Anno 2010 N. RF 45. La Nuova Redazione Fiscale SCUDO FISCALE IN FORMA DI RAVVEDIMENTO

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1 ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF 45 La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO SCUDO FISCALE IN FORMA DI RAVVEDIMENTO RIFERIMENTI CM 11/ CM 3/2010; INFOFISCO 205/2009 CIRCOLARE DEL 17/03/2010 Sintesi: la riapertura dei termini da parte del DL 194/2009 (cd. Milleproroghe ) è stata oggetto di chiarimenti da parte dell Agenzia. Particolarmente interessante risultano i chiarimenti in ordine: - al ravvedimento operoso del quadro in Unico2009 (sono superate le istruzioni della CM 49/2009) - allo scudo semplificato per i dipendenti residenti in Italia che hanno prestato attività lavorativa all estero (che viene effettuato nelle forme del ravvedimento del quadro ). Come noto, lo scudo-ter è stato prorogato dal D.L. Milleproroghe (conv. nelle Legge 25/2010). L Agenzia è intervenuta di recente con due documenti di prassi per definire l ambito applicativo dello scudo. Di particolare interesse risultano i chiarimenti in merito: 1) al ravvedimento operoso del quadro : con riferimento all Unico per l anno ) lavoratori dipendenti con sede all estero: alla possibilità di scudare i Conti Correnti esteri nelle forme proprie di un ravvedimento (cd. scudo semplificato ). Aliquote OGGETTO CHIARIMENTI DELLA CM 3/2010 Rimpatrio "giuridico da paesi non collaborativi (Svizzera, Liechtenstein, Montecarlo, S.Marino, ecc.) Cause ostative Scudo perfezionato entro il 30/04/2010 Termini di accertamento per paesi Black list Transfrontalieri 6%: per rimpatri/regolarizzazioni perfezionati entro il 28/02/2010 7%: per rimpatri/regolarizzazioni perfezionati dal 1/03/2010 al 30/04/2010 intestazione ad una fiduciaria italiana: permette di considerare fiscalmente "in Italia" i beni che permangono fisicamente all estero - non influenzano l'aliquota dell'imposta straordinaria, che rimane legata al momento della presentazione della dichiarazione riservata - termine per la conclusione del rimpatrio e/o regolarizzazione: rimane fissato al 31/12/2010 (al 30/06/2010 per S.Marino) esonero da quadro sia per l anno 2009 che per l'anno 2010 con riferimento alle violazioni correlate al possesso di attività in Paesi black list: - accertamento: entro la fine dell'8 anno successivo a quello di presentazione dell'unico (10 anno per Unico omesso) - atto di contestazione o di irrogazione sanzioni: può essere notificato entro la fine del 10 anno successivo proroga dello scudo in forma semplificata Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - Tel. 0464/ Fax 0464/ info@redazionefiscale.it

2 Redazione Fiscale Info Fisco 45/2010 Pag. 2 / 6 RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL QUADRO ANNO 2008 L Agenzia definisce in modo più dettagliato gli adempimenti in tema di violazione alla presentazione del quadro. In primo luogo occorre distinguere se i contribuenti hanno presentato o meno entro il 30 settembre UNICO2009 OMESSO AL 30 SETTEMBRE 2009 A) DICHIARAZIONE TARDIVA NEI 90GG: la violazione poteva essere sanata: presentando la dichiarazione entro 90gg successivi (entro il 29 dicembre 2009) comprensiva: del quadro (in tutte le Sezioni previste) dei relativi redditi esteri (se dovuti e non dichiarati precedentemente) Contribuente esonerato dall Unico: il contribuente con una condizione di esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (es.: dipendente senza altri redditi) entro il 29 dicembre 2009 poteva presentare il solo frontespizio + quadro. SANZIONI: si applicano due distinte sanzioni: Edittale Ridotta (1/12) a) Unico tardivo (art. 1 c. 1 D.lgs. 471/97) b) Ciascuna Sezione omessa (art.5 DL 167/90) 10% degli importi 0,833% degli importi non dichiarati non dichiarati IMPOSTE TARDIVE: se poi gli investimenti esteri sono stati produttivi di redditi (non precedentemente indicati), scatta l ordinaria sanzione per tardivi versamenti calcolati sulle maggiori imposte/minor credito: Edittale Ridotta (1/10) Termine Carente versamento (art. 13 D.lgs. 471/97) 30% magg. imposte 3% magg. imposte entro il 30/09/2010 B) DICHIARAZIONE TARDIVA OLTRE I 90GG: la violazione non può essere sanata. UNICO2009 PRESENTATO ENTRO IL 30/10/2009 SENZA C) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO I 90GG: ove: l Unico2009 sia stato presentato nei termini (entro il 30/09/2009) e la dichiarazione integrativa viene stata presentata entro i 90gg (entro il 29/12/2009) la regolarizzazione avviene con le stesse sanzioni del caso precedente. N.B.: per la prima volta l Agenzia chiarisce che sono del tutto assimilate dal punto di vista sanzionatorio (e pertanto scontano la sanzione fissa di. 21) le ipotesi di Unico: precedentemente omesso ma presentato tardivamente entro i 90gg ( tardiva nei 90gg ) precedentemente inviato errato e integrato nei 90gg ( integrativa nei 90gg ): in questo caso: se era chiaro che la stessa valeva anche agli effetti di modificare le opzioni precedentemente operate (RM 325/2002 e RM 82/2009) tuttavia, dal punto di vista delle sanzioni, la norma vigente (art. 1 c. 1 Dlgs 472/97) pareva deporre per la sanzione variabile, calcolata sulla maggiore imposta/minor credito (v. InfoFisco 151/2009). Si noti, infine, che sanzione specifica riferita al quadro non solo non è assorbita dalla sanzione riferita all Unico, ma non è mai fissa (è sempre dipendente dal valore non indicato nell ).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 45/2010 Pag. 3 / 6 D) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA OLTRE I 90GG: ove la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il 29/12/2009: D.1) entro il termine dell unico successivo (30/09/2010): il ravvedimento è effettuato: SANZIONI: si applicano due distinte sanzioni: Edittale Ridotta (1/10) a) Unico infedele (no Black list) - senza maggiori imposte/minor cred. (art. 8 c. 1 Dlgs 471/97) con maggiori imposte/minor credito (art. 1 c. 2 D.lgs. 471/97) 100% + 1/3 magg. Imp. 13, 33% magg. Imp. b) Ciascuna Sezione omessa (art. 5 D.L. 167/90) 10% importi non dich. 1% importi non dich. N.B.: se risultano maggiori imposte/minor credito la sanzione proporzionale: - per infedele dichiarazione con imposta dovuta (100% maggiore imposta) è aumentata di un 1/3 (art. 1 c. 3 Dlgs 471/97) trattandosi di redditi prodotti all estero (totale: 133%) - da ridurre complessivamente a!710 in ipotesi di ravvedimento (totale 13,33%). Black list: la sanzione per Unico infedele con maggiori imposte dovute è raddoppiata (art. 12 DL 78/2009) per gli investimenti in paesi individuati dai DDMM 4/05/1999 e 21/11/2001: - sanzione edittale: 200% (non dovrebbe trovare applicazione la ulteriore maggiorazione di 1/3) - ridotta al 20% (1/10) col ravvedimento. IMPOSTE TARDIVE: se gli investimenti esteri sono stati produttivi di redditi, scatta l ordinaria sanzione per tardivi versamenti calcolati sulle maggiori imposte (si rimanda al paragrafo precedente). D.2) oltre il termine dell unico successivo (30/09/2010): il ravvedimento non è esperibile. INTEGRATIVA (SENZA RAVVEDIMENTO) DEL QUADRO ANNI ANTE 2008 Con riferimento agli Unici relativi a periodi d imposta precedenti al 2008, il contribuente: non è più nei termini per il ravvedimento operoso ma può comunque presentare gli Unici integrativi per ciascun periodo d imposta ancora oggetto di accertamento, aggiungendo il quadro SANZIONI: in tale ipotesi, il contribuente potrà solo attendere l irrogazione delle sanzioni da parte dell Ufficio, negli importi che seguono: Edittale a) Unico infedele (no Black list) - senza maggiori imposte/minor cred. (art. 8 c. 1 Dlgs 471/97) con maggiori imposte/minor credito (art. 1 c. 2 D.lgs. 471/97) Dal 133% al 266% magg. Imp. b) Ciascuna Sezione omessa (art. 5 D.L. 167/90) Dal 5% al 25% importi non dich. Definizione agevolata: le sanzioni potranno essere ridotte a ¼ in presenza dipagamento entro 60 giorni (art. 16 c. 2 Dlgs 472/71) IMPOSTE TARDIVE: se gli investimenti esteri sono stati produttivi di redditi, sarà possibile: versare le maggiori imposte dovute pur sapendo che l Ufficio applicherà: - le sanzioni ordinarie del 30% per tardivo versamento - unitamente agli interessi al tasso di mora (e non al tasso legale del ravvedimento)

4 Redazione Fiscale Info Fisco 45/2010 Pag. 4 / 6 UNICO OMESSO Unico omesso: l invio della dichiarazione non è più ammesso (CM 11/2010). Si noti che nulla cambia anche ove fosse inviato, posto che le sanzioni applicabili rimarrebbero inalterate. SANZIONI: come nel caso precedente, l Ufficio irrogherà le sanzioni (che andranno dal 120% al 240% delle maggiori imposte + maggiorazione di 1/3 per redditi esteri): Edittale a) Unico infedele (no Black list) - senza maggiori imposte/minor cred. (art. 8 c. 1 Dlgs 471/97) con maggiori imposte/minor credito (art. 1 c. 2 D.lgs. 471/97) Dal 160% al 320% magg. Imp. b) Ciascuna Sezione omessa (art. 5 D.L. 167/90) Dal 5% al 25% importi non dich. Nulla cambia rispetto al caso precedente con riferimento a: - definizione agevolata delle sanzioni: ridotte a ¼ nei 60gg - eventuale possibilità di versare le imposte: l Ufficio metterà comunque a ruolo le sanzioni ordinarie del 30% + interessi di mora, dedotto quanto versato dal contribuente a qualsiasi titolo (imposta o interessi). SCUDO SEMPLIFICATO DEI LAVORATORI DIPENDENTI La CM 11/2010 ripercorre i chiarimenti della precedente CM 48/2009 e definisce meglio l ambito di applicazione del cd. scudo semplificato : per i lavoratori dipendenti che hanno (o hanno avuto in passato) la sede di lavoro all estero che hanno avuto l accredito dello stipendio (o altri emolumenti diversamente denominati) su un Conto corrente estero (non indicato nel quadro ). L Agenzia ribadisce il differente trattamento a seconda che si tratti: di soggetti obbligatoriamente domiciliati in Italia (in virtù del loro impiego, che presuppone il mantenimento del centro degli interessi in Italia): si tratta: - dei diplomatici (ambasciatori e consoli e loro entourage) - dei dipendenti distaccati presso Uffici internazionali (Commissione europea, ONU, e simili) di altri soggetti. ACCREDITO DI STIPENDI E MONITORAGGIO - QUADRO A) DIPENDENTI OBBLIGATORIAMENTE DOMICILIATI IN ITALIA A.1) C/C detenuto all estero per l accreditamento dello stipendio: - non è soggetto a monitoraggio (e pertanto all ) finchè perdura l attività lavorativa all estero - torna ad applicarsi dal momento del rientro in Italia (anche a causa di pensionamento) Regolarizzazione: in quest ultimo caso l eventuale omessa indicazione a può essere sanata con: la presentazione dell Unico In ipotesi di Unico: - non presentato: presentando il solo frontespizio + quadro sola SEZ. II) - già presentato (es.: per altri redditi in Italia): integrando l Unico con l nella sola SEZ. II

5 Redazione Fiscale Info Fisco 45/2010 Pag. 5 / 6 ed il versamento della sanzione unica: - di. 21: se l Unico viene presentato (o integrato come sopra) entro il 30/04/ di. 25: se l Unico viene presentato (o integrato come sopra) dal 1/05/2010 entro il 30/09/2010. N.B.: trattandosi di una particolare fattispecie di scudo : non si applicano gli ordinari concetti di Dichiarazione integrativa chiariti nei paragrafi precedenti ed il termine del suo perfezionamento è il 30/04/2010 non si applica la sanzione specifica per l omesso (in una o più Sezioni). Redditi: gli interessi del C/C citato andavano comunque tassati (anche) in Italia (a RM senza credito d imposta per le imposte estere; queste sono utilizzabili se si opta per la tassazione ordinaria); in: - costanza di rapporto di lavoro all estero: di fatto si dovrebbe poterli non dichiarare - ipotesi di rientro in Italia: la regolarizzazione come evidenziata sopra evita il loro accertamento A.2) altre tipologie di investimenti (titoli e partecipazioni, immobili, ecc.): sono soggetti al monitoraggio (anche se acquistati con utilizzo del C/C di cui sopra). Regolarizzazione: l eventuale omessa indicazione a può essere sanata nelle forme ordinarie: con il ravvedimento operoso del quadro come visto nei paragrafi precedenti (si ritiene ivi inclusi i termini delle Dichiarazioni integrative) o, in alternativa, con lo Scudo nelle forme ordinarie (dichiarazione riservata, ecc.) CM 11/2010: L attenuazione delle sanzioni sopra descritta non è, invece, applicabile nei casi in cui i dipendenti abbiano violato gli obblighi di monitoraggio in relazione ad attività detenute o costituite all estero diverse dai conti correnti in esame. Con riferimento a tali attività si rende, infatti, applicabile l ordinario regime sanzionatorio di cui al successivo paragrafo 3, mentre per il conto corrente si può usufruire della predetta attenuazione delle sanzioni.. B) DIPENDENTI PRIVATI B.1) C/C detenuto all estero per l accreditamento dello stipendio: - è comunque soggetto a monitoraggio sia nel perdurare dell attività lavorativa all estero che dal momento del rientro in Italia (anche a causa di pensionamento). Regolarizzazione: l eventuale omessa indicazione a può essere sanata: con le medesime modalità previste nel caso sub A.1) con riferimento ai soggetti obbligatoriamente domiciliati rientrati in Italia per il per il C/C rimasto all estero. CM 48/2009: Tuttavia, tenuto conto di quanto in precedenza chiarito circa la carenza, nei casi in esame, della volontà di porre in essere comportamenti illeciti (è sintomatica, al riguardo, la circostanza che si tratta di disponibilità detenute all estero derivanti da redditi di lavoro dipendente ed assimilato generalmente assoggettati a tassazione alla fonte a cura del datore di lavoro), tali soggetti, qualora inadempienti, possono regolarizzare la propria posizione fiscale con riferimento agli anni pregressi, presentando la dichiarazione dei redditi integrativa relativamente al periodo d imposta 2008 ed indicando nel modulo, Sezione II, la consistenza del deposito e/o conto corrente al termine del medesimo anno. B.2) altre tipologie di investimenti (titoli e partecipazioni, immobili, ecc.): si applicano i medesimi concetti previsti per i lavoratori obbligatoriamente domiciliati in Italia di cui al precedente sub A.2). PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESTERA OBBLIGATORIA : I contributi versati alle forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero da parte di chiunque: se obbligatorie : non sono soggette al monitoraggio (es.: secondo pilastro svizzero) se facoltative: sono soggette al monitoraggio. Anche in questo caso l Agenzia esegue una retromarcia rispetto alle specifiche richieste avanzate nei formulari emanati in gran quantità in prossimità della scadenza originaria dello Scudo al fine di indurre i contribuenti a scudare le attività (in essi non era effettuata alcuna differenziazione tra previdenza obbligatoria e facoltativa).

6 Redazione Fiscale Info Fisco 45/2010 Pag. 6 / 6 PRONTUARIO DIPENDENTI RESIDENTI IN ITALIA che LAVORANO ALL'ESTERO Lavoratori "pubblici" in servizio all estero (diplomatici, ecc.) Altri dipendenti fiscalm. residenti in Italia (transfrontalieri, dipend. di multinazionali, ecc.) Lavoratori "pubblici" in servizio all estero (diplomatici, ecc.) Altri dipendenti fiscalm. residenti in Italia (transfrontalieri, dipend. di multinazionali, ecc.) SOGGETTI Diversi dai dipendenti residenti all'estero PERIODO D IMPOSTA 2008 antecedenti il 2008 Residenza effettiva nel periodo d'imposta Estero Estero Rientrati in Italia (anche se per pensionam.) UNICO del PERIODO OMESSO PRESENTATO OMESSO PRESENTATO C/C per l'accredito dello stipendio Nessun obbligo di Obbligo di SCUDO SEMPLIFIC. Nulla va regolarizzato Integrativa di Unico2009 con quadro Sez. II + sanz.. 21 se entro 30/04/2010 (. 25 se successiva ma entro 30/09/2010) PREVID. COMPLEM. "OBBLIG." Nessuno obbligo di (non va monitorata) ALTRE ATTIVITA' FINANZIAR. e/o PARTIM. (titoli, immob, ecc.) Obbligo di RAVVEDIMENTO DELL' SCUDO SEMPLIFIC. Integrativa di Unico2009 col quadro Sez. II (ed event. Sez. III) + sanz.. 21 se entro 29/09/2009 (sanz.. 25 se successiva ma entro 30/09/2010) + Ravv. maggiori imposte In alternativa: Scudo ordinario Termine: entro il 29/12/2009 Modalità: Integrativa di Unico2009 con quadro Sez. II (ed eventuale Sez. III) + sanzione ,833% importi a per singola Sezione + Ravv. imposte tardive Termine: entro il 30/09/2010 Modalità: Integrativa di Unico2009 con quadro Sez. II (ed eventuale Sez. III) + sanz.. 21 se entro 29/09/2009 (sanz.. 25 se successiva ma entro 30/09/2010) + 1% importi a per singola Sezione + Ravved. imposte tardive Non ravvedibile (sanzioni a ruolo: 160% delle maggiori imposte + 5% per singola Sezione dell'; maggiori imposte + sanzioni omesso versam. + interessi di mora) Non ravvedibile ma possibile integrativa dei vari periodi (sanzioni a ruolo: 133% delle maggiori imposte + 5% per singola Sezione dell'; maggiori imposte + sanzioni omesso versamento + interessi di mora) Amministra le attività rimpatriate "giuridicamente imposta straordinaria versa l imposta (6% o 7%) beni amministrati FIDUCIARIA E RIMPATRIO GIURIDICO - partecipazioni: incassa i dividendi, provvede alla cessione, esercita i diritti di voto, ecc. - titoli: incassa le cedole, provvede alla cessione, ecc. - beni immobili: incassa i canoni di locazione, esercita i diritti condominiali, ecc. - beni mobili (opere d'arte, ecc.): gestisce il loro deposito, ecc. Effettua i prelievi e conseguenti adempimenti sui redditi redditi in ingresso in Italia versa eventuali ritenute alla fonte (o imposte sostitutive) mod. 770 indica a 770 nelle Comunicazioni nominative all Amministrazione finanziaria se le ritenute applicate sono a titolo d acconto (o non sono previste ritenute)

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