RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI



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Società RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI RIFLESSI FISCALI sul SOGGETTO EMITTENTE di Emanuele Rossi QUADRO NORMATIVO Nel corso di aprile 2010 è stata diffusa da parte dell Organismo italiano di contabilità (Oic), la bozza per commenti sulla «Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio». Nel documento è esaminata quale debba essere l informativa da rendere in bilancio quando una società abbia intrapreso una delle diverse tipologie di ristrutturazione del debito presenti nel nostro ordinamento. Particolare enfasi viene posta sul fatto che i benefici economici connessi alla ristrutturazione vadano imputati a Conto economico solo ove risultino realizzati. Dall altra, in virtù del principio di asimmetria nell iscrizione dei costi e dei ricavi viene previsto come eventuali oneri connessi alla ristrutturazione debbano essere spesati da subito a Conto economico anche se non ancora sostenuti. Da un punto di vista fiscale occorre verificare la rilevanza di tali componenti reddituali. Nello specifico, il co. 4, dell art. 88, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5188] dispone che non costituiscono sopravvenienze attive i versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci, la rinuncia dei soci ai crediti, nonché la riduzione dei debiti dell impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo. Ancora, il co. 1, dell art. 109, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5209] prevede come le spese e gli altri componenti, di cui nell esercizio di competenza non sia ancora certa l esistenza o determinabile in modo obiettivo l ammontare, concorrono a formare il reddito nell esercizio in cui si verificano tali condizioni. DIVERSE TIPOLOGIE di RISTRUTTURAZIONE: diverse sono le tipologie di ristrutturazioni del debito che possono essere intraprese dalle parti. Si va dagli istituti previsti dalla Legge fallimentare, quali: il concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 e segg. L.F; l accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.; il piano di risanamento attestato ex art. 67 L.F; agli accordi stragiudiziali, come la moratoria Abi di cui alla L. 3.8.2009, n. 102. BOZZA OIC: sulla rappresentazione in bilancio (1) degli effetti connessi ad una ristrutturazione del debito, è di recente intervenuto l Oic con la pubblicazione della bozza per commenti sulla «Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio», diffusa nel corso di aprile 2010 ed in attesa delle osservazioni provenienti dalle varie attività competenti. Nel documento vengono esaminati gli effetti in contabilità dell accordo raggiunto tra creditore e debitore; poiché il documento è applicabile ai bilanci redatti in continuità aziendale, l Oic ha posto particolare attenzione al rispetto del principio di asimmetria nell iscrizione dei costi e dei ricavi, disponendo che i benefici economici connessi alla ristrutturazione debbano transitare a Conto economico solo ove realizzati mentre gli oneri relativi alla ristrutturazione debbano essere da subito spesati a Conto economico, anche se non ancora sostenuti. (1) Nel proseguo verranno esaminati unicamente gli effetti sul bilancio (del debitore) redatto secondo i criteri di funzionamento (artt. 2423-bis e segg. c.c.). 37 N. 28-22 luglio 2011

RISTRUTTURAZIONE Tipologia di ristrutturazione Concordato preventivo Accordo di ristrutturazione dei debiti Piano di risanamento ex art. 67 L.F. Altre operazioni Data di omologa Data di ristrutturazione Data di pubblicazione dell accordo nel Registro delle imprese Data di adesione dei creditori Data di sottoscrizione o di perfezionamento dell accordo Condizioni sospensive Data di verifica Di seguito le ricadute fiscali conseguenti le scelte contabili adottate. EFFETTI CONTABILI: entrando nello specifico degli effetti contabili connessi alla ristrutturazione, ciò che qui interessa sono i seguenti aspetti: data di ristrutturazione; effetti contabili delle diverse modalità di ristrutturazione. Riguardo il primo aspetto, l Oic fa un distinguo tra l informativa da riportare nel bilancio in cui ha effetto la ristrutturazione rispetto a quella da rendere nei bilanci che precedono o succedono la ristrutturazione stessa. (2) Ma quando trova efficacia la ristrutturazione? A seconda della tipologia di ristrutturazione intrapresa possono aversi le date di ristrutturazione presentate nella tabella sopra riportata. Tali date identificano il perfezionamento dell accordo, ovvero la data in cui gli effetti della ristrutturazione vengono rappresentati nella contabilità del soggetto debitore e di quello creditore. In virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, però, la data della ristrutturazione deve coincidere con quella in cui l accordo di ristrutturazione produce i suoi effetti tra le parti; ciò significa che contabilmente non si tiene conto dell accordo finché eventuali condizioni, sospensive o risolutive che lo stesso può prevedere, non siano state soddisfatte. MODALITÀ di RISTRUTTURAZIONE del DEBITO: riguardo alle ripercussioni contabili sui bilanci, queste sono una diretta conseguenza delle diverse modalità di ristrutturazione del debito intraprese. Da un punto di vista pratico, la ristrutturazione può avvenire secondo 3 distinte modalità: modifica dei termini originari; trasferimento al creditore di un attività ad estinzione parziale o totale del debito; emissione di capitale e assegnazione al creditore a estinzione parziale o totale del debito. Tutte e tre le modalità devono essere rappresentate nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2423-bis e segg. c.c. Primo fra tutti, il principio di asimmetria più volte citato. MODIFICA dei TERMINI ORIGINARI: il rispetto del principio di asimmetria è di tutta rilevanza soprattutto quando la ristrutturazione è eseguita mediante una modifica dei termini originari di pagamento. Tale modifica può avvenire intervenendo sia a livello economico che finanziario ovvero mediante una: a) riduzione del capitale da rimborsare; b) riduzione dell ammontare degli interessi maturati ma non pagati; c) modifica degli interessi maturandi dalla data di ristrutturazione; d) modifica delle tempistiche di rimborso del (2) Riguardante l informativa da rendere in nota integrativa. A tale riguardo, Bozza Oic 6, pagg. 26 e segg. N. 28-22 luglio 2011 38

capitale e di pagamento degli interessi. Come è di facile intuizione, la differenza fondamentale tra le ipotesi di cui alle lett. a) e b) e quelle di cui alle lett. c) e d) è che solo nelle prime due si verifica un beneficio economico realizzato alla data di ristrutturazione. Da ciò consegue che, in virtù del principio di asimmetria più volte richiamato, solo nelle prime due ipotesi il beneficio economico conseguito, intendendosi anche realizzato alla data di efficacia giuridica della ristrutturazione, potrà essere fatto transitare a Conto economico. Nelle altre due ipotesi, invece, il beneficio ottenuto potrà essere fatto transitare a Conto economico solo all atto del realizzo, ad esempio quando verranno addebitati i minori interessi connessi alla riduzione del tasso d interesse applicato. Questo non toglie, però, che sempre nel caso di cui alle lett. c) e d), ove alla data di efficacia della ristrutturazione assieme ai benefici futuri dovesse manifestarsi anche un maggior onere (ad esempio, assieme alla riduzione del capitale, viene contrattato anche un aumento del tasso di interesse applicato al debito residuo), quest ultimo deve trovare da subito evidenza in bilancio mediante l apposizione di un apposito fondo oneri. VALORE ECONOMICO del DEBITO e RAPPRESEN- TAZIONE in BILANCIO: fin qui si è parlato genericamente di benefici legati alla ristrutturazione del debito. Cosa si intende però di preciso per beneficio economico connesso alla ristrutturazione? Sul punto, l Oic afferma che dalla ristrutturazione viene conseguito un beneficio economico quando il valore economico del debito post ristrutturazione è inferiore al valore contabile del debito ante ristrutturazione; intendendo, per valore economico del debito, il valore attuale dei futuri pagamenti, scontati al tasso d interesse effettivo ante ristrutturazione. In precedenza si è anche detto che ove il beneficio economico si intenda realizzato alla data della ristrutturazione, lo stesso vada accreditato nel Conto economico; entrando più nello specifico, prima di procedere con degli esempi, è opportuno precisare come, laddove gli effetti della ristrutturazione si intendano realizzati, le ripercussioni economiche vanno fatte confluire tra i proventi e/o oneri straordinari del Conto economico. Precisamente, laddove alla ristrutturazione consegua un beneficio economico realizzato, lo stesso andrà contabilizzato alla voce E.20 «Proventi straordinari» del Conto economico. Dall altra, se alla ristrutturazione è legato un maggior onere (si badi bene, in tal caso anche non realizzato), lo stesso andrà addebitato alla voce E.21 «Oneri straordinari». In entrambi i casi, laddove il componente di reddito sia di rilevante entità, questo troverà separata indicazione mediante l apposizione di un «di cui» all interno della voce Proventi e oneri straordinari, andando così ad evidenziare un utile ovvero una perdita da ristrutturazione. Procediamo quindi con alcuni esempi, partendo dall ottenimento di un beneficio economico realizzato. Di seguito le scritture conseguenti ad una riduzione del capitale da rimborsare, ovvero degli interessi passivi maturati e non ancora pagati alla data di ristrutturazione: RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI ESEMPI: Rinuncia del creditore a e 400.000 di capitale Debito a Utile da ristrutturazione E.20 e 400.000,00 Rinuncia del creditore alla quota di interessi maturati sulla settima rata, pari e 30.000 Rateo passivo a Utile da ristrutturazione E.20 e 30.000,00 Il transito a Conto economico del componente positivo di reddito è legato al fatto che il beneficio si intende realizzato alla data di ristrutturazione; il debitore, infatti, alla data di ristrutturazione ha stralciato parte delle proprie debenze a seguito dell accordo raggiunto col 39 creditore. Discorso diverso invece sarebbe stato fatto se, in luogo dello stralcio, il creditore si fosse limitato a concedere un abbassamento del tasso applicato piuttosto che uno «riscadenzamento» delle rate. N. 28-22 luglio 2011

In tali casi, nessuna influenza economica ci sarebbe stata alla data di efficacia giuridica della ristrutturazione. Prendendo a riferimento la riduzione del tasso applicato, infatti, le influenze a Conto economico ci sarebbero state solo nel momento in cui fossero stati addebitati i minori interessi da parte del creditore. Il rispetto dei principi di cui agli artt. 2423-bis e segg. c.c. e, nello specifico, del principio di asimmetria nell iscrizione dei costi e dei ricavi comporta però che se da una parte i proventi debbano essere imputati a Conto economico solo se realizzati, dei rischi e delle perdite ne vada sempre tenuto conto. Segue esempio: cancellazione di e 400.000 di debito; incremento del tasso di interesse dal 4% al 6%; debito residuo = e 500.000; nuove rate di e 130.000. Nell esempio proposto oltre ad un beneficio economico realizzato pari a e 400.000 la ristrutturazione comporta anche l insorgenza di un maggior onere, legato all incremento del tasso d interesse applicato al debito residuo. Come accennato, per valore economico del debito, si intende il valore attuale dei futuri pagamenti, scontati al tasso d interesse effettivo ante ristrutturazione. Applicando la seguente formula si ha che: Valore economico del debito = e 130.000 * (1,04)^-1 + e 130.000 * (1,04)^-2..+ e 130.000 * (1,04)^-n = e 525.000 Raffrontando tale valore, al valore contabile del debito residuo (e 500.000), si ha che dalla ristrutturazione, oltre al beneficio economico realizzato di e 400.000, consegue anche l insorgenza di un maggior onere di e 25.000, che insieme al primo andrà rappresentato nella contabilità del debitore come segue: RIDUZIONE DEBITO e AUMENTO INTERESSI ESEMPIO Debito a Utile da ristrutturazione E.20 e 400.000,00 Accantonamento fondo oneri E.21 a Fondo oneri e 25.000,00 Occorre ora determinare se i proventi e gli oneri da ristrutturazione rilevano anche fiscalmente. A tale riguardo, il co. 4, dell art. 88, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5186], dispone che non costituiscono sopravvenienze attive i versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci, la rinuncia dei soci ai crediti, nonché la riduzione dei debiti dell impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo. Da ciò deriva che ove l utile da ristrutturazione derivasse da uno stralcio del debito legato al perfezionamento di un concordato preventivo ovvero fallimentare, lo stesso non rileva ai fini fiscali; in tali casi, quindi, sarà necessario eseguire in sede di dichiarazione, una variazione in diminuzione pari al provento straordinario transitato a Conto economico. Dall altra, nei casi in cui lo stralcio del debito fosse legato ad un altra tipologia di ristrutturazione ed il debito stralciato non riguardasse rinunce dei soci ai propri crediti, l utile da ristrutturazione rileverà anche ai fini fiscali. A tale riguardo giova rammentare che, poiché il co. 1, dell art. 109, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5209] dispone che le spese e gli altri componenti di cui nell esercizio di competenza non sia ancora certa l esistenza o determinabile in modo obiettivo l ammontare, concorrono a formare il reddito nell esercizio in cui si verificano tali condizioni, avendo previsto l Oic che il beneficio economico debba transitare a Conto economico solo una volta soddisfatte le eventuali condizioni sospensive previste dall accordo, l utile in questione avrà sempre i requisiti di certezza e precisione richiesti dal Legislatore. Per quanto riguarda invece la rilevanza fiscale del fondo oneri appostato alla voce E.21 di Conto economico, poiché per espressa previsione del co. 4, dell art. 107, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5207], da un punto di vista fiscale rilevano solamente gli accantonamenti richiamati dallo stesso art. 107 e dal precedente art. 106, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5206], (3) non essendo tale fondo ricom- (3) Per maggiori approfondimenti, E. Rossi «Fondi rischi tassati e fondi rischi dedotti», ne «La Settimana fiscale» n 40/2009, pag. 33. N. 28-22 luglio 2011 40

PROVENTI TASSABILITÀ Tipo provento Tassabilità Rinuncia soci ai propri crediti Riduzione del debito a seguito di concordato preventivo/fallimentare Altri casi di riduzione debiti No No Sì preso in questi, vale quanto segue. Nell anno di appostamento del fondo occorrerà eseguire una variazione in aumento in dichiarazione pari all onere temporaneamente indeducibile con contestuale obbligo di iscrizione della relativa fiscalità differita attiva. Tale variazione andrà poi riassorbita nel corso del tempo; precisamente, mano a mano che verranno addebitati i maggiori oneri da parte del creditore, ci sarà in relazione all importo riassorbito nell esercizio sia una variazione in diminuzione in dichiarazione che il rigiro delle corrispondenti imposte anticipate a Conto economico. ESTINZIONE DEBITO con CESSIONE ATTIVITÀ: la modifica dei termini originari di pagamento è solo una delle tre modalità di ristrutturazione esaminate dall Oic. Le altre due sono l estinzione del debito con cessione di attività e l estinzione mediante conversione in capitale del debito. Riguardo l estinzione mediante cessione, questa può riguardare qualsiasi tipo di attività (es. partecipazioni, crediti ecc.). Poiché tale modalità di estinzione ha natura realizzativa, per quanto detto in precedenza il differenziale tra il valore contabile dell attività ceduta (4) e quello del debito estinto troverà evidenza nel Conto economico di periodo; nello specifico, alla voce E.20 «Proventi straordinari», nel caso in cui il valore contabile del debito sia superiore a quello dell attività stornata, alla voce E.21 «Oneri straordinari» in caso contrario. Per quanto riguarda i riflessi fiscali, anche in questo caso occorre verificare se l utile o la perdita derivi da una cessione effettuata in sede di concordato preventivo o meno. Ai sensi del co. 5, dell art. 86, D.P.R. 917/1986, infatti, «la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento». Da ciò consegue che se l estinzione avviene all interno di un concordato preventivo, si ha irrilevanza fiscale dell utile o della perdita da ristrutturazione; (5) in caso contrario, queste rilevano nella loro interezza. ESTINZIONE DEBITO e CONVERSIONE in CAPITA- LE: la terza via è quella di estinguere il debito, convertendo lo stesso in capitale sociale. In sintesi, viene proposto al creditore di diventare socio della società debitrice. In tali casi nessun utile viene fatto transitare a Conto economico, in quanto l aumento di capitale sociale (e della riserva sovrapprezzo) viene convenzionalmente posto uguale all estinzione del debito. Ai fini fiscali tale operazione è neutrale, in quanto l art. 91, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5191] sancisce l irrilevanza fiscale dei sovrapprezzi di emissione o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote. MORATORIA ABI: è stato in precedenza detto come tra le varie tipologie di ristrutturazione disponibili, oltre a quelle indicate dalla Legge fallimentare, vi siano anche le soluzioni stragiudiziali. Un esempio di queste è dato dalla moratoria (4) Il valore contabile dell attività va considerato al netto di ammortamenti ed eventuali perdite di valore. Sul punto, bozza per commenti «Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio», pag. 23. (5) Con la R.M. 29/E/2004, l Agenzia delle Entrate ha confermato che l irrilevanza riguarda non solo le cessioni ai creditori, ma tutte le vendite realizzate dal commissario giudiziale nell ambito del concordato per l adempimento dello stesso. 41 N. 28-22 luglio 2011

Abi di cui alla L. 3.8.2009, n. 102. Aderendo a questa le imprese hanno potuto beneficiare della sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, del pagamento della quota capitale implicita nei cambi di leasing immobiliare e mobiliare e l allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili. Con particolare riferimento al leasing immobiliare, la temporanea sospensione della quota capitale, per i soggetti non Ias/Ifrs e quindi tenuti alla contabilizzazione dei canoni leasing a Conto economico, ha comportato il bisogno di determinare il nuovo canone di competenza. Ciò in quanto, risultando per dodici mesi addebitata dalla società di leasing la sola quota interessi, questa andava integrata al fine di rispettare il principio di competenza economica. Sul punto è intervenuto l Oic con la bozza in commento, sancendo che i nuovi canoni di competenza, in presenza di adesione alla moratoria Abi, sono dati dalla seguente formula: Nuovi canoni di competenza = (maxi canone iniziale ancora da imputare + canoni ancora da corrispondere) / durata residua Da un punto di vista fiscale, in virtù del principio di derivazione del reddito di cui al co. 1, dell art. 83, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5183], secondo cui il reddito complessivo è determinato apportando all utile o alla perdita di Conto economico, relativo all esercizio chiuso nel periodo d imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione, gli stessi rilevano anche ai fini fiscali, sempre che la durata originaria del contratto, sia in linea con quella minima di cui al co. 7, dell art. 102, D,P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5202]. RIFLESSI in TERMINI di IRAP: per le plusvalenze realizzate e per le sopravvenienze attive scaturenti dalla riduzione dei debiti non sorge alcuna rilevanza in termini di Irap in quanto, configurandosi come componenti straordinari (voce E.20 di Conto economico), non rilevano nella sua formazione. N. 28-22 luglio 2011 42