PIANO ATTUATIVO PER AMPLIAMENTO FABBRICATO IN VIA BIAGI SCHEMA DI CONVENZIONE

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1 PIANO ATTUATIVO PER AMPLIAMENTO FABBRICATO IN VIA BIAGI SCHEMA DI CONVENZIONE L'anno duemila, addì del mese di ( / /20 ), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor, notaio in TRA - I Sig. nato a ( ) il / / e residente a ( ) in via, Codice Fiscale: ;in qualità di della società/ditta cod. fisc. con sede in ( ), via,, quest ultima titolare della proprietà esclusiva dell area situata nel Comune censuario e amministrativo di (provincia di ), individuata a mappal n. del foglio n. N.C.T.R., di mq ; tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «proponenti», da una parte; E il sig., nato a il in qualità di responsabile del pro tempore del Comune di, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione del comunale n. in data nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune». Detti comparenti della cui identità personale sono certo e che, avendo i requisiti di legge, rinunciano d accordo e con il mio consenso all assistenza dei testimoni stipulano la presente convenzione urbanistica ai sensi dell art. 28 bis del D.P.R. 380/2001 PREMESSO - che i soggetti proponenti, come sopra identificati, sono proprietari dell'area posta nel Comune di, censita al N.C.T. dello stesso Comune nella sez. al foglio n., mappali che si estende per complessivi mq. di superficie catastale, come identificata nell'allegato A ; - che dette aree, in base al P.G.T. vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, ai sensi della Legge Regionale 12/2005, divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. in data, risultano destinate vigente come, disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.G.T. Art.18 nonché dalle disposizioni edilizie vigenti, da attuarsi previa approvazione di Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato come da certificato di destinazione urbanistica allegato sotto la lettera ; - che il P.G.T. vigente prevede per dette aree l attuazione tramite Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato;

2 - Visto che con delibera di Consiglio comunale n.. del. è stata approvata la permuta di cui all articolo 18 punto 2 delle Norme Tecniche d Attuazione del Piano Di Governo del Territorio (PGT) vigente, - che i soggetti proponenti hanno presentato richiesta di permesso di costruire convenzionato in data.. e che su sollecitazione comunale si è ritenuto opportuno operare tramite Piano Attuativo la cui domanda è stata presentata in data con i seguenti allegati: 1. schema di convenzione; 2. titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 3. Elaborati grafici costituiti da: - Tav. 01.A - Tav. 02.A - Tav. 03.A 4. - Relazione tecnica Illustrativa delle opere; Detti documenti, che fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, in pieno e totale accordo tra le parti, non vengono allegati al presente atto essendo gli stessi individuabili univocamente ed inequivocabilmente in quanto depositati e protocollati negli atti del Comune. - che in forza dei disposti di legge e come specificato nelle NTA, l'attuazione dell'intervento è subordinata alla stipula di una convenzione atta a disciplinare i rapporti tra Comune e soggetto attuatore; - che i comparenti soggetti proponenti dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione; - che con deliberazione del Giunta Comunale n. in data l amministrazione comunale ha approvato lo schema di convenzione e autorizzato il responsabile del servizio a sottoscrivere il presente atto; Tutto ciò premesso e ratificato, volendosi oggi dalle parti interessate addivenire alla stipulazione di apposito atto per ogni conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al riguardo, ART. 1 - OBBLIGO GENERALE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 1. I soggetti proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 2. I soggetti proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, degli immobili e/o delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai soggetti proponenti con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali

3 diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest ultimo. 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai soggetti proponenti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa. ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di comunicazione anche ad uno solo dei soggetti proponenti dell avvenuta emanazione definitiva del permesso di costruire, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione. 2. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine di validità del permesso di costruire o atto equivalente. ART. 4 - OGGETTO DELL'INTERVENTO 1. Costituisce oggetto della presente convenzione l'intervento denominato compedio produttivo di via Marco Biagi da realizzare sull'area estesa per complessivi mq.... L'attuazione degli interventi tiene conto dell'esigenza del reperimento, nell'ambito del lotto, delle superfici idonee per i nuovi accessi, le piattaforme di carico e scarico delle merci e degli spazi di sosta e parcheggio interni al lotto; ARTICOLO 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 1. Il presente permesso di costruire non prevede opere di urbanizzazione di interesse generale, in quanto l'edificato produttivo esistente è stato realizzato in attuazione di un Piano Attuativo nel quale erano previste e sono state realizzate e cedute le relative opere di urbanizzazione e standards. I soggetti proponenti, come sopra rappresentati, assumono a proprio totale carico gli oneri per l'eventuale potenziamento o diversa esecuzione degli allacciamenti alle urbanizzazioni. 2. Il Piano di Governo del Territorio non prevede nel comparto in oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. 3. I soggetti proponenti, per sé e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, si impegnano a corrispondere il contributo commisurato all incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo i valori in vigore al momento del rilascio del Permesso di costruire. ARTICOLO 6 - AREE A STANDARD Il presente Piano Attuativo non prevede l'individuazione di aree a standards in quanto l'intervento originario è stato realizzato in attuazione di un Piano Attuativo nel quale erano

4 previste e sono state realizzate e cedute le relative aree a standards, in ogni caso ai sensi dell art.29 delle norme tecniche d attuazione le aree dovute per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale pari a mq 102,69 (centodue virgola sessantanove) L area, ricevendo dalle norme tecniche d attuazione una specifica e puntuale disciplina con riferimento alla dotazione di attrezzature pubbliche o d interesse pubblico e più precisamente: a) vengano realizzate opere di rinaturalizzazione e schermatura nei confronti dell attiguo spazio agricolo per l intera estensione sud/est - nord/ovest del compendio e per una profondità minima di mt.15. Tale schermatura dovrà essere realizzata all interno dell area di proprietà (limite sud/est) in territorio ora classificato come agricolo; b) venga ceduta a titolo gratuito l area agricola ricompresa nel perimetro dell ambito di intervento; c) venga adeguatamente sistemata e riqualificata l area a verde che divide via Marco Biagi dalle abitazioni residenziali, anche attraverso la realizzazione di un filare alberato avente lunghezza pari al fronte residenziale e opportune barriere verdi che mitighino l impatto acustico. Assolvendo e garantendo in tal modo sia la predetta dotazione che l interesse pubblico. ARTICOLO 7 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 1. Dopo la registrazione e trascrizione della presente convenzione potrà essere rilasciato il Permesso di Costruire ovvero presentato il titolo abilitativo richiesto nel caso di specie, per la realizzazione dell ampliamento, in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano Attuativo. 2. L'efficacia del Permesso di Costruire, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della Legge Regionale n.12 del 2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività. ARTICOLO 8 ESECUZIONI OPERE, GARANZIE FINANZIARIE, EVENTUALI INADEMPIENZE E CONSEGUENTI PENALITÀ 1. Il soggetto proponente si impegna a provvedere alle opere di rinaturalizzazione, schermatura e riqualificazione delle aree a verde di cui alle lettere a e c dell art.6. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione per l'esecuzione delle opere indicate il soggetto proponente presta adeguata garanzia finanziaria per un importo pari al valore delle opere da realizzare, e precisamente: L operatore ha costituito in sede di stipula una fideiussione bancaria o assicurativa di ,00 (Euro quarantamilatrecentoottanta/00) corrispondente al costo delle opere di cui all art 6 così determinato: - Fornitura e messa a dimora di carpini (circonferenza cm.8/10) per formazione di filare alberato tale da costituire una idonea barriera verde, compreso scavo, posa della pianta, reinterro, concimazione, eventuali pali tutori, prima innaffiatura e quanto altro occorra per eseguire l'opera a regola d'arte. a) per opere di rinaturalizzazione su area di proprietà Comunale per una lunghezza di ml 260x3=mq.780 a.16,00= ,00

5 b) Per opere di opere di rinaturalizzazione e schermatura nei confronti dell attiguo spazio agricolo ml.155x15=mq.2325 a.12,00= ,00.= 2. Per ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la proprietà autorizza il Comune a disporre della fideiussione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. 3. Detta garanzia dovrà essere eventualmente integrata, all atto del rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato e/o dei successivi permessi, dell importo delle opere pubbliche da eseguire in relazione all effettivo costo delle stesse se superiore all importo di cui sopra in risultanza del progetto esecutivo, e potrà essere proporzionalmente ridotta in base allo stato di avanzamento dei lavori, su richiesta e previa autorizzazione del Comune. ARTICOLO 9 - OBBLIGHI IN CASO DI ALIENAZIONE 1. Il proponente è obbligato in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui all ultimo comma Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal proponente con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. ARTICOLO 10 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI 1. Il Piano Attuativo è composto da: a) Relazione illustrativa Relazione tecnica illustrativa delle opere.; b) elaborati grafici ( Tav. 01.A) (Tav 02.A) (Tav. 03.A..) il tutto debitamente depositato presso la sede comunale. 2. Il Piano Attuativo, con relativi allegati, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune ed i "proponenti", come sopra rappresentati, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. 3. Per tutta la durata della convenzione, i soggetti proponenti, come sopra rappresentati, si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, le copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali.

6 ARTICOLO 11 COLLAUDO DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO ATTUATIVO 1. Ultimate le opere ed ogni altro adempimento costruttivo, il Soggetto Attuatore presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese del Soggetto Attuatore che ne deve anticipare l onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi. 2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego. 3. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di cui al comma 2, sono subordinati alla presentazione al Comune, dopo l ultimazione dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete. In assenza di tali elaborati i termini di cui al comma 2 restano sospesi. ARTICOLO 12 VARIANTI 1. I soggetti proponenti potranno apportare, senza necessità di preventiva approvazione di variante della presente convenzione, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale. 2. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione. Scaduto il termine di efficacia del permesso di costruire, le parti potranno convenzionarne uno nuovo per la parte eventualmente rimasta inattuata rispetto a quanto previsto dal presente atto, sempre che il P.G.T. lo consenta. ART. 13 FORMA DELLA CONVENZIONE RECESSO 1. Ai sensi dell art.11 della legge n.241/1990 recante accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, la presente convenzione dovrà essere stipulata per iscritto (atto pubblico o scrittura autenticata). 2. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l amministrazione può recedere unilateralmente dall accordo, fatto salvo il diritto del privato ad un indennizzo per gli eventuali pregiudizi subiti; ART. 14 SPESE 1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei soggetti proponenti. ART TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

7 1. I soggetti proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione. 2. I soggetti proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 3. Si chiede l applicazione di ogni favorevole beneficio fiscale e in particolare dell art. 20 della legge , n. 10, trattandosi di convenzione costituente presupposto indispensabile per il rilascio di permessi di costruire. ART. 16 NORMA DI RINVIO ED INTEGRAZIONI IN SEDE NOTARILE 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. 2. Ai sensi dell art. 11 della legge 241/1990, alla convenzione si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, se e in quanto compatibili. 3. La presente convenzione potrà essere integrata e/o precisata in sede notarile, senza necessità di ulteriori e precedenti approvazioni, per tutto ciò che attiene all identificazione catastale delle aree e/o puntualizzazione di clausole o condizioni patrimoniali e fiscali a richiesta dell Ufficiale rogante. Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza. Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, digitato da persona di mia fiducia. Da me letto a chiara e viva voce ai comparenti che lo approvano ed a conferma qui in fine ed a margine dei primi fogli con me ufficiale rogante lo sottoscrivono. Letto, approvato e sottoscritto I soggetti proponenti Il Sindaco Il Segretario Comunale

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