I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

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1 I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 1

2 LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Recesso unilaterale del lavoratore: dimissioni Recesso del datore di lavoro: licenziamento Risoluzione consensuale (art. 1372, c. 1, c.c.) Scadenza del termine Altre parkcolari circostanze previste dalla legge (es. mancato rientro del lavoratore dopo la reintegrazione, dopo il comporto) Morte del lavoratore Impossibilità sopravvenuta della prestazione/forza maggiore 2

3 IL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO: IL CODICE CIVILE Il codice civile: recesso ad nutum e recesso in tronco (arq e 2119 c.c.) Ra)o del recesso ad nutum 1) Garanzia di libertà verso vincoli contraquali a tempo indeterminato 2) Garanzia di eguaglianza tra le park, poste in posizione simmetrica e di reciprocità 3) Allineamento della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a quella di ogni altro contraqo sinallagmakco a tempo indeterminato; 4) Logica miskficatoria, rispeqosa dell eguaglianza formale, ma non di quella sostanziale 3

4 IL PREAVVISO La funzione è di consenkre alla controparte di organizzarsi per affrontare le conseguenze dell esknzione del rapporto Viene meno in caso di giusta causa (art c.c.) La durata è generalmente prevista dal contraqo colle\vo in relazione all anzianità di servizio e all inquadramento del lavoratore In mancanza di preavviso: obbligo di indennità sosktukva, La corresponsione dell indennità, comunque, non ha funzione esknkva del rapporto, che conknuerà a permanere in vita, salvo diversa ed inequivoca volontà espressa dalle park (efficacia reale del preavviso) 4

5 Le dimissioni Forma libera Per giusta causa: indoqe dal comportamento del datore di lavoro Dimissioni dopo il dlg 151/15: a) Modalità telemakche b) Nelle sedi conciliakve Revoca delle dimissioni Risoluzione consensuale

6 IL LICENZIAMENTO: L EVOLUZIONE E I LIMITI POSTI DALLA L. N. 604/1996 Gli accordi interconfederali del 1950 e del 1965 prime limitazioni al potere datoriale di libero recesso. La legge n. 604/1966 Principio di gius:ficazione obie>va del licenziamento: è illegi>mo il licenziamento senza giusta causa o gius:ficato mo:vo, con onere della prova a carico del datore Regime sanzionatorio moderato: riassunzione del lavoratore o, a scelta del datore, pagamento di una penale risarcitoria Conseguenze: il licenziamento ingius:ficato manteneva intaea la propria efficacia risolu:va LimiK dimensionali alquanto ampi Regime sanzionatorio più rigoroso per i soli licenziamenk di rappresaglia 6

7 IL LICENZIAMENTO: L EVOLUZIONE E I LIMITI POSTI DALL ART. 18 ST. LAV. Introduce un regime sanzionatorio di maggior rigore: reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e pagamento della retribuzione dal giorno del licenziamento illegi\mo fino a quello della effe\va reintegrazione (regime di c.d. stabilità reale). Conseguenze: Il licenziamento ingiuskficato non ha alcuna efficacia risolukva, ma solo sospensiva del rapporto (significakvo l uso del termine reintegrazione ) Estende il medesimo regime sanzionatorio per i licenziamenk di rappresaglia ex art. 4 l. n. 604/1966 e quelli viziak nella forma LimiK dimensionali: datori, imprenditori e non, che occupino più di 15 dipendenk nell unità produ\va e 5 oppure complessivamente nello stesso comune; più di 60 a livello nazionale 7

8 IL LICENZIAMENTO: LA LEGGE N. 108/1990 Rivede in più punk la precedente disciplina, ma sopraquqo: Cerca di porre rimedio al problema del mancato coordinamento dei limik dimensionali, introducendone nuovi Restringe a casi tassa:vi le ipotesi di recedibilità ad nutum. Salvo tassakve eccezioni, il principio generale diventa, quindi, quello di obie>va gius:ficazione (giusta causa e gius:ficato mo:vo) del licenziamento, a pena di annullabilità. 8

9 I VIZI DEL LICENZIAMENTO 9

10 LA GIUSTA CAUSA: NOZIONE (arq c.c., 8 L. n. 604/1966 e 18 St. lav.) Nell area del recesso ad nutum è SOLO una causa che consente il licenziamento in tronco (senza preavviso) In generale, è ANCHE E PRIMA DI TUTTO un presupposto di legi\mità del licenziamento (arq. 8 L. n. 604/1996 e 18 St. lav.) 10

11 LA GIUSTA CAUSA: CONTENUTO (arq c.c., 8 L. n. 604/1966 e 18 St. lav.) Art c.c. ComportamenK del lavoratore integrank giusta causa: 1. Gravissimo inadempimento degli obblighi contraquali (licenziamento disciplinare) 2. Fa\ o comportamenk a\nenk alla vita privata del lavoratore se meqano in dubbio la fiducia nella puntualità dei successivi adempimenk 11

12 IL GIUSTIFICATO MOTIVO (arq. 3, 8 L. n. 604/1966 e 18 St. lav.) EcceQo che nell area del recesso ad nutum, è presupposto di legi\mità del licenziamento; richiede comunque il preavviso 12

13 IL GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO (arq. 3 L. n. 604/1966) Notevole inadempimento degli obblighi contraquali da parte del lavoratore Differenza con la g.c.: Quan:ta:va: la g.c. è più grave Qualita:va: la g.c. non è necessariamente un inadempimento 13

14 IL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (arq. 3 L. n. 604/1966) L effettività delle esigenze aziendali Impossibilità sopravvenuta del lavoratore per causa non imputabile alle parti (es. malattia cronica) Il nesso di causalità tra la scelta imprenditoriale e il licenziamento Il licenziamento come extrema ratio La carcerazione preventiva 14

15 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO (arq. 4 L. n. 604/66, 15 S.L. e 3 L. n. 108/90) 15

16 FORMA E PROCEDURA (art. 2 L. n. 604/1966) 16

17 ONERE DELLA PROVA (art. 5 L. n. 604/1966) Prova della g.c. e del g.m.: ricade sul datore Prova della discriminazione: ricade sul lavoratore Prova dei limik dimensionali dell impresa: ricade sul datore di lavoro Prova del licenziamento orale: di fronte all impugnazione del licenziamento orale, è accaduto che il datore eccepisse le dimissioni del lavoratore, con onere della prova contraria a carico del lavoratore. 17

18 REGIME SANZIONATORIO: l. 92/12 1) tutela obbligatoria tradizionale (art. 8 l. 604) 2) Tutela obbligatoria ordinaria: da 6 a 12 mensilità 3) Tutela obbligatoria rafforzata: da 12 a 24 mensilità 4) Tutela reintegratoria debole: indennizzo fino a 12 m. 5) Tutela reintegratoria piena 1) imprese fino a 15 dipendenk o meno di 60 complessivi 2) licenziamenk viziak sul piano procedurale 3) licenziamenk illegi\mi 4) licenziamenk illegi\mi per insussistenza del faqo o perché punik con sanzione conservakva 5) licenziamenk discriminatori 18

19 TUTELA OBBLIGATORIA (art. 8 L. n. 604/1966) 19

20 TUTELA REALE (art. 18 St. lav.) 20

21 Licenziamento per GMO: l. 92/12 Procedura preventiva obbligatoria Davanti alla DTL Esito della conciliazione Efficacia della risoluzione Sanzione in caso illegittimità: tutela reintegratoria attenuata in caso di manifesta insussistenza - il Giudice può disporla Negli altri casi di illegittimità: tutela indennitaria

22 Contratto a tutele crescenti: dlg. 23/15 Lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 Licenziamenti nulli/discriminatori: reintegra forte Licenziamenti per g.c. e g.m.s. e g.m.o. illegittimi: 2 mensilità per anno - non meno di 4 max 24 Reintegra debole solo per insussistenza del fatto materiale contestato in caso di g.c. e g.m.s. Licenziamenti illegittimi per vizi formali: 1 mensilità per anno non meno di 2 max 12

23 TUTELA REALE Ordine di reintegrazione Infungibilità perché obbligo di fare infungibile Possibilità di richiedere un risarcimento del danno per mancato reinserimento al lavoro 23

24 Revoca del licenziamento diritto di ripensamento del datore di lavoro Entro 15 giorni dall impugnazione Obiettivo: evitare al datore cospicui risarcimenti

25 RECESSO AD NUTUM (artt e 4 L. n. 108/1990) Il recesso ad nutum è ormai relegato a casi tassativi, cioè alle seguenti categorie: Lavoratori in prova Lavoratori domestici Apprendisti Lavoratori ultrasessantenni con requisiti pensionistici e che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto fino a 65 anni per raggiungere l anzianità contributiva massima Lavoratori dirigenti Sportivi professionisti 25

26 IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO (art. 6 L. n. 604/1966 e successive modifiche) Termine di decadenza: il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione Onere di impugnazione giudiziale: entro 180 giorni Impugnativa extragiudiziale: ogni atto scritto mediante il quale il lavoratore manifesta inequivocabilmente al datore la volontà di contestare la legittimità del recesso. Impugnativa giudiziale: in questo caso il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro il 6 mesi 26

27 Tutele differenziate La giustificazione costituzionale Il criterio anacronistico della dimensione numerica Il momento in cui si valuta la dimensione di un impresa: normale occupazione Lavoro pubblico 27

28 Prescrizione dei crediti di lavoro e licenziamento Istituto della prescrizione Momento della decorrenza Mutamento del concetto di stabilità dopo la legge 92/2012 ed il dlg 23/2015

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