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, avrà saldato i conti con il Fisco, comprese le sanzioni tributarie amministrative. In caso di patteggiamento, la pena sarà ridotta ad un terzo, anziché alla metà come previsto sino ad oggi. 4

Termini di prescrizione In tema di prescrizione, sempre per i reati i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del D.Lgs. n. 74/2000, è stata prevista un elevazione dei termini di un terzo (per i termini base, pertanto, da sei anni si passerà ad otto). Ambito temporale di applicazione Le modifiche al DLgs n. 74/2000 si applicheranno solo ai fatti commessi successivamente all entrata in vigore delle nuove norme. Aumento del rischio penale per gli amministratori Le novità in materia di reati tributari cui si è dato conto dianzi, naturalmente, producono i loro effetti direttamente nella sfera personale delle persone fisiche che amministrano, rappresentano o dirigono la persona giuridica nei cui interessi è stato compiuto il reato perseguito. Il principio di diritto per cui societas delinquere non potest, va in proposito rilevato, non è stato in alcun modo intaccato dall'introduzione nell'ordinamento, prima con la legge delega n. 300/2000, poi con il D.Lgs. n. 231/2001, di un sistema sanzionatorio indirizzato direttamente alle persone giuridiche in relazione a fatti commessi nel loro interesse da propri rappresentanti, amministratori o esponenti. Secondo tale normativa, com è noto, l'ente di appartenenza è chiamato a rispondere dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da rappresentanti, amministratori o dirigenti, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti, nonché da chi, di fatto, esercita la gestione o il controllo dell'ente. La corresponsabilizzazione dell'ente, tuttavia, opera esclusivamente a livello amministrativo, senza in alcun modo permettere un'estensione anche alle persone giuridiche della responsabilità penale. ANELLO & PARTNERS 5