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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore TINA Nella seduta del 05/12/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente riferisce di aver stipulato in data 31/12/2006 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione della durata di 120 mesi. Il contratto prevedeva che il pagamento delle rate avrebbe dovuto essere effettuato con bollettini postali fino a quando l INPS non avesse cominciato ad operare le trattenute sulla pensione. I bollettini sono stati regolarmente pagati da dicembre 2006 a maggio 2007, periodo dopo il quale i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati direttamente dall ente previdenziale. Ciò nonostante, l INPS ha iniziato a effettuare le trattenute dalla pensione della ricorrente soltanto dal luglio 2008, risultando in tal modo insolute le 12 rate comprese tra luglio 2007 e luglio 2008. La ricorrente ha provveduto a regolarizzare le 12 rate mediante 11 versamenti effettuati mediante bollettini postali tra marzo 2009 e febbraio 2010. Nel febbraio 2010 la ricorrente veniva informata della cessione del credito ad altro intermediario, ma l ente previdenziale continuava a effettuare le trattenute sulla pensione in favore dell intermediario cedente fino a novembre 2010. Nel gennaio 2012, la ricorrente riceveva dall intermediario cessionario il conteggio dalla stessa richiesto per l estinzione anticipata del finanziamento. Dal conteggio inviato dall intermediario al 31 gennaio 2012 risultavano, tuttavia, 54 rate scadute anziché 62. Risultavano inoltre 8 rate insolute comprese nel periodo 31/5/2010 al 31/1/2012. Da successive comunicazioni dell intermediario, emergeva che le quote insolute erano in realtà 7 e relative ai pagamenti erroneamente effettuati dall INPS all intermediario cedente tra maggio 2010 e novembre 2010. La ricorrente ha deciso di estinguere comunque il Pag. 2/7

prestito nonostante ritenesse errato il conteggio estintivo, confidando in un successivo recupero degli importi ingiustamente pagati. Con reclamo del 20 marzo 2012, la ricorrente chiedeva la restituzione di 15 delle 16 rate conteggiate in eccesso dall intermediario, a fronte del rimborso ricevuto della rata di gennaio 2012, lamentando, inoltre: i) che sulla base del corretto calcolo delle rate scadute, il capitale residuo sarebbe stato inferiore a Euro 10.000,00 e che pertanto non era dovuto il compenso per l estinzione anticipata trattenuto dall intermediario nella misura di Euro 57,52; ii) di non aver ricevuto il rimborso dei premi assicurativi per la quota parte non goduta; iii) aver ricevuto un ristoro delle commissioni che non ritiene equo e proporzionale. Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall intermediario, la ricorrente ha presentato ricorso all ABF, con il quale, ribaditi i fatti e le circostanze illustrate nel precedente reclamo, ha chiesto: rimborso commissioni finanziarie pari a 1.659,61 ; rimborso commissioni accessorie pari a 1.238,88 ; rimborso spese contrattuali pari a 120,83; rimborso premio polizza non maturato pari a 502,72 ; rimborso spese di indennizzo non dovuto di 57,52 visto che il debito residuo, rifacendo un calcolo corretto con 62 rate pagate anziché 54, era pari a 9381,31 e quindi inferiore a 10.000 ( ) ; nonché gli interessi legali sulla cifra indebitamente trattenuta. Nelle proprie controdeduzioni, l intermediario ha precisato che: - il finanziamento sottoscritto nel settembre 2006 era corredato da un foglio informativo che comprendeva una legenda specifica delle condizioni economiche, compresa l indicazione della natura delle commissioni accessorie; - le rate scadute indicate sono n. 54 perché l ente previdenziale aveva proposto l accodamento delle rate non versate nel periodo da luglio 2007 a giugno 2008 all intermediario cedente del credito, che ne aveva dato comunicazione al cessionario; l intermediario si è comunque reso disponibile, in via bonaria e conciliativa, a ricomprendere le rate pagate dalla ricorrente dal febbraio 2009 tra quelle scadute e, quindi, a rideterminare il conteggio della quota non maturata; - nel marzo 2012 ha comunicato di aver acquisito il finanziamento all INPS (e per conoscenza alla ricorrente) a mezzo di notifica giudiziale; da aprile 2010 i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati al cessionario, con conseguente inopponibilità dei versamenti effettuati alla società cedente. Le rate oggetto di contestazione sono quelle a scadere da maggio 2010 a novembre 2010, versate all intermediario cedente nonostante la comunicazione di cessione; - la ricorrente eccepisce che la comunicazione è stata inviata ad una sede INPS errata, ma dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la lettera è stata inviata alla sede INPS riportata in contratto; - né vale ad accogliere le pretese della ricorrente un eventuale richiamo all art. 125 TUB 3 co, che comporta che il consumatore può opporre al cessionario tutte le eccezioni inerenti il rapporto di finanziamento, ma non che il pagamento al cedente non più titolare del credito (o a un eventuale terzo) è equivalente al pagamento al cessionario, effettivo titolare del credito e soprattutto che tale pagamento possa avere carattere liberatorio, una volta che il debitore ceduto sia stato posto a conoscenza, tanto più legale dell intercorsa cessione. - per le commissioni finanziarie il criterio di calcolo debba essere parificato a quello degli interessi corrispettivi, trattandosi di un prestito con ammortamento alla francese; - per le commissioni accessorie nulla risulta dovuto, attesa la completa trasparenza della disposizione contrattuale disciplinante il punto e la prova documentale dell intervento del mediatore ; Pag. 3/7

- la richiesta di rimborso del premio assicurativo deve essere rivolto alla compagnia di assicurazione e solo nell ipotesi di diniego di quest ultima il cliente può rivolgersi all intermediario. DIRITTO Il Collegio rileva preliminarmente come la presente controversia verta unicamente sul quantum del rimborso dovuto al ricorrente a seguito dell estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (sottoscritto nel 2006), e non anche sull an del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Secondo il conteggio della ricorrente, l intermediario sarebbe, infatti, tenuto a versare l importo di Euro 2.716,00, per le commissioni e la quota del premio assicurativo non maturate e per il rimborso delle spese di indennizzo, oltre a Euro 1.958,00 per n. 11 rate indebitamente trattenute dall intermediario in sede di conteggio estintivo. Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo l intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata ). In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo oltre all accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento ), in base al quale Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica..., il soggetto mutuante restituisce al cliente sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell assicuratore la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato l art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in Pag. 4/7

caso di rimborso. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall art. 22, comma 15-quater, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia non riscosso per riscosso in favore dei soggetti plafonanti, ecc.). L obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione (Comunicazione del Governatore della Banca d Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d Italia del 7 aprile 2011). Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring del tutto mancante nel caso in esame l intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall intermediario); (c) l importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo. Alla luce di tali principi, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso della ricorrente. In riferimento al numero di rate scadute utilizzate quale base del conteggio estintivo dell intermediario, il Collegio rileva come le 8 rate non computate dall intermediario siano state in realtà regolarmente versate direttamente dalla ricorrente, mediante 11 bollettini Pag. 5/7

postali per un importo complessivo di Euro 2.136,00; del resto, sul punto lo stesso intermediario si è, comunque, reso disponibile a provvedere ad un nuovo conteggio estintivo che tenga in considerazione tutte le rate scadute (62), anziché le sole 54 indicate nel conteggio estintivo contestato dalla ricorrente. Ciò chiarito, nel caso in esame considerato il corretto numero di rate scadute (62 anziché 54) le commissioni oggetto di contestazione ammontano a Euro 3.434,30 ( Commissioni finanziarie ), Euro 2.563,20 ( Commissioni accessorie ), Euro 520,00 ( Rimborso spese contrattuali ) e Euro 1.040,12 ( Premi assicurativi ), per un complessivo di Euro 7.287,62. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (58 su 120), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale ratione temporis, l importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 3.522,35 (=58/120 * 7.287,62), cui detrarre la somma di Euro 863,26 già versata dall intermediario, per un totale di Euro 2.659,09. Non può trovare, infatti, accoglimento la richiesta avanzata dall intermediario resistente di parificare il criterio di calcolo per il rimborso delle commissioni a quello utilizzato per la determinazione degli interessi corrispettivi, trattandosi di un prestito c.d. alla francese. Sul punto, questo Collegio ha già chiarito che L assenza, nel contratto oggetto della controversia in esame, di indicazioni specifiche sulle componenti e sulle modalità di calcolo degli oneri conferma la correttezza del criterio ratione temporis (Collegio di Milano, decisione 2787/11), risultando così superati i richiami dell intermediario ad altre pronunce dell Arbitro, che si riferiscono, in realtà, ad una determinazione negoziale, anche implicita, dei criteri di calcolo; determinazione, tuttavia, del tutto assente nel caso in esame. Per quanto riguarda, invece, la richiesta della ricorrente relativa al rimborso delle rate considerate insolute, occorre osservare, anzitutto, come la ricorrente faccia erroneamente riferimento a 11 rate indebitamente trattenute, mentre, in realtà, dal conteggio estintivo prodotto da entrambe le parti risultano 8 rate insolute (la ricorrente ha erroneamente sommato tra di loro le rate insolute, con quelle non computate quali rate scadute nel conteggio estintivo). Al riguardo, occorre precisare che, secondo quanto precisato dallo stesso intermediario, le rate insolute sono in realtà 7 e non le 8 rate indicate nel conteggio estintivo contestato dalla ricorrente, trattandosi di quelle rate che l ente previdenziale ha continuato a versare all intermediario cedente, nonostante l avvenuta comunicazione della cessione del credito; comunicazione che, contrariamente a quanto contestato dalla ricorrente, è correttamente avvenuta presso l indirizzo dell ente previdenziale riportato, tra l altro, nel contratto di finanziamento. Ne consegue che l importo corrispondente alle 7 rate insolute non può essere oggetto di alcun rimborso da parte dell intermediario. A tenore dell art. 1264 c.c., infatti, in caso di cessione del credito, la notifica al debitore ceduto è atto necessario e sufficiente ai fini dell opponibilità della cessione al debitore medesimo, con l effetto di rendere non liberatorio nei confronti del cessionario il pagamento eseguito successivamente alla notifica medesima in favore del cedente. Inoltre, come già chiarito da questo Collegio in casi analoghi a quello in esame, l argomento dedotto dalla ricorrente, secondo cui, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, prevarrebbe, sulle disposizioni del codice civile, il principio desumibile dall art. 125, terzo comma, TUB, che imporrebbe la considerazione unitaria del rapporto anche successivamente alla cessione non appare fondato. Il citato art. 125, comma 3, rende irrilevante il fatto della cessione rispetto ad una delle eccezioni personali opponibili dal debitore, e cioè rispetto all eccezione di compensazione; non sembra invece incidere sul regime della opponibilità della cessione al ceduto, che resta governato dall art. 1264 c.c., sopra menzionato e non derogato dalla disciplina del credito al consumo, contenuta nel T.U.B. (Collegio di Roma, decisione 15/10/2012, n. 3265). Dovrà, invece, essere rimborsato alla ricorrente l importo (Euro 178,00) corrispondente alla rata indebitamente trattenuta rispetto a quelle effettivamente insolute; così come dovrà essere rimborsato Pag. 6/7

l importo trattenuto dall intermediario (Euro 57,52) quale indennizzo per l estinzione anticipata, in considerazione di quanto previsto dall art. 125-sexies, terzo comma, lett. c), TUB. P. Q. M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda la somma di 2.894,61 alla parte ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 7/7