Diagnosi prenatali 18 luglio 1992



Documenti analoghi
La responsabilità civile

LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE 21/10/15

La responsabilità del professionista sanitario dopo la Legge Balduzzi. Avv. Cosimo Maggiore Avv. Luigi Del Vento

CONSENSO INFORMATO. Partecipazione attiva del soggetto malato. Rapporto Medico Paziente. a cura dell Avv. Elio Garibaldi RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE

LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE 13/09/15

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012

DECRETO BALDUZZI E RESPONSABILITÀ

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... INTRODUZIONE

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

Recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema della responsabilità professionale

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

11 Congresso Internazionale SOI Milano maggio Dove finisce la responsabilità del medico ed inizia quella dell azienda sanitaria.

U.O. di Medicina Legale. Direttore: Mauro Martini Coordinatore Programma Risk Management e UGS

CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. I civ. 4 Marzo 2013, n 5297 (Pres. C.

ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA

Rinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale

CONDIZIONE MORALE E GIURIDICA DI CHI E RESPONSABILE RESPONSABILITA. CIOE SAPER RISPONDERE DI QUALCOSA

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art c.c.)

Roma Spine 2012 VII Congresso annuale Roma, Hotel Crowne Plaza, 6-7 dicembre 2012

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL

DIAGNOSI PRENATALE DI MALATTIE RARE: IL FETO COME PAZIENTE

Test combinato e la Diagnosi prenatale nelle Cure Primarie

DALL AUTONOMIA PROFESSIONALE ALLA RESPONSABILITA DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica (AS1648) Sen.

Le responsabilità professionali

La relazione di cura

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa

LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

INDICE PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI, ORIENTAMENTI E PROSPETTIVE DEL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO

SICUREZZA DEL PAZIENTE E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Medico (assi)cura te stesso. Milano

PraenaTest. Esame non invasivo delle trisomie nel feto. Qualità dall Europa ORA NUOVO. Brochure informativa per gestanti

Il rispetto delle linee-guida e buone pratiche, tra colpa grave e colpa lieve- le novità giuridiche del Decreto Balduzzi Dott. A. Zagari.

I principi generali che regolano la responsabilità professionale del medico e dell odontoiatra

NOTE SU. obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria. obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio

Problemi del consulente. Lorenzo Varetto medico legale

LA FORMAZIONE E L INFORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DEI LAVORATORI DEVONO ESSERE DOCUMENTATE

INDICE. CAPITOLO I LA RILEVANZA DEL CONSENSO DEL PAZIENTE NEL TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO (Gianfranco Iadecola)

Lezione n 2 L educazione come atto ermeneutico (2)

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGIO DECRETO L. n. 30/1898 ISTITUISCE L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

Simposio ASMOOI: La responsabilità medica del lavoro in equipe LA RESPONSABILITA CIVILE PER IL LAVORO SVOLTO DALL EQUIPE.

LE MALATTIE AUTOIMMUNI IN GRAVIDANZA

RESPONSABILITÀ MEDICA

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

CONVENZIONE. Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Forlì-Cesena

DIAGNOSI PRENATALE DEI DIFETTI CONGENITI

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

Certificazione in ambito sanitario: Qualità Sicurezza Esperienza

Venerdì 21 FEBBRAIO 2013 Lo sciopero dei ginecologi e le risposte dei

NPTT- NON-INVASIVE PRENATAL TESTING

RISOLUZIONE N. 90 /E

dott. Daniel Segre I PRINCIPI GIURIDICI DELL AUTODIFESA

Aiutare a far riconoscere i propri diritti

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

L informazione ai pazienti

Il problema delle calcificazioni. Este

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Documento informatico e firme elettroniche

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

LA RESPONSABILITA MEDICA: RESPONSABILITA DEL MEDICO, RESPONSABILITA PER OMESSO CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA *

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa

GLOSSARIO E DISPOSIZIONI OPERATIVE

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO. Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria primaria

INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

TIZIANO ZANIN E.O. OSPEDALI GALLIERA GENOVA TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO

MASSIME: LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 30 Marzo 2011, n 7272 (Pres. Roselli; Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Danno derivante

Ticino. Legge. Ticino : Legge

LA RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEL SOCCORRITORE VOLONTARIO

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA ART. 1

LA SICUREZZA SUL LAVORO LA NORMA BS OHSAS E LA CERTIFICAZIONE

MASTER di PRIMO LIVELLO

Medico e struttura: un rapporto di virtuosa integrazione AVV. LAVINIA VERCESI

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Validità legale della cartella clinica informatizzata

LA RESPONSABILITA MEDICA

Codice di Comportamento

CNIPA 27 ottobre Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM

DECISION MAKING. E un termine generale che si applica ad azioni che le persone svolgono quotidianamente:

7 novembre Emilia Romagna: via alla gestione diretta del contenzioso

LA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA E DEL MEDICO 1

Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CAPITOLO 1 OBBLIGAZIONE DEL MEDICO

UN FARO A SALVAGUARDIA DELL INFANZIA (Diritti dell infanzia e dell adolescenza)

Rapporti giuridici possibili. RAPPORTO PAZIENTE-MEDICO. RAPPORTO PAZIENTE-STRUTTURA SANITARIA (pubblica o privata) RAPPORTO MEDICO-STRUTTURA

Transcript:

ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLO SCREENING E DELLA DIAGNOSI PRENATALE Giorgio Gualandri, Medicina legale

Le diagnosi prenatali rispondono ad una domanda sociale crescente nell'attuale sistema sanitario Premessa fondamentale per un loro corretto uso è la diffusione dell'informazione sulle possibilità ed i limiti delle diverse procedure I metodi di analisi hanno raggiunto livelli elevati di affidabilità e precisione Le tecniche di prelievo di tessuti fetali di tipo invasivo (amniocentesi e villocentesi) presentano un rischio trascurabile per la madre; ma per quanto riguarda il feto il rischio tende ad aumentare con la precocità del prelievo. Il rischio dell'intervento va in ogni caso commisurato alla qualità ed all'entità del rischio di prole affetta L'ecografia come esame mirato nella gravidanza a rischio e come metodo di screening di massa è diventata uno strumento di indagine insostituibile nella moderna ostetricia; il servizio deve essere affidato ad operatori con riconosciuta esperienza, documentata dalla frequenza a corsi di specializzazione e da un'esperienza di tirocinio adeguata Alla coppia adeguatamente informata su ogni possibile conseguenza del responso diagnostico devono essere garantite le condizioni per una consapevole e libera scelta procreativa Diagnosi prenatali 18 luglio 1992

DIAGNOSTICA PRENATALE DIAGNOSI INFORMAZIONE Anomalie cromosomiche Test combinato Villocentesi Amniocentesi Anomalie genetiche Villocentesi Amniocentesi Anomalie morfologiche Ecografia

DIAGNOSTICA PRENATALE DIAGNOSI CORRETTA INFORMAZIONE ADEGUATA OPZIONI PER LA MADRE (LA COPPIA) Accettare l handicap/disabilità del nascituro - consapevolezza Interrompere la gravidanza, se possibile L.194/78 (rare possibilità di terapia fetale)

DIAGNOSTICA PRENATALE ERRORE DIAGNOSTICO CARENTE INFORMAZIONE Wrongful birth, Nascita indesiderata Genitori: Danno patrimoniale (spese, abbandono del lavoro) Danno biologico (psichico) Wrongful life, Esistenza infelice Nascituro Risarcimento del danno jure proprio per l handicap, in base al diritto di non nascere, se non sano La Cassazione nel 2004 ha escluso questo diritto, ma nel 2012 lo ha confermato.

Tipologie di errore mancata prescrizione o effettuazione dell indagine nel periodo convenzionalmente stabilito uso di metodologie o apparecchi inadeguati errata scelta della metodica mancata prescrizione di tecniche diagnostiche aggiuntive e/o complementari errata modalità di esecuzione tecnica dell indagine errata lettura o interpretazione dell indagine (risultati, immagini ecografiche) errata refertazione omessa o incompleta informazione alla paziente

Un arma a doppio taglio Linee Guida SIEOG sull ecografia ostetrica modalità di effettuazione refertazione documentazione Edizioni: 1996, 2002, 2006, 2010

Art.3 DL 158/12 - c.d. decreto Balduzzi L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all art.2043 del codice civile [risarcimento del danno]. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al 1 comma. Cassazione n.2/13: La nuova normativa ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in questione L innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all interno dell area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purchè esse siano accreditate dalla comunità scientifica

Spetta al medico dimostrare di aver informato correttamente il paziente. La necessità o meno per il paziente di dover eseguire l intervento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell illecito derivante da violazione del consenso informato (Cass. Civ. 22390/2006). Il chirurgo che, in assenza di necessità ed urgenza terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello meno cruento e comunque di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie E irrilevante la finalità pur sempre curativa della sua condotta, sicchè egli risponde del reato di omicidio preterintenzionale se da quelle lesioni derivi la morte (Cass.Pen, V sez., n.5693/1992) Ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo della fattispecie di cui all art. 582 cod. pen.[lesioni personali], che sotto quello del reato di violenza privata, di cui all art. 610 cod. pen. (Cass. pen., Sezioni Unite, n. 2437/ 2009)

informazione e consenso codice deontologico Art. 30 - Informazione al cittadino Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione Art. 32 - Acquisizione del consenso Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30.

Quale informazione? INFORMATIVA PER INTERVENTO DI ERNIA INGUINALE Possibili complicanze. Sono consapevole che: 1.una grande arteria o una grande vena possono essere recise e io potrei morire dissanguato 2. un funicolo del testicolo, vene o arterie del testicolo possono essere recise ed io diventerei sterile da quel lato 3. l apertura attorno al funicolo nei muscoli potrebbe essere troppo stretta 4. potrebbe formarsi un coagulo nelle vene che potrebbe staccarsi quando mi alzerò da letto raggiungendo i polmoni e causando la mia morte 5.il coagulo nelle vene potrebbe causare la perdita di uno o entrambi gli arti inferiori o loro parti, oppure alterarne il circolo venoso per tutta la vita. 6. potrebbe formarsi una orribile infezione che potrebbe condurmi a morte. 7. l ernia potrebbe riformarsi dopo l intervento. 8. potrei morire a causa della anestesia generale. 9. potrei rimanere paralizzato dopo l anestesia spinale. 10.potrei scivolare nel bagno dell ospedale. 11. potrei essere investito andando all ospedale. 12. l ospedale potrebbe incendiarsi. FIRMATO: il paziente, il chirurgo, l anestesista, il legale del paziente, il legale del chirurgo, il legale dell anestesista, il legale dell ospedale, il notaio. Burnham P.J., Medical experimentations on humans, Science, 152, 448, 1966

Quale documentazione? L orientamento della Giurisprudenza in casi di scorretta tenuta della documentazione è molto severo: assegna alla cartella clinica particolare significato probatorio ( vicinanza alla prova ); addebita a negligenza la mancata registrazione di un dato; considera omessa fino a prova contraria la prestazione non descritta; sanziona il comportamento professionale come non conforme (inadempiente), sulla scorta di presunzioni e non su dati obiettivi (che mancano proprio per la carenza documentale)

La mancanza di dati che dovevano essere annotati nella documentazione sanitaria: si risolve in omissione imputabile al medico nella redazione della documentazione la difettosa tenuta della documentazione sanitaria non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa dei medici in relazione alla patologia accertata ed il danno subito alla salute, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la vicinanza alla prova e cioè la possibilità per l una o l altra parte di offrirla (Cass.Civ.Sez.Unite, 11 gennaio 2008, n.577, coerente con precedenti decisioni Cass.Civ., Sez. III, 23 maggio 2003, n. 11316; Cass.Civ. sez.iii, 13 gennaio 2005, n. 583). Nell ambito civilistico, eventuali carenze della documentazione, si risolvono a favore del presunto danneggiato: non si può addossare alla vittima l onere di provare circostanze che avrebbero dovuto essere registrate dagli operatori sanitari.

In ambito clinico, non è ancora pienamente compreso il ruolo che ha sul piano difensivo la corretta tenuta della documentazione sanitaria. La scarsa difendibilità degli operatori sanitari nei casi di responsabilità professionale non dipende solo dalla prestazione e/o dall evento avverso in quanto tali, ma spesso proprio dal fatto che la prestazione è inadeguatamente documentata. Una completa ed accurata tenuta della documentazione sanitaria è la migliore difesa nei casi di malpractice; mentre una scadente tenuta della documentazione rende per lo più il caso non difendibile, con conseguente condanna. Ciò significa che una pratica realmente utile ed estremamente efficace a fini difensivi è la corretta tenuta della documentazione sanitaria. Si tratta di medicina difensiva a costo zero.

grazie per l attenzione