ASPETTI TRIBUTARI DEL IL BILANCIO D ESERCIZIO 2012 Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
I beni aziendali in uso ai soci
Beni ai soci e spesometro Il comma 36-septiesdecies del DL 13 agosto 2011, n. 138 dispone che l'agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento. L'Agenzia tiene conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di "qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società".
Decorrenza 2012 D.L. 138/2011 Art. 2, c. 36-terdecies INSERISCE Tuir - Art. 67, c. 1 Lett. h-ter (reddito diverso) Obbligo di addebitare ai soci o familiari il valore normale Pena indeducibilità dei costi per l'impresa Obbligo di comunicare all'agenzia i beni concessi in godimento e i relativi finanziamenti e apporti
Cosa cambia per il socio/familiare Obbligo di addebitare il valore normale del bene (Tuir Art. 9) Mancanza di oggettivi parametri di riferimento Se non si addebita o si addebita un valore inferiore La differenza comunque forma reddito (diverso) al socio o familiare I costi divengono indeducibili per l'impresa 5
NOVITÀ FISCALI E BILANCIO 2012
SOCIETA IN PERDITA SISTEMATICA Con la risoluzione n. 107 del 2012 l Agenzia delle Entrate afferma che anche i canoni di locazione finanziaria appostati in bilancio non devono essere considerati, al pari degli ammortamenti, al fine di individuare il MOL positivo. Tale verifica, laddove positiva, esclude la società dal campo di applicazione della norma sulle società in perdita triennale 7
SOCIETA IN PERDITA SISTEMATICA Corte di Cassazione n. 17010 del 5.10.2012 Secondo i giudici di legittimità il diniego ad un istanza di disapplicazione non deve essere necessariamente essere impugnato ferma restando l obbligatorietà della presentazione dell istanza di disapplicazione 8
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI Con la risoluzione n. 113 del 31.12.2012 l Agenzia delle Entrate afferma che i compensi erogati dai soggetti IRES agli amministratori sono sempre deducibili anche quando l amministratore è socio e dunque, secondo una pronuncia della Cassazione, poteva essere assimilato all imprenditore 9
ACCERTAMENTO E PERDITE Cassazione n. 1633 /2012 : dubbi sulla possibilità di utilizzare perdite pregresse a scomputo del maggior reddito accertato (contra circ. 188 del 1998) Cassazione n. 7294 /2012 : anche in caso di riduzione a zero del maggiore reddito accertato per effetto di perdite pregresse sono applicabili sull anno accertato le sanzioni per infedele dichiarazione 10
LE NOVITÀ NEL REDDITO D IMPRESA
DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING DL 16/12 Per i contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012 non è più rilevante la durata contrattuale Nuovo art. 102, co.7 del TUIR Per impresa che imputa i canoni a conto economico, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a: 2/3 ammortamento beni mobili Almeno pari a 18 anni beni immobili Almeno pari a ammortamento autoveicoli 12
DUE IPOTESI Durata del contratto rispetta i termini fiscali. Nessuna novità rispetto al passato. Durata del contratto non rispetta i termini fiscali (più breve). Occorre operare le relative variazioni in aumento in Unico. N.B. la durata del periodo di ammortamento va determinata con riferimento all'attività esercitata dall utilizzatore 13
SCORPORO INTERESSI (RILEVANTE PER SOGGETTI IRES) Circ. Assonime 14/2012: due ipotesi 1. scorporo interessi e deduzione in base a contratto, deduzione canoni al netto degli interessi in base ad art. 102; 2. unitarietà di quota capitale e interessi e deduzione in base ad art. 102. 14
ESEMPIO Acquisto di macchine elettroniche di ufficio, aliquota 20%, periodo di ammortamento 60 mesi, periodo di leasing 40 mesi. Durata effettiva del leasing 2 anni e quota canone civilistico di competenza 6.000 all anno. Costo concedente 10.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi 12.000: 2.000 interessi passivi. 1 metodo: quota capitale deducibile per anno pari a 3.000 mentre quota interessi deducibile pari a 1.000 totale 4.000 annui. 2 metodo: canone deducibile 3.600 annui. Resta fermo che l importo degli interessi va comunque monitorato con 30% del Rol per soggetti IRES 15
CASI PARTICOLARI Fabbricati: resta ferma la indeducibilità della quota capitale relativa al terreno. Autovetture: per il 2012 deducibilità 40% (80% agenti) fino a valore pari a 18.076, per il 2013 la percentuale scende al 27,5%. 16
SITUAZIONE ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO Riscatto del bene Tesi Assonime: residuo da ammortizzare ( 4.800) diventa costo da ammortizzare (ma la componente interessi??) insieme al costo del riscatto. Tesi alternativa: ammortamento del costo di riscatto e deduzione extracontabile della quota annuale in Unico ( 3.600 annui). 17
SITUAZIONE ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO Cessione del contratto Integrale deduzione del residuo nel periodo di cessione del contratto (contrapposizione costi /ricavi). Mancato esercizio del riscatto Deduzione in quote annuali o deduzione integrale assimilando l ipotesi alla perdita del bene? 18
COMPARTO IRAP Soggetti Ires > deducibilità in base alle risultanze civilistiche. Soggetti Irpef > rispetto delle regole fiscali. 19
PROFESSIONISTI Deducibilità del canone per periodo non inferiore alla metà di quello di ammortamento. Per autoveicoli deducibilità del canone per periodo uguale a quello di ammortamento. 20
CONTABILIZZAZIONE LEASING SECONDO IAS 17 Ctp Reggio Emilia sentenza 231/2012 È legittimo anche per le imprese non IAS adopter contabilizzare il leasing secondo il metodo finanziario, senza che l A.F. possa contestare tale scelta. ciò è possibile a condizione che il metodo finanziario sia mantenuto nel tempo. 21
PLAFOND SPESE DI MANUTENZIONE Il limite del 5% del costo dei beni strumentali va determinato con riferimento ai soli beni esistenti all 1.1 senza considerare acquisti e cessioni in corso di anno. Decorrenza: periodo d imposta in corso al 29.4.2012. 22
REGOLE PARTICOLARI PER CALCOLO PLAFOND Per imprese di nuova costituzione vale l ammontare dei beni esistenti alla fine dell esercizio. Per i beni in leasing non iscritti nell attivo (circ. 29/2011) le spese di manutenzione si intendono su beni di terzi > no plafond. Non entrano nel plafond i beni non ammortizzabili (es. quota terreno dei fabbricati). I beni rivalutati partecipano al plafond con costo rivalutato solo a partire dall effetto delle rivalutazione (es. DL 185/2008 effetto 2013). I beni rivalutati in dipendenza di operazioni straordinarie non rilevano al nuovo valore a meno che non sia stato eseguito il riallineamento. Le manutenzioni periodiche non rientrano nel plafond così come non rientrano i beni su cui vengono eseguite. 23