Le problematiche civilistiche e fiscali delle operazioni di finanza strutturata bancaria e dei fondi immobiliari UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTA DI ECONOMIA Lezione del 11 febbraio 2014 Lezione del 17 febbraio 2014 Relatore: Giuseppe Cerati Dottore Commercialista in Parma
Modalità di trasferimento d azienda Cessione d azienda: l azienda o un suo ramo vengono ceduti in cambio di un corrispettivo rappresentato in genere da denaro; Conferimento: l azienda o un suo ramo vengono ceduti in cambio di un corrispettivo rappresentato da quote od azioni della conferitaria; Affitto o usufrutto: dell azienda o un suo ramo non viene ceduta la proprietà ma solo il suo godimento in cambio di un canone;
ASPETTI CONTRATTUALI COMUNI ALLA CESSIONE ED AL CONFERIMENTO Sono comuni alle due tipologie di trasferimento: Il divieto di concorrenza (art 2557 c.c.) La successione nei contratti (art. 2558 c.c.), compreso quello di locazione. La cessione dei crediti relativi all azienda (art. 2559 c.c.) Il subentro nei debiti anteriori al trasferimento (art. 2560 c.c.) La continuazione del rapporto di lavoro con i dipendenti (art. 2112 c.c.) e le formalità prescritte nel caso in cui i dipendenti siano di numero superiore a 15 (art 47 L. 428/1990)
Oggetto del trasferimento Oggetto del trasferimento deve essere un azienda o un suo ramo come definiti dall art. 2555 del C.C. cioè un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Il trasferimento di singoli beni non legati funzionalmente tra loro per l esercizio di un impresa non realizza un trasferimento d azienda
Isoggetti interessati al conferimento Il conferente può essere una persona fisica ( non necessariamente un imprenditore) o una società di persone o di capitali; Il soggetto conferitario è sempre una società; Con il conferimento d azienda il netto patrimoniale dell azienda conferita (differenza tra le attività e le passività) aumenta il patrimonio netto della conferitaria e tale aumento, rappresentato da quote od azioni, viene assegnato al conferente.
Finalità Riassetto organizzativo, consente una ristrutturazione dell impresa sia sul piano produttivo che organizzativo; Ristrutturazione finanziaria, consente di attribuire una struttura finanziaria autonoma alle diverse aree d affari presenti all interno della stessa impresa. Si rende così possibile, ad esempio, separare i settori di attività con un maggiore grado di sviluppo per i quali diventa agevole il ricorso al capitale di credito dagli altri per i quali si rende necessario il ricorso al finanziamento con capitale proprio a causa della difficoltà a reperire capitale di terzi; Agevolare processi di liquidazione, separando settori poco redditizi per poi procedere alla liquidazione;
Il regime fiscale PLUSVALENZE Regola generale: Tassazione delle plusvalenze (artt.9e86delt.u.i.r.) Art. 9, comma 5: ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per i conferimenti in società. Art. 86, comma 2: Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Regole particolari per i conferimenti di aziende individuali
IMPOSTE DIRETTE I regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario sono regolati dall art. 176 del TUIR nella formulazione novellata dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) in vigore dal 1 gennaio 2008;
DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE EX ART. 176 T.U.I.R. ASPETTI GENERALI Il conferimento ex art. 176 del T.U.I.R. non costituisce atto di realizzo. Il subentro del conferitario nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell attivo e del passivo può essere attuato a saldi aperti (tenendo cioè autonoma evidenza delle poste rettificative) e in continuità di valori, cioè senza emersione di maggiori o minori valori fiscalmente riconosciuti rispetto a quelli del conferente, con l effetto che ove essi siano iscritti in contabilità dovranno essere neutralizzati in sede di dichiarazione. Tale conferimento è definito in doppia sospensione d imposta in quanto gli eventuali maggiori valori iscritti da parte del conferente o del conferitario, rispettivamente sulla partecipazione o sui beni ricevuti, non sono tassati fino a quando non vengono realizzati. Neutralità dei conferimenti di aziende fra soggetti imprenditori.
SEGUE: DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE EX ART. 176 T.U.I.R. NEUTRALITA FISCALE DEI CONFERIMENTI DI AZIENDE FRA SOGGETTI IMPRENDITORI I conferimenti di aziende effettuati fra soggetti residenti nell esercizio di imprese non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze, a condizione che: Il conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell azienda conferita; Il conferitario subentri nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell attivo e del passivo dell azienda, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione le differenze tra valori fiscali e contabili.
SEGUE: DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE EX ART. 176 T.U.I.R. NEUTRALITA FISCALE DEI CONFERIMENTI DI AZIENDE FRA SOGGETTI IMPRENDITORI Il conferente può essere qualunque contribuente (anche imprenditore individuale); Il regime di neutralità fiscale si applica anche se il soggetto conferente o conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato; Non è più previsto alcun requisito sulla anzianità dell azienda (prima doveva essere posseduta da almeno 3 anni); Irrilevanza, ai fini dell applicazione della norma antielusiva di cui all art. 37-bis DPR 600/73, dell operazione di conferimento d azienda in doppio binario, seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta, in esenzione parziale.
Comma 2 ter art 176 La sola conferitaria (non il/la conferente) ha la facoltà di optare per il riconoscimento ai fini fiscali in tutto o in parte dei maggiori valori delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, iscritti in bilancio, effettuando il versamento di una imposta sostitutiva: - Del 12% su importi fino a 5 mil. di Euro - Del 14% su importi tra i 5 ed i 10 mil. di Euro - Del 16% su importi eccedenti 10 mil. di Euro
RICONOSCIMENTO FISCALE DEI VALORI RIALLINEATI I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva ex art. 176 T.U.I.R. sono riconosciuti, ai fini dell ammortamento a partire dal periodo d imposta nel corso del quale è stata esercitata l opzione (nella dichiarazione dei redditi).
EFFETTI DEL RIALLINEAMENTO PER IL CONFERENTE Il riallineamento totale o parziale attuato dal soggetto conferitario non produce alcun effetto per il conferente. Viene mantenuto il valore originario fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta. In caso di cessione della partecipazione potrà beneficiare delle esenzioni PEX se in possesso dei relativi requisiti.
LIMITE TEMPORALE AL REALIZZO DEI BENI I beni il cui valore è stato riallineato non possono essere ceduti prima dei quattro esercizi successivi a quello del riallineamento Un realizzo anteriore comporta la riduzione: - del costo fiscale (riconosciuto a seguito dell opzione) pari ai maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva; - dell eventuale maggiore ammortamento fino a quel momento dedotto su detti maggiori valori; L imposta sostitutiva, in tal caso viene scomputata dalle imposte sui redditi.
DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA ANTIELUSIVA - comma 3 dell art. 176 D Il Comma 3, dell art. 176 stabilisce esplicitamente la non rilevanza ai fini dell art. 37 bis del DPR 600/73 di una operazione di: Conferimento non realizzativo ovvero con opzione per l imposta sostitutiva; successiva cessione della quota o azione ricevuta a seguito del conferimento per usufruire delle esenzioni previste dagli artt. 87, 58 e 68 comma 3 (PEX);
IMPOSTE INDIRETTE NEL L atto di conferimento - nonassolveiva; CONFERIMENTO - Assolve imposta di registro in misura fissa di Euro 168; - Qualora, tra i beni costituenti l azienda conferita, fossero inclusi degli immobili, sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali inmisurafissadieuro168;
ACCERTAMENTI Il conferimento non è mai realizzativo di plusvalenze, risulta quindi inutile sia l accertamento di maggiori valori ai fini dell imposta di registro, che ai fini delle imposte dirette. E esplicitamente un atto non elusivo ex art. 37 bis DPR 600/73 in materia di II.DD. Possibilità, ai fini dell imposta di registro di accertare l intrinseca diversa natura dell atto per verificare se il conferimento mascheri, ad esempio, una mera cessione di un immobile, con conseguente applicazione di imposta proporzionale(art. 20 DPR 131/86). Il corrispettivo tratto dall eventuale successiva cessione delle quote ricevute a seguito del conferimento può essere oggetto di accertamento.
Accertamento ai fini dell imposta di registro quotidiano Il Sole 24 ore del 19 luglio 2010 Da quando l abuso del diritto viene adottato dal fisco quale metodologia interpretativa nella valutazione delle operazioni soggette a imposta di registro, i trasferimenti d azienda organizzati mediante conferimento e successiva cessione di partecipazioni (Ctp di Milano n. 26/2010) sono oggetto di particolare attenzione e indagine; L immediata conseguenza risulta essere il contenzioso che si viene a instaurare tra Agenzia delle Entrate e contribuente (share deal asset deal). Si ricorda che l art. 176, comma 3, del T.U.I.R. esclude tali operazioni dall ambito di applicazione della normativa antielusiva operante nell ambito delle imposte sul reddito (ma non con riferimento all imposta di registro), e che tale disposizione ha fortemente incentivato il ricorso a tale tipologia di operazione, peraltro già molto frequente.
Segue: Accertamento ai fini dell imposta di registro quotidiano Il Sole 24 ore del 19 luglio 2010 il confronto COME CIRCOLA UN AZIENDA 1. Alfa Spa cede la propria azienda (o un proprio ramo d azienda) a Beta Spa. 2. I soci di Alfa Spa cedono a Beta Spa l intero capitale di Alfa Spa. IMPOSTA DI REGISTRO Imposta di registro dal 3% al 15% sul valore delle attività trasferite al netto delle passività. Imposta ipotecaria al 2% sul valore degli immobili trasferiti. Imposta catastale al l 1% sul valore degli immobili trasferiti. La cessione di azioni è tassata con l imposta di registro in misura fissa(168 euro). 3. Alfa Spa conferisce l azienda (o un proprio ramo d azienda) in Il conferimento d azienda è tassato con le imposte di registro, una NewCo Spa e poi cede a Beta Spa tutto il capitale della ipotecaria e catastale in misura fissa(168 euro ciascuna). NewCo Spa. La cessione di azioni è tassata con l imposta fissa di registro (168euro). 4. Alfa Spa attribuisce per scissione a NewCo Spa un ramo d azienda; i soci di NewCo Spa (che sono i soci di Alfa Spa) cedono a Beta Spa l intero capitale sociale di NewCo Spa. 5. Alfa Spa attribuisce a per scissione a NewCo Spa tutto il suo patrimonio attivo e passivo che non deve essere ceduto, lasciando a Alfa Spa l azienda o il ramo d azienda che deve essere ceduto; i soci di Alfa Spa cedono a Beta Spa l intero capitale sociale di Alfa Spa. La scissione è tassato con le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa(168 euro ciascuna). La cessione di azioni è tassata con l imposta fissa di registro (168euro). La scissione è tassato con le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa(168 euro ciascuna). La cessione di azioni è tassata con l imposta fissa di registro (168euro).
Share deal: cessione di partecipazioni; Asset deal: cessione di diretta del complesso aziendale Il problema della riqualificazione dell operazione share deal in asset deal è evidente; Tale operazione interpretativa è svolta dal fisco mediante il ricorso all articolo 20 del DPR 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro), secondo il quale l imposta va applicata secondo l intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Come difendersi dall accertamento L operazione è suffragata da valide ragioni economico/ aziendali; C è una rilevante differenza sotto il profilo civilistico tra l acquisto di una azienda e l acquisto di una società mediante acquisizione del suo intero capitale; Queste operazioni sono state espressamente incentivate dalla previsione dell articolo 176, comma 3 del T.U.I.R., che le ha escluse dall ambito di applicazione della normativa antielusiva operante nell ambito dell imposizione sul reddito; È ammissibile che l amministrazione abbia il potere di riqualificare fiscalmente il singolo atto di una catena di atti se con la catena di raggiunge lo stesso risultato che si sarebbe raggiunto senza la catena (esempio: lo spezzatino della cessione di azienda mediante una serie di atti contenenti cessione di singoli asset); Non pare ammissibile riqualificare il singolo atto di una catena di atti quando l esito della catena (lo share deal) sia una situazione giuridicamente diversa da quellachesiottieneconlastipuladiununicoatto(l assetdeal).
Cessione di partecipazioni REGIME FISCALE NELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE Plusvalenze qualificate Imposizione ordinaria, su una base imponibile costituita dal 49,72 % della plusvalenza (fatta eccezione per partecipazioni in società localizzate in paradisi fiscali); Applicazione delle addizionali Irpef; Compensazione delle minusvalenze su partecipazioni qualificate (anche se realizzate in vigenza del vecchio T.U.I.R.) TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE Plusvalenze non qualificate Imposizione sostitutiva con aliquota del 12,50 %; No addizionali Irpef; Compensazione delle minusvalenze su partecipazioni non qualificate e perdite assimilate.
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E FATTISPECIE ASSIMILATE Partecipazioni che rappresentano una percentuale superiore al: -20%deidirittidivotoinassembleaordinaria; -25%delcapitaleodelpatrimonio Ai fini del computo, devono essere cumulate le cessioni avvenute nei 12 mesi precedenti.