SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO m COLLEGIO. Nell'adunanza del 7 ottobre 2003 composta dai seguenti magistrati: dl:>tt. Rosario Elio BALDANZA
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1 I MODULARIO I I C. C..2 I ~~~~ 6~z/~ N.41/CONTR/CL/O3 SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO m COLLEGIO Nell'adunanza del 7 ottobre 2003 composta dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERI: REFERENDARI: dl:>tt. Rosario Elio BALDANZA dotto Maurizio MELONI, dotto Giuseppe BELLISARIO, dotto Mario F ALCUCCI, dotto Giuseppe dotto Antonio DE SALVO, dotto ANTONIETTI, dotto Angelo BUSCEMA, dotto I D'AURIA, dotto Carlo CHIAPPINELLI, dotto GRANELLI, dotto Maria Luisa DE CARLI, dotto Gabriele AURISICCHIO, dotto Giovanni COPPOLA, dotto Mario NISPI LANDI, dotto Giovanni f\1arrocco; dotto Quirino LORELLI, dotto Luisa D'EVOLI relatore; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO l'art. 4, comma, 5, della legge regionale della Regione Autonoma! : ~ " ~ Trentino-Alto Adige 21 luglio 2.000, n. 3; VISTA la nota della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 16 settembre 2003 (prot. n. 472/PRES), pervenuta alla Segreteria delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 23 settembre 200~1, con cui la Regione ha trasmesso la deliberazione della Giunta regionale (n. 815 del 15 settembre 2003) di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo riguardant(~ il personale dell' area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano riferito al periodo 10 gennaio dicembre 2003; - i\\.
2 VISTA la comunicazione, in data 30 settembre 2003, con la quale.',-" a-:,.:j;';~,~11 i convocate le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte per il giorno 7 o~~~~~:"';""/ ~I ~~,. c' '<; "S.,. 2003'.~, VISTO il rapporto dell'~ucleo tecnico "Costo del lavoro pubblico"; UDITO il relatore ref. Luisa D'Evoli; ;..~ "\Ai.-'" J-1JJ: 10i DELffiERA 1. Con nota della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 16 settembre 2003 è pervenuta, in data 23 settembre 2003, alla Segreteria delle Sezioni riunite di questa Corte la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige (n. 815 del 15 settembre 2003) di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo riguardantc~ il personale dell' area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano per il quadriennio Occorre premettere che, come affermato da queste Sezioni riunite nella deliberazione n. 42 del 3 agosto 2001, il controllo della Corte dei conti esercitato nelle forme della verifica della comp,atibilità economico-finanziaria degli accordi sottoposti al suo esame prescinde dai profili di legittimità del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto e dalla intrinseca legittimità delle singole clausole negoziali. Il controllo esercitato da questo Collegio sugli accordi collettivi di lavoro include, infatti, secondo giurisprudenza costante, soltanto valutazioni sulla corretta quantificazione degli oneri, sulla compatibilità finanziaria e sulla compatibilità economica. 3. Il testo negoziale sottoposto all'esame della Corte -che mantiene nell'impianto fondamentale gli istituti già regolati nel precedente contratto per il periodo sottoscritto il 24 luglio 2001 e da questa Corte certificato positivamente -presenta, come il precedente, diversi elementi di complessità, sia in quanto espressione di una autonomia territoriale speciale, sia per la globalità dei temi trattati (rappresentatività sindacale, trattamenti previdenziali integrativi, trattamento di fine rapporto), oltre quelli tipici del trattamento giuridico ed economico. 2
3 disciplina nonnativa. Difatti, l.lddove la contrattazione nazionale vigente prevede per la parte nonnativa della nuova sessione negoziale un quadriennio decorrente dal lo gennaio 2002, il presente contratto sottoposto all'esame della Corte prevede un quadriennio decorrente dal! o gennaio Come la Corte ha già avuto modo di evidenziare in occasione dell' esame del precedente contratto per il personale non dirigenziale della Regione e da ultimo in occasione dell'esame del contratto relativo al personale dirigenziale della medesima Regione, l'anomalia trae origine storicamente dal sistema di contrattazione vigente nella Regione Trentino-Alto Adige prima della legge regionale n. 3 del 2000, il quale seguiva una periodicità triennale ancorat al bilancio pluriennale. Il superamento, ora, ad opera della legge regionale n. 3 del 2000, del sistema previgente ha imposto, dunque, alla Regione la necessità di provvedere ad un adeguamento della contrattazione regionale con i tempi definiti in sede di contrattazione nazionale. Nella fattispecie, tuttavia, a differenza di quanto operato in occasione della definizione del contratto collettivo per il personale dirigenziale della Regione per il periodo , non si è ritenuto di estendere la disciplina nonnativa sino al 2005, così come avrebbe richiesto un effettivo principio di armonizzazione con la contrattazione nazionale. Il contratto in esame ferma la disciplina normativa al biennio economico , probabilmente anche in ragione di un dichiarato intento da parte della Regione, espresso nelle linee di indirizzo dettate dalla Giunta con la deliberazione n. 37 del 24 gennaio 2002, di ritenere non opportuno, per la parte nonnativa, apportare modifiche significative all'impianto giuridico definito nel contratto collettivo del 24 luglio Nella successiva relazione tecnica di quantificazione degli oneri contrattuali, la Regione ha peraltro specificato che il trasferimento nell'anno 2004 di parte notevole del personale regionale alle due Province di Trento e di Bolzano in attuazione della legge regionale 17 aprile 2003 di delega di funzioni ha sconsigliato di apportare modifiche rilevanti alla parte normativa ed in particolare all'ordinamento professionale. ~ 3
4 Sicché, se da una parte non può non rilevarsi, nella fattispecie, la procedimento di contrattazione che giunge a tornata contrattuale chiusa (biennio 2001), dall'altra il testo negoziale della Regione è in linea, certamente per la parte economica, con quelli che sono i tempi definiti nella nuova tornata contrattuale a livello nazionale (biennio economico ). Ciò tuttavia non esime dal ribadire che, come più volte affermato da queste Sezioni riunite in occasione dell'esame dei contratti collettivi nazionali (v., di recente, deliberazioni 17 agosto 2001, n. 44; 13 luglio 2001, n. 35; 16 maggio 2001, n. 27; 13 febbraio 2002, n. 10), il ritardo nella contrattazione rappresenta una situazione che non può ritenersi fisiologica e che dovrebbe essere evitam. oltre che per la necessità di dare una rapida e definitiva disciplina giuridica al rapporto di lavoro, soprattutto per motivazioni di rispetto dei principi di contabilità e di ordine economico-frnanziario. Difatti vengono utilizzate, solo in anni successivi e a distanza di tempo, risorse teoricamente di competenza di esercizi precedenti, con negativi riflessi in relazione alla ordinata gestione del bilancio; inoltre la corresponsione tardiva degli incrementi provoca i ben noti effetti derivanti dal cumulo degli aumenti con quelli di competenza dell' esercizio corrente, determinando ulteriori spinte inflazionistiche. ---~/' -y"~,... ~..";:'\~ :1 1r"'i ~f:j9 4. Nella fattispecie, peraltro, il ritardo trova in parte ragione nel dichiarato intento della Giunta regionale di voler porre con un unico atto le direttive per la passata tornata contrattuale e per il nuovo biennio economico Con la deliberazione n. 37 del 24 gennaio 2002, e dunque solo quando era nota la proposta di bilancio per l'anno 2002, la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 3 del il quale prevede che prima dell'inizio delle trattative la Giunta determini, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la spesa massima complessiva entro la quale la contrattazione deve essere contenuta, nonché le direttive cui deve attenersi la delegazione di parte pubblica -, approvava, infatti, le direttive per l'adozione del contratto collettivo del personale non dirigente della Regione per il periodq , considerando tuttavia l'opportunità di avviare le trattative, in armonia con la contrattazione nazionale, per la parte giuridica per il quadriennio e per la parte economica anche per il biennio
5 Con la successiva deliberazione n. 344 del 7 aprile 2003 la Regione ha ad adeguare le difettive originariamente fissate con la deliberazione n. 37 del al fine di prevedere l'estensione del contratto anche al biennio economico , detenninando contestualmente la spesa massima complessiva entro la quale contenere la contrattazione per il periodo J~o~~1~[~;'0;/~1 ~~_o- -'". _._0 -:.:~~ 5. Secondo gli indirizzi formulati dalla Giunta, il contratto avrebbe dovuto perseguire l'obiettivo dell' omogeneizzazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non dirigente regionale con quello del personale non dirigente della Province autonome di Trento e di Bolzano ed avrebbe dovuto prefigurare una semplificazione e razionalizzazione delle voci retributive, anche mediante l'inclusione dell'indennità di bilinguismo tra gli emolunlenti costituenti il trattamento economico fondamentale, fermo restando il principio, già enunciato nelle linee di politica negoziale del precedente contratto, di consolidare il vigente sistema retributivo tendente ad incentivare la professionalità e la produttività individuale. ~ 6. il testo negoziale sottoposto all'esame della Corte, sostanzialmente coerente con le difettive dettate dalla Giunta con la citata deliberazione n. 37 del 2002, presenta, come detto, una struttura simile al precedente contratto, riproducendone tutte le peculiarità rispetto agli omologhi contratti nazionali. A titolo esemplificativo è sufficiente fare riferimento alla retribuzione individuale di anzianità che, congelata a decorrere dal 1994 per la generalità del pubblico impiego, nel presente contratto, come nel precedente certificato dalla Corte, è rivalutata in misura pari al 2% annuo dello stipendio tabellare a decorrere dal! o gennaio Ugualmente lo stesso può dirsi per l'indennità integrativa speciale, la quale, anch'essa congelata per la generalità del pubblico impiego, è nel presente contratto, come nel precedente, oggetto di rivalutazione. Costituisce, invece, peculiarità di questo contratto, rispetto anche al precedente, l'inserimento dell'indennità di bi~inguismo nel trattamento economico fondamentale, per il quale la relazione tecnica della Regione quantifica correttamente il relativo costo dovuto all'assoggettamento dell'emolumento a contributo ex INADEL. Si tratta, 5
6 peraltro, di un'operazione analoga a quella fatta per i dirigenti con il recente sottoscritto dalla Regione e certificato da queste Sezioni riunite. 7. Con riferimento alla quantificazione dei costi contrattuali, va evidenziato che nel complesso la relazione tecnica espone con apprezzabile chiarezza e rigore gli oneri connessi a ciascun istituto. 8. Ai fmi della quantificazione degli oneri, la relazione assume come retribuzione di riferimento quella percepita allo luglio 1998 aggiornata a ricalco lata a seguito degli aumenti derivanti dal contratto collettivo del 24 luglio La consìstenza del personale fa riferimento rispettìvamente per ì due bìennì economìcì e alla data del 31 dìcembre 1999 e alla data del 31 dìcembre 200 l, secondo quanto previsto dall' art. 7, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, in base al quale la verifica della compatibilità finanziaria del contratto va effettuata con riferimento alla consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno che precede la decorrenza economica del contratto. Occorre, peraltro, precisare che, per quanto riguarda il personale a tempo determinato cui il presente contratto si applica, il dato preso in considerazione è sensibilmente superiore a quello riportato nel conto annuale, con la conseguenza di una sovrastima dei costi contrattuali. Si tratta, sotto quest'ultimo profilo, di una scelta comunque prudenziale dell' Amministrazione regionale. Complessivamente, la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal presente contratto in ,00 euro al lordo degli oneri riflessi per l'intero periodo economico , con un onere a regime derivante dall'applicazione contestuale dei due bienni economici pari a ,00 a regime, al lordo degli oneri riflessi. 9. Ai fini della valutazione della compatibilità finanziaria, occorre precisare che la legge regionale 18 dicembre 2002, n. 5, di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2003, prevede,nel fondo per la contrattazione iscritto al capitolo 680, uno stanziamento per l'anno 2003 pari a ,00 euro e per gli anni successivi pari a ,00 euro. 6
7 """:(...f~'""d~;"(;'. () ~-._.~,. C O 0"-",. 1-- "'., ~~.~~,~); t\ Le citate deliberazioni della Giunta regionale n. 37 del 24 gennaio 2002 ~~\~~~;7!fr / del 7 aprile 2003 hanno determinato la spesa massima complessiva nella contenere gli oneri derivanti dal presente contratto nell'importo di euro ,00, con una spesa a regime, derivante dall' applicazione contestuale dei due bienni economici, pari a ,00 euro. Complessivamente, a fronte di costi contrattuali evidenziati nella relazione tecnica pari ad una somma di ,00 euro per i due bienni e e di ,00 euro a regime, il contratto troverebbe copertura in risorse autorizzate per il periodo 2003 ed anni precedenti pari a euro e in risorse autorizzate a regime (2004) pari a ,00 euro. lo. Per quanto riguarda le valutazioni sulla compatibilità economica del presente contratto, queste Sezioni riunite ribadiscono, come costantemente affermato in occasione della valutazione di altri contratti della medesima Regione, di non poter rigidamente applicare, nella fattispecie, i medesimi parametri, che, secondo la giurisprudenza consolidata di queste stesse Sezioni riunite, sono alla base della verifica della rispondenza, nella contrattazione nazionale, tra la dinamica delle retribuzioni al personale pubblico e le grandezze macroeconomiche assunte come parametri di riferimento nei documenti di programmazione economico-finanziaria e negli accordi sulla politica dei redditi, giacché, nel caso di specie, più appropriato sarebbe il riferimento ad eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale. Tuttavia, in assenza di strumenti di programmazione fmanziaria, non può non farsi riferimento agli stessi obiettivi generali della contrattazione regionale. A questo riguardo l'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 5 del 1991 prevede che la "Regione persegue gradualmente l'obiettivo dell'omogeneizzazione dello stato giuridico e del trattamento economico del proprio personale con quello del personale degli enti pubblici operanti nel territorio regionale", e cioè con quello delle due province autonome di Trento e di Bolzano. Il trend più alto della retribuzione media complessiva, rispetto ai corrispondenti valori nel periodo di riferimento dei tassi di inflazione programmata, troverebbe pertanto ratio nell'intento da parte del legislatore regionale di realizzare un progressivo 7
8 della retribuzione non dirigenziale che, ancora nel , mantenendo l'impianto strutturale del precedente contratto del 24 luglio 2001, privilegia essenzialmente la componente fissa della retribuzione a scapito di quella accessoria. *** Sulla base delle considerazioni esposte, questo Collegio VALUTA motivazione. positivamente il contratto indicato in premessa, con le osservazioni di cui in ORDINA la trasmissione della presente deliberazione al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Così deliberato, in Roma, nella adunanza del 7 ottobre Il Relatore Ref. Luisa D'Evoli ~~'07~ Il Presidente Preso Sez. Rosario Elio Baldanza L.R/JJl~dIlatt~ PER COPIA CONFORME J'LL' ORIGINALE DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI RIUNITE f 1 sò11.d1oo~ntroi.lo ROMA,- -~ - IL Dr~~ ;a.~sf;r~ TAQ,-_- Cl
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