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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) GIRINO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) GRECO Nella seduta del 10/10/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La società ricorrente rappresenta preliminarmente di essere titolare presso la Banca convenuta di un affidamento in conto corrente per 100.000,00, di un apertura di credito di firma per 25.000,00, entrambi a revoca come rinnovati in data 30.05.2011, e di un mutuo con debito residuo di circa 75.541,00. Con reclamo del 05.12.2012 la società ricorrente, dopo aver richiamato i predetti rapporti contrattuali in essere con l odierna banca convenuta, esponeva quanto segue: - di aver chiesto, dopo la stipula del contratto del 30.05.2011, un mutuo dell importo di 500.000,00 in sostituzione dell affidamento di cassa; - la banca deliberava in data 10.07.2012 la concessione di un mutuo di 300.000,00 lasciando inalterati i rapporti contrattuali già in essere, ma il direttore della filiale competente riferiva nel mese di settembre 2012 che la stipula del predetto mutuo avrebbe comportato la risoluzione sia dell affidamento sia del mutuo già perfezionato in spregio alla delibera indicata e mai comunicata alla società medesima; Pag. 2/6

- al rifiuto da parte della società della proposta riferita dal direttore di filiale, questi riferiva, sempre verbalmente, che non accettando la proposta di delibera si esponeva alla revoca del «fido di cassa pari ad 100.000,00=» ; - successivamente il medesimo direttore ventilava alla cliente l indebito addebito di un tasso di interesse oltre il 16% con decorrenza dal 1 ottobre 2012 sull apertura di credito, senza alcuna preventiva comunicazione scritta come previsto dagli articoli 6 e 14 del contratto, che pure dispone che qualsiasi variazione delle condizioni economiche debba essere oltre che adeguatamente motivata, anche comunicata per iscritto così come l eventuale recesso deve essere portato a conoscenza del cliente con apposita comunicazione [ mentre] nulla di tutto ciò è avvenuto. Tanto rappresentato, la società ricorrente comunicava alla banca di vede[rsi] costretta a recedere dal contratto de quo, nonché formale rinuncia all ipotesi di mutuo deliberata [dalla banca stessa], in quanto non rispondente alle richieste formulate al Direttore della Filiale. Concludeva diffidando l intermediario ad applicare il tasso di interessi come contrattualmente pattuito alla stipula del contratto. Con il proprio ricorso all ABF, la società istante ha riepilogato come segue i fatti all origine della controversia: - con reclamo del 05.12.2012 aveva diffidato la banca dall applicazione di un tasso di interessi superiore agli accordi contrattuali assunti in merito ad un contratto di apertura di credito ; - a seguito di trattative intercorse tra le parti per la concessione di un mutuo per 500.000,00, non andate a buon fine, il direttore della filiale competente aveva ventila[to] l ipotesi di un tasso di interesse pari al 16% in spregio al contenuto di cui all art. 14 del contratto stesso che prevede espressamente l inoltro al cliente di apposita comunicazione scritta contenente la modifica unilaterale del contratto ; - in data 31.12.2012, nonostante la richiamata diffida l intermediario ha addebito sul suo conto corrente un importo a titolo di competenza pari ad 1.239,32= in maniera illegittima e senza giustificazione alcuna. Ciò premesso, la società ricorrente chiede che sia dichiarato quale non autorizzato né giustificato il prelevamento di 1.239,32= dal [proprio] conto corrente e, conseguenzialmente, che sia imposto all intermediario la restituzione dell intero importo sopra indicato. Per quanto concerne la banca convenuta, in primo luogo essa riscontrava il reclamo della società con nota del 20.12.2012 e, premettendo che le decisioni in merito alla gestione dei rapporti con la clientela sono di stretta competenza delle Agenzie, comunicava che le verifiche effettuate hanno permesso di appurare il sostanziale corretto operato tenuto dal Responsabile e dagli Organi deliberanti coinvolti, mediante una puntuale ricostruzione dei fatti non del tutto corrispondente a quanto rappresentato dalla medesima società. L intermediario precisava infatti che: - la società aveva chiesto la concessione di un mutuo di 500.000,00, avente scopo di coprire le linee di cassa su altri due Istituti di credito, pagamento del tfr di un dipendente, liquidità aziendale e per fronteggiare spese di ristrutturazione dei propri locali commerciali, lasciando inalterate le linee di credito in essere appena confermate in sede di revisione annuale della posizione; - a tale richiesta faceva seguito la delibera dell organo competente così modulata: riduzione dell importo del mutuo a 300.000, messa in scadenza 30.09.2012 della Pag. 3/6

linea di cassa di 100.000, conferma della linea di credito «fidejussione» di 25.000, estinzione del mutuo chirografario scadenza 30.11.2014 ; - l esito di tale delibera è stato regolarmente comunicato alla Società con l inoltro della specifica «comunicazione affidamenti» datata 10 luglio 2012, in seguito alla quale si teneva un incontro presso l agenzia competente ove il legale rappresentante si riservava sull accettazione di tale delibera avendo necessità di avere una più precisa stima dei lavori da sostenere ; - in occasione di successivo incontro tenutosi ai primi di settembre 2012 il legale rappresentante della società comunicava il rifiuto della proposta di mutuo come sopra deliberata e chiedeva di poter trasformare il fido di cassa avente scadenza 30 settembre in fido a revoca oppure, in alternativa, di prorogarne la scadenza al 31.12.2012 ; - tale richiesta della cliente non poteva essere accettata in quanto la banca medesima era l unica dei tre istituti di credito affidanti l azienda a concedere linee di credito di cassa non coperte da garanzie reali ; da qui la disponibilità all accoglimento di un eventuale proroga di un affidamento per 80.000,00 dietro rilascio di pegno da parte della moglie del legale rappresentante della società; - la società manifestava interesse alla proposta di proroga suddetta, preannunciando l arrivo, nel contempo, di un bonifico di 100.000 a copertura della linea in scadenza, peraltro mai pervenuto, ciò che ha comportato la gestione da parte della convenuta stessa della posizione della società in scoperto di conto per circa un mese, con solleciti, da parte del direttore di filiale, alla sistemazione dell esposizione debitoria onde evitare l addebito del tasso previsto per l oltre fido. Nelle controdeduzioni, l intermediario resistente ha rappresentato la vicenda all origine della controversia in termini analoghi alla risposta al reclamo, evidenziando che: - la vertenza trae origine da una richiesta di mutuo di 500.000, deliberato in data 10.7.2012 per 300.000 con rimodulazione della linea di cassa di 100.000 posta a scadenza il 30.9.2012 ; - ai primi di settembre 2012 la cliente, informata sul contenuto della delibera della banca, rinunciava alla stipula del Mutuo, pretendendo la trasformazione della linea di cassa in «a revoca» o, in alternativa, la proroga della scadenza al 31.12.2012, ma tale richiesta veniva rigettata poiché l intermediario era l unico dei tre istituti bancari aventi rapporti contrattuali con la ricorrente a concedere linee di cassa non supportate da garanzie reali ; - a fine settembre 2012 la società riferiva che avrebbe disposto un bonifico di 100.000,00 a copertura dell esposizione che si sarebbe creata in seguito alla scadenza del fido, ma tale bonifico non è mai pervenuto; - l agenzia competente, in attesa della copertura, ha gestito la posizione in «tensione» per oltre un mese, evidenziando nel contempo al cliente che sullo scoperto di cassa era applicato il tasso d interesse previsto per «l oltre fido» ; - tale tasso, non essendo stato oggetto di contrattazione, non necessita di alcun onere di preventiva comunicazione al cliente da parte della Banca stessa, la quale ne fa applicazione secondo la misura tempo per tempo stabilita nei fogli informativi sui conti correnti dei clienti non consumatori; - il tasso oltre fido è comunque riportato nelle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente in essere con la ricorrente quali risultanti dai documenti di sintesi al 31.12.2011 ed al 31.12.2012; Pag. 4/6

- gli interessi conteggiati nella liquidazione del 31.12.2012 si riferiscono esclusivamente a utilizzi oltre le linee di credito. Ciò premesso, la banca convenuta ha chiesto all ABF il rigetto del ricorso. DIRITTO Nel caso in esame la ricorrente richiede al Collegio ABF il totale riaccredito della somma di 1.239,32= addebitata dalla banca convenuta sul conto corrente della ricorrente in maniera illegittima e senza giustificazione alcuna. Al proposito, occorre preliminarmente ricordare che la predetta somma attiene per 63,93= a spese di tenuta conto e conteggio interessi e competenze, e per 1.175,39= ad interessi a debito, di cui 13,79= calcolati al tasso del 5,252% in quanto relativi ad utilizzi entro il fido ordinario, ed 1.161,60= calcolati al tasso del 16,350% per utilizzi fuori fido. Mentre non può essere accolta la lagnanza della società ricorrente per le prime due voci di costo, in quanto addebitate in conformità alle disposizioni contrattuali convenute tra le parti all epoca dei fatti, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, seppur parzialmente, in relazione all importo degli interessi a debito. Ricostruendo sinteticamente i fatti, è pacifico tra le parti che la società ricorrente abbia domandato l erogazione di un ulteriore mutuo per 500.000,00, mantenendo inalterate le linee di credito già concesse. E altresì pacifico che la banca non ha accettato la proposta di mutuo della cliente. Sul punto, però, la cliente afferma che la banca avrebbe deliberato in data 10.07.2012 la concessione di un mutuo per l inferiore importo di 300.000,00, lasciando inalterati i rapporti contrattuali in essere. La banca, invece, afferma che il medesimo 10.07.2012 ha deliberato di modulare gli affidamenti in carico alla Società, operando la riduzione dell importo del mutuo come sopra richiesto ad Euro 300.000,00, la messa in scadenza al 30.09.2012 dell affidamento in conto corrente, la conferma dell apertura di credito di firma e l estinzione del mutuo già concesso. Conseguentemente, la banca ha contabilizzato gli interessi passivi relativi all esposizione sul conto corrente dal 1 ottobre 2012 ritenendola fuori fido (o, per meglio dire, in assenza di fido), ed applicando il ben più alto tasso convenuto per tale fattispecie. La banca dichiara altresì di aver informato la ricorrente sul contenuto della propria deliberazione con comunicazione del 10.07.2012, che la ricorrente contesta però di aver ricevuto. Nell indicata comunicazione non risulta peraltro che nella situazione post delibera il mutuo chirografario già concesso venga estinto. Per quanto concerne la modifica del fido in rapporto a scadenza operata dall intermediario, fattispecie assimilabile al recesso, rileva la natura recettizia della relativa dichiarazione unilaterale, che pertanto diviene efficace nel momento in cui viene conosciuta dalla controparte o perviene al suo indirizzo nei limiti di cui all art. 1335 C.C. Sul punto deve rilevarsi che la banca non ha fornito alcuna prova circa la ricezione della comunicazione del 10.07.2012 da parte della cliente che, peraltro, fin dal reclamo ha negato la circostanza. Poiché l onere della prova incombe sulla parte che ha interesse ad affermare un determinato fatto, si deve concludere per l illegittimità della modifica del fido, già a revoca, in rapporto a scadenza. Pag. 5/6

Come noto, l illegittimo esercizio del diritto di recesso non dà luogo al ripristino del rapporto contrattuale, bensì al risarcimento del danno. Di conseguenza, la società ricorrente non ha diritto alla restituzione dell intero ammontare degli interessi addebitati dalla banca dal 1.10.2012 al 31.12.2012, ma solo alla differenza tra quanto previsto dal tasso oltre fido (16,350%) e quello entro fido (5,252%), pari ad 788,73=. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda la somma di 788,73 alla ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6